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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/12/2010, Sentenza n.
9267
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Gravame per revocazione - Errore di fatto -
Nozione - Giurisprudenza. L’errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame
per revocazione è unicamente quello che consiste in una errata percezione del
contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi,
che abbia indotto il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che non
esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece,
positivamente accertato e sempreché tale errata percezione sia determinante
sulla pronuncia, nel senso che l’errore si riveli decisivo nella dimostrazione
di un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia
stessa (Cons. Stato Sez. V 20/10/2005 n.5896; idem 31/7/2008 n.3816;
C.d.S. sez. IV, 19/6/2009 n.3296; idem 24/4/2009 n.2414). Sempre in ordine alla
consistenza dell’errore di fatto, è stato affermato che tale non può definirsi,
ai fini della revocazione, l’erronea ed incompleta valutazione effettuata dal
giudicante delle prove documentali esibite o acquisite (Cons. Stato Sez. V
29/1/2008 n.241), così come non sono rilevanti, sempre ai fini in esame, gli
errori che consistono in una eventualmente inesatta valutazione dei fatti o in
una erronea interpretazione degli stessi (C.d.S. Sez. IV, 13/4/2005 n.1735;
idem 9/2/2010 n.2924). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza
del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03527/2008 ) Pres. Numerico - Rel. Migliozzi
- Gesta srl già Societa' Gestioni Avanzate spa (avv. Quaglia) c. Schiaffino De
Stefani (avv.ti Villani e Massa) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
18/12/2010, Sentenza n. 9267
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 09267/2010 REG.SEN.
N. 06799/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6799 del 2009, proposto da:
Gesta srl gia' Societa' Gestioni Avanzate spa., rappresentata e difesa dall'avv.
Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Enrico Del Prato in Roma,
viale Bruno Buozzi, 107;
contro
Benedetta Schiaffino De Stefani, Lorenzo De Stefani, rappresentati e difesi
dagli avv. Ludovico Villani, Francesco Massa, con domicilio eletto presso
Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
nei confronti di
Comune di Camogli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio
per la revocazione e la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03527/2008, resa tra le
parti, concernente DECADENZA CONCESSIONE EDILIZIA.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Benedetta Schiaffino De Stefani e
di Lorenzo De Stefani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Andrea
Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Silvio Di Castro su delega di Mario
Alberto Quaglia e Ludovico Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra Schiaffino De Stefani, proprietaria di una villa sita in zona
panoramica del Comune di Camogli, e il di lei figlio De Stefani Lorenzo
impugnavano innanzi al TAR per la Liguria le determinazioni datate 4 e 5 marzo
2004 del responsabile dell’area tecnica del predetto Comune, recanti in sostanza
l’archiviazione del procedimento di secondo grado attivato dai ricorrenti e
volto ad ottenere la dichiarazione di intervenuta decadenza della concessione
edilizia rilasciata alla controinteressata Società Gestioni Avanzate s.p.a., poi
Gesta s.r.l., per la realizzazione di un fabbricato residenziale confinante con
l’abitazione degli interessati.
L’adito TAR con sentenza n.1200 dell’8/2/2007 rigettava il proposto ricorso sul
rilievo che in concreto la documentazione prodotta dalla controinteressata
evidenziava l’esistenza di un animus aedificandi e che comunque erano
intervenuti fatti ed eventi preclusivi dell’esecuzione dei lavori e comunque
interruttivi ex se del termine di decadenza.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello e questa Sezione con decisione
n.3527 del 6/7/2008 ha accolto il gravame e per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, ha accolto il ricorso di primo grado. Questo giudice di
appello, a sostegno della propria decisione, ha affermato la sussistenza dei
presupposti della decadenza del titolo autorizzatorio per mancato inizio dei
lavori nel termine annuale, dal momento che, dagli elementi documentali
descrittivi della vicenda, non si evinceva, complessivamente una volontà di
attivazione della concessione e tanto, in particolare, con riferimento all’esame
dello stato dei luoghi, come deducibile dalla documentazione fotografica,
all’assenza di una situazione di incertezza impeditiva dei lavori, nonché alla
omessa presentazione di una domanda di proroga della concessione da parte della
Società interessata.
La Società Gesta s.r.l. (già Gestioni Avanzate S.p.a.) ha proposto ricorso per
revocazione ai sensi dell’art.395 n. 4 c.p.c. e tanto in ragione di errori di
fatto che giustificherebbero, ad avviso della ricorrente, ai sensi della citata
norma, l’ammissibilità oltreché la fondatezza del rimedio giurisdizionale
all’esame.
In particolare, la ricorrente articola la censura dell’esistenza di errori di
fatto nel modo che segue:
la decisione gravata avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione
fotografica e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano elementi
inidonei a dimostrare l’avvenuto inizio dei lavori, mentre, al contrario, le
risultanze di tali documenti non sono incompatibili con l’esecuzione dei lavori
in questione. Inoltre, la decisione sarebbe errata sotto un ulteriore profilo,
cioè per aver ritenuto che l’esistenza di un factum principis derivante
da un’altra Amministrazione diversa da quella comunale imponesse la
presentazione da parte della Società ricorrente la presentazione di una domanda
di proroga.
Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti di primo grado che hanno
eccepito la inammissibilità e comunque la infondatezza del gravame in relazione
a tutte le censure ivi sollevate.
All’udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso per revocazione è da considerarsi inammissibile.
Secondo un ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, l’errore
di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che
consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio,
derivante da svista o da abbaglio dei sensi, che abbia indotto il giudicante a
supporre l’esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente
un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e sempreché tale errata
percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l’errore si riveli
decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra
l’erronea supposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons Stato Sez. V 20/10/2005
n.5896; idem 31/7/2008 n.3816; questa stessa Sezione 19/6/2009 n.3296; idem
24/4/2009 n.2414).
Sempre in ordine alla consistenza dell’errore di fatto, è stato poi affermato
che tale non può definirsi, ai fini della revocazione, l’erronea ed incompleta
valutazione effettuata dal giudicante delle prove documentali esibite o
acquisite (cfr. Cons Stato Sez. V 29/1/2008 n.241), così come non sono
rilevanti, sempre ai fini in esame, gli errori che consistono in una
eventualmente inesatta valutazione dei fatti o in una erronea interpretazione
degli stessi (in tal senso, questa Sezione 13/4/2005 n.1735; idem 9/2/2010
n.2924).
Avuto riguardo ai suddetti parametri fissati dalla giurisprudenza in tema di
ammissibilità del rimedio giurisdizionale della revocazione, nella fattispecie
le “sviste” nelle quali sarebbe incorso il Giudice di appello non appaiono
sussistenti, dovendosi, in particolare, escludere la ricorrenza di errate
percezioni dei fatti.
Con riferimento ai profili di censura dedotti in ricorso, nella decisione
gravata si è osservata la inidoneità della documentazione fotografica e degli
altri atti di parte, in mancanza di altri elementi precisi e concordanti, a
dimostrare la circostanza dell’avvenuto inizio o meno dei lavori nel termine
annuale di decadenza, lì dove, invece, si è rilevato, sempre da parte del
giudicante, la presenza nella vicenda di altri elementi da cui dedurre
l’avvenuto inverarsi della non attivazione dei lavori nei tempi prescritti.
Ora, altro è la valutazione delle risultanze fotografiche dello stato dei luoghi
e del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e altra cosa è
l’omesso esame di tali documenti che nella specie non ricorre e che non può
perciò supportare l’esistenza di un errore di fatto.
Siamo in presenza di statuizioni, quelle assunte con la decisione n.3527/08, che
recano un apprezzamento in ordine ai punti su cui il giudicante espressamente si
è soffermato e che rivelano essere solo il frutto di una valutazione
logico-giuridica, senza che siano stati ignorati i fatti e i dati documentali.
Se così è, non è dato configurare nel caso di specie l’esistenza di un errore di
fatto nei termini voluti e prescritti dall’art.395 n.4 c.p.c. , risolvendosi le
censure formulate in doglianze di merito, in questa sede del tutto
improponibili.
D’altra parte a quest’ultima soluzione sembra inconsciamente approdare la stessa
parte ricorrente, allorquando, nel ricorso all’esame, parla di “errata lettura
ed interpretazione della documentazione presentata dalla Gesta S.r.l.” , di
guisa ch , in definitiva , le doglianze si risolvono in una critica ad una
eventuale erronea valutazione della documentazione versata in giudizio; ma ciò
impedisce di considerare i vizi dedotti idonei a far configurare un errore di
fatto giustificativo dell’impugnativa per revocazione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico della parte
soccombente e liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunziando sul ricorso per revocazione in epigrafe indicato, lo dichiara
inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della costituita parte
controinteressata ,delle spese e competenze del presente giudizio, che si
liquidano in euro 10.000 (diecimila) oltre IVA e CPA..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Vito Carella, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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