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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/12/2010, Sentenza n. 9267


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Gravame per revocazione - Errore di fatto - Nozione - Giurisprudenza.
L’errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi, che abbia indotto il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e sempreché tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l’errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa (Cons. Stato Sez. V 20/10/2005 n.5896; idem 31/7/2008 n.3816; C.d.S. sez. IV, 19/6/2009 n.3296; idem 24/4/2009 n.2414). Sempre in ordine alla consistenza dell’errore di fatto, è stato affermato che tale non può definirsi, ai fini della revocazione, l’erronea ed incompleta valutazione effettuata dal giudicante delle prove documentali esibite o acquisite (Cons. Stato Sez. V 29/1/2008 n.241), così come non sono rilevanti, sempre ai fini in esame, gli errori che consistono in una eventualmente inesatta valutazione dei fatti o in una erronea interpretazione degli stessi (C.d.S. Sez. IV, 13/4/2005 n.1735; idem 9/2/2010 n.2924). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03527/2008 ) Pres. Numerico - Rel. Migliozzi - Gesta srl già Societa' Gestioni Avanzate spa (avv. Quaglia) c. Schiaffino De Stefani (avv.ti Villani e Massa) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/12/2010, Sentenza n. 9267


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 09267/2010 REG.SEN.
N. 06799/2009 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 6799 del 2009, proposto da:
Gesta srl gia' Societa' Gestioni Avanzate spa., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Enrico Del Prato in Roma, viale Bruno Buozzi, 107;
contro
Benedetta Schiaffino De Stefani, Lorenzo De Stefani, rappresentati e difesi dagli avv. Ludovico Villani, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
nei confronti di
Comune di Camogli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per la revocazione e la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03527/2008, resa tra le parti, concernente DECADENZA CONCESSIONE EDILIZIA.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Benedetta Schiaffino De Stefani e di Lorenzo De Stefani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Silvio Di Castro su delega di Mario Alberto Quaglia e Ludovico Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La sig.ra Schiaffino De Stefani, proprietaria di una villa sita in zona panoramica del Comune di Camogli, e il di lei figlio De Stefani Lorenzo impugnavano innanzi al TAR per la Liguria le determinazioni datate 4 e 5 marzo 2004 del responsabile dell’area tecnica del predetto Comune, recanti in sostanza l’archiviazione del procedimento di secondo grado attivato dai ricorrenti e volto ad ottenere la dichiarazione di intervenuta decadenza della concessione edilizia rilasciata alla controinteressata Società Gestioni Avanzate s.p.a., poi Gesta s.r.l., per la realizzazione di un fabbricato residenziale confinante con l’abitazione degli interessati.

L’adito TAR con sentenza n.1200 dell’8/2/2007 rigettava il proposto ricorso sul rilievo che in concreto la documentazione prodotta dalla controinteressata evidenziava l’esistenza di un animus aedificandi e che comunque erano intervenuti fatti ed eventi preclusivi dell’esecuzione dei lavori e comunque interruttivi ex se del termine di decadenza.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello e questa Sezione con decisione n.3527 del 6/7/2008 ha accolto il gravame e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, ha accolto il ricorso di primo grado. Questo giudice di appello, a sostegno della propria decisione, ha affermato la sussistenza dei presupposti della decadenza del titolo autorizzatorio per mancato inizio dei lavori nel termine annuale, dal momento che, dagli elementi documentali descrittivi della vicenda, non si evinceva, complessivamente una volontà di attivazione della concessione e tanto, in particolare, con riferimento all’esame dello stato dei luoghi, come deducibile dalla documentazione fotografica, all’assenza di una situazione di incertezza impeditiva dei lavori, nonché alla omessa presentazione di una domanda di proroga della concessione da parte della Società interessata.

La Società Gesta s.r.l. (già Gestioni Avanzate S.p.a.) ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art.395 n. 4 c.p.c. e tanto in ragione di errori di fatto che giustificherebbero, ad avviso della ricorrente, ai sensi della citata norma, l’ammissibilità oltreché la fondatezza del rimedio giurisdizionale all’esame.

In particolare, la ricorrente articola la censura dell’esistenza di errori di fatto nel modo che segue:
la decisione gravata avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione fotografica e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano elementi inidonei a dimostrare l’avvenuto inizio dei lavori, mentre, al contrario, le risultanze di tali documenti non sono incompatibili con l’esecuzione dei lavori in questione. Inoltre, la decisione sarebbe errata sotto un ulteriore profilo, cioè per aver ritenuto che l’esistenza di un factum principis derivante da un’altra Amministrazione diversa da quella comunale imponesse la presentazione da parte della Società ricorrente la presentazione di una domanda di proroga.

Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti di primo grado che hanno eccepito la inammissibilità e comunque la infondatezza del gravame in relazione a tutte le censure ivi sollevate.
All’udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso per revocazione è da considerarsi inammissibile.

Secondo un ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, l’errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi, che abbia indotto il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e sempreché tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l’errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons Stato Sez. V 20/10/2005 n.5896; idem 31/7/2008 n.3816; questa stessa Sezione 19/6/2009 n.3296; idem 24/4/2009 n.2414).

Sempre in ordine alla consistenza dell’errore di fatto, è stato poi affermato che tale non può definirsi, ai fini della revocazione, l’erronea ed incompleta valutazione effettuata dal giudicante delle prove documentali esibite o acquisite (cfr. Cons Stato Sez. V 29/1/2008 n.241), così come non sono rilevanti, sempre ai fini in esame, gli errori che consistono in una eventualmente inesatta valutazione dei fatti o in una erronea interpretazione degli stessi (in tal senso, questa Sezione 13/4/2005 n.1735; idem 9/2/2010 n.2924).

Avuto riguardo ai suddetti parametri fissati dalla giurisprudenza in tema di ammissibilità del rimedio giurisdizionale della revocazione, nella fattispecie le “sviste” nelle quali sarebbe incorso il Giudice di appello non appaiono sussistenti, dovendosi, in particolare, escludere la ricorrenza di errate percezioni dei fatti.

Con riferimento ai profili di censura dedotti in ricorso, nella decisione gravata si è osservata la inidoneità della documentazione fotografica e degli altri atti di parte, in mancanza di altri elementi precisi e concordanti, a dimostrare la circostanza dell’avvenuto inizio o meno dei lavori nel termine annuale di decadenza, lì dove, invece, si è rilevato, sempre da parte del giudicante, la presenza nella vicenda di altri elementi da cui dedurre l’avvenuto inverarsi della non attivazione dei lavori nei tempi prescritti.

Ora, altro è la valutazione delle risultanze fotografiche dello stato dei luoghi e del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e altra cosa è l’omesso esame di tali documenti che nella specie non ricorre e che non può perciò supportare l’esistenza di un errore di fatto.

Siamo in presenza di statuizioni, quelle assunte con la decisione n.3527/08, che recano un apprezzamento in ordine ai punti su cui il giudicante espressamente si è soffermato e che rivelano essere solo il frutto di una valutazione logico-giuridica, senza che siano stati ignorati i fatti e i dati documentali.

Se così è, non è dato configurare nel caso di specie l’esistenza di un errore di fatto nei termini voluti e prescritti dall’art.395 n.4 c.p.c. , risolvendosi le censure formulate in doglianze di merito, in questa sede del tutto improponibili.

D’altra parte a quest’ultima soluzione sembra inconsciamente approdare la stessa parte ricorrente, allorquando, nel ricorso all’esame, parla di “errata lettura ed interpretazione della documentazione presentata dalla Gesta S.r.l.” , di guisa ch , in definitiva , le doglianze si risolvono in una critica ad una eventuale erronea valutazione della documentazione versata in giudizio; ma ciò impedisce di considerare i vizi dedotti idonei a far configurare un errore di fatto giustificativo dell’impugnativa per revocazione.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate coma da dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso per revocazione in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della costituita parte controinteressata ,delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.000 (diecimila) oltre IVA e CPA..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Vito Carella, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                                                                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


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