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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2010, Sentenza n.
9414
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Compagnia telefonica -
Localizzazione di un impianto - Conclusione di accordi con un privato - Rapporto
amministrativo con il Comune - Sottrazione alla disciplina del Codice delle
Comunicazioni elettroniche - Esclusione. La circostanza che una società
telefonica abbia concluso un accordo con un privato per la localizzazione di un
impianto di telefonia in un’area a quest’ultimo appartenente non esclude che il
rapporto amministrativo con l’ente comunale, ai fini del rilascio del titolo
abilitativo ad installare la stazione radio-base, non rientri nel campo
applicativo del Codice delle comunicazioni elettroniche e non debba quindi
scontare il procedimento semplificato ivi previsto la formazione del titolo
abilitativo. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Pompei
(avv.ti Morrone e Noce) c. T. s.p.a. (avv.ti Frezza e Sanino) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 dicembre 2010, n. 9414
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Criteri localizzativi - Potere
regolamentare - Limiti - Art. 8 L. n. 36/2001. Il potere regolamentare dei
Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001,
criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la
formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi
degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Pres.
Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Pompei (avv.ti Morrone e Noce)
c. T. s.p.a. (avv.ti Frezza e Sanino)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 dicembre 2010, n. 9414
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni -Potestà regolamentare Generalizzato
divieto di installazione in zone urbanistiche identificate - Illegittimità -
Ragioni. In materia di impianti di comunicazioni elettroniche, la potestà
regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe,
poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un
generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale
previsione verrebbe infatti a costituire una inammissibile misura di carattere
generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli
impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che
riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in
base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato. Pres.
Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Comune di Pompei (avv.ti Morrone e Noce)
c. T. s.p.a. (avv.ti Frezza e Sanino)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 dicembre 2010, n. 9414
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 09414/2010 REG.SEN.
N. 10026/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10026 del 2005, proposto da:
Comune di Pompei, in persona del sindaco e legale rappresentante
pro-tempore,rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Morrone, Luciano Noce, con
domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, piazza Bainsizza,
10;
contro
Tim Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Frezza e Mario Sanino, con domicilio
eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 180;
Circumvesuviana S.p.A.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 7357/2005, resa tra
le parti, concernente SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI NUOVE ANTENNE E IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere di
Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Frezza e
Sanino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
‘E impugnata la sentenza del Tar per la Campania n. 7357 del 31 maggio 2005,
resa in forma semplificata, che ha accolto il ricorso proposto da Tim Italia spa
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 514 del 29 dicembre 2004 del
Comune di Pompei recante la sospensione, con effetto immediato, nell’ambito
dell’intero territorio della città di Pompei, della installazione di nuove
antenne ed impianti a servizio della telefonia mobile, in attesa della adozione
di apposita disciplina regolamentare.
I giudici di primo grado, nell’accogliere le censure della società telefonica,
hanno richiamato la costante giurisprudenza in tema di localizzazione di
stazioni radio-base per telefonia mobile in forza della quale, in considerazione
del carattere strategico per l’interesse pubblico nazionale delle infrastrutture
di telefonia mobile, non è consentita l’adozione di provvedimenti interdittivi
del tipo di quello gravato, tanto più dopo la formazione del titolo abilitativo
tacito per la realizzazione degli impianti, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs.
259/03.
Ha impugnato tale decisione il Comune di Pompei deducendo violazione degli artt.
16 e 27 del DPR n. 380/01 in relazione agli artt. 4, 86 e 87 del d.lgs n.
259/03, violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 nonché da
ultimo carenza di interesse ad agire in capo alla società Tim Italia spa.
Si è costituita quest’ultima società telefonica per resistere al ricorso e per
chiederne il rigetto.
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il ricorso in appello è stato
trattenuto per la decisione.
L’appello non appare suscettibile di favorevole apprezzamento.
In primo grado è stata impugnata la ordinanza sindacale del Comune di Pompei del
29 dicembre 2004 con la quale si è fatto luogo alla sospensione della
installazione di tutte le nuove antenne ed impianti ( ivi compreso, quindi,
l’impianto della odierna appellata Tim Italia spa) relativi alla telefonia
mobile, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento comunale per la
corretta localizzazione degli impianti; inoltre, ha formato oggetto di
impugnativa la diffida del Dirigente della polizia municipale di Pompei del 15
febbraio 2005 rivolta sia a Tim Italia spa sia alla società Circumvesuviana spa
mirante alla sospensione dei lavori.
Come anticipato, i primi giudici hanno accolto il gravame della società
telefonica valorizzando la natura strategica delle opere afferenti gli impianti
di telefonia mobile ed il carattere illegittimo della sospensione sine die
sostanzialmente disposta dal sindaco a mezzo della avversata ordinanza, con
pretesa sterilizzazione della efficacia anche dei titoli già formati ( quale
quello di Tim Italia spa, la cui istanza di autorizzazione risale al luglio
2003).
L’appellante Comune di Pompei deduce col primo motivo che il caso per cui è
causa non sarebbe assimilabile ad una normale controversia tra un privato ed una
pubblica Amministrazione in materia di installazione di impianti radio-base per
telefonia mobile, involgendo la stessa esclusivamente l’attuazione di un
rapporto obbligatorio tra privati. Infatti, a dire dell’appellante, Tim Italia
spa e la società Circumvesuviana spa avrebbero concluso un accordo per la
installazione di una stazione radio-base in un’area di proprietà di quest’ultima
società, in località Moregine. Di qui la pretesa inapplicabilità del codice
delle comunicazioni elettroniche.
Inoltre l’appellante lamenta che non sia stato sufficientemente considerato dai
primi giudici che l’attività sindacale oggetto di scrutinio giurisdizionale
sarebbe stata posta in essere nell’esercizio di poteri contingibili ed urgenti,
al precipuo fine di rendere proficuo ed effettivo il potere regolamentare del
Comune di Pompei di far luogo alla corretta localizzazione degli impianti
telefonici su tutto il territorio comunale.
Da ultimo l’Ente appellante deduce il difetto di interesse al ricorso di primo
grado da parte di Tim Italia spa, sia sotto il profilo che il provvedimento
impugnato avrebbe carattere temporaneo, sia sotto il profilo della insussistenza
in capo ad essa Tim di un valido titolo abilitativo per la realizzazione
dell’intervento programmato.
Osserva il Collegio che nessuna delle censure appare meritevole di accoglimento.
Anzitutto, non merita condivisione il rilievo preliminare secondo cui la
fattispecie, risolvendosi in una questione tra privati, esulerebbe dal campo
applicativo del Codice delle comunicazioni elettroniche. La circostanza infatti
che la società telefonica Tim Italia spa abbia concluso un accordo con la
società Circumvesuviana spa per la localizzazione di un impianto di telefonia in
un’area a quest’ultima appartenente non esclude che il rapporto amministrativo
con l’ente comunale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ad installare
la stazione radio-base, non rientri nel campo applicativo del Codice delle
comunicazioni elettroniche e non debba quindi scontare il procedimento
semplificato ivi previsto la formazione del titolo abilitativo. Alla base di
qualsiasi istanza di autorizzazione o di denuncia di inizio di attività
afferente impianti di telefonia vi è sempre un previo fatto funzionale alla
acquisizione della disponibilità dell’area ad opera della società telefonica (
ovvero di altra società-veicolo a tanto incaricata) che dovrà eseguire
l’intervento. Ma ciò non esclude che la fase successiva deve essere
necessariamente quella della formazione del titolo per l’intervento edilizio,
che non potrebbe svolgersi, avuto riguardo alla sicura afferenza dell’impianto
da realizzare al sistema delle comunicazioni elettroniche, se non appunto sulla
scorta delle previsioni normative del citato d.lgs. 259/03 ( recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche).
Venendo al secondo motivo d’appello, il Collegio osserva che è giurisprudenza
costante di questo Consiglio, dalla quale non si ravvisano motivi per
discostarsi, quella secondo cui il potere regolamentare dei Comuni di fissare,
ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri
localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione
dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86
e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Peraltro è noto che, secondo
la ricorrente interpretazione giurisprudenziale (Consiglio Stato , sez. VI, 08
settembre 2009 , n. 5258) la testè citata potestà regolamentare dei Comuni deve
tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi
di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di
installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe
infatti a costituire una inammissibile misura di carattere generale,
sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di
telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla
competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a
parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.
Nel caso di specie pertanto non risulta legittima la ordinanza sindacale di
sospensione dei titoli in formazione o già formato ( quale appunto quello in
possesso della ricorrente di primo grado) nelle more della definitiva
approvazione del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia, neppure ove
alla gravata ordinanza dovesse riconnettersi natura di ordinanza contingibile ed
urgente. Sarebbe evidente, in tal caso, la esorbitanza della misura sospensiva
rispetto allo scopo perseguito, atteso che, richiamata la non inerenza alla
sfera comunale di compiti afferenti la tutela della salute, la pendenza
dell’iter approvativo del regolamento comunale non potrebbe giustificare la
sterilizzazione dei titoli già formati, avuto riguardo alla natura urgente e
indifferibile delle opere riguardanti gli impianti di telefonia mobile nonchè
alla loro assimilazione ope legis alle opere di urbanizzazione primaria.
Da ultimo, destituito di fondamento è anche il motivo di censura riguardante la
pretesa carenza di interesse ad agire in capo a Tim Italia spa. Si è già detto
infatti che a ragione la società telefonica ritiene formato il titolo
abilitativo per l’esecuzione dell’interevento ai sensi dell’art. 87 del d.lgs.
259/03 e che detta formazione non può ritenersi impedita o sterilizzata per
effetto della adozione del provvedimento soprassessorio in primo grado
impugnato.
Né può dirsi, come assume l’appellante, che detto titolo amministrativo possa
ritenersi inficiato per invalidità derivata rispetto al parere della
Soprintendenza di Napoli che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione
comunale, sarebbe stato adottato sul falso presupposto che l’impianto non si
trovi in zona a protezione integrale (con necessità consequenziale di restauro
paesistico ambientale); è evidente infatti che fino a quando detto parere non
venga impugnato e caducato in sede giurisdizionale, ovvero ritirato in
autotutela dalla stessa Amministrazione emanante, lo stesso dispiegherà piena
efficacia e non potrà per tal guisa inficiare il titolo abilitativo formatosi in
via tacita si sensi del ricordato art. 87 del d.lgs. 259/03.
Né ha pregio il rilievo incentrato sul preteso carattere temporaneo della
ordinanza sindacale impugnata in prime cure, attesa la evidente lesività, per le
ragioni della ricorrente di primo grado, del provvedimento che sospende la
operatività di un titolo, già legittimamente formatosi sulla scorta di una
previsione normativa di rango primario ( art. 87 cit.).
In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in considerazione degli
interessi reciprocamente fatti valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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