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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 3 febbraio 2010, ordinanza n. 624


DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti energetiche rinnovabili - Principi comunitari - Riduzione degli ostacoli normativi - Razionalizzazione delle procedure amministrative - Dir. 2001/77/CE. In sede comunitaria è stato posto l’obiettivo di adottare misure appropriate atte a promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (cfr. Direttiva 27.9.2001 n. 77/CE, art. 6), riducendo gli ostacoli normativi e di altro tipo, razionalizzando - e, quindi, non complicando in misura eccessiva - e accelerando le procedure a livello amministrativo. Pres. f.f. Lamberti, Est. Russo - F.M. e altri (avv.ti Faggiano e Malerba) c. Comune di Salice Salentino (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 3 febbraio 2010, ordinanza n. 624
 


 

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N. 00624/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 10287/2009 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


Sul ricorso numero di registro generale 10287 del 2009, proposto da:
Franco Mogavero, Fernando Epifani, Maria Rosaria Indino, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Faggiano, Antonio Malerba, con domicilio eletto presso Paolo Pagliara in Roma, via Flaminia 441;


contro


Comune di Salice Salentino, Responsabile del V Settore del Comune di Salice Salentino;
nei confronti di
Regione Puglia, Renova Srl;


per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00464/2009, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RIS. DANNI.

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Faggiano e Malerba;

Considerato che, ad un primo sommario esame, l’appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto la variante adottata, insieme con le misure di salvaguardia applicate, paiono porsi in contrasto con gli obiettivi posti in sede comunitaria di adottare misure appropriate atte a promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (cfr. Direttiva 27.9.2001 n. 77/CE, art. 6), riducendo gli ostacoli normativi e di altro tipo, razionalizzando – e, quindi, non complicando in misura eccessiva – e accelerando le procedure a livello amministrativo;


P.Q.M.


Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10287/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:


Cesare Lamberti, Presidente FF
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2010
IL SEGRETARIO
 



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