AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 6 ottobre 2010, n. 1266
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Servizio pubblico - Identificazione giuridica -
Coordinate qualificatorie. Per identificare giuridicamente un servizio
pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del
gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che,
alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina
oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione.
Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle
attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora
necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione, che le
suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo
eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative) e che le
utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o
meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi
beneficiari (in caso di servizi indivisibili). Pres. De Lipsis, Est. Carlotti -
E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c. Assessorato Regionale Energia e altro
(Avv. Stato) e altro (n.c.) - (Conferma Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) -
C.G.A. per la Regione Siciliana - 6 ottobre 2010, n. 1266
INQUINAMENTO - Attività di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati -
Natura di servizio pubblico - Fondamento. Le coordinate qualificatorie del
servizio pubblico ben si attagliano al caso delle attività di bonifica e di
messa in sicurezza dei siti inquinati, disciplinate dall’art. 242 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152. Difatti le procedure di messa in sicurezza e di bonifica
sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, sono
disciplinate da fonti di rango primario, sono svolte (anche) a favore di una
collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti di una zona inquinata),
mirano al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al
ripristino del bene-interesse violato dagli inquinamenti) e, infine, consistono
in attività produttive e di rilievo economico. La circostanza che per tali
attività non sia prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte dei
beneficiari (come si verifica invece per la normale attività di depurazione) non
inficia i riferiti connotati dell’attività quale attività di servizio pubblico e
ciò perché, in via generale, la previsione di un corrispettivo (così come di un
profitto del gestore del servizio) non è essenziale sul piano della
qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico; inoltre, dal punto
di vista strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in
sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è all’evidenza rappresentata dal
vantaggio che costoro (o i loro danti causa) hanno conseguito precedentemente
attraverso la socializzazione dei costi (id est l’inquinamento) relativi a oneri
del processo produttivo (ossia quelli connessi al corretto smaltimento degli
agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a carico delle stesse imprese
inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza tali
costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in misura inferiore al
vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate (non essendo integralmente risarciti
i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi).
Pres. De Lipsis, Est. Carlotti - E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c.
Assessorato Regionale Energia e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (Conferma
Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 6
ottobre 2010, n. 1266
N. 1266/10 Reg.Dec.
NN. 962
963
964
974 Reg.Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello nn. 962, 963, 964 e 974 del 2009 proposti da
- Ric. n. 962/09 - ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKE-TING, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado
V. Giuliano e Stefano Grassi, elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo
D’Azeglio, n. 27/C, presso il primo difensore;
c o n t r o
INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitasi in giudizio;
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e
ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali
rappresentanti pro tem-pore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato, legalmente domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
e nei confronti di
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO,
SYNDIAL S.P.A. e POLIMERI EUROPA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, non costitui-tesi in giudizio;
- Ricorso n. 963/09 - POLIMERI EUROPA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado V.
Giuliano e Stefano Grassi, elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo
D’Azeglio, n. 27/C, presso il primo difensore;
c o n t r o
INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitasi in giudizio;
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e
ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali
rappresentanti pro tem-pore, come sopra rappresentati e difesi ed elettivamente
domiciliati;
e nei confronti di
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO,
SYNDIAL S.P.A. ed ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING, in persona dei
legali rap-presentanti pro tempore, non costituitesi in giudizio;
- Ricorso n. 964/09 - SYNDIAL S.P.A. (nuova denominazione di E-NICHEM S.P.A.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Corrado V. Giuliano e Stefano Grassi, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Massimo D’Azeglio, n. 27/C, presso il primo difensore;
c o n t r o
INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitasi in giudizio;
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e
ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali
rappresentanti pro tem-pore, come sopra rappresentati e difesi ed elettivamente
domiciliati;
e nei confronti di
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO,
POLIMERI EUROPA S.P.A. (STABILIMENTO DI PRIOLO) ed ENI S.P.A. - DIVISIONE
REFINING & MARKETING-PRIOLO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
non costituitesi in giudizio;
- Ricorso n. 974/09 - INDUSTRIA ACQUE SIRACUSANA S.P.A. (I.A.S.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa dagli avv.ti Fabio
Anile, Francesco Stallone, Franco Giampietro e Giovanni Pitruzzella,
elettivamente domiciliata in Pa-lermo, via Nunzio Morello, n. 40, presso
l’ultimo difensore;
c o n t r o
AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE, oggi ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA e
ASSESSORATO REGIONALE TERRI-TORIO E AMBIENTE, in persona dei legali
rappresentanti pro tem-pore, come sopra rappresentati e difesi ed elettivamente
domiciliati;
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A., RAFFINERIA ISAB-IMPIANTI NORD DI PRIOLO
GARGALLO, POLIMERI EUROPA S.P.A. (STABILIMENTO DI PRIOLO), SYNDIAL S.P.A. ed ENI
S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, non costituitesi in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 540 del 20 marzo 2009 pronunciata dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 l’avv. S. Grassi, l’avv. G.
Franco e l’avv. dello Stato Pignatone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O E D I R I T T O
1. - Con autonomi e separati atti di appello viene impugnata la sentenza, di
estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di
Palermo, ha respinto, dopo averli riuniti, due ricorsi proposti dalla Industria
Acqua Siracusana S.p.A. (d’ora in poi “IAS”), onde ottenere l’annullamento dei
seguenti atti:
- il decreto n. 93 del 3 agosto 2006, con cui l’Agenzia regionale rifiuti e
acque (nel prosieguo “Arra”) ebbe a rilasciare alla IAS “l’autorizzazione ai
sensi dell’art. 210 del D.lgs n.152/2006 all’eser-cizio delle operazioni di
trattamento (D9), nell’impianto biologico consortile della ricorrente, dei
rifiuti costituiti dalla acque conta-minate identificate con il codice CER
191307 ... provenienti dalla falda superficiale sottostante l’area dell’impianto
IAS, per un quantitativo di 30 mc/h e per un quantitativo di 250 mc/h,
provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica ... previo
trattamento nell’impianto RAS della ... Società ERG e successivo invio
all’impianto biologico consortile IAS”;
- il decreto n. 108/SRB dell’Arra del 31 ottobre 2007;
- il provvedimento adottato dall’Assessorato regionale territorio e ambiente -
Dipartimento territorio e ambiente (“Arta”), con nota prot. n. 24767 del 30
marzo 2007, con il quale l’Assessorato, dopo aver rilevato che le attività di
trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da acque contaminate “rientrano tra
le tipologie progettuali di cui alla lettera i) dell’Allegato A al D.P.R.
12/04/1996 e ss.mm.ii.”, chiese alla IAS di attivare la procedura di V.I.A. ex
art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., avendo cura di rispettare le
indicazioni di cui alla circolare del 10 febbraio 2005”,
- il provvedimento dell’Arta, Servizio 2/VAS 1 - VIA, prot. n. 48290, del 26
giugno 2007.
Si sono costituite, per resistere alle impugnazioni, le ammini-strazioni
indicate nelle premesse.
All’udienza dell’8 aprile 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
2. - In via preliminare occorre disporre la riunione di tutte le impugnazioni
giacché dirette contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
Giova inoltre premettere alla successiva esposizione delle ra-gioni della
decisione una succinta ricostruzione della vicenda dalla quale ha tratto origine
la presente controversia: a tal fine può attingersi alla narrativa dei fatti
contenuta nella sentenza impugnata.
La IAS è una società consortile alla quale è affidata la gestione dell’impianto
biologico di depurazione che fa capo al Consorzio per l’Area di Sviluppo
industriale (ASI) di Siracusa. In tale impianto sono convogliati, attraverso un
unico collettore, anche tutti i reflui, sia civili che industriali, provenienti
dai comuni e dagli insediamenti industriali produttivi insediati nel polo di
Priolo Gargallo.
Il sito di Priolo Gargallo è stato individuato dal D.M. n. 468/2001 quale “sito
di interesse nazionale” ai fini della disciplina alla bonifica dei siti
contaminati.
Nell’ambito di un procedimento di bonifica la IAS, unitamente ad altre società,
hanno attivato, ciascuna in relazione alle proprie aree, dei sistemi di
sbarramento idraulico delle falde sotterranee contaminate a mezzo di pozzi di
emungimento. In particolare, le acque emunte dalla IAS sono avviate all’impianto
di depurazione ove confluiscono miscelandosi con le altre acque reflue
provenienti dal collettore fognario. Tale attività fu autorizzata con
provvedimenti straordinari adottati dal Prefetto di Siracusa.
Analoga attività di emunzione delle acque è svolta altresì dall’ERG Raffinerie
Mediterranee S.pA., dalla Polimeri Europa S.p.A., dall’ENI S.pA., dalla Syndial
S.p.A. e da altre società insistenti nel medesimo contesto territoriale. In
particolare, in ragione della interconnessione delle tubature a servizio delle
suddette imprese, le acque emunte dalle stesse confluiscono, miscelandosi,
nell’impianto TAS (trattamento acque superficiali) della ERG ove si effettua il
recupero della frazione oleosa (attività quest’ultima autorizzata, con
provvedimenti straordinari, sin dal 7 novembre 2002).
Terminato il regime emergenziale, la IAS chiese all’Arra il rilascio
dell’autorizzazione al trattamento, nell’attuale impianto di depurazione, delle
acque emunte dalla falda sottostante la propria area, mentre la ERG Raffinerie
S.p.A., unitamente alla Polimeri Europa, all’ENI, alla Syndial e alla stessa IAS,
ciascuna per quanto di rispettiva competenza, chiesero alla medesima Arra
l’autorizzazione a effettuare operazioni di trattamento delle acque di falda,
provenienti dall’attività di messa in sicurezza, fino ad un massimo di 250 mc/h
e al recupero dei prodotti oleosi fino ad un massimo di 10 mc/h, onde poi
avviare tali acque all’impianto biologico consortile gestito dalla IAS nel
rispetto dei limiti previsti dal contratto di utenza tra ERG e IAS.
Con decreto n. 93/2006, primo degli atti impugnati, l’Arra rila-sciò alla IAS
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio,
nell’impianto sunnominato, di operazioni di trattamento (D9) dei rifiuti
costituiti dalle acque contaminate identificate con il codice CER 191307, con le
modalità e i limiti nello stesso decreto indicati.
Con ricorso per motivi aggiunti la IAS impugnò anche un nuo-vo provvedimento
emesso dall’Arra, n. 108/SRB del 31 ottobre 2008, e con un ulteriore ricorso
(allibrato a r.g. 1436/07 TAR), la IAS chiese pure l’annullamento del
provvedimento adottato dall’Arta, con il quale era stato richiesto alla IAS di
avviare la procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996.
Infine, con un altro ricorso per motivi aggiunti, la IAS impugnò la nota dell’Arta
n. 48290 del 26 giugno 2007.
Il T.A.R. di Palermo, dopo averli riuniti, respinse i ricorsi della IAS. In
particolare, il primo Giudice, sulla base di un’articolata moti-vazione,
qualificò come rifiuti liquidi le acque emunte dalle falde sotterranee
nell’ambito dell’attività di bonifica del sito di Priolo Gargallo, avendo
giudicato non corretta la tesi, patrocinata dalla ricorrente, in ordine
all’applicabilità alla fattispecie della sola disciplina sugli scarichi delle
acque reflue; inoltre il primo Giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento
con il quale l’Arta richiese alla IAS di avviare la procedura di V.I.A. ex art.
55 del D.P.R. 12 aprile 1996.
Le appellanti sono insorte contro le predette statuizioni della sentenza
impugnata e hanno dedotto plurimi mezzi di gravame.
3. - Il sindacato rimesso al Collegio deve investire, in via prioritaria, le
eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità degli appelli, sollevate
dall’Avvocatura erariale per conto delle Amministrazioni evocate in giudizio. In
particolare, sono state eccepite l’irricevibilità degli appelli per violazione
dell’art. 23-bis della L. n. 1034 del 1971 e l’inammis-sibilità, per difetto di
interesse, delle impugnazioni interposte dalla Sindyal, dall’ENI e dalla
Polimeri Europa.
Le eccezioni sono fondate nei termini di seguito precisati.
Onde illustrare le ragioni giuridiche sulle quali poggia il con-vincimento del
Collegio, occorre muovere dalla considerazione che nell’impianto biologico
consortile, gestito dalla IAS, oltre alla normale attività già autorizzata,
convergono sia le acque emunte dalla falda superficiale sottostante il terreno
della stessa Industria ricorrente sia quelle emunte da altre imprese, sempre
nell’ambito della bonifica del sito di rilevanza nazionale Priolo Gargallo.
Siffatte attività di emungimento e di convogliamento sono svolte, in attesa del
completamento dell’impianto TAF (trattamento acque di falda), nell’ambito di
operazioni di disinquinamento di siti contaminati da idrocarburi e da altre
sostanze chimiche.
In dettaglio, come sopra accennato, le acque provenienti dalla messa in
sicurezza e bonifica della falda sottostante il sito industriale di Priolo
Gargallo, una volta fuoriuscite dall’impianto TAS ove subi-scono un primo
trattamento, sono avviate, confluendo in un unico collettore e miscelandosi con
le normali acque provenienti dai processi industriali, direttamente all’impianto
biologico consortile IAS al quale è affidata la fase di depurazione completa,
con restituzione delle stesse nei limiti di emissione stabiliti per le acque
reflue industriali.
Da quanto sopra osservato emerge allora con evidenza che le attività sulle quali
hanno inciso i provvedimenti dei quali si controverte (principalmente la
richiesta di autorizzazione ex art. 210 del D.lgs. n. 152/2006) attengono, per
taluni aspetti, alla gestione di un normale servizio di depurazione di reflui
industriali (a prescindere dalla questione relativa alla loro esatta
qualificazione ai sensi della normativa a tutela dell’ambiente) e, per altri
aspetti, allo specifico svolgimento di un’attività di messa in sicurezza e di
bonifica di siti inquinati.
Orbene, tanto premesso, non possono serbarsi dubbi di sorta in ordine alla
qualificazione come “servizio pubblico” dell’attività di fognatura e di
depurazione delle acque.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per le attività di bonifica e di
messa in sicurezza dei siti inquinati, nel cui quadro si colloca anche l’emunzione
delle acque di falda al centro della presente controversia.
Ed invero, per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è
indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è
necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda
l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta
l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione. Oltre alla natura pubblica
delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico
e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva
di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino
un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche
esercizio di funzioni amministrative) e che le utilità da esse derivanti siano
dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di
servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi
indivisibili).
Le coordinate qualificatorie sopra tracciate ben si attagliano al caso delle
attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati, in passato
disciplinate dall’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e attualmente
dall’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Difatti le procedure di messa in
sicurezza e di bonifica sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati
presupposti di fatto, sono disciplinate da fonti di rango primario, sono svolte
(anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti
di una zona inquinata), mirano al perseguimento di un interesse pubblico (alla
salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse violato dagli
inquinamenti) e, infine, consistono in attività produttive e di rilievo
economico.
La circostanza che per tali attività non sia prevista l’erogazione di un
corrispettivo da parte dei beneficiari (come si verifica invece per la normale
attività di depurazione) non inficia i riferiti connotati dell’attività quale
attività di servizio pubblico e ciò perché, in via generale, la previsione di un
corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è
essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio
pubblico; inoltre, dal punto di vista strettamente economico, l’utilità dei
soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è
all’evidenza rappresentata dal vantaggio che costoro (o i loro danti causa)
hanno conseguito precedentemente attraverso la socializzazione dei costi (id est
l’inquinamento) relativi a oneri del processo produttivo (ossia quelli connessi
al corretto smaltimento degli agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a
carico delle stesse imprese inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e
messa in sicurezza tali costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in
misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate (non essendo
integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio
tempore verificatisi).
Nel caso specifico, per di più, le acque emunte dalle falde sot-terranee sono
state comunque trattate, sia pur provvisoriamente, nell’ambito del normale
funzionamento del servizio di convogliamento e di depurazione dei reflui, non
soltanto industriali, svolto dalla struttura consortile e, quindi, rientrano a
tutti gli effetti nell’oggetto di quel servizio.
Se la materia contenziosa ricade, come sopra argomentato, nell’alveo dei servizi
pubblici, allora deve ritenersi, da un lato, che la relativa giurisdizione
amministrativa sia esclusiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, e,
dall’altro lato, che all’impugnazione dei provvedimenti relativi all’esecuzione
dei servizi, quand’anche gravati insieme ad altri atti la cui impugnativa segua
ipoteticamente le regole ordinarie, si applichino comunque, stante la preminente
vis attractiva del rito abbreviato, le regole speciali dettate dall’art. 23-bis
della L. n. 1034/1971, posto che la lett. c) della norma si riferisce
genericamente all’esecuzione di servizi pubblici e non solo ai servizi pubblici
oggetto di appalti affidati con procedure di gara.
Calati i principi sopra enunciati alla fattispecie, risulta la fondatezza
dell’eccezione di irricevibilità con riferimento agli appelli introdotti con i
ricorsi n. 964/2009, proposto dalla Syndial S.p.A., e n. 974/2009, interposto
dalla IAS, giacché notificati a giugno 2009, ancorché la notificazione della
sentenza risalga al precedente mese di aprile.
4. - È pure fondata l’altra eccezione riguardante il difetto di interesse ad
appellare delle società ENI e Polimeri Europa (eccezione che, a ben vedere, si
attaglia anche al capo della Syndial, il cui ricorso è già stato dichiarato
irricevibile).
In effetti, vale osservare che il presente giudizio è stato intro-dotto in primo
grado per contestare la legittimità di atti amministrativi incidenti unicamente
sulla posizione della IAS quale incaricata sia della gestione dell’impianto
biologico di depurazione che fa capo al Consorzio per l’Area di Sviluppo
industriale (ASI) di Siracusa sia del trattamento delle acque di falda emunte
dal sito contaminato di Priolo Gargallo. Le circostanze che le altre società
appellanti siano coinvolte, al pari peraltro di altre imprese i cui impianti
sono insediati sul sito in questione, nell’attività di messa in sicurezza e di
bonifica e che le acque di falda siano emunte anche nelle aree di loro
competenza non sono idonee a costituire in capo alle stesse una posizione
differenziata e qualificata tale da fondare una legittimazione a contestare, con
impugnazioni autonome, le statuizioni giurisdizionali veicolate dalle sentenza
impugnata e riferibili ad atti dei quali la IAS è la sola destinataria.
Nemmeno si palesa attuale l’interesse delle menzionate appel-lanti a ottenere un
mutamento della qualificazione giuridica delle suddette acque, posto che la
considerazione delle stesse come rifiuti liquidi non lede la posizione delle
predette società, se non in via indiretta e del tutto eventuale.
5. - Al lume dei superiori rilievi ritiene in conclusione il Collegio di poter
assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai
fini della presente decisione.
6. - Attesa la natura (in rito) della decisione, si ravvisano giustificati
motivi per compensare in via eccezionale tra tutte le parti le spese processuali
del secondo grado del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in
epigrafe, dichiara irricevibili gli appelli n. 964/2009 e 974/2009 e dichiara
inammissibili gli appelli n. 962/2009 e n. 963/2009.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2010,
con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente,
Guido Salemi,
Gabriele Carlotti, estensore,
Filippo Salvia,
Pietro Ciani, componenti.
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore
F.to Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 6 ottobre 2010
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it