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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 26 ottobre 2010, n. 1334
ESPROPRIAZIONI - Cd. “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita” -
Procedura espropriativa - Conferimento ad una cooperativa edilizia - Decreto di
esproprio - Scadenza del termine dell’occupazione legittima - Effetti -
Corresponsabilità dell’Ente delegante per lesione patrimoniale - Presupposti -
Risarcimento ex artt. 2043 e 2055 c.c.. In tema di espropriazione per
pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui sia stato conferito dal
Comune espropriante l’incarico di compiere la procedura espropriativa e non
soltanto di curare la realizzazione dell’opera, non abbia ottenuto la pronuncia
del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell’occupazione
legittima, ma, consapevole dell’illegittimità del persistere di questa, abbia
provveduto all’esecuzione dell’opera stessa e reso irreversibile la destinazione
pubblica dell’area, permanendo nel possesso dell’immobile pur dopo la scadenza
di siffatto termine, è a detta cooperativa che, in veste di autrice materiale
della radicale trasformazione del bene e, quindi, di responsabile per la lesione
patrimoniale subita dal proprietario a seguito del maturarsi, in difetto di
tempestiva emanazione del richiamato decreto, dei presupposti della figura della
cosiddetta “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”, deve imputarsi
l’illecito aquiliano risultante dal concorso di tale trasformazione e
dall’illegittimità dell’occupazione in ragione del perdurare senza titolo di
questa, ricadendo sul delegato, ancorché superficiario ovvero indipendentemente
dalla circostanza che l’opera eseguita non entri nel patrimonio dell’autore
della condotta, l’onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga
tem-pestivamente e la fattispecie venga mantenuta entro la sua fisiologica
cornice di legittimità. In tal caso, sussiste una corresponsabilità dell’Ente
delegante il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso
che siffatta procedura si svolge non solo “in nome e per conto” del Comune, ma
“d’intesa” con esso (art. 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), sicché è da
ritenere che detto Ente non si spogli, con la delega, della responsabilità
relativa allo svolgimento della procedura stessa, ma conservi un potere di
controllo e di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o
insufficiente esercizio, sotto il profilo della negligenza o dell’inerzia, è
ragione di corresponsabilità con il medesimo delegato per i danni da
quest’ultimo materialmente arrecati, restando pur sempre l’Ente, anche
nell’ipotesi in cui ricorra all’istituto della delega, dominus della procedura
e, quindi, responsabile della condotta del delegato, in applicazione del
principio in forza del quale la delega ad un altro soggetto della cura della
procedura espropriativa non fa venir meno, in chi tale delega abbia conferito,
la qualità di espropriante e, quindi, il dovere di cooperare al controllo del
razionale e tempestivo svolgimento della procedura stessa, cui si accompagna,
quindi, come accennato, nell’ipotesi di mancata, tempestiva emanazione del
decreto di esproprio, una posizione di corresponsabilità che obbliga lo stesso
delegante, ove ne ricorrano tutti i presupposti (condotta attiva od omissiva;
elemento psicologico della colpa; danno, nesso di causalità tra condotta e
pregiudizio), al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli
artt. 2043 e 2055 c.c.). (Cass. Civ., sez. I, 12/07/2001, n. 9424, Cass. Civ.
sez. I, 19/10/2007, n. 21096). (riforma sentenza del T.A.R. per la Sicilia -
sez. staccata di Catania (sez. III) - n. 1085 del 12/06/2009) Pres. Virgilio -
Est. Salemi - GURRIERI (avv.ti Tamburello e Raimondi) c. COMUNE DI SIRACUSA
(avv. Latina). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
- 26/10/2010, n. 1334
ESPROPRIAZIONI - Risarcibilità dei danni non patrimoniali - Diritti
inviolabili della persona costituzionalmente protetti - Elementi costitutivi
dell’illecito civile - C.d. danno morale - Art. 2059 c.c.. L’area della
risarcibilità dei danni non patrimoniali è stata estesa, oltre che nelle ipotesi
espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito
vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (Corte di
Cassazione, sez. un., 11/11/2008, n. 26973). In particolare, si è affermato che
l’art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito civile
produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche di danni
non patrimoniali, nei casi determinati, nel presupposto dell’esistenza di tutti
gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile. Pertanto, deve
ritenersi che il c.d. danno morale sia risarcibile anche nel procedimento
espropriativo, specie se si considera che quello in esame ha avuto una durata
ultraventennale. (riforma sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sez.staccata di
Catania (sez. III) - n. 1085 del 12/06/2009) Pres. Virgilio - Est. Salemi -
GURRIERI (avv.ti Tamburello e Raimondi) c. COMUNE DI SIRACUSA (avv. Latina).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 26 Ottobre
2010, n. 1334
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N. 1334/10 Reg.Dec.
N. 25 Reg.Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E e O R D I N A N Z A
sul ricorso in appello n. 25/2010, proposto da
GURRIERI VINCENZO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tamburello e Salvatore Raimondi,
elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Abela n. 10, presso lo studio del
secondo;
c o n t r o
il COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Giovanni Latina, elettivamente domiciliato in Palermo, via Resuttana
n. 366, presso lo studio dell’avv. Maurizio Cannizzo;
e nei confronti di
COOPERATIVA EDILIZIA “VESPUCCI” a r. l. in liquidazione, in persona del
liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Galasso, elettivamente
domiciliata, in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra
Allotta;
CORRENTE LORELLA, BUCCHERI GIUSEPPE E LISSANDRELLO SEBASTIANO, non costituiti in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III)
- n. 1085 del 12 giugno 2009.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e della
Cooperativa Ediliza “Vespucci” a r.l.;
visto l’appello incidentale proposto dalla summenzionata Cooperativa edilizia;
visti gli atti tutti del giudizio;
relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2010, il Consigliere Guido Salemi;
uditi, altresì, gli avv.ti G. Tamburello e S. Raimondi per l’appellante, l’avv.
G. Latina per il Comune appellato e l’avv. A. Galasso per la Cooperativa
edilizia;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) - Con ricorso al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, il dott.
Vincenzo Gurrieri, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per l’occupazione
senza titolo di un suolo di sua proprietà, sulla quale la Cooperativa edilizia
“Vespucci” aveva da tempo realizzato 27 alloggi sociali.
Il ricorrente chiedeva, altresì, in via istruttoria, l’espletamento di
consulenza tecnica d’ufficio, volta a determinare il danno sia per la perdita
della proprietà, che per la mancata utilizzazione del bene nel periodo compreso
tra la sua occupazione senza titolo e la sua acquisizione coattiva al patrimonio
indisponibile del Comune.
Il T.A.R., sezione interna III, con sentenza n. 1085 del 12 giugno 2009, previa
reiezione della domanda di chiamata in garanzia e dell’eccezione di carenza di
legittimazione, formulate dalla Cooperativa edilizia “Vespucci”, accoglieva la
domanda del ricorrente di risarcimento del danno, condannando il Comune di
Siracusa ad emanare apposito provvedimento di acquisizione coattiva
dell’immobile, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, contenente
l’indicazione del risarcimento dovuto.
Condannava, altresì, il Comune e la Cooperativa al pagamento di € 10.000,00 per
danni morali.
Nella motivazione della sentenza, il T.A.R. specificava che l’ammontare del
risarcimento doveva essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del
terreno alla data di adozione del provvedimento di acquisizione coattiva; che il
valore di mercato andava computato utilizzando, quale parametro di riferimento,
la stima di altro suolo di proprietà del ricorrente, ricadente in zona C del
P.R.G., effettuata da consulente tecnico d’ufficio nominato in diverso giudizio,
con rivalutazione del valore, accertato al mese di gennaio 2003, alla data di
adozione del provvedimento ablativo ex art. 43 T.U. espropriazioni; e che
dovevano essere risarciti anche i danni per la mancata utilizzazione del bene
nel periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo e l’adozione del
provvedimento di acquisizione ex art. 43.
Il ricorrente ha appellato la summenzionata sentenza, limitatamente alla parte
in cui non ha accolto la sua richiesta di consulenza tecnica d’ufficio da lui
avanzata per l’accertamento del valore del suolo e per la determinazione del
risarcimento dovuto per entrambe le voci di danno sopra indicate.
2) - Si è costituita in giudizio la Cooperativa edilizia, contestando la
fondatezza del gravame.
Detta Cooperativa ha, altresì, proposto appello incidentale.
Sarebbe errata la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione
di difetto di legittimazione; nonché nelle parti concernenti la chiamata in
garanzia dell’Amministrazione comunale e il risarcimento dei danni per
l’acquisizione e per l’occupazione del terreno.
3) - Il Comune di Siracusa si è costituito in giudizio, contestando la
fondatezza sia dell’appello principale che di quello incidentale.
4) - L’appello incidentale, proposto dalla Cooperativa “Vespucci”, è infondato.
4.1.) - E’ infondato il primo motivo di censura con cui la Cooperativa
“Vespucci” ha riproposto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
sez. I, 12 luglio 2001, n. 9424 e, più di recente, sez. I, 19 ottobre 2007, n.
21096), si osserva: 1) che, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
qualora una cooperativa edilizia, cui sia stato conferito dal Comune
espropriante l’incarico di compiere la procedura espropriativa e non soltanto di
curare la realizzazione dell’opera, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto
di esproprio prima della scadenza del termine dell’occupazione legittima, ma,
consapevole dell’illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto
all’esecuzione dell’opera stessa e reso irreversibile la destinazione pubblica
dell’area, permanendo nel possesso dell’immobile pur dopo la scadenza di
siffatto termine, è a detta cooperativa che, in veste di autrice materiale della
radicale trasformazione del bene e, quindi, di responsabile per la lesione
patrimoniale subita dal proprietario a seguito del maturarsi, in difetto di
tempestiva emanazione del richiamato decreto, dei presupposti della figura della
cosiddetta “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”, deve imputarsi
l’illecito aquiliano risultante dal concorso di tale trasformazione e
dall’illegittimità dell’occupazione in ragione del perdurare senza titolo di
questa, ricadendo sul delegato, ancorché superficiario ovvero indipendentemente
dalla circostanza che l’opera eseguita non entri nel patrimonio dell’autore
della condotta, l’onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga
tempestivamente e la fattispecie venga mantenuta entro la sua fisiologica
cornice di legittimità; 2) che, comunque, in tal caso, sussiste una
corresponsabilità dell’Ente delegante il quale avrebbe dovuto promuovere la
procedura espropriativa, atteso che siffatta procedura si svolge non solo “in
nome e per conto” del Comune, ma “d’intesa” con esso (art. 60 della legge 22
ottobre 1971, n. 865), sicché è da ritenere che detto Ente non si spogli, con la
delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura stessa,
ma conservi un potere di controllo e di stimolo dei comportamenti del delegato,
il cui mancato o insufficiente esercizio, sotto il profilo della negligenza o
dell’inerzia, è ragione di corresponsabilità con il medesimo delegato per i
danni da quest’ultimo materialmente arrecati, restando pur sempre l’Ente, anche
nell’ipotesi in cui ricorra all’istituto della delega, dominus della procedura
e, quindi, responsabile della condotta del delegato, in applicazione del
principio in forza del quale la delega ad un altro soggetto della cura della
procedura espropriativa non fa venir meno, in chi tale delega abbia conferito,
la qualità di espropriante e, quindi, il dovere di cooperare al controllo del
razionale e tempestivo svolgimento della procedura stessa, cui si accompagna,
quindi, come accennato, nell’ipotesi di mancata, tempestiva emanazione del
decreto di esproprio, una posizione di corresponsabilità che obbliga lo stesso
delegante, ove ne ricorrano tutti i presupposti (condotta attiva od omissiva;
elemento psicologico della colpa; danno, nesso di causalità tra condotta e
pregiudizio), al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli
artt. 2043 e 2055 c.c.).
Nella fattispecie in esame, la responsabilità della Cooperativa “Vespucci” è
stata affermata dal giudice di prime cure sul presupposto che la Cooperativa
stessa ha agito, sia pure per delega del Comune, per un interesse suo proprio e,
soprattutto, che ha proseguito nell’attività di occupazione prima, e poi di
trasformazione irreversibile del terreno “sebbene con ordinanza n. 346/89, la
Sezione interna II, del T.A.R. avesse disposto il deposito cauzionale di £
236.00.000 a carico della Cooperativa ed essa non avesse effettuato il deposito
della suddetta somma, con conseguente sospensione del procedimento ablatorio”.
Erra, quindi, l’appellante incidentale nel ritenere che la responsabilità che i
danni lamentati dall’espropriato siano riconducibili tutti ad attività di
esclusiva competenza del Comune.
4.2) - Parimenti infondato è l’ulteriore motivo di appello con cui l’appellante
incidentale lamenta che il T.A.R. ha sbagliato nel rigettare la sua istanza
diretta a chiamare in garanzia l’Amministrazione comunale.
Il T.A.R. ha osservato che l’istanza di chiamata in garanzia non poteva essere
accolta, vuoi perché il Comune si era già costituito in giudizio, vuoi perché il
tema dell’incidenza della responsabilità del Comune e della Cooperativa, poteva
essere affrontato e risolto in altra sede di giudizio.
Trattasi di affermazione che va condivisa perché non v’era l’obbligo del T.A.R.
di accertare nello stesso giudizio la misura della responsabilità dei due Enti
(Comune e Cooperativa) nella causazione del danno, potendo tale accertamento, al
fine di non allungare i tempi del processo, svolgersi in separato giudizio, ove
il Comune agisca in rivalsa nei confronti della Cooperativa.
4.3) - Va, altresì, respinto il terzo motivo di censura con il quale
l’appellante incidentale lamenta l’erroneità della sentenza nella parte relativa
alla condanna alla rifusione del danno morale.
Va, in proposito, rilevato che l’area della risarcibilità dei danni non
patrimoniali è stata estesa alla giurisprudenza, oltre che nelle ipotesi
espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito
vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (cfr.
Corte di Cassazione, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973).
In particolare, si è affermato che l’art. 2059 c.c. non delinea una distinta
fattispecie di illecito civile produttiva di danno non patrimoniale, ma consente
la riparazione anche di danni non patrimoniali, nei casi determinati, nel
presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura
dell’illecito civile.
Alla stregua di siffatto indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi che il c.d.
danno morale sia risarcibile anche nel procedimento espropriativo, specie se si
considera che quello in esame ha avuto una durata ultraventennale.
5 - Ciò posto, passando all’esame dell’appello principale, lo stesso è fondato e
deve essere accolto nei sensi che qui di seguito si espongono.
Lo strumento dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80/1998, in un’ottica di
accelerazione e di semplificazione processuale, consente al giudice di limitarsi
a fissare i criteri di determinazione del danno, demandando all’Amministrazione
il compito di offrire al danneggiato una somma fissata mediante l’applicazione
di tali canoni.
Tuttavia, nel caso di specie, sussistendo un contrasto fra le parti in ordine
alle stesse modalità di calcolo delle voci di danno, risulta necessaria
un’apposita istruttoria tecnica, che, del resto, è stata disposta da questo CGA
in controversie tra le stesse parti (cfr. sentenze 49, 50 e 52 del 2009).
Pertanto, ai fini della determinazione del valore dell’immobile, è
indispensabile l’espletamento di apposita consulenza tecnica, secondo le
modalità di seguito indicate, con sottoposizione al consulente tecnico
designando dei seguenti quesiti:
“Indichi il CTU il valore dell’immobile alla data di immissione del Comune nel
possesso dell’immobile (14/10/1988), nonché alla data di notifica del ricorso
contenente la domanda di risarcimento del danno;
“determini distintamente il CTU le variazioni annue di valore dell’immobile,
distinguendo:
- il periodo compreso tra la data di spossessamento dell’immobile e la data di
notifica del risarcimento del danno;
- il periodo compreso tra la data di notificazione della domanda di risarcimento
del danno e la data di deposito della relazione peritale.
Determini il CTU la misura degli interessi legali, assumendo come base di
riferimento il valore dell’immobile annualmente rivalutato, in ragione di
ciascun anno, o frazione di anno, per i periodi di durata inferiore all’anno.
Specifichi il CTU, in caso di contestazioni tra le parti, la misura effettiva
delle superfici espropriate e occupate dall’Amministrazione comunale, ove
occorra indicando eventuali discrepanze tra le aree e le superfici indicate nei
decreti di immissione in possesso e quelle rilevate dai tecnici di parte.
Indichi, infine, il CTU la misura dell’indice di edificabilità utilizzato per
l’edificazione del suolo oggetto del giudizio”.
La relazione peritale dovrà essere depositata entro il 30 aprile 2011.
La predetta consulenza tecnica, da effettuarsi senza la presenza del Giudice,
dovrà riportare distintamente i risultati e le conclusioni finali in una
relazione scritta con allegati i documenti ritenuti necessari all’accertamento
sopra disposto.
A norma dell’art. 201, comma 1, c.p.c., le parti possono nominare propri
consulenti tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni del CTU., alle
quali gli stessi consulenti tecnici di parti e i difensori possono intervenire
ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 2, c.p.c.
A tal fine, il consulente tecnico nominato da questo Consiglio, ai sensi degli
artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c., comunicherà alle parti costituite, presso il
domicilio eletto, e agli eventuali consulenti tecnici di parte, la data di
inizio delle operazioni peritali e ciò almeno 5 giorni prima.
Per l’espletamento dell’incarico, il consulente tecnico potrà chiedere
chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi e svolgere tutte le
indagini ritenute necessarie.
Ove ritenuto necessario, il CTU potrà avvalersi della collaborazione di
personale di propria fiducia, nonché di collaboratori dotati di qualificazione
professionale specialistica nel campo delle tecniche di rilevamento topografico,
con particolare riferimento alla determinazione delle superfici effettivamente
espropriate.
Resta ferma, in ogni caso, l’eventuale responsabilità del consulente tecnico di
ufficio nominato, il quale dovrà espressamente indicare, nella relazione
peritale conclusiva, i risultati degli accertamenti e delle valutazioni
effettuate per il tramite dei propri collaboratori.
Le eventuali spese derivanti dalla utilizzazione di personale dipendente o di
collaboratori esterni restano a carico del consulente tecnico di ufficio.
Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, ore 10, il CTU designato
presterà giuramento, come da separato verbale.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
Ai fini della determinazione del danno dovranno essere valutate le risultanze
della disposta consulenza tecnica di ufficio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
a) - respinge l’appello incidentale, come in epigrafe proposto dalla Cooperativa
edilizia “Vespucci” a r.l.;
b) - accoglie l’appello principale come in epigrafe proposto da Gurrieri
Vincenzo;
c) - dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione;
d) - nomina CTU il prof. dott. agr. Emanuele Schimmenti, con studio in Palermo,
e rinvia alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010 per la prestazione del
giuramento.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 16 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in
camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro
Ciani, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Guido Salemi, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria il 26 ottobre 2010
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