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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5/02/2010, n. 144


INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Regolamentazione del traffico - Refluenze sull’attività commerciale - Esercenti attività commerciali nella zona interessata - Interesse qualificato - Sussistenza. Poiché la regolamentazione del traffico ha refluenze sulla attività commerciale, gli esercenti di attività commerciali nell’area coinvolta dal provvedimento di istituzione di una ZTA sono indubbiamente portatori di un interesse qualificato alla legittimità della regolamentazione. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e altri (avv. Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5 febbraio 2010, n. 144

INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Istituzione di una ZTL - Previa adozione del Piano Urbano del Traffico - Necessità - Limitatamente all’ipotesi di accesso alle ZTL a pagamento - Art. 7, c. 9, d.lgs. n. 285/1992. L’art. 7, c. 9 del d.lgs. n. 285/1992, nel richiedere, ai fini dell’istituzione di una zona a traffico limitato, la previa adozione del piano urbano del traffico, si riferisce alla sola ipotesi in cui i comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZTL al pagamento di somme. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e altri (avv. Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5 febbraio 2010, n. 144
 

 

 

 

N. 144/10 Reg.Dec.
N. 220 Reg.Ric.
ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

 

ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 220/09 proposto dai seguenti commercianti, tutti con esercizio in Acireale:
MUSMARRA FRANCESCO nella qualità di legale rappresentante della ditta VENERA SCALIA MUSMARRA DI MUSMARRA FRANCESCO E MUSMARRA VENERA - MAGAZZINI DEL RI-SPARMIO - s.r.l., GIOVANNI SPADARO, CONCETTA LO GIUDICE titolare della impresa DESIRÈ DI LO GIUDICE CONCETTA, SEBASTIANO MIRONE titolare dell’impresa GIOVANNI MIRONE & FIGLIO DI MIRONE SEBASTIANO, DOMENICO LANZALONE titolare dell’omonima impresa individuale, IGNAZIO DI BELLA titolare dell’omonima impresa individuale, FINA STEFANIA AMA-RA titolare dell’omonima impresa individuale, ROSARIO MAR-CHETTI titolare dell’omonima impresa individuale, ALIZZI SAL-VATORE nella qualità di legale rappresentante della società A&G ELETTRONICA DI ALIZZI SALVATORE E GAMBINO LUCIANO e C. s.n.c., SILVANA NICOSIA titolare dell’omonima impresa individuale, GIOVANNA CANNAVÒ titolare dell’impresa individua-le denominata VEDERE DI CANNAVÒ GIOVANNA, AVITABILE GABRIELLA nella qualità di legale rappresentante della società FARMACIA AVITABILE s.n.c. - DDR. AVITABILE GABRIELLA E CERESIA ELISABETTA, LANZALONE SERAFINA quale socio accomandatario della società LANZALONE SERAFINA & C. s.a.s., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Benedetto Aldo Timineri, eletti-vamente domiciliati in Palermo, via XX settembre n. 29, presso lo studio dell’avv. Giacomo D’Asaro;
c o n t r o
il COMUNE DI ACIREALE, in persona del Sindaco in carica, rappre-sentato e difeso dall’avv. Nicola Seminara, elettivamente domiciliato in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;
per la riforma
previa sospensione (non accordata con ordinanza 12 marzo 2009, n. 252), della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Ca-tania (sez. III), 2 gennaio 2008, n. 2.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. N. Seminara per il Comune di Acireale;
Viste le memorie degli appellanti e dell’appellato Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Paolo D’Angelo;
Uditi alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 l’avv. B. A. Ti-mineri per gli appellanti e l’avv. P. De Luca, su delega dell’avv. N. Seminara, per il Comune appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


1. I soggetti indicati in epigrafe, unitamente a molti altri, con ricorso alla Sezione di Catania del T.A.R. Sicilia impugnavano l’ordinanza del Sindaco di Acireale 5 gennaio 2005, n. 1, di istitu-zione della zona a traffico limitato per l’intero centro storico. Il T.A.R. accoglieva il ricorso, con sentenza 2 marzo 2005 n. 484.


2. Detto Sindaco, premesso che con ordinanza di G.M. 31 mar-zo 2005, n. 32 era stata definita la zona a traffico limitato, con propria ordinanza dello stesso 31 marzo 2005 n. 6, riproduceva il precedente suo provvedimento n. 1 del 2005. Con ulteriore ordinanza sindacale (9 maggio 2005 n. 9) venivano dettate ulteriori prescrizioni per la ZTL.
Detti provvedimenti venivano impugnati con ricorso principale e con motivi aggiunti. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava improcedibile il ricorso nei confronti dell’ordinanza n. 5 del 2005 ed inammissibili i motivi aggiunti proposti per l’annulla-mento dell’ordinanza n. 9 del 2005.


3. La detta sentenza è appellata con richiesta di annullamento, col favore delle spese, per i seguenti motivi:
a) La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza d’interesse sarebbe stata pronunciata con illogicità ed erroneità delle motivazioni.
L’ordinanza n. 9 del 2005 non è interamente satisfattiva delle pretese dei ricorrenti taluni dei quali, peraltro, avrebbero viste accolte e solo in parte proprie istanze.
b) La dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti noti-ficati il 6 marzo 2006 sarebbe affetta da erroneità ed illogicità della motivazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la proposizione di motivi aggiunti non richiede specifica procura, essendo all’uopo sufficiente quella rilasciata per la proposizione del ricorso.
c) Sia i motivi del ricorso principale che di quello per motivi aggiunti sarebbero fondati e vanno esaminati per l’effetto devolutivo dell’appello.


I ricorrenti reiterano le censure dedotte in primo grado:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, in relazione all’art. 7 comma 9, del d. lgsl. 285/92 (Nuovo codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del decreto del ministero ll.pp. 12 aprile 1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità.
La istituzione della zona a traffico limitato non è stata preceduta dal piano urbano del traffico.
2) violazione sotto altro profilo dell’art. 7 comma 9, del d. lgsl. 285/1992. Eccesso di potere sotto altro profilo per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto e motivazione insufficiente.
3) violazione dell’art. 7, comma 9, in relazione all’art. 3, numeri 2 e 54 del d. lgsl. n. 285/1992. Difetto ed illogicità di presupposto, illogicità.


Chiedono il risarcimento del danno ingiusto subito.


Si è costituito per resistere il Comune di Acireale chiedendo il rigetto del ricorso, col favore delle spese.


Con memorie entrambe le parti hanno illustrato le rispettive tesi.


D I R I T T O


1. Il Comune di Acireale ha incluso nella zona a traffico limitato l’area nella quale gli odierni ricorrenti hanno documentato di svolgere attività commerciale.

Essendo notorio che la regolamentazione del traffico ha re-fluenze sulla attività commerciale, va riconosciuto che essi sono portatori di un interesse qualificato alla legittimità della regolamentazione.


2. Il ricorso che ha formato oggetto della pronuncia impugnata è stato proposto da un considerevole numero di soggetti taluni dei quali hanno chiesto al Comune, con istanza 4 maggio 2005 n. 13385/E, una rimodulazione della ZTL che è stata disposta con ordi-nanza 9 maggio 2005 n. 9. Ne consegue il venir meno del loro interesse all’impugnativa dell’ordinanza n. 5. Naturalmente, i soggetti che non hanno ritenuto di soddisfare la loro pretesa a mezzo di una modifica e quindi, non hanno chiesto la rimodulazione, hanno mantenuto l’interesse al ricorso che, nei loro confronti, non avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile. Il Collegio non ritiene, però, di dovere individuare i soggetti appartenenti alle due categorie data l’inscindibilità del provvedimento.


Il ricorso non avrebbe potuto, pertanto, essere dichiarato im-procedibile.


3. Ai ricorrenti interessati all’annullamento dell’ordinanza n. 5 non può essere disconosciuto l’interesse all’impugnativa dell’ordi-nanza n. 9, data la sua incidenza sulla ZTL. Va escluso l’interesse all’impugnativa solo per i soggetti che l’hanno provocata e ne sono rimasti soddisfatti.
Una volta riconosciuto che l’ordinanza n. 9 interessa il proce-dimento iniziato con l’ordinanza n. 5, va riconosciuta la sua impugnabilità a mezzo di motivi aggiunti giusta l’art. 1 comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, trattandosi di “provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso”. Per la proposizione di detti motivi aggiunti non necessitava il conferimento di apposita procura da parte dei soggetti interessati all’impugnativa, dovendosi quella originaria ritenere comprensiva dell’incarico allo svolgimento di tutte le attività “connesse all’oggetto del ricorso”. Il Collegio rileva che la nuova procura sarebbe stata necessaria solo da parte dei soggetti che avevano provocato l’adozione della delibera n. 9 e ne erano rimasti soddisfatti.


In conclusione, la pronuncia di inammissibilità dei motivi ag-giunti non resiste alla dedotta censura.


4. La difesa del Comune ripropone in questa sede l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti.
L’eccezione non può essere condivisa nella considerazione che la rimodulazione introdotta con l’ordinanza n. 9 ben poteva non essere avvertita in fatto dagli interessati ed appare ragionevole ritenere che gli stessi se ne siano resi conto adeguatamente una volta che l’ordi-nanza prodotta in giudizio è stata da loro esaminata.


5. Nel merito l’appello è infondato.
a) Con il primo motivo di censura, riproposto in questa sede, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 36, in relazione all’art. 7 comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dell’art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 12 aprile 1995. Con detta censura si lamenta che la mancanza del piano urbano del traffico avrebbe impedito l’adozione della ZTL.
Si osserva al riguardo che il comma 3 del punto 9 dell’art. 7 dispone che “i Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei Comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati”.
La riportata disposizione è dettata solo per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZTL al pagamento di somme. Ma ciò non sussiste nella fattispecie in esame e conseguente-mente non è applicabile alla presente controversia.


Non sussiste, quindi, la dedotta violazione di legge.


b) Col secondo motivo gli appellanti lamentano violazione del detto punto 9 dell’art. 7 del d. lgsl. 285 del 1992, sotto vari profili.


Il Collegio non ravvisa i denunciati vizi considerato che ap-paiono soddisfatte tutte le condizioni poste dal comma 1 di detto punto 9.
Risulta dagli atti di causa che il Funzionario responsabile del servizio di viabilità ed il Comandante della polizia municipale hanno formulato puntuale ed articolata proposta relativa all’argomento ZTL il 29 marzo 2005 al Sindaco ed all’Assessore alla polizia urbana. La proposta è stata girata alla Giunta che l’ha accolta e l’ha espressamente richiamata quale motivazione della delibera 31 marzo 2005 n. 32, di delimitazione della ZTL. A seguito di detta delibera sono state adottate le ordinanze impugnate nelle quali, peraltro, si dà atto degli adattamenti conseguenti all’attività svolta nell’intervallo tra la prima e la seconda delle ordinanze impugnate (31 marzo - 9 maggio) “a seguito di dibattito in consiglio comunale e di incontri con le associazioni di categoria e singoli esercenti, l’Amministrazione comunale si è espressa per il mantenimento della ZTL, ma con l’introduzione di alcune modifiche in corso Umberto”.
L’istruttoria risulta, pertanto, completa e i provvedimenti sono adeguatamente motivati con il rinvio alla proposta che appare logica e completa.


Anche il secondo motivo va, perciò, disatteso.
c) Con la terza censura si deduce violazione dell’art. 7 comma 9, del decreto 285 in relazione all’art. 3 numeri 2 e 54 dello stesso decreto.
La censura è inammissibile non sussistendo relazione tra la di-sposizione di cui all’art. 7 e le mere definizioni di cui all’art. 3.
Non si ravvisa poi il denunciato vizio di eccesso di potere nei vari profili rassegnati.


d) Dalla infondatezza delle censure deriva la infondatezza della pretesa di risarcimento danni.
Solo per completezza, il Collegio rileva che nel corso del giu-dizio di primo grado risultano adottati dal Settore Polizia municipale del Comune di Acireale le ordinanze 16 dicembre 2005, n. 462; 3 gennaio 2007, n. 11; 4 aprile 2007, n. 147 e 7 aprile 2007, n. 148. Dette ordinanze non risultano impugnate.


In conclusione, il ricorso va respinto.


Le spese seguono la soccombenza.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del doppio grado che liquida nella complessiva somma di € 6.000,00 (seimila/00).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.


Così deciso in Palermo il 4 giugno 2009 dal Consiglio di Giu-stizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Paolo D’Angelo, Estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.


F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Paolo D’Angelo, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 05 febbraio 2010



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