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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 28 aprile 2010, n. 635
APPALTI - Regione Siciliana - Decreto assessoriale 24 febbraio 2006 - DURC -
Certificazione della regolarità contributiva - Edilcassa - Legittimazione -
Esclusione - Ragioni. L’Edilcassa non è legittimata a certificare la
regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle gare d’appalto di cui
all’art. 2 del decreto dell’Assessore della Regione Siciliana per i lavori
pubblici 24 febbraio 2006: il DURC dev’essere infatti tale da fotografare la
situazione globale dell’impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove
essa abbia attivato i propri singoli cantieri. Viceversa, se può riconoscersi
all’Edilcassa la legittimazione “ad emettere il DURC con competenza territoriale
su base regionale”, deve pure darsi atto che esso non comprende eventuali
posizioni, pur potenzialmente rilevanti, al di fuori di tale territorio “a
livello nazionale”. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - Edilcassa (avv. Forno) c.
Impresa P. (avv. Carruba), L. s.r.l. (avv. Lupo) ed altro (n.c.) - (Conferma TAR
SICILIA, Palermo, n. 1099/2008). C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile
2010, n. 635
N. 635/10 Reg.Dec.
N. 1395 Reg.Ric.
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1395/2008, proposto da
CASSA EDILE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO E LE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA (EDILCASSA),
con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall’avv. Maria Forno ed elettivamente domiciliata in
Palermo, via Dante n. 55, presso l’avv. Caterina Mannino;
c o n t r o
l’IMPRESA PISANO NUNZIO, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Carruba ed elettivamente domiciliata
in Palermo, via Iacopo Tintoretto n. 4, presso l’avv. Stefano Monasteri;
la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante
legale, non costituita;
la L.M.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappre-sentata
e difesa dall’avv. Michele Lupo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via
Dante, 166, presso l’avv. Michele Costa;
con l’intervento ad opponendum
delle CASSE EDILI DELLE PROVINCE DI ENNA, PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA,
CATANIA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA e TRAPANI, in persona dei rispettivi legali
rappre-sentanti in carica, rappresentate e difese dagli avv.ti Massimiliano
Mangano e Giovanni Pitruzzella, presso i quali sono elettivamente domiciliate in
Palermo, via N. Morello n. 40;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (Sezione III) - 4
settembre 2008, n. 1099.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. A. Carruba per l’Impresa
Pisano, dell’avv. M. Lupo per la società L.M.S. e degli avv.ti M. Mangano e G.
Pitruzzella per le Casse edili provinciali;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il consigliere Paolo D’Angelo;
uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 l’avv. M. Forno per
l’appellante, l’avv. M.D. Manno ì, su delega dell’avv. A. Carruba, per l’Impresa
Pisano Nunzio e l’avv. M. Mangano per le Casse edili provinciali;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Col ricorso a questo Consiglio l’Edilcassa impugna la sentenza indicata in
epigrafe e ne chiede l’annullamento, previa sospensione, col favore delle spese.
Deduce inammissibilità del ricorso di primo grado perché mancherebbe un valido
mandato speciale alla lite, men-tre risulterebbe conferita dal Pisano una
procura generale alle liti. Nel merito censura le conclusioni di cui alla
sentenza appellata e deduce la sua piena legittimazione al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva. La richiesta sospensione non è stata
accordata.
Si è costituita per resistere l’Impresa Pisano, con controricorso, contestando
l’eccezione e la fondatezza dei motivi di ricorso e concludendo per il rigetto,
col favore delle spese. Con due memorie deduce che, mancando appositi accordi a
livello nazionale tra l’Edilcassa e gli Enti previdenziali, i dati disponibili
sarebbero parziali e riferibili ai soli cantieri operanti in Sicilia. La
impossibilità di verificare la regolarità su tutto il territorio nazionale
comporterebbe l’inidoneità dei DURC da essa rilasciati.
La s.r.l. L.M.S. ha proposto appello incidentale aderendo alla deduzione dell’Edilcassa
in ordine alla regolarità dei durc da essa rilasciati e concludendo per
l’annullamento della sentenza appellata nella parte nella quale viene accolto il
terzo motivo del ricorso di primo grado. Ha, poi, prodotto due memorie
illustrando le difese già svolte.
Hanno spiegato intervento tutte le Casse edili provinciali della Sicilia le
quali, con due memorie, hanno contestato la fondatezza dei motivi e concluso per
il rigetto, col favore delle spese.
D I R I T T O
1. L’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale va disattesa.
Premesso che l’Edilcassa riconosce che la procura a margine del ricorso di primo
grado è stata conferita dal signor Nunzio Pisano, va verificato se essa possa
qualificarsi speciale.
La specialità della procura, e la conseguente sufficienza allo scopo, è stata
ritenuta da questo Consiglio in fattispecie analoga a quella in esame (21
novembre 2007, n. 1069) ed il Collegio non ha motivo di discostarsi
dall’orientamento secondo il quale per “la riferibilità della procura a quella
specifica impugnazione, è sufficiente rilevare che essa fu apposta a margine del
relativo ricorso introduttivo, cui inerisce in un contesto inequivocamente
unitario ed inscindibile”, inerenza determinata anche dalla redazione nella
stessa pagina nella quale sono contenuti gli elementi identificativi
dell’impugnativa.
2. La controversia in esame riguarda la possibilità dell’Edilcassa di rilasciare
DURC validi.
Il Collegio nel merito osserva che l’Edilcassa non risulta pos-sedere i
requisiti previsti dalla normativa di settore.
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato introdotto
dall’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con legge 22
novembre 2002, n. 206; al comma 2 è previsto che entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legge, “l’Inps e l’Inail stipulano convenzioni al
fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva”.
La convenzione stipulata in data 15 aprile 2004 tra l’Inps, l’Inail e le Casse
edili per l’attuazione della norma predetta prevede in via generale che tale
documento è rilasciato dalla “Cassa edile competente per territorio”, con la
specificazione (all’art. 5) che il DURC è emesso dalla Cassa edile competente a
condizione che la verifica della regolarità contributiva abbia dato esito
positivo e che la Cassa medesima abbia verificato, “a livello nazionale”, che
l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
Quanto alla Regione siciliana la materia forma oggetto, per quanto attiene ai
lavori pubblici, delle specifiche disposizioni di cui all’art. 19, commi 10 e
seguenti, della legge n. 109 del 1994 nel testo coordinato con la legge
regionale n. 7 del 2002 e successive integra-zioni e modifiche. In particolare,
il comma 12 bis (aggiunto dall’art. 1, comma 12, della L.R. 29 novembre 2005, n.
16) dispone: “relativa-mente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla
soglia comunita-ria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione
prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la
produzione di certificazione rilasciata dall’Inps, dall’Inail e dalla Cassa
edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla
partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti”.
Il decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici 24 febbraio 2006 (in
G.U.R.S. n. 12 del 2006), recante le modalità attuative della predetta norma,
all’art. 2, nel disporre che “la regolarità contributiva è certificabile anche
attraverso la produzione del DURC”, specifica che “ai fini dell’art. 19, comma
12 bis, legge n. 109/94, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse
edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le Casse attestare la regolarità
contributiva senza limitazione a singoli appalti”.
Il DURC utile ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto dev’essere tale da
fotografare la situazione globale dell’impresa, indipendentemente dal luogo o
dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri e, pertanto, il
DURC richiesto dall’art. 2 del decreto assessoriale 24 febbraio 2006 deve essere
rilasciato da una Cassa Edile in grado di attestare la situazione contributiva
globale dell’impresa e ciò indipendentemente dalla sua ubicazione territoriale
(v. da ultimo C.G.A. 662/2008).
Alla stregua di tale interpretazione, se può riconoscersi all’Edilcassa la
legittimazione “ad emettere il DURC con competenza territoriale su base
regionale”, deve pure darsi atto che esso non comprende eventuali posizioni, pur
potenzialmente rilevanti, al di fuori di tale territorio “a livello nazionale”.
La caratteristica dell’Edilcassa è stata recentemente fissata da questo
Consiglio in occasione dell’esame cautelare (ordinanza 5 giu-gno 2009, n. 680,
su ricorso dell’odierna ricorrente) tendente al rico-noscimento della sua
legittimazione al rilascio di DURC; detto orien-tamento si è formato anche alla
luce dei chiarimenti acquisiti in sede istruttoria e viene confermato in questa
sede.
La condivisibilità dell’indirizzo risulta dalle seguenti considerazioni.
Si può escludere il carattere bilaterale dell’Edilcassa considerato che l’Unione
generale del lavoro, alla quale essa aderisce, non risulta firmataria del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia.
Va aggiunto che, in occasione dell’intesa per il rilascio del DURC con valenza
nazionale, intercorsa tra l’Assessorato lavori pubblici della Regione siciliana,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le Casse edili siciliane, l’Edilcassa
non è stata ammessa tra i firmatari.
Dalla detta circostanza, correttamente, si fa derivare l’esclu-sione della
legittimazione a certificare la regolarità contributiva.
La detta esclusione, ad avviso del Collegio, discende dalla cir-costanza che la
ripetuta Edilcassa non ha accesso alla banca dati delle Casse edili (BNI) nella
quale sono registrate tutte le irregolarità contributive dei datori di lavoro.
Tale impossibilità di accesso comporta che qualsivoglia DURC da essa rilasciato
ha riferimento a dati parziali e, quindi, non è idoneo a soddisfare le ragioni
per le quali se ne dispone la produzione.
In conclusione il ricorso principale e quello adesivo della L.M.S. s.r.l. sono
infondati e vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza per la ricorrente principale mentre sussistono
ragioni per compensarle nei confronti della ricor-rente incidentale, in
considerazione della peculiarità della sua posizione.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, respinge il ricorso principale e quello incidentale di cui in
epigrafe e condanna l’Edilcassa alle spese del giudizio che liquida in
complessivi euro 3.000/00 (tremila) per l’Impresa Pisano ed in complessivi euro
3.000/000 (tremila) per le 9 Casse edili siciliane. Spese compensate per la
s.r.l. L.M.S..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo il 15 ottobre 2009, dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente,
Chiarenza Millemaggi, Paolo D’Angelo, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani,
componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Paolo D’Angelo, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 28 aprile 2010
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