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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09
INQUINAMENTO IDRICO - AGRICOLTURA - V.I.A. - Protezione delle acque -
Applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti - Capacità dei
depositi per effluenti di allevamento - Impianti destinati all’allevamento
intensivo - Valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337 -
Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE. In merito al
contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5 della direttiva 91/676,
in combinato disposto con l’allegato III della stessa, che i citati
programmi contengono misure concrete e obbligatorie, le quali riguardano
segnatamente i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di
determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di
allevamento, le procedure di applicazione al terreno ed il quantitativo
massimo di effluenti di allevamento contenente azoto che può essere sparso (C.G.E.
sentenza 8/09/2005, causa C-416/02, Commissione/Spagna). Tali misure
garantiscono in particolare, come previsto dal punto 2 dell’allegato III
della direttiva 91/676, che, per ogni azienda o allevamento, la quantità di
effluenti di allevamento applicata annualmente, ivi compresa quella
applicata direttamente dagli animali, non superi un massimale stabilito per
ogni ettaro, corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170
chilogrammi di azoto. Pertanto, relativamente alla portata della valutazione
ambientale prevista dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente
che le misure contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti
di allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett.
e), dell’allegato II della direttiva 85/337. Inoltre, nell’ambito della
valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, le autorità
nazionali devono prendere in considerazione non solo gli effetti diretti dei
lavori previsti, ma anche l’impatto ambientale che può essere provocato
dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (C.G.E.
sentenze 28/02/2008, causa C-2/07, Abraham e a. e 25/07/2008, causa
C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA). In particolare, per quanto riguarda
gli impianti destinati all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione
ambientale deve prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità
dell’acqua (C.G.E., sentenza 8/09/2005, causa C-121/03, Commissione/Spagna).
(domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art.
234 CE, dal Conseil d’État (Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre
wallonne ASBL ed altri c. Région wallonne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV,
17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09
INQUINAMENTO IDRICO - AGRICOLTURA - Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole -
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente -
Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili - Art. 3, n. 2, lett. a),
Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE - Dir. 85/337/CEE. Un
programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del
Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in
linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett.
a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001,
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai
sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui
rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE. (domande di decisione
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État
(Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre wallonne ASBL ed altri c. Région
wallonne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 -
C-110/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 giugno 2010
«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole –
Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili»
Nei procedimenti riuniti C-105/09 e C-110/09,
aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Belgio) con
decisioni 11 marzo 2009, pervenute in cancelleria il 20 e 23 marzo 2009,
nelle cause
Terre wallonne ASBL (C-105/09),
Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)
contro
Région wallonne,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C.
Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris, e L. Bay Larsen,
giudici
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21
gennaio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Inter-Environnement Wallonie ASBL, dall’avv. J. Sambon, avocat;
– per la Région wallonne, dall’avv. A. Gillain, avocat;
– per il governo belga, dal sig. T. Materne nonché dalla sig.ra C.
Pochet, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Pardo Quintillán e dal
sig. J.B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 4 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27
giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che
vedono contrapposte la Terre wallonne ASBL e la Inter-Environnement
Wallonie ASBL alla Région wallonne (Regione vallona) in merito
all’annullamento del decreto del governo vallone 15 febbraio 2007, che
modifica il libro II del Codice dell’ambiente, costituente il Codice
dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell’azoto in
agricoltura (Moniteur belge del 7 marzo 2007, pag. 11118; in prosieguo:
il «decreto impugnato»).
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
La direttiva 91/676/CEE
3 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE,
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), prevede quanto
segue:
«La presente direttiva mira a:
– ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o
indirettamente dai nitrati di origine agricola;
– prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo».
4 L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in parola è così formulato:
«1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non
si interviene ai sensi dell’articolo 5 sono individuate dagli Stati
membri conformemente ai criteri di cui al [punto A dell’]allegato I.
2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della
presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili
tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque
individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono
all’inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla
Commissione entro sei mesi».
5 L’art. 4 di tale direttiva così recita:
«1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione
dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri
provvedono, entro due anni dalla notifica della presente direttiva, a:
a) fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili
a discrezione degli agricoltori, il quale includa disposizioni
pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell’allegato II;
(…)».
6 Ai sensi dell’art. 5 della medesima direttiva:
«1. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di
cui all’articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova
designazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri,
per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano
programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.
2. Un programma d’azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel
territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica
opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone
vulnerabili o parti di zone.
3. I programmi d’azione tengono conto:
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento
principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola
o di altra origine;
b) delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato
membro di cui trattasi.
4. I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro
fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:
a) le misure di cui all’allegato III;
b) le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei
codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a
meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III.
5. Nel quadro dei programmi d’azione gli Stati membri prendono inoltre
le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie
se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei
programmi d’azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4
non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.
Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono
conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure
possibili di prevenzione.
(…)».
7 L’allegato III della direttiva 91/676, rubricato «Misure da inserire
nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto
a)», prevede quanto segue:
«1. Le misure in questione comprendono norme concernenti:
(…)
2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità
deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più
lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti
nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità
competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore
all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che
non causerà danno all’ambiente;
(…)».
La direttiva 2001/42
8 L’art. 2 della direttiva 2001/42 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva:
a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi
quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale,
regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere
approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal
governo e
– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
b) per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto
di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter
decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione
a norma degli articoli da 4 a 9;
(…)».
9 Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva:
«1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono
avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una
valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione
ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati
I e II della direttiva 85/337/CEE, o
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si
ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della
direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso
di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è
necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere
effetti significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento
per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai
paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente
attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di
programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati
membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato
II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti
significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della
presente direttiva.
(...)».
La direttiva 85/337/CEE
10 L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come
modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L
73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), prevede quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od
opere,
– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
(…)».
11 Conformemente all’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, i progetti
elencati nel suo allegato I sono sottoposti a valutazione dell’impatto
ambientale.
12 Ai sensi dell’art. 8 di detta direttiva:
«I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma
degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel
quadro della procedura di autorizzazione».
13 L’allegato I della direttiva 85/337, rubricato «Progetti di cui
all’articolo 4, paragrafo 1», così dispone:
«(…)
17. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame e di suini con più
di:
a) 85 000 posti per polli, 60 000 posti per galline;
b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per scrofe.
(…)».
14 L’allegato II di tale direttiva, rubricato «Progetti di cui
all’articolo 4 paragrafo 2», menziona:
«1. Agricoltura, selvicoltura e acquicoltura
(…)
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali
alla coltivazione agricola intensiva.
(…)
e) Impianti di allevamento intensivo (progetti non contemplati
nell’allegato I).
(…)».
La direttiva 2003/35/CE
15 Il decimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del
pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla
giustizia (GU L 156, pag. 17), così recita:
«Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati
membri di presentare piani e programmi concernenti l’ambiente ma non
contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è
necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano
coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus [sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale approvata a
nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio
2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la “convenzione di
Århus”)], ed in particolare con l’articolo 7. Altri testi legislativi
comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico
all’elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti
concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di
Århus saranno incorporati sin dall’inizio nella legislazione
pertinente».
16 I nn. 2 e 5 dell’art. 2 di tale direttiva, rubricato «Partecipazione
del pubblico ai piani e ai programmi», sanciscono quanto segue:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte
tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione
e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono
essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell’allegato I.
(...)
5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui
all’allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del
pubblico ai sensi della direttiva [2001/42] o ai sensi della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque».
17 L’allegato I della direttiva 2003/35, rubricato «Disposizioni in
materia di piani e di programmi di cui all’art. 2», menziona:
«(…)
c) Art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676].
(…)».
Il diritto nazionale
18 La direttiva 2001/42 è stata trasposta nell’ordinamento della Regione
vallone dagli artt. D. 52 e segg. del libro I del Codice dell’ambiente (Moniteur
belge del 9 luglio 2004, pag. 54654).
19 L’art. D. 53 di tale codice così dispone:
«1. Una valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi
sull’ambiente è effettuata, conformemente agli artt. 52-61, per i piani
e i programmi nonché le loro modifiche il cui elenco I è stabilito dal
Governo, che:
1° sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, dei suoli, delle telecomunicazioni, turistico e definiscono
il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti riprodotti
nell’elenco stabilito ai sensi dell’art. 66, [n.] 2;
2° sono sottoposti ad una valutazione ai sensi dell’art. 29 della legge
12 luglio 1973 sulla conservazione della natura.
(…)
3. Il Governo può sottoporre a valutazione di impatto ambientale, ai
sensi del presente capitolo, i piani o programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente e che non sono previsti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
(…)».
20 L’art. R. 47 di detto Codice così prevede:
«Nell’allegato V è fissato l’elenco dei piani e programmi di cui
all’art. 53, n. [1], del decreto».
21 Detto allegato V, stabilito dal decreto del governo vallone 17 marzo
2005, relativo al Libro I del Codice dell’ambiente (Moniteur belge del 4
maggio 2005, pag. 21184), contiene, in particolare, il programma
d’azione per la qualità dell’aria, il programma d’azione per la qualità
dei suoli e il programma d’azione per la protezione della natura. Tale
allegato non contiene, tuttavia, il programma d’azione per la gestione
dell’azoto in agricoltura nelle zone vulnerabili, introdotto
inizialmente nel diritto della Regione vallone con un decreto del 10
ottobre 2002.
22 Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo programma d’azione,
nel decreto impugnato figurano le disposizioni pertinenti del diritto
della Regione vallone attualmente in vigore.
23 Tale decreto fissa le condizioni applicabili alla gestione dell’azoto
in agricoltura sull’intero territorio della Regione vallone. Esso tratta
inoltre la gestione dell’azoto nelle zone vulnerabili, costituendo il
programma d’azione prescritto dall’art. 5 della direttiva 91/676. Le
zone vulnerabili rappresentano il 42% del territorio di detta Regione e
il 54% della superficie agricola utile di quest’ultima.
24 Il capitolo IV del decreto impugnato contiene una sezione 3 rubricata
«Condizioni applicabili alla gestione dell’azoto in agricoltura
sull’intero territorio della Regione vallone». Tale sezione contiene, da
una parte, le sottosezioni da 1 a 5 che si applicano a tutto il
territorio di tale regione, comprese le zone vulnerabili, e le
sottosezioni 6 e 7 che si applicano esclusivamente alle zone
vulnerabili. Tali sottosezioni insieme formano il programma d’azione
prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676.
Causa principale e questioni pregiudiziali
25 Con sentenza 22 settembre 2005, causa C-221/03, Commissione/Belgio
(Racc. pag. I-8307), la Corte a constatato che, non avendo adottato,
entro il termine prescritto, le misure necessarie per dare completa e
corretta attuazione alla direttiva 91/676, il Regno del Belgio era
venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva
medesima.
26 Per dare attuazione a detta sentenza, il governo vallone ha emananto,
ai sensi dell’art. 5 della direttiva 91/676, il decreto impugnato. Tale
decreto modifica il Libro II del Codice dell’ambiente, contenente il
Codice dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile
dell’azoto in agricoltura.
27 La Terre Wallonne ASBL e la Inter-Environnement Wallonie ASBL hanno
chiesto al Conseil d’État l’annullamento di detto decreto deducendo, in
particolare, che il programma in esso contenuto non è stato sottoposto
ad una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.
28 Il governo vallone ha sostenuto che il programma di gestione
dell’azoto in agricoltura non rientra nell’ambito di applicazione della
direttiva 2001/42.
29 Il giudice del rinvio ritiene che non possa essere escluso che
programmi d’azione, come quello di cui alla direttiva 91/676, siano
piani o programmi ai sensi della direttiva 2001/42. Detto giudice
osserva, inoltre, che nessuna norma del diritto della Regione vallone
applicabile alla data di adozione del decreto impugnato assoggettava il
piano di gestione dell’azoto a una valutazione dell’impatto ambientale,
che non è pacifico che tale situazione sia contraria alla direttiva
2001/42 e che l’applicazione corretta del diritto dell’Unione non
s’impone con un’evidenza tale da escludere qualsiasi ragionevole dubbio.
30 Il Conseil d’État ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone
vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva
91/676] costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2,
lett. a), della [direttiva 2001/42], elaborato per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se
esso definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della [direttiva 85/337].
2) Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili
designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676]
costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett.
b), della [direttiva 2001/42], per il quale, considerato il suo
possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai
sensi degli artt. 6 o 7 della [direttiva 92/43], in particolare quando
il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte
le zone vulnerabili designate della Regione vallone.
3) Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili
designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676]
costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3,
n. 2, della [direttiva 2001/42], che definisce il quadro di riferimento
per l’autorizzazione dei progetti, per i quali gli Stati membri devono
determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, [della direttiva 2001/42], se
essi possano avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente
[all’art.3, n. 5, di tale direttiva]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, alla Corte se un programma di gestione dell’azoto in
agricoltura, come quello di cui trattasi nella causa principale, possa
costituire un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a),
della direttiva 2001/42.
32 Occorre innanzitutto osservare che l’obiettivo principale perseguito
dalla direttiva 2001/42, come emerge dall’art. 1 della stessa, consiste
nel sottoporre a valutazione ambientale i piani e i programmi che
possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro
elaborazione e prima della loro adozione.
33 Qualora una siffatta valutazione ambientale sia prescritta dalla
direttiva 2001/42, la stessa direttiva stabilisce norme minime per
l’elaborazione del rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione dei risultati della valutazione ambientale
nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione
adottata a seguito della valutazione.
34 Al fine di accertare se i programmi d’azione elaborati ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 (in prosieguo: i «programmi
d’azione») rientrino nell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva
2001/42, occorre esaminare, in primo luogo, se detti programmi d’azione
siano «piani e programmi» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di tale ultima
direttiva e, in secondo luogo, se essi soddisfino le condizioni di cui
all’art. 3, n. 2, lett. a), della stessa.
Sull’applicazione dell’art. 2 della direttiva 2001/42
35 Va anzitutto rilevato che i programmi d’azione, da un lato, sono
elaborati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall’altro, sono previsti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
36 Occorre inoltre osservare che la direttiva 91/676 prescrive la
predisposizione di siffatti programmi d’azione in tutte le «zone
vulnerabili» designate dagli Stati membri ai sensi delle sue
disposizioni e che tali programmi devono comprendere misure e azioni
come quelle elencate al suo art. 5, destinate a combattere
l’inquinamento provocato dai nitrati, e la cui attuazione e il cui
controllo devono essere garantiti dagli Stati membri. Le autorità
competenti devono altresì riesaminare periodicamente la pertinenza delle
misure e delle azioni e, se del caso, rivedere i programmi d’azione.
37 Peraltro, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 25-28
delle sue conclusioni, una siffatta constatazione è avvalorata dal
decimo ‘considerando’ della direttiva 2003/35, nonché dall’art. 2, n. 5,
e dall’allegato I della medesima direttiva.
38 A tal riguardo, va ricordato che la direttiva 2003/35 prevede la
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale al fine di adeguare la normativa
dell’Unione alla convenzione di Århus.
39 Dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2003/35 risulta che taluni
atti legislativi comunitari contenevano già disposizioni sulla
partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi
conformi alla convenzione di Århus. Di conseguenza, l’art. 2, n. 5, di
tale direttiva esclude dall’ambito di applicazione di tale articolo i
«piani e programmi» di cui all’allegato I della medesima direttiva per i
quali tali disposizioni erano state attuate ai sensi della direttiva
2001/42. Orbene, i programmi d’azione di cui all’art. 5, n. 1, della
direttiva 91/676 rientrano tra tali piani e programmi.
40 È vero che l’art. 2, n. 5, della direttiva 2003/35 è stato adottato
nel contesto delle disposizioni che riguardano la partecipazione del
pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale. Sarebbe tuttavia contraddittorio ammettere che i programmi
di azione rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della
direttiva 2001/42 laddove riguardino disposizioni relative alla
partecipazione del pubblico nell’elaborazione del piano o del programma,
mentre gli stessi programmi di azione non rientrano più nell’ambito di
applicazione di tale disposizione se riguardano la valutazione degli
impatti ambientali.
41 Infine, si deve precisare che, sebbene non tutte le misure
legislative relative alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole costituiscano un
«piano» o un «programma» ai sensi della direttiva 2001/42, la sola
circostanza che una siffatta misura sia adottata per via legislativa non
determina la sua esclusione dall’ambito di applicazione di tale
direttiva, dal momento che essa presenta le caratteristiche rammentate
al punto 36 della presente sentenza.
42 Emerge dalle considerazioni suesposte che, sia per le caratteristiche
che presentano sia in virtù della volontà stessa del legislatore
dell’Unione, i programmi d’azione costituiscono «piani» e «programmi» ai
sensi della direttiva 2001/42.
Sull’applicazione dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42
43 Occorre rilevare che, in forza dell’art. 3, n. 2, lett. a), della
direttiva 2001/42, sono soggetti ad una valutazione ambientale
sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati per
determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento
per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337.
44 Relativamente alla prima condizione prevista dall’art. 3, n. 2, lett.
a), della direttiva 2001/42, basti constatare che emerge dal titolo
stesso della direttiva 91/676 che i programmi d’azione sono elaborati
per il settore agricolo.
45 Per quanto riguarda la seconda condizione, per stabilire se i
programmi d’azione definiscano il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337 si devono esaminare il contenuto e lo scopo di tali
programmi, tenuto conto della portata della valutazione ambientale dei
progetti, come prevista dalla citata direttiva.
46 Quindi, per quanto riguarda lo scopo dei programmi di azione, emerge
dalla direttiva 91/676 e, in particolare, dai ‘considerando’ 9-11, dagli
artt. 1 e 3-5 nonché dagli allegati di tale direttiva, che tali
programmi implicano un esame globale, a livello delle zone vulnerabili,
dei problemi ambientali legati all’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, e che essi istituiscono un sistema
organizzato volto ad assicurare un livello generale di protezione contro
un siffatto inquinamento.
47 La specificità di detti programmi consiste nel fatto che essi
costituiscono un approccio globale e coerente, che presenta il carattere
di una pianificazione concreta ed articolata, che riguarda le zone
vulnerabili, eventualmente sull’intero territorio e concernente la
riduzione nonché la prevenzione dell’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
48 In merito al contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5
della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato III della
stessa, che i citati programmi contengono misure concrete e
obbligatorie, le quali riguardano segnatamente i periodi in cui è
proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti,
la capacità dei depositi per effluenti di allevamento, le procedure di
applicazione al terreno ed il quantitativo massimo di effluenti di
allevamento contenente azoto che può essere sparso (v., in tal senso,
sentenza 8 settembre 2005, causa C-416/02, Commissione/Spagna, Racc.
pag. I-7487, punto 34). Tali misure garantiscono in particolare, come
previsto dal punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676, che, per
ogni azienda o allevamento, la quantità di effluenti di allevamento
applicata annualmente, ivi compresa quella applicata direttamente dagli
animali, non superi un massimale stabilito per ogni ettaro,
corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170 chilogrammi di
azoto.
49 Relativamente alla portata della valutazione ambientale prevista
dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente che le misure
contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti di
allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett.
e), dell’allegato II della direttiva 85/337.
50 Si deve rammentare che, nell’ambito della valutazione ambientale
prevista dalla direttiva 85/337, le autorità nazionali devono prendere
in considerazione non solo gli effetti diretti dei lavori previsti, ma
anche l’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo
sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (sentenze 28 febbraio
2008, causa C-2/07, Abraham e a., Racc. pag. I-1197, punto 43, e 25
luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, Racc. pag.
I-6097, punto 39).
51 In particolare, per quanto riguarda gli impianti destinati
all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione ambientale deve
prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità dell’acqua (v., in
tal senso, sentenza 8 settembre 2005, causa C-121/03,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7569, punto 88).
52 Come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80
delle sue conclusioni, l’art. 8 della direttiva 85/337 impone che,
nell’autorizzazione dei progetti di sfruttamento di tali impianti, siano
presi in considerazione gli aspetti ambientali che i programmi d’azione
mirano a regolamentare.
53 Inoltre, si deve constatare che emerge dall’art. 5, n. 4, della
direttiva 91/676 che i programmi d’azione adottati in applicazione del
n. 1 di tale articolo devono prevedere un insieme di misure il cui
rispetto può condizionare il rilascio dell’eventuale autorizzazione da
accordare ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337 e per la definizione dei quali la direttiva 91/676 conferisce
agli Stati membri un determinato margine discrezionale. Si tratta in
particolare del caso delle misure relative all’accumulo degli effluenti
di allevamento previsti nell’allegato III della direttiva 91/676 per
quanto riguarda i progetti di impianti destinati all’allevamento
intensivo elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337.
54 In una siffatta ipotesi, della quale tuttavia spetta al giudice
nazionale valutare l’effettività e la portata in considerazione del
programma d’azione in esame, si deve considerare che il citato programma
d’azione, per quanto riguarda le misure di cui trattasi, definisce il
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli
allegati I e II della direttiva 85/337, ai sensi dell’art. 3, n. 2,
lett. a), della direttiva 2001/42.
55 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere
la prima questione dichiarando che un programma d’azione adottato in
forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 è, in linea di
principio, un piano o un programma di cui all’art. 3, n. 2, lett. a),
della direttiva 2001/42 in quanto costituisce un «piano» o un
«programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e
include misure il cui rispetto condiziona il rilascio
dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337.
Sulle questioni seconda e terza
56 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, si deve
constatare che, per dirimere la controversia oggetto della causa
principale, non è necessario pronunciarsi sulla questione se l’art. 3,
n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42 imponga anche una valutazione
degli impatti ambientali dei programmi d’azione.
57 Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione.
58 Tenuto conto del fatto che l’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/42 è
applicabile unicamente nell’ipotesi in cui le disposizioni del n. 2
dello stesso articolo non siano applicabili, non occorre risolvere la
terza questione.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Un programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della
direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un
programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un
«programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e
include misure il cui rispetto condiziona il rilascio
dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27
giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata
dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.
Firme
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