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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 30/09/2010, Sentenza C-133/09


DIRITTO AGRARIO - Regimi di sostegno - Pagamento distinto per lo zucchero - Concessione - Decisione dei nuovi Stati membri - Presupposti - Criteri oggettivi e non discriminatori - Politica agricola comune - Art. 143 ter bis Regolamento (CE) n. 1782/2003. L’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, che esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei diritti di fornitura. Pres. Bonichot - Rel. Larsen - József Uzonyi c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 30/09/2010, Sentenza C-133/09


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunitŕ Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 settembre 2010

«Agricoltura - Politica agricola comune - Regimi di sostegno - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Art. 143 ter bis - Pagamento distinto per lo zucchero - Concessione - Decisione dei nuovi Stati membri - Presupposti - Criteri oggettivi e non discriminatori»


Nel procedimento C-133/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fövárosi Bíróság (Ungheria) con decisione 23 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria l’8 aprile 2009, nella causa

József Uzonyi

contro

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,



LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Uzonyi, dall’avv. Y. Uzonyi, ügyvéd;

- per il governo ungherese, dalla sig.ra R. Somssich, dal sig. M. Fehér e dalla sig.ra K. Szíjjártó, in qualitŕ di agenti;

- per la Commissione europea, dal sig. B. Simon e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualitŕ di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319 (GU L 58, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»).

2 Tale domanda č stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti il sig. Uzonyi e il Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (organo centrale dell’Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; in prosieguo: lo «Hivatal»), in ordine a una domanda di pagamento distinto per lo zucchero.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3 L’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Pagamento distinto per lo zucchero», dispone al n. 1, primo comma:

«In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo č concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformitŕ dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

- quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformitŕ del regolamento (CE) n. 1260/2001,

- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformitŕ dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o piů delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006».

4 L’art. 1, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2011, recante adattamento, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunitŕ (GU L 384, pag. 1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito la seconda frase dell’art. 143 ter bis, n. 1, primo comma, con il seguente testo:

«Tale pagamento č concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che puň essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o piů delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformitŕ dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,

- i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformitŕ del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,

- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformitŕ dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006».

5 Tale modifica, non applicabile ratione temporis alla controversia principale, č invocata in quest’ultima ad opera del convenuto, a titolo di elemento interpretativo dell’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003.

La normativa nazionale

6 L’art. 2, punto 1, del decreto 48/2006 (VI.22.) del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (FVM) relativo al pagamento distinto per lo zucchero concesso agli agricoltori ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie (Magyar Közlöny 2006/75; in prosieguo: il «decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale») cosě dispone:

«Sono ammissibili al pagamento gli agricoltori che:

a) possono essere ammessi al pagamento unico per superficie in forza di disposizioni legislative speciali nel corso dell’anno di riferimento;

b) che dispongono di un diritto di fornitura relativo a barbabietole da zucchero, nel corso del periodo di riferimento, o di un contratto che si basa sulla quota di zucchero slovena;

c) che hanno soddisfatto i loro obblighi connessi al diritto di fornire barbabietole da zucchero.

(…)».

7 Il diritto di fornitura corrisponde alla quantitŕ di barbabietole da zucchero necessaria per la produzione del quantitativo di zucchero garantito dalla quota di zucchero attribuita allo Stato membro in forza del diritto comunitario.

8 L’art. 5 del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale cosě recita:

«1) Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:

a) un documento probatorio fornito dall’Autoritŕ per lo zucchero (Cukor Terméktanács) relativo al quantitativo (espresso in tonnellate) dei diritti di fornitura spettanti al richiedente alla data del 1° luglio 2004 e del 1° luglio 2005 (16%) (da calcolarsi in modo uniforme con un rendimento medio pari a 140 kg/t),

b) un documento probatorio rilasciato dall’ente economico pubblico titolare delle quote per la trasformazione delle barbabietole da zucchero relativo al quantitativo (espresso in tonnellate) delle barbabietole da zucchero “A” e “B” (16%) consegnate in forza di contratti di coltivazione nel corso delle campagne 2004/2005 e 2005/2006 (i documenti probatori delle imprese di trasformazione devono essere corretti - ove necessario - in modo da tener conto in modo uniforme del rendimento dello zucchero pari a kg 140);

c) un documento probatorio rilasciato dalla confederazione regionale competente di produttori di barbabietole da zucchero con cui si certifica che il richiedente si č conformato ai propri obblighi connessi ai diritti di fornitura;

d) ogni altro documento probatorio che provi la sussistenza di tali diritti.

2) Per quanto riguarda il caso dei membri di un gruppo di produttori, i trasformatori attestano il quantitativo complessivo fornito dal gruppo di produttori laddove quest’ultimo attesta i quantitativi parziali forniti dai membri nell’ambito del gruppo.

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

9 Il 28 giugno 2006 il sig. Uzonyi, ricorrente nella causa principale, ha presentato dinanzi allo Hivatal, con riferimento al 2006, una domanda di pagamento distinto per lo zucchero connessa alla sua produzione di barbabietole da zucchero di cui č stata effettuata la fornitura tramite un cosiddetto integratore, soggetto che svolge funzioni di intermediazione, coordinamento e assistenza all’attivitŕ di produzione degli agricoltori che integra.

10 Tuttavia, il sig. Uzonyi ha potuto giustificare i suoi diritti di fornitura di barbabietole da zucchero e l’osservanza degli obblighi relativi a tali diritti solo riguardo all’integratore.

11 Con decisione del 18 aprile 2007, lo Hivatal ha respinto la sua domanda non ritenendolo ammissibile all’aiuto in quanto non aveva fornito i documenti probatori richiesti ai sensi dell’art. 5, punto 1, del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

12 Il sig. Uzonyi ha impugnato, proponendo reclamo, tale decisione di rigetto.

13 Il reclamo in parola č stato respinto con decisione del 6 luglio 2007 del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, dante causa dello Hivatal, convenuto nella causa principale.

14 A sostegno del rigetto sono ammissibili al pagamento solo gli agricoltori che dispongono di diritti di fornitura di barbabietole da zucchero e che hanno soddisfatto gli obblighi connessi a tali diritti. In tal senso, dal momento che i documenti probatori allegati dal ricorrente alla domanda non vertevano sui diritti di fornitura e sul rispetto degli obblighi, connessi a tali diritti, esistenti in capo al ricorrente, ma solo su quelli relativi all’integratore, non sarebbero state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 5, punto 1, del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

15 Il sig. Uzonyi ha presentato ricorso avverso la decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio. Lo stesso invoca la discriminazione tra i produttori di barbabietole da zucchero che effettuano autonomamente le forniture di queste ultime e quelli che si avvalgono a tal fine dell’intermediazione di integratori. Chiede l’applicazione per analogia dell’art. 5, punto 2, del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, relativo alle forniture di barbabietole tramite gruppi di produttori.

16 Il convenuto nella causa principale sostiene dinanzi al giudice del rinvio che l’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori riguarda il periodo rappresentativo cui fa riferimento l’art. 143 ter bis del decreto n. 1782/2003 e non i soggetti che possono essere ammessi al pagamento. Secondo il convenuto, la sua affermazione č suffragata dalla modifica apportata all’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003 ad opera dell’art. 1, punto 2, del regolamento n. 2011/2006. Tale modifica avrebbe semplicemente precisato il disposto della norma, senza modificarne il significato. Sia precedentemente sia successivamente alla modifica l’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori riguarderebbe solo il periodo rappresentativo.

17 Il giudice del rinvio considera che gli artt. 2 e 5 del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale escludono dal pagamento quegli agricoltori che non siano direttamente vincolati contrattualmente con il produttore di zucchero, ma che abbiano concluso un contratto di coltivazione per il tramite di un integratore, il quale sia titolare di diritti di fornitura in funzione delle superfici coltivate dai produttori che si avvalgono degli integratori. Infatti, tali agricoltori non possono dimostrare di essere loro stessi titolari dei diritti di fornitura richiesti dal decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale ai fini dell’ottenimento del pagamento.

18 Lo stesso giudice osserva che, per contro, gli agricoltori membri di un gruppo di produttori che non sono direttamente vincolati in termini contrattuali al produttore di zucchero, ma hanno stipulato un contratto di coltivazione con un gruppo che dispone dei diritti di fornitura in funzione delle superfici coltivate dei membri del gruppo, possono ottenere un pagamento distinto per lo zucchero in forza delle disposizioni vigenti dell’art. 5, punto 2, del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

19 A suo giudizio, si dovrebbe tener conto della costante giurisprudenza della Corte in forza della quale l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola comune, non č che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza.

20 Il giudice del rinvio reputa che il tenore letterale della disposizione comunitaria da interpretare non sia chiaro, considerato inoltre che detta disposizione č stata successivamente modificata. Esso aggiunge che, nell’eventualitŕ che la Corte decida che, ai sensi dell’art. 143 ter bis del regolamento n. 1783/2003, i produttori di barbabietole da zucchero che forniscono queste ultime mediante un integratore possano essere ammessi al pagamento distinto per lo zucchero al pari di quelli che le forniscono autonomamente, un siffatto pagamento potrebbe allora essere accordato, per l’anno 2006, al ricorrente e a molti altri ricorrenti che hanno instaurato cause attualmente pendenti, con un’applicazione in via analogica dell’art. 5, punto 2, del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

21 In tale contesto, il Fövárosi Bíróság ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’espressione “[t]ale importo č concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori” di cui all’art. 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2006, implichi che, ai fini del diritto al pagamento distinto per lo zucchero, non fosse possibile, con riferimento al regime di pagamento unico per superficie, effettuare una distinzione tra gli agricoltori a seconda che questi ultimi fornissero barbabietole da zucchero direttamente (loro stessi) o indirettamente (per mezzo di un cosiddetto integratore) ai fini della loro trasformazione».

Sulla questione pregiudiziale

22 Con la sua questione, letta alla luce dei motivi della decisione di rinvio, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei diritti di fornitura.

23 Ai fini della formulazione di una risposta a tale questione, occorre stabilire se una tale normativa nazionale preveda una discriminazione vietata dall’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003.

24 Per quanto riguarda gli argomenti esposti nel contesto della controversia principale da parte del convenuto, si deve constatare in via preliminare che:

- l’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, in tutte le versioni linguistiche della sua redazione applicabile alla controversia principale, dispone chiaramente che il pagamento distinto per lo zucchero č concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori agli agricoltori ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie;

- nessuna delle versioni linguistiche di tale norma prevede un nesso tra, da un lato, criteri oggettivi e non discriminatori e, dall’altro, la determinazione dei periodi rappresentativi.

25 La modifica successiva dell’art. 143 ter bis risultante dall’art. 1, punto 2, del regolamento n. 2011/2006 non pone in discussione tali constatazioni.

26 Infatti, sebbene non si possa escludere che, in via eccezionale, una disposizione di modifica possa fungere da elemento interpretativo della disposizione modificata, una tale eventualitŕ č a priori esclusa quando la disposizione precedente č chiara in tutte le sue versioni linguistiche.

27 In ogni caso risulta che la disposizione modificativa invocata nella presente causa non č chiara in tutte le sue diciannove versioni linguistiche disponibili. Infatti, in sei di queste ultime, vale a dire le versioni danese, estone, francese, ungherese, polacca e portoghese, comporta differenze redazionali che sono fonte, quantomeno, di ambiguitŕ sulla questione se l’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori si imponga per la concessione del pagamento oppure per la determinazione del periodo rappresentativo.

28 Inoltre, le altre tredici versioni linguistiche, ossia le versioni spagnola, ceca, tedesca, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, slovena, slovacca, finlandese e svedese, sono formulate con la stessa chiarezza della disposizione da interpretare.

29 Si deve quindi concludere che l’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003 subordina la concessione da parte dei nuovi Stati membri di un pagamento distinto per lo zucchero all’applicazione da parte di questi ultimi di criteri oggettivi e non discriminatori.

30 Tale norma si limita a recepire il divieto di discriminazione enunciato all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE.

31 A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola comune non č che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificato un siffatto trattamento (v., in particolare, in merito all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, sentenze della Corte 11 luglio 2006, causa C-313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I-6331, punto 33; 11 giugno 2009, causa C-33/08, Agrana Zucker, Racc. pag. I-5035, punto 46, e 20 maggio 2010, causa C-365/08, Agrana Zucker, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).

32 Il regolamento n. 319/2006 ha inserito l’art. 143 ter bis nel regolamento n. 1782/2003 nella sua versione precedente alle modifiche apportate a quest’ultimo.

33 Dal secondo, sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 319/2006 emerge che esso mira a garantire un sostegno al reddito degli «agricoltori» che producono barbabietole da zucchero e che sono ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie.

34 Tale regolamento non crea alcun nesso tra la concessione di un pagamento distinto per lo zucchero e le modalitŕ di fornitura, dirette o indirette, delle barbabietole da zucchero da parte degli agricoltori ai produttori di zucchero. Esso non istituisce nemmeno una relazione tra un pagamento distinto per lo zucchero e la circostanza che l’agricoltore sia o meno titolare dei diritti di fornitura.

35 In considerazione della finalitŕ del regolamento n. 319/2006, agricoltori che producono barbabietole da zucchero si trovano quindi in situazioni analoghe, indipendentemente dalla questione se effettuino forniture di tali prodotti direttamente o indirettamente a un produttore di zucchero e se siano o meno, loro stessi, titolari di diritti di fornitura previsti da una normativa nazionale.

36 Orbene, secondo l’interpretazione del diritto nazionale applicabile alla controversia principale, fornita dal giudice del rinvio e da quest’ultimo confermata in risposta a una domanda di chiarimenti presentata dalla Corte a motivo di divergenze interpretative in ordine a tale diritto emerse nelle osservazioni scritte dinanzi alla stessa depositate, a un agricoltore che si avvalga di integratori, non titolare di diritti di fornitura, il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero al produttore di zucchero tramite un integratore titolare dei diritti di fornitura non puň essere accordato direttamente un pagamento distinto per lo zucchero, a differenza, da un lato, di un agricoltore titolare di diritti di fornitura che effettui egli stesso una fornitura e, dall’altro, di un agricoltore non titolare di tali diritti che effetti forniture di barbabietole da zucchero al produttore di zucchero ricorrendo all’intermediazione di un gruppo di produttori, di cui fa parte, titolare dei diritti in questione.

37 Ne consegue che una normativa nazionale come quella in oggetto nella causa principale prevede un trattamento diverso di situazioni analoghe.

38 Occorre pertanto verificare se tale diverso trattamento sia obiettivamente giustificato.

39 Nelle sue osservazioni scritte il governo ungherese ha rilevato che l’integratore č generalmente colui che meglio puň provvedere alle incombenze amministrative relative al pagamento distinto per lo zucchero. La soluzione accolta dal diritto nazionale sarebbe di norma piů favorevole al produttore. Essa favorirebbe un’efficace gestione delle pratiche, dal momento che l’amministrazione dovrebbe pronunciarsi solo in merito alle domande degli integratori e non in ordine alle domande di tutti i produttori che si avvalgono di tali operatori.

40 Nel corso della fase orale del procedimento il governo ungherese ha precisato che, a suo giudizio, per soddisfare i requisiti di cui all’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, un integratore dev’essere egli stesso ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.

41 Tuttavia si deve osservare che, secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, l’appartenenza di un agricoltore a un gruppo di produttori titolare dei diritti di fornitura non osta alla concessione diretta a tale agricoltore di un pagamento distinto per lo zucchero, sebbene l’interessato non sia egli stesso titolare di diritti di fornitura.

42 Risulta pertanto che gli agricoltori facenti parte di un gruppo di produttori possono presentare direttamente una domanda di pagamento distinto per lo zucchero senza che siano loro opposte considerazioni relative al fatto che una gestione collettiva delle domande sarebbe piů efficace. Orbene, siffatte considerazioni possono valere tanto per questa categoria di agricoltori quanto per quella degli agricoltori, non titolari di diritti di fornitura, che si avvalgono di integratori.

43 Del resto, anche supponendo che tali considerazioni possano essere opposte ad agricoltori affiancati da integratori o facenti parte di un gruppo i quali non effettuino direttamente forniture ai produttori di zucchero, le stesse non potrebbero costituire in ogni caso una giustificazione oggettiva in ordine a un trattamento diverso di queste due categorie di agricoltori rispetto a un agricoltore che effettua egli stesso le forniture al produttore di zucchero.

44 In particolare, le affermazioni di cui sopra non potrebbero essere invocate se le condizioni previste per la concessione di pagamento distinto sulla base di una domanda dell’intermediario avessero, alla fine, l’effetto di privare gli agricoltori interessati del beneficio di tale pagamento, ad esempio nell’ipotesi in cui:

- a tali agricoltori, a fronte di una mancanza dell’intermediario, non fosse consentito di presentare direttamente, in luogo di quest’ultimo, una domanda di pagamento distinto;

- la presentazione, da parte dell’intermediario, di una domanda di pagamento distinto per conto degli agricoltori fosse subordinata alla condizione che egli stesso sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie, laddove l’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003 implica tale condizione solo per l’agricoltore che richiede il pagamento distinto e non per quello dell’intermediario che lo rappresenta.

45 Si deve pertanto concludere che una differenza di trattamento come quella in oggetto nella controversia principale non č oggettivamente giustificata.

46 Si deve pertanto risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei diritti di fornitura.

47 In ogni caso, spetta al giudice nazionale valutare se gli sia possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme al diritto comunitario applicabile.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:


L’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei diritti di fornitura.

Firme



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