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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 30/09/2010, Sentenza C-133/09
DIRITTO AGRARIO - Regimi di sostegno - Pagamento distinto per lo zucchero
- Concessione - Decisione dei nuovi Stati membri - Presupposti - Criteri
oggettivi e non discriminatori - Politica agricola comune - Art. 143 ter bis
Regolamento (CE) n. 1782/2003. L’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento
(CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e
che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve
essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, che
esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un
agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture
di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un
integratore titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un
pagamento distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il
quale effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un
produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti di
fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture di
barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite di tale
gruppo, titolare dei diritti di fornitura. Pres. Bonichot - Rel. Larsen -
József Uzonyi c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 30/09/2010, Sentenza C-133/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunitŕ Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
30 settembre 2010
«Agricoltura - Politica agricola comune - Regimi di sostegno -
Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Art. 143 ter bis - Pagamento distinto
per lo zucchero - Concessione - Decisione dei nuovi Stati membri -
Presupposti - Criteri oggettivi e non discriminatori»
Nel procedimento C-133/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fövárosi Bíróság (Ungheria) con
decisione 23 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria l’8 aprile 2009,
nella causa
József Uzonyi
contro
Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C.
Toader, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra
A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8
luglio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Uzonyi, dall’avv. Y. Uzonyi, ügyvéd;
- per il governo ungherese, dalla sig.ra R. Somssich, dal sig. M. Fehér
e dalla sig.ra K. Szíjjártó, in qualitŕ di agenti;
- per la Commissione europea, dal sig. B. Simon e dalla sig.ra F.
Clotuche-Duvieusart, in qualitŕ di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU
L 270, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20
febbraio 2006, n. 319 (GU L 58, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento
n. 1782/2003»).
2 Tale domanda č stata presentata nell’ambito di una controversia che
vede contrapposti il sig. Uzonyi e il Mezogazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Központi Szerve (organo centrale dell’Ufficio per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale; in prosieguo: lo «Hivatal»), in ordine a una
domanda di pagamento distinto per lo zucchero.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3 L’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Pagamento
distinto per lo zucchero», dispone al n. 1, primo comma:
«In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il
regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30
aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un
pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili
nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo č
concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:
- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di
cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformitŕ
dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,
- quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in
conformitŕ del regolamento (CE) n. 1260/2001,
- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a
canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di
sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in
conformitŕ dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001
e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun
prodotto di una o piů delle campagne di commercializzazione 2004/2005,
2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri
anteriormente al 30 aprile 2006».
4 L’art. 1, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre
2006, n. 2011, recante adattamento, a motivo dell’adesione della
Bulgaria e della Romania all’Unione europea, del regolamento (CE) n.
1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n.
318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime
temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella
Comunitŕ (GU L 384, pag. 1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha
sostituito la seconda frase dell’art. 143 ter bis, n. 1, primo comma,
con il seguente testo:
«Tale pagamento č concesso con riferimento a un periodo rappresentativo,
che puň essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o piů delle
campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da
stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a
criteri oggettivi e non discriminatori quali:
- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di
cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformitŕ
dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi,
dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,
- i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in
conformitŕ del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del
regolamento (CE) n. 318/2006,
- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a
canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di
sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in
conformitŕ dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo
i casi, dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006».
5 Tale modifica, non applicabile ratione temporis alla controversia
principale, č invocata in quest’ultima ad opera del convenuto, a titolo
di elemento interpretativo dell’art. 143 ter bis del regolamento n.
1782/2003.
La normativa nazionale
6 L’art. 2, punto 1, del decreto 48/2006 (VI.22.) del Ministero
dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (FVM) relativo al pagamento
distinto per lo zucchero concesso agli agricoltori ammissibili
nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie (Magyar Közlöny
2006/75; in prosieguo: il «decreto del Ministero dell’Agricoltura e
dello Sviluppo rurale») cosě dispone:
«Sono ammissibili al pagamento gli agricoltori che:
a) possono essere ammessi al pagamento unico per superficie in forza di
disposizioni legislative speciali nel corso dell’anno di riferimento;
b) che dispongono di un diritto di fornitura relativo a barbabietole da
zucchero, nel corso del periodo di riferimento, o di un contratto che si
basa sulla quota di zucchero slovena;
c) che hanno soddisfatto i loro obblighi connessi al diritto di fornire
barbabietole da zucchero.
(…)».
7 Il diritto di fornitura corrisponde alla quantitŕ di barbabietole da
zucchero necessaria per la produzione del quantitativo di zucchero
garantito dalla quota di zucchero attribuita allo Stato membro in forza
del diritto comunitario.
8 L’art. 5 del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo
rurale cosě recita:
«1) Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) un documento probatorio fornito dall’Autoritŕ per lo zucchero (Cukor
Terméktanács) relativo al quantitativo (espresso in tonnellate) dei
diritti di fornitura spettanti al richiedente alla data del 1° luglio
2004 e del 1° luglio 2005 (16%) (da calcolarsi in modo uniforme con un
rendimento medio pari a 140 kg/t),
b) un documento probatorio rilasciato dall’ente economico pubblico
titolare delle quote per la trasformazione delle barbabietole da
zucchero relativo al quantitativo (espresso in tonnellate) delle
barbabietole da zucchero “A” e “B” (16%) consegnate in forza di
contratti di coltivazione nel corso delle campagne 2004/2005 e 2005/2006
(i documenti probatori delle imprese di trasformazione devono essere
corretti - ove necessario - in modo da tener conto in modo uniforme del
rendimento dello zucchero pari a kg 140);
c) un documento probatorio rilasciato dalla confederazione regionale
competente di produttori di barbabietole da zucchero con cui si
certifica che il richiedente si č conformato ai propri obblighi connessi
ai diritti di fornitura;
d) ogni altro documento probatorio che provi la sussistenza di tali
diritti.
2) Per quanto riguarda il caso dei membri di un gruppo di produttori, i
trasformatori attestano il quantitativo complessivo fornito dal gruppo
di produttori laddove quest’ultimo attesta i quantitativi parziali
forniti dai membri nell’ambito del gruppo.
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
9 Il 28 giugno 2006 il sig. Uzonyi, ricorrente nella causa principale,
ha presentato dinanzi allo Hivatal, con riferimento al 2006, una domanda
di pagamento distinto per lo zucchero connessa alla sua produzione di
barbabietole da zucchero di cui č stata effettuata la fornitura tramite
un cosiddetto integratore, soggetto che svolge funzioni di
intermediazione, coordinamento e assistenza all’attivitŕ di produzione
degli agricoltori che integra.
10 Tuttavia, il sig. Uzonyi ha potuto giustificare i suoi diritti di
fornitura di barbabietole da zucchero e l’osservanza degli obblighi
relativi a tali diritti solo riguardo all’integratore.
11 Con decisione del 18 aprile 2007, lo Hivatal ha respinto la sua
domanda non ritenendolo ammissibile all’aiuto in quanto non aveva
fornito i documenti probatori richiesti ai sensi dell’art. 5, punto 1,
del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.
12 Il sig. Uzonyi ha impugnato, proponendo reclamo, tale decisione di
rigetto.
13 Il reclamo in parola č stato respinto con decisione del 6 luglio 2007
del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, dante causa
dello Hivatal, convenuto nella causa principale.
14 A sostegno del rigetto sono ammissibili al pagamento solo gli
agricoltori che dispongono di diritti di fornitura di barbabietole da
zucchero e che hanno soddisfatto gli obblighi connessi a tali diritti.
In tal senso, dal momento che i documenti probatori allegati dal
ricorrente alla domanda non vertevano sui diritti di fornitura e sul
rispetto degli obblighi, connessi a tali diritti, esistenti in capo al
ricorrente, ma solo su quelli relativi all’integratore, non sarebbero
state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 5, punto 1, del
decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.
15 Il sig. Uzonyi ha presentato ricorso avverso la decisione di rigetto
dinanzi al giudice del rinvio. Lo stesso invoca la discriminazione tra i
produttori di barbabietole da zucchero che effettuano autonomamente le
forniture di queste ultime e quelli che si avvalgono a tal fine
dell’intermediazione di integratori. Chiede l’applicazione per analogia
dell’art. 5, punto 2, del decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello
Sviluppo rurale, relativo alle forniture di barbabietole tramite gruppi
di produttori.
16 Il convenuto nella causa principale sostiene dinanzi al giudice del
rinvio che l’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori
riguarda il periodo rappresentativo cui fa riferimento l’art. 143 ter
bis del decreto n. 1782/2003 e non i soggetti che possono essere ammessi
al pagamento. Secondo il convenuto, la sua affermazione č suffragata
dalla modifica apportata all’art. 143 ter bis del regolamento n.
1782/2003 ad opera dell’art. 1, punto 2, del regolamento n. 2011/2006.
Tale modifica avrebbe semplicemente precisato il disposto della norma,
senza modificarne il significato. Sia precedentemente sia
successivamente alla modifica l’applicazione di criteri oggettivi e non
discriminatori riguarderebbe solo il periodo rappresentativo.
17 Il giudice del rinvio considera che gli artt. 2 e 5 del decreto del
Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale escludono dal
pagamento quegli agricoltori che non siano direttamente vincolati
contrattualmente con il produttore di zucchero, ma che abbiano concluso
un contratto di coltivazione per il tramite di un integratore, il quale
sia titolare di diritti di fornitura in funzione delle superfici
coltivate dai produttori che si avvalgono degli integratori. Infatti,
tali agricoltori non possono dimostrare di essere loro stessi titolari
dei diritti di fornitura richiesti dal decreto del Ministero
dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale ai fini dell’ottenimento del
pagamento.
18 Lo stesso giudice osserva che, per contro, gli agricoltori membri di
un gruppo di produttori che non sono direttamente vincolati in termini
contrattuali al produttore di zucchero, ma hanno stipulato un contratto
di coltivazione con un gruppo che dispone dei diritti di fornitura in
funzione delle superfici coltivate dei membri del gruppo, possono
ottenere un pagamento distinto per lo zucchero in forza delle
disposizioni vigenti dell’art. 5, punto 2, del decreto del Ministero
dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.
19 A suo giudizio, si dovrebbe tener conto della costante giurisprudenza
della Corte in forza della quale l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che
sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della
politica agricola comune, non č che l’espressione specifica del
principio generale di uguaglianza.
20 Il giudice del rinvio reputa che il tenore letterale della
disposizione comunitaria da interpretare non sia chiaro, considerato
inoltre che detta disposizione č stata successivamente modificata. Esso
aggiunge che, nell’eventualitŕ che la Corte decida che, ai sensi
dell’art. 143 ter bis del regolamento n. 1783/2003, i produttori di
barbabietole da zucchero che forniscono queste ultime mediante un
integratore possano essere ammessi al pagamento distinto per lo zucchero
al pari di quelli che le forniscono autonomamente, un siffatto pagamento
potrebbe allora essere accordato, per l’anno 2006, al ricorrente e a
molti altri ricorrenti che hanno instaurato cause attualmente pendenti,
con un’applicazione in via analogica dell’art. 5, punto 2, del decreto
del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.
21 In tale contesto, il Fövárosi Bíróság ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’espressione “[t]ale importo č concesso in base a criteri oggettivi
e non discriminatori” di cui all’art. 143 ter bis del regolamento (CE)
n. 1782/2003, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2006, implichi
che, ai fini del diritto al pagamento distinto per lo zucchero, non
fosse possibile, con riferimento al regime di pagamento unico per
superficie, effettuare una distinzione tra gli agricoltori a seconda che
questi ultimi fornissero barbabietole da zucchero direttamente (loro
stessi) o indirettamente (per mezzo di un cosiddetto integratore) ai
fini della loro trasformazione».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con la sua questione, letta alla luce dei motivi della decisione di
rinvio, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’art. 143 ter bis,
n. 1, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso
che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella
causa principale, che esclude dal beneficio di un pagamento distinto per
lo zucchero un agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale
effettui forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di
zucchero avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre
tale disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare
di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da
zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un
agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di
produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un
produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei
diritti di fornitura.
23 Ai fini della formulazione di una risposta a tale questione, occorre
stabilire se una tale normativa nazionale preveda una discriminazione
vietata dall’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003.
24 Per quanto riguarda gli argomenti esposti nel contesto della
controversia principale da parte del convenuto, si deve constatare in
via preliminare che:
- l’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, in tutte le versioni
linguistiche della sua redazione applicabile alla controversia
principale, dispone chiaramente che il pagamento distinto per lo
zucchero č concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori
agli agricoltori ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico
per superficie;
- nessuna delle versioni linguistiche di tale norma prevede un nesso
tra, da un lato, criteri oggettivi e non discriminatori e, dall’altro,
la determinazione dei periodi rappresentativi.
25 La modifica successiva dell’art. 143 ter bis risultante dall’art. 1,
punto 2, del regolamento n. 2011/2006 non pone in discussione tali
constatazioni.
26 Infatti, sebbene non si possa escludere che, in via eccezionale, una
disposizione di modifica possa fungere da elemento interpretativo della
disposizione modificata, una tale eventualitŕ č a priori esclusa quando
la disposizione precedente č chiara in tutte le sue versioni
linguistiche.
27 In ogni caso risulta che la disposizione modificativa invocata nella
presente causa non č chiara in tutte le sue diciannove versioni
linguistiche disponibili. Infatti, in sei di queste ultime, vale a dire
le versioni danese, estone, francese, ungherese, polacca e portoghese,
comporta differenze redazionali che sono fonte, quantomeno, di ambiguitŕ
sulla questione se l’applicazione di criteri oggettivi e non
discriminatori si imponga per la concessione del pagamento oppure per la
determinazione del periodo rappresentativo.
28 Inoltre, le altre tredici versioni linguistiche, ossia le versioni
spagnola, ceca, tedesca, greca, inglese, italiana, lettone, lituana,
olandese, slovena, slovacca, finlandese e svedese, sono formulate con la
stessa chiarezza della disposizione da interpretare.
29 Si deve quindi concludere che l’art. 143 ter bis del regolamento n.
1782/2003 subordina la concessione da parte dei nuovi Stati membri di un
pagamento distinto per lo zucchero all’applicazione da parte di questi
ultimi di criteri oggettivi e non discriminatori.
30 Tale norma si limita a recepire il divieto di discriminazione
enunciato all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE.
31 A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il divieto di
qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola comune non
č che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il
quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo
dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo,
a meno che non sia obiettivamente giustificato un siffatto trattamento
(v., in particolare, in merito all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE,
sentenze della Corte 11 luglio 2006, causa C-313/04, Franz Egenberger,
Racc. pag. I-6331, punto 33; 11 giugno 2009, causa C-33/08, Agrana
Zucker, Racc. pag. I-5035, punto 46, e 20 maggio 2010, causa C-365/08,
Agrana Zucker, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).
32 Il regolamento n. 319/2006 ha inserito l’art. 143 ter bis nel
regolamento n. 1782/2003 nella sua versione precedente alle modifiche
apportate a quest’ultimo.
33 Dal secondo, sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo ‘considerando’
del regolamento n. 319/2006 emerge che esso mira a garantire un sostegno
al reddito degli «agricoltori» che producono barbabietole da zucchero e
che sono ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per
superficie.
34 Tale regolamento non crea alcun nesso tra la concessione di un
pagamento distinto per lo zucchero e le modalitŕ di fornitura, dirette o
indirette, delle barbabietole da zucchero da parte degli agricoltori ai
produttori di zucchero. Esso non istituisce nemmeno una relazione tra un
pagamento distinto per lo zucchero e la circostanza che l’agricoltore
sia o meno titolare dei diritti di fornitura.
35 In considerazione della finalitŕ del regolamento n. 319/2006,
agricoltori che producono barbabietole da zucchero si trovano quindi in
situazioni analoghe, indipendentemente dalla questione se effettuino
forniture di tali prodotti direttamente o indirettamente a un produttore
di zucchero e se siano o meno, loro stessi, titolari di diritti di
fornitura previsti da una normativa nazionale.
36 Orbene, secondo l’interpretazione del diritto nazionale applicabile
alla controversia principale, fornita dal giudice del rinvio e da
quest’ultimo confermata in risposta a una domanda di chiarimenti
presentata dalla Corte a motivo di divergenze interpretative in ordine a
tale diritto emerse nelle osservazioni scritte dinanzi alla stessa
depositate, a un agricoltore che si avvalga di integratori, non titolare
di diritti di fornitura, il quale effettui forniture di barbabietole da
zucchero al produttore di zucchero tramite un integratore titolare dei
diritti di fornitura non puň essere accordato direttamente un pagamento
distinto per lo zucchero, a differenza, da un lato, di un agricoltore
titolare di diritti di fornitura che effettui egli stesso una fornitura
e, dall’altro, di un agricoltore non titolare di tali diritti che
effetti forniture di barbabietole da zucchero al produttore di zucchero
ricorrendo all’intermediazione di un gruppo di produttori, di cui fa
parte, titolare dei diritti in questione.
37 Ne consegue che una normativa nazionale come quella in oggetto nella
causa principale prevede un trattamento diverso di situazioni analoghe.
38 Occorre pertanto verificare se tale diverso trattamento sia
obiettivamente giustificato.
39 Nelle sue osservazioni scritte il governo ungherese ha rilevato che
l’integratore č generalmente colui che meglio puň provvedere alle
incombenze amministrative relative al pagamento distinto per lo
zucchero. La soluzione accolta dal diritto nazionale sarebbe di norma
piů favorevole al produttore. Essa favorirebbe un’efficace gestione
delle pratiche, dal momento che l’amministrazione dovrebbe pronunciarsi
solo in merito alle domande degli integratori e non in ordine alle
domande di tutti i produttori che si avvalgono di tali operatori.
40 Nel corso della fase orale del procedimento il governo ungherese ha
precisato che, a suo giudizio, per soddisfare i requisiti di cui
all’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, un integratore dev’essere
egli stesso ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.
41 Tuttavia si deve osservare che, secondo l’interpretazione del giudice
del rinvio, l’appartenenza di un agricoltore a un gruppo di produttori
titolare dei diritti di fornitura non osta alla concessione diretta a
tale agricoltore di un pagamento distinto per lo zucchero, sebbene
l’interessato non sia egli stesso titolare di diritti di fornitura.
42 Risulta pertanto che gli agricoltori facenti parte di un gruppo di
produttori possono presentare direttamente una domanda di pagamento
distinto per lo zucchero senza che siano loro opposte considerazioni
relative al fatto che una gestione collettiva delle domande sarebbe piů
efficace. Orbene, siffatte considerazioni possono valere tanto per
questa categoria di agricoltori quanto per quella degli agricoltori, non
titolari di diritti di fornitura, che si avvalgono di integratori.
43 Del resto, anche supponendo che tali considerazioni possano essere
opposte ad agricoltori affiancati da integratori o facenti parte di un
gruppo i quali non effettuino direttamente forniture ai produttori di
zucchero, le stesse non potrebbero costituire in ogni caso una
giustificazione oggettiva in ordine a un trattamento diverso di queste
due categorie di agricoltori rispetto a un agricoltore che effettua egli
stesso le forniture al produttore di zucchero.
44 In particolare, le affermazioni di cui sopra non potrebbero essere
invocate se le condizioni previste per la concessione di pagamento
distinto sulla base di una domanda dell’intermediario avessero, alla
fine, l’effetto di privare gli agricoltori interessati del beneficio di
tale pagamento, ad esempio nell’ipotesi in cui:
- a tali agricoltori, a fronte di una mancanza dell’intermediario, non
fosse consentito di presentare direttamente, in luogo di quest’ultimo,
una domanda di pagamento distinto;
- la presentazione, da parte dell’intermediario, di una domanda di
pagamento distinto per conto degli agricoltori fosse subordinata alla
condizione che egli stesso sia ammissibile al regime di pagamento unico
per superficie, laddove l’art. 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003
implica tale condizione solo per l’agricoltore che richiede il pagamento
distinto e non per quello dell’intermediario che lo rappresenta.
45 Si deve pertanto concludere che una differenza di trattamento come
quella in oggetto nella controversia principale non č oggettivamente
giustificata.
46 Si deve pertanto risolvere la questione sottoposta dichiarando che
l’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 deve essere
interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella
di cui trattasi nella causa principale, che esclude dal beneficio di un
pagamento distinto per lo zucchero un agricoltore non titolare di
diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da
zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un integratore
titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un pagamento
distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il quale
effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un
produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti
di fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture
di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite
di tale gruppo, titolare dei diritti di fornitura.
47 In ogni caso, spetta al giudice nazionale valutare se gli sia
possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme al
diritto comunitario applicabile.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001,
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n.
319, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che
esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un
agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui
forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero
avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre tale
disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare di
diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da
zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un
agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di
produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un
produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei
diritti di fornitura.
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