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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I°, 11/11/2010, Sentenza C-152/09
DIRITTO AGRARIO - Regime unico di pagamento - Sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Calcolo dei
diritti all’aiuto - Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel
periodo di riferimento - Attuazione regionale del regime unico di pagamento
- Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni
altro ettaro ammissibile - Cambio di destinazione di un terreno - Domanda di
pagamento unico - Art. 40, n. 5, Reg. n. 1782/2003/CE. L’art. 40, n. 5,
del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.
1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio
2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato
membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per
ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie
ammissibile in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore
soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni
agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992,
n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le
esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, i
quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali
con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo
permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo
comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n.
319/2006, siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari
di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni
erbose. Pertanto, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come
modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61
di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso
che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione
di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una
misura agroambientale consente di non tenere conto - nel calcolo dei diritti
all’aiuto - del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente
alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento, come
modificato. Infine, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come
modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61
di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso
che la sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore
che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato
il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi. Pres. Tizzano -
Rel. Borg Barthet - André Grootes c. Amt für Landwirtschaft Parchim.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I°, 11/11/2010, Sentenza C-152/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 novembre 2010
«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Regime unico di pagamento
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Calcolo dei diritti all’aiuto - Art.
40, n. 5 - Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di
riferimento - Art. 59, n. 3 - Attuazione regionale del regime unico di
pagamento - Art. 61 - Differenti valori per unità per ettari di pascolo
permanente e per ogni altro ettaro ammissibile»
Nel procedimento C-152/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin
(Germania) con decisione 3 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 4
maggio 2009, nella causa
André Grootes
contro
Amt für Landwirtschaft Parchim,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J.
Kasel, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Grootes, dall’avv. J. Booth, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità
di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. von Rintelen,
in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
dell’8 luglio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.
1, e - rettifica - GU 2004, L 94, pag. 70), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319 (GU L 58, pag.
32; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Grootes e l’Amt für Landwirtschaft Parchim (Ufficio per
l’Agricoltura di Parchim), relativamente allo status giuridico da
attribuire a un determinato fondo (in prosieguo: il «fondo
controverso»), vale a dire lo status di seminativo o di pascolo
permanente, ai fini del calcolo dei diritti all’aiuto.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 1782/2003
3 Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il
Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune nonché a taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori.
4 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di
sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è designato, all’art.
1, secondo trattino, di tale regolamento, come il «regime unico di
pagamento». Tale regime forma oggetto del titolo III di detto
regolamento.
5 Ai sensi dell’art. 34, n. 2, primo comma, del regolamento n.
1782/2003:
«Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro
una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15
maggio».
6 In base all’art. 37, n. 1, di tale regolamento:
«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei
pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei
regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma
dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di
cui all’articolo 38.
(…)».
7 Conformemente all’art. 38 di detto regolamento, il periodo di
riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.
8 L’art. 40 dello stesso regolamento, recante il titolo «Circostanze
eccezionali», così dispone:
«1. In deroga all’articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante
il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza
maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di
detto periodo possono chiedere che l’importo di riferimento sia
calcolato sulla base dell’anno civile o degli anni civili del periodo di
riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle
circostanze eccezionali.
2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano
l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di
riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la
barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base
della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo
rappresentativo scelto in conformità del punto K dell’allegato VII. In
questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.
3. Gli agricoltori notificano per iscritto all’autorità competente,
entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza
maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente
alle relative prove.
4. L’autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o
come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:
a) decesso dell’agricoltore;
b) incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore;
c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola dell’azienda;
d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti
all’allevamento;
e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio
zootecnico dell’agricoltore.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis
mutandis, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di
riferimento, ad impegni agroambientali nell’ambito dei regolamenti (CEE)
[del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione
agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con
la cura dello spazio naturale (GU L 215, pag. 85)] e (CE) [del Consiglio
17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80)], ai
coltivatori di luppolo che, nel corso dello stesso periodo, erano
soggetti ad un impegno di estirpazione in forza del regolamento (CE) del
Consiglio [25 maggio 1998, n. 1098, che istituisce misure speciali
temporanee nel settore del luppolo (GU L 157, pag. 7)], nonché ai
produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto
delle quote conformemente al regolamento (CEE) [del Consiglio 30 giugno
1992, n. 2075, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70)].
Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo
di cui al paragrafo 2 gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri
oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli
agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un
importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite
dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144,
paragrafo 2».
9 La sezione 1 del capitolo 5 del titolo III del regolamento n.
1782/2003, rubricata «Attuazione a livello regionale», prevede la
facoltà per gli Stati membri di applicare a livello regionale il regime
di pagamento unico di cui ai capitoli 1-4 di tale titolo.
10 In forza dell’art. 58, nn. 1 e 3, di tale regolamento, uno Stato
membro può scegliere di applicare il regime di pagamento unico a livello
regionale suddividendo il tetto nazionale ad esso spettante non
individualmente tra gli agricoltori stabiliti sul suo territorio sulla
base dei loro importi di riferimento rispettivi, ma tra le diverse
regioni di cui consta il suo territorio.
11 L’art. 59, nn. 1, 3 e 4, di detto regolamento stabilisce quanto
segue:
«1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo
Stato membro può dividere l’importo totale del massimale regionale
istituito dall’articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le
cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che
non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all’articolo 33.
(…).
3. In caso di divisione parziale dell’importo totale del massimale
regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è
calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale
istituito dall’articolo 58 per il numero di ettari di superficie
ammissibile, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello
regionale.
Nel caso in cui l’agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti
dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario
regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di
ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente
all’importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito
a norma del paragrafo 4.
(…).
4. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da
esso dichiarati a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di
applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza
maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40,
paragrafo 4».
12 Secondo l’art. 60, n. 3, del regolamento n. 1782/2003:
«Entro i limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la regione
interessata, un agricoltore è autorizzato a ricorrere all’opzione di cui
al paragrafo 1:
(…)
b) in caso di applicazione mutatis mutandis degli articoli 40 e 42,
paragrafo 4, entro il limite del numero di ettari da stabilirsi
conformemente ai criteri oggettivi e in modo tale da garantire parità di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di
concorrenza».
13 Ai sensi dell’art. 61 di detto regolamento:
«In caso di applicazione dell’articolo 59, gli Stati membri possono
anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell’ambito del massimale
regionale o di parte di esso, differenti valori per unità dei diritti da
concedere agli agricoltori di cui all’articolo 59, paragrafo 1, per
ettari destinati a formazioni erbose alla data prevista per le domande
di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di
superficie ammissibile o in alternativa per ettari di pascoli permanenti
alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per
il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile».
Il regolamento (CE) n. 795/2004
14 L’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n.
795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di
cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974 (GU L 345,
pag. 85; in prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»), così stabilisce:
«1. Nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, se gli impegni agroambientali ivi riferiti scadono dopo la
scadenza del termine per la presentazione di una domanda di pagamento
nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico,
gli Stati membri stabiliscono, nel corso del primo anno di applicazione
del regime di pagamento unico, importi di riferimento per ciascun
agricoltore conformemente all’articolo 40, paragrafi 1, 2, 3 o 5,
secondo comma, dello stesso regolamento, purché sia esclusa la
possibilità di qualsiasi doppio pagamento nell’ambito dei suddetti
impegni agroambientali.
(…).
2. In caso di applicazione dell’articolo 40, paragrafo 5, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1782/2003, all’agricoltore sono attribuiti
diritti all’aiuto calcolati dividendo l’importo di riferimento, fissato
dallo Stato membro in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la
parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del
mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al
numero di ettari che ha dichiarato nel corso del primo anno di
applicazione del regime di pagamento unico.
3. L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica sulla base
dei singoli pagamenti diretti di cui all’allegato VI del medesimo
regolamento».
15 Il capitolo 6 del regolamento n. 795/2004 contiene una sezione 1,
intitolata «Attuazione regionale».
16 L’art. 38 del regolamento n. 795/2004, facente parte di tale sezione,
prevede, nei suoi nn. 1-3, alcune regole per l’applicazione dell’art.
59, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003.
17 L’art. 38, n. 4, del regolamento n. 795/2004 dispone quanto segue:
«L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’articolo 16 del
presente regolamento si applicano mutatis mutandis».
La normativa nazionale
18 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge di attuazione del regime di
pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl. 2006 I, pag.
1298; in prosieguo: il «BetrPrämDurchfG»), il pagamento unico è concesso
a livello regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005 secondo le modalità
previste rispettivamente dalla legge e dalla normativa di attuazione del
regime unico di pagamento.
19 L’art. 5, n. 1, del BetrPrämDurchfG dispone che l’importo di
riferimento del pagamento unico, in applicazione del combinato disposto
dei nn. 1 e 3 dell’art. 59 del regolamento n. 1782/2003, si compone, per
ogni agricoltore, di un importo differenziato per azienda e di un
importo in relazione alla superficie.
20 L’importo differenziato per azienda è calcolato sulla base dei
pagamenti diretti precedenti elencati nell’art. 5, n. 2, punto 1, del
BetrPrämDurchfG, al quale si devono sommare i premi per i prodotti
lattiero-caseari e i pagamenti supplementari ad essi relativi.
21 L’importo in relazione alla superficie è calcolato dividendo la parte
rimanente del massimale regionale per il numero di ettari ammissibili al
beneficio dell’aiuto.
22 Al riguardo, l’art. 5, n. 3, del BetrPrämDurchfG stabilisce quanto
segue:
«L’importo dell’aiuto basato sulla superficie viene calcolato per
l’esercizio 2005 nel modo seguente:
1. la somma degli importi individuali definiti al n. 2 per ogni regione
è dedotta dal massimale regionale corrispondente definito all’art. 4, n.
1;
2. la parte rimanente del massimale regionale, calcolata previa
deduzione secondo le regole di cui al punto 1, è suddivisa conformemente
all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tra
le superfici ivi menzionate in base al numero di ettari, purché in ogni
regione venga rispettato il rapporto previsto nell’allegato 2 tra
l’aiuto basato sulla superficie per ettaro ammissibile adibito a pascolo
permanente al 15 maggio 2003 e l’aiuto basato sulla superficie per
ettaro ammissibile adibito ad altri usi.
(…)».
23 L’allegato 2 al BetrPrämDurchfG contiene una tabella indicante il
rapporto che occorre rispettare tra le superfici adibite a pascolo
permanente e quelle destinate ad altri usi, che, per quanto riguarda il
Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, prevede un rapporto di 0,194 per
gli ettari di pascolo permanente e di 1 per gli ettari di altre
superfici.
24 All’epoca dei fatti della causa principale, l’art. 13, n. 2, della
normativa di attuazione del regime di pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsverordnung,
BGBl. 2006 I, pag. 2376,) stabiliva in particolare:
«Nei casi di cui all’art. 40, n. 5, secondo comma, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, l’importo differenziato per azienda e l’importo in
relazione alla superficie sono calcolati, ai fini della determinazione
dell’importo di riferimento, sulla base dell’anno civile precedente a
quello in cui sono state adottate le misure agroambientali (…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
25 Dalla decisione di rinvio risulta che nel 1994 il fondo controverso,
in precedenza seminativo, veniva convertito in terreno adibito al
pascolo in seguito alla conclusione di un contratto tra lo Staatlicher
Amt für Umwelt und Natur Lübz (Ufficio pubblico per l’ambiente e la
natura di Lübz) e l’impresa che gestiva allora il fondo controverso, ai
fini di un uso compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente.
26 Nel 1999, sulla base del regolamento n. 2078/92, veniva concluso con
detto Ufficio un nuovo contratto. In base a quest’ultimo, nel periodo
compreso fra gennaio 1999 e dicembre 2003, il fondo controverso doveva
essere adibito a pascolo permanente. Il 1° ottobre 2002 la società di
diritto civile costituita dal sig. Grootes e da suo padre prendeva
possesso del fondo controverso e, in applicazione di un contratto
integrativo del 3 marzo 2003, subentrava nei diritti e negli obblighi
derivanti da tale contratto a partire dal 31 dicembre 2002. In seguito,
il solo sig. Grootes rilevava l’azienda.
27 Il fondo controverso veniva adibito a seminativo. Di conseguenza,
veniva seminato nella primavera del 2004.
28 Con lettera del 6 maggio 2005, il sig. Grootes presentava una domanda
volta ad ottenere lo status giuridico di seminativo del fondo
controverso ai fini del calcolo dei suoi diritti all’aiuto.
29 Con decisione 27 febbraio 2006, l’autorità competente, vale a dire l’Amt
für Landwirtschaft Parchim, riconosceva a favore del sig. Grootes solo i
diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.
30 Il 15 marzo 2006 il sig. Grootes proponeva contro tale decisione un
reclamo che veniva respinto con decisione del 3 luglio 2006, la quale
prevedeva la revoca dei diritti all’aiuto e contemporaneamente il
rigetto del reclamo. L’Amt für Landwirtschaft Parchim ha ritenuto che
nel caso del fondo controverso non potessero essere riconosciute
circostanze costitutive di un caso di forza maggiore, poiché la
destinazione di tale fondo a terreno adibito al pascolo in base al
programma statale non rientrava in una misura agroambientale ai sensi
del combinato disposto dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003
e dell’art. 13 della normativa di attuazione del regime di pagamento
unico.
31 Il sig. Grootes proponeva ricorso avverso tale decisione e chiedeva
la condanna dell’Amt für Landwirtschaft Parchim a riconoscergli diritti
all’aiuto basati su terreni seminativi.
32 Il giudice del rinvio rileva che, conformemente all’art. 61 del
regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3,
punto 2, del BetrPrämDurchfG, la questione se la concessione dei diritti
all’aiuto per terreni agricoli debba essere stabilita sulla base dei
valori previsti per i seminativi o di quelli previsti per i terreni
adibiti a pascolo viene definita in Germania in base al tipo di utilizzo
alla data del 15 maggio 2003. Orbene, a quella data, il fondo
controverso era adibito a pascolo. Conseguentemente, l’erogazione
dell’aiuto calcolato sulla base del valore previsto per i seminativi
poteva essere presa in considerazione solo nel caso in cui si
configurasse un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 40 del
regolamento n. 1782/2003.
33 Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso
pendente dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione
applicabile, il Verwaltungsgericht Schwerin ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una
circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (…)
n. 1782/2003, in relazione agli aiuti basati sulla superficie anche
quando la misura agroambientale perdurante alla data del 15 maggio 2003
si presenta semplicemente come mantenimento di uno sfruttamento di
superfici adibite a pascoli (permanenti), ma si collega senza soluzione
di continuità sotto il profilo temporale - o quanto meno
“immediatamente” - ad una misura in base alla quale si è effettuata una
conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una
circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (…)
n. 1782/2003, in relazione agli aiuti basati sulla superficie solo
quando il cambiamento di destinazione del terreno (da seminativo a
pascolo) avviene (proprio) in seguito alla partecipazione a una misura
agroambientale ai sensi della detta disposizione.
3) Se, ai fini del riconoscimento di una circostanza eccezionale ai
sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (…) n. 1782/2003, sia
necessario che l’agricoltore richiedente sia lo stesso che ha effettuato
il cambiamento di destinazione, oppure anche un agricoltore “che
subentri” successivamente nella misura agroambientale possa far valere
con successo una circostanza eccezionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
34 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 debba essere
interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano
stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a
formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile
all’aiuto in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un
agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da tale
articolo, ad impegni agroambientali che costituiscono il proseguimento
di impegni agroambientali in base ai quali si è effettuata una
conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere
che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, di detto
regolamento vengano calcolati sulla base dei valori per unità fissati
per ettari di superficie ammissibili all’aiuto diversi dagli ettari
destinati a formazioni erbose.
35 In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 40 del regolamento
n. 1782/2003 contiene una clausola derogatoria intesa ad adattare la
regola di calcolo dell’importo di riferimento prevista nell’ambito del
modello cosiddetto «storico» e in forza della quale gli agricoltori, i
quali abbiano beneficiato nel corso di un periodo di riferimento
comprendente gli anni civili 2000-2002, dell’erogazione di un pagamento
a norma di almeno uno dei regimi di aiuto di cui all’allegato VI di tale
regolamento, hanno diritto al pagamento di un aiuto calcolato sulla base
di un importo di riferimento ottenuto, per ciascuno di essi, a partire
dalla media annua su detto periodo del totale degli aiuti concessi a
norma dei detti regimi.
36 In particolare, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003
consente agli agricoltori che hanno sottoscritto impegni agroambientali
di non essere penalizzati nell’ambito del regime di pagamento unico per
essere stati soggetti ad impegni siffatti durante il periodo di
riferimento.
37 Peraltro, l’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati
membri di fissare differenti valori per unità per ettari di pascoli
permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla
superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile
nell’ambito dell’attuazione a livello regionale del regime unico di
pagamento.
38 Ciò considerato, il giudice del rinvio parte dalla considerazione che
l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 è applicabile anche per
quanto riguarda la data di riferimento di cui all’art. 61 di detto
regolamento.
39 È vero che la destinazione di un fondo a pascolo permanente alla data
di riferimento prevista all’art. 61 del regolamento n. 1782/2003, come
sembra essere il caso del fondo controverso, può risultare dalla
conclusione di impegni agroambientali.
40 Tuttavia, in assenza di una disposizione esplicita che preveda
l’applicazione dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come
avviene per gli artt. 59, n. 4, e 60 di detto regolamento, occorre
verificare in via preliminare se tale disposizione possa essere
applicata per analogia nel contesto dell’art. 61 di tale regolamento.
41 L’applicazione per analogia di una disposizione nei confronti di un
operatore economico è possibile laddove il regime giuridico cui esso è
soggetto, da un canto, è perfettamente simile a quello di cui domanda
l’applicazione per analogia e, dall’altro, implica un’omissione che è
incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione e alla
quale l’applicazione analogica consente di ovviare (sentenza 12 dicembre
1985, causa 165/84, Krohn, Racc. pag. 3997, punto 14).
42 Nella fattispecie, da un lato, i due regimi giuridici sono
perfettamente simili, poiché l’utilizzo dei fondi come pascoli
permanenti alla data di riferimento prevista all’art. 61 del regolamento
n. 1782/2003 si basa sullo stesso tipo di impegni agroambientali di
quelli contemplati nell’art. 40, n. 5, di tale regolamento.
43 Dall’altro, è giocoforza constatare che, contrariamente all’art. 40,
n. 5, del regolamento n. 1782/2003, l’art. 61 di quest’ultimo omette di
disciplinare la situazione giuridica degli agricoltori che, alla data di
riferimento prevista da detto art. 61, erano soggetti ad impegni
agroambientali, cosicché tali agricoltori, per il fatto stesso di aver
stipulato siffatti impegni, rischierebbero così di essere penalizzati
nell’ambito del regime unico di pagamento che è stato adottato
successivamente. Orbene, conformemente al principio di certezza del
diritto, che costituisce un principio fondamentale del diritto
dell’Unione, una disciplina dell’Unione vigente nei confronti dei
singoli deve essere chiara e precisa affinché questi ultimi possano
conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e possano
agire di conseguenza (v. sentenza 11 giugno 2009, causa C-170/08,
Nijemeisland, Racc. pag. I-5127, punto 44).
44 Ne consegue che un agricoltore che abbia sottoscritto impegni
agroambientali a norma dei regolamenti nn. 2078/92 e 1257/1999 non può
essere penalizzato nell’ambito di un regime successivo di aiuti
dell’Unione proprio a causa di siffatti impegni, poiché egli non era in
grado di prevedere che la sua decisione avrebbe potuto avere conseguenze
sui futuri pagamenti diretti ai sensi di una normativa adottata
successivamente (v., in tal senso, citata sentenza Nijemeisland, punto
45).
45 Nel caso di specie, si deve ricordare che il fondo controverso è
stato convertito in pascolo permanente nel 1994 a seguito di impegni
agroambientali nei quali è successivamente subentrato il sig. Grootes il
3 marzo 2003, mentre il regolamento n. 1782/2003 è stato adottato il 29
settembre 2003.
46 Di conseguenza, occorre considerare che l’art. 40, n. 5, del
regolamento n. 1782/2003 è applicabile mutatis mutandis nell’ambito
dell’art. 61 di tale regolamento.
47 Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo la normativa tedesca,
i diritti all’aiuto sono calcolati, nei casi citati nell’art. 40, n. 5,
secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, sulla base dell’anno civile
precedente alla partecipazione alla misura agroambientale. In tale
contesto, il giudice del rinvio desidera sapere se occorra considerare
gli impegni agroambientali adottati successivamente nell’ambito della
causa principale come un insieme ai fini di detta disposizione, letta in
combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento.
48 Al riguardo si deve rilevare in primo luogo che dal tenore letterale
dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 non emerge che le
misure ivi previste debbano derivare da un solo ed unico impegno
contrattuale.
49 In secondo luogo, tenuto conto dell’obiettivo di detta disposizione,
consistente nell’evitare che gli agricoltori che abbiano adottato taluni
impegni agroambientali durante il periodo di riferimento siano
penalizzati nell’ambito del regime unico di pagamento, non è rilevante
sapere se l’uso che viene fatto di un fondo dipenda da un unico
contratto che impegna l’agricoltore ad adottare misure agroambientali o
se un siffatto impegno rientri in più contratti che disciplinano
successivamente lo stesso periodo.
50 Per contro, in quest’ultimo caso è indispensabile che i contratti
successivi stipulino ciascuno impegni agroambientali a norma dei
regolamenti n. 2078/92 o n. 1257/1999 e che siano collegati senza
soluzione di continuità.
51 Lo stesso vale laddove si tratti di adattare la data di riferimento
di cui all’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 nell’ambito di
un’applicazione analogica dell’art. 40, n. 5, di tale regolamento.
52 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art.
40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel
senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati
differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e
per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione
dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di
riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a
norma del regolamento n. 2078/92, i quali sono collegati senza soluzione
di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una
conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere
che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n.
1782/2003 siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per
ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a
formazioni erbose.
Sulla seconda questione
53 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede
sostanzialmente se l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in
combinato disposto con l’art. 61 di quest’ultimo, debba essere
interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il
cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo
permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale ai sensi di
tale disposizione consenta di non tenere conto - nel calcolo dei diritti
all’aiuto - del fatto che tale terreno era destinato a pascolo
permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto
regolamento.
54 Per risolvere tale questione, va rilevato che è vero che dal tenore
letterale dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 non risulta
che il beneficio della clausola di eccezione prevista da tale
disposizione sia subordinato alla condizione che i terreni agricoli di
cui trattasi siano stati convertiti in terreni adibiti a pascoli
permanenti a causa degli impegni agroambientali sottoscritti.
55 Tuttavia, occorre ricordare che, nel contesto della causa principale,
l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 è applicabile per analogia
ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di tale regolamento.
56 Orbene, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, una
siffatta applicazione si basa sulla considerazione che il cambiamento di
destinazione del fondo di cui trattasi è avvenuto proprio a causa degli
impegni adottati dall’agricoltore a norma dei regolamenti n. 2078/92 e
n. 1257/1999.
57 Ne consegue che, anche se il fondo interessato fosse adibito a
pascolo prima della sottoscrizione dell’impegno dell’agricoltore di
attuare misure agroambientali e indipendentemente da tale impegno, detto
fondo, del pari, sarà considerato destinato a pascolo ai fini dell’art.
61 del regolamento n. 1782/2003.
58 Pertanto, la seconda questione va risolta dichiarando che l’art. 40,
n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61
di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che solo
l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un
terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una
misura agroambientale consente di non tenere conto - nel calcolo dei
diritti all’aiuto - del fatto che tale terreno era destinato a pascolo
permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto
regolamento.
Sulla terza questione
59 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in
sostanza, se l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato
disposto con l’art. 61 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel
senso che la sua applicazione è subordinata alla condizione che
l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso
che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui
trattasi.
60 In via preliminare, si deve ricordare che, come risulta dal tenore
letterale dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato
disposto con il n. 1 di detto articolo, la domanda di calcolo
dell’importo di riferimento sulla base dell’anno civile o degli anni
civili del periodo di riferimento non interessati da impegni
agroambientali può essere presentata dall’agricoltore che sia stato
soggetto a impegni siffatti durante il periodo di riferimento.
61 Qualora l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 sia applicato
per analogia ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di
quest’ultimo, esso tuttavia ha la funzione di adattare non il periodo di
riferimento di cui all’art. 38 di detto regolamento ai fini del calcolo
dell’importo di riferimento, bensì la data di riferimento prevista
all’art. 61 dello stesso regolamento.
62 Al riguardo si deve ricordare che l’art. 61 del regolamento n.
1782/2003 consente agli Stati membri di fissare in una determinata data
differenti valori per unità per ettari di pascoli permanenti e per ogni
altro ettaro di superficie ammissibile.
63 Di conseguenza, il criterio determinante nell’ambito dell’art. 61 del
regolamento n. 1782/2003 è quello dell’utilizzo dei fondi di cui
trattasi alla data di riferimento prevista da tale articolo. Per contro,
l’identità tra l’agricoltore che presenta la domanda di diritti
all’aiuto e quello che deteneva i terreni alla data di riferimento
prevista da detto articolo è irrilevante al riguardo.
64 Nell’applicazione analogica dell’art. 40, n. 5, del regolamento n.
1782/2003 ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di quest’ultimo,
non può essere imposta alcuna condizione supplementare.
65 Ne consegue che l’identità dell’agricoltore che deteneva i terreni al
momento della data di riferimento modificata in applicazione dell’art.
40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 non è rilevante nell’ambito di
un’applicazione analogica di questa disposizione ad una situazione
disciplinata dall’art. 61 di tale regolamento. Del pari, è irrilevante
l’identità dell’agricoltore che aveva inizialmente modificato la
destinazione di tali fondi.
66 Del resto, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il
principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione
richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera
diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale,
salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v.,
segnatamente, sentenza 8 luglio 2010, causa C-343/09, Afton Chemical,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74).
67 Orbene, nella fattispecie, l’agricoltore che ha inizialmente
sottoscritto impegni agroambientali e quello che si è limitato a
subentrare in siffatti impegni nell’ambito di un trasferimento di
terreni agricoli si trovano in una situazione simile alla luce dell’art.
61 del regolamento n. 1782/2003 al momento della proposizione della
domanda di partecipazione al regime unico di pagamento.
68 Ciò considerato, sarebbe manifestamente contrario al principio di
parità di trattamento il fatto che essi siano trattati in modo diverso e
che solo l’agricoltore che ha inizialmente sottoscritto impegni
agroambientali possa far valere l’applicazione dell’art. 40, n. 5, del
regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di
quest’ultimo.
69 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
terza questione dichiarando che l’art. 40, n. 5, del regolamento n.
1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento,
deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è
subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di
pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di
destinazione del fondo di cui trattasi.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del
rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato
dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere
interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano
stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a
formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in
applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto,
alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni
agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno
1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con
le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio
naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad
impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del
terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti
di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003,
come modificato dal regolamento n. 319/2006, siano calcolati sulla base
dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili
diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.
2) L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal
regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto
regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che
solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione
di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad
una misura agroambientale consente di non tenere conto - nel calcolo dei
diritti all’aiuto - del fatto che tale terreno era destinato a pascolo
permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto
regolamento, come modificato.
3) L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal
regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto
regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la
sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore che
presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato
il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.
Firme
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