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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 2/12/2010, Sentenza C-153/09


DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regime di pagamento unico - Diritti di ritiro-- Dichiarazione di tutta la superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro - Sanzione - Art. 54, n. 6 Reg. n. 1782/2003/CE - Artt. 50, n. 4 e 51, n. 1 Reg. (CE) n. 796/2004. L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro. Infine, l’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti. Pres. Tizzano - Rel. Borg Barthet - Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG c. Amt für Landwirtschaft Bützow. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 2/12/2010, Sentenza C-153/09


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 dicembre 2010

«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Diritti di ritiro - Art. 54, n. 6 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Art. 50, n. 4 - Dichiarazione di tutta la superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro - Art. 51, n. 1 - Sanzione»



Nel procedimento C-153/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) con decisione 3 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2009, nella causa

Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG

contro

Amt für Landwirtschaft Bützow,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

- per l’Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG, dall’avv. J. Booth, Rechtsanwalt;

- per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra K. Marinou, in qualità di agenti,

- per la Commissione europea, dal sig. G. von Rintelen e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319 (GU L 58, pag. 32; in prosieguo il «regolamento n. 1782/2003»), nonché degli artt. 50, n. 4, e 51, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659 (GU L 116, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Agrargut») e l’Amt für Landwirtschaft Bützow (Ufficio per l’agricoltura di Bützow; in prosieguo: l’«Amt») in merito alla determinazione dell’importo dell’aiuto da concedere all’Agrargut a titolo del regime di pagamento unico per il 2006.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1782/2003

3 Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni in materia di pagamenti diretti relative ai regimi di sostegno nell’ambito della politica agricola comune, nonché a taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

4 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è indicato, all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, come «regime unico di pagamento». Esso forma oggetto del titolo III di detto regolamento.

5 Ai sensi del trentaduesimo ‘considerando’ del citato regolamento:

«Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell’offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell’ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione dovrebbero essere mantenute».

6 L’art. 36, n. 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all’aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2».

7 Ai sensi dell’art. 44, nn. 1 e 2, primo comma, del regolamento n. 1782/2003:

«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.

2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».

8 L’art. 46, n. 2, primo comma, di detto regolamento è così formulato:

«I diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili».

9 Il titolo III del regolamento n. 1782/2003 contiene un capitolo 4, la cui sezione 2 è intitolata «Diritti di ritiro». Conformemente all’art. 57 di tale regolamento, salvo se altrimenti disposto nella citata sezione, le altre disposizioni di detto titolo III si applicano a tali diritti.

10 L’art. 53 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione», dispone quanto segue:

«1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all’obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l’importo medio su tre anni corrispondente al pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai sensi dell’allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti di cui all’articolo 43 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto per ettaro (in seguito denominato “diritto di ritiro”) che è calcolato dividendo l’importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.

Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio».

11 Ai sensi dell’art. 54 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Utilizzazione dei diritti di ritiro»:

«1. Ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento stabilito dal diritto di ritiro.

2. In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, per “ettaro ammissibile al diritto di ritiro” si intende una superficie agricola dell’azienda presa dai seminativi ad eccezione delle superfici che alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o per pascoli permanenti. (…)

(…)

3. Gli agricoltori ritirano dalla produzione gli ettari ammissibili a[l] diritto di ritiro.

(…)

5. Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma del presente [articolo], purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola totale ammissibile ai diritti di ritiro.

6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto.

7. L’obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai diritti di ritiro che sono trasferiti».

12 L’art. 56, n. 1, del citato regolamento, intitolato «Uso delle superfici ritirate dalla produzione», dispone quanto segue:

«Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5.

Fatto salvo l’articolo 55, esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali».

13 Il regolamento n. 1782/2003 contiene, al titolo III, capitolo 5, la sezione 1, intitolata «Attuazione a livello regionale», la quale prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.

14 L’art. 63, nn. 1 e 2, di tale regolamento, contenuto nella citata sezione 1, dispone quanto segue:

«1. In caso di applicazione dell’articolo 59, i diritti stabiliti a norma della presente sezione possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all’interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. In caso di applicazione dell’articolo 59, in deroga all’articolo 53, ogni agricoltore, nella regione interessata, acquisisce diritti di ritiro.

Il numero dei diritti di ritiro è stabilito moltiplicando i terreni ammissibili di un agricoltore ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2 dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un tasso di ritiro.

Il tasso di ritiro è calcolato moltiplicando il tasso base di ritiro obbligatorio del 10% per la proporzione, nella regione interessata, tra i terreni per i quali sono stati concessi pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’allegato VI nel periodo di riferimento e i terreni ammissibili ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2 nel periodo di riferimento.

Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti all’aiuto stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 o, a seconda del caso, all’articolo 59, paragrafo 3, primo comma.

(…)».

Il regolamento n. 796/2004

15 Ai sensi del cinquantanovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004:

«(...) a norma dell’articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto. In questo contesto, occorre disciplinare due fattispecie. Nella prima ipotesi, la superficie dichiarata come ritirata dalla produzione al fine di attivare i diritti di ritiro e di cui si constati che in realtà non è stata ritirata, deve essere detratta dalla superficie totale dichiarata ai fini del pagamento unico in quanto superficie non determinata. Nella seconda ipotesi si procederà allo stesso modo, in condizioni fittizie, per la superficie corrispondente a diritti di ritiro non attivati, se contemporaneamente vengono attivati altri diritti con la corrispondente superficie».

16 Ai sensi dell’art. 2, punto 22, del regolamento n. 796/2004:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

22) “superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto».

17 Il regolamento n. 796/2004 contiene, al titolo IV della parte II, relativa al sistema integrato di gestione e di controllo, le regole relative alla base di calcolo per gli aiuti stabilite dal regolamento n. 1782/2003, nonché per le riduzioni e le esclusioni delle stesse.

18 Ai sensi dell’art. 50, n. 4, del citato regolamento:

«Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, in relazione ai diritti di ritiro ai fini della definizione di “superficie determinata”; di cui all’articolo 2, punto 22), si procede secondo le seguenti modalità:

a) qualora un agricoltore non dichiari tutta la sua superficie al fine di attivare i diritti di ritiro a sua disposizione ma dichiari, contemporaneamente, una superficie corrispondente per l’attivazione di altri diritti, si considera che tale superficie sia dichiarata superficie ritirata e non superficie determinata ai fini del gruppo di colture di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a);

b) qualora si constati che superfici dichiarate come superfici ritirate in realtà non lo sono, tali superfici sono considerate come non determinate».

19 L’art. 51, n. 1, del regolamento n. 796/2004 dispone quanto segue:

«Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata conformemente all’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari ma inferiore al 20% della superficie determinata.

Se l’eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi».

Causa principale e questioni pregiudiziali

20 Nel 2006 l’Agrargut disponeva di 12,10 diritti all’aiuto e di 59,57 diritti di ritiro. Essa disponeva inoltre di 11,90 ettari di superficie adibita a pascolo e di 36,10 ettari di terreni seminativi.

21 Nella sua domanda di attribuzione del pagamento unico per il 2006, l’Agrargut ha avanzato diritti di ritiro e diritti al pagamento relativi rispettivamente a 36,10 ettari di terreni ritirati dalla produzione e a 11,90 ettari adibiti a pascoli.

22 L’Amt ha respinto tale domanda con decisione 8 gennaio 2007. Esso ha altresì respinto il reclamo presentato dall’Agrargut avverso tale decisione di rigetto con decisione 15 agosto 2007.

23 L’Amt ha affermato che, conformemente all’obbligo previsto dall’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, l’Agrargut era obbligata a rivendicare in via prioritaria i suoi diritti di ritiro. Poiché la stessa non aveva reclamato tutti i detti diritti, pur dichiarando contemporaneamente una superficie di 11,90 ettari per l’attivazione dei suoi diritti all’aiuto, l’Amt ha ritenuto che tale superficie dovesse essere considerata, in applicazione dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n. 796/2004, come superficie ritirata e non determinata ai sensi dell’art. 2, punto 22, di tale regolamento. Di conseguenza, esso ha applicato le sanzioni di cui all’art. 51, n. 1, del regolamento n. 796/2004.

24 Il 19 settembre 2007 l’Agrargut ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Schwerin avverso la decisione dell’Amt. Essa sostiene che l’obbligo di attivare i diritti di ritiro prima di qualunque altro diritto si riferisce soltanto agli ettari ammissibili al diritto di ritiro ai sensi dell’art. 54 del regolamento n. 1782/2003. Ciò si evincerebbe sia dal testo che dalla ratio e dalla finalità dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n. 796/2004.

25 L’Agrargut sostiene inoltre che l’applicazione del regime delle sanzioni previsto dai regolamenti nn. 1782/2003 e 796/2004 presuppone il compimento di un atto illecito da parte dell’agricoltore, ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie. Essa afferma altresì che le disposizioni di cui trattasi non sono sufficientemente chiare e comprensibili.

26 L’Amt ritiene che l’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato alla luce del trentaduesimo ‘considerando’ di tale regolamento. Ciò necessiterebbe in particolare che venga garantito l’utilizzo di tutti i diritti al pagamento per il ritiro concessi nel 2005 e di conseguenza l’effettiva messa a riposo delle corrispondenti superfici. La sanzione di cui all’art. 51 del regolamento n. 796/2004 risponderebbe parimenti a tale obiettivo. L’agricoltore che dispone di più diritti di ritiro che di ettari ammissibili al diritto di ritiro avrebbe quindi tutto l’interesse a trasferire tali diritti o, in caso contrario, ad esimersi dal dichiarare contemporaneamente altri diritti all’aiuto.

27 In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che i diritti di ritiro possono essere attivati soltanto se abbinati alle superfici ammissibili al diritto di ritiro. Tale giudice si chiede, in proposito, se l’agricoltore che ha dichiarato tutta la superficie ammissibile al diritto di ritiro di cui dispone abbia peraltro dichiarato «tutta la sua superficie» ai sensi dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n. 796/2004.

28 Detto giudice rileva inoltre che le disposizioni dell’art. 50, n. 4, del regolamento n. 796/2004 sono state chiarite dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2006, n. 2025, recante modifica del regolamento n. 796/2004 (GU L 384, pag. 81). Ciò premesso, tale giudice si chiede se, alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento, la sanzione di cui all’art. 51 del regolamento n. 796/2004 debba effettivamente essere applicata in circostanze quali quelle di cui alla causa principale.

29 Alla luce di tali circostanze il Verwaltungsgerichtshof Schwerin ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se a un agricoltore sia fatto divieto di attivare diritti all’aiuto sulla base della superficie adibita a pascolo permanente prima di aver attivato tutti i diritti all’aiuto sulla base del ritiro di seminativi dalla produzione, anche qualora non sia in possesso di ulteriori terreni (seminativi) idonei al ritiro dalla produzione.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se anche un agricoltore che abbia contravvenuto (per mancanza di superfici idonee al ritiro dalla produzione) all’obbligo di attivazione prioritaria e completa di diritti all’aiuto sulla base del ritiro prima del 29 dicembre 2006 ricada nel regime sanzionatorio di cui all’art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004».

Giudizio della Corte

Sulla prima questione

30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro.

31 Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai «diritti all’aiuto» abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili.

32 Peraltro, l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 prevede che ciascun «diritto di ritiro» corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dia diritto al pagamento stabilito dal diritto di ritiro. Il n. 2 di detto articolo precisa cosa si debba intendere per «ettaro ammissibile al diritto di ritiro». Tale espressione indica una superficie agricola dell’azienda presa dai seminativi, ad eccezione delle superfici che, alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o per pascoli permanenti.

33 Pertanto, possono essere dichiarate ai fini dell’utilizzazione dei diritti di ritiro soltanto le superfici agricole investite a seminativi. Conformemente all’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con il n. 1 del medesimo articolo, i diritti al pagamento possono invece essere attivati se abbinati a una superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

34 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga circa la portata dell’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, in particolare nel caso in cui l’agricoltore interessato disponga di più diritti di ritiro che di ettari ammissibili al diritto di ritiro.

35 Detto giudice si chiede in particolare se l’obbligo secondo cui i diritti di ritiro devono essere reclamati prima di qualsiasi altro diritto abbia un carattere assoluto, nel senso che esso si riferisce a tutta la superficie di cui dispone l’agricoltore interessato, ovvero se tale obbligo abbia solo un carattere relativo, nel senso che esso si riferisce soltanto alle superfici ammissibili al diritto di ritiro.

36 In questa seconda ipotesi, l’agricoltore soddisfaceva l’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, dal momento che ha dichiarato tutta la superficie ammissibile al diritto di ritiro di cui dispone ai fini dell’utilizzazione dei suoi diritti di ritiro, anche se un certo numero dei suoi diritti di ritiro resta inutilizzato.

37 Nella prima ipotesi, invece, l’agricoltore che, come avviene nella causa principale, disponga di più diritti di ritiro che di ettari ammissibili al diritto di ritiro non può avanzare alcun «diritto all’aiuto» ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento n. 1782/2003. Se auspica ottenere l’aiuto a titolo di tali diritti all’aiuto, l’agricoltore interessato deve prima trasferire una parte dei suoi diritti di ritiro ovvero acquisire superfici ammissibili al diritto di ritiro, al fine di disporre di un numero di ettari ammissibili al diritto di ritiro equivalente ai diritti di ritiro.

38 In tale contesto, occorre osservare che la formulazione dell’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 non consente, di per sé, di fornire una soluzione alla questione sollevata dal giudice del rinvio.

39 Tuttavia, dall’impianto generale e dagli obiettivi del regolamento n. 1782/2003 emerge che l’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del medesimo regolamento ha un carattere assoluto nel senso definito al precedente punto 35.

40 A tal proposito, occorre ricordare che uno degli obiettivi di detto regolamento consiste, come enunciato al suo trentaduesimo ‘considerando’, nel mantenere le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni come strumento di contenimento dell’offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il suo ruolo ecologico. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha previsto una serie di provvedimenti destinati a garantire il ritiro delle superfici agricole dalla produzione.

41 In particolare, agli artt. 53 e 63, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, è prevista la concessione agli agricoltori di diritti di ritiro al fine di indurli, attraverso il ricorso ad aiuti finanziari, a ritirare dalla produzione una parte delle superfici delle quali dispongono. L’agricoltore che voglia ottenere il diritto di ritiro deve infatti dichiarare, nella sua domanda di pagamento unico, un numero di ettari ammissibili al diritto di ritiro equivalente al numero di diritti di ritiro da lui richiesti e, conformemente all’art. 54, n. 3, del medesimo regolamento, dette superfici dovranno effettivamente essere ritirate.

42 Inoltre, al fine di garantire l’effettivo ritiro di tutte le superfici destinate a essere ritirate, che per quantità corrispondono all’insieme dei diritti di ritiro esistenti, l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 impone agli agricoltori di reclamare i loro diritti di ritiro prima di qualsiasi altro diritto. Tale obbligo è accompagnato dal meccanismo sanzionatorio di cui agli artt. 50, n. 4, e 51, n. 1, del regolamento n. 796/2004. Come enunciato al cinquantanovesimo ‘considerando’ di quest’ultimo regolamento, le superfici corrispondenti a diritti di ritiro non attivati saranno considerate come superficie non determinata se, contemporaneamente, vengono attivati altri diritti con la corrispondente superficie.

43 Tuttavia, al fine di preservare l’effetto utile dell’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, è necessario che i diritti di ritiro siano attivati prima degli altri diritti, indipendentemente dal fatto gli stessi siano o meno basati su superfici ammissibili al diritto di ritiro. In caso contrario, infatti, l’effettivo ritiro delle terre agricole risulterebbe compromesso dal fatto che una parte dei diritti di ritiro resterebbe inutilizzata, sia perché alcuni agricoltori hanno trasferito una parte delle loro superfici ammissibili al diritto di ritiro, sia perché essi hanno ricevuto in seguito al trasferimento diritti di ritiro senza i relativi terreni, conformemente all’art. 46 del citato regolamento, in combinato disposto con l’art. 57 del medesimo regolamento o, in caso di regionalizzazione del regime di pagamento unico, conformemente all’art. 63, n. 1, del medesimo regolamento.

44 Ne deriva che la prima questione deve essere risolta nel senso che l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro.

Sulla seconda questione

45 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 51 del regolamento n. 796/2004, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che la sanzione prevista da tale art. 51, n. 1, è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti, anche qualora esso non disponesse di un numero di ettari ammissibili al diritto di ritiro sufficiente per far valere tutti i suoi diritti di ritiro.

46 Come emerge dal cinquantanovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004, l’art. 51, n. 1, del medesimo, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, di tale regolamento, stabilisce un regime sanzionatorio applicabile agli agricoltori che, violando l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, abbiano fatto valere diritti all’aiuto, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, senza prima attivare tutti i loro diritti di ritiro.

47 Ne consegue che, in linea di principio, le sanzioni di cui all’art. 51, n. 1, del regolamento n. 796/2004 sono applicabili a un agricoltore che, come avviene nella causa principale, abbia omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro pur avendo attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti, benché non disponesse di un numero di ettari ammissibili al diritto di ritiro sufficiente per attivare tutti i suoi diritti di ritiro.

48 Tuttavia, come ha osservato il giudice del rinvio, è giocoforza costatare che il testo dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n. 796/2004 non è scevro di ambiguità. La mancanza di chiarezza di tale disposizione è dovuta in particolare alla posizione, nel testo della stessa, dell’aggettivo «corrispondente», che introduce una certa confusione in merito alla superficie così qualificata.

49 L’ambiguità di tale disposizione è stata del resto espressamente riconosciuta dal legislatore dell’Unione in occasione dell’adozione del regolamento n. 2025/2006.

50 Infatti, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2025/2006, dopo aver ricordato che l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 prevede che i diritti di ritiro abbiano la precedenza su qualsiasi altro diritto, enuncia che, «[p]er garantire parità di trattamento agli agricoltori che non dispongono di tutta la superficie a riposo richiesta per attivare tutti i loro diritti di ritiro, è opportuno chiarire le disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (…) n. 796/2004». A tal fine, il testo dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n. 796/2004 è stato sostituito dal seguente:

«qualora un agricoltore non dichiari tutta la superficie disponibile per l’attivazione dei suoi diritti di ritiro, ma dichiari, contemporaneamente, una superficie per l’attivazione di altri diritti, si considera superficie dichiarata a riposo una superficie corrispondente ai diritti di ritiro non dichiarati».

51 Orbene, secondo costante giurisprudenza, il principio di certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro. Infatti, i soggetti dell’ordinamento devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in particolare, sentenze 15 luglio 2010, causa C-582/08, Commissione/Regno Unito, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49, e 11 novembre 2010, causa C-152/09, Grootes, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).

52 Tutto ciò premesso, e alla luce della considerazione di cui al precedente punto 38, non occorre applicare la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, del regolamento n. 796/2004 in circostanze come quelle descritte al precedente punto 47.

53 Emerge dalle considerazioni suesposte che l’art. 51 del regolamento n. 796/2004, letto in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.

Sulle spese

54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


1) L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro.

2) L’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.

Firme



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