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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 2/12/2010, Sentenza C-153/09
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di
gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regime di pagamento
unico - Diritti di ritiro-- Dichiarazione di tutta la superficie disponibile
al fine di attivare i diritti di ritiro - Sanzione - Art. 54, n. 6 Reg. n.
1782/2003/CE - Artt. 50, n. 4 e 51, n. 1 Reg. (CE) n. 796/2004. L’art.
54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.
1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio
2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può
chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui
dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al
diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi
diritti di ritiro. Infine, l’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione
21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della
condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato
disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere
interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto,
la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore
che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il
fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al
diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli
permanenti. Pres. Tizzano - Rel. Borg Barthet - Agrargut Bäbelin GmbH & Co.
KG c. Amt für Landwirtschaft Bützow. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV,
2/12/2010, Sentenza C-153/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
2 dicembre 2010
«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di
controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 -
Regime di pagamento unico - Diritti di ritiro - Art. 54, n. 6 -
Regolamento (CE) n. 796/2004 - Art. 50, n. 4 - Dichiarazione di tutta la
superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro - Art.
51, n. 1 - Sanzione»
Nel procedimento C-153/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin
(Germania) con decisione 3 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 4
maggio 2009, nella causa
Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG
contro
Amt für Landwirtschaft Bützow,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J.
Kasel, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
- per l’Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG, dall’avv. J. Booth, Rechtsanwalt;
- per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra K.
Marinou, in qualità di agenti,
- per la Commissione europea, dal sig. G. von Rintelen e dalla sig.ra F.
Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 2 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270,
pag.1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio
2006, n. 319 (GU L 58, pag. 32; in prosieguo il «regolamento n.
1782/2003»), nonché degli artt. 50, n. 4, e 51, n. 1, del regolamento
(CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L
141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27
aprile 2006, n. 659 (GU L 116, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n.
796/2004»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
pendente tra l’Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Agrargut»)
e l’Amt für Landwirtschaft Bützow (Ufficio per l’agricoltura di Bützow;
in prosieguo: l’«Amt») in merito alla determinazione dell’importo
dell’aiuto da concedere all’Agrargut a titolo del regime di pagamento
unico per il 2006.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1782/2003
3 Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il
Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003,
che stabilisce norme comuni in materia di pagamenti diretti relative ai
regimi di sostegno nell’ambito della politica agricola comune, nonché a
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
4 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di
sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è indicato, all’art.
1, secondo trattino, di tale regolamento, come «regime unico di
pagamento». Esso forma oggetto del titolo III di detto regolamento.
5 Ai sensi del trentaduesimo ‘considerando’ del citato regolamento:
«Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei
terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell’offerta e, nello
stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell’ambito del nuovo
regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla
produzione dovrebbero essere mantenute».
6 L’art. 36, n. 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base
ai diritti all’aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale
di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2».
7 Ai sensi dell’art. 44, nn. 1 e 2, primo comma, del regolamento n.
1782/2003:
«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile,
conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.
2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola
dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le
superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi
non agricoli».
8 L’art. 46, n. 2, primo comma, di detto regolamento è così formulato:
«I diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o
mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.
L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al
trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un
numero equivalente di ettari ammissibili».
9 Il titolo III del regolamento n. 1782/2003 contiene un capitolo 4, la
cui sezione 2 è intitolata «Diritti di ritiro». Conformemente all’art.
57 di tale regolamento, salvo se altrimenti disposto nella citata
sezione, le altre disposizioni di detto titolo III si applicano a tali
diritti.
10 L’art. 53 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Determinazione
dei diritti di ritiro dalla produzione», dispone quanto segue:
«1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli
agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all’obbligo di
ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della
loro azienda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1251/1999, l’importo medio su tre anni corrispondente al pagamento
per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai
sensi dell’allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati
a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti
di cui all’articolo 43 del presente regolamento.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto
per ettaro (in seguito denominato “diritto di ritiro”) che è calcolato
dividendo l’importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su
tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.
Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari
ritirati a titolo obbligatorio».
11 Ai sensi dell’art. 54 del regolamento n. 1782/2003, intitolato
«Utilizzazione dei diritti di ritiro»:
«1. Ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al
diritto di ritiro dà diritto al pagamento stabilito dal diritto di
ritiro.
2. In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, per “ettaro ammissibile al
diritto di ritiro” si intende una superficie agricola dell’azienda presa
dai seminativi ad eccezione delle superfici che alla data prevista per
le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 erano destinate
alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non
agricole o per pascoli permanenti. (…)
(…)
3. Gli agricoltori ritirano dalla produzione gli ettari ammissibili a[l]
diritto di ritiro.
(…)
5. Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la
procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, derogare alle
disposizioni del paragrafo 2, primo comma del presente [articolo],
purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile
della superficie agricola totale ammissibile ai diritti di ritiro.
6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti
di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto.
7. L’obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai
diritti di ritiro che sono trasferiti».
12 L’art. 56, n. 1, del citato regolamento, intitolato «Uso delle
superfici ritirate dalla produzione», dispone quanto segue:
«Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5.
Fatto salvo l’articolo 55, esse non devono essere adibite ad uso
agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali».
13 Il regolamento n. 1782/2003 contiene, al titolo III, capitolo 5, la
sezione 1, intitolata «Attuazione a livello regionale», la quale prevede
la possibilità per gli Stati membri di applicare il regime di pagamento
unico a livello regionale.
14 L’art. 63, nn. 1 e 2, di tale regolamento, contenuto nella citata
sezione 1, dispone quanto segue:
«1. In caso di applicazione dell’articolo 59, i diritti stabiliti a
norma della presente sezione possono essere trasferiti o utilizzati
soltanto all’interno della stessa regione o tra regioni aventi gli
stessi diritti per ettaro.
2. In caso di applicazione dell’articolo 59, in deroga all’articolo 53,
ogni agricoltore, nella regione interessata, acquisisce diritti di
ritiro.
Il numero dei diritti di ritiro è stabilito moltiplicando i terreni
ammissibili di un agricoltore ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2
dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico
per un tasso di ritiro.
Il tasso di ritiro è calcolato moltiplicando il tasso base di ritiro
obbligatorio del 10% per la proporzione, nella regione interessata, tra
i terreni per i quali sono stati concessi pagamenti per superficie per i
seminativi di cui all’allegato VI nel periodo di riferimento e i terreni
ammissibili ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2 nel periodo di
riferimento.
Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti
all’aiuto stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 o, a seconda
del caso, all’articolo 59, paragrafo 3, primo comma.
(…)».
Il regolamento n. 796/2004
15 Ai sensi del cinquantanovesimo ‘considerando’ del regolamento n.
796/2004:
«(...) a norma dell’articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n.
1782/2003, i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro
diritto. In questo contesto, occorre disciplinare due fattispecie. Nella
prima ipotesi, la superficie dichiarata come ritirata dalla produzione
al fine di attivare i diritti di ritiro e di cui si constati che in
realtà non è stata ritirata, deve essere detratta dalla superficie
totale dichiarata ai fini del pagamento unico in quanto superficie non
determinata. Nella seconda ipotesi si procederà allo stesso modo, in
condizioni fittizie, per la superficie corrispondente a diritti di
ritiro non attivati, se contemporaneamente vengono attivati altri
diritti con la corrispondente superficie».
16 Ai sensi dell’art. 2, punto 22, del regolamento n. 796/2004:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
22) “superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono
soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli
aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata
può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente
abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto».
17 Il regolamento n. 796/2004 contiene, al titolo IV della parte II,
relativa al sistema integrato di gestione e di controllo, le regole
relative alla base di calcolo per gli aiuti stabilite dal regolamento n.
1782/2003, nonché per le riduzioni e le esclusioni delle stesse.
18 Ai sensi dell’art. 50, n. 4, del citato regolamento:
«Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli
articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo del regime di
pagamento unico, in relazione ai diritti di ritiro ai fini della
definizione di “superficie determinata”; di cui all’articolo 2, punto
22), si procede secondo le seguenti modalità:
a) qualora un agricoltore non dichiari tutta la sua superficie al fine
di attivare i diritti di ritiro a sua disposizione ma dichiari,
contemporaneamente, una superficie corrispondente per l’attivazione di
altri diritti, si considera che tale superficie sia dichiarata
superficie ritirata e non superficie determinata ai fini del gruppo di
colture di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a);
b) qualora si constati che superfici dichiarate come superfici ritirate
in realtà non lo sono, tali superfici sono considerate come non
determinate».
19 L’art. 51, n. 1, del regolamento n. 796/2004 dispone quanto segue:
«Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata
ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per
le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito
rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del
regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata
conformemente all’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente
regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della
superficie determinata, da cui è sottratta due volte l’eccedenza
constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari ma inferiore al
20% della superficie determinata.
Se l’eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie
determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al
gruppo di colture di cui trattasi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 Nel 2006 l’Agrargut disponeva di 12,10 diritti all’aiuto e di 59,57
diritti di ritiro. Essa disponeva inoltre di 11,90 ettari di superficie
adibita a pascolo e di 36,10 ettari di terreni seminativi.
21 Nella sua domanda di attribuzione del pagamento unico per il 2006, l’Agrargut
ha avanzato diritti di ritiro e diritti al pagamento relativi
rispettivamente a 36,10 ettari di terreni ritirati dalla produzione e a
11,90 ettari adibiti a pascoli.
22 L’Amt ha respinto tale domanda con decisione 8 gennaio 2007. Esso ha
altresì respinto il reclamo presentato dall’Agrargut avverso tale
decisione di rigetto con decisione 15 agosto 2007.
23 L’Amt ha affermato che, conformemente all’obbligo previsto dall’art.
54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, l’Agrargut era obbligata a
rivendicare in via prioritaria i suoi diritti di ritiro. Poiché la
stessa non aveva reclamato tutti i detti diritti, pur dichiarando
contemporaneamente una superficie di 11,90 ettari per l’attivazione dei
suoi diritti all’aiuto, l’Amt ha ritenuto che tale superficie dovesse
essere considerata, in applicazione dell’art. 50, n. 4, lett. a), del
regolamento n. 796/2004, come superficie ritirata e non determinata ai
sensi dell’art. 2, punto 22, di tale regolamento. Di conseguenza, esso
ha applicato le sanzioni di cui all’art. 51, n. 1, del regolamento n.
796/2004.
24 Il 19 settembre 2007 l’Agrargut ha presentato un ricorso dinanzi al
Verwaltungsgericht Schwerin avverso la decisione dell’Amt. Essa sostiene
che l’obbligo di attivare i diritti di ritiro prima di qualunque altro
diritto si riferisce soltanto agli ettari ammissibili al diritto di
ritiro ai sensi dell’art. 54 del regolamento n. 1782/2003. Ciò si
evincerebbe sia dal testo che dalla ratio e dalla finalità dell’art. 50,
n. 4, lett. a), del regolamento n. 796/2004.
25 L’Agrargut sostiene inoltre che l’applicazione del regime delle
sanzioni previsto dai regolamenti nn. 1782/2003 e 796/2004 presuppone il
compimento di un atto illecito da parte dell’agricoltore, ipotesi che
non ricorrerebbe nel caso di specie. Essa afferma altresì che le
disposizioni di cui trattasi non sono sufficientemente chiare e
comprensibili.
26 L’Amt ritiene che l’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del regolamento
n. 1782/2003 debba essere interpretato alla luce del trentaduesimo
‘considerando’ di tale regolamento. Ciò necessiterebbe in particolare
che venga garantito l’utilizzo di tutti i diritti al pagamento per il
ritiro concessi nel 2005 e di conseguenza l’effettiva messa a riposo
delle corrispondenti superfici. La sanzione di cui all’art. 51 del
regolamento n. 796/2004 risponderebbe parimenti a tale obiettivo.
L’agricoltore che dispone di più diritti di ritiro che di ettari
ammissibili al diritto di ritiro avrebbe quindi tutto l’interesse a
trasferire tali diritti o, in caso contrario, ad esimersi dal dichiarare
contemporaneamente altri diritti all’aiuto.
27 In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che i diritti di
ritiro possono essere attivati soltanto se abbinati alle superfici
ammissibili al diritto di ritiro. Tale giudice si chiede, in proposito,
se l’agricoltore che ha dichiarato tutta la superficie ammissibile al
diritto di ritiro di cui dispone abbia peraltro dichiarato «tutta la sua
superficie» ai sensi dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n.
796/2004.
28 Detto giudice rileva inoltre che le disposizioni dell’art. 50, n. 4,
del regolamento n. 796/2004 sono state chiarite dal regolamento (CE)
della Commissione 22 dicembre 2006, n. 2025, recante modifica del
regolamento n. 796/2004 (GU L 384, pag. 81). Ciò premesso, tale giudice
si chiede se, alla luce del principio della tutela del legittimo
affidamento, la sanzione di cui all’art. 51 del regolamento n. 796/2004
debba effettivamente essere applicata in circostanze quali quelle di cui
alla causa principale.
29 Alla luce di tali circostanze il Verwaltungsgerichtshof Schwerin ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se a un agricoltore sia fatto divieto di attivare diritti all’aiuto
sulla base della superficie adibita a pascolo permanente prima di aver
attivato tutti i diritti all’aiuto sulla base del ritiro di seminativi
dalla produzione, anche qualora non sia in possesso di ulteriori terreni
(seminativi) idonei al ritiro dalla produzione.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se anche un agricoltore che abbia contravvenuto (per mancanza di
superfici idonee al ritiro dalla produzione) all’obbligo di attivazione
prioritaria e completa di diritti all’aiuto sulla base del ritiro prima
del 29 dicembre 2006 ricada nel regime sanzionatorio di cui all’art. 51
del regolamento (CE) n. 796/2004».
Giudizio della Corte
Sulla prima questione
30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza
se l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 debba essere
interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di
un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi
quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro,
soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di
ritiro.
31 Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 36, n. 1,
del regolamento n. 1782/2003, gli aiuti a titolo del regime di pagamento
unico sono erogati in base ai «diritti all’aiuto» abbinati ad un numero
uguale di ettari ammissibili.
32 Peraltro, l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 prevede che
ciascun «diritto di ritiro» corredato di un ettaro ammissibile al
diritto di ritiro dia diritto al pagamento stabilito dal diritto di
ritiro. Il n. 2 di detto articolo precisa cosa si debba intendere per
«ettaro ammissibile al diritto di ritiro». Tale espressione indica una
superficie agricola dell’azienda presa dai seminativi, ad eccezione
delle superfici che, alla data prevista per le domande di aiuto basato
sulla superficie per il 2003, erano destinate alle colture permanenti,
alle foreste o utilizzate per attività non agricole o per pascoli
permanenti.
33 Pertanto, possono essere dichiarate ai fini dell’utilizzazione dei
diritti di ritiro soltanto le superfici agricole investite a seminativi.
Conformemente all’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, in
combinato disposto con il n. 1 del medesimo articolo, i diritti al
pagamento possono invece essere attivati se abbinati a una superficie
agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente,
escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali
o ad usi non agricoli.
34 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga circa la portata
dell’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, in
particolare nel caso in cui l’agricoltore interessato disponga di più
diritti di ritiro che di ettari ammissibili al diritto di ritiro.
35 Detto giudice si chiede in particolare se l’obbligo secondo cui i
diritti di ritiro devono essere reclamati prima di qualsiasi altro
diritto abbia un carattere assoluto, nel senso che esso si riferisce a
tutta la superficie di cui dispone l’agricoltore interessato, ovvero se
tale obbligo abbia solo un carattere relativo, nel senso che esso si
riferisce soltanto alle superfici ammissibili al diritto di ritiro.
36 In questa seconda ipotesi, l’agricoltore soddisfaceva l’obbligo di
cui all’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003, dal momento che ha
dichiarato tutta la superficie ammissibile al diritto di ritiro di cui
dispone ai fini dell’utilizzazione dei suoi diritti di ritiro, anche se
un certo numero dei suoi diritti di ritiro resta inutilizzato.
37 Nella prima ipotesi, invece, l’agricoltore che, come avviene nella
causa principale, disponga di più diritti di ritiro che di ettari
ammissibili al diritto di ritiro non può avanzare alcun «diritto
all’aiuto» ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento n.
1782/2003. Se auspica ottenere l’aiuto a titolo di tali diritti
all’aiuto, l’agricoltore interessato deve prima trasferire una parte dei
suoi diritti di ritiro ovvero acquisire superfici ammissibili al diritto
di ritiro, al fine di disporre di un numero di ettari ammissibili al
diritto di ritiro equivalente ai diritti di ritiro.
38 In tale contesto, occorre osservare che la formulazione dell’art. 54,
n. 6, del regolamento n. 1782/2003 non consente, di per sé, di fornire
una soluzione alla questione sollevata dal giudice del rinvio.
39 Tuttavia, dall’impianto generale e dagli obiettivi del regolamento n.
1782/2003 emerge che l’obbligo di cui all’art. 54, n. 6, del medesimo
regolamento ha un carattere assoluto nel senso definito al precedente
punto 35.
40 A tal proposito, occorre ricordare che uno degli obiettivi di detto
regolamento consiste, come enunciato al suo trentaduesimo
‘considerando’, nel mantenere le condizioni per il ritiro dei terreni
dalla produzione al fine di salvaguardare gli effetti positivi della
messa a riposo dei terreni come strumento di contenimento dell’offerta
e, nello stesso tempo, potenziarne il suo ruolo ecologico. A tal fine,
il legislatore dell’Unione ha previsto una serie di provvedimenti
destinati a garantire il ritiro delle superfici agricole dalla
produzione.
41 In particolare, agli artt. 53 e 63, n. 2, del regolamento n.
1782/2003, è prevista la concessione agli agricoltori di diritti di
ritiro al fine di indurli, attraverso il ricorso ad aiuti finanziari, a
ritirare dalla produzione una parte delle superfici delle quali
dispongono. L’agricoltore che voglia ottenere il diritto di ritiro deve
infatti dichiarare, nella sua domanda di pagamento unico, un numero di
ettari ammissibili al diritto di ritiro equivalente al numero di diritti
di ritiro da lui richiesti e, conformemente all’art. 54, n. 3, del
medesimo regolamento, dette superfici dovranno effettivamente essere
ritirate.
42 Inoltre, al fine di garantire l’effettivo ritiro di tutte le
superfici destinate a essere ritirate, che per quantità corrispondono
all’insieme dei diritti di ritiro esistenti, l’art. 54, n. 6, del
regolamento n. 1782/2003 impone agli agricoltori di reclamare i loro
diritti di ritiro prima di qualsiasi altro diritto. Tale obbligo è
accompagnato dal meccanismo sanzionatorio di cui agli artt. 50, n. 4, e
51, n. 1, del regolamento n. 796/2004. Come enunciato al
cinquantanovesimo ‘considerando’ di quest’ultimo regolamento, le
superfici corrispondenti a diritti di ritiro non attivati saranno
considerate come superficie non determinata se, contemporaneamente,
vengono attivati altri diritti con la corrispondente superficie.
43 Tuttavia, al fine di preservare l’effetto utile dell’art. 54, n. 6,
del regolamento n. 1782/2003, è necessario che i diritti di ritiro siano
attivati prima degli altri diritti, indipendentemente dal fatto gli
stessi siano o meno basati su superfici ammissibili al diritto di
ritiro. In caso contrario, infatti, l’effettivo ritiro delle terre
agricole risulterebbe compromesso dal fatto che una parte dei diritti di
ritiro resterebbe inutilizzata, sia perché alcuni agricoltori hanno
trasferito una parte delle loro superfici ammissibili al diritto di
ritiro, sia perché essi hanno ricevuto in seguito al trasferimento
diritti di ritiro senza i relativi terreni, conformemente all’art. 46
del citato regolamento, in combinato disposto con l’art. 57 del medesimo
regolamento o, in caso di regionalizzazione del regime di pagamento
unico, conformemente all’art. 63, n. 1, del medesimo regolamento.
44 Ne deriva che la prima questione deve essere risolta nel senso che
l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato
nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a
titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati
alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia
preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro.
Sulla seconda questione
45 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’art.
51 del regolamento n. 796/2004, in combinato disposto con l’art. 50, n.
4, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che la
sanzione prevista da tale art. 51, n. 1, è applicabile a un agricoltore
che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro, abbia
attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti, anche qualora
esso non disponesse di un numero di ettari ammissibili al diritto di
ritiro sufficiente per far valere tutti i suoi diritti di ritiro.
46 Come emerge dal cinquantanovesimo ‘considerando’ del regolamento n.
796/2004, l’art. 51, n. 1, del medesimo, in combinato disposto con
l’art. 50, n. 4, di tale regolamento, stabilisce un regime sanzionatorio
applicabile agli agricoltori che, violando l’art. 54, n. 6, del
regolamento n. 1782/2003, abbiano fatto valere diritti all’aiuto, ivi
inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di
ritiro, senza prima attivare tutti i loro diritti di ritiro.
47 Ne consegue che, in linea di principio, le sanzioni di cui all’art.
51, n. 1, del regolamento n. 796/2004 sono applicabili a un agricoltore
che, come avviene nella causa principale, abbia omesso di attivare tutti
i suoi diritti di ritiro pur avendo attivato diritti all’aiuto basati su
pascoli permanenti, benché non disponesse di un numero di ettari
ammissibili al diritto di ritiro sufficiente per attivare tutti i suoi
diritti di ritiro.
48 Tuttavia, come ha osservato il giudice del rinvio, è giocoforza
costatare che il testo dell’art. 50, n. 4, lett. a), del regolamento n.
796/2004 non è scevro di ambiguità. La mancanza di chiarezza di tale
disposizione è dovuta in particolare alla posizione, nel testo della
stessa, dell’aggettivo «corrispondente», che introduce una certa
confusione in merito alla superficie così qualificata.
49 L’ambiguità di tale disposizione è stata del resto espressamente
riconosciuta dal legislatore dell’Unione in occasione dell’adozione del
regolamento n. 2025/2006.
50 Infatti, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2025/2006, dopo
aver ricordato che l’art. 54, n. 6, del regolamento n. 1782/2003 prevede
che i diritti di ritiro abbiano la precedenza su qualsiasi altro
diritto, enuncia che, «[p]er garantire parità di trattamento agli
agricoltori che non dispongono di tutta la superficie a riposo richiesta
per attivare tutti i loro diritti di ritiro, è opportuno chiarire le
disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (…) n.
796/2004». A tal fine, il testo dell’art. 50, n. 4, lett. a), del
regolamento n. 796/2004 è stato sostituito dal seguente:
«qualora un agricoltore non dichiari tutta la superficie disponibile per
l’attivazione dei suoi diritti di ritiro, ma dichiari,
contemporaneamente, una superficie per l’attivazione di altri diritti,
si considera superficie dichiarata a riposo una superficie
corrispondente ai diritti di ritiro non dichiarati».
51 Orbene, secondo costante giurisprudenza, il principio di certezza del
diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di
conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro.
Infatti, i soggetti dell’ordinamento devono poter conoscere senza
ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v.,
in particolare, sentenze 15 luglio 2010, causa C-582/08,
Commissione/Regno Unito, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49,
e 11 novembre 2010, causa C-152/09, Grootes, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 43).
52 Tutto ciò premesso, e alla luce della considerazione di cui al
precedente punto 38, non occorre applicare la sanzione di cui all’art.
51, n. 1, del regolamento n. 796/2004 in circostanze come quelle
descritte al precedente punto 47.
53 Emerge dalle considerazioni suesposte che l’art. 51 del regolamento
n. 796/2004, letto in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del
medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce
del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51,
n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di
attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva
di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro,
abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato
dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere
interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di
un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi
quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro,
soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di
ritiro.
2) L’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n.
796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato disposto con l’art. 50,
n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che,
alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui
all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo
omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non
disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di
ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.
Firme
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