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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-172/08
RIFIUTI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi -
Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di
gestione di una discarica - Versamento tardivo del tributo - Effetti -
Interessi di mora - Sanzioni pecuniarie - Competenza giudice nazionale -
Art. 10 Direttiva 1999/31/CE - Direttiva 2000/35/CE. L’art. 10 della
direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche
di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso
che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle
discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle
amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede
sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo
del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da
misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga
effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e,
in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a
tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi
comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in
ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni
stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale
verificare se tali requisiti siano soddisfatti. Pres. Toader - Rel. Kuris -
Pontina Ambiente Srl c. Regione Lazio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
25/02/2010, Sentenza C-172/08
RIFIUTI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi - Somme imputabile all’amministrazione locale - Versamento tardivo
del tributo - Effetti - Interessi di mora - Sanzioni pecuniarie - Artt. 1,
2, punto 1, e 3 Direttiva 2000/35/CE. Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al
gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia
depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di
rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della
menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì,
conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa
esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile
all’amministrazione locale interessata. Pres. Toader - Rel. Kuris - Pontina
Ambiente Srl c. Regione Lazio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
25/02/2010, Sentenza C-172/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 febbraio 2010
«Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Art. 10 - Tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore
della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica -
Direttiva 2000/35/CE - Interessi di mora»
Nel procedimento C-172/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria
provinciale di Roma, con decisione 1° aprile 2008, pervenuta in
cancelleria il 25 aprile 2008, nella causa
Pontina Ambiente Srl
contro
Regione Lazio,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader, presidente dell’Ottava Sezione, facente
funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A.
Timmermans, K. Schiemann, P. Kuris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4
giugno 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Pontina Ambiente Srl, dal rag. F. Zadotti, e dall’avv. A.
Presutti;
- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente,
assistita dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Aresu e dal
sig. J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 17 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE, dell’art. 10 della direttiva del
Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di
rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284,
pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»), nonché della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (GU L 200, pag. 35).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la
società Pontina Ambiente Srl (in prosieguo: la «Pontina Ambiente») e la
Regione Lazio in merito a due avvisi di accertamento aventi ad oggetto
il tardivo versamento da parte della Pontina Ambiente del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il terzo e
quarto trimestre 2004 nonché l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni
e l’applicazione degli interessi di mora.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/31 così recita:
«[C]onsiderando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che
i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l’insieme
dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica,
compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo
equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura,
compresa la necessaria manutenzione postoperativa».
4 L’art. 1, n. 1, della direttiva 1999/31 prevede:
«Per adempiere i requisiti della direttiva [del Consiglio 15 luglio
1975] 75/442/CEE [relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come
modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU
L 135, pag. 32; in prosieguo: la “direttiva 75/442”)], in particolare
degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere,
mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le
discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a
ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in
particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque
freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso
l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle
discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica».
5 A termini dell’art. 2 della direttiva 1999/31:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
l) “gestore”: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica
conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è
situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di
preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;
(…)
n) “detentore”: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica
che ne è in possesso;
(…)».
6 L’art. 10 della direttiva 1999/31 così dispone:
«Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti
dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto
possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria
o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i
costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura
per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato
dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve
le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di
ambiente [GU L 158, pag. 56], gli Stati membri assicurano la trasparenza
nella rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia di
costi».
7 L’art. 3, n. 1, della direttiva 75/442 così recita:
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:
a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione (...)
dei rifiuti (...)
(...)».
8 L’art. 1 della direttiva 2000/35 prevede che le disposizioni della
direttiva medesima si applichino a tutti i pagamenti effettuati a titolo
di corrispettivo di una transazione commerciale.
9 A termini dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per
«transazioni commerciali» si intendono tutti i «contratti tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la
consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un
prezzo».
10 Il successivo art. 3, rubricato «Interessi in caso di ritardo di
pagamento», impone, segnatamente, agli Stati membri di assicurare che
siano esigibili interessi in caso di mora che possano essere pretesi dal
creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e legali e
che non abbia ricevuto il corrispettivo dovuto alla scadenza prevista,
salvo che il ritardo non sia imputabile al debitore.
La normativa nazionale
11 Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti nonché il
recupero dagli stessi di materia prima e di energia, l’art. 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla
GURI n. 302 del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»),
ha istituito un tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi.
12 A termini dell’art. 3, comma 25, della legge n. 549/95, il fatto
generatore dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
13 Dal successivo comma 26 dello stesso articolo 3 emerge che il
soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio
definitivo il quale è obbligato a ripercuotere il tributo medesimo
sull’ente che effettua il conferimento.
14 Il successivo comma 27 del medesimo art. 3 dispone che il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto alle
Regioni.
15 Ai sensi dei successivi commi 28 e 29, la somma da versare viene
determinata moltiplicando l’importo del tributo per il volume di rifiuti
depositati in discarica espresso in chilogrammi nonché per un
coefficiente correttore in funzione del peso specifico, della natura e
delle modalità di deposito in discarica dei rifiuti.
16 Il successivo comma 31 prevede una sanzione pecuniaria in caso di
omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, la quale può
raggiungere il 400% dell’importo del tributo relativo all’operazione
effettuata.
17 Gli artt. 1, primo comma, e 2, lett. a), del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (GURI n. 249 del 23 ottobre 2002, pag. 16), riprendono,
sostanzialmente, il tenore degli artt. 1 e 2, punto 1, della detta
direttiva.
La causa principale e la domanda di rinvio pregiudiziale
18 La Pontina Ambiente, con sede in Roma, si occupa della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti. La sua attività consiste, segnatamente,
nel ricevere in apposita discarica i rifiuti solidi di diversi comuni
della Regione Lazio, al fine di effettuare il loro stoccaggio, il loro
trattamento ai fini della produzione dei derivati e di compost, nonché
della loro riduzione volumetrica.
19 In base alla legge n. 549/95 ed alla relativa legge regionale di
esecuzione, la Pontina Ambiente è soggetta al pagamento trimestrale,
alla Regione Lazio, del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, il quale dev’essere versato entro e non oltre il
mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state
effettuate le operazioni di deposito. La Pontina Ambiente è tenuta a
ripercuotere tale tributo sui comuni che depositano i loro rifiuti nella
discarica.
20 Detta società versava in ritardo l’importo relativo al terzo ed al
quarto trimestre del 2004, ragion per cui le autorità competenti della
Regione Lazio le notificavano, nell’ottobre del 2006, due avvisi di
accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie
previste dall’art. 3, comma 31, della legge n. 549/95.
21 Il 4 gennaio 2007, la Pontina Ambiente adiva la Commissione
tributaria provinciale di Roma con domanda di annullamento dei
provvedimenti adottati dalla Regione Lazio.
22 La Pontina Ambiente contestava le disposizioni della legge n. 549/95
nella parte in cui individuano nel gestore della discarica il soggetto
passivo del tributo di cui trattasi. Detta società contestava parimenti
le sanzioni inflittele per il ritardo nel pagamento del tributo alla
Regione Lazio, in quanto tale ritardo sarebbe stato causato dai comuni
interessati. Essa lamentava il fatto che la corresponsione di detto
tributo da parte del gestore della discarica non è subordinata al
pagamento, da parte dei comuni interessati, della prestazione di servizi
fornita e che nei confronti dei comuni medesimi non era prevista alcuna
sanzione.
23 La Pontina Ambiente deduceva, in particolare, l’incompatibilità con
il diritto dell’Unione di talune modalità di applicazione del tributo di
cui trattasi relative all’individuazione del suo soggetto passivo ed al
sistema sanzionatorio in caso di ritardato versamento del tributo
stesso, e, precisamente, con gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE, 46 CE, con
l’art. 10 della direttiva 1999/31 nonché con le pertinenti disposizioni
della direttiva 2000/35.
24 Ritenendo eventualmente fondate le censure formulate dalla Pontina
Ambiente, la Commissione tributaria provinciale di Roma decideva quanto
segue:
«Tenuto conto del fatto che l’art. 3, commi 26 e 31, della legge n.
549/95 [...] nell’interpretazione datale dall’amministrazione
finanziaria ed alla luce dell’indiscutibile tenore letterale di tali
disposizioni, potrebbe risultare in contrasto con gli artt. 12 [CE], 14
[CE], 43 [CE] e 46 [CE], nonché con l’art. 10 della direttiva 1999/31
[...] nonché con i [settimo, decimo, sedicesimo e diciannovesimo]
‘considerando’ [...] della direttiva 2000/35 [...], considerato,
conseguentemente, che si pone un problema di compatibilità con
l’ordinamento comunitario della menzionata normativa nazionale, sospende
il giudizio in corso e l’esecutività dell’avviso di accertamento e
rimette alla Corte […] la risoluzione della questione, nell’ambito delle
sue competenze specifiche».
Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e sulla
formulazione dei quesiti
25 La Commissione delle Comunità europee si interroga sulla ricevibilità
della domanda di pronuncia pregiudiziale atteso che, da un lato, il
giudice del rinvio non ha espressamente formulato quesiti e, dall’altro,
la domanda è diretta a far sì che la Corte si pronunci sulla
compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.
26 Il governo italiano e la Commissione osservano peraltro che la
decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che consenta di
comprendere i motivi per i quali la domanda di pronuncia pregiudiziale
riguardi gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
27 Si deve rammentare, da un lato, che, nell’ambito di un rinvio
pregiudiziale, se è pur vero che non spetta alla Corte pronunciarsi
sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto
dell’Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti
gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto dell’Unione,
atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi
nella causa per la quale è stato adito (sentenze 16 luglio 2009, causa
C-254/08, Futura Immobiliare e a., non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 28, e giurisprudenza ivi richiamata).
28 Dall'altro, si deve rilevare che sebbene il giudice del rinvio non
abbia espressamente formulato quesiti, egli ha tuttavia fornito
sufficienti indicazioni, riguardo tanto agli elementi di fatto quanto
agli elementi di diritto che caratterizzano la causa principale, per
consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della domanda di rinvio e
fornirgli un’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto
dell’Unione che possano risultare utili alla soluzione di tale
controversia.
29 Ciò vale per quanto riguarda l’art. 10 della direttiva 1999/31 e la
direttiva 2000/35. La decisione di rinvio non fornisce invece alcuna
spiegazione quanto alla pertinenza della domanda di pronuncia
pregiudiziale per quanto riguarda gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
In particolare, detto giudice non precisa sotto quale profilo i
menzionati articoli potrebbero risultare applicabili alla fattispecie da
esso descritta e che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi
35-38 delle conclusioni, appare puramente interna ad un solo Stato
membro, senza presentare alcun elemento di collegamento con una
situazione transfrontaliera.
30 Ciò premesso, si deve rilevare che la domanda di pronuncia
pregiudiziale è ricevibile, salvo per la parte riguardante gli articoli
12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
31 Dalle indicazioni fornite dal giudice a quo si può dedurre che la
domanda pregiudiziale verte sulle seguenti questioni:
1) Se l’art. 10 della direttiva 1999/31 debba essere interpretato nel
senso che osti ad una normativa nazionale, come quella oggetto della
causa principale, che assoggetti il gestore della discarica ad un
tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi che
debba poi essergli rimborsato dall’amministrazione che abbia effettuato
il deposito dei rifiuti e preveda sanzioni pecuniarie a carico del
gestore medesimo in caso di tardivo pagamento di tale tributo, senza
tuttavia esigere che l’amministrazione stessa rimborsi l’importo del
tributo al gestore entro un determinato termine e sopporti, in caso di
rimborso tardivo, tutti i costi derivati dal ritardo ivi compreso
l’importo delle sanzioni pecuniarie inflitte al gestore stesso.
2) Se la direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che le
somme dovute al gestore di una discarica da parte dell’amministrazione
che abbia ivi depositato rifiuti, come quelle dovute a titolo di
rimborso di un tributo, ricadano nella sfera di applicazione della
direttiva medesima e se gli Stati membri siano pertanto tenuti,
conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, a far sì che siano
esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle dette somme.
Nel merito
Sulla prima questione
32 A termini dell’art. 10 della direttiva 1999/31, gli Stati membri
adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e
dall’esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal
gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica
medesima.
33 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle
conclusioni, l’art. 10 della direttiva 1999/31 non impone agli Stati
membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei
costi delle discariche. Conseguentemente, allo stato attuale del diritto
dell’Unione, considerato che non esiste nessuna normativa adottata sulla
base dell’art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo specifico
per quanto riguarda il finanziamento di tali costi, tale finanziamento
può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente
assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità (v.,
per analogia, sentenza Futura Immobiliare e a., cit., punto 48).
34 Ne consegue che l’art. 10 della direttiva 1999/31 non osta a che uno
Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la cui
corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi
ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita in discarica. Detto
articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a carico del
gestore che versi il tributo con ritardo, atteso che la previsione di
tale sanzione, al pari dell’individuazione del soggetto passivo di un
tributo di tal genere, ricade nella sfera di competenza dei soli Stati
membri.
35 L’art. 10 della direttiva 1999/31 esige tuttavia, come emerge
parimenti dal ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva medesima,
l’adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire
che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito
in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi
connessi all’impianto e alla gestione delle discariche.
36 Tale esigenza costituisce espressione del principio «chi inquina
paga» il quale implica, come la Corte ha già avuto modo di affermare nel
contesto della direttiva 75/442 e della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L
114, pag. 9), che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare
sui loro detentori (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C-1/03, Van de
Walle e a., Racc. pag. I-7613, punto 57; 24 giugno 2008, causa C-188/07,
Commune de Mesquer, Racc. pag. I-4501, punto 71, nonché Futura
Immobiliare e a., cit., punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi richiamata).
Tale esigenza è insita nell’oggetto della direttiva 1999/31 che, a
termini dell’art. 1, n. 1, della medesima, è volta ad adempiere i
requisiti della direttiva 75/442 e, in particolare, del suo art. 3 il
quale, inter alia, impone agli Stati membri di adottare idonee misure
per promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione dei
rifiuti.
37 Ne risulta, in particolare, che, a prescindere dalle normative
nazionali che disciplinano le discariche, tali normative devono
garantire che tutti i costi di gestione delle discariche stesse gravino
effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depongono nelle
discariche ai fini del loro smaltimento.
38 Conseguentemente, se uno Stato membro può istituire un tributo sui
rifiuti a carico dei gestori delle discariche che debba essere
rimborsato ai medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in
discarica, ciò è subordinato alla condizione che tale sistema fiscale
sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del
tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine di non far
gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi
derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni,
pregiudicando in tal modo il principio «chi inquina paga». In effetti,
far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi
costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto
ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell’ambito della
loro attività di prestatori di servizi.
39 In ogni caso, così come un tributo come quello oggetto della causa
principale, calcolato sul volume di rifiuti depositati in discarica,
costituisce un costo di gestione, ai sensi dell’art. 10 della direttiva
1999/31, che deve essere incluso nel prezzo da corrispondere ai gestori
delle discariche da parte dei detentori che depongano ivi rifiuti, allo
stesso modo tutti i costi connessi al recupero delle somme dovute a tal
titolo dai detentori di rifiuti ai gestori e, in particolare, i costi
connessi al ritardo nel versamento di tali somme, tra cui gli eventuali
costi sopportati al fine di evitare sanzioni pecuniarie, devono essere
ripercossi in tale prezzo per poter soddisfare i requisiti sanciti
dall’art. 10 della direttiva 1999/31.
40 Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda le sanzioni
pecuniarie inflitte ai gestori delle discariche a causa del ritardo nel
pagamento del tributo di cui trattasi, qualora tale ritardo derivi dal
ritardo del detentore dei rifiuti nel rimborso delle somme dovute a
titolo del tributo stesso, cosa che spetta al giudice nazionale
verificare.
41 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima questione
dev’essere risolta dichiarando che l’art. 10 della direttiva 1999/31 dev’essere
interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come
quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle
discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle
amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che
prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di
versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale
normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso
del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che
tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti
dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle
amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni
pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del
ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse
sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale
verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
Sulla seconda questione
42 La direttiva 2000/35, dopo aver affermato, all’art. 1, che le sue
disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo di una transazione commerciale, definisce, al successivo
art. 2, punto 1, le «transazioni commerciali» come «contratti tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la
consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un
prezzo».
43 Tali disposizioni sono state trasposte in termini analoghi
nell’ordinamento giuridico italiano per mezzo del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231.
44 Nella specie, atteso che la causa principale verte sui rapporti tra
il gestore di una discarica e l’amministrazione che vi depone rifiuti,
dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che tale
gestore fornisce all’amministrazione un servizio, vale a dire lo
smaltimento dei rifiuti depositati nella discarica, a fronte del quale
l’amministrazione stessa gli versa un corrispettivo comprendente,
conformemente all’art. 3, comma 26, della legge n. 549/95, l’importo del
tributo speciale da questi versato.
45 Emerge quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo
italiano, il rapporto tra il gestore di un discarica e l’amministrazione
che vi depone rifiuti costituisce un contratto tra un’impresa e una
pubblica amministrazione che comporta una prestazione di servizi a
fronte di un corrispettivo e, conseguentemente, una transazione
commerciale ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35.
46 Conseguentemente, i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo
nell’ambito di una siffatta transazione ricadono nella sfera di
applicazione della direttiva 2000/35.
47 Ne consegue che, in una fattispecie come quella oggetto della causa
principale, gli Stati membri devono far sì che, conformemente all’art. 3
della direttiva 2000/35, siano esigibili interessi in caso di ritardo
nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dall’ente locale che
deponga rifiuti nella discarica al gestore della discarica medesima,
somme eventualmente comprendenti, come già rilevato supra al punto 38,
l’importo del tributo corrisposto dal detto gestore e che deve essere
rimborsato dall’amministrazione locale che abbia depositato tali rifiuti
nella discarica.
48 Dalle suesposte considerazioni risulta che la seconda questione
pregiudiziale dev’essere risolta affermando che gli artt. 1, 2, punto 1,
e 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le
somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione
locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle
dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di
applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono
pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il
gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle
dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882,
dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa
nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i
gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato
dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e
che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di
versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale
normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso
del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che
tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti
dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle
amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni
pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del
ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse
sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale
verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
2) Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere
interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica
da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella
discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo,
ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che
gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della
direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora
nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale
interessata.
Firme
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