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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 25/02/2010, Sentenza C-209/08
DIRITTO DELL’ENERGIA - RIFIUTI - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di
incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un
impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella
centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di
rifiuti nell’impianto di gassificazione - Disciplina giuridica applicabile -
Art. 3, punto 5 Direttiva 2000/76/CE.. Una centrale elettrica che
utilizza come combustibile supplementare, in aggiunta a combustibili fossili
impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas ottenuto in
un impianto al termine di un trattamento termico dei rifiuti va considerata,
congiuntamente a tale impianto di gassificazione, come un «impianto di
coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE,
sull’incenerimento dei rifiuti, quando il suddetto gas non è stato depurato
all’interno del suddetto impianto di gassificazione. Pres. Toader (rel.) -
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nella causa promossa da
Lahti Energia Oy.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 25/02/2010, Sentenza C-209/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 febbraio 2010
«Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di
incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un
impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento
nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento
termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione»
Nel procedimento C-209/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus
(Finlandia) con decisione 8 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 10
giugno 2009, nella causa promossa da
Lahti Energia Oy,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader (relatore), presidente di sezione, dai
sigg. C.W.A. Timmermans e K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott,
cancelliere: sig. R. Grass,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Lahti Energia Oy, dalla sig.ra J. Savelainen, direttore
generale;
- per il Salpausselän luonnonystävät ry, dal sig. M. Vikberg, direttore;
- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di
agente;
- per il governo belga, dal sig. T. Materne e dalla sig.ra L. Van den
Broeck, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di
agenti;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. I. Koskinen e A.
Marghelis, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332,
pag. 91).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Lahti Energia Oy (in prosieguo: la «Lahti Energia»), società di
proprietà del Comune di Lahti, e l’Itä-Suomen ympäristölupavirasto
(Ufficio per le autorizzazioni ambientali della Finlandia orientale; in
prosieguo: l’«ympäristölupavirasto») in merito all’applicazione dei
requisiti della direttiva 2000/76 ad un complesso costituito da un
impianto di gassificazione e da una centrale elettrica.
Contesto normativo
La direttiva 2000/76
3 I ‘considerando’ quinto e ventisettesimo della direttiva 2000/76
recitano quanto segue:
«(5) In conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di
cui all’articolo 5 del Trattato, è necessario intervenire a livello
comunitario. Il principio precauzionale fornisce il fondamento per
ulteriori misure. La presente direttiva si limita ai requisiti minimi
relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento.
(…)
(27) Non si dovrebbe consentire che il coincenerimento dei rifiuti
effettuato in impianti non destinati in primo luogo a tale scopo
provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti nel volume dei gas
derivanti dal suddetto coincenerimento rispetto a quelle consentite per
impianti specificamente destinati all’incenerimento e (…) esso dovrebbe
pertanto essere opportunamente limitato».
4 Ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “rifiuto”: qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito
all’articolo 1, lettera a) della direttiva [del Consiglio 15 luglio
1975,] 75/442/CEE, [relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39)];
(…)
4) "impianto di incenerimento": qualsiasi unità e attrezzatura tecnica
fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza
recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione
sono inclusi l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché
altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i
procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal
trattamento siano successivamente incenerite.
La definizione include il sito e l’insieme dell’impianto di
incenerimento, comprese le linee di incenerimento, i luoghi di ricezione
e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi
di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le
installazioni di trattamento dei gas di scarico, le installazioni di
trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il
camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di
incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di
incenerimento;
5) “impianto di coincenerimento”: qualsiasi impianto fisso o mobile la
cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di
prodotti materiali e
- che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o
- in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di
smaltimento.
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale
dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti
materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è
considerato un impianto di incenerimento ai sensi del punto 4.
La definizione include il sito e l’insieme dell’impianto di
incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di
ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i
sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la
caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le
installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle
acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle
operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle
condizioni di incenerimento;
(…)
12) “autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte da parte
dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a
determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme
ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per
uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso
sito e gestiti dal medesimo gestore;
13) “residuo”: qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le scorie
e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i
prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e
il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all’articolo 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di
incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o
delle acque reflue o da altri processi all’interno dell’impianto di
incenerimento o di coincenerimento».
5 L’art. 7 della direttiva 2000/76, intitolato «Valori limite di
emissione nell’atmosfera», dispone quanto segue:
«1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati
e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di
emissione previsti all’allegato V per i gas di scarico.
2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti,
attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite
di emissione per i gas di scarico determinati conformemente all’allegato
II o in esso previsti.
(…)».
La direttiva 2006/12/CE
6 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag.
9), che, per motivi di chiarezza e di razionalità, procede alla
codificazione della direttiva 75/442, per «rifiuto» si intende
«qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi».
La causa principale ed il procedimento di rinvio pregiudiziale nella
causa C-317/07
7 La Lahti Energia ha chiesto all’Ympäristölupavirasto un’autorizzazione
ambientale riguardante l’attività del suo impianto di gassificazione e
della sua centrale elettrica. Tale domanda di autorizzazione riguardava
un complesso costituito da due impianti distinti localizzati sullo
stesso sito, comprendenti un impianto che produce gas a partire da
rifiuti nonché una centrale elettrica nella cui caldaia a vapore doveva
bruciare il gas prodotto e previamente depurato nell’impianto di
gassificazione.
8 L’Ympäristölupavirasto ha rilasciato alla Lahti Energia
un’autorizzazione ambientale provvisoria, precisando le condizioni alle
quali tale autorizzazione era stata rilasciata. Detto ufficio ha così
considerato che l’impianto di gassificazione che produce gas e la
centrale che incenerisce lo stesso gas costituiscono congiuntamente un
impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.
9 La Lahti Energia ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al
Vaasan hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Vaasa), chiedendo
che fosse dichiarato che la combustione in una caldaia principale di gas
depurato e raffinato in un impianto distinto di produzione di gas non
fosse considerata come un coincenerimento di rifiuti ai sensi della
direttiva 2000/76.
10 Il Vaasan hallinto-oikeus ha respinto il ricorso. Esso ha, in
particolare, considerato che la realizzazione degli obiettivi della
direttiva 2000/76 potrebbe essere compromessa da un’interpretazione del
suo ambito di applicazione talmente restrittiva da rendere inapplicabili
i presupposti di tale direttiva all’incenerimento di un rifiuto
pretrattato. Il suddetto giudice ha anche ritenuto che, in quanto unità
funzionale distinta, l’impianto di gassificazione non dovesse essere
considerato come un impianto di incenerimento ai sensi della direttiva
2000/76, poiché la gassificazione è un trattamento termico e poiché, per
essere considerato come un impianto di incenerimento, l’impianto deve
possedere una linea destinata all’incenerimento.
11 Tuttavia, il Vaasan hallinto-oikeus ha giudicato che l’impianto di
gassificazione e la centrale elettrica costituissero congiuntamente un
impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.
12 La Lahti Energia ha quindi proposto un’impugnazione dinanzi al
Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese), che
ha deciso di sospendere la sua pronuncia e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76/CE debba essere
interpretato nel senso che la direttiva non è applicabile
all’incenerimento di rifiuti gassosi.
2) Se un impianto di gassificazione, in cui si ottiene gas dai rifiuti
attraverso un processo di pirolisi, debba essere considerato un impianto
di incenerimento, ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva
2000/76/CE, anche qualora in tale impianto non vi sia alcuna linea di
incenerimento.
3) Se l’incenerimento nella caldaia di una centrale elettrica di gas
formatosi in un impianto di gassificazione e depurato dopo il processo
di gassificazione debba essere considerato un procedimento incluso
nell’art. 3 della direttiva 2000/76/CE. Se, a tale riguardo, abbia
rilevanza il fatto che il gas prodotto e depurato sostituisca il
carburante fossile e che le emissioni della centrale elettrica per unità
di energia prodotta, impiegando il gas ottenuto da rifiuti e depurato,
siano inferiori rispetto a quelle derivanti dall’impiego di altri
carburanti. Se, ai fini dell’interpretazione della portata della
direttiva 2000/76/CE, sia rilevante che l’impianto di gassificazione e
la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in
considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscano un unico
impianto o il fatto che il gas prodotto, formatosi nell’impianto di
gassificazione e depurato, possa essere trasportato e utilizzato come
carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la
produzione di energia.
4) A quali condizioni il gas formatosi in un impianto di gassificazione
e depurato possa essere considerato un prodotto, in modo da non
rientrare più nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai
rifiuti».
13 La suddetta domanda di pronuncia pregiudiziale ha dato origine alla
sentenza 4 dicembre 2008, causa C-317/07, Lahti Energia (Racc. pag.
I-9051), nella quale la Corte ha così statuito:
«1) La nozione di “rifiuto” contenuta all’art. 3, punto 1, della
direttiva (…) 2000/76/CE (…) non riguarda sostanze che si presentano in
forma gassosa.
2) La nozione di “impianto di incenerimento” di cui all’art. 3, punto 4,
della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica
destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che
risultano dall’impiego del trattamento termico siano successivamente
incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento
non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.
3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale:
- un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere
prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato,
sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere
qualificato come un “impianto di coincenerimento” ai sensi dell’art. 3,
punto 5, della direttiva 2000/76;
- una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in
sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua
attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di
rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di
applicazione di tale direttiva».
Gli sviluppi verificatisi nella causa principale e le questioni
pregiudiziali poste nella presente causa
14 In seguito alla citata sentenza Lahti Energia, il Korkein
hallinto-oikeus ha invitato le parti di cui alla causa principale a
formulare le proprie osservazioni.
15 La Lahti Energia ha quindi reso noto che, contrariamente a quanto
aveva indicato nella sua domanda di autorizzazione ambientale nonché
nell’ambito dei suoi ricorsi dinanzi al Vaasan hallinto-oikeus ed al
giudice del rinvio, essa non realizzerebbe più nell’impianto di
gassificazione il suo progetto di depurazione del gas derivato dal
trattamento termico dei rifiuti. Tuttavia, la ricorrente nella causa
principale ha sostenuto che dalla citata sentenza Lahti Energia si può
dedurre che la combustione di una sostanza gassosa in una centrale
elettrica non può costituire un incenerimento di rifiuti ai sensi della
direttiva 2000/76. A suo parere, una tale centrale potrebbe essere
qualificata come un impianto di coincenerimento solo alla condizione che
tale entità utilizzi prevalentemente gas di sintesi ottenuto a partire
da rifiuti. Orbene, la centrale della Lahti Energia utilizzerebbe un
tale gas solo come combustibile accessorio, ossia in via residuale, di
modo che l’attività di detta centrale non rientrerebbe nell’ambito di
applicazione di tale direttiva.
16 Alla luce di quanto precede il Korkein hallinto-oikeus ha nuovamente
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la combustione nella caldaia di una centrale elettrica, quale
combustibile aggiuntivo, del gas derivato da un impianto di
gassificazione debba considerarsi come un’attività ai sensi dell’art. 3
della direttiva 2000/76/CE, qualora il gas avviato alla combustione non
venga depurato dopo la gassificazione.
2) In caso di soluzione negativa sul piano dei principi della prima
questione, se influisca sulla valutazione del caso di specie la natura
dei rifiuti da incenerire o il tenore in polveri del gas da avviare alla
combustione o di altre impurità».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
17 Con la sua prima questione il giudice del rinvio intende stabilire se
la direttiva 2000/76 si applichi anche a una centrale elettrica che
utilizzi come combustibile aggiuntivo, in aggiunta a combustibili
fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas
depurato ottenuto da trattamento termico di rifiuti in un impianto in
cui detto gas non è stato depurato.
18 Al riguardo, come giustamente sottolineato dal giudice del rinvio,
dai governi finlandese, belga e tedesco nonché dalla Commissione delle
Comunità europee, la soluzione data alla terza questione pregiudiziale
nella citata sentenza Lahti Energia, che esclude dall’ambito
d’applicazione della direttiva 2000/76 l’attività della centrale
elettrica, dipendeva dalla circostanza che il gas utilizzato in tale
centrale, ancorché prodotto a partire da rifiuti, doveva essere depurato
nell’impianto di gassificazione nell’ambito dell’operazione di
coincenerimento di detti rifiuti.
19 Infatti, come sottolineato dalla Corte al punto 29 di tale sentenza,
le sostanze ottenute dal trattamento termico dei rifiuti nell’impianto
di gassificazione, nel caso di specie un gas grezzo, dovevano essere
filtrate attraverso un depuratore che doveva permettere di ottenere un
gas depurato, privato delle particelle solide indesiderabili e idoneo
quindi ad essere impiegato come combustibile.
20 Come risulta dai punti 35, 36 e 41 della suddetta sentenza, la Corte
ha constatato che, in un tale contesto, poiché il gas prodotto
nell’impianto di gassificazione doveva, segnatamente a causa del
processo di filtraggio nel depuratore, presentare proprietà analoghe a
quelle di un combustibile fossile, l’attività della centrale elettrica
non poteva rientrare nell’ambito della direttiva 2000/76 per il solo
motivo che essa doveva impiegare un combustibile aggiuntivo generato a
partire da rifiuti.
21 Infatti, qualora il processo fosse stato completato all’interno
dell’impianto di gassificazione, il gas depurato utilizzato nella
centrale elettrica avrebbe dovuto possedere la qualità di un «prodotto»
ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76.
22 Come evidenziato dall’avvocato generale Kokott ai paragrafi 91 e 93
delle sue conclusioni nella causa decisa con la citata sentenza Lahti
Energia, la combustione nella centrale elettrica di un vero e proprio
«prodotto», ancorché generato da rifiuti, portava ad escludere un
collegamento tecnico-funzionale tra l’impianto di gassificazione e tale
centrale.
23 Tuttavia la situazione muta quando, come nella causa principale, il
gas, ottenuto tramite trattamento termico di rifiuti nell’impianto di
gassificazione, non è più depurato all’interno di tale impianto, ma è
condotto in quanto tale alla centrale elettrica per essere ivi impiegato
come combustibile aggiuntivo.
24 In una siffatta situazione, se si considera l’attività del solo
impianto di gassificazione, il processo così delineato non consiste in
un semplice procedimento di smaltimento di rifiuti tramite trattamento
termico che, se le sostanze che ne risultano fossero in seguito
incenerite, permetterebbe di qualificare un tale impianto come «impianto
di incenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76
(v., in tal senso, sentenza Lahti Energia, cit., punto 20).
25 Peraltro tale impianto non può neppure essere qualificato come un
impianto di coincenerimento, ossia, conformemente all’art. 3, punto 5,
primo comma, della direttiva 2000/76, come un impianto la cui funzione
principale consista nella produzione di energia o di prodotti materiali
e che utilizzi rifiuti come combustibile normale o accessorio, ovvero in
cui i rifiuti siano sottoposti ad un trattamento termico a fini di
smaltimento (v. sentenze 11 settembre 2008, causa C-251/07, Gävle
Kraftvärme, Racc. pag. I-7047, punto 35, e Lahti Energia, cit., punto
26).
26 Infatti, in una situazione come quella di cui alla causa principale,
contrariamente a quanto era stato statuito al punto 36 della citata
sentenza Lahti Energia, il processo di trattamento termico dei rifiuti
iniziato nell’impianto di gassificazione non viene più completato
all’interno di tale impianto, poiché il gas viene condotto dal suddetto
impianto verso una centrale elettrica per essere utilizzato ai fini di
produzione d’energia, ancorché esso non presenti ancora proprietà
analoghe a quelle di un combustibile fossile, in particolare in termini
di purezza.
27 In linea di principio, l’attività di due impianti distinti deve
senz’altro formare oggetto di un esame distinto ai fini
dell’applicazione della direttiva 2000/76 (v., in tal senso, sentenza
Lahti Energia, cit., punti 24 e 25).
28 Tuttavia, nell’ipotesi di cui alla causa principale, è giocoforza
concludere che l’impianto di gassificazione e la centrale elettrica
possono effettivamente essere percepiti come una sola entità,
finalizzata allo scopo non più di ottenere un prodotto, ma di produrre
energia. Infatti, all’interno di tale entità, i rifiuti sono
complessivamente sottoposti, in vista del loro smaltimento, ad un
trattamento termico che si scompone in due fasi: una che si realizza
nell’impianto di gassificazione e consistente in un trattamento termico
applicato ai suddetti rifiuti, e l’altra avente luogo nella centrale
elettrica e consistente nella combustione di sostanze gassose generate
dal trattamento termico dei rifiuti effettuato nel suddetto impianto.
29 Orbene, in una tale ipotesi, come dichiarato dall’avvocato generale
Kokott nelle sue conclusioni presentate nella causa decisa con la citata
sentenza Lahti Energia, quando il processo di produzione d’energia o del
prodotto si concretizza e si completa solo al momento del trasferimento
nella centrale elettrica di sostanze gassose derivate dal trattamento
termico dei rifiuti nell’impianto di gassificazione, il complesso
composto dall’impianto e dalla centrale dev’essere considerato
congiuntamente ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/76, e ciò
in forza del collegamento tecnico-funzionale tra i due impianti. Inoltre
ciò è giustificato dal fatto che le sostanze nocive risultanti dal
trattamento termico dei rifiuti, trattamento iniziato nell’impianto di
gassificazione, vengono emesse ed eliminate, almeno parzialmente, solo
una volta che il gas grezzo è trasferito nella centrale elettrica.
30 Per quanto riguarda l’argomento della Lahti Energia secondo il quale
la centrale elettrica di cui alla causa principale potrebbe
corrispondere alla nozione di «impianto di coincenerimento» soltanto nel
caso in cui, nella sua attività di produzione d’energia, essa
utilizzasse in prevalenza il gas non depurato prodotto nell’impianto di
gassificazione, occorre ricordare che, come emerge dal ‘considerando’ 27
della direttiva 2000/76, non dovrebbe essere consentito che il
coincenerimento dei rifiuti effettuato in impianti non destinati in
primo luogo a tale scopo provochi emissioni più elevate di sostanze
inquinanti nel volume dei gas derivanti dal suddetto coincenerimento
rispetto a quelle consentite per impianti specificamente destinati
all’incenerimento.
31 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che una
centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in
aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua
attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un
trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale
impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai
sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76, quando il suddetto
gas non è stato depurato all’interno del suddetto impianto di
gassificazione.
Sulla seconda questione
32 Il Korkein hallinto-oikeus ha sottoposto la seconda questione solo
nell’eventualità di una soluzione negativa della prima questione.
33 Tenuto conto della soluzione fornita a quest’ultima questione, non
occorre pronunciarsi sulla seconda questione sottoposta dal giudice del
rinvio.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1) Una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in
aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua
attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un
trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale
impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai
sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti,
quando il suddetto gas non è stato depurato all’interno del suddetto
impianto di gassificazione.
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