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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO SANITARIO - Comparsa di batteri in partite di
carne bovina - Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti
agricoli - Art. 5, n. 3, Reg. n. 3665/1987/CEE. La comparsa di batteri
in partite di carne bovina, nonostante l’esistenza di requisiti sanitari
rigorosi, non è inusuale, di conseguenza, il sopravvenire di un siffatto
sinistro può considerarsi rientrante nel rischio commerciale inerente a
siffatte operazioni, cioè come una circostanza che non può essere
qualificata né «anormale» nell’ambito delle dette operazioni commerciali né
«improbabile» per un commerciante prudente e diligente (v., sentenza
11/07/1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch). L’art. 5, n. 3, del regolamento
(CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni
di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i
prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19
giugno 1995, n. 1384, dev’essere interpretato nel senso che il
deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni
descritte, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale
disposizione. Infine, la circostanza che il sopravvenire di un’infezione
batterica che colpisce i carichi esportati possa costituire oggetto di una
polizza specifica di assicurazione dimostra che una siffatta circostanza non
può considerarsi imprevedibile nell’ambito di operazioni di esportazione.
Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010,
Sentenze C-218/09
DIRITTO AGRARIO - Restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3
Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Presupposti per la concessione - Eccezione -
Nozione di “forza maggiore” - Prodotti andati perduti durante il trasporto.
Il sistema delle restituzioni variabili all’esportazione ha lo scopo di
aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei
paesi terzi, mentre la variabilità della restituzione è stata dettata dal
proposito di tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato
di importazione sul quale la Comunità intende essere presente (sentenza
9/08/1994, causa C-347/93, Boterlux). Per tale ragione l’art. 5, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della
restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia
lasciato il territorio doganale dell’Unione europea, alla condizione che il
prodotto sia stato importato nel paese terzo di esportazione. A questo
proposito l’art. 17, n. 3 di tale regolamento precisa che il prodotto è
considerato importato quando le formalità doganali di immissione in consumo
nel paese terzo sono state espletate. Inoltre, in forza dell’art. 13 del
regolamento n. 3665/87, non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti
non sono di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono
destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tale fine
è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o
del loro stato. Pertanto, in merito ad una restituzione differenziata,
l’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della
restituzione di base, calcolata secondo il tasso di restituzione più basso
applicabile il giorno dell’esportazione, non appena l’esportatore abbia
fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della
Comunità. Il versamento della parte differenziata della restituzione è, dal
canto suo, subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17
e 18 di tale regolamento. L’esportatore deve infatti dimostrare, entro
dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, che il prodotto
è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è
prevista la restituzione, fornendo le prove dell’espletamento delle
formalità doganali di immissione in consumo in tale paese (v. sentenza 19
marzo 2009, causa C-77/08, Dachsberger & Söhne, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 28). Tuttavia, in deroga, l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
3665/87 prevede che il pagamento di una restituzione è ciò nondimeno
assicurato, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale
della Comunità, vada perduto nel corso del trasporto a seguito di un caso di
forza maggiore, cosicché non ha potuto essere immesso in consumo nel paese
terzo di esportazione. Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c.
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Nozione di forza
maggiore nei vari settori di applicazione del diritto comunitario -
Eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione - Art. 5, n.
3, Reg. n. 3665/87/CEE. La nozione di forza maggiore deve essere intesa,
in generale, nel senso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e
imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante
ogni diligenza impiegata (v., sentenze 5/02/1987, causa 145/85, Denkavit e
5/10/2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio). Per quanto riguarda le
disposizioni del regolamento n. 3665/87 relative alla forza maggiore, atteso
che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto nei vari
settori di applicazione del diritto comunitario, il suo significato deve
essere determinato in considerazione del contesto giuridico nell’ambito del
quale essa è destinata a produrre effetti (v., sentenze 7/12/1993, causa
C-12/92, Huygen e a. e 29/09/1998, causa C-263/97, First City Trading e a).
A questo proposito si deve constatare che l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
3665/87 costituisce un’eccezione al regime normale delle restituzioni
all’esportazione e che tale disposizione deve pertanto essere interpretata
restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di forza maggiore un
presupposto essenziale per poter chiedere il versamento di restituzioni per
merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo
d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in
modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento
resti limitato (v., per analogia, sentenza 20/11/2008, causa C-38/07 P,
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione). Pres. Bonichot -
Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed
altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 marzo 2010
«Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni
all’esportazione - Art. 5, n. 3 - Presupposti per la concessione -
Eccezione - Nozione di “forza maggiore” - Prodotti andati perduti
durante il trasporto»
Nel procedimento C-218/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Brussel
(Belgio) con decisione 4 giugno 2009, pervenuto in cancelleria Corte il
15 giugno 2009, nei procedimenti
SGS Belgium NV
contro
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
Firme Derwa NV
Centraal Beheer Achmea NV,
e
Firme Derwa NV,
Centraal Beheer Achmea NV
contro
SGS Belgium NV,
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C.
Toader (relatore), dai sigg. R. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per la SGS Belgium NV, dall’avv. M. Storme, avocat;
- per la Firme Derwa NV, dagli avv.ti L. Misson e L. Wysen, avocats;
- per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Burggraaf
nonché dalle sigg.re Z. Maluskova e E. Tserepa-Lacombe, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 5, n. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre
1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag.
1), come modificato con regolamento (CE) della Commissione 19 giugno
1995, n. 1384 (GU L 134, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento
3665/87»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie relative
ad una restituzione all’esportazione versata per carne arrivata avariata
alla destinazione e che oppone, da un lato, la SGS Belgium NV (in
prosieguo: la «SGS Belgium»), società specializzata nel controllo e
nella sorveglianza, al Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
(ufficio belga di intervento e di restituzione; in prosieguo: il «BIRB»),
alla Firme Derwa NV (in prosieguo: la «Firme Derwa»), società
esportatrice, nonché alla Centraal Beheer Achmea NV (in prosieguo: la «Centraal
Beheer Achmea»), società di assicurazione, e, dall’altro lato, la Firme
Derwa e Centraal Beheer Achmea alla SGS Belgium e al BIRB.
Contesto normativo
3 Il regolamento n. 3665/87 prevede la possibilità per gli operatori che
esportano carni bovine al fuori del territorio della Comunità europea di
beneficiare di restituzioni all’esportazione.
4 A tenore dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87, «(…) il
pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della
prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di
esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale
accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità».
5 L’art. 5 del regolamento n. 3665/87 dispone:
«1. Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è
subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il
territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso - salvo
deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore - sia
stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo
determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della
dichiarazione d’esportazione:
(…)
Tuttavia dei termini supplementari possono essere concessi alle
condizioni previste dall’articolo 47.
(…)
Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove
supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente
dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente
immesso come tale sul mercato del paese terzo d’importazione.
(…)
3. Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della
Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza
maggiore, sono versate:
- in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione
determinata a norma dell’articolo 20;
- in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale».
6 L’art. 13 del regolamento n. 3665/87 prevede che «[n]on è concessa
alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e
mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana,
quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente
ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato».
7 In forza dell’art. 17, n. 3, di tale regolamento, un prodotto viene
considerato importato quando sono state espletate le formalità doganali
di immissione in consumo nel paese terzo.
8 L’art. 18 del regolamento n. 3665/87 recita:
«1. La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in
consumo è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di
uno dei documenti seguenti:
a) il documento doganale o una copia o fotocopia; (…)
b) l’attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una
società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e
di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro. (...)
2. Se l’esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente
al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per
ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l’autenticità del documento
esibito, la prova dell’espletamento delle formalità doganali di
immissione in consumo si considera addotta con la presentazione di uno o
più dei documenti seguenti:
(…)
c) attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano
internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta
per uno Stato membro, che certifichi, inoltre, che il prodotto ha
lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta, il prodotto non
è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione»
(…)».
9 L’art. 20 del regolamento n. 3665/87 dispone:
«1. In deroga all’articolo 16 e fatta salva l’applicazione dell’articolo
5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio
doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.
(…)
2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è pari all’importo
della restituzione che l’esportatore riceve nel caso in cui il suo
prodotto raggiunga la destinazione per la quale sia stato fissato il
tasso di restituzione più basso; la mancata fissazione del tasso si
considera come fissazione del tasso più basso.
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
10 Nel corso del 1996, la Firme Derwa esportava un carico di carne
bovina verso il Libano. Il 24 giugno 1996, la corrispondente
dichiarazione di esportazione veniva accettata dalle autorità doganali.
Il 19 luglio 1996, il BIRB pagava anticipatamente alla Firme Derwa una
restituzione all’esportazione per un importo di BEF 1 301 696 (ossia EUR
32 268,2).
11 Il 9 luglio tale carico di carne arrivava a Beirut, dove,
conformemente alla normativa doganale, i servizi veterinari prelevavano
campioni ai fini dei controlli e vi scoprivano un batterio. Detto carico
veniva allora interamente dichiarato inidoneo al consumo umano,
rifiutato dal destinatario e quindi distrutto.
12 Affinché il suo diritto alla restituzione ottenuta divenisse
definitivo, la Firme Derwa doveva fornire, entro dodici mesi successivi
all’operazione della dichiarazione di esportazione, la prova
dell’importazione allo stato di questo stesso carico nel Libano. Il 3
giugno 1997, la Firme Derwa chiedeva alla BIRB un termine supplementare
per produrre i documenti probatori.
13 Siccome la Firme Derwa non disponeva del documento richiesto, la
Centraal Beheer Achmea, operante in quanto assicuratore della merce di
cui trattasi nella causa principale, il 14 aprile 1997, chiedeva alla
SGS Belgium di contattare il suo corrispondente a Beirut affinché fosse
redatta un’attestazione conforme all’art. 18, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 3665/87. Il 17 giugno 1997, la SGS Liban rispondeva con
telecopia alla SGS Belgium affermando che tale merce non aveva
costituito oggetto di una dichiarazione di immissione in consumo.
14 Tuttavia, il 19 luglio 1997, la SGS Belgium confermava ciò nondimeno
che la detta merce era stata svincolata dalla dogana libanese per la sua
immissione al consumo.
15 L’8 ottobre 1997, il BIRB sbloccava di conseguenza la garanzia
costituita dalla Firme Derwa. Tuttavia, quest’ultima ha dovuto
rimborsare parte della restituzione ottenuta, poiché aveva presentato
tardivamente la prova dell’importazione di questa stessa merce ai fini
della sua immissione in consumo nel Libano.
16 A seguito di un’inchiesta effettuata durante il 1998 e il 1999,
l’ispettorato economico del Ministero degli Affari economici belga
scopriva, nei locali della SGS Belgium, la telecopia inviata dalla SGS
Liban il 17 giugno 1997, che contraddiceva la conferma dell’immissione
in consumo della carne esportata.
17 Il 21 aprile 1999, il BIRB comunicava i risultati di tale inchiesta
alla SGS Belgium.
18 Il 1º febbraio 2001, il BIRB comunicava alla SGS Belgium che, in tali
circostanze, conformemente all’art. 13 del regolamento n. 3665/87, il
diritto alla restituzione era decaduto, che l’importo ingiustamente
pagato era maggiorato del 15% in ragione del pagamento anticipato della
restituzione, che veniva applicata una penale del 200% in ragione
dell’intenzionale comunicazione di dati erronei e che venivano
contabilizzati gli interessi a partire dall’8 ottobre 1997, data dello
svincolo della garanzia bancaria. L’importo richiesto dalla BIRB
ammontava così a BEF 3 829 628 BEF (ossia EUR 94 934).
19 L’11 aprile 2001, il BIRB avviava un’azione nei confronti della SGS
Belgium per ottenere il pagamento dell’importo di BEF 3 829 628,
aumentato degli interessi di mora e degli interessi legali.
20 Il 21 settembre 2001, la SGS Belgium chiamava in causa e in garanzia
la Firme Derwa e la Centraal Beheer Achmea.
21 L’8 agosto 2002, la Firme Derwa e la Centraal Beheer Achmea avviavano
un’azione nei confronti del BIRB.
22 L’11 aprile 2003, il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
(Tribunale di primo grado di Anversa) statuiva che era inconfutabilmente
comprovato che le formalità doganali di immissione in consumo della
carne oggetto della causa principale non erano state soddisfatte e che,
di conseguenza, non erano state neanche rispettate le condizioni alle
quali è assoggettato il pagamento di una restituzione differenziata. Il
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ha quindi condannato la SGS
Belgium a pagare al BIRB una somma di BEF 3 829 628, maggiorata degli
interessi di mora e degli interessi legali.
23 Con la medesima sentenza, la Firme Derwa e la Centraal Beheer Achmea
venivano condannate in solido a garantire interamente la SGS Belgium. Le
azioni della Firme Derwa e della Centraal Beheer Achmea venivano
dichiarate da parte loro infondate.
24 Adito in appello, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte di appello di
Anversa), con sentenza 21 dicembre 2004, ha statuito che alla SGS
Belgium non era imputabile alcun comportamento illecito, dato che la
dichiarazione 19 luglio 1997, fatta ai sensi dell’art. 18, n. 1, lett.
b), del regolamento n. 3665/87 conteneva in realtà un errore materiale e
che tale dichiarazione poteva valere come attestazione di scarico ai
sensi dell’art. 18, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3665/87, il che
dava diritto ad una restituzione all’esportazione a favore della Firme
Derwa.
25 Secondo lo Hof van beroep te Antwerpen, da ciò conseguiva che la
restituzione all’esportazione non era stata irregolarmente versata alla
Firme Derwa e che, quindi, la SGS Belgium non aveva commesso né aveva
preso parte a irregolarità che avevano comportato un danno per il
bilancio generale delle Comunità europee o per i bilanci da questa
gestiti.
26 Il BIRB ricorreva in cassazione avverso tale sentenza.
27 Il 16 marzo 2007, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione)
dichiarava che un attestato di scarico, ai sensi dell’art. 18, n. 2,
lett. c), del regolamento n. 3665/87, costituiva manifestamente una
prova inconfutabile del fatto che le merci avevano effettivamente
raggiunto il mercato del paese di destinazione ed erano state ivi
commercializzate. Lo Hof van Cassatie ha dichiarato che lo Hof van
beroep te Antwerpen aveva erroneamente deciso che, dal momento che
l’attestato di scarico era disponibile, dovevano considerarsi
soddisfatte le condizioni di una restituzione differenziata, come se
tale attestato costituisse una prova inconfutabile. Lo Hof van Cassatie
annullava pertanto la sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen 21
dicembre 2004 e rinviava la causa dinanzi allo Hof van beroep te Brussel
(Corte di appello di Bruxelles).
28 Dinanzi a questo altro giudice d’appello, la SGS Belgium deduceva
allora che, al momento delle operazioni di esportazione, la merce
oggetto della causa principale era di buona qualità commerciale e idonea
al consumo umano e che, pertanto tale merce doveva considerarsi andata
perduta durante il trasporto per un caso di forza maggiore, ai sensi
dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87.
29 Il BIRB denunciava tale cambiamento di posizione della SGS Belgium la
quale, dall’inizio del procedimento, ha sostenuto che la detta merce era
stata effettivamente importata in Libano e immessa in consumo. A ogni
modo, il BIRB sostiene che il verbo «andare perduto», utilizzato in tale
disposizione, non vuol significare «deteriorarsi». Affinché
l’esportatore possa fruire delle disposizioni di cui all’art. 5, n. 3,
del regolamento n. 3665/87, sarebbe necessario che la merce stessa sia
andata perduta, cioè che l’esportatore ne abbia perso il possesso, il
che comporterebbe che la merce non abbia potuto raggiungere la sua
destinazione.
30 Lo Hof van beroep te Brussel riconosce che la modifica della
posizione della SGS Belgium rivela una contraddizione. Tale circostanza
non osterebbe tuttavia, secondo tale giudice, alla possibilità che tale
esportatore faccia valere un caso di forza maggiore.
31 Il detto giudice considera, alla luce di un rapporto della compagnia
di assicurazione Lloyds prodotto dal Centraal Beheer Achmea, che la
carne oggetto della causa principale è stata trasportata in un
contenitore frigorifero, in un imballaggio idoneo, e che l’uso di un
tale contenitore era esattamente inteso a evitare che la carne si
deteriorasse. La temperatura della merce sarebbe stata tenuta
correttamente a 0° C nel corso del trasporto. Infine, dal rapporto
risulterebbe anche che detta merce era di buona qualità commerciale e
idonea al consumo umano al momento dell’esportazione e che, per contro,
essa era già avariata al suo arrivo a Beirut.
32 Alla luce di quanto sopra lo Hof van beroep te Brussel ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se il termine “forza maggiore”, di cui all’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 3665/87 (…), debba essere interpretato nel senso che il
deterioramento di carne bovina durante il trasporto effettuato in un
imballaggio idoneo e in un contenitore raffreddato, in cui viene
mantenuta costantemente la temperatura prescritta, debba essere
considerato in linea di principio come un caso di forza maggiore».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
33 La SGS Belgium e la Firme Derwa sono del parere che alla questione
pregiudiziale vada data soluzione affermativa. Infatti, per quanto la
versione in lingua olandese dell’art. 5, n. 3, del regolamento n.
3665/87, utilizzi il termine «verloren», la nozione di «perdita»
contemplata da tale disposizione coprirebbe anche il «deterioramento»,
come risulterebbe da altre versioni linguistiche della detta
disposizione. Così, le versioni in lingua inglese e francese farebbero
rispettivamente menzione dei termini «perished» nonché «péri», e non «lost»
o «perdues». Inoltre, l’art. 114 dell’appendice I della Convenzione tra
la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di
Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di
Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito (GU
L 226, pag. 2), come modificata con decisione della Commissione mista
CE-EFTA n. 1/2000 «Transito comune» del 20 dicembre 2000 (GU 2001, L 9,
pag. 1), preciserebbe a tal riguardo che «una merce è considerata
irrimediabilmente perduta quando non è utilizzabile».
34 La SGS Belgium sostiene che erano state adottate per il trasporto
della merce oggetto della causa principale precauzioni ulteriori
rispetto a quanto richiesto dalle norme regolamentari, specie per quanto
riguarda la refrigerazione delle carni a temperatura costante. La
comparsa di un batterio sarebbe quindi un evento imprevedibile e, a tal
riguardo, la circostanza che sia possibile contrattare una polizza di
assicurazione che copra tale tipo di sinistro non può rimettere in
discussione una siffatta affermazione.
35 Il governo belga e la Commissione delle Comunità europee suggeriscono
di risolvere la questione sottoposta nel senso che un siffatto
deterioramento delle merci non costituisce, in linea di principio, un
caso di forza maggiore, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n.
3665/87. Solo qualora la causa e le circostanze del deterioramento siano
note e risulti che tale deterioramento costituisca una circostanza
anomala e imprevedibile, estranea all’esportatore, e le cui conseguenze
si sono ciò nondimeno prodotte, nonostante tutte le possibili
precauzioni da questo adottate, si è in presenza di un caso di forza
maggiore.
36 La Commissione aggiunge che il rischio di comparsa di un’infezione
batterica è, in un certo modo, inerente al rischio commerciale incorso
nell’ambito di esportazioni di derrate deperibili. Un’infezione
batterica non potrebbe pertanto, in linea di principio, considerarsi
costitutiva, per l’esportatore, di un evento anormale e imprevedibile.
Solo l’esistenza di circostanze supplementari ed eccezionali
consentirebbe di trarre una diversa conclusione. Orbene, a tal
proposito, tale istituzione disporrebbe solo di scarse informazioni di
fatto per potersi pronunciare nella presente causa. In particolare, essa
menziona innanzitutto l’assenza di indicazioni per quanto riguarda
l’idoneità e lo stato generale del contenitore utilizzato per il
trasporto. La Commissione rileva anche che sedici giorni sono trascorsi
tra la data dell’accettazione della dichiarazione di esportazione e la
scoperta del batterio, senza che si sappia cosa sia realmente avvenuto
durante tale periodo. Infine, secondo la detta istituzione, l’esistenza
o meno di un’assicurazione o di una clausola contrattuale relativa al
rischio di deterioramento della carne potrebbe rivelarsi utile ai fini
dell’analisi.
37 Per quanto riguarda le misure adottate dall’esportatore nella causa
principale, il governo belga rileva che dal rapporto redatto a Beirut
dalla compagnia di assicurazioni Lloyds risulta che l’infezione
batterica constatata avrebbe potuto essere stata causata da una rottura
della catena del freddo all’atto dell’immagazzinamento della carne.
Infine, dato che la reale causa del deterioramento della merce di cui
trattasi nella causa principale non è effettivamente dimostrata, non può
da ciò concludersi che l’esportatore abbia adottato tutte le precauzioni
possibili per impedire tale deterioramento. Secondo tale governo, è
verosimile che sia intervenuta un’interruzione del raffreddamento della
carne bovina oggetto della causa principale, durante il trasporto o dopo
il suo scarico nel porto di Beirut. Un siffatto evento sarebbe una
circostanza normale, prevedibile e assicurabile, che l’esportatore può
tentare di prevenire e che non costituisce quindi un caso di forza
maggiore.
Giudizio della Corte
38 Secondo una costante giurisprudenza, il sistema delle restituzioni
variabili all’esportazione ha lo scopo di aprire o di mantenere aperti
alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi, mentre la
variabilità della restituzione è stata dettata dal proposito di tener
conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato di
importazione sul quale la Comunità intende essere presente (sentenza 9
agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux, Racc. pag. I-3933, punto 18 e la
giurisprudenza ivi citata).
39 Da questa giurisprudenza deriva che la ratio del sistema di
differenziazione della restituzione verrebbe disattesa qualora il
semplice scarico nel paese terzo della merce fosse sufficiente a
conferire il diritto al versamento di una restituzione (v., in questo
senso, sentenza Boterlux, già citata, punto 19).
40 Per tale ragione l’art. 5, n. 1, primo comma, del regolamento n.
3665/87 prevede che il pagamento della restituzione è subordinato, oltre
alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale
dell’Unione europea, alla condizione che il prodotto sia stato importato
nel paese terzo di esportazione. A questo proposito l’art. 17, n. 3 di
tale regolamento precisa che il prodotto è considerato importato quando
le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo sono
state espletate.
41 Inoltre, in forza dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87, non è
concessa alcuna restituzione quando i prodotti non sono di qualità sana,
leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione
umana, quando la loro utilizzazione a tale fine è esclusa o
considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro
stato.
42 Pertanto, in merito ad una restituzione differenziata, l’art. 20, nn.
1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della
restituzione di base, calcolata secondo il tasso di restituzione più
basso applicabile il giorno dell’esportazione, non appena l’esportatore
abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio
doganale della Comunità. Il versamento della parte differenziata della
restituzione è, dal canto suo, subordinato alle condizioni supplementari
definite agli artt. 17 e 18 di tale regolamento. L’esportatore deve
infatti dimostrare, entro dodici mesi dalla data di accettazione della
dichiarazione, che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in
uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, fornendo le
prove dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in
consumo in tale paese (v. sentenza 19 marzo 2009, causa C-77/08,
Dachsberger & Söhne, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).
43 Tuttavia, in deroga, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87
prevede che il pagamento di una restituzione è ciò nondimeno assicurato,
qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della
Comunità, vada perduto nel corso del trasporto a seguito di un caso di
forza maggiore, cosicché non ha potuto essere immesso in consumo nel
paese terzo di esportazione.
44 Da una costante giurisprudenza risulta che la nozione di forza
maggiore deve essere intesa, in generale, nel senso di circostanze
esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze
non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata (v.,
in particolare, sentenze 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit, Racc.
pag. 565, punto 11, e 5 ottobre 2006, causa C-377/03,
Commissione/Belgio, Racc. pag. I-9733, punto 95).
45 Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento n. 3665/87
relative alla forza maggiore, secondo una costante giurisprudenza,
atteso che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto
nei vari settori di applicazione del diritto comunitario, il suo
significato dev’essere determinato in considerazione del contesto
giuridico nell’ambito del quale essa è destinata a produrre effetti (v.,
in particolare, sentenze 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a.,
Racc. pag. I-6381, punto 30, e 29 settembre 1998, causa C-263/97, First
City Trading e a., Racc. pag. I-5537, punto 41).
46 Orbene, a questo proposito si deve constatare che l’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 3665/87 costituisce un’eccezione al regime normale delle
restituzioni all’esportazione e che tale disposizione deve pertanto
essere interpretata restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di
forza maggiore un presupposto essenziale per poter chiedere il
versamento di restituzioni per merci esportate che non sono state
immesse in consumo nel paese terzo d’esportazione, ne consegue che tale
nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi che
possono fruire di un siffatto pagamento resti limitato (v., per
analogia, sentenza 20 novembre 2008, causa C-38/07 P, Heuschen &
Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, Racc. pag. I-8599, punto
60).
47 Si deve, in linea generale, rilevare che la comparsa di batteri in
partite di carne bovina non è inusuale. Infatti, nonostante l’esistenza
di requisiti sanitari rigorosi, come il trattamento medico preventivo
dei bovini, la refrigerazione delle carni e la tracciabilità, nonché
l’attuazione di misure di controllo e di sorveglianza da parte delle
autorità sanitarie, succede che partite di carne commercializzate nel
territorio dell’Unione costituiscano oggetto di un ritiro dai punti di
vendita in ragione della scoperta di un batterio.
48 Un siffatto rischio di infezione batterica è in particolare presente
nei casi di operazioni di esportazione di carne bovina poiché, prima di
raggiungere la loro destinazione, le partite di carne possono costituire
oggetto di numerose operazioni di manutenzione ai fini del loro carico e
scarico tra i diversi modi di trasporto utilizzati. Inoltre i trasporti
su lunghe distanze, in particolare per via mare, possono implicare
variazioni notevoli della temperatura esterna ed esporre così i
materiali di refrigerazione necessari a siffatti trasporti a
sollecitazioni termiche supplementari.
49 Per quanto riguarda la questione se l’operatore abbia operato in modo
adeguato al fine di evitare una contaminazione, spetta al giudice
nazionale accertare le esatte condizioni del trasporto,
dell’immagazzinaggio e dello sbarco delle merci di cui trattasi nella
causa principale, e verificare se, nonostante l’esame cui hanno
proceduto le autorità sanitarie nello Stato membro di esportazione, il
batterio avrebbe potuto essere stato presente fin dall’imbarco di tale
merce. Si deve tuttavia rilevare che, se il trasporto delle carni in un
imballaggio idoneo e in un contenitore frigorifero che mantiene
continuativamente la temperatura richiesta non ha potuto impedire la
comparsa e/o la proliferazione del batterio, è verosimile che, in
realtà, questo già era presente nel carico della carne al momento in cui
quest’ultimo ha lasciato il territorio dell’Unione, cioè prima del suo
trasporto verso il paese terzo, a un livello che non era stato rilevato
dalle autorità sanitarie dello Stato membro di esportazione o non aveva
potuto esserlo.
50 Di conseguenza, il sopravvenire di un siffatto sinistro può
considerarsi rientrante nel rischio commerciale inerente a siffatte
operazioni, cioè come una circostanza che non può essere qualificata né
«anormale» nell’ambito delle dette operazioni commerciali né
«improbabile» per un commerciante prudente e diligente (v., in questo
senso, sentenza 11 luglio 1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch, Racc.
pagg. 497, 510).
51 Inoltre, come giustamente rilevato dal governo belga e dalla
Commissione, la circostanza che il sopravvenire di un’infezione
batterica che colpisce i carichi esportati possa costituire oggetto,
come nel procedimento di cui alla causa principale, di una polizza
specifica di assicurazione dimostra che una siffatta circostanza non può
considerarsi imprevedibile nell’ambito di operazioni di esportazione.
52 La questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che l’art. 5,
n. 3, del regolamento n. 3665/87 dev’essere interpretato nel senso che
il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni
descritte dal giudice del rinvio, non costituisce un caso di forza
maggiore ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre
1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, dev’essere
interpretato nel senso che il deterioramento subìto da un carico di
carne bovina, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, non
costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.
Firme
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