AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09


DIRITTO AGRARIO - DIRITTO SANITARIO - Comparsa di batteri in partite di carne bovina - Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli - Art. 5, n. 3, Reg. n. 3665/1987/CEE. La comparsa di batteri in partite di carne bovina, nonostante l’esistenza di requisiti sanitari rigorosi, non è inusuale, di conseguenza, il sopravvenire di un siffatto sinistro può considerarsi rientrante nel rischio commerciale inerente a siffatte operazioni, cioè come una circostanza che non può essere qualificata né «anormale» nell’ambito delle dette operazioni commerciali né «improbabile» per un commerciante prudente e diligente (v., sentenza 11/07/1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch). L’art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, dev’essere interpretato nel senso che il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni descritte, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione. Infine, la circostanza che il sopravvenire di un’infezione batterica che colpisce i carichi esportati possa costituire oggetto di una polizza specifica di assicurazione dimostra che una siffatta circostanza non può considerarsi imprevedibile nell’ambito di operazioni di esportazione. Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09

DIRITTO AGRARIO - Restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3 Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Presupposti per la concessione - Eccezione - Nozione di “forza maggiore” - Prodotti andati perduti durante il trasporto. Il sistema delle restituzioni variabili all’esportazione ha lo scopo di aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi, mentre la variabilità della restituzione è stata dettata dal proposito di tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato di importazione sul quale la Comunità intende essere presente (sentenza 9/08/1994, causa C-347/93, Boterlux). Per tale ragione l’art. 5, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale dell’Unione europea, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo di esportazione. A questo proposito l’art. 17, n. 3 di tale regolamento precisa che il prodotto è considerato importato quando le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo sono state espletate. Inoltre, in forza dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87, non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tale fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato. Pertanto, in merito ad una restituzione differenziata, l’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della restituzione di base, calcolata secondo il tasso di restituzione più basso applicabile il giorno dell’esportazione, non appena l’esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Il versamento della parte differenziata della restituzione è, dal canto suo, subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17 e 18 di tale regolamento. L’esportatore deve infatti dimostrare, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, fornendo le prove dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in tale paese (v. sentenza 19 marzo 2009, causa C-77/08, Dachsberger & Söhne, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28). Tuttavia, in deroga, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento di una restituzione è ciò nondimeno assicurato, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto nel corso del trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, cosicché non ha potuto essere immesso in consumo nel paese terzo di esportazione. Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09

DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Nozione di forza maggiore nei vari settori di applicazione del diritto comunitario - Eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3, Reg. n. 3665/87/CEE. La nozione di forza maggiore deve essere intesa, in generale, nel senso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata (v., sentenze 5/02/1987, causa 145/85, Denkavit e 5/10/2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio). Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento n. 3665/87 relative alla forza maggiore, atteso che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto nei vari settori di applicazione del diritto comunitario, il suo significato deve essere determinato in considerazione del contesto giuridico nell’ambito del quale essa è destinata a produrre effetti (v., sentenze 7/12/1993, causa C-12/92, Huygen e a. e 29/09/1998, causa C-263/97, First City Trading e a). A questo proposito si deve constatare che l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 costituisce un’eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione e che tale disposizione deve pertanto essere interpretata restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di forza maggiore un presupposto essenziale per poter chiedere il versamento di restituzioni per merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento resti limitato (v., per analogia, sentenza 20/11/2008, causa C-38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione). Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09



 www.AmbienteDiritto.it

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 marzo 2010



«Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3 - Presupposti per la concessione - Eccezione - Nozione di “forza maggiore” - Prodotti andati perduti durante il trasporto»



Nel procedimento C-218/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) con decisione 4 giugno 2009, pervenuto in cancelleria Corte il 15 giugno 2009, nei procedimenti

SGS Belgium NV

contro

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,

Firme Derwa NV

Centraal Beheer Achmea NV,

e

Firme Derwa NV,

Centraal Beheer Achmea NV

contro

SGS Belgium NV,

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,



LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. R. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la SGS Belgium NV, dall’avv. M. Storme, avocat;

- per la Firme Derwa NV, dagli avv.ti L. Misson e L. Wysen, avocats;

- per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Burggraaf nonché dalle sigg.re Z. Maluskova e E. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato con regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384 (GU L 134, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento 3665/87»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie relative ad una restituzione all’esportazione versata per carne arrivata avariata alla destinazione e che oppone, da un lato, la SGS Belgium NV (in prosieguo: la «SGS Belgium»), società specializzata nel controllo e nella sorveglianza, al Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (ufficio belga di intervento e di restituzione; in prosieguo: il «BIRB»), alla Firme Derwa NV (in prosieguo: la «Firme Derwa»), società esportatrice, nonché alla Centraal Beheer Achmea NV (in prosieguo: la «Centraal Beheer Achmea»), società di assicurazione, e, dall’altro lato, la Firme Derwa e Centraal Beheer Achmea alla SGS Belgium e al BIRB.

Contesto normativo

3 Il regolamento n. 3665/87 prevede la possibilità per gli operatori che esportano carni bovine al fuori del territorio della Comunità europea di beneficiare di restituzioni all’esportazione.

4 A tenore dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87, «(…) il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità».

5 L’art. 5 del regolamento n. 3665/87 dispone:

«1. Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso - salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione:

(…)

Tuttavia dei termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall’articolo 47.

(…)

Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d’importazione.

(…)

3. Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate:

- in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell’articolo 20;

- in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale».

6 L’art. 13 del regolamento n. 3665/87 prevede che «[n]on è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato».

7 In forza dell’art. 17, n. 3, di tale regolamento, un prodotto viene considerato importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.

8 L’art. 18 del regolamento n. 3665/87 recita:

«1. La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

a) il documento doganale o una copia o fotocopia; (…)

b) l’attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro. (...)

2. Se l’esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l’autenticità del documento esibito, la prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

(…)

c) attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro, che certifichi, inoltre, che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione»

(…)».

9 L’art. 20 del regolamento n. 3665/87 dispone:

«1. In deroga all’articolo 16 e fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.

(…)

2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è pari all’importo della restituzione che l’esportatore riceve nel caso in cui il suo prodotto raggiunga la destinazione per la quale sia stato fissato il tasso di restituzione più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 Nel corso del 1996, la Firme Derwa esportava un carico di carne bovina verso il Libano. Il 24 giugno 1996, la corrispondente dichiarazione di esportazione veniva accettata dalle autorità doganali. Il 19 luglio 1996, il BIRB pagava anticipatamente alla Firme Derwa una restituzione all’esportazione per un importo di BEF 1 301 696 (ossia EUR 32 268,2).

11 Il 9 luglio tale carico di carne arrivava a Beirut, dove, conformemente alla normativa doganale, i servizi veterinari prelevavano campioni ai fini dei controlli e vi scoprivano un batterio. Detto carico veniva allora interamente dichiarato inidoneo al consumo umano, rifiutato dal destinatario e quindi distrutto.

12 Affinché il suo diritto alla restituzione ottenuta divenisse definitivo, la Firme Derwa doveva fornire, entro dodici mesi successivi all’operazione della dichiarazione di esportazione, la prova dell’importazione allo stato di questo stesso carico nel Libano. Il 3 giugno 1997, la Firme Derwa chiedeva alla BIRB un termine supplementare per produrre i documenti probatori.

13 Siccome la Firme Derwa non disponeva del documento richiesto, la Centraal Beheer Achmea, operante in quanto assicuratore della merce di cui trattasi nella causa principale, il 14 aprile 1997, chiedeva alla SGS Belgium di contattare il suo corrispondente a Beirut affinché fosse redatta un’attestazione conforme all’art. 18, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3665/87. Il 17 giugno 1997, la SGS Liban rispondeva con telecopia alla SGS Belgium affermando che tale merce non aveva costituito oggetto di una dichiarazione di immissione in consumo.

14 Tuttavia, il 19 luglio 1997, la SGS Belgium confermava ciò nondimeno che la detta merce era stata svincolata dalla dogana libanese per la sua immissione al consumo.

15 L’8 ottobre 1997, il BIRB sbloccava di conseguenza la garanzia costituita dalla Firme Derwa. Tuttavia, quest’ultima ha dovuto rimborsare parte della restituzione ottenuta, poiché aveva presentato tardivamente la prova dell’importazione di questa stessa merce ai fini della sua immissione in consumo nel Libano.

16 A seguito di un’inchiesta effettuata durante il 1998 e il 1999, l’ispettorato economico del Ministero degli Affari economici belga scopriva, nei locali della SGS Belgium, la telecopia inviata dalla SGS Liban il 17 giugno 1997, che contraddiceva la conferma dell’immissione in consumo della carne esportata.

17 Il 21 aprile 1999, il BIRB comunicava i risultati di tale inchiesta alla SGS Belgium.

18 Il 1º febbraio 2001, il BIRB comunicava alla SGS Belgium che, in tali circostanze, conformemente all’art. 13 del regolamento n. 3665/87, il diritto alla restituzione era decaduto, che l’importo ingiustamente pagato era maggiorato del 15% in ragione del pagamento anticipato della restituzione, che veniva applicata una penale del 200% in ragione dell’intenzionale comunicazione di dati erronei e che venivano contabilizzati gli interessi a partire dall’8 ottobre 1997, data dello svincolo della garanzia bancaria. L’importo richiesto dalla BIRB ammontava così a BEF 3 829 628 BEF (ossia EUR 94 934).

19 L’11 aprile 2001, il BIRB avviava un’azione nei confronti della SGS Belgium per ottenere il pagamento dell’importo di BEF 3 829 628, aumentato degli interessi di mora e degli interessi legali.

20 Il 21 settembre 2001, la SGS Belgium chiamava in causa e in garanzia la Firme Derwa e la Centraal Beheer Achmea.

21 L’8 agosto 2002, la Firme Derwa e la Centraal Beheer Achmea avviavano un’azione nei confronti del BIRB.

22 L’11 aprile 2003, il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa) statuiva che era inconfutabilmente comprovato che le formalità doganali di immissione in consumo della carne oggetto della causa principale non erano state soddisfatte e che, di conseguenza, non erano state neanche rispettate le condizioni alle quali è assoggettato il pagamento di una restituzione differenziata. Il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ha quindi condannato la SGS Belgium a pagare al BIRB una somma di BEF 3 829 628, maggiorata degli interessi di mora e degli interessi legali.

23 Con la medesima sentenza, la Firme Derwa e la Centraal Beheer Achmea venivano condannate in solido a garantire interamente la SGS Belgium. Le azioni della Firme Derwa e della Centraal Beheer Achmea venivano dichiarate da parte loro infondate.

24 Adito in appello, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte di appello di Anversa), con sentenza 21 dicembre 2004, ha statuito che alla SGS Belgium non era imputabile alcun comportamento illecito, dato che la dichiarazione 19 luglio 1997, fatta ai sensi dell’art. 18, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3665/87 conteneva in realtà un errore materiale e che tale dichiarazione poteva valere come attestazione di scarico ai sensi dell’art. 18, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3665/87, il che dava diritto ad una restituzione all’esportazione a favore della Firme Derwa.

25 Secondo lo Hof van beroep te Antwerpen, da ciò conseguiva che la restituzione all’esportazione non era stata irregolarmente versata alla Firme Derwa e che, quindi, la SGS Belgium non aveva commesso né aveva preso parte a irregolarità che avevano comportato un danno per il bilancio generale delle Comunità europee o per i bilanci da questa gestiti.

26 Il BIRB ricorreva in cassazione avverso tale sentenza.

27 Il 16 marzo 2007, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) dichiarava che un attestato di scarico, ai sensi dell’art. 18, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3665/87, costituiva manifestamente una prova inconfutabile del fatto che le merci avevano effettivamente raggiunto il mercato del paese di destinazione ed erano state ivi commercializzate. Lo Hof van Cassatie ha dichiarato che lo Hof van beroep te Antwerpen aveva erroneamente deciso che, dal momento che l’attestato di scarico era disponibile, dovevano considerarsi soddisfatte le condizioni di una restituzione differenziata, come se tale attestato costituisse una prova inconfutabile. Lo Hof van Cassatie annullava pertanto la sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen 21 dicembre 2004 e rinviava la causa dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (Corte di appello di Bruxelles).

28 Dinanzi a questo altro giudice d’appello, la SGS Belgium deduceva allora che, al momento delle operazioni di esportazione, la merce oggetto della causa principale era di buona qualità commerciale e idonea al consumo umano e che, pertanto tale merce doveva considerarsi andata perduta durante il trasporto per un caso di forza maggiore, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87.

29 Il BIRB denunciava tale cambiamento di posizione della SGS Belgium la quale, dall’inizio del procedimento, ha sostenuto che la detta merce era stata effettivamente importata in Libano e immessa in consumo. A ogni modo, il BIRB sostiene che il verbo «andare perduto», utilizzato in tale disposizione, non vuol significare «deteriorarsi». Affinché l’esportatore possa fruire delle disposizioni di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87, sarebbe necessario che la merce stessa sia andata perduta, cioè che l’esportatore ne abbia perso il possesso, il che comporterebbe che la merce non abbia potuto raggiungere la sua destinazione.

30 Lo Hof van beroep te Brussel riconosce che la modifica della posizione della SGS Belgium rivela una contraddizione. Tale circostanza non osterebbe tuttavia, secondo tale giudice, alla possibilità che tale esportatore faccia valere un caso di forza maggiore.

31 Il detto giudice considera, alla luce di un rapporto della compagnia di assicurazione Lloyds prodotto dal Centraal Beheer Achmea, che la carne oggetto della causa principale è stata trasportata in un contenitore frigorifero, in un imballaggio idoneo, e che l’uso di un tale contenitore era esattamente inteso a evitare che la carne si deteriorasse. La temperatura della merce sarebbe stata tenuta correttamente a 0° C nel corso del trasporto. Infine, dal rapporto risulterebbe anche che detta merce era di buona qualità commerciale e idonea al consumo umano al momento dell’esportazione e che, per contro, essa era già avariata al suo arrivo a Beirut.

32 Alla luce di quanto sopra lo Hof van beroep te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il termine “forza maggiore”, di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 (…), debba essere interpretato nel senso che il deterioramento di carne bovina durante il trasporto effettuato in un imballaggio idoneo e in un contenitore raffreddato, in cui viene mantenuta costantemente la temperatura prescritta, debba essere considerato in linea di principio come un caso di forza maggiore».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

33 La SGS Belgium e la Firme Derwa sono del parere che alla questione pregiudiziale vada data soluzione affermativa. Infatti, per quanto la versione in lingua olandese dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87, utilizzi il termine «verloren», la nozione di «perdita» contemplata da tale disposizione coprirebbe anche il «deterioramento», come risulterebbe da altre versioni linguistiche della detta disposizione. Così, le versioni in lingua inglese e francese farebbero rispettivamente menzione dei termini «perished» nonché «péri», e non «lost» o «perdues». Inoltre, l’art. 114 dell’appendice I della Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito (GU L 226, pag. 2), come modificata con decisione della Commissione mista CE-EFTA n. 1/2000 «Transito comune» del 20 dicembre 2000 (GU 2001, L 9, pag. 1), preciserebbe a tal riguardo che «una merce è considerata irrimediabilmente perduta quando non è utilizzabile».

34 La SGS Belgium sostiene che erano state adottate per il trasporto della merce oggetto della causa principale precauzioni ulteriori rispetto a quanto richiesto dalle norme regolamentari, specie per quanto riguarda la refrigerazione delle carni a temperatura costante. La comparsa di un batterio sarebbe quindi un evento imprevedibile e, a tal riguardo, la circostanza che sia possibile contrattare una polizza di assicurazione che copra tale tipo di sinistro non può rimettere in discussione una siffatta affermazione.

35 Il governo belga e la Commissione delle Comunità europee suggeriscono di risolvere la questione sottoposta nel senso che un siffatto deterioramento delle merci non costituisce, in linea di principio, un caso di forza maggiore, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87. Solo qualora la causa e le circostanze del deterioramento siano note e risulti che tale deterioramento costituisca una circostanza anomala e imprevedibile, estranea all’esportatore, e le cui conseguenze si sono ciò nondimeno prodotte, nonostante tutte le possibili precauzioni da questo adottate, si è in presenza di un caso di forza maggiore.

36 La Commissione aggiunge che il rischio di comparsa di un’infezione batterica è, in un certo modo, inerente al rischio commerciale incorso nell’ambito di esportazioni di derrate deperibili. Un’infezione batterica non potrebbe pertanto, in linea di principio, considerarsi costitutiva, per l’esportatore, di un evento anormale e imprevedibile. Solo l’esistenza di circostanze supplementari ed eccezionali consentirebbe di trarre una diversa conclusione. Orbene, a tal proposito, tale istituzione disporrebbe solo di scarse informazioni di fatto per potersi pronunciare nella presente causa. In particolare, essa menziona innanzitutto l’assenza di indicazioni per quanto riguarda l’idoneità e lo stato generale del contenitore utilizzato per il trasporto. La Commissione rileva anche che sedici giorni sono trascorsi tra la data dell’accettazione della dichiarazione di esportazione e la scoperta del batterio, senza che si sappia cosa sia realmente avvenuto durante tale periodo. Infine, secondo la detta istituzione, l’esistenza o meno di un’assicurazione o di una clausola contrattuale relativa al rischio di deterioramento della carne potrebbe rivelarsi utile ai fini dell’analisi.

37 Per quanto riguarda le misure adottate dall’esportatore nella causa principale, il governo belga rileva che dal rapporto redatto a Beirut dalla compagnia di assicurazioni Lloyds risulta che l’infezione batterica constatata avrebbe potuto essere stata causata da una rottura della catena del freddo all’atto dell’immagazzinamento della carne. Infine, dato che la reale causa del deterioramento della merce di cui trattasi nella causa principale non è effettivamente dimostrata, non può da ciò concludersi che l’esportatore abbia adottato tutte le precauzioni possibili per impedire tale deterioramento. Secondo tale governo, è verosimile che sia intervenuta un’interruzione del raffreddamento della carne bovina oggetto della causa principale, durante il trasporto o dopo il suo scarico nel porto di Beirut. Un siffatto evento sarebbe una circostanza normale, prevedibile e assicurabile, che l’esportatore può tentare di prevenire e che non costituisce quindi un caso di forza maggiore.

Giudizio della Corte

38 Secondo una costante giurisprudenza, il sistema delle restituzioni variabili all’esportazione ha lo scopo di aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi, mentre la variabilità della restituzione è stata dettata dal proposito di tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato di importazione sul quale la Comunità intende essere presente (sentenza 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux, Racc. pag. I-3933, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

39 Da questa giurisprudenza deriva che la ratio del sistema di differenziazione della restituzione verrebbe disattesa qualora il semplice scarico nel paese terzo della merce fosse sufficiente a conferire il diritto al versamento di una restituzione (v., in questo senso, sentenza Boterlux, già citata, punto 19).

40 Per tale ragione l’art. 5, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale dell’Unione europea, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo di esportazione. A questo proposito l’art. 17, n. 3 di tale regolamento precisa che il prodotto è considerato importato quando le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo sono state espletate.

41 Inoltre, in forza dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87, non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tale fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.

42 Pertanto, in merito ad una restituzione differenziata, l’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della restituzione di base, calcolata secondo il tasso di restituzione più basso applicabile il giorno dell’esportazione, non appena l’esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Il versamento della parte differenziata della restituzione è, dal canto suo, subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17 e 18 di tale regolamento. L’esportatore deve infatti dimostrare, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, fornendo le prove dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in tale paese (v. sentenza 19 marzo 2009, causa C-77/08, Dachsberger & Söhne, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

43 Tuttavia, in deroga, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento di una restituzione è ciò nondimeno assicurato, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto nel corso del trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, cosicché non ha potuto essere immesso in consumo nel paese terzo di esportazione.

44 Da una costante giurisprudenza risulta che la nozione di forza maggiore deve essere intesa, in generale, nel senso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata (v., in particolare, sentenze 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit, Racc. pag. 565, punto 11, e 5 ottobre 2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-9733, punto 95).

45 Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento n. 3665/87 relative alla forza maggiore, secondo una costante giurisprudenza, atteso che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto nei vari settori di applicazione del diritto comunitario, il suo significato dev’essere determinato in considerazione del contesto giuridico nell’ambito del quale essa è destinata a produrre effetti (v., in particolare, sentenze 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a., Racc. pag. I-6381, punto 30, e 29 settembre 1998, causa C-263/97, First City Trading e a., Racc. pag. I-5537, punto 41).

46 Orbene, a questo proposito si deve constatare che l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 costituisce un’eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione e che tale disposizione deve pertanto essere interpretata restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di forza maggiore un presupposto essenziale per poter chiedere il versamento di restituzioni per merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento resti limitato (v., per analogia, sentenza 20 novembre 2008, causa C-38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, Racc. pag. I-8599, punto 60).

47 Si deve, in linea generale, rilevare che la comparsa di batteri in partite di carne bovina non è inusuale. Infatti, nonostante l’esistenza di requisiti sanitari rigorosi, come il trattamento medico preventivo dei bovini, la refrigerazione delle carni e la tracciabilità, nonché l’attuazione di misure di controllo e di sorveglianza da parte delle autorità sanitarie, succede che partite di carne commercializzate nel territorio dell’Unione costituiscano oggetto di un ritiro dai punti di vendita in ragione della scoperta di un batterio.

48 Un siffatto rischio di infezione batterica è in particolare presente nei casi di operazioni di esportazione di carne bovina poiché, prima di raggiungere la loro destinazione, le partite di carne possono costituire oggetto di numerose operazioni di manutenzione ai fini del loro carico e scarico tra i diversi modi di trasporto utilizzati. Inoltre i trasporti su lunghe distanze, in particolare per via mare, possono implicare variazioni notevoli della temperatura esterna ed esporre così i materiali di refrigerazione necessari a siffatti trasporti a sollecitazioni termiche supplementari.

49 Per quanto riguarda la questione se l’operatore abbia operato in modo adeguato al fine di evitare una contaminazione, spetta al giudice nazionale accertare le esatte condizioni del trasporto, dell’immagazzinaggio e dello sbarco delle merci di cui trattasi nella causa principale, e verificare se, nonostante l’esame cui hanno proceduto le autorità sanitarie nello Stato membro di esportazione, il batterio avrebbe potuto essere stato presente fin dall’imbarco di tale merce. Si deve tuttavia rilevare che, se il trasporto delle carni in un imballaggio idoneo e in un contenitore frigorifero che mantiene continuativamente la temperatura richiesta non ha potuto impedire la comparsa e/o la proliferazione del batterio, è verosimile che, in realtà, questo già era presente nel carico della carne al momento in cui quest’ultimo ha lasciato il territorio dell’Unione, cioè prima del suo trasporto verso il paese terzo, a un livello che non era stato rilevato dalle autorità sanitarie dello Stato membro di esportazione o non aveva potuto esserlo.

50 Di conseguenza, il sopravvenire di un siffatto sinistro può considerarsi rientrante nel rischio commerciale inerente a siffatte operazioni, cioè come una circostanza che non può essere qualificata né «anormale» nell’ambito delle dette operazioni commerciali né «improbabile» per un commerciante prudente e diligente (v., in questo senso, sentenza 11 luglio 1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch, Racc. pagg. 497, 510).

51 Inoltre, come giustamente rilevato dal governo belga e dalla Commissione, la circostanza che il sopravvenire di un’infezione batterica che colpisce i carichi esportati possa costituire oggetto, come nel procedimento di cui alla causa principale, di una polizza specifica di assicurazione dimostra che una siffatta circostanza non può considerarsi imprevedibile nell’ambito di operazioni di esportazione.

52 La questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 dev’essere interpretato nel senso che il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.


Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:


L’art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, dev’essere interpretato nel senso che il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.

Firme


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562