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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - Conservazione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro di non
approvare per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente - Esclusione
- Interessi e posizioni da prendere in considerazione - Ratio - Art. 4, n. 2
Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva 2006/105/CE. L’art. 4, n.
2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso
che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi
diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti
nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria elaborato dalla
Commissione europea. Se fosse consentito agli Stati membri, nella fase della
procedura di classificazione, disciplinata dall’art. 4, n. 2, primo comma,
della direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da
quelli attinenti alla tutela dell’ambiente sarebbe compromesso il
conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva
habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000, formata da
siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I di
detta direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato II della stessa,
e che deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e
degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione
naturale. Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri
potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali alle quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della direttiva habitat, la
quale, peraltro, non costituisce, come rileva l’avvocato generale al
paragrafo 38 delle sue conclusioni, una deroga autonoma al regime generale
di protezione istituito da tale direttiva. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen
- Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Stati membri - Elaborazione
dell’elenco dei SIC - Elenchi degli Stati membri - Criteri di valutazione -
Art. 4, n. 2; 1 lett. c),iii) e 3, n. 1 dir. 92/43, e succ. mod. dir.
2006/105 - All. I e II direttiva habitat - Natura 2000 (Rete ecologica
europea di zone speciali di conservazione). L’art. 4, n. 2, primo comma,
della direttiva habitat prevede che, in base ai criteri di cui all’allegato
III, fase 2, della stessa e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni
biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), iii) di tale direttiva, la
Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di
elenco dei SIC sulla base degli elenchi degli Stati membri. Inoltre,
l’allegato III della direttiva habitat, che tratta dei criteri di selezione
dei siti atti ad essere individuati quali SIC e designati quali zone
speciali di conservazione, enumera, relativamente alla fase 2 prevista in
tale allegato, taluni criteri di valutazione dell’importanza comunitaria dei
siti inclusi negli elenchi nazionali. Orbene, tali criteri di valutazione
sono stati definiti in funzione dell’obiettivo di conservazione degli
habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche figuranti,
rispettivamente, nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva habitat,
nonché dell’obiettivo di coerenza di Natura 2000, vale a dire la rete
ecologica europea di zone speciali di conservazione di cui all’art. 3, n. 1,
della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg
c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
14/01/2010, Sentenza C-226/08
AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Casi di obbligatoria e
preventiva valutazione d’incidenza ambientale - Art. 6, n. 3, dir. 92/43, e
succ. mod. dir. 2006/105. In forza dell’art. 6, n. 3 prima frase,
(direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105) della direttiva habitat
qualsiasi piano o progetto che possa pregiudicare significativamente il sito
interessato non può essere autorizzato senza una preventiva valutazione
della sua incidenza sullo stesso (sentenza 7/09/2004, causa C-127/02,
Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Pres. Bonichot - Rel. Bay
Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Siti di importanza comunitaria (SIC) - Canale
navigabile dell’estuario - Continue misure di manutenzione - Valutazione
d’impatto ambientale - Necessità - Presupposti - Unicità del progetto - Art.
6, nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105. L’art.
6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva
2006/105, dev’essere interpretato nel senso che continue misure di
manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano
direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state
approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di
recepimento della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105,
devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un
progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad
una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate
disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito,
conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco
dei siti di importanza comunitaria. Qualora si possa ritenere, in
considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle
condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano
un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al
mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi
regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere
considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della
direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105. Pres. Bonichot -
Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Interventi su aree SIC - Art. 6,
nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105 -
Interpretazione autentica della norma. L’art. 6, nn. 3 e 4, della
direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, della direttiva
habitat dev’essere interpretato nel senso che continue misure di
manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano
direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state
approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di
recepimento della direttiva habitat, devono essere assoggettate, nella
misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze
significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su
tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione
dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di
tale direttiva, nell’elenco dei SIC. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen -
Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Progetti pubblici e privati in
aree SIC - Nozioni di «piano» e di «progetto» e valutazione dell’impatto
ambientale - Fattispecie: lavori di dragaggio di un canale navigabile.
La direttiva habitat non definisce le nozioni di «piano» e di «progetto», ha
rilevato che la nozione di «progetto» di cui all’art. 1, n. 2, secondo
trattino, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati è rilevante al fine di trarne la nozione di «piano» o di
«progetto» ai sensi della direttiva habitat (sentenza Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging). Nella specie, un’attività che consiste in
lavori di dragaggio di un canale navigabile può rientrare nella nozione di
«progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva
85/337, che si riferisce ad «altri interventi sull’ambiente naturale o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del
suolo». Pertanto, si può considerare che una siffatta attività rientri nella
nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata autorizzata in via
definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di
recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che essa possa
essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un progetto
distinto ai sensi della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen
- Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Principio di certezza del diritto - Nozione
- Principio della tutela del legittimo affidamento - Funzione e limiti
applicativi. Il principio di certezza del diritto, esige, in
particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i
privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per
gli amministrati (sentenza 7/06/2005, causa C-17/03, VEMW e a). Mentre,
relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, si deve
rilevare che emerge da una giurisprudenza consolidata che la norma nuova si
applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando
era in vigore la norma precedente e che la sfera di applicazione del
principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino
ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti
futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (v.,
sentenze 29/01/2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer). Pres. Bonichot -
Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania.
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 gennaio 2010
«Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro
interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza
comunitaria elaborato dalla Commissione - Interessi e posizioni da
prendere in considerazione»
Nel procedimento C-226/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Oldenburg
(Germania), con decisione 13 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 26
maggio 2008, nella causa
Stadt Papenburg
contro
Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione,
facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A.
Timmermans, K. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26
marzo 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Stadt Papenburg, dall’avv. K. Füßer, Rechtsanwalt;
- per la Bundesrepublik Deutschland, dall’avv. W. Ewer, Rechtsanwalt;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re B. Eggers e D.
Recchia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 9 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 2, n. 3, 4, n. 2, e 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L
206, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre
2006, 2006/105/CE (GU L 363, pag. 368; in prosieguo: la «direttiva
habitat»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la
Stadt Papenburg (Comune di Papenburg) e la Bundesrepublik Deutschland
(in prosieguo: la «Repubblica federale di Germania»), in merito al
consenso che tale Stato intende fornire sul progetto di un elenco di
siti di importanza comunitaria (in prosieguo: i «SIC») elaborato dalla
Commissione delle Comunità europee e comprendente un sito del fiume Ems
che si trova a valle del territorio comunale di Papenburg.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3 L’art. 2, n. 3, della direttiva habitat è formulato come segue:
«Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità
regionali e locali».
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva habitat, «(è) costituita
una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,
denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano
tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie
di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero,
all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
interessati nella loro area di ripartizione naturale».
5 L’art. 4, nn. 1 e 2, della citata direttiva dispone quanto segue:
«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle
informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un
elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui
all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si
riscontrano in detti siti. (…)
L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo
alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle
informazioni su ogni sito. (…)
2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di
ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera
c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati
membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla
base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in
cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o
più specie prioritarie.
Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie
prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono,
d’accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati
nell’allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per
la selezione dell’insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro
territorio.
L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria (...)
è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo
21».
6 L’allegato III della direttiva habitat, nella sua fase 2, intitolata
«Valutazione dell’importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi
nazionali», sancisce quanto segue:
«1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che
ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono
considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell’importanza comunitaria degli altri siti inclusi
negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole,
di un habitat naturale di cui all’allegato I o di una specie di cui
all’allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei
seguenti criteri:
a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di
specie dell’allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un
ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne
della Comunità;
c) la superficie totale del sito;
d) il numero di tipi di habitat naturali dell’allegato I e di specie
dell’allegato II presenti sul sito;
e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni
biogeografiche interessate e/o per l’insieme del territorio di cui
all’articolo 2 sia per l’aspetto caratteristico o unico degli elementi
che lo compongono sia per la loro combinazione».
7 L’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat prevede quanto segue:
«2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su
tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione
dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano
o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro
informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di
habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico».
Il diritto nazionale
8 L’art. 28, n. 2, del Grundgesetz (legge costituzionale tedesca) così
recita:
«Entro i limiti stabiliti dalla legge, ai Comuni dev’essere garantito il
diritto di regolare tutti gli affari locali sotto la propria
responsabilità. Nei limiti delle funzioni loro attribuite, anche le
associazioni intercomunali hanno diritto all’autonomia amministrativa
conformemente alla legge. La garanzia dell’autonomia amministrativa si
estende ai principi fondamentali dell’autonomia finanziaria; tali
principi fondamentali includono il diritto dei Comuni di avere una fonte
di entrate tributarie basate sulla capacità contributiva e di stabilire
le aliquote delle imposte prelevate da tali fonti».
9 Il giudice del rinvio interpreta tale disposizione nel senso che
l’autonomia amministrativa garantita ai Comuni dalla Costituzione
conferisce loro il diritto a che i loro interessi vengano presi in
considerazione laddove misure di portata non solo comunale influiscano
durevolmente sul loro sviluppo ovvero perturbino durevolmente progetti
sufficientemente concreti e consolidati. Ciò vale anche per le misure
poste in essere al di fuori del territorio comunale, laddove sia
evidente che il Comune risulti manifestamente e particolarmente
coinvolto.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 La Stadt Papenburg è una città portuale della Bassa Sassonia che si
trova sulle rive dell’Ems, dov’è situato un cantiere navale.
11 Al fine di rendere possibile il transito dal cantiere navale fino al
Mare del Nord di navi con un pescaggio di 7,3 m, l’Ems dev’essere reso
più profondo mediante «dragaggi necessari». Con decisione della
Wasser-und Schifffahrtsdirektion Nordwest (direzione della navigazione
fluviale per la zona nord-occidentale) del 31 maggio 1994 è stato
consentito alla Stadt Papenburg, al Landkreis Emsland (circoscrizione di
Emsland) e alla Wasser-und Schifffahrtsamt Emden (ufficio delle acque e
della navigazione di Emden), in caso di necessità, di procedere a lavori
di dragaggio di tale fiume. Detta decisione è definitiva e
conseguentemente, in conformità con il diritto tedesco, si deve ritenere
che i futuri «dragaggi necessari» siano autorizzati.
12 Il 17 febbraio 2006 la Repubblica federale di Germania ha indicato
alla Commissione alcuni tratti del fiume situati a valle del territorio
comunale della Stadt Papenburg, con la denominazione «Unterems und
Außenems» (Ems inferiore e Ems esterno), quale possibile SIC ai sensi
della direttiva habitat.
13 La Commissione ha incluso tali parti dell’Ems nel suo progetto di
elenco dei SIC. Essa ha invitato la Repubblica federale di Germania a
dare il suo consenso a tale proposito, conformemente all’art. 4, n. 2,
primo comma, della direttiva habitat.
14 Il 20 febbraio 2008 la Stadt Papenburg ha adito il Verwaltungsgericht
Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenburg), chiedendo che alla
Repubblica federale di Germania fosse inibita la prestazione del
consenso. Essa ha fatto valere che il consenso di tale Stato membro
costituirebbe una violazione dell’autonomia amministrativa di cui essa
dispone in virtù del diritto costituzionale tedesco.
15 Secondo la Stadt Papenburg, quale località caratterizzata da un porto
e da cantieri navali, i suoi piani e investimenti nonché il suo sviluppo
economico dipenderebbero dal mantenimento della possibilità di navigare
l’Ems. Essa teme che, nel caso in cui l’Unterems e l’Außenems vengano
inseriti nell’elenco dei SIC, i dragaggi necessari a tal fine non siano
obbligatoriamente assoggettati in futuro, in ogni singolo caso, ad una
valutazione ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat.
16 La Repubblica federale di Germania chiede il rigetto del ricorso.
Essa ritiene che prendere in considerazione gli interessi fatti valere
dalla Stadt Papenburg in sede di decisione sul consenso di cui trattasi
violerebbe il diritto comunitario. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo
comma, della direttiva habitat, lo Stato membro potrebbe prendere una
decisione in proposito solo sulla base di criteri legati alla tutela
ambientale.
17 Con ordinanza 31 marzo 2008, passata in giudicato, il
Verwaltungsgericht Oldenburg ha accolto la domanda di provvedimenti
provvisori presentata dalla Stadt Papenburg ed ha disposto che la
Repubblica federale di Germania non presti il proprio consenso fino alla
decisione sul ricorso.
18 Il Verwaltungsgericht Oldenburg ha pertanto deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva [habitat] consenta
ad uno Stato membro di non approvare il progetto di un elenco elaborato
dalla Commissione in relazione a uno o più siti di importanza
comunitaria per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se fra tali
motivi rientrino anche le esigenze dei Comuni e delle associazioni
intercomunali, e in particolare i loro piani, i progetti di piani e
altri interessi connessi all’ulteriore sviluppo del proprio territorio.
3) In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda
questione: se il terzo ‘considerando’ della direttiva [habitat] o l’art.
2, n. 3, di tale direttiva o altri precetti di diritto comunitario
esigano addirittura che siffatti motivi vengano presi in considerazione
dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di approvazione e di
elaborazione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria.
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se dal punto
di vista del diritto comunitario un Comune interessato dall’inserimento
di un determinato sito nell’elenco possa, dopo l’adozione definitiva di
tale elenco, far valere in via giudiziaria che quest’ultimo viola il
diritto comunitario, in quanto le esigenze di tale Comune non sono state
prese in considerazione o non lo sono state sufficientemente.
5) Se continue misure di manutenzione nel canale navigabile
dell’estuario, approvate in via definitiva sulla base del diritto
nazionale già prima della scadenza del termine di recepimento della
direttiva [habitat], debbano essere assoggettate ad una valutazione
dell’incidenza sul sito ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4 della citata
direttiva, nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del
territorio nell’elenco dei siti di importanza comunitaria».
Sulla domanda volta alla riapertura della fase orale
19 Con atto pervenuto alla cancelleria della Corte il 17 settembre 2009,
la Stadt Papenburg ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della
fase orale del procedimento ai sensi dell’art. 61 del regolamento di
procedura.
20 A sostegno della sua domanda la Stadt Papenburg precisa che
l’avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha articolato la soluzione
proposta alla Corte in merito alla quinta questione pregiudiziale
basandola sulla descrizione di elementi di fatto atti ad indurre la
Corte in errore. In particolare, la Stadt Papenburg sottolinea che,
contrariamente a quanto lasciato intendere dall’avvocato generale, la
decisione di approvazione della Wasser-und Schifffahrstsdirektion
Nordwest del 31 maggio 1994, con la quale la Stadt Papenburg, il
Landkreis Emsland e il Wasser-und Schifffahrstsamt Emden sono stati
autorizzati, in caso di necessità, ad effettuare lavori di dragaggio
dell’Ems, non è la prima decisione di tal tipo in materia di
navigabilità dell’Ems. Peraltro, non si potrebbe considerare che l’Ems è
un fiume che consente, allo stato naturale, la navigazione di navi con
un pescaggio di 6,3 m.. Una siffatta situazione sarebbe il risultato di
dragaggi autorizzati in precedenza. Infine, la Stadt Papenburg contesta
parimenti gli argomenti invocati dall’avvocato generale a sostegno della
soluzione proposta alla prima questione.
21 A questo proposito occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su
proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire
la fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del suo
regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti
chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un
argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in
particolare, sentenze 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda, Racc. pag.
I-4571, punto 37, nonché 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 31).
22 Nella specie, emerge che la Stadt Papenburg fa valere con i suoi
argomenti, sostanzialmente, da un lato, che taluni elementi di fatto sui
quali si fonda l’analisi dell’avvocato generale sarebbero inesatti, e,
dall’altro, che la posizione difesa da quest’ultimo in merito
all’interpretazione dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva
habitat sarebbe errata.
23 In merito al primo punto occorre ricordare che, in forza dell’art.
234 CE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici
nazionali e la Corte, quest’ultima è legittimata a pronunciarsi soltanto
sull’interpretazione o la validità di un testo comunitario, a partire
dai fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (v., in
particolare, sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc.
pag. 791, punto 4, nonché 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a.,
Racc. pag. I-5613, punto 31), atteso che tali fatti, unitamente ad
elementi di diritto forniti dal giudice del rinvio, devono consentire
alla Corte di fornire una risposta utile alle questioni ad essa
sottoposte (v., in tal senso, in particolare, sentenza 11 settembre
2008, causa C-11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I-6845, punto 28).
24 Orbene, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio contiene
tutti gli elementi necessari perché la Corte risponda utilmente alle
questioni che le vengono sottoposte e, segnatamente, alla prima
questione.
25 In merito al secondo punto, è sufficiente rilevare che la domanda
della Stadt Papenburg non contiene alcun elemento tale da rendere
opportuna o necessaria la riapertura della fase orale.
26 La Corte, sentito l’avvocato generale, statuisce pertanto che non
occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Occorre rammentare che l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva
habitat prevede che, in base ai criteri di cui all’allegato III, fase 2,
della stessa e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche
di cui all’articolo 1, lettera c), iii) di tale direttiva, la
Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un
progetto di elenco dei SIC sulla base degli elenchi degli Stati membri.
28 L’allegato III della direttiva habitat, che tratta dei criteri di
selezione dei siti atti ad essere individuati quali SIC e designati
quali zone speciali di conservazione, enumera, relativamente alla fase 2
prevista in tale allegato, taluni criteri di valutazione dell’importanza
comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.
29 Orbene, tali criteri di valutazione sono stati definiti in funzione
dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali o della fauna e
della flora selvatiche figuranti, rispettivamente, nell’allegato I o
nell’allegato II della direttiva habitat, nonché dell’obiettivo di
coerenza di Natura 2000, vale a dire la rete ecologica europea di zone
speciali di conservazione di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva
habitat.
30 consegue che l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, di
per sé, non prevede che si tenga conto di necessità diverse dalla
conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora
selvatiche o dalla realizzazione della rete Natura 2000, allorché la
Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un
progetto di elenco dei SIC.
31 Se fosse consentito agli Stati membri, nella fase della procedura di
classificazione, disciplinata dall’art. 4, n. 2, primo comma, della
direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da
quelli attinenti alla tutela dell’ambiente sarebbe compromesso il
conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva
habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000, formata da
siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I
di detta direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato II della
stessa, e che deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di
habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro
area di ripartizione naturale.
32 Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri potessero
negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze economiche,
sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle
quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della direttiva habitat, la quale,
peraltro, non costituisce, come rileva l’avvocato generale al paragrafo
38 delle sue conclusioni, una deroga autonoma al regime generale di
protezione istituito da tale direttiva.
33 Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 4,
n. 2, primo comma, della direttiva habitat dev’essere interpretato nel
senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per
motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o
più siti nel progetto di elenco dei SIC elaborato dalla Commissione.
Sulla seconda, terza e quarta questione
34 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre
procedere alla soluzione della seconda, terza e quarta questione.
Sulla quinta questione
35 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se le continue misure di manutenzione del canale
navigabile dell’estuario oggetto della controversia principale, che non
siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano
già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza
del termine di recepimento della direttiva habitat, debbano essere
assoggettate, nella misura in cui possano avere incidenze significative
sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito
ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat nel caso di
loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4,
n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC.
36 In forza dell’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat
qualsiasi piano o progetto che possa pregiudicare significativamente il
sito interessato non può essere autorizzato senza una preventiva
valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza 7 settembre 2004,
causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc.
pag. I-7405, punto 22).
37 Si deve pertanto esaminare anzitutto la questione se i lavori di
dragaggio di cui trattasi nella causa principale rientrino nella nozione
di «piano» o «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, prima frase, della
direttiva habitat.
38 A tale proposito si deve rammentare che la Corte, dopo aver
constatato che la direttiva habitat non definisce le nozioni di «piano»
e di «progetto», ha rilevato che la nozione di «progetto» di cui
all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Consiglio 27
giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag.
40), è rilevante al fine di trarne la nozione di «piano» o di «progetto»
ai sensi della direttiva habitat (sentenza Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 23, 24 nonché 26).
39 Orbene, un’attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale
navigabile può rientrare nella nozione di «progetto» ai sensi dell’art.
1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce ad
«altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».
40 Si può pertanto considerare che una siffatta attività rientri nella
nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
41 Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata autorizzata in via
definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine
di recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che essa
possa essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un
progetto distinto ai sensi della direttiva habitat.
42 In caso contrario, i lavori di dragaggio del canale di cui trattasi,
che non siano direttamente connessi o necessari alla gestione del sito,
nella misura in cui possono avere incidenze significative su
quest’ultimo, sarebbero a priori permanentemente esenti da qualsivoglia
valutazione preventiva del loro impatto su tale sito ai sensi dell’art.
6, n. 3 della direttiva habitat, nonché dall’applicazione della
procedura di cui al n. 4 di tale articolo.
43 Si rischierebbe, inoltre, di non assicurare pienamente la
realizzazione dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali
nonché della flora e della fauna selvatiche previsto dalla direttiva
habitat.
44 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Stadt Papenburg e dalla
Commissione, non sussiste alcun motivo desumibile dai principi di
certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che osti a
che i lavori di dragaggio del canale di cui trattasi nella causa
principale, ancorché autorizzati in via definitiva in base al diritto
nazionale, siano assoggettati alla procedura prevista dall’art. 6, nn. 3
e 4, della direttiva habitat, in quanto progetti distinti e successivi.
45 Quanto al principio di certezza del diritto, esso esige, in
particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per
i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile
per gli amministrati (sentenza 7 giugno 2005, causa C-17/03, VEMW e a.,
Racc. pag. I-4983, punto 80). Orbene, la direttiva habitat soddisfa tali
requisiti nella fattispecie oggetto della causa principale.
46 Relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, si
deve rilevare che emerge da una giurisprudenza consolidata che la norma
nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione
creatasi quando era in vigore la norma precedente e che la sfera di
applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non
può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova
disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto
l’impero della disciplina anteriore (v., in particolare, sentenze 29
gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I-1049,
punti 50 e 55).
47 Occorre infine rilevare che qualora si possa ritenere, in
considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle
condizioni di esecuzione delle misure di manutenzione di cui trattasi
nella causa principale, che queste ultime costituiscano un’unica
operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al
mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi
regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono
essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3,
della direttiva habitat.
48 In tal caso, poiché un siffatto progetto era stato autorizzato prima
della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat, esso
non sarebbe soggetto alle prescrizioni relative alla procedura di
valutazione preventiva dell’incidenza del progetto sul sito interessato,
sancite da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2006,
causa C-209/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-2755, punti 53-62).
49 Dal momento che, tuttavia, il sito interessato sarebbe iscritto, in
conformità con l’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva habitat,
nell’elenco dei siti selezionati come SIC adottato dalla Commissione,
l’esecuzione di un siffatto progetto rientrerebbe nell’ambito di
applicazione dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva, il quale consente di
rispondere all’obiettivo essenziale della preservazione e della
protezione della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli
habitat naturali nonché della fauna o della flora selvatiche, e
stabilisce un obbligo di tutela generale, al fine di evitare degrado o
perturbazioni che possano avere conseguenze significative per quanto
riguarda gli obiettivi di tale direttiva (v. sentenze Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 37 e 38, nonché 13 gennaio
2005, causa C-117/03, Dragaggi e a., Racc. pag. I-167, punto 25). Prima
che la Commissione abbia adottato il citato elenco, siffatto sito,
qualora figuri già in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione
perché sia iscritto nell’elenco comunitario, non dovrebbe, in forza
dell’art. 4, n. 1, della direttiva habitat, richiedere interventi che
rischiano di compromettere seriamente le sue caratteristiche ecologiche
(sentenza 14 settembre 2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern
e a., Racc. pag. I-8445, punti 44 e 47).
50 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la
quinta questione dichiarando che l’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva
habitat dev’essere interpretato nel senso che continue misure di
manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano
direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già
state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del
termine di recepimento della direttiva habitat, devono essere
assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e
possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una
valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi delle citate
disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito,
conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva,
nell’elenco dei SIC.
51 Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della
frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette
misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in
particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa
profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal
fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e
solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio
1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata
dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere
interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non
approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente,
l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti
d’importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea.
2) L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla
direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che continue
misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non
siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano
già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza
del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata dalla
direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse
costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul
sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in
applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione
dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo
comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza
comunitaria.
Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della
frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette
misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in
particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa
profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal
fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e
solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come
modificata dalla direttiva 2006/105.
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