AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09



DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Politica agricola comune - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Prodotti trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta - Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Regolamento (CE) n. 1535/2003.
L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386, deve essere interpretato nel senso che č ammissibile al regime di aiuto previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalitŕ di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996. Pres. Levits - Borg Barthet (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09

DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Prodotti trasformati - Fasi della trasformazione delle pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta - Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Regolamento (CE) n. 1535/2003. Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione delle pesche puň essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, come modificato. Pres. Levits - Borg Barthet (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09


 www.AmbienteDiritto.it

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunitŕ Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 febbraio 2010


«Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Regolamento (CE) n. 1535/2003 - Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Prodotti trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta - Prodotti finiti»



Nel procedimento C-25/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) con decisione 25 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2009, nella causa

Sió-Eckes kft

contro

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,


LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. E. Levits, presidente di sezione, dal sig. A. Borg Barthet (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Sió-Eckes kft, dall’avv. A. Töro, ügyvéd;

- per il governo ungherese, dalle sig.re J. Fazekas, R. Somssich e K. Szíjjártó, in qualitŕ di agenti;

- per la Commissione delle Comunitŕ europee, dalla sig.ra M. Vollkommer e dal sig. A. Sipos, in qualitŕ di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29), e del regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalitŕ di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14), come modificati dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386 (GU L 64, pag. 25; in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento n. 2201/96» e il «regolamento n. 1535/2003»), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione (GU L 220, pag. 54), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996 (GU L 139, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 2320/89»).

2 Tale domanda č stata proposta nel contesto di una controversia che vede contrapposti la Sió-Eckes kft (in prosieguo: la «Sió-Eckes») e il Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; in prosieguo: lo «Hivatal») in merito ad un aiuto di cui la Sió-Eckes ha beneficiato con riferimento alla campagna di commercializzazione 2004/2005 per la produzione di polpa di pesca.

Contesto normativo

Il regolamento n. 2201/96

3 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 cosě dispone:

«Č istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono alla trasformazione pomodori, pere e pesche raccolti nella Comunitŕ, ai fini della produzione dei prodotti trasformati elencati nell’allegato I».

4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale regolamento:

«L’aiuto di cui all’articolo 2 č versato in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione riconosciute dalle competenti autoritŕ degli Stati membri, dall’altro.

(…)».

5 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2201/96 cosě recita:

«Le modalitŕ d’applicazione degli articoli da 2 a 5, in particolare quelle riguardanti il riconoscimento delle imprese di trasformazione, la conclusione dei contratti di trasformazione, il versamento dell’aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima conferita alla trasformazione, i requisiti minimi di qualitŕ dei prodotti finiti e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 29».

6 Ai sensi dell’art. 6 quater, n. 4, di detto regolamento:

«L’aiuto alla produzione č versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati:

a) ottenuti da materie prime raccolte nella Comunitŕ, per le quali le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2;

b) conformi ai requisiti minimi di qualitŕ».

7 L’allegato I del regolamento n. 2201/96 elenca, sotto il titolo «Prodotti trasformati di cui all’articolo 2», i codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 ed ex 2008 70 98, corrispondenti alla definizione «Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta».

Il regolamento n. 1535/2003

8 Il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1535/2003 cosě recita:

«Al fine di garantire un’applicazione uniforme del regime, č opportuno definire i prodotti di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e all’allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, le relative campagne di commercializzazione e i periodi di consegna delle materie prime».

9 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1535/2003, intitolato «Prodotti finiti»:

«Per “prodotti di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e all’allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96” si intendono i seguenti prodotti:

1) “pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta”: le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 ed ex 2008 70 98;

(…)».

10 L’art. 35, n. 1, del regolamento n. 1535/2003 cosě dispone in particolare:

«Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell’ambito dei contratti non č stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e all’allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, il trasformatore versa alle autoritŕ competenti un importo pari al doppio dell’importo unitario dell’aiuto moltiplicato per il quantitativo di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 1 (…)».

11 L’art. 41 del regolamento n. 1535/2003 dispone che «il regolamento (CE) n. 449/2001 č abrogato (…) [e che ] i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento».

Il regolamento n. 2320/89

12 Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2320/89:

«Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001».

13 L’art. 2 del regolamento n. 2320/89 dispone in particolare:

«Per la fabbricazione delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, sono impiegate soltanto pesche della specie Prunus communis L., escluse le nettarine. (…)».

14 Ai sensi dell’art. 3 di tale regolamento:

«1. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

a) per “frutto intero” si intende il frutto intero non snocciolato;

b) per “metŕ” si intende il frutto snocciolato, tagliato verticalmente in due parti approssimativamente uguali;

c) per “quarti” si intende il frutto snocciolato, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;

d) per “fette” si intende il frutto snocciolato, tagliato in piů di quattro parti cuneiformi;

e) per “dadi” si intende il frutto snocciolato, tagliato in pezzi cubici.

(…)

6. Le pesche in conserva devono essere praticamente esenti da:

a) elementi estranei di origine vegetale,

b) buccia,

c) unitŕ difettose.

I frutti interi, la metŕ e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unitŕ danneggiate meccanicamente».

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 La Sió-Eckes č, a partire dalla campagna di commercializzazione 2004/2005, un’impresa di trasformazione autorizzata ai sensi del regolamento n. 2201/96.

16 Durante un controllo in loco effettuato il 5 ottobre 2005, lo Hivatal ha constatato che la Sió-Eckes aveva fabbricato, usando come materia prima la totalitŕ delle pesche acquistate in base ad un contratto di trasformazione oggetto di un aiuto nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005, polpa di pesca rientrante nel codice NC 2008 70 92. Con una domanda recante la data del 30 marzo 2006, lo Hivatal ha invitato la Sió-Eckes a comunicargli informazioni e una dichiarazione relativa ai prodotti cosě ottenuti.

17 La dichiarazione della Sió-Eckes, la formula di fabbricazione da essa depositata, nonché altri documenti allegati hanno confermato la constatazione effettuata in loco, secondo cui i prodotti di cui trattavasi erano costituiti da polpa di pesca rientrante nel codice NC 2008 70 92.

18 In base a tali elementi lo Hivatal ha dichiarato, con decisione del 18 maggio 2006, che la Sió-Eckes aveva fabbricato, nel corso della campagna di commercializzazione considerata, utilizzando come materia prima pesche acquistate in base ad un contratto di trasformazione, prodotti finiti che non soddisfacevano le condizioni previste dal diritto dell’Unione per poter beneficiare dell’aiuto. In applicazione dell’art. 35 del regolamento n. 1535/2003, esso ha conseguentemente ingiunto alla Sió-Eckes di pagare la somma di HUF 45 484 064, maggiorata degli interessi, a motivo dell’irregolaritŕ rilevata.

19 La Sió-Eckes ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione, che č stata confermata da una decisione del 20 giugno 2006 del presidente dello Hivatal (Servizio ungherese per l’agricoltura).

20 Il 3 agosto 2006, la Sió-Eckes ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Fovárosi Bíróság. Essa sostiene che i prodotti finiti da essa fabbricati rientrano in effetti nel codice NC 2008 70 92 di cui all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, ma che i prodotti elencati in tale disposizione possono costituire materie prime (prodotti semifiniti) per altri prodotti oppure prodotti finiti fabbricati per il consumatore finale.

21 Dinanzi al giudice del rinvio, lo Hivatal ha affermato che, oltre al fatto che il codice NC 2008 70 92 non riguarda proprio la polpa di pesca, il prodotto fabbricato dalla ricorrente nella causa principale non soddisfa le caratteristiche stabilite all’art. 3, nn. 1, 2 e 6, del regolamento n. 2320/89. Esso aggiunge che, per poter beneficiare dell’aiuto alla produzione per la trasformazione delle pesche, «le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta» devono essere preparate in una delle modalitŕ di presentazione descritte in tale art. 3, n. 2. Lo Hivatal sostiene, inoltre, che l’argomentazione svolta dalla ricorrente nella causa principale a sostegno della nozione di «prodotti semifiniti» sarebbe priva di fondamento in quanto, da una parte, detta ricorrente, all’atto della sua adesione al regime di aiuto, ha chiesto e ottenuto un’autorizzazione per la produzione di prodotti finiti denominati «pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta» rientranti nel codice NC ex 2008 70 92, in modo tale che non era autorizzata a fabbricare, nel contesto del regime d’aiuto, altri prodotti e in quanto, dall’altra parte, risulta chiaramente che, nella fattispecie, si trattava di un prodotto finito imballato, munito di coperchio, e non di un prodotto intermedio che potesse costituire oggetto di un processo industriale.

22 Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile, il Fovárosi Bíróság ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 2, n. 1, del regolamento (…) n. 2201/96 (…) debba essere interpretato nel senso che, in base all’allegato I, il regime di aiuti alla produzione riguarda, oltre alle pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta rientranti nel codice della NC ex 2008 70 61, anche i prodotti individuati dagli altri codici della NC (ex 2008 70 69, ecc.) elencati nel detto allegato.

2) Se l’impresa di trasformazione che fabbrica i prodotti rientranti nel codice della NC ex 2008 70 92 soddisfi le condizioni del detto regolamento.

3) Se l’art. 2, punto 1, del regolamento (…) n. 1535/2003 (…) debba essere interpretato nel senso che i prodotti rientranti nei codici della NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 nonché ex 2008 70 99 sono altresě prodotti finiti ai sensi del regolamento.

4) Nei limiti in cui, in base alla risposta alle questioni di cui sopra, possano considerarsi prodotti finiti solo le pesche ai sensi dell’art. 3 del regolamento (…) n. 2320/89 (…), per quali motivi nelle norme sopra menzionate siano inclusi codici della NC relativi ad altri prodotti.

5) Se, in forza dei sopracitati regolamenti, debbano essere considerati prodotti finiti i prodotti derivanti da ciascuna fase della trasformazione delle pesche (ad esempio, la polpa) che possono essere autonomamente commercializzati».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime quattro questioni

23 Con le sue questioni sub 1)-4), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un prodotto rientrante nel codice NC 2008 70 92 possa essere ammesso al regime d’aiuto previsto all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96.

24 Occorre ricordare che, in conformitŕ all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96, il regime di aiuto istituito da tale regolamento č applicabile alla fabbricazione dei prodotti trasformati che figurano all’allegato I di quest’ultimo, che elenca, al titolo «Prodotti trasformati di cui all’articolo 2», i codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98, corrispondenti alla definizione «Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta».

25 Al riguardo, va osservato che il codice NC 2008 70 non include soltanto le pesche, ma anche le nettarine. Orbene, l’art. 2 del regolamento n. 2320/89, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, prevede espressamente che, per la fabbricazione di tali prodotti, «sono impiegate soltanto pesche della specie Prunus communis L., escluse le nettarine».

26 Quindi, nei limiti in cui prodotti diversi da quelli designati all’allegato I del regolamento n. 2201/96 siano idonei a rientrare nei menzionati codici NC, l’indicazione «ex» che precede questi ultimi ha lo scopo di precisare quali sono, tra essi, quelli ai quali č rivolto il regime di aiuto alla produzione.

27 Ciň č quanto risulta peraltro esplicitamente da diversi regolamenti. Cosě, il regolamento (CE) della Commissione 27 luglio 2007, n. 899, recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dei codici NC di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono e dei miscugli contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono per tenere conto di modifiche apportate alla nomenclatura combinata stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 196, pag. 24), dichiara che «l’indicazione “ex” prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna “Descrizione”». Dal regolamento (CE) del Consiglio 21 luglio 2003, n. 1329, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 187, pag. 1), risulta anche che, «quando il codice NC č preceduto da “ex”, il regime preferenziale č determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente».

28 Ne deriva che puň beneficiare del regime di aiuto istituito dall’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 il prodotto che, da un lato, rientra in un codice NC riportato nell’allegato I di tale regolamento e che, dall’altro, corrisponde alla descrizione delle merci indicata a fianco di detto codice.

29 Tale interpretazione č corroborata dall’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, il quale precisa che, ai sensi del regolamento n. 2201/96, si devono intendere per «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta» le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno suběto un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98.

30 Occorre aggiungere che l’art. 6 quater, n. 4, lett. b), del regolamento n. 2201/96 prevede che l’aiuto alla produzione sia versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati che sono «conformi ai requisiti minimi di qualitŕ». Il regolamento n. 2320/89, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi che le pesche allo sciroppo e le pesche conservate al succo naturale di frutta, come definite dal regolamento n. 1535/2003, devono soddisfare specifica al suo art. 3 il modo in cui deve essere preparata la loro presentazione, cioč sotto forma di pesche intere, a metŕ, in quarti, in fette o in dadi.

31 Dalle considerazioni che precedono deriva che possono essere considerate prodotto trasformato ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 le «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta» rispondenti non solo alla definizione di cui all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, ma anche ai requisiti qualitativi minimi fissati dal regolamento n. 2320/89.

32 Conseguentemente, occorre risolvere le questioni sub 1)-4) dichiarando che l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 deve essere interpretato nel senso che č ammissibile al regime di aiuto previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto regolamento, in combinato disposto con i regolamenti nn. 1535/2003 e 2320/89.

Sulla quinta questione

33 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il prodotto ottenuto al termine di ciascuna delle fasi di trasformazione delle pesche e idoneo ad essere commercializzato in modo autonomo debba essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003.

34 Occorre ricordare preliminarmente che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96, sono in particolare ammissibili al regime di aiuto previsto da tale disposizione i prodotti trasformati che compaiono all’allegato I di detto regolamento, tra cui rientrano, insieme ad altri, le «pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta».

35 Il regolamento n. 1535/2003, recante modalitŕ d’applicazione del regolamento n. 2201/96, comprende un art. 2 intitolato «Prodotti finiti», in forza del quale i prodotti contemplati nell’allegato I di quest’ultimo regolamento devono presentare determinate caratteristiche. Quindi, le «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta» devono essere presentate sotto forma di pesche intere o in pezzi, senza buccia, aver suběto un trattamento termico, essere condizionate in contenitori ermeticamente chiusi ed essere comprese in uno dei codici NC menzionati al detto art. 2, punto 1.

36 Ne consegue che devono essere considerati prodotti trasformati ai sensi del regolamento n. 2201/96 i prodotti che presentano le caratteristiche menzionate all’art. 2 del regolamento n. 1535/2003.

37 Per contro, non risulta né dal dettato dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003 né dalla loro economia che soltanto i prodotti ottenuti nell’ultima fase del processo di fabbricazione e destinati ai consumatori finali possano beneficiare del regime di aiuto istituito dal regolamento n. 2201/96.

38 Risulta al contrario dall’economia dell’art. 2 del regolamento n. 1535/2003 e, in particolare, dai suoi punti 9 e 11-15, relativi a prodotti a base di pomodori, che il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione puň, in determinate circostanze, essere considerato prodotto finito ai sensi di detto regolamento.

39 Conseguentemente, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione delle pesche puň essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, a condizione che presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003.

Sulle spese

40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:


1) L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386, deve essere interpretato nel senso che č ammissibile al regime di aiuto previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalitŕ di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996.

2) Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione delle pesche puň essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, come modificato.

Firme


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562