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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09
DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Politica agricola comune - Organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli - Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli - Prodotti trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo
naturale di frutta - Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 -
Regolamento (CE) n. 1535/2003. L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386,
deve essere interpretato nel senso che č ammissibile al regime di aiuto
previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in
uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come
modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda
alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai
sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE)
della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalitŕ di applicazione
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime
di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come
modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della
Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi
minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini
dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996. Pres. Levits -
Borg Barthet (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella
causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09
DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Prodotti trasformati - Fasi della
trasformazione delle pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta -
Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Regolamento (CE) n.
1535/2003. Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della
trasformazione delle pesche puň essere considerato prodotto finito ai sensi
dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che
presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n.
1535/2003, come modificato. Pres. Levits - Borg Barthet (rel.) - domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V,
25/02/2010, Sentenza C-25/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunitŕ Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
25 febbraio 2010
«Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 2201/96 -
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli - Regolamento (CE) n. 1535/2003 - Regime di aiuto
nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Prodotti
trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta -
Prodotti finiti»
Nel procedimento C-25/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) con
decisione 25 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio
2009, nella causa
Sió-Eckes kft
contro
Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. E. Levits, presidente di sezione, dal sig. A. Borg
Barthet (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17
dicembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Sió-Eckes kft, dall’avv. A. Töro, ügyvéd;
- per il governo ungherese, dalle sig.re J. Fazekas, R. Somssich e K.
Szíjjártó, in qualitŕ di agenti;
- per la Commissione delle Comunitŕ europee, dalla sig.ra M. Vollkommer
e dal sig. A. Sipos, in qualitŕ di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione
del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29), e del
regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante
modalitŕ di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio
per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14), come
modificati dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386
(GU L 64, pag. 25; in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento n.
2201/96» e il «regolamento n. 1535/2003»), nonché del regolamento (CEE)
della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti
qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di
frutta, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione (GU
L 220, pag. 54), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
22 maggio 2001, n. 996 (GU L 139, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento
n. 2320/89»).
2 Tale domanda č stata proposta nel contesto di una controversia che
vede contrapposti la Sió-Eckes kft (in prosieguo: la «Sió-Eckes») e il
Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Ufficio per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale; in prosieguo: lo «Hivatal») in
merito ad un aiuto di cui la Sió-Eckes ha beneficiato con riferimento
alla campagna di commercializzazione 2004/2005 per la produzione di
polpa di pesca.
Contesto normativo
Il regolamento n. 2201/96
3 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 cosě dispone:
«Č istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di
produttori che conferiscono alla trasformazione pomodori, pere e pesche
raccolti nella Comunitŕ, ai fini della produzione dei prodotti
trasformati elencati nell’allegato I».
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale regolamento:
«L’aiuto di cui all’articolo 2 č versato in base a contratti stipulati
tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a
norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di
trasformazione riconosciute dalle competenti autoritŕ degli Stati
membri, dall’altro.
(…)».
5 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2201/96 cosě recita:
«Le modalitŕ d’applicazione degli articoli da 2 a 5, in particolare
quelle riguardanti il riconoscimento delle imprese di trasformazione, la
conclusione dei contratti di trasformazione, il versamento dell’aiuto,
le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di
commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima
conferita alla trasformazione, i requisiti minimi di qualitŕ dei
prodotti finiti e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei
limiti sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 29».
6 Ai sensi dell’art. 6 quater, n. 4, di detto regolamento:
«L’aiuto alla produzione č versato alle imprese di trasformazione solo
per i prodotti trasformati:
a) ottenuti da materie prime raccolte nella Comunitŕ, per le quali le
imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui
all’articolo 6 bis, paragrafo 2;
b) conformi ai requisiti minimi di qualitŕ».
7 L’allegato I del regolamento n. 2201/96 elenca, sotto il titolo
«Prodotti trasformati di cui all’articolo 2», i codici NC ex 2008 70 61,
ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 ed ex 2008 70
98, corrispondenti alla definizione «Pesche allo sciroppo e/o al succo
naturale di frutta».
Il regolamento n. 1535/2003
8 Il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1535/2003 cosě recita:
«Al fine di garantire un’applicazione uniforme del regime, č opportuno
definire i prodotti di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e
all’allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, le relative campagne di
commercializzazione e i periodi di consegna delle materie prime».
9 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1535/2003, intitolato
«Prodotti finiti»:
«Per “prodotti di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e all’allegato I
del regolamento (CE) n. 2201/96” si intendono i seguenti prodotti:
1) “pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta”: le pesche intere
o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico,
condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di
copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e
comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex
2008 70 79, ex 2008 70 92 ed ex 2008 70 98;
(…)».
10 L’art. 35, n. 1, del regolamento n. 1535/2003 cosě dispone in
particolare:
«Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di
pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell’ambito dei
contratti non č stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui
all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e all’allegato I del regolamento (CE)
n. 2201/96, il trasformatore versa alle autoritŕ competenti un importo
pari al doppio dell’importo unitario dell’aiuto moltiplicato per il
quantitativo di materia prima non trasformata, maggiorato di un
interesse calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 1 (…)».
11 L’art. 41 del regolamento n. 1535/2003 dispone che «il regolamento
(CE) n. 449/2001 č abrogato (…) [e che ] i riferimenti al regolamento
abrogato si intendono fatti al presente regolamento».
Il regolamento n. 2320/89
12 Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2320/89:
«Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che
devono presentare le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta,
quali sono definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
449/2001».
13 L’art. 2 del regolamento n. 2320/89 dispone in particolare:
«Per la fabbricazione delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale
di frutta, sono impiegate soltanto pesche della specie Prunus communis
L., escluse le nettarine. (…)».
14 Ai sensi dell’art. 3 di tale regolamento:
«1. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono
essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.
2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono
definite come segue:
a) per “frutto intero” si intende il frutto intero non snocciolato;
b) per “metŕ” si intende il frutto snocciolato, tagliato verticalmente
in due parti approssimativamente uguali;
c) per “quarti” si intende il frutto snocciolato, tagliato in quattro
parti approssimativamente uguali;
d) per “fette” si intende il frutto snocciolato, tagliato in piů di
quattro parti cuneiformi;
e) per “dadi” si intende il frutto snocciolato, tagliato in pezzi
cubici.
(…)
6. Le pesche in conserva devono essere praticamente esenti da:
a) elementi estranei di origine vegetale,
b) buccia,
c) unitŕ difettose.
I frutti interi, la metŕ e i quarti devono essere inoltre praticamente
esenti da unitŕ danneggiate meccanicamente».
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 La Sió-Eckes č, a partire dalla campagna di commercializzazione
2004/2005, un’impresa di trasformazione autorizzata ai sensi del
regolamento n. 2201/96.
16 Durante un controllo in loco effettuato il 5 ottobre 2005, lo Hivatal
ha constatato che la Sió-Eckes aveva fabbricato, usando come materia
prima la totalitŕ delle pesche acquistate in base ad un contratto di
trasformazione oggetto di un aiuto nel corso della campagna di
commercializzazione 2004/2005, polpa di pesca rientrante nel codice NC
2008 70 92. Con una domanda recante la data del 30 marzo 2006, lo
Hivatal ha invitato la Sió-Eckes a comunicargli informazioni e una
dichiarazione relativa ai prodotti cosě ottenuti.
17 La dichiarazione della Sió-Eckes, la formula di fabbricazione da essa
depositata, nonché altri documenti allegati hanno confermato la
constatazione effettuata in loco, secondo cui i prodotti di cui
trattavasi erano costituiti da polpa di pesca rientrante nel codice NC
2008 70 92.
18 In base a tali elementi lo Hivatal ha dichiarato, con decisione del
18 maggio 2006, che la Sió-Eckes aveva fabbricato, nel corso della
campagna di commercializzazione considerata, utilizzando come materia
prima pesche acquistate in base ad un contratto di trasformazione,
prodotti finiti che non soddisfacevano le condizioni previste dal
diritto dell’Unione per poter beneficiare dell’aiuto. In applicazione
dell’art. 35 del regolamento n. 1535/2003, esso ha conseguentemente
ingiunto alla Sió-Eckes di pagare la somma di HUF 45 484 064, maggiorata
degli interessi, a motivo dell’irregolaritŕ rilevata.
19 La Sió-Eckes ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale
decisione, che č stata confermata da una decisione del 20 giugno 2006
del presidente dello Hivatal (Servizio ungherese per l’agricoltura).
20 Il 3 agosto 2006, la Sió-Eckes ha proposto un ricorso avverso tale
decisione dinanzi al Fovárosi Bíróság. Essa sostiene che i prodotti
finiti da essa fabbricati rientrano in effetti nel codice NC 2008 70 92
di cui all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, ma che i
prodotti elencati in tale disposizione possono costituire materie prime
(prodotti semifiniti) per altri prodotti oppure prodotti finiti
fabbricati per il consumatore finale.
21 Dinanzi al giudice del rinvio, lo Hivatal ha affermato che, oltre al
fatto che il codice NC 2008 70 92 non riguarda proprio la polpa di
pesca, il prodotto fabbricato dalla ricorrente nella causa principale
non soddisfa le caratteristiche stabilite all’art. 3, nn. 1, 2 e 6, del
regolamento n. 2320/89. Esso aggiunge che, per poter beneficiare
dell’aiuto alla produzione per la trasformazione delle pesche, «le
pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta» devono essere
preparate in una delle modalitŕ di presentazione descritte in tale art.
3, n. 2. Lo Hivatal sostiene, inoltre, che l’argomentazione svolta dalla
ricorrente nella causa principale a sostegno della nozione di «prodotti
semifiniti» sarebbe priva di fondamento in quanto, da una parte, detta
ricorrente, all’atto della sua adesione al regime di aiuto, ha chiesto e
ottenuto un’autorizzazione per la produzione di prodotti finiti
denominati «pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta»
rientranti nel codice NC ex 2008 70 92, in modo tale che non era
autorizzata a fabbricare, nel contesto del regime d’aiuto, altri
prodotti e in quanto, dall’altra parte, risulta chiaramente che, nella
fattispecie, si trattava di un prodotto finito imballato, munito di
coperchio, e non di un prodotto intermedio che potesse costituire
oggetto di un processo industriale.
22 Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso
pendente dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione
applicabile, il Fovárosi Bíróság ha deciso di sospendere il giudizio e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 2, n. 1, del regolamento (…) n. 2201/96 (…) debba essere
interpretato nel senso che, in base all’allegato I, il regime di aiuti
alla produzione riguarda, oltre alle pesche sciroppate e/o al succo
naturale di frutta rientranti nel codice della NC ex 2008 70 61, anche i
prodotti individuati dagli altri codici della NC (ex 2008 70 69, ecc.)
elencati nel detto allegato.
2) Se l’impresa di trasformazione che fabbrica i prodotti rientranti nel
codice della NC ex 2008 70 92 soddisfi le condizioni del detto
regolamento.
3) Se l’art. 2, punto 1, del regolamento (…) n. 1535/2003 (…) debba
essere interpretato nel senso che i prodotti rientranti nei codici della
NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008
70 92, ex 2008 70 94 nonché ex 2008 70 99 sono altresě prodotti finiti
ai sensi del regolamento.
4) Nei limiti in cui, in base alla risposta alle questioni di cui sopra,
possano considerarsi prodotti finiti solo le pesche ai sensi dell’art. 3
del regolamento (…) n. 2320/89 (…), per quali motivi nelle norme sopra
menzionate siano inclusi codici della NC relativi ad altri prodotti.
5) Se, in forza dei sopracitati regolamenti, debbano essere considerati
prodotti finiti i prodotti derivanti da ciascuna fase della
trasformazione delle pesche (ad esempio, la polpa) che possono essere
autonomamente commercializzati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime quattro questioni
23 Con le sue questioni sub 1)-4), che occorre esaminare congiuntamente,
il giudice del rinvio chiede in sostanza se un prodotto rientrante nel
codice NC 2008 70 92 possa essere ammesso al regime d’aiuto previsto
all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96.
24 Occorre ricordare che, in conformitŕ all’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 2201/96, il regime di aiuto istituito da tale regolamento
č applicabile alla fabbricazione dei prodotti trasformati che figurano
all’allegato I di quest’ultimo, che elenca, al titolo «Prodotti
trasformati di cui all’articolo 2», i codici NC ex 2008 70 61, ex 2008
70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98,
corrispondenti alla definizione «Pesche allo sciroppo e/o al succo
naturale di frutta».
25 Al riguardo, va osservato che il codice NC 2008 70 non include
soltanto le pesche, ma anche le nettarine. Orbene, l’art. 2 del
regolamento n. 2320/89, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi
per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta ai fini
dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, prevede
espressamente che, per la fabbricazione di tali prodotti, «sono
impiegate soltanto pesche della specie Prunus communis L.,
escluse le nettarine».
26 Quindi, nei limiti in cui prodotti diversi da quelli designati
all’allegato I del regolamento n. 2201/96 siano idonei a rientrare nei
menzionati codici NC, l’indicazione «ex» che precede questi ultimi ha lo
scopo di precisare quali sono, tra essi, quelli ai quali č rivolto il
regime di aiuto alla produzione.
27 Ciň č quanto risulta peraltro esplicitamente da diversi regolamenti.
Cosě, il regolamento (CE) della Commissione 27 luglio 2007, n. 899,
recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dei codici NC
di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono e dei miscugli
contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono per tenere conto di
modifiche apportate alla nomenclatura combinata stabilita nel
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 196, pag. 24), dichiara
che «l’indicazione “ex” prima di un codice significa che in questa voce
possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella
colonna “Descrizione”». Dal regolamento (CE) del Consiglio 21 luglio
2003, n. 1329, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai
contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e
della pesca originari della Norvegia (GU L 187, pag. 1), risulta anche
che, «quando il codice NC č preceduto da “ex”, il regime preferenziale č
determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione
corrispondente».
28 Ne deriva che puň beneficiare del regime di aiuto istituito dall’art.
2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 il prodotto che, da un lato, rientra
in un codice NC riportato nell’allegato I di tale regolamento e che,
dall’altro, corrisponde alla descrizione delle merci indicata a fianco
di detto codice.
29 Tale interpretazione č corroborata dall’art. 2, punto 1, del
regolamento n. 1535/2003, il quale precisa che, ai sensi del regolamento
n. 2201/96, si devono intendere per «pesche sciroppate e/o al succo
naturale di frutta» le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno
suběto un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente
chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo
naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70
69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98.
30 Occorre aggiungere che l’art. 6 quater, n. 4, lett. b), del
regolamento n. 2201/96 prevede che l’aiuto alla produzione sia versato
alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati che sono
«conformi ai requisiti minimi di qualitŕ». Il regolamento n. 2320/89,
che stabilisce i requisiti qualitativi minimi che le pesche allo
sciroppo e le pesche conservate al succo naturale di frutta, come
definite dal regolamento n. 1535/2003, devono soddisfare specifica al
suo art. 3 il modo in cui deve essere preparata la loro presentazione,
cioč sotto forma di pesche intere, a metŕ, in quarti, in fette o in
dadi.
31 Dalle considerazioni che precedono deriva che possono essere
considerate prodotto trasformato ai sensi dell’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 2201/96 le «pesche sciroppate e/o al succo naturale di
frutta» rispondenti non solo alla definizione di cui all’art. 2, punto
1, del regolamento n. 1535/2003, ma anche ai requisiti qualitativi
minimi fissati dal regolamento n. 2320/89.
32 Conseguentemente, occorre risolvere le questioni sub 1)-4)
dichiarando che l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2201/96 deve essere
interpretato nel senso che č ammissibile al regime di aiuto previsto da
tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei
codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, ivi incluso il
codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda alla definizione di
«pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto
regolamento, in combinato disposto con i regolamenti nn. 1535/2003 e
2320/89.
Sulla quinta questione
33 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede
sostanzialmente se il prodotto ottenuto al termine di ciascuna delle
fasi di trasformazione delle pesche e idoneo ad essere commercializzato
in modo autonomo debba essere considerato prodotto finito ai sensi dei
regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003.
34 Occorre ricordare preliminarmente che, ai sensi dell’art. 2, n. 1,
del regolamento n. 2201/96, sono in particolare ammissibili al regime di
aiuto previsto da tale disposizione i prodotti trasformati che compaiono
all’allegato I di detto regolamento, tra cui rientrano, insieme ad
altri, le «pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta».
35 Il regolamento n. 1535/2003, recante modalitŕ d’applicazione del
regolamento n. 2201/96, comprende un art. 2 intitolato «Prodotti
finiti», in forza del quale i prodotti contemplati nell’allegato I di
quest’ultimo regolamento devono presentare determinate caratteristiche.
Quindi, le «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta» devono
essere presentate sotto forma di pesche intere o in pezzi, senza buccia,
aver suběto un trattamento termico, essere condizionate in contenitori
ermeticamente chiusi ed essere comprese in uno dei codici NC menzionati
al detto art. 2, punto 1.
36 Ne consegue che devono essere considerati prodotti trasformati ai
sensi del regolamento n. 2201/96 i prodotti che presentano le
caratteristiche menzionate all’art. 2 del regolamento n. 1535/2003.
37 Per contro, non risulta né dal dettato dei regolamenti nn. 2201/96 e
1535/2003 né dalla loro economia che soltanto i prodotti ottenuti
nell’ultima fase del processo di fabbricazione e destinati ai
consumatori finali possano beneficiare del regime di aiuto istituito dal
regolamento n. 2201/96.
38 Risulta al contrario dall’economia dell’art. 2 del regolamento n.
1535/2003 e, in particolare, dai suoi punti 9 e 11-15, relativi a
prodotti a base di pomodori, che il prodotto ottenuto al termine delle
diverse fasi della trasformazione puň, in determinate circostanze,
essere considerato prodotto finito ai sensi di detto regolamento.
39 Conseguentemente, occorre risolvere la quinta questione dichiarando
che il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della
trasformazione delle pesche puň essere considerato prodotto finito ai
sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, a condizione che presenti
le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n.
1535/2003.
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996,
n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386, deve essere
interpretato nel senso che č ammissibile al regime di aiuto previsto da
tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei
codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come modificato,
ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda alla
definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai
sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento
(CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalitŕ di
applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il
regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che
stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo
e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell’applicazione del regime di
aiuto alla produzione, come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 22 maggio 2001, n. 996.
2) Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della
trasformazione delle pesche puň essere considerato prodotto finito ai
sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a
condizione che presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1,
del regolamento n. 1535/2003, come modificato.
Firme
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