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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-308/08


FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali - Regime di protezione prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria - Progetto di sistemazione di una strada rurale» Fattispecie: uccisioni accidentali di linci iberiche - Inadempimento di uno Stato (Spagna) - Art. 12, n. 4 Direttiva 92/43/CEE. In forza dell’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV, lett. a), della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie e che sono selezionati al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, opportune misure di protezione finalizzate a mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti. Inoltre, sulla base delle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono ulteriori ricerche o adottano le misure di conservazione necessarie per assicurare che, tra l’altro, che le uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie interessate. Non potendo pertanto autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti. Tale è in particolare il caso allorché un intervento rischia di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nei siti interessati. Pres. Bonichot, Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Regno di Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-308/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 maggio 2010

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche - Regime di protezione prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria - Art. 12, n. 4 - Progetto di sistemazione di una strada rurale»



Nella causa C-308/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 10 luglio 2008,

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,


LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 Con il proprio ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), nell’interpretazione datane dalle sentenze 13 gennaio 2005, causa C-117/03, Dragaggi e a. (Racc. pag. I-167), e 14 settembre 2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-8445), nonché dell’art. 12, n. 4, di tale direttiva, in relazione al progetto di sistemazione della strada rurale che collega Villamanrique de la Condesa (Siviglia) a El Rocío (Huelva) (in prosieguo: il «progetto di sistemazione della strada rurale»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

2 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva «habitat», «per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno [s]tato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito».

3 A termini dell’art. 3, n. 1, della direttiva «habitat», «[è] costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale».

4 L’art. 4 della direttiva «habitat» ha il seguente tenore:

«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…)

L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito (…)

2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria [in prosieguo: i “SIC”], sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

(…)

L’elenco dei siti selezionati come [SIC] in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.

(…)

5. Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».

5 Tra le specie di interesse comunitario menzionate nell’allegato II della direttiva «habitat» figura, quale specie prioritaria, la Lynx pardina (in prosieguo: la «lince iberica»). L’art. 1, lett. h), di tale direttiva definisce le «specie prioritarie» come «le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all’articolo 2».

6 L’art. 6 della direttiva «habitat», che prevede un regime di protezione dei SIC, al proprio n. 2 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».

7 L’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat» è così redatto:

«Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato IV, [lett.] a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione».

8 La lince iberica figura tra le specie elencate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva «habitat».

Fatti all’origine della controversia e procedimento precontenzioso

9 Nel mese di dicembre 1997 il Regno di Spagna ha proposto quale SIC il parco naturale della Doñana in ragione della presenza, in particolare, della lince iberica.

10 Nel mese di novembre 1999, ossia tra il momento in cui detto sito era stato oggetto di tale proposta e quello in cui è stato effettivamente iscritto come SIC da parte della Commissione, è stato adottato il progetto di sistemazione della strada rurale. Quest’ultima confina con e in parte attraversa il parco naturale della Doñana.

11 Ritenendo che la sistemazione di tale strada fosse stata realizzata senza che fossero state adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che si producessero effetti negativi sull’ambiente, segnatamente sulla lince iberica, il 1° aprile 2004 la Commissione ha trasmesso una lettera di diffida al Regno di Spagna, in cui gli addebitava di essere venuto meno, in particolare, agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6 e 12 della direttiva «habitat».

12 Al fine di tener conto della sentenza Dragaggi e a., cit., il 4 luglio 2006 la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna una lettera di diffida complementare, in cui affermava che il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva «habitat» nell’interpretazione datane da tale sentenza, nonché dell’art. 12, n. 4, di tale direttiva. A questo riguardo essa rammentava l’importanza della presenza della lince iberica nella zona in cui era stato attuato il progetto di sistemazione della strada rurale e affermava che la trasformazione di detta strada rurale in strada divideva l’habitat naturale di questa specie e la esponeva a rischi di morte accidentale, dal momento che le misure di protezione non potevano ritenersi adeguate.

13 Il 19 luglio 2006 la Commissione, con decisione 2006/613/CE che adotta, a norma della direttiva 92/43, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), ha incluso il parco naturale della Doñana in tale elenco.

14 Con lettera 25 settembre 2006 il Regno di Spagna ha ribattuto che, dopo l’esecuzione delle misure correttive, non si erano più verificate collisioni e che era evidente che le misure di protezione riducevano enormemente, senza escluderlo, il rischio di collisione.

15 Ritenendo persistere la violazione del diritto dell’Unione, il 18 ottobre 2006 la Commissione ha emanato un parere motivato nel quale essa reiterava le proprie censure e invitava il Regno di Spagna a conformarsi allo stesso parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione.

16 In risposta, il 18 dicembre 2006 il Regno di Spagna ha inviato una relazione della Junta de Andalucía, in cui si sottolineava ancora una volta il fatto che, a seguito dell’attuazione delle misure correttive, non si erano più verificate collisioni con linci iberiche.

17 Ritenendo che la situazione rimanesse insoddisfacente, il 10 luglio 2008 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

Sulla prima censura, relativa all’asserito inadempimento dell’obbligo di non autorizzare un intervento che comprometta seriamente le caratteristiche ecologiche del sito interessato, che grava sullo Stato membro convenuto in forza della direttiva «habitat»

Argomenti delle parti

18 La Commissione afferma che, realizzando la sistemazione della strada rurale in discussione senza accompagnarla con l’esecuzione di misure di protezione adeguate, il Regno di Spagna ha proceduto ad un intervento che ha alterato gravemente le caratteristiche ecologiche del SIC quale era stato proposto, essendo stato quest’ultimo considerato un sito indispensabile per la lince iberica.

19 Infatti, nonostante le misure correttive che sono state adottate dalle autorità spagnole, questo intervento, localizzato in una zona particolarmente sensibile per la sussistenza della lince iberica, frammenterebbe l’habitat di questa specie, renderebbe difficile la dispersione delle giovani linci nonché il collegamento tra i diversi «nuclei territoriali» e soprattutto esporrebbe i giovani esemplari ad un pericolo di morte per collisione. Ne conseguirebbe un rischio di scomparsa di tale specie prioritaria, in contraddizione con gli obblighi di cui alla direttiva «habitat», così come interpretata nella giurisprudenza della Corte.

20 Il Regno di Spagna controbatte che la via di comunicazione regionale che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío costituiva e costituisce tuttora una via asfaltata che le autorità andaluse si sono limitate a preservare in modo adeguato. Pertanto, non può ritenersi che vi sia stato un intervento tale da compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito. Anche se così fosse, il Regno di Spagna avrebbe comunque adottato le misure volte ad evitare che si producesse un danno per l’ambiente.

Giudizio della Corte

21 Va rammentato che, in forza della direttiva «habitat», gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie e che sono selezionati al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, opportune misure di protezione finalizzate a mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti. Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche degli stessi. Tale è in particolare il caso allorché un intervento rischia di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nei siti interessati (v., in tal senso, sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., cit., punti 44 e 46).

22 Orbene, la Commissione addebita al Regno di Spagna proprio di aver autorizzato un intervento che avrebbe alterato gravemente le caratteristiche ecologiche del SIC proposto e che rischierebbe di comportare la scomparsa della lince iberica, specie prioritaria la cui presenza sul sito in discussione è uno dei motivi per cui il parco naturale della Doñana è stato proposto quale SIC dallo Stato membro convenuto.

23 A tale proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato. Essa è infatti tenuta a fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v. sentenze 4 ottobre 2007, causa C-179/06, Commissione/Italia, Racc. pag. I-8131, punto 37, e 10 settembre 2009, causa C-416/07, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

24 È pacifico che la prima asfaltatura della strada rurale che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío è stata completata nel 1989. Quanto al progetto di sistemazione di cui trattasi, la sua esecuzione è stata autorizzata nel mese di febbraio 2000 ed è stata subordinata all’adozione di misure quali la costruzione di passaggi per la fauna, la realizzazione di una segnaletica adeguata e il posizionamento di una recinzione di esclusione della fauna lungo il tratto di strada che attraversa la zona forestale, che è la zona più favorevole alla preservazione della lince iberica. La sistemazione della strada rurale è stata conclusa nel mese di luglio 2001. Tuttavia, una serie di misure correttive supplementari è stata gradualmente attuata e completata nel mese di novembre 2004. Dal fascicolo risulta che, sebbene i lavori di asfaltatura non abbiano né alterato il tracciato della via di comunicazione in questione né modificato le sue dimensioni, ne hanno modificato l’uso trasformando detta strada rurale in strada vera e propria. Tale sistemazione ha comportato un incremento del traffico, soprattutto di veicoli per uso privato, e un aumento della velocità dei veicoli che vi transitano.

25 Non si mette in dubbio che, in via generale, le infrastrutture lineari di trasporto possano costituire un’autentica barriera per determinate specie oggetto della direttiva «habitat» e, frammentandone in tal modo l’area di distribuzione naturale, favorire l’endogamia e la deriva genetica all’interno di tali specie. Tuttavia, non risulta che la sistemazione di cui si tratta abbia effettivamente avuto un impatto concreto sulla frammentazione dell’habitat della lince iberica.

26 A questo proposito, occorre rilevare quanto segue.

27 Dallo studio relativo al censimento delle popolazioni di linci iberiche in Spagna e Portogallo [El Lince ibérico (Lynx pardinas) en España y Portugal - Censo - diagnóstico de sus poblaciones, Guzmán, J.N., e a., Ministerio de Medio Ambiente, 2004] risulta che la metà circa della popolazione delle linci iberiche che vive all’interno del parco naturale della Doñana è concentrata nel 20% della sua superficie, e più precisamente dove si trovano le popolazioni più abbondanti di conigli, loro nutrimento principale.

28 Inoltre, a causa della mancanza di conigli nel 75% dell’area in cui è presente la lince iberica, il numero dei territori di riproduzione è passato da circa 12 a un massimo di 8.

29 Dalla sintesi della relazione finale di attività elaborata dalle autorità spagnole e relativa al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006 (Recuperación de poblaciones de Lince ibérico en Andalucía, Proyecto Life n. 02NAT/E/8609, Consejería de Medio Ambiente, Septiembre 2006) risulta altresì l’importanza di favorire il collegamento tra i vari territori che ospitano la popolazione di linci iberiche della regione della Doñana, dato che questa popolazione si compone di piccoli «nuclei territoriali» tra i quali transitano gli esemplari che si disperdono.

30 In particolare, dal fascicolo risulta che il nucleo originale più importante di piccole linci iberiche si trova nelle zone forestali di Coto del Rey, nel parco naturale della Doñana, e del Matasgordas, nel parco nazionale della Doñana. A partire da questo nucleo, le giovani linci iberiche hanno due linee fondamentali di dispersione, una verso nord, attraverso la strada rurale asfaltata che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío, e l’altra verso ovest.

31 Orbene, nel mese di novembre 2006 erano stati predisposti otto passaggi per la fauna nonché due ponti al fine di garantire la possibilità di attraversare detta strada e, pertanto, di ovviare all’effetto di barriera dovuto alla trasformazione di quest’ultima in strada regionale.

32 È vero che, secondo una relazione del WWF/Adena del mese di settembre 2007 [Informe sobre el camino agrícola asfaltado Villamanrique de la Condesa (Sevilla) - El Rocío (Huelva)], i passaggi per fauna che sono stati predisposti si sarebbero rivelati inutilizzabili e inutili a causa di difetti di concezione e della mancanza di manutenzione o della mancata attuazione delle misure correttive complementari.

33 Tuttavia, dalla relazione tecnica redatta dallo studio di consulenza Inerco nel mese di novembre 2006, su richiesta del comune di Villamanrique de la Condesa [Informe Técnico sobre las medidas correctoras adoptadas en las obras de adecuación del firme de la via Villamanrique - El Rocío (Sevilla - Huelva)], si evince che il numero dei passaggi per la fauna attraverso la strada di cui trattasi nonché la loro concezione sono stati ritenuti adeguati alle caratteristiche della via di comunicazione che essi mirano a rendere attraversabile. La loro funzionalità sarebbe ridotta solo in caso di piogge eccezionali.

34 Sebbene, come ha osservato la Commissione citando la relazione di verifica dell’efficacia delle misure correttive attuate sulla strada rurale asfaltata che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío (Informe de seguimiento de la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el camino agrícola asfaltado Villamanrique de la Condesa - El Rocío, Junta de Andalucía Consejería de Medio Ambiente, 16 marzo de 2008), si sia potuto dimostrare l’uso dei passaggi da parte della lince iberica, tra il mese di marzo 2006 e il mese di febbraio 2007, solo in quattro occasioni nell’arco di un anno, è tuttavia vero che, in tale periodo, la popolazione totale stimata di linci iberiche nei parchi della Doñana non raggiungeva neppure i 50 individui. Del resto, nella relazione finale di attività menzionata al punto 29 della presente sentenza si afferma che è stata verificata l’esistenza di uno scambio di esemplari di linci iberiche tra i diversi territori della regione della Doñana. A questo proposito, in base alla predetta relazione di verifica, i passaggi per fauna hanno una copertura di vegetazione sufficiente a stimolare gli animali ad utilizzarli e le pendenze di accesso ai passaggi sono del tutto praticabili per le linci.

35 Oltretutto, come si osserva nella suddetta relazione finale di attività, grazie alla cattura di 13 esemplari ed al programma di allevamento in cattività, sono nati due cuccioli da genitori provenienti rispettivamente dalle popolazioni delle regioni dell’Andujar-Cardeña e della Doñana. Ciò avrebbe rappresentato un passo in avanti nella conservazione della varietà genetica attuale.

36 Alla luce di quanto precede, non può ritenersi sufficientemente provato in diritto che la realizzazione del progetto di sistemazione della strada rurale abbia avuto, in quanto tale, un impatto concreto sulla frammentazione dell’habitat della lince iberica nella regione della Doñana.

37 Per quanto riguarda il presunto elevato grado di rischio di collisione cui sarebbero soggette le linci iberiche di detta regione a seguito della realizzazione del progetto di sistemazione della strada rurale, deve rilevarsi quanto segue.

38 La Commissione ha citato il progetto preliminare del documento intitolato «Mobilità sostenibile, sicurezza stradale e conservazione della fauna selvatica nella regione della Doñana» (Borrador, Movilidad sostenible, seguridad vial y conservación de la faune silvestre en la comarca de Doñana), trasmesso dalle autorità spagnole il 18 dicembre 2006, in cui si afferma che le collisioni tra linci iberiche e veicoli sono divenute, per le linci iberiche della regione della Doñana, una delle principali cause di mortalità e, quindi, un fattore determinante per la sopravvivenza futura della popolazione. In base a detto progetto preliminare, tale situazione è stata aggravata da due fattori principali, vale a dire l’aumento del numero di strade asfaltate, soprattutto nell’ultimo decennio del XX secolo, e l’incremento della circolazione stradale su tutta la regione, a causa dell’aumentato uso turistico e commerciale delle vie principali e dell’aumentato uso delle strade rurali asfaltate.

39 Secondo lo studio menzionato al punto 27 della presente sentenza, nel periodo 2000-2003, dieci linci iberiche sono perite per collisione nella regione della Doñana. Orbene, è pacifico che nel corso di tale periodo soltanto una lince iberica è morta per collisione sulla strada rurale che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío.

40 Nel 2004 un’altra lince iberica ha trovato la morte su questa strada.

41 Tuttavia, non si mette in dubbio che, a seguito della completa attuazione, nel mese di novembre 2004, delle misure correttive supplementari, nessuna lince iberica è stata investita sulla predetta strada, quantomeno fino al termine della procedura scritta dinanzi alla Corte, la quale si è conclusa il 23 febbraio 2009.

42 A tale riguardo occorre rammentare che le suddette misure correttive consistono nell’adozione di misure dissuasive della velocità e di segnaletica, nell’apposizione di una recinzione di esclusione dei vertebrati nonché nella sistemazione di passaggi per la fauna, di ponti e drenaggi.

43 Così, per quanto riguarda le misure dissuasive della velocità e la segnaletica, dal rapporto dell’Inerco, citato al punto 33 della presente sentenza, risulta che, grazie alle misure volte a scoraggiare l’eccesso di velocità che sono state adottate dalle autorità spagnole, sulla strada rurale di cui trattasi si è potuta osservare una sensibile riduzione della velocità di circolazione rispetto a quella registrata qualche anno prima.

44 Ciò nondimeno, dallo studio relativo al parco naturale della Doñana effettuato nel 2006 (Estudio de 2006 del Parque Natural de Doñana) emerge che la velocità media rilevata su tale strada oltrepassa il limite autorizzato.

45 In tale contesto, la relazione citata al punto 34 della presente sentenza giunge alla conclusione che, sebbene attualmente le misure attuate sembrino dare buoni risultati, tutte le misure adottate possono essere migliorate mediante controlli della velocità, una manutenzione più intensiva di tutti i dispositivi ovvero mediante l’adozione di ulteriori misure.

46 Per quanto concerne la recinzione, nella relazione del WWF/Adena, menzionata al punto 32 della presente sentenza, si afferma che quest’ultima non è stata posta lungo tutta la strada rurale che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío, dato che uno dei lati ne risulta privo lungo un segmento di circa 3 chilometri. Pertanto, lungo tale segmento non risulterebbe impedito l’accesso della lince iberica alla strada. Secondo la relazione dell’Inerco, citata ai punti 33 e 43 della presente sentenza, l’apposizione della predetta recinzione è stata interamente completata e deve ritenersi che le misure adottate a questo riguardo siano adeguate rispetto agli obiettivi perseguiti, benché si ponga la necessità di una revisione delle recinzioni per garantirne l’integrità. Inoltre, l’accidentale apertura di talune recinzioni avrebbe eccezionalmente consentito il passaggio della fauna.

47 Nella relazione di verifica, citata ai punti 34 e 45 della presente sentenza, si afferma che, per quanto riguarda la porzione di 11 000 metri della suddetta strada rurale che passa attraverso il parco naturale della Doñana, i primi 9 300 metri, corrispondenti alla zona forestale che costituisce un habitat favorevole alla lince iberica, sono interamente fiancheggiati da una recinzione lungo i due lati del percorso. Quanto ai restanti 1 700 metri, essi non sono recintati dal momento che la strada attraversa una zona soggetta ad allagamenti e funge da guado in occasione di grandi inondazioni. Oltretutto, non vi sarebbe alcuna vegetazione arborescente né arbustiva, dal momento che i terreni sono destinati al pascolo.

48 Inoltre, dal documento elaborato su iniziativa della Commissione nazionale per la protezione della natura del Regno di Spagna e intitolato «Prescrizioni tecniche per la progettazione di passaggi per la fauna e di recinzioni perimetrali» («Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales»), cui ha fatto riferimento la Commissione, risulta che si raccomandano, per la lince iberica, recinzioni in rete metallica a maglie o elettrosaldate, che devono avere un’altezza di 2 metri dal suolo. Orbene, è pacifico che la recinzione di cui si tratta nel caso di specie corrisponde alle specifiche raccomandate, le quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella sua replica, non sono affatto escluse per le vie che presentano le caratteristiche della strada in questione.

49 Del resto, nella predetta relazione di verifica si afferma che, come misura correttiva associata alle recinzioni e al fine di agevolare la fuga nell’ipotesi in cui una lince iberica si inoltrasse sulla strada di cui trattasi, è stato posto un numero sufficiente di punti di fuga, lungo tutta la recinzione, concentrati nei dintorni dei punti di accesso possibili quali gli incroci o l’inizio e la fine delle recinzioni. Orbene, non si sarebbe ancora potuta verificare l’efficacia di tali punti di fuga, dal momento che le recinzioni avrebbero positivamente assolto alla propria funzione e nessun esemplare di lince iberica avrebbe potuto attraversarle.

50 Quanto ai passaggi per fauna, ai ponti e ai drenaggi, si deve rimandare ai punti 32-34 della presente sentenza.

51 Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono valutati nel loro complesso, si deve necessariamente rilevare che la Commissione non ha fornito la prova che la realizzazione del progetto di sistemazione della strada rurale abbia comportato un rischio elevato di collisione per la lince iberica.

52 Pertanto, benché taluni elementi del fascicolo paiano indicare che nel suo complesso la situazione del sito della Doñana possa non essere soddisfacente per quanto riguarda le esigenze di preservazione della lince iberica, in particolare a causa del numero relativamente elevato delle morti per collisione di esemplari di tale specie prioritaria, gli elementi di prova di cui la Corte dispone non le consentono di dichiarare che il progetto di sistemazione della strada rurale, associato alle misure correttive, costituisca di per sé un intervento che rischi di comportare la scomparsa della lince iberica sul sito interessato e che, pertanto, rischi di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di tale sito.

53 Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta.

Sulla seconda censura, relativa all’asserito inadempimento degli obblighi che gravano sullo Stato membro convenuto in forza dell’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat»

Argomenti delle parti

54 La Commissione fa valere che, sebbene le autorità spagnole abbiano ammesso la morte accidentale di tre linci iberiche sulla strada rurale che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío, rispettivamente nel 1996, nel 2002 e nel 2004, esse non hanno instaurato un sistema di sorveglianza stretta sulle uccisioni accidentali di linci iberiche sulla strada asfaltata di cui trattasi e non hanno adottato le misure di conservazione necessarie affinché tali uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo su tale specie protetta.

55 Il Regno di Spagna controbatte di aver adottato misure che si sono rivelate adeguate e che riducono drasticamente il rischio del ripetersi di uccisioni accidentali. Inoltre, le autorità spagnole garantirebbero una sufficiente verifica delle misure adottate e porterebbero avanti lo studio di ulteriori misure eventualmente ancor più idonee ai fini della conservazione e del miglioramento della specie.

Giudizio della Corte

56 In forza dell’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV, lett. a), della stessa, gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza, in particolare, delle uccisioni accidentali di linci iberiche. Sulla base delle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono ulteriori ricerche o adottano le misure di conservazione necessarie per assicurare che, tra l’altro, le uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie interessate.

57 Per quanto concerne l’instaurazione di un sistema di sorveglianza delle uccisioni accidentali di linci iberiche, si deve rilevare che, secondo la sintesi della relazione finale di attività menzionata al punto 29 della presente sentenza, è stata creata una base dati sulla mortalità della lince iberica dovuta a cause non naturali, tra cui le collisioni, elaborata secondo criteri geografici. In tal modo, si sono potute stabilire le zone che comportano i rischi maggiori per le linci iberiche nella loro area di distribuzione.

58 Quanto alle misure di conservazione necessarie per assicurare che le uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulla lince iberica, nel caso di specie si possono richiamare, in sostanza, i ragionamenti dedicati alla prima censura e che ne hanno giustificato il rigetto.

59 Nella fattispecie, come ha sostenuto il Regno di Spagna, il fatto che le autorità spagnole portino avanti lo studio di ulteriori misure idonee a rafforzare ancora le condizioni di conservazione e di miglioramento della specie non può, in quanto tale, indurre a dichiarare che le misure adottate sono inadeguate rispetto all’obiettivo di cui all’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat» menzionato al punto precedente.

60 Pertanto, la seconda censura deve essere respinta.

61 Da tutto quanto precede, e senza che si ponga la necessità di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna nella sua controreplica e relativa al carattere asseritamente vago ed impreciso della prima censura, risulta che il ricorso della Commissione deve essere respinto.

Sulle spese

62 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:


1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme



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