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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-308/08
FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali - Regime di
protezione prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti
d’importanza comunitaria - Progetto di sistemazione di una strada rurale»
Fattispecie: uccisioni accidentali di linci iberiche - Inadempimento di uno
Stato (Spagna) - Art. 12, n. 4 Direttiva 92/43/CEE. In forza dell’art.
12, n. 4, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV,
lett. a), della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto
riguarda i siti che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie
e che sono selezionati al fine della loro iscrizione nell’elenco
comunitario, opportune misure di protezione finalizzate a mantenere le
caratteristiche ecologiche dei detti siti. Inoltre, sulla base delle
informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono ulteriori ricerche o
adottano le misure di conservazione necessarie per assicurare che, tra
l’altro, che le uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo
significativo sulle specie interessate. Non potendo pertanto autorizzare
interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche
ecologiche dei siti. Tale è in particolare il caso allorché un intervento
rischia di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nei siti
interessati. Pres. Bonichot, Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Regno
di Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-308/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 maggio 2010
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione
degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche - Regime di protezione
prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti d’importanza
comunitaria - Art. 12, n. 4 - Progetto di sistemazione di una strada
rurale»
Nella causa C-308/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 10 luglio 2008,
Commissione europea, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D.
Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg.
C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kuris e L. Bay Larsen (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il proprio ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli
obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L
206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»),
nell’interpretazione datane dalle sentenze 13 gennaio 2005, causa
C-117/03, Dragaggi e a. (Racc. pag. I-167), e 14 settembre 2006, causa
C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-8445), nonché
dell’art. 12, n. 4, di tale direttiva, in relazione al progetto di
sistemazione della strada rurale che collega Villamanrique de la Condesa
(Siviglia) a El Rocío (Huelva) (in prosieguo: il «progetto di
sistemazione della strada rurale»).
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
2 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva «habitat», «per
assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e
delle specie di interesse comunitario in uno [s]tato di conservazione
soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per
realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario
definito».
3 A termini dell’art. 3, n. 1, della direttiva «habitat», «[è]
costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in
cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e
habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il
mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione
naturale».
4 L’art. 4 della direttiva «habitat» ha il seguente tenore:
«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle
informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un
elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui
all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si
riscontrano in detti siti. (…)
L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo
alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle
informazioni su ogni sito (…)
2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di
ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all’articolo 1,
lettera c), punto iii), e dell’insieme del territorio di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con
ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza
comunitaria [in prosieguo: i “SIC”], sulla base degli elenchi degli
Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o
più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
(…)
L’elenco dei siti selezionati come [SIC] in cui sono evidenziati i siti
in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o
una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la
procedura di cui all’articolo 21.
(…)
5. Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2,
terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6,
paragrafi 2, 3 e 4».
5 Tra le specie di interesse comunitario menzionate nell’allegato II
della direttiva «habitat» figura, quale specie prioritaria, la Lynx
pardina (in prosieguo: la «lince iberica»). L’art. 1, lett. h), di tale
direttiva definisce le «specie prioritarie» come «le specie di cui alla
lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una
responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della
loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui
all’articolo 2».
6 L’art. 6 della direttiva «habitat», che prevede un regime di
protezione dei SIC, al proprio n. 2 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva».
7 L’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat» è così redatto:
«Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle
catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate
nell’allegato IV, [lett.] a). In base alle informazioni raccolte, gli
Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di
conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni
accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie
in questione».
8 La lince iberica figura tra le specie elencate nell’allegato IV, lett.
a), della direttiva «habitat».
Fatti all’origine della controversia e procedimento precontenzioso
9 Nel mese di dicembre 1997 il Regno di Spagna ha proposto quale SIC il
parco naturale della Doñana in ragione della presenza, in particolare,
della lince iberica.
10 Nel mese di novembre 1999, ossia tra il momento in cui detto sito era
stato oggetto di tale proposta e quello in cui è stato effettivamente
iscritto come SIC da parte della Commissione, è stato adottato il
progetto di sistemazione della strada rurale. Quest’ultima confina con e
in parte attraversa il parco naturale della Doñana.
11 Ritenendo che la sistemazione di tale strada fosse stata realizzata
senza che fossero state adottate tutte le misure necessarie al fine di
evitare che si producessero effetti negativi sull’ambiente, segnatamente
sulla lince iberica, il 1° aprile 2004 la Commissione ha trasmesso una
lettera di diffida al Regno di Spagna, in cui gli addebitava di essere
venuto meno, in particolare, agli obblighi ad esso incombenti in forza
degli artt. 6 e 12 della direttiva «habitat».
12 Al fine di tener conto della sentenza Dragaggi e a., cit., il 4
luglio 2006 la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna una lettera
di diffida complementare, in cui affermava che il Regno di Spagna era
venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva
«habitat» nell’interpretazione datane da tale sentenza, nonché dell’art.
12, n. 4, di tale direttiva. A questo riguardo essa rammentava
l’importanza della presenza della lince iberica nella zona in cui era
stato attuato il progetto di sistemazione della strada rurale e
affermava che la trasformazione di detta strada rurale in strada
divideva l’habitat naturale di questa specie e la esponeva a rischi di
morte accidentale, dal momento che le misure di protezione non potevano
ritenersi adeguate.
13 Il 19 luglio 2006 la Commissione, con decisione 2006/613/CE che
adotta, a norma della direttiva 92/43, l’elenco dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag.
1), ha incluso il parco naturale della Doñana in tale elenco.
14 Con lettera 25 settembre 2006 il Regno di Spagna ha ribattuto che,
dopo l’esecuzione delle misure correttive, non si erano più verificate
collisioni e che era evidente che le misure di protezione riducevano
enormemente, senza escluderlo, il rischio di collisione.
15 Ritenendo persistere la violazione del diritto dell’Unione, il 18
ottobre 2006 la Commissione ha emanato un parere motivato nel quale essa
reiterava le proprie censure e invitava il Regno di Spagna a conformarsi
allo stesso parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua
ricezione.
16 In risposta, il 18 dicembre 2006 il Regno di Spagna ha inviato una
relazione della Junta de Andalucía, in cui si sottolineava ancora una
volta il fatto che, a seguito dell’attuazione delle misure correttive,
non si erano più verificate collisioni con linci iberiche.
17 Ritenendo che la situazione rimanesse insoddisfacente, il 10 luglio
2008 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura, relativa all’asserito inadempimento dell’obbligo di
non autorizzare un intervento che comprometta seriamente le
caratteristiche ecologiche del sito interessato, che grava sullo Stato
membro convenuto in forza della direttiva «habitat»
Argomenti delle parti
18 La Commissione afferma che, realizzando la sistemazione della strada
rurale in discussione senza accompagnarla con l’esecuzione di misure di
protezione adeguate, il Regno di Spagna ha proceduto ad un intervento
che ha alterato gravemente le caratteristiche ecologiche del SIC quale
era stato proposto, essendo stato quest’ultimo considerato un sito
indispensabile per la lince iberica.
19 Infatti, nonostante le misure correttive che sono state adottate
dalle autorità spagnole, questo intervento, localizzato in una zona
particolarmente sensibile per la sussistenza della lince iberica,
frammenterebbe l’habitat di questa specie, renderebbe difficile la
dispersione delle giovani linci nonché il collegamento tra i diversi
«nuclei territoriali» e soprattutto esporrebbe i giovani esemplari ad un
pericolo di morte per collisione. Ne conseguirebbe un rischio di
scomparsa di tale specie prioritaria, in contraddizione con gli obblighi
di cui alla direttiva «habitat», così come interpretata nella
giurisprudenza della Corte.
20 Il Regno di Spagna controbatte che la via di comunicazione regionale
che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío costituiva e
costituisce tuttora una via asfaltata che le autorità andaluse si sono
limitate a preservare in modo adeguato. Pertanto, non può ritenersi che
vi sia stato un intervento tale da compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche del sito. Anche se così fosse, il Regno di
Spagna avrebbe comunque adottato le misure volte ad evitare che si
producesse un danno per l’ambiente.
Giudizio della Corte
21 Va rammentato che, in forza della direttiva «habitat», gli Stati
membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti che ospitano
tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie e che sono selezionati
al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, opportune misure
di protezione finalizzate a mantenere le caratteristiche ecologiche dei
detti siti. Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi
che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche
degli stessi. Tale è in particolare il caso allorché un intervento
rischia di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nei
siti interessati (v., in tal senso, sentenza Bund Naturschutz in Bayern
e a., cit., punti 44 e 46).
22 Orbene, la Commissione addebita al Regno di Spagna proprio di aver
autorizzato un intervento che avrebbe alterato gravemente le
caratteristiche ecologiche del SIC proposto e che rischierebbe di
comportare la scomparsa della lince iberica, specie prioritaria la cui
presenza sul sito in discussione è uno dei motivi per cui il parco
naturale della Doñana è stato proposto quale SIC dallo Stato membro
convenuto.
23 A tale proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante,
la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento
contestato. Essa è infatti tenuta a fornire alla Corte tutti gli
elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima,
dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna
presunzione (v. sentenze 4 ottobre 2007, causa C-179/06,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-8131, punto 37, e 10 settembre 2009,
causa C-416/07, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 32).
24 È pacifico che la prima asfaltatura della strada rurale che collega
Villamanrique de la Condesa a El Rocío è stata completata nel 1989.
Quanto al progetto di sistemazione di cui trattasi, la sua esecuzione è
stata autorizzata nel mese di febbraio 2000 ed è stata subordinata
all’adozione di misure quali la costruzione di passaggi per la fauna, la
realizzazione di una segnaletica adeguata e il posizionamento di una
recinzione di esclusione della fauna lungo il tratto di strada che
attraversa la zona forestale, che è la zona più favorevole alla
preservazione della lince iberica. La sistemazione della strada rurale è
stata conclusa nel mese di luglio 2001. Tuttavia, una serie di misure
correttive supplementari è stata gradualmente attuata e completata nel
mese di novembre 2004. Dal fascicolo risulta che, sebbene i lavori di
asfaltatura non abbiano né alterato il tracciato della via di
comunicazione in questione né modificato le sue dimensioni, ne hanno
modificato l’uso trasformando detta strada rurale in strada vera e
propria. Tale sistemazione ha comportato un incremento del traffico,
soprattutto di veicoli per uso privato, e un aumento della velocità dei
veicoli che vi transitano.
25 Non si mette in dubbio che, in via generale, le infrastrutture
lineari di trasporto possano costituire un’autentica barriera per
determinate specie oggetto della direttiva «habitat» e, frammentandone
in tal modo l’area di distribuzione naturale, favorire l’endogamia e la
deriva genetica all’interno di tali specie. Tuttavia, non risulta che la
sistemazione di cui si tratta abbia effettivamente avuto un impatto
concreto sulla frammentazione dell’habitat della lince iberica.
26 A questo proposito, occorre rilevare quanto segue.
27 Dallo studio relativo al censimento delle popolazioni di linci
iberiche in Spagna e Portogallo [El Lince ibérico (Lynx pardinas) en
España y Portugal - Censo - diagnóstico de sus poblaciones, Guzmán, J.N.,
e a., Ministerio de Medio Ambiente, 2004] risulta che la metà circa
della popolazione delle linci iberiche che vive all’interno del parco
naturale della Doñana è concentrata nel 20% della sua superficie, e più
precisamente dove si trovano le popolazioni più abbondanti di conigli,
loro nutrimento principale.
28 Inoltre, a causa della mancanza di conigli nel 75% dell’area in cui è
presente la lince iberica, il numero dei territori di riproduzione è
passato da circa 12 a un massimo di 8.
29 Dalla sintesi della relazione finale di attività elaborata dalle
autorità spagnole e relativa al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno
2006 (Recuperación de poblaciones de Lince ibérico en Andalucía,
Proyecto Life n. 02NAT/E/8609, Consejería de Medio Ambiente, Septiembre
2006) risulta altresì l’importanza di favorire il collegamento tra i
vari territori che ospitano la popolazione di linci iberiche della
regione della Doñana, dato che questa popolazione si compone di piccoli
«nuclei territoriali» tra i quali transitano gli esemplari che si
disperdono.
30 In particolare, dal fascicolo risulta che il nucleo originale più
importante di piccole linci iberiche si trova nelle zone forestali di
Coto del Rey, nel parco naturale della Doñana, e del Matasgordas, nel
parco nazionale della Doñana. A partire da questo nucleo, le giovani
linci iberiche hanno due linee fondamentali di dispersione, una verso
nord, attraverso la strada rurale asfaltata che collega Villamanrique de
la Condesa a El Rocío, e l’altra verso ovest.
31 Orbene, nel mese di novembre 2006 erano stati predisposti otto
passaggi per la fauna nonché due ponti al fine di garantire la
possibilità di attraversare detta strada e, pertanto, di ovviare
all’effetto di barriera dovuto alla trasformazione di quest’ultima in
strada regionale.
32 È vero che, secondo una relazione del WWF/Adena del mese di settembre
2007 [Informe sobre el camino agrícola asfaltado Villamanrique de la
Condesa (Sevilla) - El Rocío (Huelva)], i passaggi per fauna che sono
stati predisposti si sarebbero rivelati inutilizzabili e inutili a causa
di difetti di concezione e della mancanza di manutenzione o della
mancata attuazione delle misure correttive complementari.
33 Tuttavia, dalla relazione tecnica redatta dallo studio di consulenza
Inerco nel mese di novembre 2006, su richiesta del comune di
Villamanrique de la Condesa [Informe Técnico sobre las medidas
correctoras adoptadas en las obras de adecuación del firme de la via
Villamanrique - El Rocío (Sevilla - Huelva)], si evince che il numero
dei passaggi per la fauna attraverso la strada di cui trattasi nonché la
loro concezione sono stati ritenuti adeguati alle caratteristiche della
via di comunicazione che essi mirano a rendere attraversabile. La loro
funzionalità sarebbe ridotta solo in caso di piogge eccezionali.
34 Sebbene, come ha osservato la Commissione citando la relazione di
verifica dell’efficacia delle misure correttive attuate sulla strada
rurale asfaltata che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío
(Informe de seguimiento de la eficacia de las medidas correctoras
establecidas en el camino agrícola asfaltado Villamanrique de la Condesa
- El Rocío, Junta de Andalucía Consejería de Medio Ambiente, 16 marzo de
2008), si sia potuto dimostrare l’uso dei passaggi da parte della lince
iberica, tra il mese di marzo 2006 e il mese di febbraio 2007, solo in
quattro occasioni nell’arco di un anno, è tuttavia vero che, in tale
periodo, la popolazione totale stimata di linci iberiche nei parchi
della Doñana non raggiungeva neppure i 50 individui. Del resto, nella
relazione finale di attività menzionata al punto 29 della presente
sentenza si afferma che è stata verificata l’esistenza di uno scambio di
esemplari di linci iberiche tra i diversi territori della regione della
Doñana. A questo proposito, in base alla predetta relazione di verifica,
i passaggi per fauna hanno una copertura di vegetazione sufficiente a
stimolare gli animali ad utilizzarli e le pendenze di accesso ai
passaggi sono del tutto praticabili per le linci.
35 Oltretutto, come si osserva nella suddetta relazione finale di
attività, grazie alla cattura di 13 esemplari ed al programma di
allevamento in cattività, sono nati due cuccioli da genitori provenienti
rispettivamente dalle popolazioni delle regioni dell’Andujar-Cardeña e
della Doñana. Ciò avrebbe rappresentato un passo in avanti nella
conservazione della varietà genetica attuale.
36 Alla luce di quanto precede, non può ritenersi sufficientemente
provato in diritto che la realizzazione del progetto di sistemazione
della strada rurale abbia avuto, in quanto tale, un impatto concreto
sulla frammentazione dell’habitat della lince iberica nella regione
della Doñana.
37 Per quanto riguarda il presunto elevato grado di rischio di
collisione cui sarebbero soggette le linci iberiche di detta regione a
seguito della realizzazione del progetto di sistemazione della strada
rurale, deve rilevarsi quanto segue.
38 La Commissione ha citato il progetto preliminare del documento
intitolato «Mobilità sostenibile, sicurezza stradale e conservazione
della fauna selvatica nella regione della Doñana» (Borrador, Movilidad
sostenible, seguridad vial y conservación de la faune silvestre en la
comarca de Doñana), trasmesso dalle autorità spagnole il 18 dicembre
2006, in cui si afferma che le collisioni tra linci iberiche e veicoli
sono divenute, per le linci iberiche della regione della Doñana, una
delle principali cause di mortalità e, quindi, un fattore determinante
per la sopravvivenza futura della popolazione. In base a detto progetto
preliminare, tale situazione è stata aggravata da due fattori
principali, vale a dire l’aumento del numero di strade asfaltate,
soprattutto nell’ultimo decennio del XX secolo, e l’incremento della
circolazione stradale su tutta la regione, a causa dell’aumentato uso
turistico e commerciale delle vie principali e dell’aumentato uso delle
strade rurali asfaltate.
39 Secondo lo studio menzionato al punto 27 della presente sentenza, nel
periodo 2000-2003, dieci linci iberiche sono perite per collisione nella
regione della Doñana. Orbene, è pacifico che nel corso di tale periodo
soltanto una lince iberica è morta per collisione sulla strada rurale
che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío.
40 Nel 2004 un’altra lince iberica ha trovato la morte su questa strada.
41 Tuttavia, non si mette in dubbio che, a seguito della completa
attuazione, nel mese di novembre 2004, delle misure correttive
supplementari, nessuna lince iberica è stata investita sulla predetta
strada, quantomeno fino al termine della procedura scritta dinanzi alla
Corte, la quale si è conclusa il 23 febbraio 2009.
42 A tale riguardo occorre rammentare che le suddette misure correttive
consistono nell’adozione di misure dissuasive della velocità e di
segnaletica, nell’apposizione di una recinzione di esclusione dei
vertebrati nonché nella sistemazione di passaggi per la fauna, di ponti
e drenaggi.
43 Così, per quanto riguarda le misure dissuasive della velocità e la
segnaletica, dal rapporto dell’Inerco, citato al punto 33 della presente
sentenza, risulta che, grazie alle misure volte a scoraggiare l’eccesso
di velocità che sono state adottate dalle autorità spagnole, sulla
strada rurale di cui trattasi si è potuta osservare una sensibile
riduzione della velocità di circolazione rispetto a quella registrata
qualche anno prima.
44 Ciò nondimeno, dallo studio relativo al parco naturale della Doñana
effettuato nel 2006 (Estudio de 2006 del Parque Natural de Doñana)
emerge che la velocità media rilevata su tale strada oltrepassa il
limite autorizzato.
45 In tale contesto, la relazione citata al punto 34 della presente
sentenza giunge alla conclusione che, sebbene attualmente le misure
attuate sembrino dare buoni risultati, tutte le misure adottate possono
essere migliorate mediante controlli della velocità, una manutenzione
più intensiva di tutti i dispositivi ovvero mediante l’adozione di
ulteriori misure.
46 Per quanto concerne la recinzione, nella relazione del WWF/Adena,
menzionata al punto 32 della presente sentenza, si afferma che
quest’ultima non è stata posta lungo tutta la strada rurale che collega
Villamanrique de la Condesa a El Rocío, dato che uno dei lati ne risulta
privo lungo un segmento di circa 3 chilometri. Pertanto, lungo tale
segmento non risulterebbe impedito l’accesso della lince iberica alla
strada. Secondo la relazione dell’Inerco, citata ai punti 33 e 43 della
presente sentenza, l’apposizione della predetta recinzione è stata
interamente completata e deve ritenersi che le misure adottate a questo
riguardo siano adeguate rispetto agli obiettivi perseguiti, benché si
ponga la necessità di una revisione delle recinzioni per garantirne
l’integrità. Inoltre, l’accidentale apertura di talune recinzioni
avrebbe eccezionalmente consentito il passaggio della fauna.
47 Nella relazione di verifica, citata ai punti 34 e 45 della presente
sentenza, si afferma che, per quanto riguarda la porzione di 11 000
metri della suddetta strada rurale che passa attraverso il parco
naturale della Doñana, i primi 9 300 metri, corrispondenti alla zona
forestale che costituisce un habitat favorevole alla lince iberica, sono
interamente fiancheggiati da una recinzione lungo i due lati del
percorso. Quanto ai restanti 1 700 metri, essi non sono recintati dal
momento che la strada attraversa una zona soggetta ad allagamenti e
funge da guado in occasione di grandi inondazioni. Oltretutto, non vi
sarebbe alcuna vegetazione arborescente né arbustiva, dal momento che i
terreni sono destinati al pascolo.
48 Inoltre, dal documento elaborato su iniziativa della Commissione
nazionale per la protezione della natura del Regno di Spagna e
intitolato «Prescrizioni tecniche per la progettazione di passaggi per
la fauna e di recinzioni perimetrali» («Prescripciones técnicas para el
diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales»), cui ha fatto
riferimento la Commissione, risulta che si raccomandano, per la lince
iberica, recinzioni in rete metallica a maglie o elettrosaldate, che
devono avere un’altezza di 2 metri dal suolo. Orbene, è pacifico che la
recinzione di cui si tratta nel caso di specie corrisponde alle
specifiche raccomandate, le quali, contrariamente a quanto sostenuto
dalla Commissione nella sua replica, non sono affatto escluse per le vie
che presentano le caratteristiche della strada in questione.
49 Del resto, nella predetta relazione di verifica si afferma che, come
misura correttiva associata alle recinzioni e al fine di agevolare la
fuga nell’ipotesi in cui una lince iberica si inoltrasse sulla strada di
cui trattasi, è stato posto un numero sufficiente di punti di fuga,
lungo tutta la recinzione, concentrati nei dintorni dei punti di accesso
possibili quali gli incroci o l’inizio e la fine delle recinzioni.
Orbene, non si sarebbe ancora potuta verificare l’efficacia di tali
punti di fuga, dal momento che le recinzioni avrebbero positivamente
assolto alla propria funzione e nessun esemplare di lince iberica
avrebbe potuto attraversarle.
50 Quanto ai passaggi per fauna, ai ponti e ai drenaggi, si deve
rimandare ai punti 32-34 della presente sentenza.
51 Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono valutati nel loro
complesso, si deve necessariamente rilevare che la Commissione non ha
fornito la prova che la realizzazione del progetto di sistemazione della
strada rurale abbia comportato un rischio elevato di collisione per la
lince iberica.
52 Pertanto, benché taluni elementi del fascicolo paiano indicare che
nel suo complesso la situazione del sito della Doñana possa non essere
soddisfacente per quanto riguarda le esigenze di preservazione della
lince iberica, in particolare a causa del numero relativamente elevato
delle morti per collisione di esemplari di tale specie prioritaria, gli
elementi di prova di cui la Corte dispone non le consentono di
dichiarare che il progetto di sistemazione della strada rurale,
associato alle misure correttive, costituisca di per sé un intervento
che rischi di comportare la scomparsa della lince iberica sul sito
interessato e che, pertanto, rischi di compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche di tale sito.
53 Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta.
Sulla seconda censura, relativa all’asserito inadempimento degli
obblighi che gravano sullo Stato membro convenuto in forza dell’art. 12,
n. 4, della direttiva «habitat»
Argomenti delle parti
54 La Commissione fa valere che, sebbene le autorità spagnole abbiano
ammesso la morte accidentale di tre linci iberiche sulla strada rurale
che collega Villamanrique de la Condesa a El Rocío, rispettivamente nel
1996, nel 2002 e nel 2004, esse non hanno instaurato un sistema di
sorveglianza stretta sulle uccisioni accidentali di linci iberiche sulla
strada asfaltata di cui trattasi e non hanno adottato le misure di
conservazione necessarie affinché tali uccisioni accidentali non abbiano
un impatto negativo significativo su tale specie protetta.
55 Il Regno di Spagna controbatte di aver adottato misure che si sono
rivelate adeguate e che riducono drasticamente il rischio del ripetersi
di uccisioni accidentali. Inoltre, le autorità spagnole garantirebbero
una sufficiente verifica delle misure adottate e porterebbero avanti lo
studio di ulteriori misure eventualmente ancor più idonee ai fini della
conservazione e del miglioramento della specie.
Giudizio della Corte
56 In forza dell’art. 12, n. 4, della direttiva «habitat», in combinato
disposto con l’allegato IV, lett. a), della stessa, gli Stati membri
instaurano un sistema di sorveglianza, in particolare, delle uccisioni
accidentali di linci iberiche. Sulla base delle informazioni raccolte,
gli Stati membri intraprendono ulteriori ricerche o adottano le misure
di conservazione necessarie per assicurare che, tra l’altro, le
uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo
sulle specie interessate.
57 Per quanto concerne l’instaurazione di un sistema di sorveglianza
delle uccisioni accidentali di linci iberiche, si deve rilevare che,
secondo la sintesi della relazione finale di attività menzionata al
punto 29 della presente sentenza, è stata creata una base dati sulla
mortalità della lince iberica dovuta a cause non naturali, tra cui le
collisioni, elaborata secondo criteri geografici. In tal modo, si sono
potute stabilire le zone che comportano i rischi maggiori per le linci
iberiche nella loro area di distribuzione.
58 Quanto alle misure di conservazione necessarie per assicurare che le
uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo
sulla lince iberica, nel caso di specie si possono richiamare, in
sostanza, i ragionamenti dedicati alla prima censura e che ne hanno
giustificato il rigetto.
59 Nella fattispecie, come ha sostenuto il Regno di Spagna, il fatto che
le autorità spagnole portino avanti lo studio di ulteriori misure idonee
a rafforzare ancora le condizioni di conservazione e di miglioramento
della specie non può, in quanto tale, indurre a dichiarare che le misure
adottate sono inadeguate rispetto all’obiettivo di cui all’art. 12, n.
4, della direttiva «habitat» menzionato al punto precedente.
60 Pertanto, la seconda censura deve essere respinta.
61 Da tutto quanto precede, e senza che si ponga la necessità di
pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di
Spagna nella sua controreplica e relativa al carattere asseritamente
vago ed impreciso della prima censura, risulta che il ricorso della
Commissione deve essere respinto.
Sulle spese
62 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
il Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione europea è condannata alle spese.
Firme
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