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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08
DIRITTO AGRARIO - Zucchero - Calcolo dell’importo della tassa sulla
produzione - Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di
un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa - Principi di
proporzionalità e di non discriminazione - Art. 16 Regol. n. 318/2006/CE.
L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota
oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale
regolamento e dell’art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007,
n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la
percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del
Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione.
Pres. Bonichot, Rel. Kuris - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 maggio 2010
«Zucchero - Regolamento (CE) n. 318/2006 - Art. 16 - Calcolo
dell’importo della tassa sulla produzione - Inclusione del quantitativo
di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base
imponibile della tassa - Principi di proporzionalità e di non
discriminazione»
Nel procedimento C-365/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria),
con decisione 4 luglio 2008, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2008,
nella causa
Agrana Zucker GmbH
contro
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C.
Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris (relatore) e L. Bay Larsen,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19
novembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Agrana Zucker GmbH, dagli avv.ti W. Schwartz e H.-J. Prieß,
Rechtsanwälte, nonché dai sigg. B. Kurzai e H. Husemeyer;
- per il governo spagnolo, dall’avv. F. Díez Moreno, in qualità di
agente;
- per il governo lituano, dal sig. D. Kriauciunas, in qualità di agente;
- per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di
agente;
- per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. M. Moore e dalla sig.ra
Z. Kupcová, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e P.
Rossi, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 21 gennaio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e
sulla validità dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20
febbraio 2006, n. 318/2006, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto
dall’Agrana Zucker GmbH (in prosieguo: l’«Agrana Zucker») avverso la
decisione del Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste,
dell’Ambiente e dell’Acqua) 25 marzo 2008, avente ad oggetto l’importo
della tassa sulla produzione per la campagna di commercializzazione
2007/2008.
Contesto normativo
Il regolamento n. 318/2006
3 Il regolamento n. 318/2006, adottato dal Consiglio dell’Unione europea
nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero, intervenuta nel corso del 2006, ha istituito un
nuovo regime e nuove riduzioni di quota. Ha inoltre istituito una tassa
denominata «tassa sulla produzione» e ha previsto nuovi strumenti di
mercato gestiti dalla Commissione europea, come il ritiro dal mercato.
4 Per quanto riguarda la tassa sulla produzione, il diciannovesimo
‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 è così formulato:
«È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al
finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero».
5 L’art. 16 del detto regolamento, intitolato «Tassa sulla produzione»,
così dispone:
«1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa
una tassa sulla produzione delle quote di zucchero (...) detenute dalle
imprese che producono tali prodotti (…).
2. La tassa sulla produzione è fissata a 12 [euro] per tonnellata di
zucchero di quota (...).
3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla
produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul
suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso
della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della
relativa campagna di commercializzazione.
4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero (...) hanno la facoltà
di addebitare fino al 50% della tassa sulla produzione ai produttori di
barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di
cicoria».
6 Lo «zucchero di quota» è definito all’art. 2, punto 5, del regolamento
n. 318/2006 come la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data
campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa.
7 L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 318/2006 precisa che la campagna di
commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre
dell’anno successivo.
8 Per quanto riguarda il ritiro dal mercato il ventiduesimo
‘considerando’ di tale regolamento così recita:
«È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la
gestione alla Commissione. (…) Per mantenere l’equilibrio strutturale
dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di
riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al
ritiro di zucchero dal mercato per il periodo necessario al ripristino
dell’equilibrio del mercato».
9 L’art. 19 del medesimo regolamento, intitolato «Ritiro dello zucchero
dal mercato», è così formulato:
«1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello
di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli
impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma
dell’articolo 300 del trattato [CE], può essere ritirata dal mercato una
percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota,
fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.
(…)
2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31
ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle
tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a
proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di
zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al
paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa
campagna di commercializzazione.
I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una
campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi
prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva.
Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo
la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di
considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la
campagna successiva, tutto o parte dello zucchero (...) ritirati come:
- zucchero eccedente (...) atto a diventare zucchero industriale (…),
o
- una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere
riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla
Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del
Trattato.
(…)».
Il regolamento (CE) n. 290/2007
10 L’ottavo ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 16
marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione
2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n.
318/2006 del Consiglio (GU L 78, pag. 20), è così formulato:
«Nello stesso contesto andrebbe considerato il fatto che gli obblighi
connessi alla misura preventiva possono avere gravi conseguenze
economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto sforzi
particolari nel quadro del regime di ristrutturazione istituito dal
regolamento (CE) n. 320/2006. Un simile effetto sarebbe di fatto
contrario all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero, che è quello di garantire
la redditività e la competitività del settore. È dunque necessario
prevedere per gli Stati membri un’esenzione dall’applicazione della
percentuale di ritiro preventivo proporzionata alla percentuale della
quota nazionale che è stata liberata nell’ambito del regime di
ristrutturazione sopra citato».
11 L’art. 1 del regolamento n. 290/2007 così dispone:
«1. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di
cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è
fissata al 13,5%.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) la percentuale di cui al suddetto paragrafo non si applica alle
imprese la cui produzione è inferiore all’86,5% della propria quota per
la campagna di commercializzazione 2007/2008;
b) per le imprese che, per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
producono un quantitativo pari o superiore all’86,5% della propria
quota, i quantitativi prodotti oltre la soglia dell’86,5% sono ritirati;
c) La percentuale di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi
prodotti negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata
liberata in misura pari almeno al 50% a partire dal 1° luglio 2006, a
seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del
regolamento (CE) n. 320/2006.
Per gli Stati membri la cui quota nazionale è stata liberata in misura
inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2006, a seguito di una rinuncia
alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, la
percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è ridotta proporzionalmente
alle quote liberate.
La percentuale applicabile in virtù della presente lettera è fissata
nell’allegato.
(…)
4. I quantitativi ritirati conformemente al paragrafo 2, lettera b), e
al paragrafo 3 sono considerati eccedenze di zucchero (…) della campagna
2007/2008, convertibili in zucchero o isoglucosio industriali (…).
(…)».
La controversia di cui alla causa principale e le questioni
pregiudiziali
12 Nel 2006 la competente autorità amministrativa attribuiva all’Agrana
Zucker una quota di 405 812,4 tonnellate per la produzione di zucchero
nel corso delle campagne di commercializzazione dal 2006/2007 al
2014/2015. In applicazione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), del
regolamento n. 290/2007, la stessa autorità fissava per la campagna di
commercializzazione 2007/2008 la soglia di produzione di quota
applicabile alla Agrana Zucker all’86,5% della sua quota, ovvero a 351
027,73 tonnellate, imponendo così a tale società un ritiro del 13,5%
della sua quota, ovvero 54 784,67 tonnellate di zucchero.
13 Con decisione 28 gennaio 2008, l’Agrarmarkt Austria (ente
liquidatore) fissava l’importo della tassa sulla produzione dovuta dalla
Agrana Zucker per la campagna di commercializzazione 2007/2008 in EUR 4
869 748,80 e invitava quest’ultima a versargli tale importo.
14 Lamentando il fatto che la tassa sulla produzione era stata calcolata
sulla base della quota che le era stata attribuita e quindi includendo
in detta base le 54 784,67 tonnellate di zucchero ritirate che non
poteva più vendere a titolo di quantità di zucchero di quota, l’Agrana
Zucker proponeva reclamo avverso la decisione dell’Agrarmarkt Austria
presso il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft. Quest’ultimo respingeva il detto reclamo con decisione
del 25 marzo 2008, che costituisce l’oggetto del procedimento proposto
dinanzi al giudice del rinvio.
15 Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, l’Agrana Zucker
sostiene, nel procedimento principale, che prendere in considerazione
nel calcolo della tassa sulla produzione il quantitativo di zucchero che
ha costituito oggetto di un ritiro dal mercato viola il principio di
proporzionalità e quello di non discriminazione sancito dall’art. 34, n.
2, CE. Una siffatta violazione potrebbe, a suo avviso, essere evitata se
fosse effettuata un’interpretazione dell’art. 16 del regolamento n.
318/2006 conforme al diritto primario.
16 Il giudice del rinvio rileva in sostanza che, tenuto conto delle
valutazioni giuridiche delle parti, della sentenza della Corte 8 maggio
2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e
a. (Racc. pag. I-3231) e delle riserve formulate dalla ricorrente nel
procedimento principale circa la validità dell’art. 16 del regolamento
n. 318/2006, il problema posto nell’ambito del diritto dell’Unione non
può essere facilmente risolto e non trova soluzione nella giurisprudenza
della Corte.
17 Ciò considerato, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema
amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 16 del regolamento (...) n. 318/2006 (...) vada
interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a
causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 1 del
regolamento (...) n. 290/2007, debba includersi nel calcolo della tassa
sulla produzione;
2) in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se l’art. 16 del regolamento (...) n. 318/2006 (...) sia compatibile con
il diritto primario, in particolare con il principio di proporzionalità
e il divieto di discriminazione che discende dall’art. 34 CE».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18 Con la prima questione, il giudice del rinvio vuole in sostanza
sapere se l’art. 16 del regolamento n. 318/2006 debba essere
interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto
di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale
regolamento e dell’art. 1 del regolamento n. 290/2007 è incluso nella
base imponibile della tassa sulla produzione.
19 La ricorrente nella causa principale come pure i governi spagnolo e
lituano sono del parere che la tassa sulla produzione si applichi al
quantitativo di zucchero di quota che è effettivamente prodotto e che
può essere smaltito in quanto tale e non alla quota in sé e per sé. Da
ciò conseguirebbe che il quantitativo di zucchero ritirato dal mercato
non debba essere preso in considerazione per fissare la base imponibile
della detta tassa.
20 Si deve a questo proposito ricordare che l’art. 16, n. 1, del
regolamento n. 318/2006, prevede che a partire dalla campagna di
commercializzazione 2007/2008 è percepita una tassa sulla produzione
sulla quota di zucchero detenuta dalle imprese produttrici di zucchero.
Tale disposizione indica, pertanto, chiaramente che la detta quota
costituisce la base imponibile della tassa sulla produzione. Da ciò
risulta che la base imponibile della tassa che un’impresa produttrice di
zucchero deve pagare è costituita dalla quota di zucchero attribuitale
per la campagna di commercializzazione di cui trattasi.
21 Certamente, i termini «tassa sulla produzione» utilizzati nel
diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 come pure nel
titolo e nelle disposizioni di cui all’art. 16 di tale regolamento
possono dar luogo a confusione circa la definizione della base
imponibile di tale tassa, poiché sembrano designare non già una tassa
che si applica ad una quota, ma una tassa che si applica a derrate
effettivamente prodotte. Dicasi altrettanto per la formulazione
dell’art. 16, n. 2, del detto regolamento a tenore del quale la «tassa
sulla produzione è fissata a [12 euro] per tonnellata di zucchero di
quota», dato che lo «zucchero di quota» è definito dall’art. 2, punto 5,
del detto regolamento come quantità di zucchero prodotta a titolo di una
data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota
dell’impresa interessata.
22 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46-51
delle sue conclusioni, dal contenuto e dalla ratio dell’art. 16 del
regolamento n. 318/2006 risulta che il legislatore dell’Unione,
nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero, ha voluto istituire una nuova tassa avente come
base imponibile non già il quantitativo di zucchero effettivamente
prodotto, ma la quota di zucchero detenuta. Infatti, mentre il n. 1 di
tale articolo enuncia il principio della riscossione della tassa sulla
quota di zucchero detenuta dalle imprese produttrici di zucchero, il n.
2 di detto articolo ha il solo obiettivo di fissare l’importo della
detta tassa.
23 Tale analisi è confermata dall’art. 16, n. 3, del regolamento n.
318/2006, il quale precisa, da parte sua, le modalità concrete della
riscossione della tassa sulla produzione. Infatti, da un lato, al primo
comma dispone che «lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa
sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1 alle imprese
stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta
nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione». D’altro
lato, il secondo comma di tale articolo 16, n. 3, prescrive che le
imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa
campagna di commercializzazione. Orbene, per tale data, il quantitativo
prodotto a titolo di tale campagna non è conosciuto, poiché,
conformemente, all’art. 1, n. 2, del detto regolamento, una campagna di
commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre
dell’anno successivo.
24 Peraltro, né dal regolamento n. 318/2006, né da alcun altro elemento
risulta che il legislatore dell’Unione abbia inteso sottrarre alla base
imponibile della tassa sulla produzione il quantitativo di zucchero di
quota ritirato dal mercato conformemente all’art. 19 di tale
regolamento. La tesi secondo cui tale tassa si applicherebbe solo al
quantitativo di zucchero corrispondente alla differenza tra la quota di
zucchero detenuta e il quantitativo di zucchero di quota ritirato dal
mercato non trova, in particolare, alcun fondamento nell’art. 16 del
detto regolamento analizzato ai punti 20-23 della presente sentenza.
25 Di conseguenza la prima questione va risolta dichiarando che l’art.
16 del regolamento n. 318/2006 deve essere interpretato nel senso che il
quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in
applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del
regolamento n. 290/2007 è incluso nella base imponibile della tassa
sulla produzione.
Sulla seconda questione
26 La seconda questione verte sulla validità dell’art. 16 del
regolamento n. 318/2006. Nell’ipotesi di soluzione positiva alla prima
questione, il giudice del rinvio nutre in particolare dubbi circa la
validità di tale disposizione sotto il profilo dei principi di
proporzionalità e di non discriminazione.
Sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 sotto il profilo
del principio di proporzionalità
27 La ricorrente nella causa principale sostiene, in sostanza, che
l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato
nella base imponibile dell’imposta sulla produzione è in contrasto con
il principio di proporzionalità, perché si risolve nel pagamento di una
tassa su un quantitativo di zucchero che non è stato prodotto e che
quindi non esiste, ovvero nel pagamento di una tassa su un quantitativo
di zucchero effettivamente prodotto ma considerato zucchero eccedentario
che può diventare zucchero industriale venduto due volte meno caro dello
zucchero di quota o essere riportato, quale zucchero di quota, sulla
campagna di commercializzazione successiva nel corso della quale sarà
nuovamente gravato della tassa sulla produzione. Gli oneri così imposti
alle imprese produttrici di zucchero non sarebbero necessari per
raggiungere l’obiettivo perseguito, quale definito dal diciannovesimo
‘considerando’ del regolamento n. 318/2006, poiché il provento della
tassa sulla produzione, sarebbe superiore alle spese che intervengano
nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero.
28 Tale punto di vista è condiviso dai governi spagnolo, lituano e
polacco i quali ritengono altresì che la riscossione della tassa sulla
produzione sul quantitativo di zucchero di quota che ha costituito
oggetto di un ritiro dal mercato si risolva nel far sopportare alle
imprese interessate un onere finanziario sproporzionato. Facendo
riferimento, come la ricorrente nella causa principale, alla citata
sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., il governo lituano sottolinea in
particolare che, nonostante l’ampio margine di valutazione discrezionale
di cui le istituzioni dispongono in tale settore, i produttori non
possono essere tassati oltre quanto è necessario per la realizzazione
degli obiettivi della tassazione. Il governo polacco, che rileva inoltre
che lo zucchero ritirato dal mercato non produce alcuna spesa collegata
con l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
considera, dal canto suo, che le istituzioni non hanno in materia un
ampio margine di valutazione discrezionale, tenuto conto della natura
tecnica della disposizione di cui trattasi.
29 A questo proposito, occorre rammentare che il principio di
proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto
dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni di quest’ultima non
superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli
scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli
inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli
scopi perseguiti (sentenza 11 giugno 2009, causa C-33/08, Agrana Zucker,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi
citata).
30 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di
attuazione di un siffatto principio, è giurisprudenza costante che il
legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale in
materia di politica agricola comune e che, considerato questo potere,
solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato
in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente
intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento
(v. sentenza Agrana Zucker, cit., punto 32 e la giurisprudenza ivi
citata).
31 In tal senso, si tratta non di sapere se il provvedimento adottato
dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse
manifestamente inidoneo (sentenza Agrana Zucker, cit., punto 33 e la
giurisprudenza ivi citata).
32 Nella specie, dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n.
318/2006 risulta che la tassa sulla produzione è stata istituita per
contribuire al finanziamento delle spese che intervengono nell’ambito
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
33 Avendo come base imponibile la quota detenuta dalle imprese, tale
tassa consente di procurare al bilancio dell’Unione europea introiti
stabili in quanto non dipendono da quantitativi realmente prodotti o da
eventuali ritiri dal mercato. Inoltre, una siffatta determinazione della
base imponibile della tassa di cui trattasi, consente di percepire tali
introiti nel corso della campagna di commercializzazione, come previsto
dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 318/2006.
34 Per quanto riguarda le spese che intervengono nell’ambito
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
contemplate nel diciannovesimo ‘considerando’ del detto regolamento, non
può ritenersi che si tratti unicamente di restituzioni all’esportazione
di zucchero e di isoglucosio, di restituzioni alla produzione per
l’utilizzo dello zucchero nell’industria chimica e di spese collegate
con misure di immagazzinamento come sostenuto dalla ricorrente nella
causa principale.
35 Infatti, come rilevato ai paragrafi 38-40 e 81-84 delle conclusioni
dell’avvocato generale, la riforma dell’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ha tradotto la volontà del
legislatore, nell’ambito della nuova politica agricola comune, di
abbandonare progressivamente la politica di sostegno dei prezzi e della
produzione a favore di una politica di sostegno dei redditi agricoli
disaccoppiato dalla produzione. La riduzione del sostegno del mercato
dello zucchero è stata parzialmente compensata da un sostegno dei
redditi delle imprese agricole sotto forma di un aiuto diretto detto
«disaccoppiato». Il costo delle nuove misure, di cui l’aiuto diretto
disaccoppiato costituiva la parte principale, doveva essere
essenzialmente compensato, secondo il punto 5 della proposta di
regolamento del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero [(COM (2005) 263 def.], dalle economie realizzate
grazie alla forte riduzione delle spese di restituzioni all’esportazione
e alla soppressione dell’aiuto alla raffinazione, data la necessità che
la riforma rispettasse lo status quo delle spese previste all’atto della
presentazione delle proposte della politica agricola comune nel corso
del mese di gennaio 2003.
36 In questo contesto, si deve intendere l’obiettivo menzionato nel
diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 nel senso che
la tassa sulla produzione contribuisce a finanziare le differenti misure
nel settore dello zucchero, compreso l’aiuto diretto disaccoppiato che
rappresenta la spesa più elevata.
37 Orbene, è pacifico che il provento della tassa sulla produzione è,
per ciascuna campagna di commercializzazione, molto inferiore
all’insieme di tali spese.
38 È pertanto giocoforza constatare che la tassa sulla produzione si
distingue dalla misura oggetto della causa che ha dato luogo alla citata
sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., in cui la Corte ha giudicato che la
modalità di calcolo del contributo analizzata ai punti 57-60 di detta
sentenza eccedeva quanto necessario per raggiungere l’obiettivo del
regolamento del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L
178, pag. 1), che era inteso a far sopportare integralmente ai
produttori, in modo giusto ed efficace, gli oneri dello smaltimento
delle eccedenze di produzione comunitaria secondo il principio di
autofinanziamento.
39 Per quanto riguarda l’onere finanziario sostenuto dalle imprese
assoggettate per effetto dell’inclusione del quantitativo di zucchero di
quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla
produzione, si deve rilevare che questo è parzialmente compensato dal
beneficio che tali imprese traggono dal ritiro dal mercato, in quanto
questo è inteso, come risulta dal ventiduesimo ‘considerando’ e
dall’art. 19, n. 1, del regolamento n. 318/2006, a mantenere
l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al
prezzo di riferimento fino a che tale equilibrio del mercato non sarà
stato ristabilito. Si deve inoltre rilevare che in forza dell’art. 16,
n. 4, del medesimo regolamento, tali imprese possono ripercuotere sui
produttori di barbabietole, di canne da zucchero o di cicoria fino al
50% dell’importo della tassa sulla corrispondente produzione.
40 Da tutto quanto sopra consegue che l’inclusione del quantitativo di
zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa
sulla produzione non è manifestamente inappropriata per raggiungere
l’obiettivo perseguito e, quindi, non può essere considerata in
contrasto con il principio di proporzionalità.
Sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 sotto il profilo
del principio di non discriminazione
41 La ricorrente nella causa principale e il governo lituano sostengono
che l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal
mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione dà altresì
luogo a una discriminazione fondata sulla nazionalità. Infatti, poiché i
ritiri dal mercato vengono effettuati, conformemente all’art. 1, n. 2,
del regolamento n. 290/2007, non già con l’applicazione di un’aliquota
uniforme ma in funzione di coefficienti differenti a seconda degli Stati
membri, a talune imprese verrebbe imposta una tassazione, con
riferimento al quantitativo di zucchero effettivamente prodotto, più
rilevante di quella sostenuta da altre imprese che si trovano in
un’analoga situazione ma stabilite in un altro Stato membro.
42 A tal riguardo è d’uopo rammentare che, secondo costante
giurisprudenza, l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il
divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola
comune, è solo l’espressione specifica del principio generale di
uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate
in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello
stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificata una
differenza di trattamento (citata sentenza Agrana Zucker, punto 46 e la
giurisprudenza ivi menzionata).
43 Nella specie, l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 290/2007 per la
campagna di commercializzazione 2007/2008 ha fissato al 13,5% la
percentuale, comune a tutti gli Stati membri, di zucchero di quota
ritirato dal mercato di cui all’art. 19, n. 1, del regolamento n.
318/2006. In deroga a tale disposizione, l’art. 1, n. 2, lett. c), del
regolamento n. 290/2007 prevede, in primo luogo, che tale percentuale
non si applica ai quantitativi prodotti negli Stati membri la cui quota
nazionale di zucchero è stata liberata in misura pari almeno al 50% a
partire dal 1° luglio 2006 a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi
dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320,
relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria
dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n.
1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune (GU
L 58, pag. 42), e, in secondo luogo, che tale percentuale è ridotta
proporzionalmente alle quote liberate per gli Stati membri la cui quota
nazionale è stata liberata ai sensi di tale disposizione in misura
inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2006.
44 Da ciò consegue che l’importanza del ritiro dal mercato imposto alle
imprese per detta campagna di commercializzazione può variare in
particolare a seconda dello Stato membro in cui esse sono stabilite.
Pertanto, la parte della tassa sulla produzione che pagano e che
corrisponde al quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato è
parimenti più o meno importante a seconda che esse siano stabilite in
questo o in quello Stato membro.
45 Entro questi limiti, l’inclusione del quantitativo di zucchero di
quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla
produzione può portare, in ragione della modalità di fissazione di tale
ritiro, a un trattamento differenziato delle imprese che si trovano in
una situazione eventualmente comparabile, ma stabilite in Stati membri
differenti.
46 Tuttavia, un siffatto trattamento delle imprese risulta
oggettivamente giustificato. Infatti, poiché la ripartizione delle quote
tra le imprese e la loro gestione continuano a essere garantite dagli
Stati membri, anche la rinuncia alle quote è organizzata da ciascuno di
essi e varia da uno Stato all’altro. In tale contesto, secondo quanto
emerge dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 290/2007, la
Commissione ha ritenuto necessario prendere in considerazione il fatto
che gli obblighi connessi alla misura di ritiro potevano avere gravi
conseguenze economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto
sforzi particolari nell’ambito del regime di ristrutturazione istituito
dal regolamento n. 320/2006 e che un tale effetto sarebbe contrario
all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione comune
dei mercati, che è quello di garantire la redditività e la competitività
di tale settore. Pertanto, l’esenzione totale o parziale
dell’applicazione della percentuale di ritiro comune agli Stati membri
ha lo scopo di tener conto degli sforzi da questi profusi per rinunciare
definitivamente a determinate quote (v., per analogia, cit. sentenza
Agrana Zucker, punto 51).
47 Da ciò consegue che l’inclusione del quantitativo di zucchero di
quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla
produzione non può considerarsi in contrasto con il principio di non
discriminazione.
48 Alla luce di tutto quanto precede la seconda questione va risolta
dichiarando che dall’esame della stessa non è emerso alcun elemento tale
da inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n.
318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di
zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione
dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento della
Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di
commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del
regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base
imponibile della tassa sulla produzione.
2) Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi
elementi idonei ad inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n.
318/2006.
Firme
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