AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08


DIRITTO AGRARIO - Zucchero - Calcolo dell’importo della tassa sulla produzione - Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Art. 16 Regol. n. 318/2006/CE. L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione. Pres. Bonichot, Rel. Kuris - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08


 www.AmbienteDiritto.it

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 maggio 2010

«Zucchero - Regolamento (CE) n. 318/2006 - Art. 16 - Calcolo dell’importo della tassa sulla produzione - Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa - Principi di proporzionalità e di non discriminazione»



Nel procedimento C-365/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 4 luglio 2008, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2008, nella causa

Agrana Zucker GmbH

contro

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,


LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Agrana Zucker GmbH, dagli avv.ti W. Schwartz e H.-J. Prieß, Rechtsanwälte, nonché dai sigg. B. Kurzai e H. Husemeyer;

- per il governo spagnolo, dall’avv. F. Díez Moreno, in qualità di agente;

- per il governo lituano, dal sig. D. Kriauciunas, in qualità di agente;

- per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

- per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. M. Moore e dalla sig.ra Z. Kupcová, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318/2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dall’Agrana Zucker GmbH (in prosieguo: l’«Agrana Zucker») avverso la decisione del Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e dell’Acqua) 25 marzo 2008, avente ad oggetto l’importo della tassa sulla produzione per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

Contesto normativo

Il regolamento n. 318/2006

3 Il regolamento n. 318/2006, adottato dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, intervenuta nel corso del 2006, ha istituito un nuovo regime e nuove riduzioni di quota. Ha inoltre istituito una tassa denominata «tassa sulla produzione» e ha previsto nuovi strumenti di mercato gestiti dalla Commissione europea, come il ritiro dal mercato.

4 Per quanto riguarda la tassa sulla produzione, il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 è così formulato:

«È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».

5 L’art. 16 del detto regolamento, intitolato «Tassa sulla produzione», così dispone:

«1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero (...) detenute dalle imprese che producono tali prodotti (…).

2. La tassa sulla produzione è fissata a 12 [euro] per tonnellata di zucchero di quota (...).

3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.

4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero (...) hanno la facoltà di addebitare fino al 50% della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di cicoria».

6 Lo «zucchero di quota» è definito all’art. 2, punto 5, del regolamento n. 318/2006 come la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa.

7 L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 318/2006 precisa che la campagna di commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

8 Per quanto riguarda il ritiro dal mercato il ventiduesimo ‘considerando’ di tale regolamento così recita:

«È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la gestione alla Commissione. (…) Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il periodo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato».

9 L’art. 19 del medesimo regolamento, intitolato «Ritiro dello zucchero dal mercato», è così formulato:

«1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato [CE], può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.

(…)

2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.

3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.

I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero (...) ritirati come:

- zucchero eccedente (...) atto a diventare zucchero industriale (…),

o

- una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del Trattato.

(…)».

Il regolamento (CE) n. 290/2007

10 L’ottavo ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 78, pag. 20), è così formulato:

«Nello stesso contesto andrebbe considerato il fatto che gli obblighi connessi alla misura preventiva possono avere gravi conseguenze economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto sforzi particolari nel quadro del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. Un simile effetto sarebbe di fatto contrario all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, che è quello di garantire la redditività e la competitività del settore. È dunque necessario prevedere per gli Stati membri un’esenzione dall’applicazione della percentuale di ritiro preventivo proporzionata alla percentuale della quota nazionale che è stata liberata nell’ambito del regime di ristrutturazione sopra citato».

11 L’art. 1 del regolamento n. 290/2007 così dispone:

«1. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissata al 13,5%.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) la percentuale di cui al suddetto paragrafo non si applica alle imprese la cui produzione è inferiore all’86,5% della propria quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008;

b) per le imprese che, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, producono un quantitativo pari o superiore all’86,5% della propria quota, i quantitativi prodotti oltre la soglia dell’86,5% sono ritirati;

c) La percentuale di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi prodotti negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata liberata in misura pari almeno al 50% a partire dal 1° luglio 2006, a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Per gli Stati membri la cui quota nazionale è stata liberata in misura inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2006, a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è ridotta proporzionalmente alle quote liberate.

La percentuale applicabile in virtù della presente lettera è fissata nell’allegato.

(…)

4. I quantitativi ritirati conformemente al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3 sono considerati eccedenze di zucchero (…) della campagna 2007/2008, convertibili in zucchero o isoglucosio industriali (…).

(…)».

La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali

12 Nel 2006 la competente autorità amministrativa attribuiva all’Agrana Zucker una quota di 405 812,4 tonnellate per la produzione di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione dal 2006/2007 al 2014/2015. In applicazione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), del regolamento n. 290/2007, la stessa autorità fissava per la campagna di commercializzazione 2007/2008 la soglia di produzione di quota applicabile alla Agrana Zucker all’86,5% della sua quota, ovvero a 351 027,73 tonnellate, imponendo così a tale società un ritiro del 13,5% della sua quota, ovvero 54 784,67 tonnellate di zucchero.

13 Con decisione 28 gennaio 2008, l’Agrarmarkt Austria (ente liquidatore) fissava l’importo della tassa sulla produzione dovuta dalla Agrana Zucker per la campagna di commercializzazione 2007/2008 in EUR 4 869 748,80 e invitava quest’ultima a versargli tale importo.

14 Lamentando il fatto che la tassa sulla produzione era stata calcolata sulla base della quota che le era stata attribuita e quindi includendo in detta base le 54 784,67 tonnellate di zucchero ritirate che non poteva più vendere a titolo di quantità di zucchero di quota, l’Agrana Zucker proponeva reclamo avverso la decisione dell’Agrarmarkt Austria presso il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Quest’ultimo respingeva il detto reclamo con decisione del 25 marzo 2008, che costituisce l’oggetto del procedimento proposto dinanzi al giudice del rinvio.

15 Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, l’Agrana Zucker sostiene, nel procedimento principale, che prendere in considerazione nel calcolo della tassa sulla produzione il quantitativo di zucchero che ha costituito oggetto di un ritiro dal mercato viola il principio di proporzionalità e quello di non discriminazione sancito dall’art. 34, n. 2, CE. Una siffatta violazione potrebbe, a suo avviso, essere evitata se fosse effettuata un’interpretazione dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 conforme al diritto primario.

16 Il giudice del rinvio rileva in sostanza che, tenuto conto delle valutazioni giuridiche delle parti, della sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. pag. I-3231) e delle riserve formulate dalla ricorrente nel procedimento principale circa la validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006, il problema posto nell’ambito del diritto dell’Unione non può essere facilmente risolto e non trova soluzione nella giurisprudenza della Corte.

17 Ciò considerato, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 16 del regolamento (...) n. 318/2006 (...) vada interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 1 del regolamento (...) n. 290/2007, debba includersi nel calcolo della tassa sulla produzione;

2) in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

se l’art. 16 del regolamento (...) n. 318/2006 (...) sia compatibile con il diritto primario, in particolare con il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione che discende dall’art. 34 CE».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18 Con la prima questione, il giudice del rinvio vuole in sostanza sapere se l’art. 16 del regolamento n. 318/2006 debba essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento n. 290/2007 è incluso nella base imponibile della tassa sulla produzione.

19 La ricorrente nella causa principale come pure i governi spagnolo e lituano sono del parere che la tassa sulla produzione si applichi al quantitativo di zucchero di quota che è effettivamente prodotto e che può essere smaltito in quanto tale e non alla quota in sé e per sé. Da ciò conseguirebbe che il quantitativo di zucchero ritirato dal mercato non debba essere preso in considerazione per fissare la base imponibile della detta tassa.

20 Si deve a questo proposito ricordare che l’art. 16, n. 1, del regolamento n. 318/2006, prevede che a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008 è percepita una tassa sulla produzione sulla quota di zucchero detenuta dalle imprese produttrici di zucchero. Tale disposizione indica, pertanto, chiaramente che la detta quota costituisce la base imponibile della tassa sulla produzione. Da ciò risulta che la base imponibile della tassa che un’impresa produttrice di zucchero deve pagare è costituita dalla quota di zucchero attribuitale per la campagna di commercializzazione di cui trattasi.

21 Certamente, i termini «tassa sulla produzione» utilizzati nel diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 come pure nel titolo e nelle disposizioni di cui all’art. 16 di tale regolamento possono dar luogo a confusione circa la definizione della base imponibile di tale tassa, poiché sembrano designare non già una tassa che si applica ad una quota, ma una tassa che si applica a derrate effettivamente prodotte. Dicasi altrettanto per la formulazione dell’art. 16, n. 2, del detto regolamento a tenore del quale la «tassa sulla produzione è fissata a [12 euro] per tonnellata di zucchero di quota», dato che lo «zucchero di quota» è definito dall’art. 2, punto 5, del detto regolamento come quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa interessata.

22 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46-51 delle sue conclusioni, dal contenuto e dalla ratio dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 risulta che il legislatore dell’Unione, nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ha voluto istituire una nuova tassa avente come base imponibile non già il quantitativo di zucchero effettivamente prodotto, ma la quota di zucchero detenuta. Infatti, mentre il n. 1 di tale articolo enuncia il principio della riscossione della tassa sulla quota di zucchero detenuta dalle imprese produttrici di zucchero, il n. 2 di detto articolo ha il solo obiettivo di fissare l’importo della detta tassa.

23 Tale analisi è confermata dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 318/2006, il quale precisa, da parte sua, le modalità concrete della riscossione della tassa sulla produzione. Infatti, da un lato, al primo comma dispone che «lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1 alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione». D’altro lato, il secondo comma di tale articolo 16, n. 3, prescrive che le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione. Orbene, per tale data, il quantitativo prodotto a titolo di tale campagna non è conosciuto, poiché, conformemente, all’art. 1, n. 2, del detto regolamento, una campagna di commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

24 Peraltro, né dal regolamento n. 318/2006, né da alcun altro elemento risulta che il legislatore dell’Unione abbia inteso sottrarre alla base imponibile della tassa sulla produzione il quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato conformemente all’art. 19 di tale regolamento. La tesi secondo cui tale tassa si applicherebbe solo al quantitativo di zucchero corrispondente alla differenza tra la quota di zucchero detenuta e il quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato non trova, in particolare, alcun fondamento nell’art. 16 del detto regolamento analizzato ai punti 20-23 della presente sentenza.

25 Di conseguenza la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 16 del regolamento n. 318/2006 deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento n. 290/2007 è incluso nella base imponibile della tassa sulla produzione.

Sulla seconda questione

26 La seconda questione verte sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006. Nell’ipotesi di soluzione positiva alla prima questione, il giudice del rinvio nutre in particolare dubbi circa la validità di tale disposizione sotto il profilo dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 sotto il profilo del principio di proporzionalità

27 La ricorrente nella causa principale sostiene, in sostanza, che l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile dell’imposta sulla produzione è in contrasto con il principio di proporzionalità, perché si risolve nel pagamento di una tassa su un quantitativo di zucchero che non è stato prodotto e che quindi non esiste, ovvero nel pagamento di una tassa su un quantitativo di zucchero effettivamente prodotto ma considerato zucchero eccedentario che può diventare zucchero industriale venduto due volte meno caro dello zucchero di quota o essere riportato, quale zucchero di quota, sulla campagna di commercializzazione successiva nel corso della quale sarà nuovamente gravato della tassa sulla produzione. Gli oneri così imposti alle imprese produttrici di zucchero non sarebbero necessari per raggiungere l’obiettivo perseguito, quale definito dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006, poiché il provento della tassa sulla produzione, sarebbe superiore alle spese che intervengano nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

28 Tale punto di vista è condiviso dai governi spagnolo, lituano e polacco i quali ritengono altresì che la riscossione della tassa sulla produzione sul quantitativo di zucchero di quota che ha costituito oggetto di un ritiro dal mercato si risolva nel far sopportare alle imprese interessate un onere finanziario sproporzionato. Facendo riferimento, come la ricorrente nella causa principale, alla citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., il governo lituano sottolinea in particolare che, nonostante l’ampio margine di valutazione discrezionale di cui le istituzioni dispongono in tale settore, i produttori non possono essere tassati oltre quanto è necessario per la realizzazione degli obiettivi della tassazione. Il governo polacco, che rileva inoltre che lo zucchero ritirato dal mercato non produce alcuna spesa collegata con l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, considera, dal canto suo, che le istituzioni non hanno in materia un ampio margine di valutazione discrezionale, tenuto conto della natura tecnica della disposizione di cui trattasi.

29 A questo proposito, occorre rammentare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni di quest’ultima non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza 11 giugno 2009, causa C-33/08, Agrana Zucker, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

30 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, è giurisprudenza costante che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune e che, considerato questo potere, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. sentenza Agrana Zucker, cit., punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

31 In tal senso, si tratta non di sapere se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Agrana Zucker, cit., punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Nella specie, dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 risulta che la tassa sulla produzione è stata istituita per contribuire al finanziamento delle spese che intervengono nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

33 Avendo come base imponibile la quota detenuta dalle imprese, tale tassa consente di procurare al bilancio dell’Unione europea introiti stabili in quanto non dipendono da quantitativi realmente prodotti o da eventuali ritiri dal mercato. Inoltre, una siffatta determinazione della base imponibile della tassa di cui trattasi, consente di percepire tali introiti nel corso della campagna di commercializzazione, come previsto dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 318/2006.

34 Per quanto riguarda le spese che intervengono nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, contemplate nel diciannovesimo ‘considerando’ del detto regolamento, non può ritenersi che si tratti unicamente di restituzioni all’esportazione di zucchero e di isoglucosio, di restituzioni alla produzione per l’utilizzo dello zucchero nell’industria chimica e di spese collegate con misure di immagazzinamento come sostenuto dalla ricorrente nella causa principale.

35 Infatti, come rilevato ai paragrafi 38-40 e 81-84 delle conclusioni dell’avvocato generale, la riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ha tradotto la volontà del legislatore, nell’ambito della nuova politica agricola comune, di abbandonare progressivamente la politica di sostegno dei prezzi e della produzione a favore di una politica di sostegno dei redditi agricoli disaccoppiato dalla produzione. La riduzione del sostegno del mercato dello zucchero è stata parzialmente compensata da un sostegno dei redditi delle imprese agricole sotto forma di un aiuto diretto detto «disaccoppiato». Il costo delle nuove misure, di cui l’aiuto diretto disaccoppiato costituiva la parte principale, doveva essere essenzialmente compensato, secondo il punto 5 della proposta di regolamento del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [(COM (2005) 263 def.], dalle economie realizzate grazie alla forte riduzione delle spese di restituzioni all’esportazione e alla soppressione dell’aiuto alla raffinazione, data la necessità che la riforma rispettasse lo status quo delle spese previste all’atto della presentazione delle proposte della politica agricola comune nel corso del mese di gennaio 2003.

36 In questo contesto, si deve intendere l’obiettivo menzionato nel diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 nel senso che la tassa sulla produzione contribuisce a finanziare le differenti misure nel settore dello zucchero, compreso l’aiuto diretto disaccoppiato che rappresenta la spesa più elevata.

37 Orbene, è pacifico che il provento della tassa sulla produzione è, per ciascuna campagna di commercializzazione, molto inferiore all’insieme di tali spese.

38 È pertanto giocoforza constatare che la tassa sulla produzione si distingue dalla misura oggetto della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., in cui la Corte ha giudicato che la modalità di calcolo del contributo analizzata ai punti 57-60 di detta sentenza eccedeva quanto necessario per raggiungere l’obiettivo del regolamento del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), che era inteso a far sopportare integralmente ai produttori, in modo giusto ed efficace, gli oneri dello smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria secondo il principio di autofinanziamento.

39 Per quanto riguarda l’onere finanziario sostenuto dalle imprese assoggettate per effetto dell’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione, si deve rilevare che questo è parzialmente compensato dal beneficio che tali imprese traggono dal ritiro dal mercato, in quanto questo è inteso, come risulta dal ventiduesimo ‘considerando’ e dall’art. 19, n. 1, del regolamento n. 318/2006, a mantenere l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento fino a che tale equilibrio del mercato non sarà stato ristabilito. Si deve inoltre rilevare che in forza dell’art. 16, n. 4, del medesimo regolamento, tali imprese possono ripercuotere sui produttori di barbabietole, di canne da zucchero o di cicoria fino al 50% dell’importo della tassa sulla corrispondente produzione.

40 Da tutto quanto sopra consegue che l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione non è manifestamente inappropriata per raggiungere l’obiettivo perseguito e, quindi, non può essere considerata in contrasto con il principio di proporzionalità.

Sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 sotto il profilo del principio di non discriminazione

41 La ricorrente nella causa principale e il governo lituano sostengono che l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione dà altresì luogo a una discriminazione fondata sulla nazionalità. Infatti, poiché i ritiri dal mercato vengono effettuati, conformemente all’art. 1, n. 2, del regolamento n. 290/2007, non già con l’applicazione di un’aliquota uniforme ma in funzione di coefficienti differenti a seconda degli Stati membri, a talune imprese verrebbe imposta una tassazione, con riferimento al quantitativo di zucchero effettivamente prodotto, più rilevante di quella sostenuta da altre imprese che si trovano in un’analoga situazione ma stabilite in un altro Stato membro.

42 A tal riguardo è d’uopo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola comune, è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificata una differenza di trattamento (citata sentenza Agrana Zucker, punto 46 e la giurisprudenza ivi menzionata).

43 Nella specie, l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 290/2007 per la campagna di commercializzazione 2007/2008 ha fissato al 13,5% la percentuale, comune a tutti gli Stati membri, di zucchero di quota ritirato dal mercato di cui all’art. 19, n. 1, del regolamento n. 318/2006. In deroga a tale disposizione, l’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 290/2007 prevede, in primo luogo, che tale percentuale non si applica ai quantitativi prodotti negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata liberata in misura pari almeno al 50% a partire dal 1° luglio 2006 a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), e, in secondo luogo, che tale percentuale è ridotta proporzionalmente alle quote liberate per gli Stati membri la cui quota nazionale è stata liberata ai sensi di tale disposizione in misura inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2006.

44 Da ciò consegue che l’importanza del ritiro dal mercato imposto alle imprese per detta campagna di commercializzazione può variare in particolare a seconda dello Stato membro in cui esse sono stabilite. Pertanto, la parte della tassa sulla produzione che pagano e che corrisponde al quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato è parimenti più o meno importante a seconda che esse siano stabilite in questo o in quello Stato membro.

45 Entro questi limiti, l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione può portare, in ragione della modalità di fissazione di tale ritiro, a un trattamento differenziato delle imprese che si trovano in una situazione eventualmente comparabile, ma stabilite in Stati membri differenti.

46 Tuttavia, un siffatto trattamento delle imprese risulta oggettivamente giustificato. Infatti, poiché la ripartizione delle quote tra le imprese e la loro gestione continuano a essere garantite dagli Stati membri, anche la rinuncia alle quote è organizzata da ciascuno di essi e varia da uno Stato all’altro. In tale contesto, secondo quanto emerge dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 290/2007, la Commissione ha ritenuto necessario prendere in considerazione il fatto che gli obblighi connessi alla misura di ritiro potevano avere gravi conseguenze economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto sforzi particolari nell’ambito del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento n. 320/2006 e che un tale effetto sarebbe contrario all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione comune dei mercati, che è quello di garantire la redditività e la competitività di tale settore. Pertanto, l’esenzione totale o parziale dell’applicazione della percentuale di ritiro comune agli Stati membri ha lo scopo di tener conto degli sforzi da questi profusi per rinunciare definitivamente a determinate quote (v., per analogia, cit. sentenza Agrana Zucker, punto 51).

47 Da ciò consegue che l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione non può considerarsi in contrasto con il principio di non discriminazione.

48 Alla luce di tutto quanto precede la seconda questione va risolta dichiarando che dall’esame della stessa non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006.


Sulle spese


49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:


1) L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione.

2) Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006.

Firme

 



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562