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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
DIRITTO AGRARIO - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi
speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione -
Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei
capi detenuti nell’azienda - Carni bovine - Nozione di “superficie foraggera
disponibile” - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi
di aiuti comunitari - Normativa nazionale - Erogazione dei contributi
finanziari comunitari subordinati alla produzione di un titolo
giuridico valido - Giustificazione dell’utilizzazione delle superfici
foraggere dell’azienda - Regolamento n. 1254/1999/CE - Regolamenti (CEE) n.
3887/92 e (CE) n. 2419/2001. La normativa comunitaria, ed in particolare
il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non
subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi
e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo
giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le
superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa
comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa
nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano
rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi
generali del diritto comunitario, in particolare il principio di
proporzionalità. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso - Pres. Cunha Rodrigues -
Rel. Ó Caoimh. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza
C-375/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Rinvio pregiudiziale - Poteri del
giudice nazionale - Limiti della Corte. Nell’ambito di un rinvio
pregiudiziale, è compito del giudice nazionale chiarire il contesto fattuale
e normativo della causa principale (v. ordinanza 28/06/2000, causa C-116/00,
Laguillaumie). Non spetta alla Corte individuare le disposizioni del diritto
nazionale pertinenti ai fini della lite, pronunciarsi sull’interpretazione
di tali disposizioni e giudicare se l’interpretazione che il giudice del
rinvio ne dà sia corretta (C.G.E. sentenza 23/04/2009, cause riunite da
C-378/07 a C-380/07, Angelidaki e a.).
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
234 CE, dal Tribunale di Treviso) - Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Disposizioni di diritto comunitario -
Ermeneutica ed esegesi. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni
di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro tenore
letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla
normativa di cui esse fanno parte (C.G.E. sentenze 1°/03/2007, causa
C-34/05, Schouten e 24/05/2007, causa C-45/05, Maatschap Schonewille-Prins).
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
234 CE, dal Tribunale di Treviso) - Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 giugno 2010
«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine -
Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Contributi finanziari comunitari
relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione
- Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità
dei capi detenuti nell’azienda - Nozione di ‘superficie foraggera
disponibile’ - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 -
Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari - Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei
contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico
valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere
dell’azienda»
Nel procedimento C-375/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso con ordinanza
6 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2008, nel
procedimento penale a carico di
Luigi Pontini e altri,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (presidente di sezione), dalla
sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14
gennaio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
- per Emanuele Rech, Giovanni Forato e Laura Forato, dagli avv.ti B.
Nascimbene e F. Rossi dal Pozzo;
- per Adele Adami e altri, dall’avv. W. Viscardini;
- per Ivo Colomberotto, dagli avv.ti A. Mascotto e O. Bigolin;
- per l’Agrirocca di Rech Emanuele e l’Asolat di Rech Emanuele & C.,
dall’avv. G. Donà;
- per l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, dagli
avv.ti A. dal Ferro e A. Cevese;
- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente,
assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
- per il governo ellenico, dalle sig.re A. Vassilopoulou e E.
Leftheriotou, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, dai sigg. P. Rossi e N. Rasmussen, in
qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale, e
segnatamente del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine (GU L 160, pag. 21, e rettifiche in GU 1999, L 282, pag. 16, e GU
2000, L 263, pag. 34).
2 La questione è sorta nell’ambito di un procedimento penale a carico
dei sigg. Pontini, Rech, Forato, Bonora e Colomberotto, nonché delle
sig.re. Forato e Adami, imputati di vari illeciti penali commessi a
danno della Comunità europea, consistenti nella percezione, indebita
secondo la prospettazione dell’accusa, di contributi finanziari
comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti
per l’estensivizzazione nel corso degli anni 2000-2004.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento (CEE) n. 3508/92
3 L’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992,
n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), dispone che
ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di
controllo (in prosieguo: il «SIGC») applicabile a vari regimi di aiuti
comunitari nei settori della produzione vegetale e della produzione
animale.
4 L’art. 2 del citato regolamento, come modificato con regolamento (CE)
del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag. 4), dispone che il
SIGC comprende una base di dati informatizzata, un sistema di
identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e
di registrazione degli animali, delle domande di aiuti e un sistema
integrato di controllo.
5 L’art. 6 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento
n. 1593/2000, così recita:
«1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari
soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun
imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto
“superfici” che indichi:
- le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le
parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le
parcelle a riposo,
- eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai
regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro
interessato.
(…)
6. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate, l’imprenditore deve
indicare la superficie nonché l’ubicazione, elementi che devono
permettere di identificare la parcella nel quadro del sistema
alfanumerico per l’identificazione delle parcelle agricole.
(…)».
Il regolamento (CEE) n. 3887/92
6 Il settimo e il nono ‘considerando’ del regolamento (CEE) della
Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione
del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni
regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n.1678 (GU L 212,
pag. 23; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»), recitano quanto
segue:
«(…) il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve
essere controllato in modo efficace; (…)
(…)
(…) alla luce dell’esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo,
del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti
ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno
adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le
irregolarità e le frodi; (…)».
7 L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3887/92 stabilisce che,
in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti
autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori
interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione o al loro diritto
di utilizzazione di tali superfici.
8 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 è redatto come segue:
«Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande
d’aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie
e in particolare:
- l’identificazione dell’imprenditore,
- gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole
dell’azienda, la superficie, la localizzazione, l’utilizzazione,
eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua,
nonché il regime d’aiuto,
- una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di
concessione degli aiuti.
Per “utilizzazione” si intende il tipo di coltura o di copertura
vegetale o la mancanza di coltura.
(…)».
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
9 L’art. 4, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18
dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità (GU L 312, pag. 1), dispone quanto segue:
«Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento
di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario
applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni
necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi,
il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».
10 Ai sensi dell’art. 8 di tale regolamento:
«1. Gli Stati membri adottano, secondo le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per
assicurare la regolarità e l’effettività delle operazioni che
coinvolgono gli interessi finanziari delle Comunità.
2. Le misure di controllo sono adeguate alle specificità di ciascun
settore e sono proporzionate agli obiettivi perseguiti. (…)
(…)».
Il regolamento (CE) n. 1254/1999
11 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999 enuncia
che, «data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si
dovrebbero limitare i premi connessi con l’allevamento in base al
potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie
di animali nell’azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione
eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti
premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti
nell’azienda».
12 Per quanto riguarda la necessità di prevedere una struttura
flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, il quindicesimo
‘considerando’ del medesimo regolamento enuncia che «è essenziale che
gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali
esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare
pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare
distorsioni del mercato e della concorrenza».
13 La nozione di «azienda» è definita all’art. 3, lett. b), del
regolamento n. 1254/1999 come «il complesso delle unità di produzione
gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro».
14 Conformemente all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, il
produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare,
a richiesta, di un premio speciale.
15 L’art. 12 del regolamento citato, dal titolo «Coefficienti di
densità», così dispone:
«1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio
speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un
coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda pari a 2 unità
bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è
espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggera
aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti nell’azienda
stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall’applicazione del
coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell’azienda
da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità
non sia superiore a 15 UBA.
2. Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene
conto:
a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli
ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di
premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il
quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la
conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata
mediante l’apposita tabella riprodotta nell’allegato III;
b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell’azienda
disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e
degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:
- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
- le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime
di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per
colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di
pagamenti per superficie a norma dell’articolo 17 del presente
regolamento e dell’articolo 19 del regolamento (CE) [del Consiglio 17
maggio 1999, n. 1255, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48)],
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore
dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime
di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma
nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le
superfici adibite ad una coltura mista.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 43,
le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità
comprendono in particolare quelle:
- relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite
ad una coltura mista,
- che permettono di evitare un’applicazione non corretta del
coefficiente di densità».
16 L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 è stato modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512 (GU L 201, pag.
1), con l’aggiunta, dopo la prima frase di tale disposizione, della
frase seguente:
«Il coefficiente di densità è di 1,9 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2002
e di 1,8 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2003».
17 L’art. 13 del regolamento n. 1254/1999, rubricato «Pagamento per l’estensivizzazione»,
al n. 1 dispone quanto segue:
«I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per
vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l’estensivizzazione».
18 L’art. 45 del regolamento n. 1254/1999 stabilisce che il regolamento
(CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento
della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), e le relative norme
d’attuazione si applicano ai prodotti di cui all’art. 1 del regolamento
n. 1254/1999.
Il regolamento (CE) n. 1258/1999
19 Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 1258/1999, il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG»)
comprende una sezione «garanzia», che finanzia in particolare gli
interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
20 L’art. 8, n. 1, di tale regolamento così dispone:
«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure
necessarie per:
a) accertare se le operazioni [finanziate dal FEAOG] siano reali e
regolari;
b) prevenire e perseguire le irregolarità;
c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal
fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e
giudiziari».
Il regolamento (CE) n. 1259/1999
21 Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113), si
applica, conformemente all’art. 1, ai pagamenti corrisposti direttamente
agli agricoltori nell’ambito di regimi di sostegno della politica
agricola comune (in prosieguo: la «PAC») finanziati in tutto o in parte
dalla sezione «garanzia» del FEAOG, eccetto quelli previsti dal
regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L
160, pag. 80).
22 Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1259/1999, fatte salve
eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun
pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato
che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i
pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli
obiettivi del regime di sostegno.
Il regolamento (CE) n. 2419/2001
23 L’art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n.
2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari
istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag.
11, e rettifica in GU 2002, L 7, pag. 48), rubricato «Identificazione e
dimensione minima delle parcelle agricole», al n. 1 stabilisce quanto
segue:
«Il sistema d’identificazione di cui all’articolo 4 del regolamento
(CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli
Stati membri possono prevedere l’utilizzazione di un’unità diversa dalla
parcella agricola, come la parcella catastale o l’appezzamento. In tal
caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano
identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le
domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai
documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e
misurare ciascuna parcella agricola».
24 L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 così dispone:
«Ai fini del presente regolamento:
(…)
b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le
competenti autorità procedono alla ripartizione virtuale delle medesime
fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro
utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;
c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per
l’allevamento degli animali per un periodo minimo di sette mesi a
decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1°
gennaio e il 31 marzo».
25 LÒart. 10 del regolamento n. 2419/2001, rubricato «Requisiti relativi
alle domande di aiuto per animale», così recita:
«1. Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte le
informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità dell’aiuto e in
particolare:
a) l’identità dell’imprenditore;
b) un riferimento alla domanda di aiuto per superficie se questa è già
stata presentata;
c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un
aiuto e, per i bovini, il codice d’identificazione degli animali;
d) eventualmente, l’impegno dell’imprenditore a detenere gli animali di
cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di
detenzione, nonché il luogo e i periodi della medesima;
e) eventualmente, il limite o il massimale individuale per gli animali
in questione;
(…)
g) una dichiarazione dell’imprenditore di aver preso atto delle
condizioni di concessione dell’aiuto in questione.
Se il luogo in cui è detenuto l’animale cambia nel corso del periodo di
detenzione, l’imprenditore ne informa anticipatamente per iscritto
l’autorità competente.
2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il
diritto di ottenere dall’autorità competente, senza oneri particolari, a
intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati
concernenti lui stesso e i suoi animali, contenuti nella banca di dati
informatizzata. Unitamente alla propria domanda di aiuto, l’imprenditore
dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso,
corregge i dati errati o completa quelli mancanti.
(…)».
26 Conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2419/2001, i controlli
amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire
l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli
aiuti.
27 L’art. 22 di tale regolamento, dal titolo «Determinazione delle
superfici», dispone quanto segue:
«1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si
effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente
autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella
richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. (…)
2. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in
considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme
usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi,
viene considerata la superficie realmente utilizzata.
(…)
3. Lo Stato membro verifica l’ammissibilità delle parcelle agricole con
qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la
presentazione di prove supplementari».
28 L’art. 53, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 ha abrogato il
regolamento n. 3887/92, precisando al contempo che quest’ultimo sarebbe
rimasto applicabile alle domande di aiuti relative alle campagne di
commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziavano
anteriormente al 1° gennaio 2002.
29 Conformemente all’art. 54, n. 2, del regolamento n. 2419/2001, esso
si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne
di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere
dal 1° gennaio 2002.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003
30 L’art. 153, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.
1, e rettifica in GU 2004, L 94, pag. 70), ha abrogato il regolamento n.
3508/92, precisando che esso avrebbe continuato ad applicarsi alle
domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il
2005.
31 Il regolamento n. 1782/2003 ha altresì abrogato, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, talune disposizioni del regolamento n. 1254/1999.
La normativa nazionale
32 Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole (GURI n. 305 del 30
dicembre 1999; in prosieguo: il «decreto n. 503/1999»), disciplina i
contenuti informativi dell’anagrafe delle aziende agricole e del
fascicolo aziendale o del produttore.
33 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. f), del citato decreto, le
informazioni contenute in tale anagrafe devono comprendere, in
particolare, per ciascuna azienda, la consistenza territoriale, il
titolo di conduzione e l’individuazione catastale, ove esistente, degli
immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del
telerilevamento in possesso dell’amministrazione.
34 Risulta dall’ordinanza di rinvio che la normativa nazionale
pertinente, vale a dire il decreto n. 503/1999 e i decreti del Ministero
delle Politiche agricole e forestali 4 aprile 2000, 10 agosto 2001 e 17
aprile 2003, prevede, per quanto riguarda gli adempimenti relativi al
fascicolo del produttore, che, ove il titolo di conduzione delle
superfici aziendali non sia un titolo di proprietà, il richiedente debba
allegare alla domanda di aiuti i documenti giustificativi della
conduzione medesima.
35 L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA (in
prosieguo: l’«AVEPA»), l’organismo di pagamento per la Regione Veneto,
fa presente che il decreto n. 503/1999 è stato attuato mediante una
serie di circolari adottate dall’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, tra le quali la circolare 24 aprile 2001, n. 35, che
dispone quanto segue:
«B) Adempimenti specifici per le domande [relative alla PAC; in
prosieguo: le ‘domande PAC’] seminativi:
ai fini di migliorare la gestione della presentazione di una domanda PAC
seminativi, l’interessato è invitato a produrre copia delle
certificazioni catastali aggiornate, riferite ai terreni indicati in
domanda.
Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal
proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al
comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio
nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.) in
questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato
ai sensi della normativa vigente.
(…) Nell’ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in
condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di
conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre
autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad
assolvere gli obblighi di cui alla legge [23 dicembre 1998, n. 448];
tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo
conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario,
la data di inizio, fine del contratto e superfici e oggetto del
contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di
conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere
all’autocertificazione».
Fatti e questione pregiudiziale
36 In esito ad indagini avviate nel 2004 su impulso della Procura della
Repubblica di Treviso, i sigg. Pontini e altri sono imputati dinanzi al
Tribunale di Treviso, sulla base delle pertinenti disposizioni del
codice penale italiano, dei reati di associazione per delinquere nonché
truffa aggravata e continuata ai danni della Comunità europea. L’accusa
contesta loro di avere indebitamente percepito, nel corso degli anni
2000-2004, contributi finanziari comunitari, segnatamente premi speciali
per bovini maschi e pagamenti per l’estensivizzazione, come
rispettivamente previsti all’art. 4, n. 1, e all’art. 13 del regolamento
n. 1254/1999.
37 Dall’ordinanza di rinvio emerge che, secondo l’accusa, gli imputati
avrebbero posto in essere atti simulati o fraudolenti al fine di indurre
in errore le competenti autorità nazionali e di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto. L’accusa muove dal presupposto che i premi
speciali per bovini maschi e i pagamenti per l’estensivizzazione siano
stati fraudolentemente percepiti mediante la presentazione, in allegato
alle domande, di contratti di comodato d’uso delle superfici foraggere
utilizzate dalle aziende dei richiedenti che sarebbero stati creati
all’insaputa dei proprietari dei terreni di cui trattasi.
38 Stando al giudice a quo, la normativa nazionale vigente prevede che
il richiedente debba allegare alla domanda di aiuti la documentazione
comprovante il titolo giustificativo della conduzione delle superfici
che costituiscono il potenziale foraggero dell’azienda. Qualora il
richiedente sia soggetto diverso dal proprietario della superficie cui
si riferisce la domanda, deve allegare alla stessa i documenti
giustificativi della conduzione. Secondo tale giudice, la normativa
nazionale vigente sarebbe da interpretare nel senso che il richiedente
deve presentare un valido titolo che giustifichi la conduzione delle
superfici, non essendo sufficiente, contrariamente a quanto sostengono
gli imputati, che le aree foraggere, comunque possedute o sfruttate,
siano effettivamente utilizzate.
39 Dinanzi al giudice a quo gli imputati hanno sostenuto che in alcuni
Stati membri l’erogazione dei contributi finanziari comunitari come
quelli in esame sarebbe subordinata soltanto al requisito dell’effettiva
disponibilità ed utilizzazione delle aree foraggere appropriate, senza
che venga in rilievo il titolo giuridico che legittima il godimento
delle aree medesime.
40 Il giudice a quo si chiede se, con riferimento alle condizioni per
l’erogazione di contributi finanziari comunitari come quelli in esame
nella causa principale, il regolamento n. 1254/1999 contenga presupposti
rigidi, non derogabili dagli Stati membri, o se abbia invece dettato una
cornice generale di riferimento, rimettendosi alle competenti autorità
nazionali per la necessaria attuazione e la regolamentazione nel
dettaglio.
41 Ritenendo che l’interpretazione del regolamento n. 1254/1999, in
particolare per quanto concerne la nozione di «superficie foraggera
disponibile» di cui all’art. 12 di quest’ultimo, rivesta una grande
importanza ai fini della soluzione della lite dinanzi ad esso pendente,
il Tribunale di Treviso ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[Q]uali siano i presupposti per l’ammissione ai premi per bovini maschi
ed ai pagamenti per l’estensivizzazione ed in particolare se sia
sufficiente il requisito della utilizzazione di superfici foraggere,
indipendentemente dall’esistenza di un valido titolo giuridico che la
legittimi».
42 Ritenendo che la questione imponga una risposta urgente della Corte,
considerato che il procedimento penale promosso a carico degli imputati
è pendente dal 2004 e che, nel frattempo, l’autorità nazionale
competente ha sospeso l’erogazione di tutti i contributi comunitari a
loro favore, il giudice a quo ha chiesto alla Corte di trattare il
presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, in
applicazione dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.
43 Con decisione 21 agosto 2008 la Terza Sezione della Corte ha respinto
tale richiesta sulla base del rilievo che la domanda di pronuncia
pregiudiziale non riguardava un settore riconducibile al procedimento
d’urgenza ai sensi degli artt. 23 bis dello Statuto della Corte e 104
ter del suo regolamento di procedura e che, in ogni caso, essa non
presentava l’urgenza richiesta per l’applicazione di tale procedimento.
44 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in subordine e per le
stesse ragioni, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento
accelerato, in applicazione dell’art. 104 bis, primo comma, del
regolamento di procedura della Corte.
45 Con ordinanza 29 settembre 2008 il presidente della Corte ha respinto
tale richiesta con la motivazione che non ricorrevano le condizioni
previste dal citato art. 104 bis, primo comma.
Sulla questione pregiudiziale
46 Con la questione sollevata il giudice del rinvio domanda, in
sostanza, se le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria
relativa alle domande di aiuti per animale e, in particolare, il
regolamento n. 1254/1999 impongano che una domanda di premi speciali ai
bovini maschi o di pagamenti per l’estensivizzazione sia corredata di un
titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di
utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda.
47 Occorre preliminarmente rilevare che, come risulta dall’udienza
svoltasi dinanzi alla Corte, i fatti di causa sono oggetto di vivaci
contestazioni. In particolare, è controverso se gli imputati, o alcuni
di loro, abbiano falsificato e presentato contratti di comodato per
ottenere i premi comunitari, nonché se le superfici oggetto delle
domande di aiuti in discussione nella causa principale possano per la
maggior parte essere qualificate come superfici foraggere disponibili ai
sensi del regolamento n. 1254/1999.
48 Tuttavia, in forza dell’art. 234 CE, fondato sulla netta separazione
di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi
unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario
sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v. in tal senso, in
particolare, sentenza 19 febbraio 2009, causa C-321/07, Schwarz, Racc.
pag. I-1113, punto 49).
49 Spetta quindi al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato
luogo alla lite e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v.,
in particolare, sentenza 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a.,
Racc. pag. I-5613, punto 32).
50 Contestata dagli imputati è altresì la pertinenza dei decreti che il
giudice del rinvio menziona a titolo di normativa nazionale vigente,
citati al punto 34 della presente sentenza, nonché delle circolari cui
fa riferimento l’AVEPA, citate al punto 35 della presente sentenza, che
non sarebbero stati applicabili all’epoca dei fatti oppure avrebbero
avuto valore solo amministrativo e non giuridico.
51 Tuttavia, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è compito del
giudice nazionale chiarire il contesto fattuale e normativo della causa
principale (v. ordinanza 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie,
Racc. pag. I-4979, punto 23). Non spetta alla Corte individuare le
disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini della lite,
pronunciarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e giudicare se
l’interpretazione che il giudice del rinvio ne dà sia corretta (v., in
tal senso, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a
C-380/07, Angelidaki e a. Racc. pag. I-3071, punto 48).
52 Il procedimento principale verte segnatamente sull’interpretazione
della normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale,
sulle condizioni stabilite da detta normativa per la concessione dei
premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione
previsti dagli artt. 4 e 13 del regolamento n. 1254/1999, nonché sul
modo in cui le autorità nazionali competenti nel procedimento principale
applicano la normativa comunitaria.
53 Gli imputati sostengono che interpretare la normativa comunitaria
pertinente nel senso che l’allevamento può essere praticato unicamente
su aree foraggere di proprietà del produttore o sulle quali questi possa
vantare un preciso titolo di godimento contrasterebbe con lo spirito di
tale normativa, che si riferisce alle superfici utilizzate o godute dal
produttore, indipendentemente dal titolo in forza del quale avvengono
tale utilizzazione o tale godimento. A parere degli imputati,
l’intendimento del legislatore comunitario di condizionare i pagamenti
alla mera utilizzazione o alla disponibilità delle superfici foraggere
si desume in particolare dagli artt. 3, 12 e 17 del regolamento n.
1254/1999, dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dagli artt.
5, 6 e 22 del regolamento n. 2419/2001.
54 La normativa comunitaria relativa alle modalità di erogazione dei
premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione
non conterrebbe alcun riferimento al titolo di occupazione delle
superfici foraggere. Ciò che conta sarebbe soltanto l’utilizzazione
effettiva dei terreni destinati al pascolo. Il regolamento n. 1254/1999
prevederebbe il rispetto rigoroso di una serie di requisiti volti ad
accertare che l’allevatore abbia nella propria azienda un numero di
bovini sufficiente a conseguire la misura premiale. L’elemento
essenziale sarebbe l’esistenza dei capi di bestiame dichiarati.
55 Per contro, l’AVEPA e i governi italiano ed ellenico ritengono che
una normativa nazionale che imponga al richiedente l’aiuto di produrre
un titolo giuridico valido attestante che egli dispone della superficie
cui si riferisce la sua domanda di premio speciale ai bovini maschi e di
pagamento per l’estensivizzazione non sia in contrasto con la normativa
comunitaria in materia. Spetterebbe agli Stati membri, nell’ambito del
SIGC, istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo al fine
di vigilare in modo efficace sul rispetto delle disposizioni in materia
di aiuti comunitari e introdurre norme dirette a prevenire e a
sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi.
56 L’AVEPA e il governo italiano sostengono, in particolare, che imporre
la produzione di un titolo giuridico valido consente di controllare la
rispondenza dei dati forniti nelle domande di aiuti, contribuisce a
evitare che la capacità foraggera della superficie di cui trattasi sia
presa in considerazione due volte ed impedisce che gli allevatori
possano abusivamente sfruttare terreni altrui con l’evidente finalità di
aggirare la normativa in materia di aiuti.
57 Come correttamente osserva la Commissione, occorre esaminare se la
normativa comunitaria, in particolare, il regolamento n. 1254/1999,
imponga, quale condizione di ammissibilità per l’erogazione dei premi
speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione,
l’obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi
l’utilizzazione delle superfici foraggere oggetto della domanda di aiuti
e, in caso negativo, se la normativa comunitaria osti a che gli Stati
membri impongano un tale obbligo nella loro normativa nazionale.
58 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione
delle disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non
soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli
scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze 1°
marzo 2007, causa C-34/05, Schouten, Racc. pag. I-1687, punto 25, e 24
maggio 2007, causa C-45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag.
I-3997, punto 30).
59 Per quanto riguarda anzitutto il tenore letterale delle disposizioni
comunitarie in esame, l’art. 3, lett. b), del regolamento n. 1254/1999
definisce l’azienda come il complesso delle unità di produzione gestite
dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro.
60 L’art. 12, n. 1, di tale regolamento stabilisce che il numero totale
dei capi che possono beneficiare del premio speciale di cui all’art. 4,
n. 1, viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi
detenuti nell’azienda, che è variato, nel corso degli anni cui si
riferisce il procedimento principale, da 2 a 1,8 UBA per ettaro e per
anno civile di riferimento.
61 Come emerge dall’art. 12, n. 2, lett. a) e b), del citato
regolamento, tale coefficiente di densità corrisponde a una frazione
avente al numeratore il numero di capi per i quali sono state presentate
domande di premio e al denominatore la superficie foraggera dell’azienda
disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e
degli ovini e/o dei caprini. Di conseguenza, tanto più grande è la
superficie foraggera adibita all’allevamento dei bovini nel corso
dell’anno, quanto più elevato sarà il numero di animali per i quali si
può richiedere il premio speciale.
62 Né la definizione di azienda di cui all’art. 3, lett. b), del
regolamento n. 1254/1999 né il riferimento alla «superficie dell’azienda
disponibile» di cui all’art. 12, n. 2, lett. b), di tale regolamento
consentono di dedurre che il produttore, allorché presenta una domanda
di aiuti, debba, in forza del citato regolamento e per fruire dei premi
di cui trattasi, produrre un atto giuridico valido, idoneo a dimostrare
che è proprietario della superficie di cui trattasi oppure che ha
diritto di utilizzarla ad altro titolo.
63 Come sostiene la Commissione, tali disposizioni non escludono che la
mera utilizzazione effettiva di una superficie foraggera per tutto
l’anno civile di riferimento possa integrare gli estremi della
disponibilità di tale superficie ai sensi del regolamento n. 1254/1999.
64 Emerge sia dall’art. 12, n. 2, ultimo comma, del regolamento n.
1254/1999 sia dall’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3887/92
che le superfici foraggere oggetto di una domanda di aiuti possono
essere utilizzate in comune. Conformemente all’art. 5, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 2419/2001, che si applica alle domande di aiuti
presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai
periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002, in caso
di utilizzazione in comune di superfici foraggere le competenti autorità
possono procedere alla ripartizione virtuale delle medesime tra gli
imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di
tali superfici o al loro diritto di utilizzazione.
65 Quanto all’art. 22 del regolamento n. 2419/2001, rubricato
«Determinazione delle superfici», esso stabilisce che la determinazione
della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo
appropriato e che, se la superficie totale di una parcella agricola non
è presa in considerazione perché quest’ultima non è stata utilizzata nel
suo complesso, viene considerata la superficie realmente utilizzata.
66 Come risulta dalle summenzionate disposizioni, l’erogazione dei premi
in parola è determinata sulla scorta, da un lato, delle superfici
foraggere effettivamente utilizzate e, dall’altro, del numero di animali
detenuti su tali superfici nel corso dell’anno civile di cui trattasi, e
non dipende dalla produzione di un titolo giuridico valido che
giustifichi l’utilizzazione di dette superfici.
67 Inoltre, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti con il
regolamento n. 1254/1999, dal quarto e dal tredicesimo ‘considerando’ di
quest’ultimo emerge che una delle sue finalità è di arginare la tendenza
all’intensificazione della produzione di carne bovina, dovuta al fatto
che i produttori detengono un numero di bovini continuamente crescente
nelle loro aziende senza che le superfici aumentino e siano dunque
sufficienti per nutrire tali animali (sentenza Schouten, cit., punto
28).
68 Il coefficiente di densità stabilito dall’art. 12 del citato
regolamento è quindi diretto a far sì che i premi siano concessi
soltanto per gli animali detenuti in aziende la cui superficie sia
sufficiente a nutrirli. Come giustamente sostiene la Commissione, il
calcolo del coefficiente di densità sulla base della superficie
foraggera disponibile si riferisce quindi al potenziale foraggero
effettivo dell’azienda e al controllo dell’utilizzazione effettiva di
tale potenziale, e non al potenziale foraggero formalmente o legalmente
disponibile, ma non effettivamente utilizzato, di tale superficie.
69 Come sostengono gli imputati, il conseguimento di tale obiettivo del
regolamento n. 1254/1999 non postula, come condizione per l’erogazione
dei premi di cui trattasi, la previa produzione di un titolo giuridico
valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere oggetto
della domanda di aiuti, essendo sufficiente a tal fine la prova
dell’utilizzazione effettiva di tali superfici.
70 Da quanto precede risulta che l’art. 12 del regolamento n. 1254/1999
non subordina l’ammissibilità di una domanda di aiuti alla produzione di
un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di
utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Le pertinenti
disposizioni del regolamento n. 1254/1999, il contesto in cui esse si
inseriscono nonché le finalità perseguite in particolare da questo
regolamento indicano che è l’utilizzazione effettiva della superficie
foraggera a costituire una delle condizioni di ammissibilità per
l’erogazione dei premi in parola.
71 Tuttavia, benché una condizione siffatta non sia imposta dalla
normativa comunitaria, si deve esaminare, come risulta dal punto 57
della presente sentenza, se tale normativa osti a che gli Stati membri
prevedano nella propria normativa nazionale un obbligo di produrre un
titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di
utilizzare le superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti.
72 Occorre a tal proposito esaminare la natura e gli obiettivi del SIGC
istituito dalla normativa comunitaria relativa ai regimi di aiuti
comunitari e determinare quale sia il margine di discrezionalità
concesso agli Stati membri in ordine al controllo del rispetto delle
condizioni previste per l’erogazione degli aiuti nell’ambito del SIGC.
73 Conformemente agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3508/92, ogni Stato
membro deve istituire un SIGC, che comprenda una base di dati
informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole,
un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, domande
di aiuti e un sistema integrato di controllo.
74 La finalità del SIGC, conformemente al settimo e al nono
‘considerando’ del regolamento n. 3887/92, è quella di controllare in
modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti
comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire
efficacemente le irregolarità e le frodi (v., in tal senso, sentenze 17
luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag.
I-4559, punto 51; 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring,
Racc. pag. I-4483, punto 25, nonché 1° luglio 2004, causa C-295/02,
Gerken, Racc. pag. I-6369, punto 41).
75 Dalla normativa comunitaria relativa al SIGC, alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità e al finanziamento della PAC emerge
chiaramente che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a
garantire la corretta attuazione del SIGC e che sono tenuti segnatamente
ad adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni
finanziate dalle Comunità in generale, e dal FEAOG in particolare, siano
reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità.
76 Emerge altresì dalla disamina delle pertinenti disposizioni della
normativa comunitaria in tema di regimi di aiuti comunitari e di SIGC
che gli Stati membri, in sede di attuazione di tali regimi e di scelta
dei provvedimenti nazionali che reputano necessari per prevenire e
sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi, godono di un
margine di discrezionalità.
77 In tal senso, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3508/92 dispone che,
per essere ammesso a fruire dei regimi di aiuti comunitari soggetti alle
disposizioni di tale regolamento, ciascun imprenditore deve presentare,
per ciascun anno civile, una domanda di aiuto per superficie che indichi
le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, ed eventualmente
«qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti
relativi ai [detti] regimi [di aiuti] comunitari, o dallo Stato membro
interessato».
78 Analogamente, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 stabilisce
che una domanda di aiuto per superficie deve contenere tutte le
informazioni necessarie e, in particolare, gli elementi atti a
identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro
superficie, ubicazione e utilizzazione.
79 Il margine discrezionale di cui godono gli Stati membri in merito al
controllo delle domande di aiuti risulta altresì dal regolamento n.
2419/2001. Come risulta dal ‘considerando’ 48 di tale regolamento, gli
Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare
l’adeguata applicazione del regolamento stesso. Ai sensi del suo art. 4,
gli Stati membri devono garantire che le parcelle agricole siano
identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le
domande di aiuto per superficie siano corredate degli elementi o dei
documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e
misurare ciascuna parcella agricola. Conformemente all’art. 22, n. 3,
del medesimo regolamento, lo Stato membro verifica l’ammissibilità delle
parcelle agricole con qualsiasi mezzo appropriato e a tal fine può
essere richiesta, se necessario, la presentazione di prove
supplementari.
80 Peraltro, l’art. 7 del regolamento n. 1259/1999 dispone che
nell’ambito dei regimi di aiuti disciplinati da tale regolamento non
sarà effettuato alcun pagamento a favore di beneficiari per i quali sia
accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per
ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio
contrario agli obiettivi del regime di sostegno di cui trattasi.
81 Inoltre, i provvedimenti menzionati al punto 75 della presente
sentenza, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per accertare se
le operazioni finanziate dalle Comunità siano reali e regolari, come
risulta dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2988/95 e dall’art. 8, n.
1, del regolamento n. 1258/1999 devono essere adottati in conformità
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
nazionali.
82 Emerge chiaramente dall’insieme delle menzionate disposizioni della
normativa comunitaria in materia di regimi di aiuti e di modalità di
applicazione del SIGC che gli Stati membri dispongono di un margine di
discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le
prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici
foraggere oggetto della sua domanda di aiuti. Tenuto conto di tale
discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati ad introdurre
precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di
aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro
territorio nel settore dell’agricoltura relative al godimento e
all’utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre
a proposito di tale utilizzazione.
83 Occorre tuttavia rammentare che questo margine di discrezionalità è
soggetto a taluni limiti.
84 Come emerge infatti dal quindicesimo ‘considerando’ del regolamento
n. 1254/1999, gli Stati membri sono tenuti ad usare i loro poteri
discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da
salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da
evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Sebbene il
requisito della produzione di un titolo giuridico valido costituisca, in
via di principio, un criterio oggettivo, spetta nondimeno al giudice del
rinvio il compito di verificare se esso sia imposto a tutti i
richiedenti l’aiuto di cui trattasi che si trovino in situazioni
analoghe.
85 Risulta parimenti dall’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2988/95
che le misure di controllo adottate dagli Stati membri per assicurare la
regolarità e l’effettività delle operazioni che coinvolgono gli
interessi finanziari delle Comunità, come le operazioni finanziate dal
FEAOG, devo essere adeguate alle specificità di ciascun settore e
proporzionate agli obiettivi perseguiti.
86 Di conseguenza, l’esercizio da parte degli Stati membri della
discrezionalità di cui dispongono in materia di prove che devono essere
fornite a sostegno di una domanda di aiuti, in particolare allorché esso
si risolve nell’imporre al richiedente l’obbligo di produrre un titolo
giuridico valido che giustifichi il suo diritto di utilizzare le
superfici foraggere oggetto della sua domanda, deve rispettare gli
obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi
generali del diritto comunitario, in particolare il principio di
proporzionalità.
87 Come la Corte ha dichiarato, quest’ultimo principio, che esige che i
mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a
realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario
per raggiungerlo, deve essere rispettato sia dal legislatore comunitario
sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto
comunitario (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite
C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, Racc. pag. I-69, punto
33). Tale principio deve pertanto essere rispettato dalle competenti
autorità nazionali in sede di applicazione delle disposizioni del
regolamento n. 1254/99 e di quelle relative al SIGC.
88 Come emerge dal punto 75 della presente sentenza, la normativa
comunitaria relativa al SIGC, alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità e al finanziamento della PAC esige l’emanazione di
provvedimenti nazionali atti a garantire la corretta attuazione del SIGC,
nonché l’effettività e la regolarità dei regimi di aiuti finanziati
dalla Comunità. Una normativa come quella applicabile alla fattispecie,
la quale, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, è diretta
segnatamente a impedire che gli allevatori possano abusivamente
sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria
relativa a detti regimi, cerca di rispettare tali obiettivi. L’obbligo
imposto da siffatta normativa quanto alla produzione di un titolo
giuridico valido sembra conforme al principio di proporzionalità.
89 Spetta tuttavia al giudice a quo verificare se tale principio
sia stato rispettato nella circostanze di cui al procedimento
principale.
90 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata dev’essere
risolta dichiarando che la normativa comunitaria, ed in particolare il
regolamento n. 1254/1999, non subordina l’ammissibilità di una domanda
di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione
alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto
del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale
domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli
Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di
produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli
obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali
del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.
Sulle spese
91 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina
l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di
pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico
valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le
superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la
normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella
loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a
condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa
comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in
particolare il principio di proporzionalità.
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