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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 25/03/2010, Sentenza C-392/08
INQUINAMENTO - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose - Prevenzione degli incidenti e limitazione
delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente - Obbligo di elaborare
piani di emergenza esterni - Termine - Inadempimento da parte di uno Stato
(Spagna) - Artt. 9 e 11, n. 1, lett. c), Direttiva 96/82/CE. Non avendo
predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti
contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996,
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, il Regno di Spagna è venuto meno agli
obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di
quest’ultima. Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Regno di
Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 25/03/2010, Sentenza C-392/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 marzo 2010
«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose - Art. 11, n. 1, lett. c) - Obbligo di elaborare piani di
emergenza esterni - Termine»
Nella causa C-392/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 9 settembre 2008,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán e
dal sig. A. Sipos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra B. Plaza Cruz, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 10 dicembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, non avendo predisposto piani di emergenza
esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della
direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), il Regno di Spagna è venuto meno
agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di
tale direttiva.
Contesto normativo
2 A norma dell’art. 1 della direttiva 96/82, scopo di quest’ultima è la
prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per
l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un
elevato livello di protezione in tutta la Comunità europea.
3 L’art. 11 della direttiva 96/82 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti
soggetti alle disposizioni dell’articolo 9:
a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare
all’interno dello stabilimento:
- per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’attività;
- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva
[del Consiglio 24 giugno 1982], 82/501/CEE, [sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU L 230, pag.
1)], entro tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24,
paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di
cui all’articolo 24, paragrafo 1;
b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in
appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare il
piano di emergenza esterno:
- per gli stabilimenti nuovi, prima dell’avvio dell’attività;
- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva
82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo
24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di
cui all’articolo 24, paragrafo 1;
c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro
predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere
all’esterno dello stabilimento.
2. I piani d’emergenza sono elaborati allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e
l’ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità
locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un
incidente rilevante.
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all’allegato IV.
(…)
4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i
piani di emergenza interni ed esterni [siano] riesaminati, sperimentati
e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità
designate, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La
revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in
merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
(…)».
4 In forza degli artt. 24 e 25 della direttiva 96/82, gli Stati membri
erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per
conformarsi a quest’ultima il più tardi il 3 febbraio 1999.
Il procedimento precontenzioso
5 Considerando che l’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82 non
era stato rispettato dal Regno di Spagna, il 23 marzo 2007 la
Commissione ha avviato il ricorso per inadempimento previsto all’art.
226 CE intimando allo Stato membro di presentare le sue osservazioni al
riguardo.
6 Con lettera del 12 e 25 giugno 2007, le autorità spagnole hanno
risposto alla lettera di diffida della Commissione, informando
quest’ultima in ordine al numero di stabilimenti interessati dalle
disposizioni della direttiva 96/82 ed al numero di stabilimenti in
parola che dispongono di un piano di emergenza esterno.
7 Constatando, alla luce di tali informazioni, che esistevano
stabilimenti i quali non disponevano di tale piano, il 23 ottobre 2007
la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Regno di Spagna
a prendere le misure richieste per conformarsi a tale parere nel termine
di due mesi a decorrere dal ricevimento di quest’ultimo.
8 Con lettera del 10 gennaio 2008 le autorità spagnole hanno risposto al
suddetto parere precisando che, sul totale di stabilimenti interessati
corrispondente a 238 nel 2005 e a 280 nel dicembre 2007, 186 disponevano
di un piano di emergenza esterno approvato. Inoltre esse hanno fatto
osservare che, se è vero che l’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva
96/82 fissa termini quanto all’obbligo, per il gestore di uno
stabilimento interessato, di fornire le informazioni necessarie alle
autorità competenti, esso non prevede però alcun termine per
l’elaborazione, da parte di queste ultime, di piani di emergenza
esterni.
9 Ritenendo che la situazione restasse insoddisfacente, la Commissione
ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
10 Il Regno di Spagna ammette che, alla scadenza del termine impartito
nel parere motivato, cioè il 23 dicembre 2007, gli stabilimenti situati
nel suo territorio e soggetti all’art. 9 della direttiva 96/82 non erano
dotati di un piano di emergenza esterno.
11 Tuttavia esso fa valere che l’art. 11, n. 1, lett. c), della
direttiva 96/82 non fissa alcun termine per l’elaborazione dei piani di
emergenza esterni per le autorità competenti e che a queste ultime non
dovrebbe essere imposto il medesimo termine di quello previsto all’art.
11, n. 1, lett. a), di tale direttiva per la predisposizione, da parte
dei gestori degli stabilimenti interessati, dei piani di emergenza
interni. Esso aggiunge in subordine che il difetto di trasmissione delle
informazioni necessarie da parte dei suddetti gestori, di cui all’art.
11, n. 1, lett. b), della direttiva 96/82, è comunque tale da
giustificare l’assenza di un piano di emergenza esterno per un certo
numero degli stabilimenti interessati. Infine esso indica che sette
piani di emergenza esterni sono stati elaborati nel corso del 2008.
12 Occorre preliminarmente rilevare che le disposizioni dell’art. 11
della direttiva 96/82, relativo agli stabilimenti in cui si trovano
quantità importanti di sostanze pericolose, costituiscono un complesso
di norme dirette ad assicurare un sistema coerente ed efficace di
limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.
13 L’elaborazione dei piani di emergenza esterni si inserisce, quindi,
in un processo in più fasi che comporta, in un primo tempo, la
predisposizione dei piani di emergenza interni da parte dei gestori
degli stabilimenti interessati e la trasmissione delle informazioni
necessarie alle autorità competenti, in un secondo tempo la
predisposizione, da parte di queste ultime, dei suddetti piani di
emergenza esterni e, in una terza fase, il riesame e, se necessario, la
revisione e l’aggiornamento dei piani di emergenza interni ed esterni,
rispettivamente, da parte dei suddetti gestori e delle suddette
autorità.
14 È vero che l’art. 11, nn. 1 e 4, della direttiva 96/82 non prescrive
alcun termine per quanto riguarda la prima e la terza di tali fasi.
Tuttavia l’assenza, in tale disposizione, di un termine espresso quanto
alla predisposizione dei piani di emergenza esterni non implica di per
sé che agli Stati membri non sia imposto alcun termine per conformarsi
all’obbligo di elaborare questi ultimi.
15 Infatti tale obbligo sarebbe svuotato della sua sostanza ed il
sistema di protezione istituito dall’art. 11 della direttiva 96/82
sarebbe privato di qualsiasi effetto utile se la predisposizione dei
suddetti piani ad opera delle autorità competenti potesse restare
indefinitamente in sospeso.
16 Si deve in proposito ricordare che, come risulta dall’art. 11, n. 2,
della direttiva 96/82, i piani di emergenza interni ed esterni sono
elaborati allo scopo, segnatamente, di controllare e circoscrivere gli
incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni causati
per l’uomo, per l’ambiente e per i beni e di mettere in atto le misure
necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti.
17 Inoltre, risulta in particolare dall’allegato IV della direttiva
96/82, relativo ai dati e alle informazioni che devono figurare nei
piani di emergenza, che sussiste un’interdipendenza tra i piani di
emergenza interno ed esterno il cui coordinamento assicura l’efficacia
del meccanismo previsto all’art. 11 della direttiva 96/82.
18 Ne consegue che le competenti autorità nazionali devono mettere senza
indugio in valore le informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti
interessati ai fini della predisposizione dei piani di emergenza
esterni.
19 Ciò è specialmente vero per talune informazioni necessarie la cui
perdita di efficacia a breve scadenza è tale da privare del suo effetto
utile un piano di emergenza fondato su queste ultime. Peraltro, proprio
questa è la ragione per cui gli Stati membri sono tenuti ad istituire,
conformemente all’art. 11, n. 4, della direttiva 96/82, un sistema atto
ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano
riesaminati e, se necessario, riveduti e aggiornati ad intervalli
appropriati, non superiori a tre anni.
20 Conseguentemente il termine relativo all’esecuzione dell’obbligo
previsto all’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva può, in linea di
principio, cominciare a decorrere solo a partire dalla trasmissione
delle suddette informazioni.
21 Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che le autorità
competenti sono tenute a predisporre i piani di emergenza esterni
previsti all’art. 11 della direttiva 96/82 entro un termine che, da una
parte, non rischi di ledere l’effetto utile del disposto di tale
articolo, ma che, dall’altro, tenga conto del tempo necessario alla
finalizzazione dei suddetti piani, quindi entro un termine ragionevole a
partire dalla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dei
gestori.
22 Nel caso di specie è pacifico che da molti anni non esistono piani di
emergenza esterni per tutti gli stabilimenti interessati.
23 Occorre ricordare al riguardo che l’art. 11, n. 1, lett. b), della
direttiva 96/82 fissa numerosi termini in funzione di varie categorie di
stabilimenti. È tuttavia necessario constatare che la data limite alla
quale i gestori degli stabilimenti contemplati da tale disposizione
avrebbero dovuto aver trasmesso alle autorità competenti le informazioni
necessarie alla predisposizione dei piani di emergenza esterni era
fissata sia prima dell’avvio di tali stabilimenti, sia al 3 febbraio
2002 al più tardi, cioè tre anni dopo la data di scadenza del termine di
trasposizione della direttiva.
24 Orbene, il lasso di tempo trascorso fra tale data e la data di
scadenza del termine stabilito nel parere motivato, cioè il 23 dicembre
2007, è manifestamente irragionevole, talché non può giustificarsi nel
caso di specie la mancata predisposizione di piani di emergenza esterni
per l’insieme degli stabilimenti interessati.
25 Peraltro, se è vero che, conformemente all’art. 11, n. 1, della
direttiva 96/82, l’obbligo di predisporre piani di emergenza esterni è
connesso a quello posto a carico dei gestori degli stabilimenti
interessati di comunicare alle autorità competenti le informazioni
necessarie che consentono loro di elaborare tali piani, ciò non toglie
che tale stessa disposizione impone agli Stati membri di provvedere
affinché i suddetti gestori trasmettano le informazioni necessarie nei
termini prescritti. Dati tali elementi, il fatto che, in taluni casi, le
autorità competenti non dispongano, nei suddetti termini, delle
informazioni necessarie non può giustificare l’assenza di piani di
emergenza esterni, come ha rilevato la sig.ra avvocato generale al
paragrafo 20 delle sue conclusioni.
26 Quanto alla predisposizione di molti piani di emergenza esterni
nell’anno 2008, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in
relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti
intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla
Corte (v., in particolare, sentenza 6 dicembre 2007, causa C-456/05,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-10517, punto 15).
27 Alla luce di quanto precede, il ricorso proposto dalla Commissione
deve essere ritenuto fondato.
28 Occorre quindi constatare che, non avendo predisposto piani di
emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9
della direttiva 96/82, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi
incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di quest’ultima.
Sulle spese
29 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la
parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna
quest’ultimo, risultato soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli
stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9
dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno di
Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11,
n. 1, lett. c), di quest’ultima.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
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