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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
APPALTI - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici - Termine di ricorso - Data in cui inizia a decorrere il termine di
ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Dir. 92/50/CEE. L’art. 1, n. 1, della
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per
proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un
risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla
data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a
conoscenza della violazione stessa. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK)
Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III,
28/01/2010, Sentenza C-406/08
APPALTI - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso -
Poteri del giudice nazionale - Direttiva 89/665, mod. dalla dir. 92/50.
La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al
giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio
potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine
pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla
normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era
venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione
della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le
disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero
prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come
modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a
disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e
di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli. Pres./rel. Cunha
Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
APPALTI - Appalti pubblici - Disposizione nazionale - Termine di ricorso
- Direttiva 89/665, mod. dalla dir. 92/50 - Legislazione applicabile.
L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva
92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella
causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare
irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della
normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad
ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in
applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale
siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio. Pres./rel. Cunha
Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Disposizioni di diritto interno che
traspongono una direttiva - Interpretazione da parte dei giudici nazionali -
Criteri. Nel contesto delle disposizioni di diritto interno che
traspongono una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare
tali disposizioni nazionali per quanto possibile alla luce del testo e dello
scopo della direttiva in questione per conseguire il risultato perseguito da
quest’ultima (v. sentenze 10/04/ 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann;
nonché 5/10/2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01). Pres./rel. Cunha
Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 gennaio 2010 (*)
«Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso - Data in cui
inizia a decorrere il termine di ricorso»
Nel procedimento C-406/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England &
Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito), con decisione 30 luglio
2008, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2008, nella causa
Uniplex (UK) Ltd
contro
NHS Business Services Authority,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente della
Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione,
dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24
settembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Uniplex (UK) Ltd, dal sig. M. Sheridan, barrister, e dalla
sig.ra A. Stanic, solicitor;
- per la NHS Business Services Authority, dal sig. R. Williams,
barrister;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di
agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di
agenti;
- per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito
dal sig. A. Collins, SC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. White e M.
Konstantinidis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 29 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33),
come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE
(GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), per quanto
riguarda la data in cui inizia a decorrere il termine per proporre
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
2 Tale questione è sorta nell’ambito di una controversia nella quale si
contrappongono la Uniplex (UK) Ltd (in prosieguo: la «Uniplex») e la NHS
Business Services Authority (in prosieguo: la «NHS») in merito alla
conclusione di un accordo quadro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 prevede che:
«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che,
per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE [del Consiglio 26
luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5)], 77/62/CEE [del Consiglio 21
dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1)] e 92/50/CEE, le decisioni
prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di
ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo
le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare
nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in
materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».
4 L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 così dispone:
«Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi
di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:
a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza
provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che
altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i
provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di
aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi
decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la
soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie
discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri
o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione
dell’appalto in questione;
c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione».
5 L’art. 41, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), prevede quanto segue:
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i
candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla
conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o
all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i
motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad
aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di
riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di
acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta
richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione
aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
- a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta,
inclusi, per i casi di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi
della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui
i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o
ai requisiti funzionali,
- ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le
caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome
dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti
dell’accordo quadro.
Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore
a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta».
La normativa nazionale
6 L’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006 in materia di
appalti pubblici (Public Contracts Regulations 2006; in prosieguo: la
«normativa del 2006»), adottato al fine di trasporre la direttiva 89/665
nel diritto nazionale, così dispone:
«Per avviare il procedimento ai sensi del presente articolo occorre che:
(…)
b) il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro 3 mesi
dalla data in cui sono emersi i motivi per agire, a meno che la High
Court ritenga che sussista un valido motivo per prorogare tale termine».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 La Uniplex, società con sede nel Regno Unito, è distributrice
esclusiva in tale Stato membro di emostatici prodotti dalla Gelita
Medical BV, società con sede nei Paesi Bassi.
8 La NHS fa parte del National Health Service, un servizio sanitario
pubblico del Regno Unito appartenente allo Stato e gestito da
quest’ultimo. Essa costituisce un’amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della direttiva 2004/18.
9 Il 26 marzo 2007 la NHS ha indetto una gara a procedura ristretta per
la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di emostatici. Il
relativo bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea il 28 marzo 2007.
10 Il 13 giugno 2007 la NHS ha rivolto un invito a presentare offerte a
cinque fornitori che avevano manifestato un interesse per tale accordo
quadro, tra i quali anche la Uniplex. Le offerte dovevano essere
presentate entro il 19 luglio 2007.
11 I criteri di aggiudicazione e la loro valutazione, indicati nella
documentazione per la partecipazione alla gara d’appalto inviata agli
offerenti, erano i seguenti: prezzo e altri fattori costo-benefici, 30%,
qualità e accettabilità clinica, 30%, assistenza al prodotto e
formazione, 20%, puntualità e capacità di consegna, 10%, gamma di
prodotti e suo sviluppo, 5%, sostenibilità ambientale, 5%.
12 La Uniplex ha presentato la sua offerta il 18 luglio 2007.
13 Il 22 novembre 2007 la NHS ha inviato alla Uniplex una lettera in cui
dichiarava di aver deciso di concludere un accordo quadro con tre
offerenti. La Uniplex veniva informata del fatto che non era stata
prescelta per la conclusione di un accordo quadro, avendo riportato il
punteggio più basso tra i cinque offerenti che erano stati invitati a
presentare un’offerta e avevano aderito all’invito. Tale lettera
riportava i criteri di aggiudicazione con la rispettiva valutazione e
comunicava i nominativi degli offerenti vincitori, la fascia dei
punteggi assegnati alle offerte selezionate e il punteggio assegnato
all’offerta della Uniplex.
14 Secondo tale lettera, la fascia dei punteggi attribuiti alle offerte
selezionate era compresa tra 905,5 e 971,5, punti, mentre il punteggio
assegnato alla Uniplex era pari a 568.
15 La lettera del 22 novembre 2007 informava inoltre la Uniplex del suo
diritto di impugnare la decisione di concludere l’accordo quadro in
questione, del periodo obbligatorio di sospensione di 10 giorni
precedenti la conclusione dello stesso, applicabile a decorrere dalla
data di notificazione di tale decisione e del suo diritto di chiedere
un’ulteriore valutazione.
16 La Uniplex ha chiesto una siffatta verifica con e-mail del 23
novembre 2007.
17 Con lettera del 13 dicembre 2007 la NHS ha fornito informazioni più
dettagliate circa il metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione
per quanto riguarda le caratteristiche e i vantaggi relativi delle
offerte selezionate rispetto all’offerta della Uniplex.
18 Da tale lettera risultava in particolare che, da un lato, la Uniplex
aveva ricevuto un punteggio pari a zero per il criterio del prezzo e
degli altri fattori costo-benefici, poiché aveva indicato i suoi prezzi
di listino, mentre tutti gli altri offerenti avevano proposto sconti
rispetto ai loro prezzi di listino. Dall’altro, nell’ambito del criterio
della puntualità e della capacità di consegna, tutti gli offerenti che
non erano ancora attivi sul mercato degli emostatici nel Regno Unito
hanno avuto un punteggio pari a zero nella sottocategoria relativa alla
base di clientela nel Regno Unito.
19 Il 28 gennaio 2008 la Uniplex ha inviato alla NHS una lettera di
diffida eccependo svariate violazioni delle disposizioni della normativa
del 2006. La Uniplex affermava in tale lettera che il termine per
proporre ricorso cominciava a decorrere solo a partire dal 13 dicembre
2007. La Uniplex ha chiesto una risposta alla NHS entro il 13 febbraio
2008, aggiungendo tuttavia che, qualora la NHS avesse ritenuto che tale
termine non decorresse dalla suddetta data, la NHS avrebbe dovuto
rispondere al più tardi entro il 6 febbraio 2008.
20 Con lettera dell’11 febbraio 2008 la NHS ha informato la Uniplex che
era intervenuto un mutamento delle circostanze. Era emerso che l’offerta
della Assut (UK) Ltd non era conforme e che la B. Braun UK Ltd, che si
era classificata quarta in sede di valutazione delle offerte, era
subentrata nell’accordo quadro al posto della Assut (UK) Ltd.
21 Con lettera del 13 febbraio 2008 la NHS ha risposto alla lettera di
diffida della Uniplex respingendo gli argomenti esposti da quest’ultima.
In tale lettera la NHS ha altresì affermato, in via preliminare, che i
fatti all’origine della censura della Uniplex si erano verificati non
più tardi del 22 novembre 2007, data in cui era stata comunicata alla
stessa la decisione di escluderla dall’accordo quadro. La NHS ha fatto
valere che il 22 novembre 2007 era la data in cui iniziava a decorrere
il termine per proporre ricorso ai fini dell’art. 47, n. 7, lett. b),
della normativa del 2006.
22 La Uniplex ha risposto con la lettera del 26 febbraio 2008. In tale
lettera essa ha continuato a sostenere che il termine per proporre
ricorso ai sensi della normativa del 2006 iniziava a decorrere solo a
partire dal 13 dicembre 2007.
23 Il 12 marzo 2008 la Uniplex ha proposto ricorso dinanzi alla High
Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, diretto, in
particolare, a far accertare una violazione da parte della NHS della
normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e ad ottenere
il risarcimento dei danni connessi.
24 La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«Se, qualora in un procedimento nazionale un operatore economico impugni
l’aggiudicazione di un accordo quadro effettuata da un’amministrazione
aggiudicatrice a seguito di una procedura di gara di appalto pubblico in
cui egli era uno degli offerenti e il cui svolgimento doveva avvenire in
base alla direttiva 2004/18/CE (e alle vigenti disposizioni nazionali di
attuazione), e con tale ricorso detto operatore economico miri ad
ottenere una pronuncia sulla violazione delle norme procedurali
applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nonché il
risarcimento dei danni connessi:
1) una disposizione nazionale quale l’art. 47, n. 7, lett. b), della
normativa del 2006 che stabilisce che i ricorsi devono essere proposti
senza indugio e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui sono sorti
i motivi alla base del ricorso, salvo che il giudice ritenga che vi
siano fondati motivi per prorogare tale termine, debba essere
interpretata, in conformità degli artt. 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE
nonché del principio di diritto comunitario dell’equivalenza e del
precetto di diritto comunitario della necessità di una tutela
giurisdizionale effettiva e/o del principio di effettività, nonché nel
rispetto di qualsiasi altro principio di diritto comunitario rilevante,
nel senso che con essa viene attribuito ad un offerente un diritto
soggettivo e incondizionato contro un’amministrazione aggiudicatrice,
cosicché il termine previsto per impugnare tale procedura di appalto e
di aggiudicazione inizi a decorrere dalla data in cui l’offerente è
venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che
la procedura di gara di appalto pubblico o di aggiudicazione era
contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici, oppure
se detto termine decorra dalla data della violazione delle disposizioni
applicabili in materia di appalti pubblici; e
2) in ogni caso, in che modo allora il giudice nazionale è tenuto (i) ad
applicare la condizione di proporre ricorso senza indugio e (ii) a usare
la propria discrezionalità rispetto alla proroga del termine nazionale
per la proposizione del ricorso stesso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la prima questione il giudice del rinvio vuole chiarire, in
sostanza, se l’art. 1 della direttiva 89/665 esiga che il termine per
proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della
normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad
ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa
decorra dalla data della violazione di detta normativa ovvero dalla data
in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a
conoscenza della violazione stessa.
26 La direttiva 89/665 è diretta a garantire l’esistenza di mezzi di
ricorso efficaci in caso di violazione del diritto comunitario in
materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale
diritto, al fine di garantire l’applicazione effettiva delle direttive
che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Tuttavia, essa non contiene alcuna disposizione specificamente attinente
alle modalità relative al termine concernente i ricorsi che la stessa
mira ad istituire. Spetta quindi all’ordinamento nazionale di ogni Stato
membro definire le modalità relative al termine (sentenza 12 dicembre
2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto
71).
27 Le modalità procedurali di ricorso in giudizio destinate ad
assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario
ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità
aggiudicatrici non devono mettere in pericolo l’effetto utile della
direttiva 89/665 (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 72).
28 In tale prospettiva è necessario accertare se, alla luce della
finalità di tale direttiva, una normativa nazionale come quella della
causa principale non attenti ai diritti conferiti ai singoli
dall’ordinamento comunitario (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto
73).
29 A tale riguardo, si deve ricordare che l’art. 1, n. 1, della
direttiva 89/665 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le
decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano
essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile
(sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 74).
30 Orbene, il fatto che un candidato o un offerente sia venuto a
conoscenza del rigetto della sua candidatura o della sua offerta non gli
consente di proporre ricorso in modo efficace. Informazioni del genere
sono insufficienti per permettere al candidato o all’offerente di
scoprire l’eventuale esistenza di un’illegittimità impugnabile con
ricorso.
31 Solamente dopo essere venuto a conoscenza dei motivi per i quali è
stato escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto, il
candidato o l’offerente interessato potrà formarsi un’idea precisa in
ordine all’eventuale esistenza di una violazione delle disposizioni in
materia di appalti pubblici e sull’opportunità di proporre ricorso.
32 Ne consegue che l’obiettivo stabilito dall’art 1, n. 1, della
direttiva 89/665 di garantire ricorsi efficaci contro le violazioni
delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici può essere conseguito soltanto se i termini imposti per
proporre tali ricorsi comincino a decorrere dalla data in cui il
ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza
della pretesa violazione di dette disposizioni (v., in tal senso,
sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 78).
33 Tale conclusione è confermata dal fatto che l’art. 41, nn. 1 e 2,
della direttiva 2004/18, vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa
principale, impone alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare ai
candidati e agli offerenti esclusi i motivi della decisione che li
concerne. Siffatte disposizioni sono coerenti con una disciplina in
materia di termini di decadenza secondo la quale tali termini iniziano a
decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o
avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione delle
disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici.
34 La medesima conclusione è parimenti suffragata dalle modifiche
apportate alla direttiva 89/665 dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia
d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31), sebbene il
termine per la trasposizione di tale direttiva sia scaduto solamente
dopo il verificarsi dei fatti di cui alla causa principale. Infatti,
l’art. 2 quater della direttiva 89/665, introdotto dalla direttiva
2007/66, prevede che la comunicazione della decisione
dell’amministrazione aggiudicatrice ad ogni candidato o offerente è
accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti e che i
termini per proporre ricorso decadono soltanto dopo che sia trascorso un
certo numero di giorni da tale comunicazione.
35 La prima questione pregiudiziale deve essere quindi risolta nel senso
che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 esige che il termine per
proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della
normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad
ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa
decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe
dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.
Sulla seconda questione
36 La seconda questione si articola in due parti. La prima riguarda
l’interpretazione della direttiva 89/665 in relazione alla necessità,
imposta dalla normativa nazionale, di proporre ricorso senza indugio. La
seconda è relativa agli effetti che produce tale direttiva sul potere
discrezionale conferito al giudice nazionale di concedere una proroga
dei termini di ricorso.
Sulla prima parte della seconda questione
37 Con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio
chiede, sostanzialmente, se la direttiva 89/665 debba essere
interpretata nel senso che essa osta a una disposizione quale l’art. 47,
n. 7, lett. b), della normativa del 2006, che impone che un ricorso sia
proposto senza indugio.
38 Come ricordato supra, al punto 29 della presente sentenza,
l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri
l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle
amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso
efficace e quanto più rapido possibile. Per realizzare l’obiettivo di
celerità perseguito da tale direttiva, gli Stati membri possono imporre
dei termini per la proposizione di un ricorso al fine di obbligare gli
operatori a impugnare in tempi brevi provvedimenti preparatori o
decisioni intermedie adottate nell’ambito della procedura di
aggiudicazione di un appalto (v., in tal senso, sentenze Universale-Bau
e a., cit., punti 75-79; 12 febbraio 2004, causa C-230/02, Grossmann Air
Service, Racc. pag. I-1829, punti 30 e 36-39, nonché 11 ottobre 2007,
causa C-241/06, Lämmerzahl, Racc. pag. I-8415, punti 50 e 51).
39 L’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 deve essere
realizzato nel diritto interno nel rispetto delle esigenze di certezza
del diritto. A tal fine gli Stati membri devono prevedere una disciplina
in materia di termini sufficientemente precisa, chiara e comprensibile
che permetta ai singoli di riconoscere i propri diritti e i propri
doveri (v., in tal senso, sentenze 30 maggio 1991, causa C-361/88,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-2567, punto 24, e 7 novembre 1996,
causa C-221/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-5669, punto 22).
40 Inoltre, l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665
non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di
effettività, in base al quale le modalità di applicazione dei termini di
decadenza nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza
del diritto comunitario, principio che è alla base dell’obiettivo
riguardante l’efficacia del ricorso, esplicitato nell’art. 1, n. 1, di
detta direttiva.
41 Una disposizione nazionale, come l’art. 47, n. 7, lett. b), della
normativa del 2006, in forza della quale per proporre un ricorso occorre
che «il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro tre
mesi», implica un’incertezza. Infatti, non può escludersi che una
disposizione del genere autorizzi i giudici nazionali a dichiarare
irricevibile anche un ricorso proposto prima del decorso del termine di
tre mesi, qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto
«senza indugio» ai sensi di tale disposizione.
42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue
conclusioni, la durata di un termine di decadenza, qualora sia rimessa
alla discrezionalità del giudice competente, diviene imprevedibile. In
tal modo, una disposizione nazionale che prevede un siffatto termine non
garantisce un’effettiva trasposizione della direttiva 89/665.
43 Risulta da quanto precede che la prima parte della seconda questione
deve essere risolta nel senso che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665
osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella
causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare
irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della
normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici o ad ottenere
il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in
applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale
siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.
Sulla seconda parte della seconda questione
44 Con la seconda parte della seconda questione il giudice del rinvio
vuole chiarire, sostanzialmente, quali effetti scaturiscano dalla
direttiva 89/665 con riferimento al potere discrezionale conferito al
giudice nazionale di prorogare i termini per la proposizione del
ricorso.
45 Nel contesto delle disposizioni di diritto interno che traspongono
una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare tali
disposizioni nazionali per quanto possibile alla luce del testo e dello
scopo della direttiva in questione per conseguire il risultato
perseguito da quest’ultima (v. sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von
Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, nonché 5 ottobre 2004, cause
riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto
113).
46 Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale fornire alle
disposizioni di diritto interno relative al termine di decadenza
un’interpretazione per quanto possibile conforme alla finalità della
direttiva 89/665 (v., in tal senso, sentenze 27 febbraio 2003, causa
C-327/00, Santex, Racc. pag. I-1877, punto 63, e Lämmerzahl, cit., punto
62).
47 Al fine di soddisfare i requisiti indicati nella risposta alla prima
questione, il giudice nazionale adito deve interpretare, per quanto
possibile, le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso in
maniera tale da garantire che detto termine decorra solo dalla data in
cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a
conoscenza della violazione della normativa applicabile
all’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione.
48 Qualora le disposizioni nazionali in questione non si prestassero a
una simile interpretazione, tale giudice sarebbe tenuto, esercitando il
proprio potere discrezionale, a prorogare il termine di ricorso in
maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del
quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale
applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza
o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
49 In ogni caso, qualora le disposizioni nazionali relative ai termini
di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla
direttiva 89/665, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle al
fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i
diritti che questo attribuisce ai singoli (v., in tal senso, citate
sentenze Santex, punto 64, e Lämmerzahl, punto 63).
50 Pertanto, si deve risolvere la seconda parte della seconda questione
dichiarando che la direttiva 89/665 impone al giudice nazionale di
prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere
discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine
pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla
normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era
venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della
violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di
ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla
direttiva 89/665, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle al
fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i
diritti che questo attribuisce ai singoli.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989,
89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di
lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far
accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di
appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la
violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è
venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della
violazione stessa.
2) L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla
direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui
trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di
dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione
della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero
ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta
normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente,
secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.
3) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al
giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il
proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente
un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine
previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data
in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza
della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di
ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla
direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice
nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare
integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che
questo attribuisce ai singoli.
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