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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 20/05/2010, Sentenza C-434/08


DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico – Trasferimento di diritti all’aiuto – Cessione definitiva – Regolamento (CE) n. 1782/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto. Pres. Tizzano - Rel. Borg Barthet, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 20/05/2010, Sentenza C-434/08


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 maggio 2010 (*)

«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Trasferimento di diritti all’aiuto – Cessione definitiva»



Nel procedimento C-434/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania), con decisione 11 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2008, nella causa

Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile

contro

Freerk Heidinga,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet (relatore), J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

– per Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile, dall’avv. F. Schulze, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica contenuta in GU 2004, L 94, pag. 70).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile, e il sig. Heidinga (in prosieguo: l’«acquirente») in merito all’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di compravendita di un’azienda agricola.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento n. 1782/2003

3 Il regolamento n. 1782/2003 stabilisce, in particolare, un regime di sostegno del reddito degli agricoltori. Detto regime è definito, all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, come «regime unico di pagamento».

4 A tenore del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:

«Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricola. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario».

5 Il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sancisce, in particolare, quanto segue:

«Al fine di evitare l’abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali.(…)».

6 A tenore del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:

«I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un’errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione».

7 Il ventiquattresimo ‘considerando’ di detto regolamento così prevede:

«Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali».

8 Il trentesimo ‘considerando’ di tale regolamento recita in particolare:

«L’importo complessivo a cui un’azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all’aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all’accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all’atto di concedere l’aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell’ambito di una regione. (...)».

9 Ai sensi dell’art. 2 dello stesso regolamento:

«(...) si intende per:

a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche (...) che esercita un’attività agricola;

(…)

c) “attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5;

(…)».

10 Il titolo II del regolamento n. 1782/2003 contiene un capitolo 1, rubricato «Condizionalità», composto dagli artt. 3-9. L’art. 3 di tale regolamento, intitolato «Principali requisiti» dispone quanto segue:

«1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5.

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare».

11 Il titolo III del citato regolamento, intitolato «Regime di pagamento unico», contiene, nei suoi capitoli 1-4, le disposizioni di base applicabili a tale sistema di sovvenzioni al reddito degli agricoltori «disaccoppiato» dalla produzione.

12 Ai sensi dell’art. 33, n. 1, del medesimo regolamento:

«Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all’aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento».

13 L’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 così dispone:

«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all’aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2».

14 Ai sensi dell’art. 44 di detto regolamento, intitolato «Uso dei diritti all’aiuto»:

«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.

2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

(…)».

15 L’art. 46 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Trasferimento di diritti all’aiuto», così dispone:

«1. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione.

(…)

2. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell’articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell’articolo 44, almeno l’80% dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

(…)».

16 La sezione 1 del capitolo 5 di tale regolamento, intitolata «Attuazione a livello regionale», prevede la facoltà per gli Stati membri di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.

17 L’art. 59, nn. 1 e 3, del detto regolamento, incluso nella citata sezione, così dispone:

«1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l’importo totale del massimale regionale istituito dall’articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all’articolo 33.

(…)

3. In caso di divisione parziale dell’importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall’articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Nel caso in cui l’agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all’importo di riferimento diviso [per il] numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4.

(…)».

18 L’art. 62 del regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96 di tale regolamento, siano inclusi a livello nazionale o regionale, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005.

La normativa nazionale

19 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge di attuazione del regime di pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsgesetz; in prosieguo: il «BetrPrämDurchfG»), il pagamento unico è concesso a livello regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005 secondo le modalità previste rispettivamente dalla citata legge e dal regolamento di attuazione del regime di pagamento unico.

20 L’art. 5, n. 1, del BetrPrämDurchfG dispone che l’importo di riferimento del pagamento unico, in applicazione del combinato disposto dell’art. 59, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1782/2003, si compone, per ogni agricoltore, di un importo differenziato per azienda e di un importo in relazione alla superficie.

21 L’importo differenziato per azienda è calcolato sulla base dei pagamenti diretti precedenti elencati nell’art. 5, n. 2, punto 1, del BetrPrämDurchfG, al quale si devono sommare i premi per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari ad essi relativi. L’importo in relazione alla superficie è calcolato dividendo la parte rimanente del massimale regionale per il numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto.

Causa principale e questione pregiudiziale

22 Emerge dalla decisione di rinvio che, mediante atto notarile dell’8 novembre 2005, la sig.ra Amkeline Gertha Harms e il sig. Johann Harms (in prosieguo: i «venditori») vendevano all’acquirente beni immobili con destinazione agricola nonché scorte di mangimi e quantitativi di riferimento lattieri. Oltre al trasferimento di una superficie pari a 9,6 ettari di terreni agricoli di proprietà dei venditori, il contratto di compravendita prevedeva anche la possibilità per l’acquirente di rilevare, mediante accordi da concludere con i proprietari o gli aventi diritto, 100 ettari circa di terreni di cui i venditori disponevano in forza di affitti rurali e contratti d’uso.

23 Le parti al contratto di compravendita convenivano anche che i venditori avrebbero trasferito all’acquirente, a titolo gratuito, tutti i diritti all’aiuto che avrebbero percepito in ragione dei terreni agricoli costituenti l’oggetto contrattuale nonché dei terreni presi in affitto o in uso e rilevati dall’acquirente.

24 L’art. 9 del contratto di compravendita conteneva, in particolare, la seguente clausola:

«Dopo che i diritti all’aiuto sono stati fissati e assegnati in via definitiva, i venditori ne comunicano il valore all’acquirente entro due settimane dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza, in ogni caso entro il 15 gennaio 2006.

Le parti contraenti si obbligano (...) a stipulare, entro il 15 febbraio 2006, un contratto avente ad oggetto il trasferimento dei diritti all’aiuto effettivi, indicandone i corrispondenti dati di identificazione e il valore.

Entro un mese dalla conclusione del summenzionato contratto le parti contraenti devono registrare il trasferimento (...) presso la banca dati centrale del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo.

Le parti contraenti concordano, sotto il profilo dei rapporti interni, che all’acquirente spettino 40 diritti all’aiuto per seminativi e 40 diritti all’aiuto per pascoli nonché solo la quota dei diritti all’aiuto differenziati per azienda (“Top Ups”) che, nell’ambito dell’acquisto dell’azienda, è assegnata per i quantitativi di riferimento del latte (circa 622 000 kg) trasferiti in affitto all’acquirente.

L’acquirente si impegna a trasferire ai venditori – successivamente alla liquidazione – i pagamenti di diritti all’aiuto supplementari ricevuti annualmente in relazione alla superficie o differenziati per azienda (circa 15 diritti all’aiuto connessi alle superfici investite a seminativi, circa 15 diritti all’aiuto connessi alle superfici investite a pascolo e pagamenti compensativi per quantitativi individuali di riferimento pari a circa 1 000 000 kg di latte) (...)».

25 Il contratto di compravendita veniva eseguito e i terreni agricoli venivano trasferiti all’acquirente. Il 1° aprile 2006 gli venivano altresì trasferiti 111,79 diritti all’aiuto.

26 Con dichiarazione scritta di cessione datata 29 gennaio 2007, i venditori cedevano alla ricorrente nella causa principale i diritti derivanti dal contratto di compravendita.

27 Basandosi sul citato contratto di compravendita e sull’accordo del 6 gennaio 2006, ad esso connesso, la ricorrente nella causa principale pretendeva in particolare dall’acquirente il versamento, per il 2006, di un ammontare complessivo pari a EUR 40 823,05 a titolo dei diritti agli aiuti spettanti ai venditori in forza dell’accordo interno tra le parti.

28 A seguito del rigetto di tale domanda da parte del Landgericht Aurich, la ricorrente nella causa principale proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Oldenburg.

29 Secondo il giudice del rinvio, l’esito della controversia sottopostagli dipende dall’efficacia della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto di compravendita, in considerazione, segnatamente, delle restrizioni in materia di trasferimento di diritti all’aiuto di cui all’art. 46 del regolamento n. 1782/2003, e degli scopi perseguiti dal regime di pagamento unico.

30 Pertanto, l’Oberlandesgericht Oldenburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 46, n. 2, del [regolamento n. 1782/2003] debba essere interpretato nel senso che sono incompatibili con tale disposizione, e quindi inefficaci, accordi contrattuali in forza dei quali, pur procedendo apparentemente ad un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all’aiuto, tali diritti continuano tuttavia a spettare, sotto il profilo economico, in base ad un accordo stipulato fra le parti, al venditore, mentre l’acquirente, quale titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti percepiti, oppure accordi contrattuali in forza dei quali al venditore vengono trasferiti pagamenti legati alle superfici imponendo all’acquirente, almeno dopo l’attivazione dei diritti e la liquidazione dei pagamenti, di versare periodicamente al venditore una parte dei pagamenti erogati (la parte differenziata per azienda)».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

31 La ricorrente nella causa principale contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del rilievo che la questione proposta non corrisponde al contesto di fatto della causa principale.

32 A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2009, causa C-138/08, Hochtief e Linde-Kca-Dresden, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

33 Inoltre, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo, come definito dal provvedimento di rinvio, nel quale si inserisce la questione pregiudiziale (sentenza 13 novembre 2003, causa C-153/02, Neri, Racc. pag. I-13555, punto 35).

34 La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere considerata ricevibile ed esaminata nel contesto di fatto definito dall’Oberlandesgericht Oldenburg nella sua decisione di rinvio.

Nel merito

35 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un accordo come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente tutti o una parte dei pagamenti da esso percepiti a questo titolo.

36 Si deve rammentare, in via preliminare, che, sebbene il contratto sia caratterizzato dal principio di autonomia della volontà, secondo il quale, in particolare, le parti sono libere di obbligarsi l’una nei confronti dell’altra, dalla normativa dell’Unione applicabile possono tuttavia discendere taluni limiti a tale libertà contrattuale (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1999, causa C-240/97, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6571, punto 99).

37 In particolare, la libertà contrattuale di cui dispone il titolare di diritti all’aiuto non può consentirgli di contrattare obblighi in contrasto con la realizzazione delle finalità perseguite dal regolamento n. 1782/2003.

38 A tale proposito si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1782/2003, il regime unico di pagamento costituisce un sostegno al reddito degli agricoltori. Come enunciato al ventunesimo ‘considerando’ di tale regolamento, l’obiettivo consistente nell’assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Peraltro, proprio a tal fine il ventiquattresimo ‘considerando’ del citato regolamento dichiara opportuno subordinare il pagamento unico al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali. Il legislatore ha peraltro assoggettato il versamento dell’aiuto alla condizione che l’agricoltore disponga di un numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto corrispondente al numero di diritti all’aiuto (v., in tal senso, sentenza 21 gennaio 2010, causa C-470/08, van Dijk, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).

39 Ne consegue che un agricoltore non può beneficiare del regime di aiuti stabilito dal regolamento n. 1782/2003 qualora non soddisfi più i requisiti previsti da tale regolamento. In caso contrario, infatti, otterrebbe un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di pagamento unico.

40 Relativamente alle disposizioni previste dal regolamento n. 1782/2003 sul trasferimento dei diritti all’aiuto, controverse nella causa principale, l’art. 46, n. 2, del citato regolamento dispone, in particolare, che il trasferimento dei diritti all’aiuto può essere effettuato mediante cessione definitiva, ovvero mediante affitto o altri tipi di cessione.

41 Nell’ambito di un trasferimento definitivo, come quello oggetto della causa principale, l’agricoltore che beneficiava fino a quel momento di diritti all’aiuto vi rinuncia definitivamente con la vendita ad un altro agricoltore, il quale attiva poi questi diritti a suo favore (v., in tal senso, sentenza van Dijk, cit., punto 35).

42 Nella fattispecie, emerge dalla decisione di rinvio che i venditori hanno ceduto all’acquirente la totalità dei diritti all’aiuto che erano stati loro attribuiti. Il contratto di compravendita prevedeva, in particolare, che le parti fossero obbligate a registrare il trasferimento definitivo dei diritti agli aiuti nella banca dati centralizzata del Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto.

43 Tuttavia, sotto il profilo dei rapporti interni, le parti del contratto di compravendita hanno convenuto di attribuire all’acquirente, mediante la clausola di cui all’art. 9 del citato contratto, un numero determinato di diritti all’aiuto, ed egli si impegnava a trasmettere ai venditori gli importi che avrebbe percepito annualmente a titolo dei diritti rimanenti dopo l’attivazione degli stessi.

44 Sembra emergere dalla formulazione della citata clausola, la quale sancisce espressamente che l’acquirente ha diritto non alla totalità dei diritti all’aiuto trasferitigli, bensì solo ad una parte di essi, che la volontà delle parti era di attribuire ai venditori, sotto il profilo dei rapporti interni, una parte dei diritti all’aiuto trasferiti, in violazione degli obiettivi del regolamento n. 1782/2003. Dall’interpretazione a contrario di tale clausola discende infatti necessariamente che i diritti all’aiuto rimanenti spettano ai venditori. Una siffatta valutazione è rafforzata dal fatto che, come emerge dagli elementi sottoposti alla Corte, le parti non hanno previsto alcun limite temporale all’obbligo del cessionario di trasmettere al cedente una parte dei pagamenti versatigli a titolo dei citati diritti all’aiuto.

45 Non si può considerare che una siffatta clausola, in forza della quale il cessionario dei diritti all’aiuto ottiene l’attribuzione, sotto il profilo dei rapporti interni alle parti, solo di una frazione dei diritti all’aiuto formalmente trasferitigli, sia conforme agli scopi del regolamento n. 1782/2003, quali enunciati al punto 38 della presente sentenza, in quanto essa mira a consentire al cedente di continuare a beneficiare del regime di sostegno stabilito da tale regolamento, senza essere egli stesso soggetto agli obblighi di cui al capitolo 1, titolo II, del medesimo regolamento, nonché ai requisiti di ammissibilità al beneficio dell’aiuto previsti dall’art. 33 dello stesso.

46 Tuttavia, la ricorrente nella causa principale ha fatto valere in udienza che, al momento della conclusione del contratto di compravendita, i diritti all’aiuto non erano ancora stati attribuiti nella Repubblica federale di Germania, e nella Bassa Sassonia in particolare. Quindi la citata clausola, la cui formulazione sarebbe infelice, non avrebbe avuto lo scopo di farle riottenere una parte dei diritti all’aiuto trasferiti al cessionario, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto.

47 A tale proposito si deve considerare che, in assenza di disposizioni contrarie nel regolamento n. 1782/2003, le parti sono in linea di principio libere di determinare l’importo del corrispettivo finanziario del trasferimento dei diritti all’aiuto.

48 Pertanto, la questione determinante è quella di sapere se la clausola controversa risulti dalla volontà delle parti di attribuire al cedente, sotto il profilo dei rapporti interni, una frazione dei diritti all’aiuto formalmente trasferiti, in violazione delle disposizioni del regolamento n. 1782/2003, ovvero di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto.

49 Spetta al giudice del rinvio accertare, in base ai fatti che esso solo è in grado di valutare, quale fosse l’effettiva intenzione delle parti.

50 Consegue da tutte le considerazioni suesposte che il regolamento n. 1782/2003 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto.

Firme



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