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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 20/05/2010, Sentenza C-434/08
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune – Sistema integrato di
gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti – Regime di pagamento
unico – Trasferimento di diritti all’aiuto – Cessione definitiva –
Regolamento (CE) n. 1782/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev’essere interpretato nel
senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa
principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti
all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti
all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun
limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui
percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua
il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti
all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in
riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo
convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto. Pres.
Tizzano - Rel. Borg Barthet, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Oldenburg
(Germania). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 20/05/2010, Sentenza C-434/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20 maggio 2010 (*)
«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di
controllo di alcuni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 –
Regime di pagamento unico – Trasferimento di diritti all’aiuto –
Cessione definitiva»
Nel procedimento C-434/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Oldenburg
(Germania), con decisione 11 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il
1° ottobre 2008, nella causa
Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile
contro
Freerk Heidinga,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. E. Levits,
A. Borg Barthet (relatore), J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3
dicembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile,
dall’avv. F. Schulze, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. Graf Vitzthum, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra F.
Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 4 febbraio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne
l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003,
n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.
1, e rettifica contenuta in GU 2004, L 94, pag. 70).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra
Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile, e il sig.
Heidinga (in prosieguo: l’«acquirente») in merito all’esecuzione di
obblighi derivanti dal contratto di compravendita di un’azienda
agricola.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
Il regolamento n. 1782/2003
3 Il regolamento n. 1782/2003 stabilisce, in particolare, un regime di
sostegno del reddito degli agricoltori. Detto regime è definito,
all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, come «regime unico di
pagamento».
4 A tenore del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:
«Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato
al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e
l’attività agricola. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare
nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti
fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di
benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e
ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli
Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti
diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale
revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da
altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario».
5 Il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sancisce, in particolare,
quanto segue:
«Al fine di evitare l’abbandono delle terre agricole e garantire che
siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali,
occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli
ordinamenti nazionali.(…)».
6 A tenore del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:
«I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un
sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un
equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è
strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare
un’errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere
corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno
creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti
in questione».
7 Il ventiquattresimo ‘considerando’ di detto regolamento così prevede:
«Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la
promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela
ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali
dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le
aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e
promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato,
è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al
produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del
reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto
effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà
notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno
subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme
relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla
salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone
condizioni agronomiche e ambientali».
8 Il trentesimo ‘considerando’ di tale regolamento recita in
particolare:
«L’importo complessivo a cui un’azienda ha diritto dovrebbe essere
suddiviso in quote (diritti all’aiuto) e rapportato ad un determinato
numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il
trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti
speculativi che darebbero luogo all’accumulazione di diritti senza una
corrispondente base agricola, all’atto di concedere l’aiuto occorrerebbe
stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari
ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di
diritti nell’ambito di una regione. (...)».
9 Ai sensi dell’art. 2 dello stesso regolamento:
«(...) si intende per:
a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di
persone fisiche o giuridiche (...) che esercita un’attività agricola;
(…)
c) “attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione
di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento
e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento
della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’articolo 5;
(…)».
10 Il titolo II del regolamento n. 1782/2003 contiene un capitolo 1,
rubricato «Condizionalità», composto dagli artt. 3-9. L’art. 3 di tale
regolamento, intitolato «Principali requisiti» dispone quanto segue:
«1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a
rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III,
conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la
terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’articolo 5.
2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l’elenco
dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e
ambientali che devono rispettare».
11 Il titolo III del citato regolamento, intitolato «Regime di pagamento
unico», contiene, nei suoi capitoli 1-4, le disposizioni di base
applicabili a tale sistema di sovvenzioni al reddito degli agricoltori
«disaccoppiato» dalla produzione.
12 Ai sensi dell’art. 33, n. 1, del medesimo regolamento:
«Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di
cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno
menzionati nell’allegato VI, oppure
b) abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria
effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni
di cui alla lettera a), oppure
c) abbiano ricevuto un diritto all’aiuto risultante dalla riserva
nazionale o per trasferimento».
13 L’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 così dispone:
«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base
ai diritti all’aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale
di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2».
14 Ai sensi dell’art. 44 di detto regolamento, intitolato «Uso dei
diritti all’aiuto»:
«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile,
conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.
2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola
dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le
superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi
non agricoli.
(…)».
15 L’art. 46 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Trasferimento di
diritti all’aiuto», così dispone:
«1. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro
agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di
successione o anticipo di successione.
(…)
2. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o
mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.
L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al
trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un
numero equivalente di ettari ammissibili.
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come
previsto nell’articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i
suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai
sensi dell’articolo 44, almeno l’80% dei suoi diritti all’aiuto per
almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla
riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo
anno di applicazione del regime di pagamento unico.
(…)».
16 La sezione 1 del capitolo 5 di tale regolamento, intitolata
«Attuazione a livello regionale», prevede la facoltà per gli Stati
membri di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.
17 L’art. 59, nn. 1 e 3, del detto regolamento, incluso nella citata
sezione, così dispone:
«1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo
Stato membro può dividere l’importo totale del massimale regionale
istituito dall’articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le
cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che
non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all’articolo 33.
(…)
3. In caso di divisione parziale dell’importo totale del massimale
regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è
calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale
istituito dall’articolo 58 per il numero di ettari di superficie
ammissibile, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello
regionale.
Nel caso in cui l’agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti
dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario
regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di
ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente
all’importo di riferimento diviso [per il] numero dei suoi diritti
stabilito a norma del paragrafo 4.
(…)».
18 L’art. 62 del regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di
decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti
lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli
95 e 96 di tale regolamento, siano inclusi a livello nazionale o
regionale, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a
decorrere dal 2005.
La normativa nazionale
19 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge di attuazione del regime di
pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsgesetz; in prosieguo: il «BetrPrämDurchfG»),
il pagamento unico è concesso a livello regionale a decorrere dal 1°
gennaio 2005 secondo le modalità previste rispettivamente dalla citata
legge e dal regolamento di attuazione del regime di pagamento unico.
20 L’art. 5, n. 1, del BetrPrämDurchfG dispone che l’importo di
riferimento del pagamento unico, in applicazione del combinato disposto
dell’art. 59, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1782/2003, si compone, per
ogni agricoltore, di un importo differenziato per azienda e di un
importo in relazione alla superficie.
21 L’importo differenziato per azienda è calcolato sulla base dei
pagamenti diretti precedenti elencati nell’art. 5, n. 2, punto 1, del
BetrPrämDurchfG, al quale si devono sommare i premi per i prodotti
lattiero-caseari e i pagamenti supplementari ad essi relativi. L’importo
in relazione alla superficie è calcolato dividendo la parte rimanente
del massimale regionale per il numero di ettari ammissibili al beneficio
dell’aiuto.
Causa principale e questione pregiudiziale
22 Emerge dalla decisione di rinvio che, mediante atto notarile dell’8
novembre 2005, la sig.ra Amkeline Gertha Harms e il sig. Johann Harms
(in prosieguo: i «venditori») vendevano all’acquirente beni immobili con
destinazione agricola nonché scorte di mangimi e quantitativi di
riferimento lattieri. Oltre al trasferimento di una superficie pari a
9,6 ettari di terreni agricoli di proprietà dei venditori, il contratto
di compravendita prevedeva anche la possibilità per l’acquirente di
rilevare, mediante accordi da concludere con i proprietari o gli aventi
diritto, 100 ettari circa di terreni di cui i venditori disponevano in
forza di affitti rurali e contratti d’uso.
23 Le parti al contratto di compravendita convenivano anche che i
venditori avrebbero trasferito all’acquirente, a titolo gratuito, tutti
i diritti all’aiuto che avrebbero percepito in ragione dei terreni
agricoli costituenti l’oggetto contrattuale nonché dei terreni presi in
affitto o in uso e rilevati dall’acquirente.
24 L’art. 9 del contratto di compravendita conteneva, in particolare, la
seguente clausola:
«Dopo che i diritti all’aiuto sono stati fissati e assegnati in via
definitiva, i venditori ne comunicano il valore all’acquirente entro due
settimane dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza, in ogni caso
entro il 15 gennaio 2006.
Le parti contraenti si obbligano (...) a stipulare, entro il 15 febbraio
2006, un contratto avente ad oggetto il trasferimento dei diritti
all’aiuto effettivi, indicandone i corrispondenti dati di
identificazione e il valore.
Entro un mese dalla conclusione del summenzionato contratto le parti
contraenti devono registrare il trasferimento (...) presso la banca dati
centrale del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo.
Le parti contraenti concordano, sotto il profilo dei rapporti interni,
che all’acquirente spettino 40 diritti all’aiuto per seminativi e 40
diritti all’aiuto per pascoli nonché solo la quota dei diritti all’aiuto
differenziati per azienda (“Top Ups”) che, nell’ambito dell’acquisto
dell’azienda, è assegnata per i quantitativi di riferimento del latte
(circa 622 000 kg) trasferiti in affitto all’acquirente.
L’acquirente si impegna a trasferire ai venditori – successivamente alla
liquidazione – i pagamenti di diritti all’aiuto supplementari ricevuti
annualmente in relazione alla superficie o differenziati per azienda
(circa 15 diritti all’aiuto connessi alle superfici investite a
seminativi, circa 15 diritti all’aiuto connessi alle superfici investite
a pascolo e pagamenti compensativi per quantitativi individuali di
riferimento pari a circa 1 000 000 kg di latte) (...)».
25 Il contratto di compravendita veniva eseguito e i terreni agricoli
venivano trasferiti all’acquirente. Il 1° aprile 2006 gli venivano
altresì trasferiti 111,79 diritti all’aiuto.
26 Con dichiarazione scritta di cessione datata 29 gennaio 2007, i
venditori cedevano alla ricorrente nella causa principale i diritti
derivanti dal contratto di compravendita.
27 Basandosi sul citato contratto di compravendita e sull’accordo del 6
gennaio 2006, ad esso connesso, la ricorrente nella causa principale
pretendeva in particolare dall’acquirente il versamento, per il 2006, di
un ammontare complessivo pari a EUR 40 823,05 a titolo dei diritti agli
aiuti spettanti ai venditori in forza dell’accordo interno tra le parti.
28 A seguito del rigetto di tale domanda da parte del Landgericht Aurich,
la ricorrente nella causa principale proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht
Oldenburg.
29 Secondo il giudice del rinvio, l’esito della controversia
sottopostagli dipende dall’efficacia della clausola contenuta nell’art.
9 del contratto di compravendita, in considerazione, segnatamente, delle
restrizioni in materia di trasferimento di diritti all’aiuto di cui
all’art. 46 del regolamento n. 1782/2003, e degli scopi perseguiti dal
regime di pagamento unico.
30 Pertanto, l’Oberlandesgericht Oldenburg ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 46, n. 2, del [regolamento n. 1782/2003] debba essere
interpretato nel senso che sono incompatibili con tale disposizione, e
quindi inefficaci, accordi contrattuali in forza dei quali, pur
procedendo apparentemente ad un trasferimento integrale e definitivo dei
diritti all’aiuto, tali diritti continuano tuttavia a spettare, sotto il
profilo economico, in base ad un accordo stipulato fra le parti, al
venditore, mentre l’acquirente, quale titolare formale dei diritti
all’aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei
corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti
percepiti, oppure accordi contrattuali in forza dei quali al venditore
vengono trasferiti pagamenti legati alle superfici imponendo
all’acquirente, almeno dopo l’attivazione dei diritti e la liquidazione
dei pagamenti, di versare periodicamente al venditore una parte dei
pagamenti erogati (la parte differenziata per azienda)».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
31 La ricorrente nella causa principale contesta la ricevibilità della
domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del rilievo che la
questione proposta non corrisponde al contesto di fatto della causa
principale.
32 A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione
tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE,
spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della
controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia
giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa
dinanzi ad esso pendente, la rilevanza delle questioni che esso propone
alla Corte (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2009, causa
C-138/08, Hochtief e Linde-Kca-Dresden, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
33 Inoltre, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della
ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il
contesto di fatto e normativo, come definito dal provvedimento di
rinvio, nel quale si inserisce la questione pregiudiziale (sentenza 13
novembre 2003, causa C-153/02, Neri, Racc. pag. I-13555, punto 35).
34 La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere
considerata ricevibile ed esaminata nel contesto di fatto definito dall’Oberlandesgericht
Oldenburg nella sua decisione di rinvio.
Nel merito
35 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente,
se l’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 debba essere
interpretato nel senso che esso osta ad un accordo come quello
controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento
definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario,
titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e
trasmettere al cedente tutti o una parte dei pagamenti da esso percepiti
a questo titolo.
36 Si deve rammentare, in via preliminare, che, sebbene il contratto sia
caratterizzato dal principio di autonomia della volontà, secondo il
quale, in particolare, le parti sono libere di obbligarsi l’una nei
confronti dell’altra, dalla normativa dell’Unione applicabile possono
tuttavia discendere taluni limiti a tale libertà contrattuale (v., in
tal senso, sentenza 5 ottobre 1999, causa C-240/97, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I-6571, punto 99).
37 In particolare, la libertà contrattuale di cui dispone il titolare di
diritti all’aiuto non può consentirgli di contrattare obblighi in
contrasto con la realizzazione delle finalità perseguite dal regolamento
n. 1782/2003.
38 A tale proposito si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 1,
secondo trattino, del regolamento n. 1782/2003, il regime unico di
pagamento costituisce un sostegno al reddito degli agricoltori. Come
enunciato al ventunesimo ‘considerando’ di tale regolamento, l’obiettivo
consistente nell’assicurare un equo tenore di vita alla popolazione
agricola è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali.
Peraltro, proprio a tal fine il ventiquattresimo ‘considerando’ del
citato regolamento dichiara opportuno subordinare il pagamento unico al
rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare,
al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento
dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali. Il
legislatore ha peraltro assoggettato il versamento dell’aiuto alla
condizione che l’agricoltore disponga di un numero di ettari ammissibili
al beneficio dell’aiuto corrispondente al numero di diritti all’aiuto
(v., in tal senso, sentenza 21 gennaio 2010, causa C-470/08, van Dijk,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
39 Ne consegue che un agricoltore non può beneficiare del regime di
aiuti stabilito dal regolamento n. 1782/2003 qualora non soddisfi più i
requisiti previsti da tale regolamento. In caso contrario, infatti,
otterrebbe un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di
pagamento unico.
40 Relativamente alle disposizioni previste dal regolamento n. 1782/2003
sul trasferimento dei diritti all’aiuto, controverse nella causa
principale, l’art. 46, n. 2, del citato regolamento dispone, in
particolare, che il trasferimento dei diritti all’aiuto può essere
effettuato mediante cessione definitiva, ovvero mediante affitto o altri
tipi di cessione.
41 Nell’ambito di un trasferimento definitivo, come quello oggetto della
causa principale, l’agricoltore che beneficiava fino a quel momento di
diritti all’aiuto vi rinuncia definitivamente con la vendita ad un altro
agricoltore, il quale attiva poi questi diritti a suo favore (v., in tal
senso, sentenza van Dijk, cit., punto 35).
42 Nella fattispecie, emerge dalla decisione di rinvio che i venditori
hanno ceduto all’acquirente la totalità dei diritti all’aiuto che erano
stati loro attribuiti. Il contratto di compravendita prevedeva, in
particolare, che le parti fossero obbligate a registrare il
trasferimento definitivo dei diritti agli aiuti nella banca dati
centralizzata del Sistema di identificazione e di registrazione dei
diritti all’aiuto.
43 Tuttavia, sotto il profilo dei rapporti interni, le parti del
contratto di compravendita hanno convenuto di attribuire all’acquirente,
mediante la clausola di cui all’art. 9 del citato contratto, un numero
determinato di diritti all’aiuto, ed egli si impegnava a trasmettere ai
venditori gli importi che avrebbe percepito annualmente a titolo dei
diritti rimanenti dopo l’attivazione degli stessi.
44 Sembra emergere dalla formulazione della citata clausola, la quale
sancisce espressamente che l’acquirente ha diritto non alla totalità dei
diritti all’aiuto trasferitigli, bensì solo ad una parte di essi, che la
volontà delle parti era di attribuire ai venditori, sotto il profilo dei
rapporti interni, una parte dei diritti all’aiuto trasferiti, in
violazione degli obiettivi del regolamento n. 1782/2003.
Dall’interpretazione a contrario di tale clausola discende infatti
necessariamente che i diritti all’aiuto rimanenti spettano ai venditori.
Una siffatta valutazione è rafforzata dal fatto che, come emerge dagli
elementi sottoposti alla Corte, le parti non hanno previsto alcun limite
temporale all’obbligo del cessionario di trasmettere al cedente una
parte dei pagamenti versatigli a titolo dei citati diritti all’aiuto.
45 Non si può considerare che una siffatta clausola, in forza della
quale il cessionario dei diritti all’aiuto ottiene l’attribuzione, sotto
il profilo dei rapporti interni alle parti, solo di una frazione dei
diritti all’aiuto formalmente trasferitigli, sia conforme agli scopi del
regolamento n. 1782/2003, quali enunciati al punto 38 della presente
sentenza, in quanto essa mira a consentire al cedente di continuare a
beneficiare del regime di sostegno stabilito da tale regolamento, senza
essere egli stesso soggetto agli obblighi di cui al capitolo 1, titolo
II, del medesimo regolamento, nonché ai requisiti di ammissibilità al
beneficio dell’aiuto previsti dall’art. 33 dello stesso.
46 Tuttavia, la ricorrente nella causa principale ha fatto valere in
udienza che, al momento della conclusione del contratto di
compravendita, i diritti all’aiuto non erano ancora stati attribuiti
nella Repubblica federale di Germania, e nella Bassa Sassonia in
particolare. Quindi la citata clausola, la cui formulazione sarebbe
infelice, non avrebbe avuto lo scopo di farle riottenere una parte dei
diritti all’aiuto trasferiti al cessionario, bensì quello di
determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti
all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei
diritti all’aiuto.
47 A tale proposito si deve considerare che, in assenza di disposizioni
contrarie nel regolamento n. 1782/2003, le parti sono in linea di
principio libere di determinare l’importo del corrispettivo finanziario
del trasferimento dei diritti all’aiuto.
48 Pertanto, la questione determinante è quella di sapere se la clausola
controversa risulti dalla volontà delle parti di attribuire al cedente,
sotto il profilo dei rapporti interni, una frazione dei diritti
all’aiuto formalmente trasferiti, in violazione delle disposizioni del
regolamento n. 1782/2003, ovvero di determinare, in riferimento al
valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la
cessione della totalità dei diritti all’aiuto.
49 Spetta al giudice del rinvio accertare, in base ai fatti che esso
solo è in grado di valutare, quale fosse l’effettiva intenzione delle
parti.
50 Consegue da tutte le considerazioni suesposte che il regolamento n.
1782/2003 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un
accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad
oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del
quale il cessionario, titolare dei diritti all’aiuto, deve attivare tali
diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti
gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a
condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al
cedente di trattenere una parte dei diritti all’aiuto che egli ha
formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al
valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la
cessione della totalità dei diritti all’aiuto.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev’essere interpretato
nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella
causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di
diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei
diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente,
senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi,
da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo
non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte
dei diritti all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di
determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti
all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei
diritti all’aiuto.
Firme
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