AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza C-470/08
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e
controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime
di pagamento unico - Trasferimento dei diritti a pagamento - Scadenza del
contratto di affitto - Obblighi dell’affittuario e del locatore - Reg. (CE)
n. 1234/2007 - Reg. n.795/2004. Il diritto comunitario non obbliga
l’affittuario a restituire al locatore, alla scadenza del contratto
d’affitto, i terreni affittati accompagnati dai diritti agli aiuti per essi
costituiti o ad essi relativi, né a versargli un indennizzo. Pres. Tizzano -
Est. Barthet - Kornelis van Dijk c. Gemeente Kampen. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza C-470/08
DIRITTO AGRARIO - Concessione dell’aiuto comunitario - Diritti a
percepire aiuti - Criteri - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi - Parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile
collegata al diritto all’aiuto - Modifica - Autorizzazione - Art. 44, n. 4,
Reg. n. 1782/2003. Ai fini della concessione dell’aiuto, il numero di
diritti a percepire aiuti di cui un agricoltore dispone corrisponda ad un
equivalente numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto, e non a
parcelle determinate. L’art. 44, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 prevede
peraltro espressamente la possibilità che gli Stati membri, in circostanze
debitamente giustificate, autorizzino l’agricoltore a modificare la sua
dichiarazione relativa alle parcelle corrispondenti alla superficie
ammissibile collegata al diritto all’aiuto, a condizione che egli rispetti
il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto, nonché le
condizioni previste ai fini della concessione del pagamento unico per la
superficie interessata. Pres. Tizzano - Est. Barthet - Kornelis van Dijk c.
Gemeente Kampen. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza
C-470/08
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
21 gennaio 2010
«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e controllo
di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di
pagamento unico - Trasferimento dei diritti a pagamento - Scadenza del
contratto di affitto - Obblighi dell’affittuario e del locatore »
Nel procedimento C-470/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Arnhem (Paesi
Bassi) con decisione 28 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 3
novembre 2008, nella causa
Kornelis van Dijk
contro
Gemeente Kampen,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente della Prima Sezione, facente
funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet
(relatore) e M. Ilešic, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. van Dijk, dall’avv. J. van Mierlo, advocaat,
- per la Gemeente Kampen, dall’avv. G. M. F. Snijders, advocaat,
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M.
de Grave, in qualità di agenti,
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente,
- per il governo ellenico, dalle sig.re E. Leftheriotou e A.
Vasilopoulou, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F.
Clotuche-Duvieusart e dal sig. B. Burggraaf, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne
l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003,
n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.
1, e rettifica contenuta in GU 2004, L 94, pag. 70), nonché del
regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante
modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che
vede il sig. van Dijk contrapposto alla Gemeente Kampen (Comune di
Kampen), in merito alla natura e alla portata degli obblighi che gli
derivano dal contratto di affitto di una fattoria.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1782/2003
3 Il regolamento n. 1782/2003 stabilisce, in particolare, un regime di
sostegno del reddito degli agricoltori. Detto regime è definito,
all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento come «regime unico di
pagamento».
4 A tenore del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:
«I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un
sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un
equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è
strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare
un’errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere
corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno
creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti
in questione».
5 Il ventinovesimo ‘considerando’ di detto regolamento così prevede:
«Al fine di determinare l’importo cui l’agricoltore ha diritto in forza
del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrispostigli
durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una
riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale
riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi
agricoltori al regime. Il pagamento unico dovrebbe essere istituito a
livello di azienda».
6 Il trentesimo ‘considerando’ di tale regolamento recita in particolare
come segue:
«L’importo complessivo a cui un’azienda ha diritto dovrebbe essere
suddiviso in quote (diritti all’aiuto) e rapportato ad un determinato
numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il
trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti
speculativi che darebbero luogo all’accumulazione di diritti senza una
corrispondente base agricola, all’atto di concedere l’aiuto occorrerebbe
stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari
ammissibili (…)».
7 Ai sensi dell’art. 2 dello stesso regolamento, si intende per:
«a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di
persone fisiche o giuridiche (…) che esercita un’attività agricola;
(…)
c) “attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione
di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento
e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento
della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’articolo 5;
(...)».
8 Il titolo III del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Regime di
pagamento unico», contiene, nei suoi capitoli 1-4, le disposizioni di
base applicabili a tale sistema di sovvenzioni al reddito degli
agricoltori «disaccoppiato» dalla produzione. Risulta dagli artt. 33, n.
1, lett. a), 37, n. 1, 38 e 41 di detto regolamento che gli agricoltori,
i quali abbiano beneficiato nel corso di un periodo di riferimento
comprendente gli anni civili 2000-2002, dell’erogazione di un pagamento
a norma di almeno uno dei regimi di aiuto di cui all’allegato VI di
detto regolamento, hanno diritto al pagamento di un aiuto calcolato
sulla base di un importo di riferimento ottenuto, per ciascuno di essi,
a partire dalla media annua su detto periodo del totale degli aiuti
concessi a norma dei detti regimi.
9 L’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 così dispone:
«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base
ai diritti all’aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale
di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2».
10 Il capitolo 3 del titolo III del regolamento n. 1782/2003 comprende
una sezione 1, intitolata «Diritti all’aiuto basati sulla superficie».
L’art. 43, n. 1, di tale regolamento, appartenente a detta sezione,
dispone in particolare:
«Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto
all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il
numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti
diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento.
Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero
medio di ettari.
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 44 di detto regolamento:
«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile,
conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.
2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola
dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le
superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi
non agricoli.
3. L’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli
ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all’aiuto. Tranne che in
caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a
disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a
decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma non
anteriore al 1° settembre dell’anno civile precedente l’anno di
presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento
unico.
4. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate,
autorizzare l’agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché egli
rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto e
alle condizioni per l’attribuzione del pagamento unico per la superficie
interessata».
12 L’art. 46 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Trasferimento di
diritti all’aiuto», così dispone:
«1. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro
agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di
successione o anticipo di successione.
(…)
2. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o
mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.
L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al
trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un
numero equivalente di ettari ammissibili.
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come
previsto nell’articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i
suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai
sensi dell’articolo 44, almeno l’80% dei suoi diritti all’aiuto per
almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla
riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo
anno di applicazione del regime di pagamento unico.
3. In caso di vendita dei diritti all’aiuto, con o senza terra, gli
Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto
comunitario, decidere che una parte dei diritti all’aiuto venduti siano
riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia
ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti
dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144,
paragrafo 2».
13 Le disposizioni del capitolo 5 del titolo III di detto regolamento,
intitolato «Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale»,
consentono agli Stati membri di decidere, fino al 1° agosto 2004, di
applicare il regime di pagamento unico previsto ai capitoli 1-4 dello
stesso titolo III, in particolare, su scala regionale o parziale.
14 In forza degli artt. 58, nn. 1 e 3, e 59, nn. 1 e 2, di detto
regolamento, uno Stato membro può procedere alla regionalizzazione del
regime di pagamento unico suddividendo il tetto nazionale ad esso
spettante non individualmente tra gli agricoltori stabiliti sul suo
territorio sulla base dei loro importi di riferimento rispettivi, ma tra
le diverse regioni di cui consta il suo territorio, distribuendo
forfettariamente l’importo di ciascun tetto regionale così ottenuto tra
tutti gli agricoltori della regione interessata, e consentendo a
ciascuno di essi di beneficiare di diritti il cui valore unitario è
calcolato dividendo tale tetto regionale per il numero di ettari
ammissibili al beneficio dell’aiuto fissato a livello regionale.
Il regolamento (CE) n. 1234/2007
15 L’art. 74, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007,
n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM) (GU L 299, pag. 1), così dispone:
«Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che
scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni
che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui
trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le
riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo
conto degli interessi legittimi delle parti».
La normativa nazionale
16 Né il regolamento in materia di politica agricola comune - aiuti al
reddito 2006 (Regeling GLB - inkomenssteun 2006), adottato in
applicazione dei regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004, né il titolo 5
del libro 7 del codice civile, relativo all’affitto di azienda agricola,
contengono disposizioni specifiche sull’esito da riservare, al termine
del contratto di affitto, ai diritti al pagamento degli aiuti concessi a
norma del regolamento n. 1782/2003, o al loro valore.
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 A partire dal 1982 il sig. van Dijk prende in affitto diverse
parcelle di terreni agricoli appartenenti alla Gemeente Kampen la cui
superficie totale ammonta a 34 ettari, 2 are e 36 centiare. Il contratto
di affitto che li lega non contiene alcuna clausola relativa al regime
di sostegno del reddito o ai diritti a sovvenzioni.
18 Per diversi anni, il sig. van Dijk ha percepito, sulla base del
regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce
un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU
L 181, pag. 12), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio
1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi (GU L 160, pag. 1), pagamenti
compensativi collegati, in base al regime di sostegno ai produttori,
alla produzione di talune colture. In seguito all’entrata in vigore del
regolamento n. 1782/2003, gli sono stati concessi diritti alla
riscossione di aiuti ai sensi degli artt. 33, n. 1, 38 e 43, nn. 1 e 2,
lett. a), del regolamento suddetto.
19 Una controversia ne è sorta tra il sig. van Dijk e la Gemeente Kampen
in merito alla natura e alla portata degli obblighi derivanti dal
contratto di affitto che tra loro intercorre.
20 Con sentenza 25 settembre 2007, il Rechtbank Zwolle-Lelystad ha
dichiarato che il sig. van Dijk era tenuto, alla scadenza del contratto
di affitto, a restituire alla Gemeente Kampen i terreni oggetto del
contratto di affitto, ivi inclusi i diritti agli aiuti costituiti per
tali terre o ad esse relativi, contro un indennizzo pari alla metà del
valore di tali diritti. Detto giudice ha anche statuito che il sig. van
Dijk non era autorizzato a cedere tali diritti a percepire gli aiuti
senza il previo consenso della Gemeente Kampen.
21 Con atto di ricorso del 24 ottobre 2007, il sig. van Dijk ha
impugnato tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Arnhem. A suo avviso,
dai regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004 deriva che i diritti agli aiuti
devono rimanere acquisiti all’affittuario alla scadenza del contratto di
affitto. Il sig. van Dijk asserisce inoltre che, a differenza delle
quote latte che sono in linea di principio legate alle terre che il
produttore lattiero o il coltivatore ha utilizzato nel corso del periodo
di riferimento, i diritti agli aiuti sono legati alla persona
dell’agricoltore.
22 La Gemeente Kampen afferma che né il regolamento n. 1782/2003, né il
regolamento n. 795/2004 precisano quale debba essere la sorte dei
diritti agli aiuti alla scandenza del contratto di affitto. Essa ne
deduce che i rapporti giuridici tra l’affittuario e il locatore sono
disciplinati dal diritto nazionale.
23 Considerando che l’esito della controversia che è chiamato a dirimere
dipende dall’interpretazione della normativa comunitaria applicabile, il
Gerechtshof te Arnhem ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’affittuario, in virtù dei regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004,
oppure in forza dei principi generali del diritto comunitario,
segnatamente del principio del divieto di arricchimento senza causa, in
mancanza di disposizioni nazionali al riguardo, sia tenuto, alla
scadenza del contratto di affitto, a trasferire al locatore il fondo
affittato, compresi i diritti all’aiuto su esso maturati o ad esso
connessi.
2) In caso di soluzione affermativa alla [prima] questione (...): se il
locatore, in virtù dei regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004, oppure in
forza dei principi generali del diritto comunitario, segnatamente del
principio del divieto di arricchimento senza causa, in mancanza di
disposizioni nazionali al riguardo, sia tenuto a corrispondere
all’affittuario un corrispettivo per i diritti all’aiuto ad esso
trasferiti e, in tal caso, se l’affittante debba rimborsare il valore
integrale di siffatti diritti, o solo una parte di tale valore e, in tal
caso, quale parte.
3) In caso di soluzione negativa della [prima] questione (...): se
l’affittuario, in virtù dei regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004, oppure
in forza dei principi generali del diritto comunitario, segnatamente del
principio del divieto di arricchimento senza causa, in mancanza di
disposizioni nazionali al riguardo, sia tenuto a corrispondere al
locatore un corrispettivo per i diritti all’aiuto che continuano a
spettargli e, in tal caso, se l’affittuario debba rimborsare il valore
integrale di siffatti diritti, o solo una parte di tale valore e, in tal
caso, quale parte».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto comunitario
obblighi l’affittuario a trasferire al locatore, alla scadenza del
contratto di affitto, i terreni affittati accompagnati dai diritti agli
aiuti per essi costituiti o ad essi relativi, oppure a versargli un
indennizzo.
25 Occorre preliminarmente constatare che nessuna disposizione dei
regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004 prevede che l’affittuario sia
tenuto a trasferire al locatore, alla scadenza del contratto d’affitto,
i terreni oggetto del contratto d’affitto unitamente ai diritti agli
aiuti costituiti per tali terreni o ad essi relativi. Al riguardo, il
regime di pagamento unico si differenzia da quello delle quote latte, il
quale, ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 1234/2007, è
governato dal principio del trasferimento delle quote unitamente
all’azienda.
26 Per contro, risulta sia dagli obiettivi sia dall’economia del
regolamento n. 1782/2003 che, in assenza di pattuizione in senso
contrario , i diritti agli aiuti rimangono acquisiti all’affittuario
alla scadenza del contratto d’affitto.
27 Va ricordato, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 1, secondo
trattino, del regolamento n. 1782/2003, il regime di pagamento unico
costituisce un sostegno al reddito degli agricoltori il cui obiettivo
consiste, come esposto al ventunesimo ‘considerando’ di tale
regolamento, nel garantire un tenore di vita equo alla popolazione
agricola. In forza dell’art. 33, n. 1, di tale regolamento, al regime di
pagamento unico hanno in particolare accesso quegli agricoltori che si
sono visti concedere, nel corso del periodo di riferimento, un aiuto a
norma di almeno uno dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI dello
stesso regolamento.
28 In conformità all’art. 43, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, i
diritti agli aiuti attribuiti all’agricoltore in base al regime di
pagamento unico dipendono dal numero di ettari di cui egli disponeva nel
corso del periodo di riferimento, nonché dagli aiuti che gli sono stati
concessi a norma di detti regimi di sostegno.
29 Peraltro, l’art. 44, n. 1, di detto regolamento riconosce l’esistenza
di un nesso tra i diritti agli aiuti e le superfici agricole, nel senso
che ciascun diritto a percepire un aiuto, corrispondente ad un ettaro
ammissibile al beneficio dell’aiuto, dà diritto al pagamento
dell’importo stabilito da tale sovvenzione.
30 In tale contesto l’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1782/2003
dispone che l’aiuto concesso a norma del regime di pagamento unico è
versato per i diritti all’aiuto accompagnati da un pari numero di ettari
ammissibili al beneficio dell’aiuto.
31 Al riguardo va osservato che, come deriva dal trentesimo
‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003, l’esistenza di tale nesso
tra diritti all’aiuto ed ettari ammissibili al beneficio relativo è in
particolare inteso a prevenire trasferimenti a fini speculativi, che
potrebbero condurre all’accumulazione di diritti all’aiuto senza alcun
rapporto con la base agricola.
32 Non risulta, per contro, in alcun modo da detto art. 36, n. 1, che
tali diritti agli aiuti siano collegati a parcelle determinate, in
particolare a quelle di cui l’agricoltore disponeva nel corso del
periodo di riferimento.
33 Pertanto, ciò che conta in definitiva è che, ai fini della
concessione dell’aiuto, il numero di diritti a percepire aiuti di cui un
agricoltore dispone corrisponda ad un equivalente numero di ettari
ammissibili al beneficio dell’aiuto, e non a parcelle determinate.
L’art. 44, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 prevede peraltro
espressamente la possibilità che gli Stati membri, in circostanze
debitamente giustificate, autorizzino l’agricoltore a modificare la sua
dichiarazione relativa alle parcelle corrispondenti alla superficie
ammissibile collegata al diritto all’aiuto, a condizione che egli
rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto,
nonché le condizioni previste ai fini della concessione del pagamento
unico per la superficie interessata.
34 In secondo luogo, va osservato che l’art. 46 del regolamento n.
1782/2003 disciplina la possibilità di trasferire i diritti agli aiuti
in conformità all’obiettivo di cui al trentesimo ‘considerando’ di detto
regolamento.
35 In particolare, il n. 2 di tale articolo prevede che il trasferimento
dei diritti ad aiuti senza terra possa essere effettuato soltanto in
caso di trasferimento definitivo. In simile fattispecie, l’agricoltore
che beneficiava fino a quel momento dei diritti agli aiuti vi rinuncia
definitivamente con la vendita ad un altro agricoltore, il quale attiva
poi questi diritti a suo favore. Al fine di poter esigere il pagamento
di tali diritti, l’agricoltore interessato dovrà disporre, in conformità
all’art. 44, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, di un numero
sufficiente di ettari di terreni agricoli ammissibili al beneficio
dell’aiuto, allo scopo di garantire l’esistenza di una realtà agricola
sufficiente ai fini del pagamento dei medesimi.
36 Per contro, in caso di affitto o di qualsiasi accordo analogo, il
trasferimento dei diritti agli aiuti è autorizzato soltanto a condizione
che esso sia accompagnato dal trasferimento di un numero equivalente di
ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto. Detta disposizione contenuta
all’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 è intesa ad evitare, in
conformità all’obiettivo espresso al trentesimo ‘considerando’ del
regolamento, i trasferimenti a fini speculativi idonei a condurre ad
un’accumulazione di diritti agli aiuti che non corrispondono alla base
agricola.
37 L’art. 46, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 dispone inoltre che,
salvi i casi di trasferimento mediante successione ereditaria o anticipo
di successione, i diritti agli aiuti possono essere attribuiti soltanto
ad un agricoltore dello stesso Stato membro. Al riguardo occorre
ricordare che, a norma del combinato disposto dell’art. 33, n. 1, lett.
a), del regolamento n. 1782/2003 e dell’art. 2, lett. a) e c), di detto
regolamento, il regime di pagamento unico è rivolto agli agricoltori,
cioè alle persone che esercitano un’«attività agricola», consistente
nella produzione, nell’allevamento o nella coltivazione di prodotti
agricoli o nel mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche
e ambientali.
38 Orbene, il locatore dei terreni non è necessariamente un agricoltore
ai sensi dell’art. 2, lett. a), del regolamento n. 1782/2003. In tali
circostanze, se il legislatore comunitario avesse voluto che i diritti
agli aiuti spettassero in qualsiasi caso al locatore alla scadenza del
contratto di affitto, avrebbe previsto una disposizione in tal senso.
39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che
i regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004 non contengono, per l’agricoltore
che ha preso terreni in affitto, nessun obbligo di trasferire al
locatore i suoi diritti agli aiuti alla scadenza del contratto
d’affitto.
40 Non occorre neanche supporre che il principio che vieta
l’arricchimento senza causa obblighi l’agricoltore a trasferire, alla
scadenza del contratto di affitto, i suoi diritti agli aiuti al locatore
oppure a versargli un indennizzo.
41 Infatti, in conformità ai principi giuridici comuni ai diritti degli
Stati membri, il diritto alla restituzione da parte della persona
arricchita è subordinato all’assenza di fondamento giuridico
dell’arricchimento di cui trattasi [sentenza 16 dicembre 2008, causa
C-47/07 P, Masdar (UK)/Commissione, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punti 44-46 e 49].
42 Orbene, non si può ritenere che i diritti agli aiuti di cui
l’agricoltore beneficia siano sprovvisti di fondamento giuridico, in
quanto essi gli sono stati attribuiti in conformità alle disposizioni
del regolamento n. 1782/2003.
43 Da tutte le precedenti considerazioni discende che il diritto
comunitario non obbliga l’affittuario a restituire al locatore, alla
scadenza del contratto d’affitto, i terreni affittati accompagnati dai
diritti agli aiuti per essi costituiti o ad essi relativi, né a
versargli un indennizzo.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario non obbliga l’affittuario a restituire al
locatore, alla scadenza del contratto d’affitto, i terreni affittati
accompagnati dai diritti agli aiuti per essi costituiti o ad essi
relativi, né a versargli un indennizzo.
Firme
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562