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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/06/2010, Sentenza C-491/08
AREE PROTETTE - FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali -
Siti di importanza comunitaria - Regime di protezione - Complesso turistico
“Is Arenas”» (SIC) - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Art. 6, n. 2,
Dir. 92/43/CEE. In riferimento al progetto del complesso turistico e
immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas», la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della
direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura,
in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva, non avendo adottato, prima
del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei
siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento
all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare
l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di
importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non
avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche del sito, e non avendo adottato, dopo il 19
luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat
naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato.
Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica
italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/06/2010, Sentenza C-491/08
AREE PROTETTE - Siti individuati quali SIC - Misure di protezione -
Direttiva «habitat» - Regime di protezione delle ZSC - Obiettivo della
conservazione - Fattispecie: sito «Is Arenas» - Artt. 6, nn. 2-4 - 4, nn.
2-5 e 21 Dir. 92/43/CEE. Per i siti atti ad essere individuati quali
SIC, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e,
segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari, gli
Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare
misure di salvaguardia idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione
contemplato da tale direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse
ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale (v. C.G.CE sentenza
13/01/2005, causa C-117/03, Dragaggi e a). Pertanto gli Stati membri non
possono autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche di detti siti, quali, in particolare, interventi
che rischiano di ridurre in maniera considerevole la superficie dei siti
stessi (v. C.G.CE sentenza 14/09/2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in
Bayern e a). Nella specie, la situazione successiva all’iscrizione del sito
«Is Arenas» nell’elenco dei SIC, si deve ricordare che, ai sensi dell’art.
4, n. 5, della direttiva «habitat», il regime di protezione delle ZSC
previsto all’art. 6, nn. 2-4, di tale direttiva si applica ad un sito non
appena quest’ultimo sia stato iscritto, in conformità dell’art. 4, n. 2,
terzo comma, della direttiva stessa, nell’elenco dei siti selezionati come
SIC, così come adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui
all’art. 21 di detta direttiva. L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat»
detta l’obbligo generale di adottare opportune misure di protezione,
consistenti nell’evitare che si producano deterioramenti degli habitat
nonché perturbazioni delle specie che possono avere conseguenze
significative riguardo agli obiettivi della direttiva medesima (v. C.G.CE
sentenze 7/09/2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging, Racc., nonché 4/03/2010, causa C-241/08,
Commissione/Francia). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea
c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/06/2010,
Sentenza C-491/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
10 giugno 2010
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione
degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Siti di importanza
comunitaria - Regime di protezione - Complesso turistico “Is Arenas”»
Nella causa C-491/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 12 novembre 2008,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità
di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di
agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C.
Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann e L. Bay Larsen
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede
che la Corte voglia constatare che, in riferimento al progetto del
complesso turistico e immobiliare «Is Arenas», che interessa gli habitat
e le specie presenti nel sito «Is Arenas»,
- non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, misure di salvaguardia
idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione contemplato dalla
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva
“habitat”»), a salvaguardare il pertinente interesse ecologico che il
sito di importanza comunitaria (in prosieguo: il «SIC») proposto «Is
Arenas» riveste a livello nazionale, e, in particolare, non avendo
vietato un intervento suscettibile di compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche del sito e
- non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, le opportune misure per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui il detto SIC è stato
designato,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono
in forza della direttiva «habitat» e, più in particolare, per quanto
riguarda la seconda censura, dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.
Contesto normativo
2 L’art. 3, n. 1, della direttiva «habitat» prevede la costituzione di
una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione
(in prosieguo: le «ZSC»), denominata «Natura 2000».
3 L’art. 4 della stessa direttiva prevede un procedimento di
classificazione dei siti naturali come ZSC, articolato in più fasi, che
deve in particolare consentire la realizzazione di detta rete. In primo
luogo, gli Stati membri propongono un elenco di SIC che trasmettono alla
Commissione, in secondo luogo, la Commissione adotta un elenco
comunitario di SIC basandosi sulle proposte degli Stati membri e, in
terzo luogo, i SIC così scelti vengono designati dagli Stati membri come
ZSC.
4 L’art. 4, n. 5, della direttiva «habitat» dispone che, non appena un
sito è iscritto nell’elenco comunitario dei SIC, adottato dalla
Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4 di
detta direttiva.
5 L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» prevede:
«Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle [ZSC]
il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella
misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze
significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente
direttiva».
I fatti e il procedimento precontenzioso
6 Il sito sardo «Is Arenas» appartiene alla regione biogeografica
mediterranea e si estende per 1 283 ettari nella provincia di Oristano
e, precisamente, nei comuni di Cuglieri, di Narbolia e di San Vero Milis.
7 L’interesse ecologico che ha indotto a proporre il sito «Is Arenas»
come SIC sta, in particolare, nella presenza dell’habitat naturale
prioritario «2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster».
8 Il sito è stato proposto come SIC nel maggio del 1995 ed è stato
iscritto nell’elenco dei SIC in seguito all’adozione della decisione
della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della
direttiva 92/43, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1).
9 Dopo aver preso conoscenza del progetto del complesso turistico e
immobiliare previsto, nell’ambito di un «accordo di programma» stipulato
nel corso del 1997 tra la società Is Arenas, il Comune di Narbolia e la
Regione autonoma della Sardegna, sul sito «Is Arenas» proposto come SIC
e consistente nella realizzazione di un campo da golf nonché di un
complesso alberghiero e residenziale, la Commissione, il 10 aprile 2000,
inviava alla Repubblica italiana una lettera di diffida nella quale
faceva valere che questa era venuta meno, in particolare, agli obblighi
che ad essa incombevano in forza del combinato disposto dell’art. 10 CE
e dell’art. 6 della direttiva «habitat».
10 La Repubblica italiana, con lettere 30 maggio, 8 e 26 giugno, nonché
14 luglio 2000, rispondeva alla lettera di diffida facendo presente che
le competenti autorità nazionali avevano sospeso sia le procedure di
autorizzazione che i lavori di realizzazione del progetto immobiliare
relativo alla costruzione di un villaggio turistico al fine di
conformarsi al diritto comunitario.
11 La Commissione ha tuttavia rilevato che la realizzazione del campo da
golf, oggetto di due autorizzazioni rilasciate nel corso del 1999 dal
Comune di Narbolia, era ormai terminata.
12 Tale Comune avrebbe poi proceduto ad una valutazione delle incidenze
del progetto del complesso turistico e immobiliare sul sito di cui
trattasi, la quale avrebbe dato luogo, nel corso del 2000, ad una
decisione favorevole.
13 La Commissione ha considerato che le autorizzazioni e le decisioni
menzionate erano incompatibili con l’obbligo di assicurare il
mantenimento del sito in uno stato di conservazione favorevole, per cui,
il 9 febbraio 2001, trasmetteva alla Repubblica italiana un parere
motivato in tal senso.
14 Nelle loro risposte, le autorità italiane hanno fatto presente che
l’impatto del campo da golf sul sito in questione non era significativo
e che l’insieme del progetto del complesso turistico e immobiliare aveva
costituito oggetto di una valutazione delle incidenze, conformemente
all’art. 6 della direttiva «habitat», che ha dato luogo all’adozione
della decisione della Regione autonoma della Sardegna 6 dicembre 2002.
15 Ritenendo che siffatta valutazione delle incidenze non fosse stata
correttamente effettuata, la Commissione, il 22 dicembre 2004, inviava
una lettera di diffida complementare, nella quale sosteneva, in
particolare, che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi
che ad essa incombevano in forza dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva
«habitat».
16 La Repubblica italiana rispondeva alla lettera di diffida
complementare facendo riferimento all’ipotesi di una riduzione della
superficie del sito proposto come SIC, al fine di escludere le zone, e
in particolare quelle cui si riferisce il progetto del complesso
turistico e immobiliare, che non avevano mantenuto caratteristiche
conformi alle specifiche disposizioni previste dalla direttiva
«habitat».
17 Tenuto conto dei chiarimenti nel frattempo forniti dalla
giurisprudenza della Corte secondo cui, in particolare, l’obbligo di
effettuare una valutazione delle incidenze ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e
4, della direttiva «habitat» non figura tra quelli imposti per la
salvaguardia dei SIC che non sono stati ancora iscritti nell’elenco
elaborato dalla Commissione, quest’ultima ha ritenuto che le censure
sollevate nella lettera di diffida complementare non erano più attuali e
che occorreva incaricare un perito indipendente per effettuare una
perizia, al fine di valutare in loco le conseguenze della modifica del
sito proposto come SIC. Alla luce dei risultati della perizia, la
Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana, con lettera 10
giugno 2005, che la proposta di riduzione della superficie del sito «Is
Arenas» non poteva essere accettata.
18 La Commissione, essendo stata informata del fatto che i lavori per la
realizzazione del progetto del complesso turistico e immobiliare sulle
dune boscose del sito «Is Arenas» erano stati avviati, inviava, il 19
dicembre 2005, una nuova lettera di diffida complementare, nella quale
sosteneva che i lavori intrapresi rischiavano di ledere l’integrità di
detto sito e di compromettere il pertinente interesse ecologico che esso
riveste a livello nazionale.
19 Nel corso della riunione tenutasi il 12 ottobre 2006 tra i servizi
della direzione generale dell’ambiente della Commissione e le autorità
italiane, queste ultime hanno fatto presente che un piano di gestione
era in corso di elaborazione e che era necessario individuare un idoneo
«corridoio ecologico», che assicurasse la continuità degli ecosistemi, e
prevedere una riduzione della volumetria degli insediamenti turistici
previsti da detto progetto.
20 In mancanza di ulteriori informazioni, la Commissione ha concluso che
i lavori per la realizzazione del progetto del complesso turistico e
immobiliare «Is Arenas» continuavano sulla base del progetto originario
in violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva «habitat» e, in
particolare, a decorrere dal 19 luglio 2006, in violazione degli
obblighi di cui all’art. 6, n. 2, di tale direttiva. Di conseguenza, il
23 ottobre 2007, essa inviava alla Repubblica italiana una nuova lettera
di diffida complementare in tal senso. Non avendo ricevuto risposta, la
Commissione inviava successivamente, il 29 febbraio 2008, un parere
motivato complementare con il quale invitava tale Stato membro ad
adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due
mesi a decorrere dal suo ricevimento.
21 Ritenendo che la Repubblica italiana non si fosse conformata ai suoi
obblighi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
22 Per quanto riguarda il periodo anteriore al 19 luglio 2006, data di
iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei siti SIC, la Commissione
sostiene che le autorità italiane non solo non hanno proceduto
all’adozione delle misure necessarie per proteggere l’interesse
ecologico di tale sito, ma hanno autorizzato il varo dei lavori di
costruzione del complesso turistico e immobiliare di cui trattasi. Le
autorità italiane avrebbero pertanto consentito che fosse leso, con la
costruzione di detto complesso, l’interesse ecologico del sito proposto
per integrare la rete comunitaria Natura 2000.
23 Per quanto riguarda il periodo successivo alla data di iscrizione del
sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, la Commissione sostiene che non
sono state apportate modifiche al progetto del complesso turistico e
immobiliare previsto nel sito «Is Arenas» e che i lavori proseguivano
sulla base del progetto originario. Pertanto, non sarebbe stata adottata
alcuna misura al fine di evitare un significativo degrado degli habitat
e perturbazioni sulle specie per le quali detto sito è stato proposto
come SIC.
24 Nel controricorso la Repubblica italiana riconosce che le zone di cui
aveva previsto l’esclusione dal sito proposto quale SIC presentano un
valore intrinseco proprio e contribuiscono, nell’insieme, a mantenere un
«corridoio ecologico» tra le differenti zone di pineta. Il mantenimento
degli attuali limiti del sito potrebbe contribuire a garantire gli
obiettivi di gestione essenziali per la conservazione ecologica del SIC
«Is Arenas».
25 Lo Stato membro convenuto fa presente che il Ministro per l’Ambiente
ha imposto il controllo preventivo della valutazione delle incidenze al
fine di garantire che le opere progettate fossero tali da assicurare la
continuità degli ecosistemi fra le varie parti del sito.
26 Tale Stato membro rileva che, a seguito del protocollo d’intesa
firmato l’8 giugno 2007 tra la società Is Arenas, gli operatori
consociati già occupati all’edificazione delle infrastrutture sul sito
di cui trattasi e i Comuni di Cuglieri, di Narbolia nonché di San Vero
Milis, era già garantito che tutte le prescrizioni del piano di gestione
sarebbero state rispettate.
27 Detto Stato membro precisa che il progetto di complesso turistico e
immobiliare sarà quindi modificato di conseguenza.
28 Nella controreplica la Repubblica italiana sostiene che con delibera
28 aprile 2009, n. 20/1, il Consiglio della Regione autonoma della
Sardegna ha approvato il piano di gestione provvisoria del SIC «Is
Arenas». Peraltro, detto Consiglio avrebbe approvato, con la stessa
delibera, il progetto di ampliamento del SIC per una superficie pari a
circa 163 ettari a terra, per la protezione dell’habitat dunale, e a
circa 3 850 ettari a mare, per la salvaguardia dell’habitat marino.
Inoltre, sarebbe stato istituito l’organismo di gestione del SIC,
incaricato, in particolare, di controllare la pressione esercitata sugli
habitat dunali dal carico antropico e infrastruttuale, subordinando, se
del caso, le concessioni edilizie al rispetto, da parte delle società
costruttrici, degli adempimenti ambientali. Inoltre, il Consiglio
regionale avrebbe deciso di subordinare, in particolare, ogni atto
autorizzativo da parte dei comuni al rispetto delle prescrizioni
individuate nel piano di gestione.
29 Pertanto, la Repubblica italiana considera di aver soddisfatto gli
obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 6, n. 2, della
direttiva «habitat» e che, in tali condizioni, sarebbe giustificata la
rinuncia agli atti.
Giudizio della Corte
30 Occorre ricordare che, per quanto riguarda i siti atti ad essere
individuati quali SIC, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla
Commissione, e, segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat naturali
prioritari, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva
«habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo
all’obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a
salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti
a livello nazionale (v. sentenza 13 gennaio 2005, causa C-117/03,
Dragaggi e a., Racc. pag. I-167, punto 30).
31 Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi che
rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di
detti siti, quali, in particolare, interventi che rischiano di ridurre
in maniera considerevole la superficie dei siti stessi (v. sentenza 14
settembre 2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern e a., Racc.
pag. I-8445, punto 46).
32 È pacifico che il progetto di complesso turistico e immobiliare di
cui trattasi riguarda, in particolare, le zone che, come ricordato al
punto 16 della presente sentenza, la Repubblica italiana aveva previsto
di togliere dal sito «Is Arenas» proposto come SIC, benché esse
garantissero la connessione ecologica tra le due zone di pineta più
importanti del sito.
33 Si deve a questo proposito rilevare che, con nota 10 febbraio 2006,
trasmessa alla Commissione il 15 marzo 2006 dalla rappresentanza
permanente della Repubblica italiana presso l’Unione europea, la Regione
autonoma della Sardegna ha dichiarato di assumere l’impegno di
incaricare un esperto di controllare la valutazione delle incidenze, già
a suo tempo effettuata, con riferimento alle diverse caratteristiche
presenti nell’ambito del sito al fine di garantire il mantenimento di un
«corridoio ecologico» tra le parti estreme della zona, anche in presenza
di nuovi edifici.
34 Peraltro, dal progetto di piano di gestione del SIC «Is Arenas»,
elaborato nel corso del mese di dicembre del 2006 e trasmesso alla
Commissione dalle autorità italiane il 21 maggio 2007, risulta che, al
fine di garantire la continuità dei «corridoi ecologici», si rende
necessaria una revisione del progetto di complesso turistico e
immobiliare di cui trattasi per quanto riguarda l’importanza e la
ripartizione della volumetria degli edifici previsti. Infatti, le opere
progettate sarebbero tali da comportare un impatto eccessivo sul sistema
degli habitat interessati.
35 Orbene, dagli atti della presente causa risulta che i lavori per la
realizzazione del progetto di complesso turistico e immobiliare «Is
Arenas» hanno avuto inizio nel corso del 2005 ed erano sempre in corso
alla data dell’iscrizione del sito di cui trattasi nell’elenco dei SIC.
36 Da quanto precede consegue che la Repubblica italiana non ha
adottato, prima della data dell’iscrizione del sito «Is Arenas»
nell’elenco dei SIC, misure di conservazione idonee, con riferimento
all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva «habitat», a
salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto
riveste a livello nazionale e non ha vietato un intervento suscettibile
di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di tale sito.
Pertanto, essa è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza
della direttiva «habitat».
37 Per quanto riguarda la situazione successiva all’iscrizione del sito
«Is Arenas» nell’elenco dei SIC, si deve ricordare che, ai sensi
dell’art. 4, n. 5, della direttiva «habitat», il regime di protezione
delle ZSC previsto all’art. 6, nn. 2-4, di tale direttiva si applica ad
un sito non appena quest’ultimo sia stato iscritto, in conformità
dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell’elenco dei
siti selezionati come SIC, così come adottato dalla Commissione secondo
la procedura di cui all’art. 21 di detta direttiva (v. sentenza Dragaggi
e a., cit., punto 21).
38 L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» detta l’obbligo generale di
adottare opportune misure di protezione, consistenti nell’evitare che si
producano deterioramenti degli habitat nonché perturbazioni delle specie
che possono avere conseguenze significative riguardo agli obiettivi
della direttiva medesima (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C-127/02,
Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I-7405, punto
38, nonché 4 marzo 2010, causa C-241/08, Commissione/Francia, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 18).
39 Nella specie, da più elementi di informazione versati agli atti dalla
Commissione e non contestati dalla Repubblica italiana risulta che i
lavori per la realizzazione del complesso turistico e immobiliare «Is
Arenas» sono proseguiti oltre il termine di due mesi fissato nel parere
motivato complementare del 29 febbraio 2008.
40 Inoltre, dall’insieme dei pertinenti elementi della presente causa, e
in particolare, dalle dichiarazioni della Repubblica italiana riportate
nei punti 19 e 27 della presente sentenza, risulta che i detti lavori
sono stati condotti sulla base del progetto di complesso turistico e
immobiliare originario, di cui le autorità italiane stesse hanno
riconosciuto, come risulta al punto 34 della presente sentenza, che
doveva essere riveduto in modo che fosse di per sé ridotto l’impatto
negativo sugli habitat naturali del sito protetto.
41 Per quanto riguarda il piano di gestione provvisorio del SIC «Is
Arenas», quand’anche si supponga che esso costituisca una misura
appropriata con riferimento ai requisiti posti dall’art. 6, n. 2, della
direttiva «habitat», è giocoforza constatare che esso è stato approvato
dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare.
Orbene, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce
della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza
del termine fissato nel parere motivato e la Corte non può tenere conto
dei mutamenti successivi intervenuti (v., in particolare, sentenza 11
gennaio 2007, causa C-183/05, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-137,
punto 17).
42 Da ciò consegue che la Repubblica italiana non ha adottato, dopo la
data di iscrizione del sito proposto nell’elenco dei SIC, misure
appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali
detto SIC è stato designato ed è di conseguenza venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 2, della
direttiva «habitat».
43 Da quanto precede consegue che la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva «habitat»
non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, misure idonee a
proteggere l’interesse ecologico del sito proposto ed è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 2, della
medesima direttiva non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure
appropriate al fine di evitare il degrado degli habitat naturali per i
quali il sito è stato designato. Di conseguenza, il ricorso deve essere
accolto.
44 Si deve quindi constatare che, in riferimento al progetto di
complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is
Arenas»:
- non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del
sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, misure di protezione idonee, con
riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva
«habitat», a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito
proposto quale SIC riveste a livello nazionale e, in particolare, non
avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche del sito, e
- non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per
evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto SIC è stato
designato,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono
in forza della direttiva «habitat» e, più esattamente, per quanto
riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale
direttiva.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is
Arenas» che interessa il sito «Is Arenas»:
- non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del
sito «Is Arenas» nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, misure
di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione
contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l’interesse
ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza
comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo
vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche del sito, e
- non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per
evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di
importanza comunitaria è stato designato,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono
in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda
la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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