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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-562/08
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO SANITARIO - Encefalopatia spongiforme bovina -
Sistema di sorveglianza - Protezione della salute - Bovini di età superiore
a 30 mesi - Macellazione in condizioni normali - Carni destinate al consumo
umano - Test obbligatorio di accertamento - Normativa nazionale - Obbligo di
accertamento - Estensione - Bovini di età superiore a 24 mesi - Artt. 6, n.
1 e 152, n. 4, lett. b, Regolamento (CE) n. 999/2001. L’art. 6, n. 1,
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001,
n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e
l’allegato III, capitolo A, parte I, di tale regolamento, come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248, non ostano a
una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di età superiore
a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento dell’encefalopatia
spongiforme bovina. Va poi sottolineato che, conformemente al suo fondamento
giuridico, ossia l’art. 152, n. 4, lett. b), CE, il regolamento n. 999/2001
ha precipuamente come finalità la protezione della salute. Orbene, la salute
e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli
interessi protetti dal Trattato CE e spetta agli Stati membri stabilire il
livello al quale essi intendono garantire la protezione della salute ed il
modo in cui tale livello deve essere raggiunto, il che implica il
riconoscimento di un potere discrezionale agli Stati membri (sentenze
11/09/2008, causa C-141/07, Commissione/Germania; 10/03/2009, causa
C-169/07, Hartlauer; nonché 19/05/2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07,
Apothekerkammer des Saarlandes e a). Pres. Cunha Rodrigues - Lõhmus (rel.) -
domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Bundesverwaltungsgericht (Germania), nella causa Müller Fleisch GmbH c. Land
Baden-Württemberg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza
C-562/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 febbraio 2010
«Sistema di sorveglianza dell’encefalopatia spongiforme bovina -
Regolamento (CE) n. 999/2001 - Bovini di età superiore a 30 mesi -
Macellazione in condizioni normali - Carni destinate al consumo umano -
Test obbligatorio di accertamento - Normativa nazionale - Obbligo di
accertamento - Estensione - Bovini di età superiore a 24 mesi»
Nel procedimento C-562/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania), con decisione 25 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il
19 dicembre 2008, nella causa
Müller Fleisch GmbH
contro
Land Baden-Württemberg,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla
sig.ra P. Lindh, e dai sigg. U. Lõhmus (relatore), A. Ó Caoimh e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11
novembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Müller Fleisch GmbH, dall’avv. A. Kiefer, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. Vitzthum, in qualità
di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e G.
von Rintelen, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1) e dell’allegato III,
capitolo A, parte I, di tale regolamento, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248 (GU L 173,
pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
società Müller Fleisch GmbH (in prosieguo: la «Müller Fleisch») e il
Land Baden-Württemberg in merito alla tassa che le è stata imposta per i
test di accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina (in
prosieguo: la «BSE») praticati nella sua impresa nel luglio 2001 su
bovini destinati alla macellazione.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 999/2001 è stato adottato sul fondamento dell’art.
152, n. 4, lett. b), CE. Come emerge dal secondo ‘considerando’ del
predetto regolamento, quest’ultimo mira all’adozione di norme specifiche
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili (in prosieguo: le «TSE»), tra
cui la BSE, in considerazione della gravità dei rischi che esse
presentano per la salute umana e animale.
4 L’art. 6, n. 1, primo comma, del regolamento in parola, intitolato
«Sistema di sorveglianza», prevede quanto segue:
«Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza della
BSE e dello scrapie, conformemente a quanto indicato nell’allegato III,
capitolo A. Di tale programma fa parte integrante una procedura di
screening che prevede il ricorso ai test diagnostici rapidi».
5 Nella versione originale del regolamento n. 999/2001, il suo allegato
III, capitolo A, parte I, stabiliva le «Condizioni minime applicabili ad
un programma di sorveglianza della BSE nei bovini». In particolare, esso
prevedeva la selezione di certe subpopolazioni di bovini di età
superiore a 30 mesi, compresi quelli soggetti a macellazione normale per
il consumo umano, ai fini di tale programma.
6 La parte III di detto capitolo A era intitolata «Sorveglianza degli
animali ad alto rischio» e disponeva quanto segue:
«Oltre ai programmi di sorveglianza di cui alle parti I e II, gli Stati
membri possono attuare, a titolo volontario, una sorveglianza mirata
delle TSE sugli animali ad alto rischio, quali:
- gli animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di
TSE nel patrimonio indigeno,
- gli animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,
- gli animali nati o discendenti da femmine infette da TSE».
7 Il secondo e settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1248/2001
enunciano quanto segue:
«(2) Considerata l’individuazione della [BSE] in due bovini dell’età di
28 mesi nei test di routine effettuati su animali sottoposti a
macellazione d’urgenza ed al fine di offrire un sistema di allarme
rapido concernente l’insorgenza di eventuali sviluppi sfavorevoli
relativi all’incidenza della BSE tra gli animali più giovani, il limite
d’età dovrebbe essere abbassato a 24 mesi negli animali appartenenti a
determinate popolazioni a rischio.
(…)
(7) Agli Stati membri dovrebbe essere inoltre consentito sottoporre a
test, a titolo volontario, altri bovini soprattutto laddove si ritenga
che tali animali presentino un rischio più elevato, purché ciò non
comporti perturbazioni nei flussi degli scambi».
8 Il regolamento n. 1248/2001 modifica, in particolare, l’allegato III
del regolamento n. 999/2001. La parte I del capitolo A di suddetto
allegato, quale modificato, è applicabile dal 1° luglio 2001 ed è
intitolata «Sorveglianza sui bovini».
9 Ai termini del punto 2 di suddetta parte, concernente la sorveglianza
degli animali macellati ai fini del consumo umano:
«2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:
- sottoposti a “macellazione speciale d’urgenza”, come definita
all’articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio [26
giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche (GU 121, pag. 2012)], o
- macellati conformemente a quanto previsto dall’allegato I, capitolo VI,
punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE,
sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi soggetti alla normale
macellazione per il consumo umano sono sottoposti al test di
accertamento della BSE.
(…)».
10 Il punto 3 della stessa parte I dispone che i bovini di età superiore
a 24 mesi morti oppure abbattuti per fini diversi dal consumo umano in
particolare, sono sottoposti a un test di accertamento della BSE su base
casuale conformemente alla dimensione minima del campione specificata
nel medesimo punto.
11 Il punto 5 di predetta parte I, intitolato «Sorveglianza degli altri
animali», così prevede:
«Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono, a
titolo volontario, decidere di sottoporre a test altri bovini presenti
sul loro territorio, in particolare laddove tali animali siano
provenienti da paesi in cui siano stati registrati casi di BSE nel
patrimonio indigeno, abbiano consumato mangimi potenzialmente
contaminati o siano nati o discendenti da femmine infette da BSE».
La normativa nazionale
12 Il regolamento 1° dicembre 2000, relativo all’esame dell’igiene delle
carni di bovini macellati ai fini dell’accertamento della BSE (Verordnung
zur fleischhygienerechtlichen Untersuchung von geschlachteten Rindern
auf BSE, BGBl. 2000 I, pag. 1659), come modificato dal regolamento 25
gennaio 2001 (BGBl. 2001 I, pag. 164; in prosieguo: la «BSE-Untersuchungsverordnung»),
prescrive test di accertamento della BSE.
13 Dalla decisione di rinvio emerge che, in seguito al riscontro di un
caso di BSE in Germania in un bovino di 28 mesi, il suddetto regolamento
25 gennaio 2001 ha introdotto un abbassamento del limite di età generale
per il test di accertamento della BSE da 30 a 24 mesi.
14 Pertanto, l’art. 1, n. 1, della BSE-Untersuchungsverordnung dispone
che i bovini di età superiore a 24 mesi siano sottoposti a uno dei test
riconosciuti all’allegato IV bis della decisione della Commissione 23
aprile 1998, 98/272/CE, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della
decisione 94/474/CE (GU L 122, pag. 59).
Causa principale e questione pregiudiziale
15 La Müller Fleisch opera nell’industria della trasformazione delle
carni come azienda di macellazione e squartamento. Con avviso di
accertamento 18 ottobre 2001, il Landratsamt Enzkreis le ha chiesto il
pagamento della tassa dovuta per taluni test di accertamento della BSE
eseguiti nei suoi locali, nel luglio 2001, su bovini destinati alla
macellazione. Tale pagamento comprendeva segnatamente un importo di EUR
31 401,56, relativo a test eseguiti su bovini di età compresa tra i 24 e
i 30 mesi.
16 La ricorrente nella causa principale ha esperito un ricorso per
contestare la legittimità di tale tassa, adducendo, in particolare, che
il combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 6, n. 1, e
dell’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento n. 999/2001 non
autorizzano l’introduzione generalizzata di test di accertamento della
BSE per i bovini di quella fascia di età.
17 Non ha avuto esito positivo né tale ricorso né l’appello presentato
dalla Müller Fleisch. Il giudice d’appello ha ritenuto che l’obbligo
generalizzato di accertamento previsto dal diritto comunitario per
bovini di età superiore a 30 mesi non comportasse un divieto di
accertamento per i bovini più giovani, giacché suddetta parte I, al suo
punto 5, autorizza espressamente gli Stati membri ad effettuare test su
altri bovini, purché un siffatto accertamento non perturbi gli scambi
commerciali. Nel caso di specie non si sarebbe verificata una tale
perturbazione.
18 Adito con un ricorso per «Revision», il Bundesverwaltungsgericht è
invece dell’avviso che la circostanza che la stessa parte I istituisca
un sistema di sorveglianza particolare, corredato da modalità
dettagliate, deponga contro una siffatta estensione dell’obbligo di
accertamento. Secondo tale giudice, dal secondo e dal terzo esempio di
cui al punto 5 si evince che con esso il legislatore comunitario ha
contemplato soltanto integrazioni puntuali al programma di accertamento
previsto. Inoltre, non possono essere considerati «altri animali», ai
sensi di tale disposizione, bovini di età compresa tra i 24 e i 30 mesi,
poiché gli obblighi di accertamento ad essi relativi sarebbero già
regolamentati in modo preciso. Infine, modifiche sostanziali al
programma comunitario potrebbero condurre ad una perturbazione degli
scambi commerciali.
19 Nel descritto contesto, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 6, n. 1, in combinato disposto con l’allegato III, capitolo
A, parte I, del regolamento n. 999/2001 (…) nella versione del
regolamento di modifica [n. 1248/2001] debba essere interpretato nel
senso che esso osta all’estensione dell’obbligo [di accertamento a]
tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, come previsto dalla
BSE-Untersuchungsverordnung (…)».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 999/2001 e l’allegato III, capitolo
A, parte I, del medesimo, come modificato dal regolamento n. 1248/2001,
ostano a una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di
età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento
della BSE.
21 Dall’art. 6, n. 1, prima comma, del regolamento n. 999/2001 emerge
che il programma annuale di sorveglianza della BSE che gli Stati membri
devono attuare e di cui fa parte integrante una procedura di screening,
deve essere conforme all’allegato III, capitolo A, del regolamento in
parola.
22 I punti 2 e 3 della parte I di tale capitolo, come modificato dal
regolamento n. 1248/2001, prevedono che siano sottoposti a un test di
accertamento della BSE, in primo luogo, tutti i bovini di età superiore
a 30 mesi, macellati in condizioni normali e destinati al consumo umano
e, in secondo luogo, bovini di età superiore a 24 mesi appartenenti a
determinate popolazioni individuate nei suddetti punti.
23 Peraltro, in forza del punto 5 di detta parte I, gli Stati membri
hanno la possibilità di eseguire test su bovini, presenti sul loro
territorio, diversi da quelli indicati, in particolare, ai summenzionati
punti 2 e 3.
24 Secondo la Müller Fleisch, questa possibilità non si estende fino a
legittimare gli Stati membri ad imporre una procedura di screening per
tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, come previsto dalla normativa
tedesca di cui trattasi nella causa principale, ma consente unicamente
accertamenti mirati sugli animali ad alto rischio.
25 A tal riguardo, da un lato, supponendo che gli animali oggetto del
secondo e del terzo esempio dell’elenco contenuto nel predetto punto 5
possano essere considerati appartenenti ai gruppi ad alto rischio
specifici e limitati, il primo esempio, ossia gli animali provenienti da
paesi in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE, copre
potenzialmente l’intero patrimonio bovino di un tale paese. Dall’altro,
l’espressione «in particolare», che precede tale elenco di circostanze
in cui possono essere eseguiti test di accertamento su altri bovini,
indica che quest’ultimo non è esaustivo.
26 Del pari, impiegando il termine «soprattutto» al settimo
‘considerando’ del regolamento n. 1248/2001, il legislatore comunitario
ha indicato che non intendeva limitare la facoltà degli Stati membri di
imporre siffatti test unicamente agli animali considerati portatori di
un rischio più elevato.
27 Quest’ultima constatazione è peraltro avvalorata dalla circostanza
che la disposizione corrispondente al summenzionato punto 5 nella
versione originale dell’allegato III del regolamento n. 999/2001, ossia
la parte III del capitolo A del medesimo, precisava che gli Stati membri
possono procedere ad una sorveglianza mirata degli animali ad alto
rischio, mentre nel punto in esame manca una siffatta limitazione.
28 Occorre concluderne che il tenore letterale dell’allegato III,
capitolo A, parte I, punto 5, del regolamento n. 999/2001, come
modificato dal regolamento n. 1248/2001, non conferma affatto
l’interpretazione di tale disposizione proposta dalla Müller Fleisch e
non esclude l’imposizione, da parte di uno Stato membro, di test di
accertamento per tutti i bovini di età superiore a 24 mesi presenti sul
suo territorio.
29 Tuttavia, la ricorrente nella causa principale ritiene che, poiché
l’obbligo di accertamento per i bovini di età compresa tra i 24 e i 30
mesi era già previsto ai punti 2 e 3 di suddetta parte I, gli animali
appartenenti a tale fascia di età non possano essere considerati «altri
bovini» ai sensi della disposizione in parola e che il legislatore
comunitario non abbia lasciato l’introduzione di test su altri animali
alla discrezionalità degli Stati membri.
30 Tale argomento non può essere accolto.
31 Anzitutto esso equivarrebbe ad affermare che detti punti 2 e 3
disciplinano l’accertamento sui bovini di età compresa tra i 24 e 30
mesi in modo esaustivo, cosicché il punto 5 della summenzionata parte I
riguarderebbe soltanto i bovini di altre fasce di età. Sarebbe dunque
giocoforza ammettere che lo stesso vale per gli animali di età superiore
a 30 mesi, poiché gli stessi punti 2 e 3 riguardano altresì i test
praticati su questi ultimi. Ne discenderebbe che suddetto punto 5
riguarda unicamente i bovini di età inferiore a 24 mesi, il che lo
priverebbe di gran parte della sua utilità.
32 Va poi sottolineato che, conformemente al suo fondamento giuridico,
ossia l’art. 152, n. 4, lett. b), CE, il regolamento n. 999/2001 ha
precipuamente come finalità la protezione della salute. Orbene, ai sensi
di una giurisprudenza costante, la salute e la vita delle persone
occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti
dal Trattato CE e spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale
essi intendono garantire la protezione della salute ed il modo in cui
tale livello deve essere raggiunto, il che implica il riconoscimento di
un potere discrezionale agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 11
settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935,
punto 51; 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 30; nonché 19 maggio 2009, cause
riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
33 Un tale potere discrezionale è conforme all’obiettivo enunciato al
secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1248/2001, consistente
nell’assicurare un sistema di allarme rapido concernente l’insorgenza di
eventuali sviluppi sfavorevoli relativi all’incidenza della BSE tra gli
animali più giovani. Peraltro, esso è messo in evidenza nel settimo
‘considerando’ del medesimo regolamento il quale, con l’espressione «si
ritenga», indica che compete agli Stati membri la valutazione
sull’opportunità di eseguire test su altri bovini.
34 Le modifiche apportate da quest’ultimo regolamento all’allegato III
del regolamento n. 999/2001 testimoniano un potere discrezionale
maggiore rispetto alla versione originale di quest’ultimo. Infatti, come
ricordato al punto 27 della presente sentenza, gli Stati membri non si
devono più limitare a controllare in modo mirato gli animali ad alto
rischio.
35 Ne consegue che il regolamento n. 999/2001 concede agli Stati membri
un potere discrezionale per quanto riguarda i bovini che possono essere
sottoposti ai test di accertamento della BSE.
36 Dalle considerazioni che precedono emerge che le disposizioni del
regolamento n. 999/2001, in esame nella causa principale, in linea di
principio, non ostano all’estensione da parte di uno Stato membro
dell’obbligo di accertamento della BSE a tutti i bovini di età superiore
a 24 mesi presenti sul suo territorio.
37 Tuttavia, il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1248/2001
enuncia che agli Stati membri dovrebbe essere consentito sottoporre a
test altri bovini, purché ciò non perturbi gli scambi commerciali.
38 Va anzitutto osservato che tale precisazione non può essere intesa
come riguardante qualsiasi perturbazione degli scambi. Da un lato, ogni
procedura di accertamento è tale da comportare siffatte perturbazioni,
come ad esempio ritardi, seppur minimi.
39 Dall’altro, sebbene l’autorizzazione degli Stati ad eseguire, a
titolo volontario, test su altri bovini possa condurre, in uno Stato
membro che imponga a tal riguardo norme più stringenti, alla scoperta di
un numero sufficientemente elevato di casi di BSE da declassare tale
Stato membro nelle categorie definite dall’allegato II del regolamento
n. 999/2001, intitolato «Determinazione della qualifica sanitaria con
riguardo alla BSE», rimane nondimeno il fatto che le perturbazioni delle
esportazioni di animali e di prodotti di origine animale che potrebbero
derivarne dovrebbero contribuire all’obiettivo di proteggere la saluta
umana e animale.
40 Va poi rilevato che la questione della perturbazione degli scambi
commerciali non è esplicitamente menzionata nelle disposizioni dei
regolamenti nn. 999/2001 e 1248/2001. Poiché i ‘considerando’ di un atto
comunitario non hanno valore giuridico vincolante (sentenza 2 aprile
2009, causa C-134/08, Tyson Parketthandel, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 16 e giurisprudenza ivi citata), la precisazione di cui
al settimo ‘considerando’ di quest’ultimo regolamento va interpretata,
alla stregua di quanto sostenuto dalla Commissione delle Comunità
europee all’udienza, come rinvio al diritto primario e, in particolare,
al principio di proporzionalità.
41 Infatti, nell’esercizio del potere discrezionale, quale descritto ai
punti 32-35 della presente sentenza, gli Stati membri sono tenuti a
rispettare le disposizioni del Trattato relative, se del caso, alla
libera circolazione delle merci. Dette disposizioni comportano il
divieto per gli Stati membri di introdurre o mantenere, per quanto
attiene all’obiettivo della protezione della salute, ingiustificate
restrizioni dell’esercizio di questa libertà (v., per analogia, sentenza
16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I-4325, punto 92,
nonché citate sentenze Commissione/Germania, punto 23, e Apothekerkammer
des Saarlandes e a., punto 18).
42 Non è ravvisabile una perturbazione sproporzionata degli scambi
commerciali per quanto riguarda test di accertamento che uno Stato
membro decida di praticare su una parte del patrimonio bovino con queste
finalità.
43 In forza del principio di proporzionalità, che fa parte dei principi
generali del diritto dell’Unione, la legittimità di siffatti test di
accertamento è subordinata alla condizione che essi siano idonei e
necessari per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti,
fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli
inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli
scopi perseguiti (v., per analogia, sentenza 3 luglio 2003, causa
C-220/01, Lennox, Racc. pag. I-7091, punto 76).
44 A tal riguardo, l’introduzione dei test per tutti i bovini di età
compresa fra i 24 e 30 mesi costituisce un provvedimento adeguato per
individuare casi di BSE in animali di questo gruppo di età e, quindi,
per conseguire l’obiettivo perseguito.
45 Inoltre, per quanto riguarda la necessità del provvedimento di cui
trattasi, va rammentato che gli Stati membri dispongono di un potere
discrezionale in questo ambito. Pertanto, il fatto che uno Stato membro
imponga norme meno stringenti di quelle imposte da un altro Stato membro
non significa che queste ultime siano sproporzionate (sentenza
Commissione/Germania, cit., punto 51).
46 Del pari, il fatto che, reagendo alla scoperta di casi isolati di BSE
in animali di 28 mesi, come si evince dal secondo ‘considerando’ del
regolamento n. 1248/2001 nonché dalla decisione di rinvio, il
legislatore comunitario abbia prescritto, per i bovini di età superiore
a 24 mesi, test meno estesi di quelli posti in essere da uno Stato
membro non significa che tale Stato non possa legittimamente considerare
questi ultimi necessari.
47 Infine, non sembra che un provvedimento nazionale come quello di cui
trattasi nella causa principale vada oltre quanto necessario per
conseguire l’obiettivo di protezione della salute, come sancito dal
regolamento n. 999/2001.
48 La questione sollevata va dunque risolta nel senso che l’art. 6, n.
1, del regolamento n. 999/2001 e l’allegato III, capitolo A, parte I, di
quest’ultimo, come modificato dal regolamento n. 1248/2001, non ostano a
una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di età
superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento
della BSE.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili e l’allegato III, capitolo A, parte I, di tale
regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22
giugno 2001, n. 1248, non ostano a una normativa nazionale in forza
della quale tutti i bovini di età superiore a 24 mesi devono essere
sottoposti a test di accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina.
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