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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 15/04/2010, Sentenza C-64/09
RIFIUTI - Rottamazione veicoli fuori uso - Demolitori e sistema di compensazione dei costi di trattamento - Trasposizione non conforme - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Artt. 5, nn. 3 e 4, 6, n. 3, e 7, n. 1 Direttiva 2000/53/CE. Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, - laddove, con riferimento a quest’ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di prendere in consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono esclusi dal sistema di compensazione dei costi di trattamento - 7, n. 1, e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. Pres. Tizzano - Levits Rel. - Oliver e J.-B. Laignelot c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 15/04/2010, Sentenza C-64/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 aprile 2010
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/53/CE - Artt. 5, nn. 3 e
4, 6, n. 3, e 7, n. 1 - Trasposizione non conforme»
Nella causa C-64/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 13 febbraio 2009,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Oliver e J.-B. Laignelot,
in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e A. Adam, in
qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dal sig. E. Levits
(relatore), dai sigg. M. Ilešic, J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di
dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo
corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3
e 4, 6, n. 3, 7, n. 1, e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori
uso (GU L 269, pag. 34), la Repubblica francese è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/53, intitolato «Obiettivi»,
essa istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la
produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, inoltre, al reimpiego, al
riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei
loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e
migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli
operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e
specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli
fuori uso.
3 L’art. 2, punto 13), di tale direttiva definisce i termini
«informazioni per la demolizione» come «tutte le informazioni necessarie
al trattamento appropriato e compatibile con l’ambiente dei veicoli
fuori uso. I costruttori di autoveicoli e i produttori di componenti le
mettono a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati sotto
forma di manuali o di supporti elettronici (ad esempio CD-ROM, servizi
on line)».
4 L’art. 4, n. 2, lett. a), di tale direttiva è formulato nel modo
seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei
veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo,
mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II
alle condizioni ivi specificate».
5 L’art. 5, nn. 2, 3 e 4, della direttiva 2000/53 dispone quanto segue:
«2. Gli Stati membri adottano (…) i provvedimenti necessari affinché
tutti i veicoli fuori uso siano consegnati ad impianti di trattamento
autorizzati.
3. Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessaria la
presentazione di un certificato di rottamazione per la cancellazione del
veicolo fuori uso dal registro automobilistico. Il certificato viene
rilasciato al detentore e/o al proprietario del veicolo quando il
veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento. Gli
impianti di trattamento in possesso di autorizzazione a norma
dell’articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione. Gli
Stati membri possono consentire ai produttori, ai concessionari e agli
operatori addetti alla raccolta per un impianto di trattamento
autorizzato di rilasciare certificati di rottamazione, sempre che essi
garantiscano che il veicolo fuori uso sarà consegnato a un impianto di
trattamento autorizzato e sempre che essi siano registrati presso le
competenti autorità.
Il fatto di rilasciare un certificato di rottamazione non conferisce
agli impianti di rottamazione, concessionari o operatori addetti alla
raccolta incaricati da un impianto autorizzato di trattamento, il
diritto di pretendere rimborsi, fuori dai casi in cui ciò sia
espressamente stato previsto dagli Stati membri.
(…)
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che
la consegna del veicolo ad un impianto di trattamento autorizzato a
norma del paragrafo 3 avvenga senza che l’ultimo detentore o
proprietario incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o
negativo del veicolo.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i
produttori sostengano interamente o per una parte significativa i costi
di attuazione di questa misura e/o ritirino i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al primo comma.
Gli Stati membri possono prevedere che la consegna di veicoli fuori uso
non sia del tutto gratuita se il veicolo fuori uso non contiene i suoi
componenti essenziali, in particolare il motore e la carrozzeria, o se
contiene rifiuti aggiunti.
La Commissione controlla periodicamente l’applicazione del primo comma
per evitare distorsioni del mercato e, se necessario, propone al
Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del medesimo».
6 L’art. 6, n. 3, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché gli
stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento
soddisfino almeno i seguenti obblighi a norma dell’allegato I:
a) prima di un ulteriore trattamento, procedono allo smontaggio dei
componenti dei veicoli fuori uso o ad altre operazioni equivalenti volte
a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente; i componenti o i
materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma
dell’articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad
un ulteriore trattamento;
b) rimuovono e separano i materiali e i componenti pericolosi in modo
selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti frantumati
provenienti da veicoli fuori uso;
c) eseguono le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in
modo da non compromettere le possibilità di reimpiego e recupero, nonché
in particolare di riciclaggio, dei componenti dei veicoli.
Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di
cui all’allegato I, punto 3 sono effettuate al più presto».
7 L’art. 7, n. l, della direttiva così recita:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per incoraggiare il
reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non
reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove
sostenibile dal punto di vista ambientale, fatte salve le norme sulla
sicurezza dei veicoli e gli obblighi ambientali quali il controllo delle
emissioni atmosferiche e del rumore».
8 L’art. 8, n. 3, della direttiva 2000/53 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i
produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di
nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione
sul mercato (…)».
La normativa nazionale
9 La direttiva 2000/53 è stata trasposta nell’ordinamento francese per
mezzo del decreto 1° agosto 2003, n. 2003-727, relativo alla costruzione
dei veicoli e alla rottamazione dei veicoli fuori uso (JORF del 5 agosto
2003, pag. 13487; in prosieguo: il «decreto n. 2003-727»), nonché dei
relativi decreti di applicazione: decreto 24 dicembre 2004, riguardante
le disposizioni relative alla costruzione dei veicoli, componenti ed
equipaggiamenti per la rottamazione dei veicoli fuori uso (JORF del 31
dicembre 2004, pag. 22743); decreto 15 marzo 2005, relativo agli accordi
dei gestori degli impianti di deposito, depurazione, smontaggio, taglio
o frantumazione dei veicoli fuori uso (JORF del 14 aprile 2005, pag.
6688); decreto 6 aprile 2005, che stabilisce le norme relative al
rilascio della ricevuta di presa in consegna di un veicolo fuori uso ai
fini della rottamazione e del certificato di rottamazione di un veicolo
fuori uso (JORF del 24 maggio 2005, pag. 8915) e decreto 13 maggio 2005,
relativo alle modalità di retribuzione dei frantumatori autorizzati (JORF
del 31 maggio 2005, pag. 9716).
10 L’art. 2 del decreto n. 2003-727 così recita:
«Ai fini dell’applicazione del presente decreto:
(...)
3° sono considerati demolitori coloro che assicurano la presa in
consegna, il deposito, la depurazione e lo smontaggio dei veicoli;
4° sono considerati frantumatori coloro che assicurano la presa in
consegna, il deposito, lo smontaggio o la frantumazione dei veicoli;
queste ultime due operazioni sono precedute, se necessario, dalla
depurazione e dallo smontaggio dei veicoli;
(...)».
11 L’art. 4 del decreto in parola prevede quanto segue:
«I veicoli fuori uso possono essere consegnati dai loro possessori solo
a demolitori o a frantumatori titolari dell’autorizzazione prevista
dall’art. 9 del presente decreto o a centri di raccolta creati dai
produttori».
12 L’art. 5 del medesimo decreto stabilisce:
«I frantumatori e i centri di raccolta, nonché i demolitori, una volta
accettata la presa in consegna dei veicoli, non possono fatturare alcun
costo ai possessori che rimettono loro un veicolo fuori uso al momento
in cui entrano nei loro impianti, a meno che il veicolo sia sprovvisto
dei suoi componenti essenziali, in particolare del gruppo propulsore,
della marmitta catalitica per i veicoli che ne erano forniti al momento
della loro immissione sul mercato o della carrozzeria, o che contenga
rifiuti o equipaggiamenti non omologati aggiunti successivamente e che,
per loro natura o quantità, aumentano i costi di trattamento dei veicoli
fuori uso».
13 Ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 2003-727:
«Ogni produttore deve compensare, per i veicoli della sua marca, le
perdite che l’applicazione dell’art. 5 può arrecare ad un frantumatore
autorizzato o ritirare esso stesso i suoi veicoli, nei modi che riterrà
più opportuni.
L’accertamento delle perdite viene effettuato da un organismo terzo
indipendente, designato congiuntamente dal produttore e dal frantumatore
autorizzato.
Gli elementi risultanti dall’accertamento delle perdite sono trasmessi
senza indugio alla commissione menzionata all’art. 18 del presente
decreto congiuntamente alle proposte di compensazione del produttore.
Un decreto interministeriale dei Ministri dei Trasporti, dell’Ambiente,
delle Finanze e dell’Industria stabilisce le modalità di applicazione
dei primi due commi del presente articolo, in particolare le regole di
separazione contabile delle diverse attività che possono essere
esercitate dai frantumatori».
14 L’art. 7 di detto decreto dispone quanto segue:
«Il reimpiego dei componenti dei veicoli fuori uso, nella misura del
possibile, avviene nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza
dei veicoli e di tutela dell’ambiente, in particolare di lotta contro
l’inquinamento atmosferico e contro il rumore. La tracciabilità dei
componenti reimpiegati cui si applicano tali requisiti deve essere
garantita mediante l’apposizione di una marcatura appropriata, quando
ciò sia tecnicamente possibile, in conformità delle disposizioni degli
artt. 11 e 12 del presente decreto.
I componenti e materiali dei veicoli fuori uso, salvo quanto previsto al
comma precedente, sono preferibilmente reimpiegati, recuperati e in
particolare piuttosto riciclati che distrutti, ogniqualvolta le
condizioni tecniche ed economiche lo permettano».
15 L’art. 13 dello stesso decreto prevede:
«L’art. R. 322-9 del codice della strada è sostituito dalle disposizioni
seguenti:
“Art. R. 322-9. - In caso di vendita o di cessione a titolo gratuito di
un veicolo per la rottamazione, salvo il caso previsto all’art. L.
326-11, il proprietario consegna il certificato di immatricolazione ad
un demolitore o frantumatore autorizzato, dopo aver apposto la menzione
leggibile e indelebile ‘venduto il.././... (data del trasferimento) per
la rottamazione’ o ‘ceduto il.././... (data del trasferimento) per la
rottamazione’, seguito dalla firma, e aver ritagliato la parte adibita a
tale scopo.
In mancanza del certificato di immatricolazione, ad eccezione dei casi
di cui all’art. L. 326-11, il proprietario presenta un documento
ufficiale che prova che il certificato di immatricolazione non può
essere fornito oppure un documento comprovante la proprietà nel caso di
un veicolo con anzianità superiore a venticinque anni.
Il demolitore o il frantumatore autorizzato consegna al proprietario in
contropartita, entro un termine di quindici giorni a partire dalla data
di trasferimento del veicolo, una ricevuta di presa in consegna per la
rottamazione.
Entro lo stesso termine, il demolitore o il frantumatore autorizzato
trasmette al prefetto del distretto di immatricolazione del veicolo un
esemplare della ricevuta di presa in consegna per la rottamazione,
inoltrandogli altresì uno dei documenti menzionati al primo e secondo
comma del presente articolo.
Nei quindici giorni successivi al taglio o alla frammentazione del
veicolo, il frantumatore autorizzato ne conferma la rottamazione al
prefetto del dipartimento in cui è stato immatricolato il veicolo,
allegando il corrispondente certificato di rottamazione. Il prefetto
procede allora a registrare la rottamazione e ad annullare
l’immatricolazione.
Un decreto interministeriale dei Ministri dei Trasporti, dell’Ambiente,
degli Interni e dell’Industria stabilisce le modalità di emissione della
ricevuta e del certificato di rottamazione”».
16 L’art. 15 del decreto n. 2003-727 così recita:
«In collaborazione con i produttori di materiali e componenti impiegati
nei veicoli e senza pregiudizio del segreto industriale e commerciale
ogni produttore fornisce ai demolitori e frantumatori autorizzati, per
ciascun tipo di veicolo nuovo controllato a livello nazionale o
comunitario ed entro il termine di sei mesi da quando detto veicolo è
stato preso in consegna, informazioni relative:
1° Alle condizioni di smontaggio e di depurazione del veicolo;
2° Alle condizioni di smontaggio, deposito e controllo dei componenti
che possono essere reimpiegati;
3° Ai diversi componenti e materiali dei veicoli;
4° Alla collocazione delle sostanze pericolose presenti nei veicoli».
La fase precontenziosa del procedimento
17 In seguito ad una serie di denunce la Commissione, il 12 ottobre
2005, indirizzava alla Repubblica francese una lettera di diffida in cui
rilevava che tale Stato membro, da una parte, non aveva trasposto
correttamente gli artt. 1, 4, n. 2, 5, nn. 3 e 4, 6, n. 3, e 7, n. 1,
della direttiva 2000/53 e, dall’altra, aveva trasposto in modo
incompleto l’art. 7, n. 2, di tale direttiva e, infine, aveva trasposto
in modo scorretto e incompleto gli artt. 2, punti 12) e 13), 4, n. 1, e
8, n. 3, di tale direttiva.
18 Il 19 dicembre 2005 la Repubblica francese rispondeva a tale lettera
di diffida, chiarendo le ragioni per cui le censure della Commissione le
sembravano infondate.
19 Il 12 dicembre 2006 la Commissione indirizzava alla Repubblica
francese un parere motivato che riprendeva le censure esposte nella
lettera di diffida, ad eccezione di quelle relative agli artt. 2, punto
12), e 7, n. 2.
20 Il 14 febbraio 2007 la Repubblica francese rispondeva a tale parere
motivato, ribadendo di considerare le censure della Commissione
infondate.
21 Ritenendo che le censure, ad eccezione di quelle relative agli artt.
1 e 4, n. 1, della direttiva 2000/53, dovessero essere confermate, la
Commissione proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
22 A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce sette motivi
vertenti, rispettivamente:
- sull’incompatibilità con l’art. 2, punto 13), della direttiva 2000/53
della definizione della nozione introdotta nel diritto francese di
«informazioni relative alle condizioni di smontaggio»;
- sull’incompatibilità con l’art. 4, n. 2, lett. a), di tale direttiva
della data che stabilisce il divieto delle sostanze pericolose;
- sull’incompatibilità con l’art. 5, n. 3, della medesima direttiva del
sistema francese riguardante l’annullamento dell’immatricolazione su
presentazione di un certificato di rottamazione;
- dell’incompatibilità con l’art. 5, n. 4, della stessa direttiva del
sistema di presa in consegna dei veicoli fuori uso;
- dell’incompatibilità con l’art. 6, n. 3, della direttiva 2000/53
dell’assenza di riferimenti alla nozione di «smontaggio» nelle
disposizioni di trasposizione di tale direttiva nell’ordinamento
francese;
- dell’incompatibilità con l’art. 7, n. 1, di detta direttiva
dell’interpretazione dell’espressione «sostenibile dal punto di vista
ecologico», contenuta nel diritto francese, e
- sull’incompatibilità con l’art. 8, n. 3, della medesima direttiva
della mancanza di precisione in merito ai supporti tecnici di
trasmissione delle informazioni sulla rottamazione.
Sul primo e settimo motivo, vertenti sull’incompatibilità con l’art. 2,
punto 13), della direttiva 2000/53 della definizione della nozione
introdotta nell’ordinamento francese di «informazioni relative alle
condizioni di smontaggio», e, in subordine, sull’incompatibilità con
l’art. 8, n. 3, di tale direttiva della mancanza di precisione in merito
ai supporti tecnici di trasmissione delle informazioni sulla
rottamazione
23 La Commissione ritiene che l’art. 15 del decreto n. 2003-727 abbia
una portata più restrittiva dell’art. 2, punto 13), della direttiva
2000/53 poiché quest’ultima disposizione prevede che siano fornite agli
impianti di trattamento autorizzati «tutte le informazioni» e non
solamente una lista circoscritta di informazioni, come quella menzionata
all’art. 15 di tale decreto. Secondo la Commissione, tale trasposizione
incompleta e non corretta dell’art. 2, punto 13) determina ipso facto la
trasposizione incompleta e non corretta dell’art. 8, n. 3, della
direttiva che prevede un obbligo quanto al mezzo delle informazioni
trasmesse.
24 Nel suo controricorso la Repubblica francese ammette che per
garantire una trasposizione corretta e completa dell’art. 2, punto 13),
della direttiva 2000/53 è necessaria una definizione di portata generale
della nozione di «informazioni relative alle condizioni di smontaggio».
Inoltre, la Repubblica francese ammette che è necessario precisare le
modalità tecniche dell’obbligo di trasmissione delle informazioni
riguardanti lo smontaggio imposto ai produttori e si impegna a
modificare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale per fornire
le precisazioni richieste.
25 A tale proposito, è sufficiente constatare che risulta chiaramente
dalla formulazione dell’art. 2, punto 13), della direttiva 2000/53 che
le «informazioni per la demolizione» riguardano «tutte le informazioni
necessarie al trattamento (…) di un veicolo fuori uso» e che l’art. 8,
n. 3, di tale direttiva deve essere letto alla luce di detto punto 13),
per quanto attiene alle modalità in cui tali informazioni vengono
trasmesse.
26 Ne consegue che il primo e settimo motivo della Commissione sono
fondati.
Sul secondo motivo, vertente sull’incompatibilità con l’art. 4, n. 2,
lett. a), della direttiva 2000/53 della data che stabilisce il divieto
delle sostanze pericolose
27 La Commissione rileva, con il secondo motivo, che l’art. 4, n. 2,
lett. a), della direttiva è stato trasposto nell’ordinamento francese
dall’art. 3 del decreto n. 2003-727 e dal suo decreto di applicazione 24
dicembre 2004, riguardante le disposizioni relative alla costruzione dei
veicoli, componenti e equipaggiamenti per la rottamazione dei veicoli
fuori uso. Tuttavia, secondo la Commissione, la Repubblica francese non
avrebbe assicurato la corretta trasposizione di detto art. 4, n. 2,
lett. a), avendo applicato, in violazione di tale disposizione, solo ai
veicoli immessi sul mercato a partire dal 31 dicembre 2004 e non a
quelli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, l’obbligo di
accertare che i materiali e i componenti di tali veicoli non contengano
piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, ad eccezione dei casi
elencati all’allegato II della direttiva 2000/53.
28 A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come ammette d’altronde
la stessa Repubblica francese, dal momento che le disposizioni del
decreto 24 dicembre 2004 si applicano esclusivamente a partire dal 31
dicembre 2004, l’obbligo previsto all’art. 4, n. 2, lett. a), della
direttiva è stato applicato con ritardo rispetto alla data fissata da
tale disposizione. Ne consegue, quindi, che il diritto francese non ha
assicurato la trasposizione corretta di detto art. 4, n. 2, lett. a).
29 Pertanto, il secondo motivo della Commissione deve essere dichiarato
fondato.
Sul terzo motivo vertente sull’incompatibilità con l’art. 5, n. 3, della
direttiva 2000/53 del sistema francese riguardante l’annullamento
dell’immatricolazione su presentazione di un certificato di rottamazione
Argomenti delle parti
30 La Commissione osserva che l’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53
descrive con precisione la procedura da seguire per annullare
l’immatricolazione di un veicolo fuori uso. Quindi, per garantire la
coerenza degli approcci nazionali per realizzare il buon funzionamento
del mercato interno e per evitare distorsioni della concorrenza
nell’Unione, tale disposizione individua le persone autorizzate a
rilasciare un certificato di rottamazione, il destinatario o i
destinatari di tale certificato e il momento in cui deve essere
rilasciato.
31 Secondo la Commissione, il sistema francese, già superato peraltro
dall’entrata in vigore, il 15 settembre 2009, di un nuovo sistema di
immatricolazione per qualsiasi veicolo immatricolato a partire da tale
data, non rispettava le prescrizioni precise e dettagliate dell’art. 5,
n. 3, della direttiva 2000/53. Infatti, il diritto francese ha
introdotto un elemento di confusione e di sicura complicazione
amministrativa, contrario all’obiettivo e all’effetto utile della
direttiva 2000/53, laddove ha previsto nell’art. 13 del decreto 2003-727
e nel decreto 6 aprile 2005, menzionato al punto 9 della presente
sentenza, che solo i frantumatori erano autorizzati a rilasciare un
«certificato di rottamazione» e che tale certificato era consegnato al
prefetto del dipartimento del luogo di immatricolazione del veicolo dopo
la distruzione fisica di quest’ultimo, mentre il detentore del veicolo
fuori uso otteneva una «ricevuta di presa in consegna per la
rottamazione».
32 La Repubblica francese contesta il punto di vista della Commissione,
affermando di aver introdotto una procedura in due fasi che
consentirebbe una migliore tracciabilità dei veicoli fuori uso per
garantire una maggiore tutela.
33 Infatti, il rilascio di una «ricevuta di presa in consegna per la
rottamazione», rimessa inizialmente al detentore al momento del
trasferimento del veicolo in un impianto di trattamento, sarebbe una
condizione necessaria del successivo annullamento dell’immatricolazione.
In un secondo tempo, il documento denominato «certificato di
rottamazione», emesso dai frantumatori, consentirebbe di confermare la
demolizione del veicolo e di procedere all’annullamento definitivo
dell’immatricolazione.
34 Di conseguenza, la Repubblica francese ritiene che la «ricevuta di
presa in consegna per la rottamazione» svolga il ruolo del «certificato
di rottamazione» previsto all’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53,
poiché il suo rilascio garantisce l’automaticità della successiva
demolizione del veicolo fuori uso e che, per contro, il documento
denominato «certificato di rottamazione», nel senso del diritto
francese, permetta di assicurare la rottamazione effettiva di un veicolo
fuori uso prima di procedere all’annullamento della sua
immatricolazione.
Giudizio della Corte
35 La direttiva 2000/53 che, secondo il suo primo ‘considerando’, è
diretta principalmente a ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori
uso sull’ambiente, non prevede un’armonizzazione completa e non osta,
quindi, a che gli Stati membri dispongano misure rafforzate di
protezione (v., in particolare, sentenza 14 aprile 2005, causa C-6/03,
Deponiezweckverband Eiterköpfe, Racc. pag. I-2753, punto 27). Siffatte
misure devono però essere compatibili con le disposizioni del Trattato
CE e non possono, segnatamente, interferire con la realizzazione
dell’obiettivo che tale direttiva persegue in seconda battuta, cioè
quello di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e di
evitare le distorsioni della concorrenza nell’Unione.
36 A tale proposito occorre constatare, come rileva la Commissione, che
l’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53 descrive con precisione la
procedura da seguire per l’annullamento dell’immatricolazione di un
veicolo fuori uso per garantire, nei termini del secondo ‘considerando’
della direttiva, la coerenza degli approcci nazionali. Nel contesto di
tale procedura, una funzione ben determinata è attribuita ad un
documento chiave denominato «certificato di rottamazione».
37 Tale funzione del documento non può essere modificata. Orbene, anche
ammettendo che il sistema francese permettesse una maggiore
tracciabilità dei veicoli fuori uso, si deve necessariamente rilevare
che esso attribuiva al «certificato di rottamazione» un ruolo diverso da
quello stabilito all’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53. Tale
modifica della funzione del certificato può compromettere la coerenza
degli approcci nazionali menzionata al punto precedente e, pertanto, il
corretto funzionamento del mercato interno.
38 Analogamente, il rilascio di un documento denominato «ricevuta di
presa in consegna per la rottamazione» che svolgerebbe, secondo la
Repubblica francese, il ruolo del «certificato di rottamazione» previsto
all’art. 5, n. 3, della direttiva 2000/53, rischia di creare una
confusione che può pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo
perseguito da tale disposizione.
39 Da quanto precede risulta che il terzo motivo della Commissione è
parimenti fondato.
Sul quarto motivo, vertente sull’incompatibilità con l’art. 5, n. 4,
della direttiva 2000/53 del sistema di presa in consegna dei veicoli
fuori uso
Argomenti delle parti
40 La Commissione afferma che l’art. 5, n. 4, della direttiva 2000/53,
letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, prevede
un obbligo di presa in consegna gratuita dei veicoli fuori uso per la
rottamazione da parte degli impianti di trattamento autorizzati.
41 Secondo la Commissione, il principio del carattere gratuito della
presa in consegna di detti veicoli deve essere interpretato nel senso
che, da un lato, tutti gli impianti di trattamento sono obbligati a
prendere in consegna senza alcun costo i veicoli portati dall’ultimo
detentore e/o proprietario e, dall’altro, tutti gli impianti beneficiano
di un meccanismo di compensazione dei costi generati dalla presa in
consegna che sono sostenuti dai produttori.
42 Il sistema francese che prevede l’accollo di tali costi da parte dei
produttori, lasciando ai demolitori la facoltà di rifiutare la presa in
consegna dei veicoli fuori uso per la rottamazione e in mancanza di
compensazione dei costi di trattamento di cui essi dovrebbero
beneficiare, non sarebbe conforme alla direttiva 2000/53 e sarebbe
contrario al suo effetto utile.
43 La Repubblica francese non condivide tale interpretazione della
direttiva 2000/53. Secondo detto Stato membro, il legislatore
dell’Unione non ha intesto costringere tutti gli impianti di trattamento
a ricevere i veicoli fuori uso pagando loro una compensazione.
44 È certamente vero che uno degli obiettivi della direttiva 2000/53 è
quello di trasferire i veicoli fuori uso verso impianti di trattamento.
Tuttavia, per la realizzazione di tale obiettivo, il carattere gratuito
della consegna sarebbe esclusivamente un provvedimento di incentivazione
e costituirebbe solo un mezzo tra gli altri per ottenerla.
45 In tal modo, l’obiettivo diretto a consentire la raccolta di tutti di
veicoli fuori uso tramite un sistema adeguato di impianti di trattamento
sarebbe fondato, in diritto francese, non solo su un dispositivo di
incentivazione, ma anche su misure di natura repressiva dirette a
reprimere l’abbandono dei veicoli fuori uso.
46 Pertanto, le misure adottate dal diritto francese, nello spirito
della direttiva 2000/53, sembrerebbero essere sufficienti a conseguire
l’obiettivo perseguito, senza necessità di obbligare gli impianti di
trattamento e, di conseguenza i demolitori, a ricevere i veicoli fuori
uso.
47 Infine, il meccanismo di compensazione predisposto dal decreto 13
maggio 2005, relativo alle modalità di compensazione dei frantumatori
autorizzati, sarebbe solo la contropartita del loro obbligo di presa in
consegna. Di conseguenza, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto
che, in mancanza di compensazione per i demolitori, il sistema francese
di accollo dei costi di trattamento da parte dei produttori non sia
conforme agli obiettivi della direttiva 2000/53.
Giudizio della Corte
48 Anzitutto occorre rilevare che, come risulta chiaramente dalla
formulazione stessa dell’art. 5, n. 4, della direttiva 2000/53, la
consegna di un veicolo fuori uso ad un impianto di trattamento
autorizzato deve essere gratuita, ove i costi ad essa relativi sono
sostenuti dai produttori.
49 Da ciò discende direttamente che il sistema nazionale deve prevedere,
per qualsiasi demolitore che accetti volontariamente la presa in
consegna di un veicolo fuori uso per la rottamazione, un meccanismo di
compensazione dei costi di trattamento, all’occorrenza lo stesso
meccanismo previsto per gli impianti di trattamento che sono obbligati
dal sistema nazionale a procedere a siffatta presa in consegna.
50 Di conseguenza, occorre anzitutto dichiarare che, escludendo dal
sistema di compensazione previsto all’art. 6 del decreto n. 2003-727 i
demolitori che hanno accettato la presa in consegna di un veicolo per la
rottamazione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le
incombono in forza dell’art. 5, n. 4, della direttiva 2000/53.
51 In merito alla questione se la direttiva 2000/53 debba essere
interpretata nel senso che i demolitori sono obbligati ipso facto, in
quanto impianti di trattamento, a prendere in consegna i veicoli fuori
uso consegnati dall’ultimo detentore e/o proprietario, occorre ricordare
che, in ossequio al disposto dell’art. 5, n. 2, di tale direttiva, gli
Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché i veicoli
fuori uso siano trasferiti verso impianti di trattamento autorizzati.
52 Non risulta né da tale formulazione, né da quella dell’art. 5, n. 4,
della direttiva 2000/53, che tale trasferimento verso «degli» impianti
debba essere interpretato nel senso che tutti gli impianti siano tenuti
ad accettare la presa in consegna dei veicoli fuori uso.
53 Inoltre, occorre rilevare che il settimo ‘considerando’ della
direttiva 2000/53, anticipando il successivo art. 5, n. 4, enuncia che
«[g]li Stati membri dovrebbero assicurare che l’ultimo detentore e/o
proprietario possa conferire il veicolo fuori uso a un impianto di
trattamento autorizzato senza incorrere in spese (...)».
54 Poiché tale ‘considerando’ menziona la consegna ad «un» impianto di
trattamento e non a «qualsiasi» impianto di trattamento, e tale
previsione è conforme alla sua versione in lingua inglese («an»
authorised treatment facility e non «any») e tedesca (bei «einer»
zugelassenen Verwertungsanlage e non «jeder»), risulta piuttosto
confermata l’interpretazione fornita dalla Repubblica francese.
55 Quest’ultima interpretazione emerge parimenti dall’interpretazione
teleologica della disposizione controversa. Infatti, se, ai sensi
dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2000/53, uno dei suoi obiettivi è che
tutti i veicoli fuori uso siano trasferiti verso impianti di
trattamento, e se le misure adottate a tale fine, oltre a quella del
carattere gratuito della presa in consegna imposta dall’art. 5, n. 4, di
tale direttiva, rientrano nella competenza degli Stati membri, ne
consegue che tale direttiva non osta alla semplice facoltà di presa in
consegna accordata a taluni impianti di trattamento a condizione che il
numero di impianti di trattamento obbligati a prendere in consegna i
veicoli fuori uso presentati sia sufficiente a permettere, in pratica,
un trasferimento verso detto impianto.
56 In tal modo, prevedendo, da un lato, l’obbligo per i frantumatori e i
centri di raccolta di prendere in consegna i veicoli fuori uso e,
dall’altro, le pene severe in cui si incorre in caso di abbandono di
detto veicolo enunciate al punto 65 del controricorso presentato dalla
Repubblica francese, il diritto francese ha introdotto un sistema di
presa in consegna dei veicoli fuori uso che non può essere considerato
incompatibile con l’art. 5, n. 4, della direttiva 2000/53.
57 Occorre quindi dichiarare che il quarto motivo è fondato nella parte
in cui i demolitori, che abbiano accettato la presa in consegna di un
veicolo fuori uso per la rottamazione, sono esclusi dal sistema di
compensazione previsto all’art. 6 del decreto n. 2003-727, respingendo
tale motivo quanto al resto.
Sul quinto motivo vertente sull’incompatibilità con l’art. 6, n. 3,
della direttiva 2000/53 dell’assenza di riferimenti alla nozione di
«smontaggio» nelle disposizioni di trasposizione di tale direttiva in
diritto francese
Argomenti delle parti
58 A sostegno di tale motivo la Commissione afferma che il decreto n.
2003-727 non riprende la nozione di «smontaggio», come essa è utilizzata
all’art. 6, n. 3, della direttiva 2000/53 per designare la prima fase
delle operazioni di trattamento. Anche se la Commissione si rende conto
che tale termine, risultante da una traduzione indubbiamente
approssimativa del termine inglese «stripping», non è in francese
particolarmente adatto ad un veicolo, esso descriverebbe l’operazione di
smontaggio minimo preliminare a qualsiasi operazione di trattamento, in
particolare la depurazione.
59 La Repubblica francese osserva che manca una qualsiasi definizione
della nozione di «smontaggio». Inoltre, essa osserva che le operazioni
di trattamento elencate all’art. 6, n. 3, della direttiva 2000/53
rappresentano solo obblighi minimi di trattamento che un impianto o
un’impresa che effettua operazioni di trattamento deve essere in grado
di soddisfare. Così, secondo tale Stato membro, siffatta disposizione
non è idonea a descrivere in modo esaustivo il processo di trattamento o
ad imporre agli Stati membri una sequenza precisa nelle operazioni di
trattamento.
60 La Repubblica francese conclude che giacché il termine «depurazione»
si applica al complesso delle operazioni di trattamento di cui all’art.
6, n. 3, della direttiva 2000/53, il diritto francese, enunciando il
principio di una depurazione preliminare a qualsiasi altro trattamento,
ha correttamente trasposto tale disposizione.
Giudizio della Corte
61 In primo luogo, occorre constatare che, nonostante l’assenza della
nozione di «smontaggio», è pacifico che sia le operazioni di smontaggio
che quelle di depurazione riguardano i componenti di veicoli contenenti
sostanze pericolose i quali, per ridurre qualsiasi incidenza negativa
sull’ambiente, devono essere smontati prima di qualsiasi altro
trattamento.
62 Occorre rilevare poi che, secondo la Commissione, il criterio che
distingue i componenti del veicolo contenenti sostanze pericolose che, a
suo giudizio, devono essere oggetto di «smontaggio» da quelli che sono
oggetto di «depurazione», è quello dell’agevole rimozione di tali
componenti senza danno per l’ambiente. Così, le batterie che possono
essere facilmente rimosse rientrano nello «smontaggio» e le rimanenti
nella «depurazione».
63 Alla luce di tali constatazioni, l’art. 6, n. 3, della direttiva
2000/53 deve essere interpretato nel senso che lo «smontaggio» deve
essere considerato come l’operazione con cui ha inizio il «trattamento»
per la depurazione», pur facendone parte. Di conseguenza, ponendo il
principio della depurazione preliminare a qualsiasi altro trattamento
senza tuttavia precisare attraverso l’introduzione del termine
«smontaggio» che la depurazione comincia dalla rimozione dei componenti
agevoli da rimuovere, come sembrerebbe dover essere il caso, la
Repubblica francese non è venuta meno agli obblighi che le incombono ai
sensi dell’art. 6, n. 3, di tale direttiva.
64 Pertanto, il quinto motivo della Commissione deve essere respinto.
Sul sesto motivo vertente sull’incompatibilità con l’art. 7, n. 1, della
direttiva 2000/53 dell’interpretazione della nozione di «sostenibile dal
punto di vista ecologico»
Argomenti delle parti
65 La Commissione rileva che l’art. 7 del decreto n. 2003-727, che
traspone l’art. 7, n. 1, della direttiva 2000/53 prevede che i
componenti e i materiali dei veicoli fuori uso siano reimpiegati,
recuperati e riciclati piuttosto che distrutti «ogniqualvolta le
condizioni tecniche ed economiche lo permettano», mentre l’art. 7 di
tale direttiva considera preferibile il riciclaggio «ove [ciò sia]
sostenibile dal punto di vista ambientale».
66 La Commissione ritiene che il riferimento alle condizioni «tecniche
ed economiche» persegua un obiettivo diverso da quello voluto dal
legislatore dell’Unione, in quanto, in sede di scelta tra il riciclaggio
e un’altra operazione, l’accento viene posto non sulla tutela
dell’ambiente, ma sulla redditività economica o sulla fattibilità
tecnica al costo minimo.
67 La Repubblica francese ritiene che non si possa attribuire portata
normativa alla nozione di riciclaggio «sostenibile dal punto di vista
ambientale», poiché l’effetto normativo di una norma di diritto dipende
dalla chiarezza e dalla precisione dell’obbligo che ne discende.
68 Orbene, secondo tale Stato membro i demolitori e i frantumatori non
sono in grado di prevedere le conseguenze dei loro atti rispetto alla
«sostenibilità dal punto di vista ambientale» e, di conseguenza, di
determinare le circostanze in cui essi devono dare la preferenza al
riciclaggio. Così, il diritto francese avrebbe introdotto un elemento di
soggettività nella preferenza da dare al riciclaggio in quanto tale
preferenza potrebbe essere valutata solo caso per caso.
Giudizio della Corte
69 Anzitutto occorre rilevare che la trasposizione, in diritto francese,
dell’espressione «ove sostenibile dal punto di vista ambientale»,
utilizzata all’art. 7, n. 1, della direttiva 2000/53 è corretta se
l’espressione «ogniqualvolta le condizioni tecniche ed economiche lo
consentano» impiegata all’art. 7, secondo comma, del decreto n.
2003-727, può essere considerata equivalente alla prima.
70 A tale proposito, occorre rilevare che le due espressioni richiedono
una valutazione caso per caso che, per sua stessa natura, introduce una
certa soggettività.
71 Inoltre, occorre rilevare che le due espressioni non si distinguono
per quanto riguarda il loro effetto normativo, poiché quest’ultimo
deriva, come sostiene la Repubblica francese, dalla chiarezza e dalla
precisione dell’obbligo che ne discende.
72 Riguardo al contenuto dell’obbligo di riciclaggio, previsto all’art.
7 della direttiva 2000/53, da un lato, e all’art. 7 del decreto n.
2003-727, dall’altro, occorre rilevare che le condizioni poste da
quest’ultimo si riassumono, in definitiva, in quelle di natura
economica, pur essendo un riciclaggio evidentemente auspicabile solo se
esso è tecnicamente realizzabile.
73 Ne consegue che il contenuto delle due espressioni richiamate al
punto 69 della presente sentenza potrebbe essere considerato equivalente
solo se la nozione di «sostenibilità ambientale» fosse equivalente a
quella di «redditività economica».
74 Orbene, anche se si può ammettere che queste due nozioni presentano
alcuni aspetti comuni, è evidente che non sono equivalenti.
75 Pertanto, il sesto motivo dedotto dalla Commissione è fondato.
76 Alla luce di quanto precede occorre dichiarare che, non avendo
adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto
13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4 - laddove, con riferimento a
quest’ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di prendere in
consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono esclusi dal
sistema di compensazione dei costi di trattamento - 7, n. 1, e 8, n. 3,
della direttiva 2000/53, la Repubblica francese è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
77 Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le
parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può
ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie
spese.
78 Nel caso di specie, poiché la Commissione e la Repubblica francese
sono rimaste entrambe soccombenti in taluni capi delle loro conclusioni,
occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli
artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, -laddove, con
riferimento a quest’ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di
prendere in consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono
esclusi dal sistema di compensazione dei costi di trattamento - 7, n. 1,
e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18
settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, la Repubblica
francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale
direttiva.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Commissione europea e la Repubblica francese devono sopportare
ciascuna la propria parte di spese.
Firme
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