AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07,
T-271/07 e T-272/07
AGRICOLTURA - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale
- Politica agricola comune - Modifica del regime di sostegno comunitario al
cotone - Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 -
Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della
Corte - Nesso causale. Al fine di determinare il pregiudizio
addebitabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre
prendere in considerazione gli effetti dell’inadempimento che ha fatto
sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto nel quale esso si
inserisce, per quanto l’istituzione abbia potuto o dovuto adottare un atto
avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri
termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa
inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito,
l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto
contrario, il che potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da
parte sua, ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo
interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso
risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di
diritto. Si deve pertanto ricercare se l’illecito nella specie contemplata
sia direttamente all’origine del danno fatto valere al fine di stabilire
l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento ascritto
alla Comunità e il danno asserito (v., in questo senso, sentenza della Corte
16/12/1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità).
Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione
europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di
causalità - condizione - comportamento e pregiudizio. In materia di
nesso di causalità, il pregiudizio deve derivare in modo sufficientemente
diretto dal comportamento censurato, dovendo quest’ultimo costituire la
causa determinante del pregiudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte
4/10/1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e
45/79, Dumortier frères e a./Consiglio; sentenze del Tribunale 11/07/1996,
causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione e 19/07/2007,
causa T-360/04, FG Marine/Commissione). Inoltre, spetta al ricorrentei
fornire la prova di un siffatto nesso di causalità (v. sentenza della Corte
30/01/1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione e
sentenza del Tribunale 24/04/2002, causa T-220/96, EVO/Consiglio e
Commissione). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c.
Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07,
T-271/07 e T-272/07
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
20 gennaio 2010
«Responsabilità extracontrattuale - Politica agricola comune -
Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone - Titolo IV,
capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art.
1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 - Annullamento delle
disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte - Nesso
causale»
Nei procedimenti T-252/07, T-271/07 e T-272/07,
Sungro, SA, con sede in Córdoba (Spagna),
ricorrente nella causa T-252/07,
Eurosemillas, SA, con sede in Córdoba,
ricorrente nella causa T-271/07,
Surcotton, SA, con sede in Córdoba,
ricorrente nella causa T-272/07,
rappresentate dall’avv. L. Ortiz Blanco,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Moore, A. De
Gregorio Merino e dalla sig.ra A. Westerhof Löfflerova, in qualità di
agenti,
e
Commissione europea, rappresentata dai sigg. L. Parpala e F. Jimeno
Fernández, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti E. Díaz-Bastien
Lopez, L. Divar Bilbao e J. Magdalena Anda,
convenuti,
avente ad oggetto i ricorsi per risarcimento ai sensi dell’art. 235 CE e
dell’art. 288, secondo comma, CE, intesi ad ottenere il risarcimento del
danno asseritamente subito dalle ricorrenti in ragione dell’adozione e
dell’applicazione, nel corso della campagna 2006/2007, del capitolo 10
bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003,
n. 1782, che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1),
introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) del Consiglio 29
aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e
adatta tale regolamento in ragione dell’adesione della Repubblica ceca,
dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria,
di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione
europea (GU L 161, pag. 48), e annullato dalla sentenza della Corte 7
settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-7285),
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente di sezione, dai
sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22
aprile 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 In occasione dell’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità
europee, nel 1980, è stato instaurato un regime di aiuto al cotone
mediante il protocollo n. 4, relativo al cotone, allegato all’atto di
adesione di tale Stato membro (GU 1979, L 291, pag. 174; in prosieguo:
il «protocollo n. 4»).
2 Tale regime è stato applicato per la prima volta alla raccolta del
1981 e, successivamente, è stato esteso, allorché il Regno di Spagna e
la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità, nel 1986.
3 A tenore del n. 2 del protocollo n. 4, tale regime è in particolare
destinato a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della
Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola, a permettere
un reddito equo per i produttori interessati, a stabilizzare il mercato
mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e
della commercializzazione.
4 Il n. 3 del protocollo n. 4, sia nella sua versione originale sia
nella versione data dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001,
n. 1050, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito
dal protocollo n. 4 (GU L 148, pag. 1), dispone che tale aiuto
«comprende la concessione di un aiuto alla produzione».
5 Il n. 6 del protocollo n. 4, come modificato dal regolamento n.
1050/2001, prevede che «[i]l Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, decide gli adattamenti necessari del regime previsto
dal presente protocollo e adotta le regole di base necessarie per
l’applicazione delle disposizioni previste dal presente protocollo».
6 Sulla base del detto n. 6, il Consiglio dell’Unione europea ha
adottato il regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001, n. 1051,
relativo all’aiuto alla produzione di cotone (GU L 148, pag. 3).
7 Dagli artt. 2, 11 e 12 di tale regolamento risulta che l’aiuto alla
produzione di cotone non sgranato equivale alla differenza tra il prezzo
d’obiettivo del detto cotone quale fissato dal detto regolamento e il
prezzo del mercato mondiale, e che tale aiuto è versato alle imprese di
sgranatura per il cotone non sgranato da esse acquistato ad un prezzo
almeno pari al prezzo minimo quale fissato dal medesimo regolamento.
8 Nell’ambito della riforma della politica agricola comune, il Consiglio
ha adottato il regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune, e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE)
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
9 I ‘considerando’ 24 e 28 del regolamento n. 1782/2003 sono così
formulati:
«(24) Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria
e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela
ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali
dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le
aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e
promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato,
è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al
produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del
reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto
effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà
notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno
subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme
relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla
salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone
condizioni agronomiche e ambientali.
(…)
(28) Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una
particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena
libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra,
compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così
l’orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di
concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione
sui suoli ammissibili».
10 I ‘considerando’ 1, 2, 5, 6, 7, 22 e 23 del regolamento (CE) del
Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n.
1782/2003 e che adatta tale regolamento in ragione dell’adesione della
Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,
dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della
Slovacchia all’Unione europea (GU L 161, pag. 48; in prosieguo: il
«regolamento controverso»), recitano:
«(1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e
l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del
processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è
quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi
e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli
agricoltori. Il regolamento (...) n. 1782/2003 (…) ha introdotto tali
elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.
(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della
riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al
cotone, all’olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia
misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.
(...)
(5) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore
nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe
seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di
cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte
legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento
specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il relativo
importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni
economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano
di garantire il proseguimento dell’attività nel settore del cotone e di
evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In
tale ottica appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per
ettaro per ciascuno Stato membro al 35% della quota nazionale dell’aiuto
di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
(6) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65%
della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato
indirettamente.
(7) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base
per Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. Inoltre,
è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli
Stati membri.
(...)
(22) Il disaccoppiamento dell’aiuto per il cotone e il tabacco greggio
potrebbe richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno
concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di
produzione degli Stati membri in cui l’aiuto comunitario per il cotone e
il tabacco greggio è stato concesso durante le campagne 2000, 2001 e
2002 attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla
rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare
dovrebbe essere utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) (…).
(23) Al fine di assicurare l’armoniosa continuità del versamento degli
aiuti al reddito dei produttori di cotone, degli olivicoltori e dei
produttori di tabacco, è opportuno escludere la possibilità di rinviare
l’integrazione di tali regimi di sostegno nel regime di pagamento
unico».
11 Il regolamento controverso ha inserito nel titolo IV del regolamento
n. 1782/2003 un capitolo 10 bis, intitolato «Pagamento specifico per il
cotone», il quale comprende gli artt. 110 bis - 110 septies (in
prosieguo: le «disposizioni controverse»).
12 Gli artt. 110 bis - 110 quater del regolamento n. 1782/2003, come
modificato, così dispongono:
«Articolo 110 bis
Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al
codice NC 520100 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Articolo 110 ter
Ammissibilità
1. L’aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a
cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell’aiuto, la superficie è
situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la
coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed
effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell’apertura delle
capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come
tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono
ammissibili all’aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento
dell’apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al
paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la
procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.
Art. 110 quater
Superfici e importi di base
1. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
- Grecia: 370 000 ha
- Spagna: 70 000 ha
- Portogallo: 360 ha
2. L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:
- Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000
ettari
- Spagna: EUR 1 039
- Portogallo: EUR 556.
(…)».
13 Gli artt. 110 quinquies e 110 sexies del regolamento n. 1782/2003,
come modificato, trattano delle organizzazioni interprofessionali
autorizzate le quali sono composte da produttori di cotone e da uno
sgranatore almeno, «e sono in particolare intese a garantire
l’approvvigionamento dell’impresa di sgranatura in cotone non sgranato
di qualità soddisfacente». Tali organizzazioni interprofessionali
possono differenziare la metà o più dell’importo dell’aiuto cui hanno
diritto i produttori membri della stessa secondo una tabella da esse
fissata che tiene in particolare conto della qualità del cotone non
sgranato.
14 Il regolamento controverso ha inoltre inserito nel regolamento n.
1782/2003 un titolo IV ter, intitolato «Trasferimenti finanziari», il
quale, in particolare, comprende l’art. 143 quinquies, intitolato
«Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni
produttrici di cotone», il quale è così formulato:
«A partire dall’esercizio 2007, un importo di 22 milioni di EUR,
[fissato sulla base delle spese registrate per il cotone nel 2000, 2001
e 2002], è assegnato quale sostegno comunitario supplementare
all’attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone
nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG,
sezione «garanzia», a norma del regolamento (...) n. 1257/1999».
15 Infine, il regolamento controverso ha inserito nell’art. 153 del
regolamento n. 1782/2003, in particolare, un paragrafo 4 bis che abroga
il regolamento n. 1051/2001, il quale continua tuttavia a trovare
applicazione per la campagna di commercializzazione 2005/2006. Secondo
l’art. 156, n. 2, lett. g), del regolamento n. 1782/2003, come
modificato, il nuovo regime di aiuto al cotone si applica, a partire dal
1º gennaio 2006, per il cotone seminato a partire da tale data.
Fatti
16 Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia il 22 luglio
2004, il regno di Spagna ha chiesto, in forza dell’art. 230 CE,
l’annullamento del capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento n.
1782/2003, quale inserito mediante il regolamento controverso. A
sostegno del ricorso deduce quattro motivi relativi rispettivamente alla
violazione del protocollo n. 4, alla violazione dell’obbligo di
motivazione, allo sviamento di potere e infine alla violazione dei
principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi
di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.
17 Con sentenza 7 settembre 2007, causa C-310/04, Spagna/Consiglio
(Racc. pag. I-7285), la Corte ha accolto il ricorso. Pur respingendo i
tre primi motivi dedotti dal Regno di Spagna, ha accolto la prima parte
del quarto motivo e ha annullato le disposizioni controverse in quanto
il Consiglio aveva violato il principio di proporzionalità. Tuttavia, al
fine, in particolare, di evitare qualsiasi incertezza giuridica circa il
regime applicabile agli aiuti nel settore del cotone a seguito di tale
annullamento, ha sospeso gli effetti del detto annullamento fino
all’adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.
18 Il 19 marzo 2007, le ricorrenti, Sungro, SA, Eurosemillas, SA, e
Surcotton, SA, imprese di sgranatura del cotone grezzo con sede in
Spagna che hanno beneficiato del regime di aiuto al cotone istituito dal
protocollo n. 4, hanno chiesto al Consiglio e alla Commissione delle
Comunità europee di essere indennizzate del danno subìto in ragione
delle disposizioni controverse stimato, rispettivamente, in EUR 37 188,
per quanto riguarda la Sungro, in EUR 2 661 427, per quanto riguarda la
Eurosemillas, e in EUR 1 734 027, per quanto riguarda la Surcotton.
19 Il 1° giugno 2007, ciascuna delle ricorrenti ha ricevuto una lettera
del Consiglio in cui quest’ultimo comunicava loro che, dopo aver
esaminato la loro domanda di indennizzo e i documenti ad essa allegati,
riteneva che non fossero soddisfatte le condizioni perché sussistesse la
sua responsabilità extracontrattuale.
20 Il 9 maggio 2007, la Commissione ha risposto negativamente anche alla
domanda di indennizzo presentata da ciascuna delle ricorrenti.
Procedimento e conclusioni delle parti
21 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale
tra il 26 giugno 2007 e il 25 ottobre 2007, registrati con i numeri
T-217/07, T-218/07, da T-244/07 a T-246/07, da T-252/07 a T-255/07, da
T-258/07 a T-260/07, da T-268/07 a T-272/07 e T-394/07, 18 imprese di
sgranatura del cotone, tra le quali le ricorrenti, presentavano ricorsi
intesi ad ottenere la riparazione del pregiudizio assertivamente da esse
subìto in ragione dell’adozione e dell’applicazione, nel corso della
campagna 2006/2007, delle disposizioni controverse.
22 Con ordinanza 18 ottobre 2007, il presidente dell’Ottava Sezione del
Tribunale ha deciso, dopo aver sentito le parti, di riunire tali cause
ai fini della fase scritta e orale del procedimento.
23 Lo stesso giorno, il Tribunale (Ottava Sezione) ha adottato una
misura di organizzazione del procedimento limitando il dibattimento al
principio della sussistenza della responsabilità extracontrattuale della
Comunità e alla metodologia della valutazione del pregiudizio.
24 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18
luglio 2008, le ricorrenti nelle cause T-217/07, T-218/07, da T-244/07 a
T-246/07, da T-253/07 a T-255/07, da T-258/07 a T-260/07, da T-268/07 a
T-270/07 e T-394/07 hanno comunicato al Tribunale che rinunciavano ai
loro ricorsi. Con ordinanza di cancellazione parziale dal ruolo del
presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 20 ottobre 2008, tali
quindici cause venivano cancellate dal ruolo del Tribunale.
25 Le difese svolte dalle parti nelle cause T-252/07, T-271/07 e
T-272/07 e le risposte ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale sono
state sentite nel corso dell’udienza del 22 aprile 2009.
26 Nella causa T-252/07, la Sungro conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- emettere una sentenza che accoglie il ricorso per risarcimento danni,
proposto ai sensi dell’art. 288 CE, e constata il suo diritto ad essere
indennizzata finanziariamente dal Consiglio e dalla Commissione in
solido per un importo complessivo di EUR 37 188 del danno causatole
dall’illegittima adozione e dall’applicazione al settore del cotone,
durante la campagna 2006/2007, delle disposizioni controverse;
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
27 Nella causa T-271/07, la Eurosemillas conclude che il Tribunale
voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- emettere una sentenza che accoglie il ricorso per risarcimento danni,
proposto ai sensi dell’art. 288 CE, e constata il suo diritto ad essere
indennizzata finanziariamente dal Consiglio e dalla Commissione in
solido per un importo complessivo di EUR 2 661 427 del danno causatole
dall’illegittima adozione e dall’applicazione al settore del cotone,
durante la campagna 2006/2007, delle disposizioni controverse;
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
28 Nelle causa T-272/07, la Surcotton conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- emettere una sentenza che accoglie il ricorso per risarcimento danni,
proposto ai sensi dell’art. 288 CE, e constata il suo diritto ad essere
indennizzata finanziariamente dal Consiglio e dalla Commissione in
solido per un importo complessivo di EUR 1 734 027 del danno causatole
dall’illegittima adozione e dall’applicazione al settore del cotone,
durante la campagna 2006/2007, delle disposizioni controverse;
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
29 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
- respingere i ricorsi nel loro complesso;
- condannare in solido le ricorrenti alle spese.
30 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere in toto i ricorsi in quanto infondati;
- condannare le ricorrenti alle spese.
31 Sentite le parti nel corso dell’udienza, il Tribunale (Ottava
Sezione) ha deciso di riunire le tre cause anche ai fini della sentenza,
conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
In diritto
Osservazioni preliminari
32 Come confermato nel corso dell’udienza in risposta ad un quesito
posto dal Tribunale, le ricorrenti si basano, a sostegno del loro
ricorso, sull’esistenza di un diritto al risarcimento per comportamento
illecito degli organi della Comunità. Hanno infatti dichiarato che non
intendevano far valere, nell’ambito dei presenti ricorsi, la
responsabilità della Comunità per comportamento lecito dei suoi organi.
33 Le ricorrenti più precisamente sostengono che le tre condizioni
cumulative per far sorgere la responsabilitàextra contrattuale della
Comunità per comportamento illecito dei suoi organi ai sensi dell’art.
288, secondo comma, CE, cioè l’illegittimità del comportamento ascritto
all’istituzione comunitaria, l’effettività del danno e l’esistenza di un
nesso di causalità tra tale comportamento e il danno asserito,
sussistono tutte nella fattispecie.
34 Il Consiglio e la Commissione per contro ritengono che nessuna delle
condizioni per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della
Comunità sia soddisfatta. Considerano, in particolare, che i ricorsi
partono da un’erronea premessa in quanto deformano il senso e la portata
della citata sentenza Spagna/Consiglio.
35 Il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, il
sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi
dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinato alla compresenza di un
insieme di condizioni riguardanti l’illiceità del comportamento
contestato all’istituzione comunitaria, la sussistenza del danno e
l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
dell’istituzione e il danno lamentato (v., in questo senso, sentenza
della Corte 9 novembre 2006, causa C-243/05 P, Agraz e a./Commissione,
Racc. pag. I-10833, punto 26, e 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06
P e C-121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-6513,
punto 106 e giurisprudenza ivi citata).
36 Il carattere cumulativo delle dette condizioni implica che, nel caso
in cui una di esse non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento
danni deve essere respinto nel suo insieme senza che si renda necessario
esaminare le altre condizioni per il sorgere della detta responsabilità
(sentenza della Corte 8 maggio 2003, causa C-122/01, T. Port/Commissione,
Racc. pag. I-4261, punto 30; v., altresì, in questo senso, sentenza
della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/08 P, Lucaccioni/Commissione,
Racc. pag. I-5251, punti 14 e 63).
37 Nella specie si deve iniziare esaminando se la condizione relativa
all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo
delle istituzioni comunitarie e il danno fatto valere dalle ricorrenti
sia soddisfatta.
Sul nesso di causalità tra la violazione del principio di
proporzionalità che inficia il regolamento controverso e il danno fatto
valere
Argomenti delle parti
38 Le ricorrenti sostengono che le disposizioni controverse annullate
dalla citata sentenza Spagna/Consiglio, ma i cui effetti sono stati
mantenuti fino all’adozione di un nuovo regolamento, sono state
all’origine del pregiudizio che assumono aver subìto.
39 Tale pregiudizio consisterebbe, in primo luogo, in un mancato
guadagno (lucro cessante) dato dalla diminuzione significativa dei
quantitativi di cotone seminati, prodotti e, di conseguenza, sgranati
nel corso della campagna 2006/2007 rispetto alla media dei quantitativi
di cotone seminati, prodotti e sgranati nel corso delle tre campagne
precedenti (2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006) disciplinate dal
regolamento n. 1051/2001. Infatti, il regolamento controverso, che
istituisce un regime di aiuto disaccoppiato della produzione per il 65%
sotto forma di una sovvenzione per ettaro coltivato versata direttamente
all’agricoltore, e questo indipendentemente dal quantitativo di cotone
prodotto, in sostituzione del regime di aiuto totalmente legato alla
produzione versato dall’intermediario delle imprese di sgranatura che
fino allora esisteva, avrebbe provocato una forte riduzione della
superficie coltivata, del rendimento per ettaro e della produzione di
cotone dell’ordine del 60%. Le ricorrenti ricordano, a tal proposito,
che in Spagna la produzione di cotone e l’attività di sgranatura sono
attività economiche fortemente connesse. In secondo luogo, le ricorrenti
avrebbero subìto perdite finanziarie (danno emergente) corrispondenti ai
costi di servizi di consulenza legale ed economica sostenuti in seguito
all’adozione del regolamento controverso.
40 A sostegno delle loro affermazioni, le ricorrenti deducono che i
documenti redatti da uno studio di periti nel marzo 2007 da esse
allegato al ricorso, cioè la relazione sulle incidenze della riforma del
regime di aiuto al cotone sulla produzione spagnola (in prosieguo: la
«relazione del 2007») e le perizie dei danni che ciascuna di esse ha
subìto (in prosieguo: le «perizie»), dimostrano in maniera probante non
soltanto l’effettività del danno, ma altresì il nesso di causalità tra
l’applicazione in Spagna delle disposizioni controverse e il danno che
esse hanno subìto nel corso della campagna 2006/2007, periodo durante il
quale le dette disposizioni sono state applicate. Sarebbero state
l’adozione delle disposizioni controverse annullate dalla Corte e la
loro applicazione durante tale campagna nel settore del cotone ad aver
provocato una considerevole diminuzione della superficie seminata a
cotone per agricoltore e dei rendimenti per ettaro e, quindi, un calo
molto rilevante della produzione e, di conseguenza, della fornitura di
cotone alle industrie di sgranatura. A parere delle ricorrenti, se tali
disposizioni non fossero state adottate o se fossero stati adottate
disposizioni diverse, più appropriate agli obiettivi enunciati nel
protocollo n. 4 e al ‘considerando’ 5 del regolamento controverso, il
danno subìto non si sarebbe prodotto o sarebbe stato quanto meno
significativamente minore.
41 Le ricorrenti sottolineano altresì che le varie relazioni che il
Regno di Spagna aveva allegato al suo ricorso nell’ambito della causa
che ha dato luogo alla citata sentenza Spagna/Consiglio avrebbero
evidenziato le conseguenze estremamente negative che le disposizioni
controverse avrebbero per il mantenimento della coltivazione del cotone
in Spagna, non essendo più assicurata la sua redditività. Infatti,
secondo le ricorrenti, tali relazioni prevedevano che le disposizioni
controverse, in particolare le percentuali considerate dal Consiglio a
titolo di aiuto accoppiato e di aiuto disaccoppiato, non sarebbero in
grado di assicurare la redditività della produzione nelle zone
interessate, comportando l’abbandono di una parte importante della
superficie seminata e quindi della produzione nonché la sua sostituzione
con altre colture, provocando così un’importante diminuzione del
quantitativo di cotone trasformabile dalle industrie di sgranatura.
Parimenti, sia il Parlamento europeo sia il Comitato economico sociale
europeo si sarebbero opposti alle percentuali di aiuto prese in
considerazione dal legislatore comunitario e avrebbero sottolineato il
carattere inappropriato delle misure per raggiungere gli obiettivi
enunciati.
42 Le ricorrenti deducono che le previsioni sopra menzionate e il
carattere assoluto del nesso di causalità tra le disposizioni
controverse e il danno da esse subìto sono stati confermati dai fatti. A
tal riguardo, la relazione del 2007 attesterebbe che la riduzione del
volume di cotone prodotto in Spagna, a seguito dell’adozione delle
disposizioni controverse, ha prodotto danni rilevanti all’industria
della sgranatura il cui volume di vendite è calato in modo significativo
per mancanza di materia prima. L’effetto di una siffatta diminuzione
sarebbe altresì aggravato dalla circostanza che tale industria è in
grado di approvvigionarsi di materia prima, cioè di cotone grezzo,
tramite la produzione locale. L’importanza del calo delle vendite non
potrebbe del resto essere associata a nessun’altra variabile
generalmente considerata come determinante la produzione agricola.
43 Le ricorrenti precisano che l’applicazione delle disposizioni
controverse durante la campagna 2006/2007 ha un effetto negativo non
solo sui quantitativi di cotone che esse sgranano, ma anche sul prezzo
di vendita ottenuto per la fibra di cotone. Del resto, la riduzione del
volume di fibra prodotto, conseguenza della modifica regolamentare
intervenuta, sarebbe tale da avere ripercussioni negative sulla
posizione concorrenziale delle imprese di sgranatura nel corso delle
campagne a venire, essendo stato facilitato l’ingresso sul mercato di
nuovi concorrenti di paesi terzi.
44 Inoltre, dalla relazione del 2007 risulterebbe che gli effetti del
nuovo regime sono ancora peggiori per la campagna 2007/2008, dato che è
possibile che le ricorrenti non siano in grado di fare fronte
finanziariamente ad un’altra campagna sotto il nuovo regime di aiuto al
settore del cotone e che esse siano condannate al fallimento o alla
chiusura.
45 Nella replica, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto
assunto dalle istituzioni convenute, la relazione del 2007 e le perizie
non sono fondate su semplici presunzioni, ma sono basate su dati
effettivi, confermati dallo studio di impatto effettuato dai servizi
della Commissione nel 2007 e tratti dalle situazioni finanziarie delle
imprese di sgranatura che constatano l’esistenza di un danno effettivo
prodotto dal cambiamento di regolamentazione. Tale danno sarebbe stato
stimato partendo dal confronto dei risultati effettivi ottenuti sotto i
due regimi, approccio che, a parere degli esperti, sarebbe corretto. Le
critiche estremamente generali delle istituzioni convenute vertenti
sulla pertinenza e sulle conclusioni dei detti rapporti sarebbero
rivelatrici del fatto che esse non si sono curate di esaminarle con
attenzione.
46 Il Consiglio e la Commissione considerano in sostanza che la
condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra
l’illecito commesso dal Consiglio all’atto dell’adozione del regolamento
controverso e l’asserito pregiudizio non è soddisfatta nella specie.
Sottolineano, in particolare, che le ricorrenti si limitano ad affermare
che le perdite da esse assertivamente subite siano il risultato
dell’applicazione delle disposizioni controverse. Orbene, le indicazioni
da esse fornite non consentirebbero di ritenere che le ricorrenti
abbiano soddisfatto l’onere della prova gravante su di loro. A questo
proposito, le conclusioni tratte dalla relazione del 2007 e dalle
perizie, che riposano su una valutazione del volume del cotone che
sarebbe stato prodotto in assenza della riforma del regime di aiuto al
cotone introdotto dal regolamento controverso, sarebbero prive di
pertinenza. Le ricorrenti avrebbero dovuto basarsi sulla differenza tra,
da un lato, gli effetti del regolamento controverso e, dall’altro, gli
effetti di un regolamento che riforma il regime di aiuto al cotone non
inficiato da errore di diritto, quale quello che il Consiglio intende
adottare al più presto possibile.
Giudizio del Tribunale
47 Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso
di causalità tra l’asserito comportamento e il pregiudizio invocato, da
una costante giurisprudenza risulta che il pregiudizio addotto deve
derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato,
dovendo quest’ultimo costituire la causa determinante del pregiudizio
(v., in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite
64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e
a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenze del Tribunale 11
luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione,
Racc. pag. II-729, punto 55, e 19 luglio 2007, causa T-360/04, FG
Marine/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 50). Spetta
alle ricorrenti fornire la prova di un siffatto nesso di causalità (v.
sentenza della Corte 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88,
Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25, e sentenza del
Tribunale 24 aprile 2002, causa T-220/96, EVO/Consiglio e Commissione,
Racc. pag. II-2265, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).
48 Al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un’azione
illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in
considerazione gli effetti dell’inadempimento che ha fatto sorgere la
responsabilità e non quelli dell’atto nel quale esso si inserisce, per
quanto l’istituzione abbia potuto o dovuto adottare un atto avente lo
stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri termini,
l’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta
secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l’istituzione si
sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto contrario, il che
potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da parte sua, ma
deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo
interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso
risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di
diritto.
49 Si deve pertanto ricercare se l’illecito nella specie contemplato sia
direttamente all’origine del danno fatto valere (v., in questo senso,
sentenza Finsider e a./Commissione, cit., punto 28) al fine di stabilire
l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento
ascritto alla Comunità e il danno asserito (v., in questo senso,
sentenza della Corte 16 dicembre 1963, causa 36/62, Société des Aciéries
du Temple/Alta Autorità, Racc. pagg. 573, 592, e Finsider e
a./Commissione, cit., punti 41 e 50).
50 Per quanto riguarda il comportamento illecito oggetto della specie,
le ricorrenti, come da esse confermato nel corso dell’udienza
rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, identificano il fatto
generatore del danno che assumono aver subito esclusivamente
nell’illecito in cui il Consiglio è incorso nell’adozione del
regolamento controverso, cioè la violazione del principio di
proporzionalità quale constatata dalla Corte nella citata sentenza
Spagna/Consiglio.
51 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte, nella citata
sentenza Spagna/Consiglio, ha dichiarato che le disposizioni controverse
dovevano essere annullate nella misura in cui il principio di
proporzionalità era stato violato.
52 Più esattamente, la Corte ha rilevato che era pacifico che l’adozione
delle disposizioni controverse non era stata preceduta da uno studio
della Commissione di valutazione dei probabili effetti socioeconomici
della riforma proposta nel settore del cotone, mentre siffatti studi
erano stati effettuati nell’ambito della riforma dei regimi di aiuto in
taluni altri settori, come quello del tabacco (punto 103 della
sentenza). La questione che si poneva era pertanto quella di sapere su
quali basi l’importo dell’aiuto specifico al cotone fosse stato fissato
e quindi se, su tali basi, il legislatore comunitario avesse potuto,
senza oltrepassare il suo ampio potere discrezionale, pervenire alla
conclusione che tale importo, fissato al 35% del totale degli aiuti
esistenti nel regime di aiuto anteriore, era sufficiente per raggiungere
l’obiettivo perseguito di assicurare la redditività e, quindi, la
continuazione della coltivazione del cotone.
53 Pronunciandosi sul rispetto del principio di proporzionalità, il
quale esige che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di
quanto è opportuno e necessario per la realizzazione degli obiettivi
legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi (punto 97 della
sentenza), la Corte ha considerato che le istituzioni comunitarie
dovevano quanto meno poter produrre ed esporre in modo chiaro e
inequivocabile i dati di base che hanno dovuto essere presi in
considerazione per fondare le misure contestate e da cui dipendeva
l’esercizio del loro potere discrezionale (punto 123 della sentenza).
Orbene, nella specie, in primo luogo, taluni costi salariali non erano
stati presi in considerazione nell’ambito dello studio comparativo della
prevedibile redditività della coltivazione del cotone sotto il regime di
aiuto, analisi che era servita da fondamento per la determinazione
dell’importo dell’aiuto specifico al cotone, e, in secondo luogo, non
erano stati esaminati gli effetti potenziali della riforma sulla
situazione economica delle imprese, nonostante si trattasse di un dato
di base che doveva essere presa in considerazione per valutare la
redditività della coltivazione del cotone (v. punti 124-132 della
sentenza).
54 La Corte ha da ciò dedotto che il Consiglio, autore del regolamento
controverso, non aveva dimostrato che il nuovo regime di aiuto al cotone
istituito da tale regolamento fosse stato adottato mediante un esercizio
effettivo del suo potere discrezionale, il quale implicava che fossero
presi in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti
della fattispecie, fra cui l’insieme dei costi salariali connessi con la
coltura del cotone e la potenzialità delle imprese di sgranatura, dei
quali era necessario tener conto per valutare la redditività della detta
coltura (punto 133 della sentenza). Secondo la Corte, da ciò deriva che
i dati presentati dalle istituzioni comunitarie non le consentono di
accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i
limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia,
pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto
specifico al cotone al 35% del totale degli aiuti esistenti nel regime
di aiuto anteriore era sufficiente per garantire l’obiettivo esposto nel
‘considerando’ 5 del regolamento controverso, cioè assicurare la
redditività e quindi la continuazione di tale coltura, obiettivo che
riflette quello sancito al n. 2 del protocollo n. 4 (punto 134 della
sentenza). La Corte ha da ciò concluso che il principio di
proporzionalità era stato violato (punto 135 della sentenza).
55 Alla luce di tali precisazioni si deve esaminare se le ricorrenti
abbiano fornito prove o indizi tali da dimostrare che si è avuto un
rapporto di causa-effetto tra l’illecito commesso all’atto dell’adozione
del regolamento controverso e il danno fatto valere.
- Sul nesso di causalità tra la violazione del principio di
proporzionalità che inficia il regolamento controverso e il pregiudizio
risultante dalla riduzione della produzione di cotone e dalla
susseguente diminuzione dei redditi conseguiti dalle imprese di
sgranatura in occasione della campagna 2006/2007
56 Dall’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti sia nel ricorso che
nella replica, come pure dalle relazioni e perizie da esse presentate a
sostegno, risulta che l’argomento di cui esse si avvalgono consiste nel
dimostrare l’esistenza di un nesso tra la diminuzione del volume delle
vendite di cotone riscontrata in occasione della campagna 2006/2007 e
l’entrata in vigore del regolamento controverso e non tra la detta
diminuzione e l’illecito nel quale il Consiglio è incorso all’atto
dell’adozione del detto regolamento.
57 Per quanto riguarda, innanzitutto, la relazione del 2007, questa
consiste, come risulta dal suo oggetto, nel menzionare «le incidenze
della riforma dei regimi di aiuto al cotone sulla produzione spagnola».
Gli sviluppi esposti in tale relazione, come risulta chiaramente dalla
formulazione delle sue differenti sezioni, sono dedicati sia all’esame
degli «effetti della riforma sugli incentivi a coltivare il cotone», sia
alla «quantificazione delle incidenze della riforma sulla produzione
spagnola». Deve altresì notarsi che tale valutazione verte
essenzialmente sugli effetti globali del passaggio da un regime di aiuti
esclusivamente legato alla produzione di cotone a un regime di aiuti
disaccoppiato per l’ammontare del 65% della detta produzione.
58 Per quanto riguarda le perizie, esse sono intese a valutare, nella
loro prima parte, l’impatto della riforma sull’insieme del settore della
sgranatura e, nella loro seconda parte, l’importo del danno subìto da
ciascuna delle ricorrenti con riferimento alle tre campagne precedenti
durante le quali era in vigore il regime anteriore di aiuto al cotone.
Le ricorrenti a questo proposito sottolineano che il danno che esse
hanno subìto è stato calcolato nelle perizie «a partire dalla differenza
esistente fra i risultati stimati per la campagna [2006/2007] tenendo
conto dell’attuale regolamentazione degli aiuti al cotone (stima alla
chiusura della campagna) e i risultati che sarebbero stati quelli
dell’impresa sulla base del regime di aiuti precedente (scenario
alternativo)».
59 È giocoforza constatare che tali elementi non sono tali da dimostrare
che il pregiudizio invocato si ricolleghi direttamente alla violazione
del principio di proporzionalità in cui il Consiglio è incorso all’atto
dell’adozione del regolamento controverso. Infatti, come è stato
indicato supra al punto 48, l’analisi del nesso di causalità non
può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di
comportamento illecito, l’istituzione di sarebbe astenuta dall’agire o
avrebbe adottato un atto contrario, ma deve procedere comparando la
situazione prodotta, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la
situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento
dell’istituzione rispettoso della norma di diritto.
60 Nella specie, dalla citata sentenza Spagna/Consiglio risulta che
nell’ottica di una violazione del principio di proporzionalità non sono
state censurate le disposizioni controverse stesse, bensì la mancata
presa in considerazione dell’insieme degli elementi e delle circostanze
pertinenti, in particolare mediante la realizzazione di uno studio di
impatto della riforma, prima dell’adozione di tali disposizioni. Da ciò
risulta che ogni diminuzione di reddito dovuta alla sola riforma non
presenta alcun nesso di causalità con l’illecito constatato dalla Corte,
poiché tale illecito non rimette in discussione la scelta di procedere
ad una siffatta riforma. Spettava pertanto alle ricorrenti fornire
elementi al fine di dimostrare che le quote di aiuti accoppiati e di
aiuti disaccoppiati presi in considerazione all’atto della riforma del
2004, cioè le quote del 35% e, rispettivamente, del 65% che sono
all’origine del pregiudizio da esse invocato, sarebbero state diverse se
le restituzioni comunitarie avessero, conformemente a tale sentenza,
considerato l’insieme dei dati pertinenti (impatto sulla produzione di
cotone, costi salariali legati alla coltivazione del cotone e incidenza
del nuovo regime sul settore della sgranatura).
61 Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato che, in assenza
dell’illecito constatato dalla Corte nella citata sentenza
Spagna/Consiglio, il regolamento controverso non sarebbe stato adottato
o avrebbe necessariamente avuto un contenuto differente. Si deve a
questo proposito ricordare che il regolamento controverso, in
particolare il capitolo 10 bis da esso introdotto nel regolamento n.
1782/2003, si inserisce, come risulta chiaramente dalla sua motivazione,
nell’ambito del processo di riforma della politica agricola comune
avviato dal regolamento n. 1782/2003 il cui obiettivo è sostituire una
politica di sostegno dei prezzi e della produzione a una politica di
sostegno diretto dei redditi degli agricoltori e di cui uno degli
elementi chiave è il disaccoppiamento del sostengo diretto ai produttori
e l’introduzione del regime di pagamento unico (v. ‘considerando’ 1).
Essendo il passaggio a un regime di aiuto progressivamente disaccoppiato
della produzione il fulcro della riforma della politica agricola comune,
le ricorrenti non possono, nell’ambito del presente ricorso, riferirsi
al regime di aiuto alla produzione esistente prima dell’adozione del
regolamento controverso.
62 Si deve altresì sottolineare che, alla data di introduzione del
presente ricorso, il Consiglio non aveva ancora adottato il nuovo
regolamento e che pertanto in tale fase era impossibile emettere un
giudizio anticipato sul contenuto delle disposizioni relative alla
riforma del regime di aiuto al cotone che sarebbero state adottate in
seguito e conformemente alla citata sentenza Spagna/Consiglio. Ciò
considerato, spettava alle ricorrenti fornire elementi concreti che
consentissero di stabilire con certezza che il regolamento a venire,
tenuto conto dell’obbligo di prendere in considerazione tutti i fattori
e tutte le circostanze propri alla situazione specifica del settore del
cotone, compreso l’insieme degli elementi necessari alla valutazione
delle redditività di tale cultura, avrebbe dovuto prevedere un sistema
di sostegno ai produttori di cotone diverso da quello previsto dal
regolamento controverso.
63 In altri termini, spetta alle ricorrenti dimostrare che, adottando un
nuovo regime rispettoso non solo della norma di diritto tramite la
realizzazione di uno studio di impatto della riforma, ma anche degli
obiettivi che sottostanno alla riforma della politica agricola comune,
il Consiglio era inevitabilmente indotto a considerare un sistema e una
quota di disaccoppiamento dell’aiuto ai produttori differenti da quelli
previsti dalle disposizioni controverse.
64 Orbene, non solo le ricorrenti non sono riuscite a produrre siffatti
elementi, ma dallo studio di impatto effettuato dai servizi della
Commissione nel corso del 2007 conformemente alla citata sentenza
Spagna/Consiglio risulta che fra le tre opzioni strategiche considerate,
cioè l’aiuto alla produzione (detto «scenario preriforma»), il
«disaccoppiamento totale» e il «disaccoppiamento quasi totale» (detto
«scenario 2004»), è quest’ultima a offrire i migliori strumenti per
raggiungere i differenti obiettivi della riforma in quanto soddisfa le
condizioni denunciate nel protocollo n. 4 e va nel senso del processo di
riforma della politica agricola comune.
65 Nello stesso senso, la nuova proposta di regolamento presentata dalla
Commissione in data 9 novembre 2007 enuncia che gli studi effettuati
giungono alla conclusione che le quote del 35% di aiuti accoppiati e del
65% di aiuti disaccoppiati alla produzione dovrebbero essere mantenute.
66 Infine, è giocoforza constatare che il nuovo regolamento adottato in
seguito alla citata sentenza Spagna/Commissione, cioè il regolamento
(CE) del Consiglio 23 giugno 2008, n. 637, che modifica il regolamento
(CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la
ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178, pag. 1), prevede
queste stesse quote di aiuti accoppiati e disaccoppiati (v.
‘considerandi’ 9 e 10).
67 Neppure la circostanza evocata dalla ricorrente nel corso
dell’udienza secondo cui il regolamento n. 637/2008 contiene
disposizioni apparentemente più favorevoli alle imprese di sgranatura di
quelle previste dal regolamento controverso è tale da provare che esiste
un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’illecito commesso e
i pregiudizi asseriti, dal momento che non è dimostrato che le nuove
disposizioni contenute in tale regolamento, intese a contribuire alla
stabilizzazione del settore del cotone nel nuovo contesto giuridico e
commerciale, siano necessariamente il risultato dei differenti studi di
impatto effettuati dai servizi della Commissione, conformemente alla
citata sentenza Spagna/Consiglio. Infatti non risulta assolutamente né
dalle conclusioni raggiunte in tali studi (v. punto 5 della sintesi
dello studio di impatto sopracitato) né dalla motivazione del
regolamento n. 637/2008 (v. ‘considerando’ 16-24) che l’inserimento di
tali disposizioni sia stato effettuato a seguito della presa in
considerazione, conformemente alla citata sentenza Spagna/Consiglio, di
tutti gli elementi e le circostanze pertinenti.
- Sul nesso di causalità tra la violazione del principio di
proporzionalità che inficia il regime controverso e le spese di
consulenza giuridica ed economica
68 Per quanto riguarda il pregiudizio consistente nei «costi di servizi
e consulenza legale e economica» e, se del caso, nei costi di dotazione
in ammortizzamento e di provvigione per immobilizzi materiali, è
egualmente giocoforza considerare che le ricorrenti hanno omesso di
indicare in quale misura tali costi di consulenza sostenuti «a seguito
dell’adozione del regolamento controverso», ammesso che siano stati
effettivamente sostenuti, presentavano un nesso diretto con l’illiceità
constatata dalla Corte nella citata sentenza Spagna/Consiglio.
69 Infatti, rispondendo ad un quesito rivolto loro dal Tribunale nel
corso dell’udienza, le ricorrenti hanno precisato che gli oneri di cui
trattasi si riferivano in realtà agli oneri sostenuti ai fini del
presente procedimento. Orbene, le spese sostenute ai fini dei
procedimenti di controllo giurisdizionale di competenza del giudice
comunitario devono essere considerate coperte dalle decisioni adottate
sulle spese, ai sensi delle specifiche norme di procedure applicabili a
tale tipo di spese, nelle decisioni con le quali viene posto fine al
procedimento e al termine dei procedimenti speciali previsti in caso di
contestazione vertente sull’importo delle spese. Tali procedimenti
escludono una rivendicazione delle medesime somme, o di somme versate
agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la
responsabilità extracontrattuale della Comunità, anche ad opera delle
parti che, rimaste soccombenti, hanno dovuto sostenere l’onere delle
spese.
70 Dall’insieme di quanto sopra considerato consegue che le ricorrenti
non sono state in grado di dimostrare che il danno da esse subìto si
ricollega, in ragione di un rapporto di causa-effetto, alla violazione
del principio di proporzionalità che inficia il regolamento controverso.
71 Pertanto, i ricorsi vanno respinti in quanto infondati senza che
occorra esaminare se le altre condizioni richieste per dimostrare la
responsabilità extracontrattuale delle Comunità siano nella specie
soddisfatte.
Sulle spese
72 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le
ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sostenere le
loro spese nonché, in solido, quelle sostenute dal Consiglio e dalla
Commissione conformemente alle conclusioni di questi ultimi.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-252/07, T-271/07 e T-272/07 sono riunite ai fini della
sentenza.
2) I ricorsi sono respinti.
3) La Sungro, SA, la Eurosemillas, SA, e la Surcotton, SA, supporteranno
ciascuna le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dal
Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 gennaio 2010.
Firme
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562