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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e T-275/08
DIRITTO AGRARIO - FEAGA - Tutela degli interessi finanziari del bilancio
comunitario - Sistema di corresponsabilità finanziaria - Obbligo di
computare gli interessi maturati - Calcolo - Art. 32, n. 5, Reg. n.
1290/2005/CE. Il sistema di corresponsabilità finanziaria, istituito
dall’art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, mira a tutelare gli
interessi finanziari del bilancio comunitario, imputando allo Stato membro
interessato una parte delle somme dovute a seguito di irregolarità, che non
siano state recuperate in un termine ragionevole. Pertanto, l’obbligo di
computare gli interessi maturati tra il momento dell’accertamento
dell’irregolarità e quello dell’effettivo recupero degli importi in
questione ha carattere compensatorio, in quanto gli interessi sono calcolati
in rapporto al pregiudizio temporaneamente sofferto dal bilancio comunitario
a causa del mancato introito di un credito contabilizzato a suo favore. Di
conseguenza, risulterebbe incompatibile con l’obiettivo di tutelare gli
interessi finanziari del bilancio comunitario l’esclusione degli interessi
dalla somma da recuperare e, quindi, la riduzione dell’importo posto a
carico dello Stato membro interessato, poiché in tal caso sarebbe il
bilancio comunitario a sostenere la maggior parte delle conseguenze
finanziarie del mancato recupero, in termini ragionevoli, degli importi
dovuti a seguito di irregolarità. Pres. Vilaras - Rel. Prek - Repubblica
italiana c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E.,
Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e T-275/08
DIRITTO AGRARIO - FEAGA - Principio dell’interesse che segue il regime
contabile della somma capitale - Presa in considerazione degli interessi -
Valenza generale nella disciplina del bilancio comunitario - Art. 86, n. 1,
Reg. n. 2342/2002. Il principio secondo il quale gli interessi seguono
il regime contabile della somma capitale, essendone un accessorio, ha
valenza generale nel quadro della disciplina del bilancio comunitario, come
testimonia l’art. 86, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, adottato in
applicazione dell’art. 71, n. 4, del regolamento finanziario, il quale
precisa che, «fatte salve le disposizioni specifiche risultanti
dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo
esigibile non rimborsato (...) produce interessi». Pres. Vilaras - Rel. Prek
- Repubblica italiana c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e T-275/08
DIRITTO AGRARIO - FEAGA - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA - Importi da recuperare
nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini
previsti - Nozione di conseguenze finanziarie - Presa in considerazione
degli interessi - Art. 32, n. 5, Reg. n. 1290/2005/CE. Le controversie
relative alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del
diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia
disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto interno,
fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che le
modalità previste dall’ordinamento nazionale non possono giungere a rendere
praticamente impossibile l’attuazione della normativa comunitaria e che
l’applicazione della legislazione nazionale deve avvenire in modo non
discriminatorio rispetto alle procedure dirette a risolvere controversie
nazionali del medesimo tipo (v. sentenza della Corte 13/03/2008, cause
riunite da C-383/06 a C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale
Werkvoorziening e a.). Sebbene da ciò derivi necessariamente che qualsiasi
questione accessoria relativa al recupero, da parte della Repubblica
italiana, degli importi indebitamente corrisposti dal bilancio comunitario,
non disciplinata da norme comunitarie, debba essere risolta in base alle
norme pertinenti dell’ordinamento nazionale, un’applicazione siffatta non
può rimettere in discussione il principio della presa in considerazione
degli interessi a titolo dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base. Pres.
Vilaras - Rel. Prek - Repubblica italiana c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e
T-275/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Diritto comunitario - Interpretazione
di una norma - Elementi. Ai fini dell’interpretazione di una norma di
diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della
stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa
di cui essa fa parte (v. sentenza della Corte 7/06/2005, causa C-17/03, VEMW
e a. e sentenza del Tribunale 6/10/2005, cause riunite T-22/02 e T-23/02,
Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione). Pres. Vilaras - Rel.
Prek - Repubblica italiana c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e T-275/08
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
22 aprile 2010
«FEAGA - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati
membri per le spese finanziate dal FEAGA - Importi da recuperare nei
confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini
previsti - Nozione di conseguenze finanziarie - Presa in considerazione
degli interessi - Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005»
Nelle cause riunite T-274/08 e T-275/08,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. S. Fiorentino, avvocato
dello Stato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Jimeno Fernández e P.
Rossi, in qualità di agenti,
convenuta,
aventi ad oggetto, nella causa T-274/08, una domanda d’annullamento
parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/396/CE,
relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli
Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2007, finanziate
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 139, pag. 33),
nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del
bilancio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 32, n. 5, del
regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al
finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), e,
nella causa T-275/08, una domanda d’annullamento parziale della
decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/394/CE, relativa alla
liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania,
dell’Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione
garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22), nella
parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del
bilancio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 32, n. 5, del
regolamento n. 1290/2005,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M.
Ciuca, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 25
novembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Normativa relativa al finanziamento della politica agricola comune
1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola
comune è costituita, per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio
2007, dal regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290,
relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag.
1; in prosieguo: il «regolamento di base»).
2 In forza dell’art. 49 del regolamento di base:
«[Il regolamento di base] è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007
(…)
Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16
ottobre 2006:
- (…)
- l’articolo 32, per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il
recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,
- (…)».
3 Il ‘considerando’ 25 del regolamento di base è del seguente tenore:
«Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è
opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di
accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e
correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si
adoperino per la prevenzione e l’adeguato trattamento di eventuali
irregolarità commesse dai beneficiari».
4 Il ‘considerando’ 26 del regolamento di base enuncia che:
«In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate
dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non
conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È
opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in
cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile
recuperare l’intero importo. A tal fine è opportuno istituire una
procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del
bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro
responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di
irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli.
In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe
giustificato imputare l’intera somma a tale Stato membro. Tuttavia,
fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati
membri nell’ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire
equamente l’onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro».
5 L’art. 30, n. 1, del regolamento di base prevede che: «anteriormente
al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato, la
Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori
riconosciuti (…), in base alle informazioni comunicate a norma
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii)».
6 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. c), iii), del regolamento di base,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea, per le azioni
relative ad operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), «i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti,
completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile
dell’organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni
necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione
elaborata dall’organismo di certificazione (…)».
7 A norma dell’art. 32, n. 1, del regolamento di base: «gli importi
recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi
interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano
tra le entrate del FEAGA del mese dell’incasso effettivo».
8 Ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di base, all’atto della
trasmissione dei conti annuali, a norma dell’art. 8, n. 1, lett. c), iii),
gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa
dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità,
contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per
procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al
primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità.
9 Conformemente all’art. 32, n. 4, del regolamento di base:
«La Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi
da recuperare:
a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti
amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario
per procedere al recupero nel corso dell’anno successivo al primo
verbale amministrativo o giudiziario;
b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato
stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero,
oppure qualora l’irregolarità non sia stata registrata nella tabella
riepilogativa (…), nell’anno del primo verbale amministrativo o
giudiziario».
10 L’art. 32, n. 5, del regolamento di base prevede quanto segue:
«Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni
dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel
termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai
tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero
sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del
bilancio comunitario.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato
membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è
stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente
paragrafo.
La ripartizione dell’onere finanziario connesso al mancato recupero, a
norma del primo comma, lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato
membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in
applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli
importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50%,
previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente
articolo.
Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale
amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati
l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA,
come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione
del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro
interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui
al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la
Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine
per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale».
11 Conformemente all’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione 21
giugno 2006, n. 885, recante modalità di applicazione del [regolamento
di base] per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori
e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU
L 171, pag. 90), «i conti annuali di cui all’articolo 8, paragrafo 1,
lettera c), punto iii), del regolamento [di base] includono (…) la
tabella degli importi da recuperare alla fine dell’esercizio, secondo il
modello di cui all’allegato III (…)».
Normativa comunitaria relativa al bilancio generale della Comunità
europea
12 Conformemente all’art. 71, n. 4, del regolamento (CE, Euratom) del
Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU
L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»): «le
condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità
sono precisate nelle modalità d’esecuzione».
13 Ai sensi dell’art. 86, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) della
Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del
[regolamento finanziario] (GU L 357, pag. 1) (…): «salve le disposizioni
speciali derivanti dall’applicazione della normativa settoriale, i
crediti non restituiti (…) producono interessi (…)».
Fatti
14 Al fine della certificazione degli esercizi finanziari 2006 e 2007 da
parte di taluni organismi pagatori italiani, in particolare l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 30 del
regolamento di base, e per preparare la comunicazione alla Commissione
delle informazioni ad essi richieste, è stata compiuta una missione di
verifica in Italia da parte dei funzionari della direzione generale (DG)
«Agricoltura» della Commissione nei giorni 27-30 novembre 2007. Questa
missione aveva lo scopo di determinare le informazioni da inviare alla
Commissione circa le somme relative ad irregolarità per le quali era
stata iniziata la procedura di recupero.
15 Con lettere in data 1° febbraio 2008, l’AGEA ha inviato alla
Commissione le tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero
avviati a seguito di irregolarità, corredate di note esplicative in cui
si riportava quanto segue: «Si fa espressamente riserva di assumere ogni
forma di iniziativa volta a tutelare gli interessi finanziari dello
Stato italiano per la rivalsa delle somme che risultassero non dovute a
seguito dell’applicazione dei criteri stabiliti per il calcolo degli
interessi così come richiesti dalla Comunità (…)».
16 Il 28 marzo (causa T-274/08) e il 22 aprile (causa T-275/08) 2008, la
Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una nota, dove si
indicavano i conti degli organismi pagatori che sarebbero stati proposti
per la liquidazione e si precisava che gli importi stabiliti a titolo di
conseguenze finanziarie, derivanti dall’omesso recupero di somme dovute
a seguito di irregolarità, erano stati stabiliti sulla base delle
informazioni trasmesse dall’AGEA.
17 Il 30 aprile 2008 la Commissione ha adottato, in base alle
informazioni fornite dagli organismi pagatori degli Stati membri, la
decisione 2008/396/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli
organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio
finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
(GU L 139, pag. 33) (causa T-274/08), nonché la decisione 2008/394/CE,
relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori in
Germania, in Italia e in Slovacchia per quanto riguarda le spese
finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),
sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22)
(causa T-275/08).
18 Le decisioni 2008/396 e 2008/394 indicano gli importi che devono
essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro, compresi gli
importi derivanti dall’applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento
di base.
19 Per quanto concerne la Repubblica italiana, le decisioni 2008/396 e
2008/394 prevedono riduzioni dei crediti ad essa concessi pari,
rispettivamente, a EUR 114 581 208,51 e a EUR 99 839 568,22 a titolo di
importi da recuperare in seguito a irregolarità o negligenze. Questi
importi comprendono somme corrispondenti alle conseguenze finanziarie
poste a carico della Repubblica italiana in applicazione dell’art. 32,
n. 5, del regolamento di base, per le ipotesi in cui il recupero degli
importi dovuti a seguito di irregolarità o negligenze non sia avvenuto
nel termine di quattro anni, dalla data del primo verbale amministrativo
o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali.
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale
l’11 luglio 2008 e iscritti a ruolo con i numeri T-274/08 e T-275/08, la
Republica italiana ha proposto i presenti ricorsi.
21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha
deciso l’apertura della fase orale in queste due cause.
22 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai
quesiti posti dal Tribunale durante le udienze del 25 novembre 2009.
23 Dopo aver ascoltato le parti a questo proposito in occasione delle
udienze, il Tribunale (Quinta sezione) ritiene opportuno riunire le due
cause ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50, n. 1, del suo
regolamento di procedura.
24 Nella causa T-274/08, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale
voglia annullare la decisione 2008/396, nella parte in cui computa gli
interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano
per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del
regolamento di base.
25 Nella causa T-275/08, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale
voglia annullare la decisione 2008/394, nella parte in cui computa gli
interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano
per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del
regolamento di base.
26 Nelle cause T-274/08 e T-275/08, la Commissione chiede al Tribunale
di:
- rigettare il ricorso;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.
In diritto
27 A sostegno dei suoi ricorsi la Repubblica italiana deduce un unico
motivo, relativo alla violazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento di
base.
Argomenti delle parti
28 La Repubblica italiana sostiene che la Commissione avrebbe accolto
un’interpretazione errata dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
In sostanza, essa critica la Commissione per averle chiesto di versare
importi a titolo di tale disposizione, comprensivi degli interessi,
quando sarebbe invece impossibile, ai sensi del diritto italiano,
contabilizzare interessi in assenza di una pronuncia del giudice.
29 In primo luogo, la Repubblica italiana ritiene che l’art. 32, n. 5,
del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che esso
riguardi solo gli importi e non gli eventuali interessi che essi abbiano
potuto produrre. A questo riguardo essa sottolinea che questa
disposizione non riguarderebbe la produzione di interessi, laddove
l’art. 32, n. 1, li citerebbe espressamente. Essa ne deduce che il
legislatore comunitario avrebbe inteso disciplinare nel n. 1 e nel n. 5
dell’art. 32 del regolamento di base due ipotesi diverse. L’art. 32, n.
1, farebbe riferimento a situazioni nelle quali il procedimento di
recupero si è perfezionato e gli interessi sono già stati recuperati
presso i beneficiari; di conseguenza, sarebbe inopportuno che lo Stato
potesse tesaurizzarli. Viceversa, l’art. 32, n. 5, del regolamento di
base si riferirebbe ai giudizi pendenti, quando la contabilizzazione
degli interessi nonché la data d’inizio della loro maturazione sarebbero
ancora incerte.
30 Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che l’art. 32, n. 5, essendo
norma di natura eccezionale poiché introduce una deroga al principio
generale contenuto nell’art. 32, n. 1, dovrebbe ricevere un’applicazione
restrittiva, mancando in esso un espresso riferimento ad «interessi».
31 In secondo luogo, la Repubblica italiana ritiene che questa
interpretazione tenga conto dell’impossibilità giuridica, per uno Stato
membro, di determinare l’importo degli interessi di mora fintantoché non
esista un accertamento giudiziario dell’indebito a carico del
beneficiario dei fondi dato che, in applicazione dell’art. 2033 del
codice civile italiano, spetterebbe al giudice determinare il momento a
partire dal quale decorrono gli interessi di mora, in base alla buona o
mala fede del destinatario dei fondi. Inoltre la Repubblica italiana
ritiene che il fatto di tener conto degli interessi solo quando gli
importi dovuti siano definitivamente imputabili appaia più coerente con
la ratio dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, dato che i
commi terzo, quarto e quinto di quest’ultimo dimostrerebbero che si
parla di una liquidazione forfettaria e provvisoria, suscettibile di
successive compensazioni.
32 In terzo luogo, la Repubblica italiana sostiene di non aver mai
accettato, nemmeno tacitamente, i criteri di calcolo imposti dalla
Commissione. Infatti, da un lato, l’organismo pagatore italiano avrebbe
costantemente sostenuto che, quando i procedimenti di recupero danno
luogo a contestazioni dinanzi ai giudici nazionali, gli importi dovuti
dallo Stato membro, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento di
base, non debbano includere gli interessi, e, dall’altro, esso ne
avrebbe espressamente informato la Commissione, nel corso della fase
stragiudiziale, riservandosi il diritto di adire i giudici comunitari.
Di conseguenza, sarebbe irrilevante la circostanza che, all’atto della
trasmissione alla Commissione della documentazione necessaria al fine
della liquidazione dei conti, l’organismo pagatore abbia incluso gli
interessi negli importi dovuti ex art. 32, n. 5, del regolamento di
base.
33 La Commissione critica gli argomenti della Repubblica italiana e
ritiene di non aver effettuato un’interpretazione errata dell’art. 32,
n. 5, del regolamento di base.
Giudizio del Tribunale
34 In via preliminare occorre osservare che, nell’ambito del suo unico
motivo, la Repubblica italiana cerca di dimostrare che le decisioni
2008/396 e 2008/394 dovrebbero essere annullate in quanto la
Commissione, tenendo conto degli interessi in forza dell’art. 32, n. 5,
del regolamento di base, si sarebbe basata su un’errata interpretazione
di questa disposizione. Poiché la Commissione ha inflitto alla
Repubblica italiana due riduzioni di credito, a norma dell’art. 32 del
regolamento di base, pari a EUR 114 581 208,51 (causa T-274/08) e a EUR
99 839 568,22 (causa T-275/08), riduzioni che comprenderebbero importi a
norma dell’art. 32, n. 5, la Repubblica italiana critica la Commissione
per aver calcolato questi ultimi importi prendendo in considerazione
anche gli interessi.
35 L’art. 32 del regolamento di base concerne gli obblighi degli Stati
membri in materia di recupero di importi presso beneficiari che abbiano
commesso irregolarità o negligenze.
36 L’art. 32, n. 5, del regolamento di base riguarda le ipotesi
specifiche in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi nel
termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o
giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali. Per ipotesi del genere si
precisa che «le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il
50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio
comunitario».
37 In forza di una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione
di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto
della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi
perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza della Corte
7 giugno 2005, causa C-17/03, VEMW e a., Racc. pag. I-4983, punto 41, e
giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005,
cause riunite T-22/02 e T-23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine
Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-4065, punto 47).
38 È alla luce di questi principi che occorre esaminare se l’espressione
«conseguenze finanziarie», contenuta nell’art. 32, n. 5, del regolamento
di base, debba essere riferita solo agli importi che non abbiano
costituito oggetto di recupero, oppure anche agli interessi prodotti dai
medesimi.
39 In primo luogo, appare evidente che la risposta a tale questione può
essere dedotta da un’interpretazione letterale dell’art. 32, n. 5, del
regolamento di base, alla luce del chiaro significato dell’espressione
«conseguenze finanziarie». A tale riguardo occorre rilevare che
quest’espressione ha un’ampia portata in quanto può comprendere tutte le
implicazioni di natura economica connesse al mancato recupero degli
importi irregolarmente corrisposti. Ebbene, in tal novero rientrano
necessariamente gli interessi che sarebbe stato obbligatorio versare ai
sensi dell’art. 32, n.1, del regolamento di base.
40 In secondo luogo, quest’interpretazione letterale è corroborata
dall’art. 34, n. 1, lett. a), del regolamento di base, secondo il quale
«sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi
dell’articolo 18 del regolamento [finanziario] (...) gli importi che, in
applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono
essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi».
41 L’interpretazione illustrata nel precedente punto 39 è conforme
parimenti all’economia generale della procedura di liquidazione dei
conti. In effetti, occorre leggere l’art. 32, n. 5, del regolamento di
base alla luce dell’art. 32, n. 1, del medesimo regolamento, che
costituisce la cornice generale in materia di rimborsi alla Comunità
degli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze
nell’uso dei fondi. Dal momento che l’art. 32, n. 5, non modifica
assolutamente il principio della contabilizzazione degli interessi, ma
si limita a ripartire la responsabilità finanziaria tra lo Stato membro
e il bilancio comunitario nell’ipotesi di mancato recupero degli importi
dovuti in termini ragionevoli, ciò comporta senz’altro che le
«conseguenze finanziarie» menzionate nell’art. 32, n. 5, del regolamento
di base comprendono, segnatamente, la somma capitale nonché gli
interessi da essa prodotti.
42 Peraltro, dev’essere parimenti respinto l’argomento ricavato dal
fatto che la mancanza del termine «interessi» nell’art. 32, n. 5,
dimostrerebbe la volontà del legislatore di disciplinare una situazione
diversa da quella delineata nell’art. 32, n. 1, in quanto detto n. 5
riguarderebbe una liquidazione meramente forfettaria e provvisoria. È
indubbiamente esatto che, in osservanza dell’art. 32, n. 5, terzo comma,
lo Stato membro è tenuto a dar corso ai procedimenti di recupero. Da ciò
discende necessariamente che l’importo delle conseguenze finanziarie può
costituire eventualmente oggetto di rettifiche successive. Tuttavia,
quest’eventualità di rettifiche successive riguarda il complesso delle
conseguenze finanziarie calcolate a norma dell’art. 32, n. 5, del
regolamento di base, ivi compresi gli interessi relativi alla somma
capitale. Non c’è pertanto nessuna contraddizione tra la presa in
considerazione degli interessi a titolo delle conseguenze finanziarie
previste dall’art. 32, n. 5, primo comma, del regolamento di base e il
carattere provvisorio di detta liquidazione.
43 Pertanto, occorre respingere i vari argomenti della Repubblica
italiana ricavati, da un lato, dalla circostanza che solo l’art. 32, n.
1, del regolamento di base si riferisce espressamente alla
contabilizzazione degli interessi e, dall’altro, dal fatto che l’art.
32, n. 5, del regolamento di base costituirebbe una deroga all’art. 32,
n. 1, e, di conseguenza, dovrebbe essere interpretato restrittivamente,
tenendo conto del fatto che il termine «interessi» non è espressamente
menzionato al suo interno.
44 In terzo luogo, dal preambolo del regolamento di base, in particolare
dai ‘considerando’ 25 e 26 di quest’ultimo, si evince che il sistema di
corresponsabilità finanziaria, istituito dall’art. 32, n. 5, del
regolamento di base, mira a tutelare gli interessi finanziari del
bilancio comunitario, imputando allo Stato membro interessato una parte
delle somme dovute a seguito di irregolarità, che non siano state
recuperate in un termine ragionevole. Come giustamente sottolineato
dalla Commissione, l’obbligo di computare gli interessi maturati tra il
momento dell’accertamento dell’irregolarità e quello dell’effettivo
recupero degli importi in questione ha carattere compensatorio, in
quanto gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio
temporaneamente sofferto dal bilancio comunitario a causa del mancato
introito di un credito contabilizzato a suo favore. Di conseguenza,
risulterebbe incompatibile con l’obiettivo di tutelare gli interessi
finanziari del bilancio comunitario l’esclusione degli interessi dalla
somma da recuperare e, quindi, la riduzione dell’importo posto a carico
dello Stato membro interessato, poiché in tal caso sarebbe il bilancio
comunitario a sostenere la maggior parte delle conseguenze finanziarie
del mancato recupero, in termini ragionevoli, degli importi dovuti a
seguito di irregolarità.
45 In quarto luogo, occorre sottolineare che il principio secondo il
quale gli interessi seguono il regime contabile della somma capitale,
essendone un accessorio, ha valenza generale nel quadro della disciplina
del bilancio comunitario, come testimonia l’art. 86, n. 1, del
regolamento n. 2342/2002, adottato in applicazione dell’art. 71, n. 4,
del regolamento finanziario, il quale precisa che, «fatte salve le
disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative
settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato (...)
produce interessi».
46 Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre pertanto concludere che
la Repubblica italiana sostiene a torto che la Commissione avrebbe
accolto un’interpretazione errata dell’art. 32, n. 5, del regolamento di
base, comprendendo gli interessi negli importi dovuti a titolo di detta
disposizione.
47 Questa conclusione non può essere rimessa in discussione
dall’argomento della Repubblica italiana, secondo il quale le sarebbe
impossibile applicare l’art. 32, n. 5, del regolamento di base a causa
dell’art. 2033 del codice civile, il quale osterebbe a che venga
determinato con esattezza il momento iniziale per il calcolo degli
interessi fintantoché un credito non sia stato accertato in via
giudiziaria.
48 In primo luogo, un siffatto rinvio all’ordinamento nazionale è fuor
di luogo in relazione all’unica questione dibattuta nel presente
giudizio, ossia all’interpretazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento
di base e, per l’esattezza, alla questione concernente l’esistenza di un
obbligo, in forza di detta disposizione, di tener conto degli interessi.
49 In secondo luogo, è certamente esatto che le controversie relative
alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del
diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia
disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto
interno, fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso
che le modalità previste dall’ordinamento nazionale non possono giungere
a rendere praticamente impossibile l’attuazione della normativa
comunitaria e che l’applicazione della legislazione nazionale deve
avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure dirette a
risolvere controversie nazionali del medesimo tipo (v. sentenza della
Corte 13 marzo 2008, cause riunite da C-383/06 a C-385/06, Vereniging
Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., Racc. pag. I-1561,
punti 48-50, e giurisprudenza ivi citata). Sebbene da ciò derivi
necessariamente che qualsiasi questione accessoria relativa al recupero,
da parte della Repubblica italiana, degli importi indebitamente
corrisposti dal bilancio comunitario, non disciplinata da norme
comunitarie, debba essere risolta in base alle norme pertinenti
dell’ordinamento nazionale, un’applicazione siffatta non può rimettere
in discussione il principio della presa in considerazione degli
interessi a titolo dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
50 In terzo luogo, infine, la Commissione sottolinea giustamente che il
fatto che l’organismo pagatore abbia incluso gli interessi nelle somme
comunicatele, affinché essa calcolasse gli importi indicati nelle
decisioni 2008/396 e 2008/394, dimostra che non è impossibile includere
questi interessi tra le somme che gli Stati membri devono rimborsare a
norma dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base. Inoltre, occorre
constatare che la Repubblica italiana non ha comunicato alla Commissione
il totale degli importi dovuti a norma dell’art. 32, n. 5, del
regolamento di base, al netto degli interessi maturati.
51 Da tutto quanto sin qui esposto si evince che la Commissione non ha
commesso errori di diritto nell’interpretazione dell’art. 32, n. 5, del
regolamento di base, ritenendo che gli interessi dovessero essere presi
in considerazione nelle somme dovute dallo Stato membro a titolo di
questa disposizione.
52 Pertanto, i ricorsi devono essere integralmente respinti.
Sulle spese
53 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
54 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana,
rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-274/08 e T-275/08 sono riunite ai fini della sentenza.
2) I ricorsi sono respinti.
3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Vilaras
Prek
Ciuca
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2010.
Firme
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