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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230


 
DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivamente costruito e ultimato - Sequestro preventivo - Destinazione ad abitazione per la propria famiglia - Ordine di sgombero - Reato di cui all'art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Art. 349, c. 1 e 2, c.p. - Art. 321 c.p.p.. In materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa. Pertanto, se con la applicazione della misura cautelare reale si intende evitare detto pregiudizio, non può consentirsi, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, edificato contra legem, giacché siffatta utilizzazione neutralizza il fine del sequestro medesimo. (Annulla senza rinvio ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Nigro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Aggravamento del carico urbanistico - Sequestro preventivo - Oggetto della tutela penale - Verifica - Pregiudizio al momento della adozione del provvedimento. Nel caso di sequestro di un manufatto abusivo, va verificata la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio, ossia il livello di pericolosità che la utilizzazione dell'immobile appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale. Conseguentemente, nel caso si ipotizzi un aggravamento del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e la intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento della adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/05). (Annulla senza rinvio ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Nigro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230


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UDIENZA del 4.2.2010

SENTENZA N. 207

REG. GENERALE N. 26623/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill. mi Signori:


- Dott. De Maio Guido                         Presidente
- Dott. Petti Ciro                                 Consigliere
- Dott. Teresi Alfredo                           Consigliere
- Dott. Amoresano Silvio                     Consigliere
- Dott. Gazzara Santi                         Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
- Avverso la ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione in data 8/5/09, nel procedimento instaurato su istanza di Nigro Carmine, nato a Laureana Cilento il xx/xx/xxxx;
- Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
- Udita la relazione svolta dal consigliere Santi Gazzara

osserva:


RITENUTO IN FATTO


Il Gip presso il Tribunale di Salerno, in veste di giudice della esecuzione, con provvedimento dell'8/5/09, ha sospeso parzialmente l'ordine di sgombro, disposto dal P.M. sede, nei confronti di Nigro Carmine relativamente all'immobile abusivo dallo stesso realizzato, autorizzando il prevenuto ad usufruire di parte dell'appartamento, destinandolo ad abitazione per sé e per la propria famiglia.


Il prevenuto risulta indagato per il reato di cui all'art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. 380/01; per violazione della normativa in materia di costruzioni in c.a. e di edificazioni in zona sismica, nonché per il reato di cui all'art. 349, commi 1 e 2, c.p..


Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Salerno, con il seguente motivo:

- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., in quanto il dettato normativo impedisce che sia concessa autorizzazione all'uso dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo, perché incompatibile con la esigenza di evitare l'aggravamento del carico urbanistico.


Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale, ritenuta la fondatezza della impugnazione, conclude per l'annullamento senza rinvio.


RILEVATO IN DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito specificato.


Premesso che nella specie non risulta contestato il fumus delicti, si osserva che in materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa.
In tale situazione va verificata la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio, ossia il livello di pericolosità che la utilizzazione dell'immobile appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale.


Conseguentemente, nel caso si ipotizzi un aggravamento del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e la intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento della adozione del provvedimento ( Cass. n. 34142/05 ).


Orbene, il provvedimento con cui il prevenuto è stato autorizzato dal giudice ad usare per abitazione parte dell'immobile abusivamente realizzato si pone in contrasto evidente con le esigenze cautelari, poste a giustificazione del sequestro dell'immobile già ultimato.


In definitiva se con la applicazione della misura cautelare reale si intende evitare detto pregiudizio, non può consentirsi, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, edificato contra legem, giacché siffatta utilizzazione neutralizza il fine del sequestro medesimo.


Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con la conseguenza che l'ordine di sgombro, adottato dal P.M. il 16/3/09, riprende efficacia.


P. Q. M.


La Corte Suprema di cassazione annulla la ordinanza impugnata senza rinvio .

 

Così deciso in Roma il 4/2/2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR. 2010


 


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