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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230
DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivamente costruito e ultimato - Sequestro
preventivo - Destinazione ad abitazione per la propria famiglia - Ordine di
sgombero - Reato di cui all'art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Art.
349, c. 1 e 2, c.p. - Art. 321 c.p.p.. In materia edilizia è ipotizzabile il
sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato,
quando il giudice ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo derivante
dal libero uso della cosa. Pertanto, se con la applicazione della misura
cautelare reale si intende evitare detto pregiudizio, non può consentirsi, sia
pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, edificato contra legem,
giacché siffatta utilizzazione neutralizza il fine del sequestro medesimo.
(Annulla senza rinvio ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale
giudice della esecuzione in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in
proc. Nigro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc.
04/02/2010), Sentenza n. 10230
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Aggravamento del carico
urbanistico - Sequestro preventivo - Oggetto della tutela penale - Verifica -
Pregiudizio al momento della adozione del provvedimento. Nel caso di
sequestro di un manufatto abusivo, va verificata la reale compromissione degli
interessi attinenti al territorio, ossia il livello di pericolosità che la
utilizzazione dell'immobile appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto
della tutela penale. Conseguentemente, nel caso si ipotizzi un aggravamento del
carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e la intensità del
pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento
della adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/05). (Annulla senza rinvio
ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione
in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Nigro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230
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UDIENZA del 4.2.2010
SENTENZA N. 207
REG. GENERALE N. 26623/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- Dott. De Maio Guido
Presidente
- Dott. Petti Ciro
Consigliere
- Dott. Teresi Alfredo
Consigliere
- Dott. Amoresano Silvio
Consigliere
- Dott. Gazzara Santi
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno
- Avverso la ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice
della esecuzione in data 8/5/09, nel procedimento instaurato su istanza di Nigro
Carmine, nato a Laureana Cilento il xx/xx/xxxx;
- Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
- Udita la relazione svolta dal consigliere Santi Gazzara
osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Salerno, in veste di giudice della esecuzione, con
provvedimento dell'8/5/09, ha sospeso parzialmente l'ordine di sgombro, disposto
dal P.M. sede, nei confronti di Nigro Carmine relativamente all'immobile abusivo
dallo stesso realizzato, autorizzando il prevenuto ad usufruire di parte
dell'appartamento, destinandolo ad abitazione per sé e per la propria famiglia.
Il prevenuto risulta indagato per il reato di cui all'art. 44, co. 1, lett. c),
d.P.R. 380/01; per violazione della normativa in materia di costruzioni in c.a.
e di edificazioni in zona sismica, nonché per il reato di cui all'art. 349,
commi 1 e 2, c.p..
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Salerno, con
il seguente motivo:
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., in quanto il dettato normativo impedisce che sia concessa autorizzazione all'uso dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo, perché incompatibile con la esigenza di evitare l'aggravamento del carico urbanistico.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria
scritta nella quale, ritenuta la fondatezza della impugnazione, conclude per
l'annullamento senza rinvio.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito specificato.
Premesso che nella specie non risulta contestato il fumus delicti, si
osserva che in materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche
dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga
sussistente un concreto ed attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa.
In tale situazione va verificata la reale compromissione degli interessi
attinenti al territorio, ossia il livello di pericolosità che la utilizzazione
dell'immobile appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela
penale.
Conseguentemente, nel caso si ipotizzi un aggravamento del carico urbanistico,
occorre che la consistenza reale e la intensità del pregiudizio siano valutati
tenendo conto della situazione esistente al momento della adozione del
provvedimento ( Cass. n. 34142/05 ).
Orbene, il provvedimento con cui il prevenuto è stato autorizzato dal giudice ad
usare per abitazione parte dell'immobile abusivamente realizzato si pone in
contrasto evidente con le esigenze cautelari, poste a giustificazione del
sequestro dell'immobile già ultimato.
In definitiva se con la applicazione della misura cautelare reale si intende
evitare detto pregiudizio, non può consentirsi, sia pure per ragioni umanitarie,
l'utilizzazione del bene, edificato contra legem, giacché siffatta
utilizzazione neutralizza il fine del sequestro medesimo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato
senza rinvio, con la conseguenza che l'ordine di sgombro, adottato dal P.M. il
16/3/09, riprende efficacia.
P. Q. M.
La Corte Suprema di cassazione annulla la ordinanza impugnata senza rinvio .
Così deciso in Roma il 4/2/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR. 2010
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