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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/03/2010 (Ud. 03/02/2010), Sentenza n. 10381
CACCIA - Uccellagione e attività venatoria - Differenza - Fattispecie:
impiego di due gabbie trappola di rete metallica - Uccellagione -
Configurabilità - Esclusione - Artt. 3, 12, 13 e 30 c.1 lett. e) L. n.157/1992.
Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi
fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti,
panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili,
mentre, costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di
singoli esemplari di fauna selvatica. L'elemento che distingue l'uccellagione,
sempre vietata, dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è
costituito dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati, nel
senso che l'uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di
esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche
quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la
caccia con mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli
esemplari. E' quindi la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato che
distingue le due ipotesi (cfr Cass n. 9607 del 1999; 6343 del 2006. nn 17272 e
35630 del 2007). Nella specie, l'utilizzazione di una trappola di dimensioni
minime (due gabbiette di rete metallica), non in grado di riarmarsi da sole per
una successiva azione di cattura non può configurare l’esercizio
dell’uccellagione posto che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente
offensivo e quindi idoneo a dar luogo a tale attività. Pres. Lupo, Est. Petti,
Ric. Cipriani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/03/2010 (Ud.
03/02/2010), Sentenza n. 10381
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UDIENZA del 3.2.2010
SENTENZA N. 238
REG. GENERALE N. 30468/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Ernesto Lupo
presidente
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott. Mario Gentile
consigliere
Dott Margherita Marmo
consigliere
Dott Silvio Amoresano
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Cipriani Franco, nato a Strigno il xx/xx/xxxx, avverso
la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trento
del 20 novembre del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott Vito D'Ambrosio, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trento condannava
Cipriani Franco alla pena di euro 800 di ammenda, quale responsabile del reato
di cui all'articolo 30 comma 1 lettera e ) della legge n 157 del 1992, per avere
esercitato l'uccellagione mediante l'impiego di due gabbie trappola di rete
metallica. Fatto commesso in Roncegno il 29 luglio del 20071.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
- l'erronea applicazione della norma poiché il fatto ascrittogli doveva essere
inquadrato nella fattispecie di cui alla lettera h) dell'articolo 30 della legge
n 157 del 1992 (caccia con mezzi vietati), in quanto l'uso di due semplici
gabbie non può costituire in sistema di cattura indiscriminata come ritenuto dal
giudice di prime cure;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice omesso
di indicare i motivi che lo avevano indotto a considerare le due gabbie
strumenti idonei alla cattura indiscriminata.
Sulla base di tali censure si chiede l'annullamento della decisione impugnata.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La legge n. 157 del 1992 distingue l'uccellagione, che a norma dell'articolo 3 è
sempre vietata, dall'attività venatoria che è consentita se esercitata nei tempi
e nei modi previsti dalla legge (artt. 12 e 13), ma non contiene una definizione
precisa delle due attività. Secondo l'orientamento di questa corte, costituisce
uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di
impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.),
diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili. Costituisce
esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna
selvatica. L'elemento che distingue l'uccellagione, sempre vietata,
dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è costituito dall'uso e
dalla particolare offensività degli strumenti usati, nel senso che
l'uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari
con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie
per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la caccia con
mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli esemplari. E' quindi
la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato che distingue le due
ipotesi ( cfr Cass n. 9607 del 1999; 6343 del 2006. nn 17272 e 35630 del 2007).
Nella specie, è stato accertato in punto di fatto che ci si trovava di fronte a
due gabbiette - trappola di dimensioni minime, non in grado di riarmarsi da sole
per una successiva azione di cattura.
Questa corte nella decisione n 35630 del 2007 ha già ritenuto che una sola
gabbietta non possa configurare l'esercizio dell'uccellagione. La situazione non
cambia sostanzialmente se anziché di una sola gabbietta si tratta di due
gabbiette che non si armavano automaticamente, posto che il mezzo usato non può
considerarsi particolarmente offensivo e quindi idoneo a dar luogo all'attività
di uccellagione,
La sentenza di questa corte citata nel provvedimento impugnato non è conferente perché in quella fattispecie si trattava di reti, le quali per la loro caratteristica o per le dimensioni, possono anche dare luogo ad una cattura indiscriminata e quindi configurare il reato di uccellagione.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con
rinvio.
Il giudice del rinvio dovrà rivalutare il fatto applicando il principio prima
esposto e, ove escluda l'uccellagione, ritenere la meno grave ipotesi della
caccia con mezzi vietati, applicando la relativa sanzione, se nel frattempo il
reato non si sarà prescritto.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla
La sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Trento
Così deciso in Roma il 3 febbraio del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR. 2010
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