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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 10772


 
DIRITTO URBANISTICO - Estinzione del reato urbanistico - Sanatoria - Verifica del giudice penale - Motivazione meramente apodittica - Insufficienza - D.P.R. n. 380/2001. E' obbligatorio, da parte del giudice, indicare le motivazioni per le quali si giunge a sentenza. Nella specie, una motivazione meramente apodittica è elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo abilitativo ai fini dell'estinzione del reato urbanistico, (motivazione fondata sul mero riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e, senza l'enunciazione degli elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria, tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici). Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

DIRITTO URBANISTICO - Verifica della legittimità del permesso edilizio rilasciato "in sanatoria" - Potere-dovere del giudice - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001 (già artt. 13 e 22 L. n. 47/1985). Gli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso edilizio rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso non estingue i reati, stante la effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione degli stessi in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale. Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001 - Presupposti - DIA provvedimento sanante ex art. 37, 4° c., T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai fini del corretto esercizio del controllo demandato al giudice, si pone quale presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, che l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Anche per il rilascio del provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 380/2001, a fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente presentata nei casi ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda". Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione del P.M. - Legittimati a proporre impugnazione - Ricorso "per saltum" - Violazione di legge processuale o sostanziale - Fattispecie: motivazione meramente apparente. In tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, anche se non espressamente delegati [Cass.: Sez. VI, 17.4.2003, n. 18357 e Sez. V, 23.2.2007, n. 7636]. Tanto premesso, va rilevato che il ricorso "per saltum" può essere proposto solo per violazione di legge processuale o sostanziale. Nella violazione di legge può essere compreso anche il difetto di motivazione, a condizione però che la stessa manchi completamente o sia dal punto di vista logico meramente apparente. Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772


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UDIENZA del 15/12/2009

SENTENZA N. 2241

REG. GENERALE N. 25024/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. CIRO PETTI                                                        - Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI                                              - Consigliere -
Dott. ALDO FIALE                                                       - Rel. Consigliere -
Dott. MARGHERITA MARMO                                       - Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI                           - Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI nei confronti di:
1) RUGGERI BRUNA N. IL xx/xx/xxxx
2) DONNINI AGOSTINO N. IL vv/vv/vvvvvv
3) MARINELLI FABIO N. IL ##/##/#####
 

- avverso la sentenza n. 57/2008 del Tribunale di Tivoli SEZ.DIST. di PALESTRINA, del 17/02/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Uditi i difensori Avv. ti:

1 - Roberto Chiari (per Ruggeri), il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

2 - Giorgio Iacoella (per gli altri due imputati), il quale ha chiesto -per delega dell'avv.to Eugenio De Propris - la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Ruggeri Bruna, Donnini Agostino e Marinelli Fabio sono stati tratti al giudizio del Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina per rispondere dei reati di cui:
a) all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, perché - la prima quale committente, il secondo quale assuntore ed il terzo quale direttore dei lavori - senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido titolo abilitativo, realizzavano la demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato con sagoma diversa da quella originaria e, pertanto, non qualificabile come ristrutturazione acc. in Palestrina, il 13.9.2005;
b) agli artt. 83, 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380/2001, per avere violato le prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche omettendo, in particolare, sia la prescritta denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti con le modalità previste, sia di richiedere la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
c) agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 del D.P.R. n. 380/2001, per avere rispettivamente commissionato, eseguito e diretto le opere descritte sub a) in violazione delle predette disposizioni, in quanto dette opere non erano realizzate in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali; non avevano luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo; omettendo inoltre, o comunque ritardando, la denuncia di realizzazione dei lavori e la relazione a struttura ultimata.


Nel capo di imputazione si precisava che le opere eseguite non erano sanabili, perché in contrasto con lo strumento urbanistico.


All'esito dell'istruzione dibattimentale il Tribunale, con sentenza del 17.2.2009:
- affermava la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ad essi ascritti ai capi b) e c) della rubrica e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava ciascuno alla pena di euro 500,00 di ammenda;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti dei prevenuti, in ordine al reato di cui al capo a), per il successivo conseguimento del "permesso di costruire in sanatoria", rilasciato alla Ruggeri il 5.5.2006 ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.


A fondamento della decisione osservava, relativamente al reato di cui al capo a), che era stata verificata la conformità urbanistica, come emergeva dalla deposizione del tecnico comunale Mocci.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a norma degli artt. 569 e 606, lett. b) e c), c.p.p., , denunciando, relativamente al reato sub a), violazione di legge, per avere il giudice monocratico omesso di valutare la legittimità del permesso in sanatoria, non essendo a tale fine sufficiente la semplice opinione personale del teste.


Il difensore di Ruggeri Bruna ha depositato memoria difensiva in data 27.11.2009, nella quale ha evidenziato che, nella specie, dovrebbe considerarsi intervenuto valido provvedimento sanante ex art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 [non ex art. 36 dello stesso D.P.R.], essendo stata in origine presentata soltanto una DIA (integrata poi da ulteriore DIA in variante) per gli eseguiti lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà dell'imputata.


Si prospetta poi, nella stessa memoria, una pretesa violazione dell'art. 570 c.p.p., sull'assunto che il ricorso in esame avrebbe potuto essere presentato esclusivamente dal capo dell'Ufficio di Procura e non da un suo sostituto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L'eccezione procedurale svolta nella memoria difensiva é manifestamente infondata, avendo questa Corte costantemente affermato che, in tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, anche se non espressamente delegati [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. VI, 17.4.2003, n. 18357 e Sez. V, 23.2.2007, n. 7636].

Tanto premesso, va rilevato che il ricorso "per saltum" può essere proposto solo per violazione di legge processuale o sostanziale. Nella violazione di legge può essere compreso anche il difetto di motivazione, a condizione però che la stessa manchi completamente o sia dal punto di vista logico meramente apparente.


Nella fattispecie in esame il Tribunale ha completamente omesso di indicare le ragioni per le quali il permesso in sanatoria dovesse considerarsi legittimo, benché nel capo d'imputazione si facesse riferimento alla non sanabilità delle opere perché in contrasto con gli strumenti urbanistici.


Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, gli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso edilizio rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso non estingue i reati, stante la effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione degli stessi in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale [vedi Cass., Sez. III: 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro].
Ai fini del corretto esercizio del controllo demandato al giudice, deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, che l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda".
Anche per il rilascio del provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 380/2001, a fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente presentata nei casi ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda".
Nella specie non può considerarsi sufficiente il mero riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e, quindi, senza l'enunciazione degli elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria, tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Era quindi doveroso, da parte del giudice, indicare le ragioni per le quali il contrasto indicato dal pubblico ministero fosse in realtà insussistente.
Quella del Tribunale è, pertanto, una motivazione meramente apodittica, elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo abilitativo ai fini dell'estinzione del reato urbanistico.
La decisione impugnata va conseguentemente annullata - limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) - con rinvio alla Corte di appello di Roma, affinché riesamini il fatto e valuti la legittimità del permesso di costruire rilasciato in sanatoria.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 569 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) della rubrica, e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine a tale reato.


Roma, 15.12.2009

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 MAR. 2010


 


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