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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 10772
DIRITTO URBANISTICO - Estinzione del reato urbanistico - Sanatoria - Verifica
del giudice penale - Motivazione meramente apodittica - Insufficienza - D.P.R.
n. 380/2001. E' obbligatorio, da parte del giudice, indicare le motivazioni
per le quali si giunge a sentenza. Nella specie, una motivazione meramente
apodittica è elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo
abilitativo ai fini dell'estinzione del reato urbanistico, (motivazione fondata
sul mero riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro
l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e, senza l'enunciazione degli
elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria,
tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte
dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella
contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in
contrasto con gli strumenti urbanistici). Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in
proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc.
27/01/2010), Sentenza n. 10772
DIRITTO URBANISTICO - Verifica della legittimità del permesso edilizio
rilasciato "in sanatoria" - Potere-dovere del giudice - Artt. 36 e 45 del T.U.
n. 380/2001 (già artt. 13 e 22 L. n. 47/1985). Gli artt. 36 e 45 del T.U. n.
380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985) vanno interpretati
in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale,
pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso edilizio
rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme
alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso
non estingue i reati, stante la effettuata verifica della inesistenza dei
presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione degli stessi in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla fattispecie tipica penale. Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc.
Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc.
27/01/2010), Sentenza n. 10772
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36
T.U. n. 380/2001 - Presupposti - DIA provvedimento sanante ex art. 37, 4° c.,
T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai fini del corretto esercizio del
controllo demandato al giudice, si pone quale presupposto indispensabile per il
rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n.
380/2001, che l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda". Anche per il rilascio del
provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 380/2001, a
fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente presentata nei casi
ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare "conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
sia al momento della presentazione della domanda". Pres. Petti Est. Fiale Ric.
P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione del P.M. - Legittimati a proporre
impugnazione - Ricorso "per saltum" - Violazione di legge
processuale o sostanziale - Fattispecie: motivazione meramente apparente. In
tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale
ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio
sia i suoi sostituti, anche se non espressamente delegati [Cass.: Sez. VI,
17.4.2003, n. 18357 e Sez. V, 23.2.2007, n. 7636]. Tanto premesso, va rilevato
che il ricorso "per saltum" può essere proposto solo per violazione di
legge processuale o sostanziale. Nella violazione di legge può essere compreso
anche il difetto di motivazione, a condizione però che la stessa manchi
completamente o sia dal punto di vista logico meramente apparente. Pres. Petti
Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772
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UDIENZA del 15/12/2009
SENTENZA N. 2241
REG. GENERALE N. 25024/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRO PETTI
- Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere -
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere -
Dott. MARGHERITA MARMO
- Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI nei confronti di:
1) RUGGERI BRUNA N. IL xx/xx/xxxx
2) DONNINI AGOSTINO N. IL vv/vv/vvvvvv
3) MARINELLI FABIO N. IL ##/##/#####
- avverso la sentenza n. 57/2008 del
Tribunale di Tivoli SEZ.DIST. di PALESTRINA, del 17/02/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha
concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Uditi i difensori Avv. ti:
1 - Roberto Chiari (per Ruggeri), il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 - Giorgio Iacoella (per gli altri
due imputati), il quale ha chiesto -per delega dell'avv.to Eugenio De Propris -
la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ruggeri Bruna, Donnini Agostino e Marinelli Fabio sono stati tratti al giudizio
del Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina per rispondere dei
reati di cui:
a) all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, perché - la prima quale
committente, il secondo quale assuntore ed il terzo quale direttore dei lavori -
senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido
titolo abilitativo, realizzavano la demolizione e ricostruzione di un
preesistente fabbricato con sagoma diversa da quella originaria e, pertanto, non
qualificabile come ristrutturazione acc. in Palestrina, il 13.9.2005;
b) agli artt. 83, 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380/2001, per avere violato le
prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche omettendo, in particolare,
sia la prescritta denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti con le
modalità previste, sia di richiedere la preventiva autorizzazione delle autorità
competenti;
c) agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 del D.P.R. n. 380/2001, per avere
rispettivamente commissionato, eseguito e diretto le opere descritte sub a) in
violazione delle predette disposizioni, in quanto dette opere non erano
realizzate in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali; non avevano luogo sotto la direzione
di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo; omettendo inoltre, o
comunque ritardando, la denuncia di realizzazione dei lavori e la relazione a
struttura ultimata.
Nel capo di imputazione si precisava che le opere eseguite non erano sanabili,
perché in contrasto con lo strumento urbanistico.
All'esito dell'istruzione dibattimentale il Tribunale, con sentenza del
17.2.2009:
- affermava la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ad essi
ascritti ai capi b) e c) della rubrica e, unificati gli stessi nel vincolo della
continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava ciascuno alla pena di euro
500,00 di ammenda;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti dei prevenuti, in ordine al
reato di cui al capo a), per il successivo conseguimento del "permesso di
costruire in sanatoria", rilasciato alla Ruggeri il 5.5.2006 ex art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001.
A fondamento della decisione osservava, relativamente al reato di cui al capo
a), che era stata verificata la conformità urbanistica, come emergeva dalla
deposizione del tecnico comunale Mocci.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a norma degli artt. 569 e 606, lett.
b) e c), c.p.p., , denunciando, relativamente al reato sub a), violazione di
legge, per avere il giudice monocratico omesso di valutare la legittimità del
permesso in sanatoria, non essendo a tale fine sufficiente la semplice opinione
personale del teste.
Il difensore di Ruggeri Bruna ha depositato memoria difensiva in data
27.11.2009, nella quale ha evidenziato che, nella specie, dovrebbe considerarsi
intervenuto valido provvedimento sanante ex art. 37, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001 [non ex art. 36 dello stesso D.P.R.], essendo stata in origine
presentata soltanto una DIA (integrata poi da ulteriore DIA in variante) per gli
eseguiti lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà
dell'imputata.
Si prospetta poi, nella stessa memoria, una pretesa violazione dell'art. 570
c.p.p., sull'assunto che il ricorso in esame avrebbe potuto essere presentato
esclusivamente dal capo dell'Ufficio di Procura e non da un suo sostituto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione procedurale svolta nella memoria difensiva é manifestamente
infondata, avendo questa Corte costantemente affermato che, in tema di
impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio,
legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi
sostituti, anche se non espressamente delegati [vedi, tra le decisioni più
recenti, Cass.: Sez. VI, 17.4.2003, n. 18357 e Sez. V, 23.2.2007, n. 7636].
Tanto premesso, va rilevato che il ricorso "per saltum" può essere proposto solo per violazione di legge processuale o sostanziale. Nella violazione di legge può essere compreso anche il difetto di motivazione, a condizione però che la stessa manchi completamente o sia dal punto di vista logico meramente apparente.
Nella fattispecie in esame il Tribunale ha completamente omesso di indicare le
ragioni per le quali il permesso in sanatoria dovesse considerarsi legittimo,
benché nel capo d'imputazione si facesse riferimento alla non sanabilità delle
opere perché in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, gli artt. 36 e 45
del T.U. n. 380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985) vanno
interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice
penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso
edilizio rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia
conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il
permesso non estingue i reati, stante la effettuata verifica della inesistenza
dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione degli stessi in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla fattispecie tipica penale [vedi Cass., Sez. III: 15.2.2005, Scollato;
30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e
altro].
Ai fini del corretto esercizio del controllo demandato al giudice, deve
ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, che
l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda".
Anche per il rilascio del provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma,
del T.U. n. 380/2001, a fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente
presentata nei casi ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare
"conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione sia al momento della presentazione della domanda".
Nella specie non può considerarsi sufficiente il mero riferimento alla
testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro l'indicazione del contenuto
di tale testimonianza e, quindi, senza l'enunciazione degli elementi in base ai
quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria, tanto più che trattasi
di opinioni espresse da soggetto facente parte dell'ufficio che ha rilasciato il
permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l'opera
non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Era quindi doveroso, da parte del giudice, indicare le ragioni per le quali il
contrasto indicato dal pubblico ministero fosse in realtà insussistente.
Quella del Tribunale è, pertanto, una motivazione meramente apodittica, elusiva
dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo abilitativo ai fini
dell'estinzione del reato urbanistico.
La decisione impugnata va conseguentemente annullata - limitatamente alla
contravvenzione di cui al capo a) - con rinvio alla Corte di appello di Roma,
affinché riesamini il fatto e valuti la legittimità del permesso di costruire
rilasciato in sanatoria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 569 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui al capo
a) della rubrica, e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in
ordine a tale reato.
Roma, 15.12.2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 MAR. 2010
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