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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093
DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori
impartito dall'Autorità amministrativa - Responsabilità del reato edilizio -
Coniuge dell’usufruttuario - Art. 44, D.P.R. 380/2001. I reati previsti
dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come
reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti
commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza
all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con
la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto
responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo
all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul
concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007). Il che
vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di
principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio
di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e
non già la qualità soggettiva dell'imputato. (Conferma sentenza n. 1111/2008
CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De
Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010),
Sentenza n. 11093
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati contravvenzionali - Termini di
prescrizione - Durata delle sospensioni - Nuova disciplina della prescrizione
introdotta dalla L. n. 251/2005. In tema di contravvenzioni, la nuova
disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non
trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati
contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione
previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella
previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Cass. Sez.
3, n. 37271 del 11/06/2008, che esclude l'applicazione delle disposizioni
introdotte dalla L. 251/2001 sulla limitazione a sessanta giorni della durata
delle sospensioni). (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO,
del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093
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UDIENZA del 27.01.2010
SENTENZA N. 178
REG. GENERALE N. 32488/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Sigg.ri.
Magistrati:
Dott. ALDO FIALE
- Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Consigliere
Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Rel. Consigliere
Dott. SANTI GAllARA
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CAROLIS LUIGIA N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Izzo Gioacchino che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
- Udito, per la parte civile, I'Avv.
- Uditi difensore Avv.
Il tribunale di Salerno, in data 10.1.2008 condannava - sospendendo la pena - De
Carolis Luigia per i reati di cui agli artt:
a) 44 co. 1, lett. b) DPR n. 380 del 6/6/01, per aver eseguito, in assenza del
permesso di costruire previsto dall'art. 10 medesimo dpr, in sopraelevazione a
un preesistente fabbricato, opere edili consistenti nella realizzazione di un
manufatto di dimensioni di mt 17,00 x 10,00 e altezza massima di mt 4,00, avente
struttura costituita da 15 pilastri in ferro bullonati al solaio preesistente,
copertura a due falde in lamiera zincata, privo di tompagnatura;
b) artt. 64 e 71 DPR n. 380/01, per aver realizzato le opere di cui al capo A)
senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico
abilitato ed iscritto nel relativo albo nei limiti delle rispettive competenze;
c) 65 e 72 DPR n. 380/01 per aver iniziato la costruzione delle opere di cui al
capo, A) senza averne fatta previa denuncia allo Sportello Unico;
d) artt. 93 e 95 DPR n. 380/01 per aver eseguito i lavori indicati al capo A) in
zona sismica senza darne preavviso scritto allo Sportello Unico, omettendo il
contestuale deposito dei progetti presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di
attenersi ai criteri tecnico-descrittivi prescritti per le zone.
Fatti accertati in Salerno, località Matierno, il 15/9/04
La Corte d'Appello di Salerno in data 9/6/09, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, dichiarava prescritto il reato di cui al capo d) e riconosceva
il beneficio della non menzione.
Avverso tale decisione il difensore di fiducia di Luigia De Carolis propone
ricorso per Cassazione deducendo:
1) Violazione nell'esame di Michele Cammarota delle regole previste dagli artt.
63, 64, 210 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza. Si sostiene al riguardo
che, l'elusione delle disposizioni citate avrebbe avuto come conseguenza quella
di far nutrire all'organo Giudicante diffidenza in ordine alla portata
oggettivamente scagionante dalle dichiarazioni dello stesso Cammarota.
2) Violazione dell'art. 495, comma 4° c.p.p per revoca avvenuta in primo grado
dell'ammissione dei testi della difesa in precedenza già ammessi - testi
Clarizia, Basso e Cammarota - e per omessa loro escussione ex art. 603 c.p.p. in
secondo grado, con conseguente violazione delle prerogative difensive ex art.
178 lett. c) c.p.p. e nullità delle sentenze di prima e seconda istanza.
3) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione connesso
alla illogicità della motivazione di prima istanza così come segnalata nei
motivi di appello.
Si rileva al riguardo che nei motivi di appello (paragrafo2) era stato
evidenziato che il Tribunale aveva esordito nella motivazione asserendo d'aver
deciso "per l'assoluzione della persona imputata con la formula specificata nel
dispositivo" e che sul punto la corte di merito non aveva risposto.
4) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per palese vizio della motivazione a
sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Violazione degli
artt. 521 e ss. c.p.p. e declaratoria di nullità della sentenza di prima e
seconda istanza ex art. 522 c.p.p.
Si rileva in proposito che la difesa si era doluta nei motivi di appello del
fatto che, a fronte della contestazione dei reati nella qualità di proprietaria,
l'imputata era stata in realtà condannata come "coniuge dell'usufruttuario" e
che non appare corretta la risposta della corte di merito secondo cui il reato
di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 /2001 non ha natura propria ma comune.
Si aggiunge poi che nessun contributo causale era ravvisabile nella specie in
quanto la sig.ra De Carolis, all'epoca dei fatti, non era committente dei
lavori, né usufruttuaria o proprietaria dell'immobile, né intestataria
dell'originaria concessione edilizia, né coniuge dell'usufruttuario e titolare
dell'originaria concessione edilizia sig. Michele Cammarota il quale, peraltro,
l'aveva anche scagionata. Si aggiunge anche che i testi Bove e Maiellaro avevano
dichiarato di non avere visto l'imputata sul cantiere e di non di aver ricevuto
incarichi da lei.
5) Violazione dell'art. 606 lettere b) e c) c.p.p. per omessa dichiarazione
della prescrizione già maturata all'atto della pronuncia di secondo grado e non
percepita per un calcolo erroneo dei periodi di sospensione e per una imprecisa
individuazione del tempus commissi delitti.
Si rileva al riguardo che erroneamente la sentenza impugnata, basandosi sul capo
di imputazione che si chiude con la locuzione "Fatti accertati in Salerno,
località Matierno, il 15/09/04", ritenga tale data quella da cui partire per il
calcolo del tempo necessario alla maturazione del termine di prescrizione,
emergendo invece dall'ordinanza di convalida con contestuale decreto di
sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Salerno come vi sia stato
"il sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla P.G. con atto dell'8.7.2004
ore 14.15". Inoltre si rileva che in ordine alla sospensione della prescrizione
la sentenza impugnata avrebbe erroneamente computato tutto il periodo compreso
tra il 22 marzo ed il 21 novembre 2007, laddove, invece, per il rinvio dal
14.6.07 al 21.11.07, in quanto motivato dal legittimo impedimento dell'imputata.
Si sarebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. e
sospendere la prescrizione per 60 giorni (oltre al tempo dell'impedimento).
Sommando, dunque, i tre periodi si sarebbe dovuto pervenire ad una sospensione
complessiva pari a gg 144, con la conseguenza che alla data dell' 1.6.09 i reati
erano prescritti.
6) Violazione dell'art. 606 lett. e) e lett. b) c.p.p. per omessa replica alle
osservazioni con cui venivano sorrette le richieste subordinate di riduzione
delle sanzioni, sia con riferimento alla pena che alla riduzione per le
attenuanti generiche ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114
c.p. Si deduce inoltre che non vi sarebbe stata risposta neanche sulla richiesta
di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 L. 24.11.81 n.
689.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva che la questione dedotta è priva di
interesse. La sentenza impugnata non disconosce infatti in alcun modo che il
Cammarota ebbe a rendere dichiarazioni in cui si assumeva la responsabilità per
l'accaduto. Quanto alla circostanza che diverse modalità di assunzione delle
dichiarazioni avrebbero eliso e/o attenuato le "condizioni di sospetto" generate
nel giudicante dalle dichiarazioni stesse, trattasi in realtà di deduzioni in
alcun modo supportate dalle risultanze processuali e che trascurano di farsi
carico del fatto che l'esame della credibilità di esse non può che fondarsi
sulla logicità e coerenza del contenuto e sulla esistenza di riscontri.
Anche il secondo motivo appare privo di fondamento. Lo stesso ricorrente non
contesta, infatti, quanto affermato dallo corte di merito e, cioè, che
successivamente al provvedimento di revoca la difesa dell'imputato si era in
realtà limitata ad insistere solo sulla escussione del Cammarota ottenendo
l'assenso del giudice monocratico.
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto in tale contesto
l'accordo della difesa.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 603 cpp la questione è posta in
termini del tutto generici non avendo precisato il ricorrente né le modalità con
le quali ebbe a sollecitare l'audizione dei testi in appello, né le ragioni
della decisività della loro escussione.
Sul terzo motivo si rileva che trattasi di questione priva di rilevanza
apparendo il corpo motivazionale della decisione di primo grado adeguatamente
supportato dal punto di vista dell'adeguatezza motivazionale e dovendosi anche
tenere conto della circostanza che le argomentazioni indicate si integrano, in
quanto conformi nelle conclusioni con quelle di appello.
Anche il quarto motivo si appalesa infondato.
Correttamente la sentenza impugnata si adegua all'insegnamento di questa Corte
secondo cui i reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività
ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la
fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito
dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non
proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purchè
risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da
valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (Sez. 3,
n. 47083 del 22/11/2007 Rv. 238471).
Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di
principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio
di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e
non già la qualità soggettiva dell'imputato.
Detto questo la decisione impugnata appare adeguatamente motivata sulla
sussistenza degli elementi a carico della ricorrente ponendosi in evidenza in
maniera sicuramente logica le ragioni dell'interesse della madre ad incrementare
con la realizzazione della costruzione il valore del terreno di cui il figlio
quando era ancora minore aveva acquisito la nuda proprietà dal Cammarota, la
comunanza di interesse con quest'ultimo, e le ragioni per le quali i testi
indicati dalla difesa, pure escussi, non avevano apportato elementi decisivi per
la difesa dell'imputata.
Si risolvono, pertanto, in rilievi di merito - come tali inammissibili - le
prospettazioni difensive sul punto.
Il quinto motivo appare privo di fondamento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre a monte ricordare che, come già affermato da questa Corte, in tema di
contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5
dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in
corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i
termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori
rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella
massima (Sez. 3, n. 37271 del 11/06/2008 Rv. 241080 che esclude l'applicazione
delle disposizioni introdotte dalla L. 251/2001 sulla limitazione a sessanta
giorni della durata delle sospensioni).
Trattasi di orientamento che, seppure non pacifico, appare senz'altro da
condividere per le motivazioni che lo sorreggono.
Ciò posto occorre anche aggiungere che, con riferimento all'epoca di ultimazione
dei lavori, il ricorrente non fornisce alcuna prova decisiva.
E' vero che il decreto di sequestro in atti contiene il riferimento indicato dal
ricorrente.
Tuttavia agli atti non vi è né il provvedimento relativo al sequestro preventivo
d'urgenza, né, soprattutto, la prova della sua esecuzione e/o delle vicende
successive. Al riguardo l'unico atto rinvenibile è, infatti, il verbale del 15
settembre 2004 il cui esame, consentito dal tenore del motivo di ricorso, lascia
chiaramente intendere che, in realtà, all'atto dell'esecuzione del sequestro, i
lavori erano ancora in corso. Il che rende plausibile un errore nell'indicazione
del pregresso provvedimento tanto più verosimile ove si consideri il lasso di
tempo davvero ragguardevole ( di alcuni mesi, addirittura) che dovrebbe essere
trascorso tra il sequestro di urgenza e la sua convalida.
E dunque la prescrizione non poteva ritenersi maturata né al momento della decisione dell'appello, né alla data odierna.
Appare infine correttamente motivato il mancato accoglimento delle richieste
indicate nel sesto motivo di ricorso con il richiamo alla entità dell'opera
abusiva realizzata ed alla rilevanza del concorso della De Carolis che - si
assume in sentenza - ben avrebbe potuto opporsi alla esecuzione dell'opera
illegittima.
Al rigetto del ricorso consegue per la ricorrente l'onere del pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 27.1.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23/03/2010
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