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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093


 
DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa - Responsabilità del reato edilizio - Coniuge dell’usufruttuario - Art. 44, D.P.R. 380/2001. I reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007). Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato. (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati contravvenzionali - Termini di prescrizione - Durata delle sospensioni - Nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n. 251/2005. In tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Cass. Sez. 3, n. 37271 del 11/06/2008, che esclude l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 251/2001 sulla limitazione a sessanta giorni della durata delle sospensioni). (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093


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UDIENZA del 27.01.2010

SENTENZA N. 178

REG. GENERALE N. 32488/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Sigg.ri. Magistrati:


Dott. ALDO FIALE                                            - Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA                             - Consigliere
Dott. LUIGI MARINI                                           - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                        - Rel. Consigliere
Dott. SANTI GAllARA                                        - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) DE CAROLIS LUIGIA N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
- Udito, per la parte civile, I'Avv.

- Uditi difensore Avv.


Il tribunale di Salerno, in data 10.1.2008 condannava - sospendendo la pena - De Carolis Luigia per i reati di cui agli artt:
a) 44 co. 1, lett. b) DPR n. 380 del 6/6/01, per aver eseguito, in assenza del permesso di costruire previsto dall'art. 10 medesimo dpr, in sopraelevazione a un preesistente fabbricato, opere edili consistenti nella realizzazione di un manufatto di dimensioni di mt 17,00 x 10,00 e altezza massima di mt 4,00, avente struttura costituita da 15 pilastri in ferro bullonati al solaio preesistente, copertura a due falde in lamiera zincata, privo di tompagnatura;
b) artt. 64 e 71 DPR n. 380/01, per aver realizzato le opere di cui al capo A) senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo nei limiti delle rispettive competenze;
c) 65 e 72 DPR n. 380/01 per aver iniziato la costruzione delle opere di cui al capo, A) senza averne fatta previa denuncia allo Sportello Unico;
d) artt. 93 e 95 DPR n. 380/01 per aver eseguito i lavori indicati al capo A) in zona sismica senza darne preavviso scritto allo Sportello Unico, omettendo il contestuale deposito dei progetti presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-descrittivi prescritti per le zone.


Fatti accertati in Salerno, località Matierno, il 15/9/04


La Corte d'Appello di Salerno in data 9/6/09, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritto il reato di cui al capo d) e riconosceva il beneficio della non menzione.
Avverso tale decisione il difensore di fiducia di Luigia De Carolis propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) Violazione nell'esame di Michele Cammarota delle regole previste dagli artt. 63, 64, 210 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza. Si sostiene al riguardo che, l'elusione delle disposizioni citate avrebbe avuto come conseguenza quella di far nutrire all'organo Giudicante diffidenza in ordine alla portata oggettivamente scagionante dalle dichiarazioni dello stesso Cammarota.
2) Violazione dell'art. 495, comma 4° c.p.p per revoca avvenuta in primo grado dell'ammissione dei testi della difesa in precedenza già ammessi - testi Clarizia, Basso e Cammarota - e per omessa loro escussione ex art. 603 c.p.p. in secondo grado, con conseguente violazione delle prerogative difensive ex art. 178 lett. c) c.p.p. e nullità delle sentenze di prima e seconda istanza.
3) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione connesso alla illogicità della motivazione di prima istanza così come segnalata nei motivi di appello.
Si rileva al riguardo che nei motivi di appello (paragrafo2) era stato evidenziato che il Tribunale aveva esordito nella motivazione asserendo d'aver deciso "per l'assoluzione della persona imputata con la formula specificata nel dispositivo" e che sul punto la corte di merito non aveva risposto.
4) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per palese vizio della motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Violazione degli artt. 521 e ss. c.p.p. e declaratoria di nullità della sentenza di prima e seconda istanza ex art. 522 c.p.p.

Si rileva in proposito che la difesa si era doluta nei motivi di appello del fatto che, a fronte della contestazione dei reati nella qualità di proprietaria, l'imputata era stata in realtà condannata come "coniuge dell'usufruttuario" e che non appare corretta la risposta della corte di merito secondo cui il reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 /2001 non ha natura propria ma comune.


Si aggiunge poi che nessun contributo causale era ravvisabile nella specie in quanto la sig.ra De Carolis, all'epoca dei fatti, non era committente dei lavori, né usufruttuaria o proprietaria dell'immobile, né intestataria dell'originaria concessione edilizia, né coniuge dell'usufruttuario e titolare dell'originaria concessione edilizia sig. Michele Cammarota il quale, peraltro, l'aveva anche scagionata. Si aggiunge anche che i testi Bove e Maiellaro avevano dichiarato di non avere visto l'imputata sul cantiere e di non di aver ricevuto incarichi da lei.


5) Violazione dell'art. 606 lettere b) e c) c.p.p. per omessa dichiarazione della prescrizione già maturata all'atto della pronuncia di secondo grado e non percepita per un calcolo erroneo dei periodi di sospensione e per una imprecisa individuazione del tempus commissi delitti.


Si rileva al riguardo che erroneamente la sentenza impugnata, basandosi sul capo di imputazione che si chiude con la locuzione "Fatti accertati in Salerno, località Matierno, il 15/09/04", ritenga tale data quella da cui partire per il calcolo del tempo necessario alla maturazione del termine di prescrizione, emergendo invece dall'ordinanza di convalida con contestuale decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Salerno come vi sia stato "il sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla P.G. con atto dell'8.7.2004 ore 14.15". Inoltre si rileva che in ordine alla sospensione della prescrizione la sentenza impugnata avrebbe erroneamente computato tutto il periodo compreso tra il 22 marzo ed il 21 novembre 2007, laddove, invece, per il rinvio dal 14.6.07 al 21.11.07, in quanto motivato dal legittimo impedimento dell'imputata. Si sarebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. e sospendere la prescrizione per 60 giorni (oltre al tempo dell'impedimento). Sommando, dunque, i tre periodi si sarebbe dovuto pervenire ad una sospensione complessiva pari a gg 144, con la conseguenza che alla data dell' 1.6.09 i reati erano prescritti.


6) Violazione dell'art. 606 lett. e) e lett. b) c.p.p. per omessa replica alle osservazioni con cui venivano sorrette le richieste subordinate di riduzione delle sanzioni, sia con riferimento alla pena che alla riduzione per le attenuanti generiche ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Si deduce inoltre che non vi sarebbe stata risposta neanche sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 L. 24.11.81 n. 689.


Motivi della decisione


Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.


In ordine al primo motivo si rileva che la questione dedotta è priva di interesse. La sentenza impugnata non disconosce infatti in alcun modo che il Cammarota ebbe a rendere dichiarazioni in cui si assumeva la responsabilità per l'accaduto. Quanto alla circostanza che diverse modalità di assunzione delle dichiarazioni avrebbero eliso e/o attenuato le "condizioni di sospetto" generate nel giudicante dalle dichiarazioni stesse, trattasi in realtà di deduzioni in alcun modo supportate dalle risultanze processuali e che trascurano di farsi carico del fatto che l'esame della credibilità di esse non può che fondarsi sulla logicità e coerenza del contenuto e sulla esistenza di riscontri.


Anche il secondo motivo appare privo di fondamento. Lo stesso ricorrente non contesta, infatti, quanto affermato dallo corte di merito e, cioè, che successivamente al provvedimento di revoca la difesa dell'imputato si era in realtà limitata ad insistere solo sulla escussione del Cammarota ottenendo l'assenso del giudice monocratico.


Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto in tale contesto l'accordo della difesa.


Quanto alla asserita violazione dell'art. 603 cpp la questione è posta in termini del tutto generici non avendo precisato il ricorrente né le modalità con le quali ebbe a sollecitare l'audizione dei testi in appello, né le ragioni della decisività della loro escussione.


Sul terzo motivo si rileva che trattasi di questione priva di rilevanza apparendo il corpo motivazionale della decisione di primo grado adeguatamente supportato dal punto di vista dell'adeguatezza motivazionale e dovendosi anche tenere conto della circostanza che le argomentazioni indicate si integrano, in quanto conformi nelle conclusioni con quelle di appello.


Anche il quarto motivo si appalesa infondato.


Correttamente la sentenza impugnata si adegua all'insegnamento di questa Corte secondo cui i reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purchè risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007 Rv. 238471).
Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato.
Detto questo la decisione impugnata appare adeguatamente motivata sulla sussistenza degli elementi a carico della ricorrente ponendosi in evidenza in maniera sicuramente logica le ragioni dell'interesse della madre ad incrementare con la realizzazione della costruzione il valore del terreno di cui il figlio quando era ancora minore aveva acquisito la nuda proprietà dal Cammarota, la comunanza di interesse con quest'ultimo, e le ragioni per le quali i testi indicati dalla difesa, pure escussi, non avevano apportato elementi decisivi per la difesa dell'imputata.
Si risolvono, pertanto, in rilievi di merito - come tali inammissibili - le prospettazioni difensive sul punto.


Il quinto motivo appare privo di fondamento per le ragioni di seguito indicate. Occorre a monte ricordare che, come già affermato da questa Corte, in tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Sez. 3, n. 37271 del 11/06/2008 Rv. 241080 che esclude l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 251/2001 sulla limitazione a sessanta giorni della durata delle sospensioni).
Trattasi di orientamento che, seppure non pacifico, appare senz'altro da condividere per le motivazioni che lo sorreggono.
Ciò posto occorre anche aggiungere che, con riferimento all'epoca di ultimazione dei lavori, il ricorrente non fornisce alcuna prova decisiva.
E' vero che il decreto di sequestro in atti contiene il riferimento indicato dal ricorrente.
Tuttavia agli atti non vi è né il provvedimento relativo al sequestro preventivo d'urgenza, né, soprattutto, la prova della sua esecuzione e/o delle vicende successive. Al riguardo l'unico atto rinvenibile è, infatti, il verbale del 15 settembre 2004 il cui esame, consentito dal tenore del motivo di ricorso, lascia chiaramente intendere che, in realtà, all'atto dell'esecuzione del sequestro, i lavori erano ancora in corso. Il che rende plausibile un errore nell'indicazione del pregresso provvedimento tanto più verosimile ove si consideri il lasso di tempo davvero ragguardevole ( di alcuni mesi, addirittura) che dovrebbe essere trascorso tra il sequestro di urgenza e la sua convalida.

E dunque la prescrizione non poteva ritenersi maturata né al momento della decisione dell'appello, né alla data odierna.


Appare infine correttamente motivato il mancato accoglimento delle richieste indicate nel sesto motivo di ricorso con il richiamo alla entità dell'opera abusiva realizzata ed alla rilevanza del concorso della De Carolis che - si assume in sentenza - ben avrebbe potuto opporsi alla esecuzione dell'opera illegittima.


Al rigetto del ricorso consegue per la ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.


PQM


La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 27.1.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23/03/2010


 


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