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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 11260
RIFIUTI - Materiali derivanti dalle attività di demolizione - Codice CER
170904 - Art. 184, c.3°, lett. b), D. Lgs n.152/2006 - Modifiche introdotte dal
D. Lgs n. 4/2008 - Norme più favorevoli - Applicazioni. I materiali
derivanti dalle attività di demolizione sono qualificati espressamente rifiuti
dall'art. 184, comma 3 lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e sono
classificati nell'allegato D alla parte quarta del decreto con il codice CER
170904. Nella fattispecie, il fatto è stato commesso nella vigenza del D. Lgs n.
152/2006, nella formulazione antecedente le modifiche introdotte dal D. Lgs
16.1.2008 n. 4, che, con riferimento alle disposizioni in esame, appare più
favorevole di quella attualmente vigente. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric.
Uguzzoni ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud.
11/02/2010), Sentenza n. 11259
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UDIENZA del 11.2.2010
SENTENZA N.309
REG. GENERALE N. 28939/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi
Signori:
Presidente Dott. Pier Luigi Onorato
Consigliere " Claudia Squassoni
Alfredo Maria Lombardi
Giovanni Amoroso
Guicla I. Mulliri
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Verena Corradini, difensore di fiducia di
Uguzzoni Romina, n. a Vignola il xx.xx.xxxx, e di Zuccarini Domenico, n. a
Sestola il xx.xx.xxxx, avverso la sentenza in data 12.12.2008 del Tribunale di
Modena, sezione distaccata di Pavullo, con la quale vennero condannati alla pena
di € 4.000,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui all'art.
256, comma primo lett. a), del D. Lgs n.152/2006.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco
Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo,
ha affermato la colpevolezza di Uguzzoni Romina e Zuccarini Domenico in ordine
al reato di cui all'art. 256, comma primo lett. a), del D. Lgs n.152/2006, loro
ascritto perché la Uguzzoni, quale legale rappresentante della ditta "D.G.P.
Demolizioni, Gabbionate, Palificazioni S.r.l.", e lo Zuccarini, quale titolare
dell'omonima ditta individuale, esercente attività di autotrasporto,
effettuavano operazioni di recupero, trasporto e reimpiego di rifiuti senza le
prescritte autorizzazioni.
E' stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che gli imputati,
nella rispettiva qualità, avevano riutilizzato il materiale di risulta derivato
dalla demolizione di alcune costruzioni effettuandone il trasporto in un altro
cantiere ove veniva reimpiegato per il riempimento di un'area precedentemente
sbancata.
La sentenza ha affermato che i materiali di cui alla contestazione costituiscono
rifiuti, classificati con il codice CER 170904 ed ha escluso che gli stessi
potessero essere qualificati come sottoprodotti, di cui è consentito il
reimpiego.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed
errata applicazione dell'art. 256, primo comma lett. a), del D. Lgs n. 152/2006.
Con il motivo di gravame viene riproposta la tesi secondo la quale i materiali
di cui alla contestazione dovevano essere qualificati quali sottoprodotti di cui
è consentito il reimpiego.
Si osserva sul punto che detti materiali, pur rientrando nel novero dei rifiuti
speciali non pericolosi, secondo le previsioni dell'art. 184, comma 3 lett. b),
del D. Lgs n. 152/2006, si sottraggono sotto il profilo soggettivo alla relativa
disciplina, in quanto vengano riutilizzati nello stesso o in un diverso processo
produttivo senza essere sottoposti ad operazioni preliminari di trasformazione o
di recupero.
Si deduce, quindi, che i materiali di cui alla contestazione sono stati
riutilizzati con certezza in un ciclo produttivo e che gli stessi non sono stati
sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione preliminare o trattamento
preventivo, non rientrando in tale categoria di interventi la mera operazione di
cernita dei materiali prima del trasporto.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la manifesta illogicità della
motivazione della sentenza con riferimento alla affermazione di colpevolezza
dello Zuccarini.
Premesso che la sentenza ha affermato la colpevolezza dell'imputato per avere
omesso il doveroso controllo in ordine alla natura dei materiali di cui ha
effettuato il trasporto e che secondo la stessa pronuncia tali materiali
conservano la natura di rifiuto fino al completamento delle attività di
separazione e cernita, si deduce la illogicità della affermazione di
colpevolezza, essendo stato caricato il materiale sui camion dopo che
l'operazione di recupero era stata già completata.
Il ricorso non è fondato.
Deve essere preliminarmente precisato che il fatto è stato commesso nella
vigenza del D. Lgs n. 152/2006, nella formulazione antecedente le modifiche
introdotte dal D. Lgs 16.1.2008 n. 4, che, con riferimento alle disposizioni in
esame, appare più favorevole di quella attualmente vigente. Come osservato dai
ricorrenti i materiali derivanti dalle attività di demolizione sono qualificati
espressamente rifiuti dall'art. 184, comma 3 lett. b), del predetto decreto
legislativo e, peraltro, sono classificati nell'allegato D alla parte quarta del
decreto con il codice CER 170904.
Tali materiali non possono, però, rientrare nella categoria dei sottoprodotti,
ai sensi dell'art. 183, primo comma lett. n), del decreto legislativo, nella
formulazione vigente all'epoca dei fatti. Secondo le specificazioni contenute
nella norma, infatti, i sottoprodotti.
1) devono essere riutilizzati dalla stessa impresa produttrice o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli, senza la necessità di un processo di trasformazione preliminare che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità;
2) devono rispondere a standard merceologici, nonché alla norme di sicurezza del settore e la loro destinazione al reimpiego deve essere certa ed attestata tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto ove avviene l'effettivo utilizzo;
3) l'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive.
Orbene i residui da demolizione di cui si tratta non rispondono ai requisiti
indicati.
Il loro reimpiego, infatti,
non è stato effettuato dalla stessa ditta produttrice, mentre non ne è stata
dimostrata la effettiva commercializzazione.
Doveva essere attestata con apposita dichiarazione del produttore e
dell'utilizzatore la loro rispondenza a standard merceologici.
L'operazione di cernita, che nel caso in esame è stata effettuata per separare i
laterizi ed altro dai materiali ferrosi o lignei, è classificata quale
operazione di raccolta di rifiuti ai sensi dell'art. 183, primo comma lett. e),
del decreto legislativo.
Non è stato effettuato alcun
accertamento della loro idoneità ad essere reimpiegati senza condizioni
peggiorative per l'ambiente e la salute delle persone.
Nella vigenza dell'art. 14 del D. L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con
modificazioni dalla L. 8.8.2002 n. 178, è stato definitivamente affermato da
questa Suprema Corte che i materiali derivanti da demolizioni per poter essere
reimpiegati devono preventivamente essere sottoposti a test di cessione in
conformità di quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 in modo da non recare
pregiudizio all'ambiente, sicché in assenza del relativo test devono essere
qualificati rifiuti (sez. III, 9.7.2004 n. 30127, Piacentino, RV 229467; sez.
III, 12.10.2005 n. 36955, P.M. in proc. Noto ed altri, RV 232192)
Nella specie non è stato eseguito alcun test di cessione per dimostrare che il
reimpiego dei materiali da demolizione non avrebbe prodotto alcun impatto
ambientale.
I materiali da demolizione di cui si tratta, infine, non possono neppure
rientrare nella nozione di materie prime secondarie di cui all'art. 181 bis del
decreto legislativo, introdotto dall'alt 2, comma 18 bis, del D. Lgs 16.1.2008
n. 4, richiedendosi anche in tal caso che l'operazione di recupero dei rifiuti
risponda a requisiti di qualità ambientale (primo comma lett. d), che deve
essere accertata ai sensi dei DM 5.2.1998, 12.6.2002 n. 161 e 17.11.2005 n. 269
(comma 3) fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2.
Quanto rilevato è assorbente rispetto ai secondo motivo di gravame, conservando
la natura di rifiuti i materiali trasportati dallo Zuccarini, mentre è stato già
affermata nella sede di merito l'esistenza
dell'elemento psicologico del reato sotto il profilo della colpa derivante dalla
omessa verifica della natura dei materiali trasportati.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 11.2.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 MAR. 2010
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