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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 11270


 
RIFIUTI - Deposito incontrollato di rifiuti - Individuazione - Esclusione delle operazione di smaltimento o recupero - Messa in riserva - Esclusione. Allorché il deposito dei rifiuti manchi dei requisiti per essere qualificato come temporaneo, e non sia configurabile né un deposito preliminare, realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, né una messa in riserva, realizzato in vista di successive operazioni di recupero, si ha un deposito incontrollato o abbandono di rifiuti che non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero (Cass., Sez. III, 11/03/2009 -11/05/2009, n. 19883).(Conferma sentenza del 12.1.2009 del Tribunale di Pesaro) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Bardeggi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 11270

RIFIUTI - Deposito temporaneo - Requisiti - Deposito preliminare o "stoccaggio" - Autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata - Necessità - Deposito incontrollato o abbandono di rifiuti - Configurabilità. Per aversi "deposito temporaneo" di rifiuti prima della loro raccolta per lo smaltimento occorre che i rifiuti, in relazione alla loro natura e quantità, siano raggruppati, in via provvisoria ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione e nel rispetto dei prescritti limiti temporali; quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 61 lett. m) /del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti , può aversi "deposito preliminare" o "stoccaggio", che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata; si ha invece "deposito incontrollato" o "abbandono di rifiuti", quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (Cass., sez. III, 25/02/2004 - 5/05/2004, n. 21024). (Conferma sentenza del 12.1.2009 del Tribunale di Pesaro) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Bardeggi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 11270


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UDIENZA del 11.2.2010

SENTENZA N. 329

REG. GENERALE N. 35332/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi signori Magistrati:


dott. Pier Luigi Onorato                                     Presidente
1. dott. Claudia Squassoni
2. dott. Alfredo Maria Lombardi
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Guida Mullen


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Bardeggi Luciano, n. Pergola il 18.7.1954
- avverso la sentenza del 12.1.2009 del Tribunale di Pesaro
- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Sarzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito l'avv. Marcello Cecchini per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


la Corte osserva:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Bardeggia Luciano e Milletti Myriam erano imputati del reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e 51, secondo comma, lett. a), del d.lgs. n. 22/97 perché, in concorso tra loro ed in qualità di amministratori della società Bardeggia Plastic s.r.l. con sede in via dell'Industria n. 42, depositavano in modo incontrollato 15 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi in carta, imballaggi in plastica, polistirolo, materiale metallico e scarti di produzione in plastica non riutilizzabili, ed altri), ponendoli a diretto contatto con il terreno, all'interno di una buca di circa 25 mq con profondità di circa 1,5 metri (acc. in Pesaro in data 12.10.2005).


Con decreto emesso in data 12.06.07 dal Giudice per le indagini preliminari di Pesaro il Bardeggia e la Milletti venivano tratti a giudizio avanti al tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato a loro ascritto.


All'udienza del 10.03.2008, la difesa munita di procura speciale, avanzava istanza di ammissione al giudizio abbreviato che veniva accolta.
All'esito dello stesso il tribunale di Pesaro con sentenza del 12 gennaio - 20 febbraio 2009 dichiarava Bardeggia Luciano responsabile del reato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di € 1.400,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. dichiara la pena condonata; assolveva Milletti Miriam dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto.


2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui il ricorrente deduce che non si trattava di rifiuti pericolosi e che non c'era "deposito incontrollato" ma "deposito temporaneo", è infondato.


Da una parte deve considerarsi che la condotta penalmente rilevante, come contestata e come accertata, fa riferimento a rifiuti speciali non pericolosi e non già pericolosi, anche se poi nella sentenza impugnata si dà atto di un minimo rischio di percolazione nel terreno di tali rifiuti e quindi del fatto che mancava un sicuro contenimento dei possibili reflui o anche del solo loro spargimento. Ma ciò non ha portato ad una modifica del fatto contestato sicché la censura del ricorrente è in questa parte priva di fondamento.


D'altra parte mancano i presupposti del "deposito temporaneo". In generale deve distinguersi: per aversi "deposito temporaneo" di rifiuti prima della loro raccolta per lo smaltimento occorre che i rifiuti, in relazione alla loro natura e quantità, siano raggruppati, in via provvisoria ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione e nel rispetto dei prescritti limiti temporali; quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 61 lett. m) /del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti , può aversi "deposito preliminare" o "stoccaggio", che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata; si ha invece "deposito incontrollato" o "abbandono di rifiuti", quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (Cass., sez. III, 25 febbraio 2004 - 5 maggio 2004, n. 21024).


Nella specie si trattava di deposito carente dei requisiti di temporaneità, di divisione dei rifiuti per tipi omogenei, di etichettatura idonea e di dispositivi di contenimento dei reflui o del loro spargimento. In proposito l'impugnata sentenza dà atto che i Carabinieri per la tutela dell'ambiente avevano verificato un cumulo di rifiuti speciali non pericolosi di circa mc.15, frammisti tra loro e in cattivo stato di conservazione nonché esposti alla diretta azione degli agenti atmosferici, accumulati dalla ditta Bardeggia Plastic s.r.l. durante la propria attività. In particolare vicino al capannone dello stabilimento della ditta e quindi in area di sua pertinenza, era stata costruita una buca a cielo aperto di circa 25 mq. e profonda 1,5 dove erano stipati diversi tipi di rifiuti (imballaggi in carta, cartone e plastica, polistirolo, metalli e scarti di plastica inutilizzabili).


In questa evenienza, ossia allorché il deposito dei rifiuti manchi dei requisiti per essere qualificato come temporaneo, e non sia configurabile né un deposito preliminare, realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, né una messa in riserva, realizzato in vista di successive operazioni di recupero, si ha invece un deposito incontrollato o abbandono di rifiuti che non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero (Cass., Sez. III, 11 marzo 2009 —11 maggio 2009, n. 19883).


3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PER QUESTI MOTIVI


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2010


Il Consigliere estensore                                      Il Presidente
(        Giovanni Amoroso )                                           (Pier Luigi Onorato)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 MAR. 2010


 


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