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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271


 
DIRITTO URBANISTICO - Violazioni della normativa antisismica - Effetti - Legge antisimica n.74/1964 e sul cemento armato n.1086/1971 e quelle trasfuse nel DPR 380/2001 artt. 65,72, 93, 95 e s.m.. Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A.. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (Cass. pen. sez.3, 17/06/1997 n.5738). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271

DIRITTO URBANISTICO - Deposito in sanatoria del progetto - Reati urbanistici - Effetto estintivo - Esclusione - Disciplina specifica - Costruzioni in zona sismica - Opere in conglomerato cementizio - Vincoli ambientali e paesaggistici - Art.45 DPR 380/01. In tema di reati urbanistici, il deposito in sanatoria del progetto non determini alcun effetto estintivo (previsto dall'art.45 DPR 380/01 solo per le contravvenzioni alle norme urbanistiche). L'effetto estintivo non opera, invero, nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o, infine, di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3, 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3, del 15.2.2002 n.11511). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Violazione del principio di correlazione (tra sentenza ed accusa contestata) - Presupposti - Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale - Diritto di difesa dell'imputato. Si configura la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. Pertanto, la verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (Cass. pen. sez.VI, 8.6.1998 n.67539). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271


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UDIENZA del 17.2.2010

SENTENZA N. 331

REG. GENERALE N. 028014/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.


Dott. Aldo Grassi                             Presidente
Dott. Ciro Petti                                Consigliere
Dott. Aldo Fiale                               Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                     Consigliere
Dott. Giulio Sarno                            Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) Braccolino Nicola  nato il xx.xx.xxxx;
2) Petrillo Carmine nato il xx.xx.xxxx;
3) Braccolino Giuseppe nato il xx.xx.xxxx;

- avverso la sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.


OSSERVA


1) Con sentenza in data 29.12.2008 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, condannava Braccolino Nicola, Petrillo Carmine e Braccolino Giuseppe, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 350,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt.110 c.p. 20 L.74/64 in relazione alla L. Regione Campania 7.1.83 n.9, 4-14 L.1971/1086, 65,72,93, 95 DPR 380/2001 in relazione alla L. Regione Campania n.9/83, per avere, in concorso tra loro, il Braccolino Nicola quale committente, il Petrillo quale direttore dei lavori, il Braccolino Giuseppe, quale assuntore-esecutore delle opere, realizzato i lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento igienico sanitario del fabbricato sito alla via Circumvallazione, ricadente in area a rischio idraulico molto elevato, senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del Genio Civile, unificate le condotte ex art.81 cod.pen.; pena sospesa alle condizioni di legge.


Riteneva il Tribunale che dagli atti emergesse la penale responsabilità degli imputati, essendo state realizzate opere in cemento armato ed in zona sismica senza le preventive denunce e presentazione dei progetti.


Irrilevante secondo il Tribunale ed inidoneo a determinare l'effetto estintivo dei reati era l'avvenuto deposito in sanatoria del progetto.


2) Avverso la predetta sentenza proponevano appello tutti gli imputati a mezzo del difensore.


Deducevano che la contestazione faceva riferimento ad area a rischio idraulico, mentre la condanna era stata pronunciata per omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti in zona sismica, con conseguente violazione dell'art.521 c.p.p..


L'art.93 DPR 380/01 (che riproduce l'art.17 L.64/74) prevede che per le costruzioni nelle zone sismiche bisogna darne preavviso allo sportello unico; l'obbligo di denuncia dei lavori in c.a. viene quindi adempiuto con tale comunicazione ( nella specie con la presentazione della DIA, con indicazione delle opere e l'allegazione dei grafici dei progetti).


Gli imputati, comunque, andavano assolti per la loro buona fede, stante la possibilità di equivoco nella interpretazione delle enorme e peraltro la P.A., con la nota del 25.11.2005, comunicava al committente e direttore dei lavori che la zona era a rischio idraulico molto elevato e non a rischio sismico.


In ogni caso l'avvenuto deposito in sanatoria del progetto determinava l'estinzione del reato.


2.1) Essendo la sentenza non appellabile ex art.593 c.p.p., l'appello veniva qualificato, a norma dell'art.568 comma V, come ricorso per cassazione, con relativa trasmissione degli atti.


3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.


3.1.) Non vi è alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza.

E' assolutamente pacifico che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato` in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.
La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass.pen.sez.VI, 8.6.1998 n.67539).


Nella contestazione erano indicate specificamente, oltre alle norme violate (Legge antisimica n.74/1964 e sul cemento armato n.1086/1971 e quelle trasfuse nel DPR 380/2001 -65,72, 93, 95), anche le condotte omissive poste in essere ("senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio dei Genio Civile").


Gli imputati quindi erano stati posti in condizione di difendersi in ordine alla violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato. Del resto come si dà atto in sentenza, essi erano perfettamente consapevoli delle omissioni, tant'è che presentavano deposito in sanatoria del progetto relativo al fabbricato de quo "che nel confermare il carattere sismico della zona interessata dalla costruzione (e dunque la necessità del preavviso e del relativo deposito progettuale) precisa che detto deposito è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della L.5.11.1971 n.1086".
Né certamente tali adempimenti potevano essere "surrogati" dalla presentazione della DIA allo sportello unico che conteneva, come riconoscono gli stessi imputati, solo "l'allegazione dei grafici e del progetto" (e non certo, quindi, quanto richiesto dal comma 3 dell'art.93 DPR 380/01).
E' del tutto evidente, poi, che, per quanto in precedenza evidenziato, non possa in alcun modo essere invocata la buona fede.


3.1.1) Infine, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che il deposito in sanatoria del progetto non determini alcun effetto estintivo (previsto dall'art.45 DPR 380/01 solo per le contravvenzioni alle norme urbanistiche).
L'effetto estintivo non opera, invero, nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o, infine, di vincoli ambientali e paesaggistici.
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3 7.11.1997 n.50; Cass.sez.3 n.11511 del 15.2.2002).


E' assolutamente pacifico, inoltre, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass.pen.sez.3,17 giugno 1997 n.5738).


P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2010


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 MAR. 2010


 


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