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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11526
DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Comproprietari - Criteri di
individuazione della responsabilità - Proprietario committente - Indizi precisi
e concordanti - Fattispecie. In materia di reati edilizi, la responsabilità
del proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di committente
o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti, quali
l'abitare sul luogo ove si é svolta l'attività illecita di costruzione, la
assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme
civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi
valutabili dal giudice, quali ad esempio, la presentazione della domanda di
condono, la presenza sul luogo, ecc. (Cass. n 10632 del 2003). Nella specie, al
comproprietario può essere tranquillamente attribuita la veste di committente
avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per
controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la sanatoria.
(conferma, sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5/05/2009) Pres. Grassi,
Est. Petti, Ric. Campanile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2010
(Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11526
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UDIENZA del 17.12.2010
SENTENZA N. 343
REG. GENERALE N. 32710/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg.
magistrati:
Dott. Aldo Grassi
presidente
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott Aldo Fiale
consigliere
Dott. Silvio Amoresano
consigliere
Dott. Giulio Sarno
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di Campanile Raffaele, nato a Napoli il 5
giugno del 1966 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 maggio
del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- sentito per il Comune l'avv Giuseppe Dardo in sostituzione dell'avvocato Nadia
Scuotto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 5 maggio del 2009, confermava
quella pronunciata il 18 marzo del 2005 dal tribunale della medesima città, con
cui Campanile Salvatore era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia,
oltre al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Napoli costituitosi
parte civile, quale responsabile di abuso edilizio.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
1) l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile
del Comune: assume che l'ente territoriale aveva conferito la procura speciale a
sei avvocati, ossia a tutti quelli che componevano l'ufficio legale del Comune,
invece, come parte offesa avrebbe potuto conferire l'incarico ad un solo
difensore; di conseguenza solo il primo nominato poteva assistere il Comune e
costui doveva essere individuato nel primo dell'elenco, ossia nell'avv. Giuseppe
Dardo; invece l'atto di costituzione era stato sottoscritto dall'avv. Nadia
Scuotto;
2) mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per
avere la Corte individuato nel ricorrente il committente dei lavori in base alla
sola qualità di comproprietario ed al fatto che aveva accettato l'incarico di
custode senza esaminare le censure mosse con i motivi d'appello.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che il Comune, in persona del
sindaco, aveva sì conferito l'incarico a tutti i componenti dell'Ufficio legale
del comune, ma aveva precisato che gli stessi potevano costituirsi
disgiuntamente. Quindi qualsiasi legale indicato nella lista era legittimato a
costituirsi per il Comune. Nella fattispecie si è costituito solo l'avvocato
Nadia Scuotto inclusa nella lista a nulla rilevando la circostanza che non fosse
la prima dell'elenco.
L'affermazione di responsabilità non si fonda sulla sola qualità di
comproprietario del manufatto e dell'area su cui erano state realizzate le
opere, ma anche sulla circostanza che al momento dell'accesso il ricorrente si
trovava sul posto con l'evidente funzione di vigilare sull'andamento dei lavori,
nonché sul fatto che ha accettato la nomina di custode dell'immobile ed ha
presentato la domanda di sanatoria.
Secondo l'orientamento di questa corte (cfr per tutte Cass. n 10632 del 2003),
in materia di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, qualora non
risulti che abbia assunto la veste di committente o esecutore dei lavori, può
ricavarsi da indizi precisi e concordanti, quali l'abitare sul luogo ove si é
svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di
dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione,
ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice, quali ad
esempio, la presentazione della domanda di condono, la presenza sul luogo, ecc.
Nella fattispecie al prevenuto può essere tranquillamente attribuita la veste di committente avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la sanatoria.
Il Campanile è tenuto altresì al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile,liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado del
giudizio che liquida complessivamente in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 febbraio del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 25/03/2010
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