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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n.12448


RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Attività di tiro al volo - Abbandono di rifiuti - Responsabilità del titolare dell’area - Soggetto produttore dei rifiuti - Art.183 c.1 lett.b D. L.vo n. 152/2006 - Regola della equivalenza della omissione impeditiva alla azione causale - Applicazione - Fattispecie. In tema di gestione dei rifiuti, il proprietario di un terreno non può essere ritenuto responsabile, per questa sua qualifica o per una eventuale condotta di mera connivenza, dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato nel suo sito, ciò in quanto non è riscontrabile una fonte normativa dalla quale dedurre uno specifico dovere di garanzia, di protezione, di controllo per la integrità del bene protetto. La regola della equivalenza della omissione impeditiva alla azione causale può essere applicata sotto un diverso profilo al caso in esame nel quale non vi sono terzi che, all'insaputa dello imputato o in assenza di un suo contributo causale, hanno abbandonato residui nei siti per cui è processo. In tale situazione, l'imputato deve rispondere dei reati nella sua qualità di soggetto produttore dei rifiuti che - a sensi della definizione contenuta nell'art.183 c.1 lett.b D. L.vo n. 152/2006 e della interpretazione giurisprudenziale - deve intendersi come la persona, fisica o giuridica, dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti o al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Nella specie, la produzione e la giacenza del materiale (da qualificarsi come rifiuto speciale) era ben nota all'imputato dal momento che era la naturale conseguenza della attività sportiva del centro (tiro al volo) di cui era il legale rappresentante. Di conseguenza, quale legale rappresentante della società, era tenuto allo adempimento degli oneri su di lui gravanti ed a provvedere perché lo smaltimento dei rifiuti avvenisse secondo la normativa del settore (ad esempio: dando le opportune disposizioni al fine che ditte specializzate e munite di autorizzazione sgombrassero il terreno) ed a vigilare, quale titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente, che i propri dipendenti osservassero le prescrizioni date. (Annulla con rinvio sentenza n. 757/2008 Tribunale di Terni, del 03/06/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. PG in proc. Onofri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n.12448



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UDIENZA dell'11.02.2010

SENTENZA N. 319

REG. GENERALE N. 30589/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. PIERLUIGI ONORATO                                - Presidente -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI                              - Rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                    - Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI                 - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO                               - Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nei confronti di:
1) ONOFRI MAURO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 757/2008 TRIBUNALE di TERNI, del 03/06/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //

- Uditi i difensori Avv. //


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 3 giugno 2009, il Tribunale di Terni ha assolto Onofri Mauro, rispettivamente con la formula per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, dai reati previsti dagli artt.256 c. 2 D. L.vo 152/2006, 635 cp contestati per avere abbandonato sul terreno di una società di tiro a volo, della quale era il legale rappresentante, rifiuti speciali (frammenti di piattelli non colpiti nonché borre di plastica dei proiettili) e collocato tali materiali in un bosco deteriorandolo.


In merito alla prima contestazione, il Giudice ha osservato che i rifiuti erano stati abbandonati da terzi sul terreno di cui l'imputato aveva la disponibilità e non ricorreva la ipotesi dell'art.40 c.2 cp non essendo lo stesso gravato dall'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Relativamente al delitto, il Giudice ha evidenziato come mancasse la consapevolezza, da parte dell'imputato, che privati cittadini avevano danneggiato l'area boschiva.


Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, sostenendo:
- che l'imputato era il produttore dei rifiuti e, pertanto, era obbligato al loro smaltimento sia nell'area dell'ente sia in quella confinante;
- che la attribuibilità all'Onofri del deterioramento del bosco sussiste a titolo di responsabilità diretta per la sua qualifica di legale rappresentante dell'associazione.


La prima censura è meritevole di accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel rilevare che il proprietario di un terreno non può essere ritenuto responsabile, per questa sua qualifica o per una eventuale condotta di mera connivenza, dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato nel suo sito; ciò in quanto non è riscontrabile una fonte normativa dalla quale dedurre uno specifico dovere di garanzia, di protezione, di controllo per la integrità del bene protetto.

La regola della equivalenza della omissione impeditiva alla azione causale può essere applicata sotto un diverso profilo al caso in esame nel quale non vi sono terzi che, all'insaputa dello imputato o in assenza di un suo contributo causale, hanno abbandonato residui nei siti per cui è processo.
La produzione e la giacenza del materiale (da qualificarsi come rifiuto speciale) era ben nota all'Onofri dal momento che era la naturale conseguenza della attività sportiva del centro di cui era il legale rappresentante.
In tale situazione, l'imputato deve rispondere dei reati nella sua qualità di soggetto produttore dei rifiuti che - a sensi della definizione contenuta nell'art.183 c.1 lett.b DLvo 152/2006 e della interpretazione giurisprudenziale- deve intendersi come la persona, fisica o giuridica, dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti o al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

Di conseguenza, l'imputato, quale legale rappresentante della società, era tenuto allo adempimento degli oneri su di lui gravanti ed a provvedere perché lo smaltimento dei rifiuti avvenisse secondo la normativa del settore (ad esempio: dando le opportune disposizioni al fine che ditte specializzate e munite di autorizzazione sgombrassero il terreno) ed a vigilare, quale titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente, che i propri dipendenti osservassero le prescrizioni date.


Per tale rilievo, il Collegio annulla la impugnata sentenza con rinvio, trattandosi di ricorso immediato in Cassazione, alla Corte di Appello di Perugia perché i nuovi Giudici riconsideri il problema della responsabilità dello imputato per i reati addebitatigli tenendo presente il principio su indicato.


PQM


La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.


Roma, 11 febbraio 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 30 MAR. 2010


 


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