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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n.12448
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Attività di tiro al volo - Abbandono di
rifiuti - Responsabilità del titolare dell’area - Soggetto produttore dei
rifiuti - Art.183 c.1 lett.b D. L.vo n. 152/2006 - Regola della equivalenza
della omissione impeditiva alla azione causale - Applicazione - Fattispecie.
In tema di gestione dei rifiuti, il proprietario di un terreno non può essere
ritenuto responsabile, per questa sua qualifica o per una eventuale condotta di
mera connivenza, dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato nel suo
sito, ciò in quanto non è riscontrabile una fonte normativa dalla quale dedurre
uno specifico dovere di garanzia, di protezione, di controllo per la integrità
del bene protetto. La regola della equivalenza della omissione impeditiva alla
azione causale può essere applicata sotto un diverso profilo al caso in esame
nel quale non vi sono terzi che, all'insaputa dello imputato o in assenza di un
suo contributo causale, hanno abbandonato residui nei siti per cui è processo.
In tale situazione, l'imputato deve rispondere dei reati nella sua qualità di
soggetto produttore dei rifiuti che - a sensi della definizione contenuta
nell'art.183 c.1 lett.b D. L.vo n. 152/2006 e della interpretazione
giurisprudenziale - deve intendersi come la persona, fisica o giuridica, dalla
cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti o al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione. Nella specie, la produzione e la
giacenza del materiale (da qualificarsi come rifiuto speciale) era ben nota
all'imputato dal momento che era la naturale conseguenza della attività sportiva
del centro (tiro al volo) di cui era il legale rappresentante. Di conseguenza,
quale legale rappresentante della società, era tenuto allo adempimento degli
oneri su di lui gravanti ed a provvedere perché lo smaltimento dei rifiuti
avvenisse secondo la normativa del settore (ad esempio: dando le opportune
disposizioni al fine che ditte specializzate e munite di autorizzazione
sgombrassero il terreno) ed a vigilare, quale titolare di una posizione di
garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente, che i propri dipendenti
osservassero le prescrizioni date. (Annulla con rinvio sentenza n. 757/2008
Tribunale di Terni, del 03/06/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. PG in
proc. Onofri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/03/2010 (Ud.
11/02/2010), Sentenza n.12448
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UDIENZA dell'11.02.2010
SENTENZA N. 319
REG. GENERALE N. 30589/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Presidente -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nei confronti di:
1) ONOFRI MAURO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 757/2008 TRIBUNALE di TERNI, del 03/06/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha
concluso per l'annullamento con rinvio
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Uditi i difensori Avv. //
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3 giugno 2009, il Tribunale di Terni ha assolto Onofri Mauro,
rispettivamente con la formula per non avere commesso il fatto e perché il fatto
non sussiste, dai reati previsti dagli artt.256 c. 2 D. L.vo 152/2006, 635 cp
contestati per avere abbandonato sul terreno di una società di tiro a volo,
della quale era il legale rappresentante, rifiuti speciali (frammenti di
piattelli non colpiti nonché borre di plastica dei proiettili) e collocato tali
materiali in un bosco deteriorandolo.
In merito alla prima contestazione, il Giudice ha osservato che i rifiuti erano
stati abbandonati da terzi sul terreno di cui l'imputato aveva la disponibilità
e non ricorreva la ipotesi dell'art.40 c.2 cp non essendo lo stesso gravato
dall'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Relativamente al delitto, il Giudice ha evidenziato come mancasse la
consapevolezza, da parte dell'imputato, che privati cittadini avevano
danneggiato l'area boschiva.
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, sostenendo:
- che l'imputato era il produttore dei rifiuti e, pertanto, era obbligato al
loro smaltimento sia nell'area dell'ente sia in quella confinante;
- che la attribuibilità all'Onofri del deterioramento del bosco sussiste a
titolo di responsabilità diretta per la sua qualifica di legale rappresentante
dell'associazione.
La prima censura è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di
legittimità è costante nel rilevare che il proprietario di un terreno non può
essere ritenuto responsabile, per questa sua qualifica o per una eventuale
condotta di mera connivenza, dello abbandono di rifiuti che altri hanno
collocato nel suo sito; ciò in quanto non è riscontrabile una fonte normativa
dalla quale dedurre uno specifico dovere di garanzia, di protezione, di
controllo per la integrità del bene protetto.
La regola della equivalenza
della omissione impeditiva alla azione causale può essere applicata sotto un
diverso profilo al caso in esame nel quale non vi sono terzi che, all'insaputa
dello imputato o in assenza di un suo contributo causale, hanno abbandonato
residui nei siti per cui è processo.
La produzione e la giacenza del materiale (da qualificarsi come rifiuto
speciale) era ben nota all'Onofri dal momento che era la naturale conseguenza
della attività sportiva del centro di cui era il legale rappresentante.
In tale situazione, l'imputato deve rispondere dei reati nella sua qualità di
soggetto produttore dei rifiuti che - a sensi della definizione contenuta
nell'art.183 c.1 lett.b DLvo 152/2006 e della
interpretazione giurisprudenziale- deve intendersi come la persona, fisica o
giuridica, dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti o
al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Di conseguenza, l'imputato, quale legale rappresentante della società, era tenuto allo adempimento degli oneri su di lui gravanti ed a provvedere perché lo smaltimento dei rifiuti avvenisse secondo la normativa del settore (ad esempio: dando le opportune disposizioni al fine che ditte specializzate e munite di autorizzazione sgombrassero il terreno) ed a vigilare, quale titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente, che i propri dipendenti osservassero le prescrizioni date.
Per tale rilievo, il Collegio annulla la impugnata sentenza con rinvio,
trattandosi di ricorso immediato in Cassazione, alla Corte di Appello di Perugia
perché i nuovi Giudici riconsideri il problema della responsabilità dello
imputato per i reati addebitatigli tenendo presente il principio su indicato.
PQM
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di
Perugia.
Roma, 11 febbraio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 30 MAR. 2010
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