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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sezioni III, 8/04/2010 (CC. 17/02/2010), Sentenza n.13215
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Rilievo penale e limiti temporali
- Disciplina applicabile - Art. 18, L. 47/85 - Condotte lottizzatorie e
successivo trasferimento dei beni - Art. 30 DPR 380/2001. Premesso che,
l'art. 30 del DPR 380/2001 sostanzialmente riproduce - salve alcune
puntualizzazioni - il contenuto, dell'art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47,
la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di
cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 - data di entrata in vigore
della L. 47/85. La necessità di fare riferimento a tale termine si pone
unicamente per le disposizioni dell'art. 30 del DPR 380/01 contenute nei commi 2
e seguenti e, cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte
lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di
imposizioni effettivamente non contemplate prima della L. 47/85. E la ragione
del termine si rende evidente ove si consideri che l'adempimento di qualsiasi
obbligo non è esigibile per un'epoca antecedente alla sua imposizione. (Annulla
con rinvio ordinanza n. 199/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 20/05/2009)
Pres. Grassi Est. Fiale Ric. PM in proc. Attianese. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sezione III, 8/04/2010 (CC. 17/02/2010), Sentenza n.13215
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Nozione - Frazionamento di area
ed utilizzazione edilizia del territorio - Reato di lottizzazione abusiva -
Elementi per la configurabilità - Art. 17 lett. b) L. n. 10/1977 - Art. 18 L.
47/85 - Art. 30 c.1 DPR 380/01. La nozione di lottizzazione abusiva a scopo
edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di
frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione
edilizia del territorio. Mentre, il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca
sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e
l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività
materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti,
richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati
ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli
di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale.
(Annulla con rinvio ordinanza n. 199/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del
20/05/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. PM in proc. Attianese. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/04/2010 (CC. 17/02/2010), Sentenza n.13215
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UDIENZA del 17.02.2010
SENTENZA N. 287
REG. GENERALE N.30268/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli III.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dolt. ALDO GRASSI
Presidente
Doti. CIRO PETTI
Consigliere
Dolt. ALDO FIALE
Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
Consigliere
Doti. GIULIO SARNO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO nei
confronti di:
1) ATTIANESE IMMACOLATA N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 199/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 20/05/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t. ALDO FIALE; estensore dott.
Giulio Sarno
- sentite le conclusioni del PG
Dott. Izzo Giocchino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M..
Il procuratore della Repubblica di Salerno propone ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza in data 22.5.09 del tribunale della medesima città in sede
di riesame. Nell'occasione il tribunale aveva annullato - con riferimento alla
sola ipotesi di lottizzazione abusiva - il decreto di sequestro preventivo
emesso dal GIP in data 17.4.09 di un'area in località Licinello avente
destinazione agricola di circa 26000 mq suddivisa in 38 lotti sulla gran parte
dei quali risultavano abusivamente realizzati manufatti edilizi ad uso
abitativo, eseguito all'esito di sopralluogo del 16.3.09 in cui era stata
riscontrata prosecuzione di attività edilizia.
Il tribunale, infatti, richiamando il disposto del comma 10 dell'art. 30 DPR
380/01 secondo cui "le disposizioni di cui sopra non si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985", accogliendo l'impugnazione di Attianese Immacolata, aveva
ritenuto che risalendo l'acquisto della particella e il relativo atto di
frazionamento all'anno 1983 non era ravvisabile il reato di lottizzazione
abusiva mancando all'epoca una specifica previsione normativa fondante la
rilevanza penale del fatto.
Rilevava invece il tribunale che, per quanto concerne le violazioni degli artt.
181 D.L.vo 42/04 e 734 cod. pen. concernenti l'immobile della Attianese, esse
erano già coperte da precedente giudicato.
In questa sede deduce il procuratore della Repubblica ricorrente, citando
giurisprudenza di questa Sezione, la violazione di legge ritenendo comunque
configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche rispetto all'anno
contestato. Replica la Attianese con specifica memoria difensiva l'erroneità
dell'impugnazione del PM ritenendo correttamente applicati nella specie i
principi enunciati dall'art. 2 cod. pen. mancando nel 1983 una disposizione
analoga a quella dell'art. 30 DPR 380/01.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La premessa da cui muovere nella specie è l'esame dell'art. 30 del DPR 380/01.
Quest'ultima disposizione, come noto, definisce anzitutto al comma 1 il concetto
di lottizzazione abusiva.
I commi successivi, dal 2 al 9, disciplinano le modalità di trasferimento dei
terreni e la costituzione di diritti reali o di comunione su di essi, prevedendo
la necessità dell'allegazione all'atto della stipula del certificato di
destinazione urbanistica; le modalità di rilascio e la durata di quest'ultimo;
le conseguenze della sua mancanza per la stipula degli atti; la possibilità di
dichiarazioni sostitutive; le modalità di approvazione dei frazionamenti
catastali; le conseguenze sul piano amministrativo della lottizzazione priva di
autorizzazione.
Il comma 10 prevede, infine, che "le disposizioni di cui sopra si applicano agli
atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto
dopo il 17 marzo 1985 e, comunque non si applicano alle divisioni ereditarie,
donazioni, ecc.
Va anche rilevato che l'art. 30 del DPR 380/2001 sostanzialmente riproduce -
salve alcune puntualizzazioni - il contenuto, l'art. 18 della L. 28 febbraio
1985 n. 47 che, siccome pubblicata nella G.U. del 2.3.1995, è evidentemente
entrata in vigore proprio alla data del 17 marzo 1985.
L'art. 18 all'ultimo comma sanciva
in particolare che "Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 , modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è
abrogato. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in
vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia e di servitù".
E' stato l'art. 18 L. 47/85, dunque, a definire il concetto di lottizzazione
abusiva per come individuato anche dall'attuale art. 30 co. 1 DPR 380/01 e che
ha introdotto le necessarie disposizioni finalizzate a prevenirla ed a regolarne
gli effetti sul piano amministrativo e civilistico.
L'analisi della questione sollevata deve tenere conto anche di un altro dato in
premessa.
Antecedentemente alla L. 47/85 l'art. 17 lett. b) della L. 10/77 sanzionava
penalmente l'inosservanza dell'art. 28 della legge n. 1150 del 17.8.1942 avente
ad oggetto la "lottizzazione di areee".
In difetto di una accezione più precisa del concetto di lottizzazione abusiva
dal punto di vista normativa è stata la giurisprudenza a farsi carico di
individuare i limiti della fattispecie penale.
In proposito, S.U. 28.11.1981, ric. Giulini, ha precisato che:
a) per la configurabilità del reato, di cui all'art. 17 lettera b) ultima
ipotesi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la nozione di lottizzazione abusiva a
scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma
di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione
edilizia del territorio;
b) il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti
giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti
fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione
di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli
anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento
urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la
riserva pubblica di programmazione territoriale. Da quanto sopra si deduce
anzitutto che, come già evidenziato da questa Corte, (Sez 3 n. 38632 del
21.10.2005, correttamente richiamata dal procuratore della Repubblica
ricorrente) la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per
condotte di cessione poste in essere, come nella specie, nel 1981 e, cioè, prima
del 17 marzo 1985 - data di entrata in vigore della L. 47/85.
La necessità di fare riferimento a tale termine si pone invece unicamente per le
disposizioni dell'art. 30 del DPR 380/01 contenute nei commi 2 e seguenti e,
cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed
il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di imposizioni effettivamente
non contemplate prima della L. 47/85.
E la ragione del termine si rende evidente ove si consideri che l'adempimento di
qualsiasi obbligo non è esigibile per un'epoca antecedente alla sua imposizione.
L'ordinanza del tribunale di Salerno va dunque annullata limitatamente alle
statuizioni relative alla lottizzazione con rinvio per nuovo esame della
questione che tenga conto dei principi affermati.
Continua a mantenere efficacia, invece, per le statuizioni relative al sequestro
del manufatto in assenza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, in
violazione degli artt. 181 D. L.vo 42/04 e 734 cod. pen., non essendovi sul
punto alcuna impugnazione.
PQM.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del tribunale di
Salerno.
Così deciso in Roma il 17.2.2010
DEPOSTATA IN CANCELLERIA 08 APR. 2010
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Tetrquato Gemelli)
(dr. Carl Brusco)
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