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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492
DIRITTO URBANISTICO - Fabbricato fatiscente - Abbattimento e ricostruzione con
dimensioni maggiori ed in posizione difforme - Ristrutturazione edilizia -
Permesso di costruire - Necessità - Art. 10 lett. c) D.P.R. n. 380/01.
L'abbattimento e la ricostruzione di un fatiscente fabbricato di dimensioni
maggiori ed in posizione difforme rispetto a quella precedente, deve essere
inquadrato come intervento di ristrutturazione edilizia per il quale si richiede
il permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 lett. c) d.p.r. n. 380/01 e
non già di risanamento conservativo e restauro. Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric.
Gargiulo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud.
17/02/2010), Sentenza n. 13492
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Semplice qualifica di comproprietario
dell'immobile - Attribuzione della responsabilità penale - Sufficienza -
Esclusione. Non è sufficiente la sola qualità di comproprietario
dell'immobile, per la attribuzione della responsabilità penale connessa ad abusi
edilizi. Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492
DIRITTO URBANISTICO - Restauro e risanamento conservativo - Funzione -
Intervento edilizio su ruderi o edifici già da tempo demoliti - Nuova
costruzione - Permesso di costruire - Necessità - D.P.R. n. 380/01. La
caratteristica essenziale della categoria del restauro e risanamento
conservativo è quella della conservazione di un organismo edilizio preesistente
assicurandone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali preesistenti. Mentre nel caso di meri "ruderi" o di edifici già da
tempo demoliti, come nella specie, l'intervento edilizio deve essere
necessariamente inquadrato nella diversa fattispecie della "nuova costruzione".
(Cons. Stato, V, 15/4/2004, n. 2142; C.d.S. Sez. V, 1/12/1991, n. 2021; C.d.S.
10/3/1997, n. 240). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492
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UDIENZA Ud.. del 17.02.2010
SENTENZA N. 354
REG. GENERALE N. 41217/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI
Presidente
Dott. CIRO PETTI
Consigliere
Dott. ALDO FIALE
Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) GARGIULO GIOVANNA N. IL xx/xx/xxxx
2) GARGIULO MARIA N. IL xx/xx/xxxx
- avverso la sentenza n. 10415/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/07/2009;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al reato
sub. b) e, rigetto nel resto;
Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava quella del
tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Sorrento - con la quale
Gargiulo Giovanna e Gargiulo Maria erano state condannate alla pena di
giustizia, oltre al risarcimento, in solido, dei danni subiti dal Comune di
Sorrento, costituitosi parte civile e la demolizione del manufatto, per i reati
di cui agli artt. 110 cod. pen. 44 lett. c); 93, 94 e 95 DPR 380/01 e 181 co. 1
bis DLvo 42/04 perché, nelle rispettive qualità di proprietaria e committente,
eseguivano in area dichiarata di notevole interesse pubblico un fabbricato in
muratura di circa 114 mq al grezzo, con adiacente manufatto di mq 9 circa, in
assenza di permesso di costruire ed in violazione dei doveri connessi
all'esecuzione dei lavori in zona sismica. Fatto accertato in Piana di Sorrento
il 16/9/05.
Nei motivi di appello le ricorrenti avevano tra l'altro eccepito:
a) che per il fabbricato in questione era stata compiuta una semplice opera di
manutenzione, senza alcuna modifica e senza alcuna creazione di superfici utili
o di incremento di volumi;
b) che Gargiulo Giovanna era comunque estranea ai fatti siccome residente
altrove e non rinvenuta sul luogo dove si trovava il fabbricato;
c) la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza di revoca della precedente
ordinanza ammissiva dell'escussione dei verbalizzanti e del tecnico comunale, in
violazione del principio di oralità della prova, del contraddittorio, in
violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p.,; con richiesta di apposita rinnovazione
del dibattimento;
d) la prescrizione dei reati;
La corte di appello aveva rigettato tali prospettazioni rilevando che:
a) dalla relazione di sopralluogo del tecnico comunale si deduceva chiaramente
che l'intervento configurava una nuova costruzione non più riferibile al
complesso edilizio preesistente e che a nulla rilevava che le sorelle Gargiulo
fossero comproprietarie di "una struttura fatiscente, con tegole cadute, travi
rotte", ovvero che il fabbricato delle sorelle Gargiulo fosse" fatiscente" ,
bisognevole di "manutenzione";
b) che anche Giovanna Gargiulo doveva rispondere dei reati in quanto
comproprietaria del fabbricato di cui aveva la disponibilità anche di fatto ed
interessata ai lavori non risultando alcun dissenso in proposito;
c) che effettivamente all'udienza del 29 gennaio 2008 il Giudice di primo grado,
dopo aver ammesso le prove indicate dalle parti, aveva revocato le ordinanze
ammissive delle testimonianze dei verbalizzanti e del tecnico comunale, tenuto
conto della documentazione in, atti e rilevando che agli atti vi erano anche il
verbale di sequestro redatto e sottoscritto unitamente al tecnico geometra
Severi, la relazione di sopralluogo e la documentazione prodotta dal Pubblico
Ministero e che per effetto della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, numero 41281/06, avendo il tecnico effettuato il sopralluogo unitamente
ai vigili urbani e sottoscritto anch'egli il verbale di sequestro, la relazione
di sopralluogo doveva considerarsi atto totalmente utilizzabile ai fini della
decisione e che, inoltre, nella stessa udienza la difesa delle imputate non
aveva sollevato alcuna obiezione;
d) che trattavasi di lavori ancora in corso al momento del sopralluogo.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate
deducendo:
1) violazione ed erronea
applicazione degli artt. 157 e ss cod. pen. con specifico riferimento agli artt.
93, 94. 95 del d.p.r. 380/01 essendo pacifico che alla data nel settembre 2005
il manufatto era stato sequestrato;
2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 c.p.. 29 e 44 d.p.r.
n.380/01. 530 e ss. c.p.p.; erronea valutazione della prova e difetto di
motivazione. in reazione all'affermata responsabilita' concorrente delle
imputate, ed in particolare dell'imputata Gargiulo Giovanna. Quest'ultima, in
particolare, non solo risultava risiedere in un luogo diverso - come si rilevava
dal certificato anagrafico - ma non risultava nemmeno esser stata presente in
loco all'atto del sequestro;
3) inutilizzabilita' della relazione di servizio del tecnico comunale acquisita
in atti; mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla parte; difetto
assoluto di motivazione in ordine alla natura delle opere in contestazione. Si
eccepisce al riguardo che sia il giudice di prime cure che la Corte di Appello
avrebbero indebitamente utilizzato ai fini della decisione non solo le
risultanze meramente descrittive contenute nella relazione di servizio ma anche
le altre considerazioni, meramente valutative, contenute nella medesima
relazione, travisando il il significato della giurisprudenza della decisione
delle SU citata. Si rileva al riguardo che la relazione di servizio redatta in
data 28/12/05, ad oltre tre mesi dal sopralluogo effettuato in data 16/09/05,
oltre a contenere le informazioni descrittive delle attività tecniche operate in
sede di sopralluogo, conteneva anche una serie di valutazioni relative ad una
discordanza delle opere accertate rispetto a quanto emergente da rilievi e
documenti preesistenti. E si conclude che, trattandosi di atti ripetibili, esse
non avrebbero potuto essere acquisite al fascicolo dibattimentale ed utilizzate
in assenza di prova testimoniale ed inoltre che nessuna rilevanza avrebbe potuto
essere attribuita al comportamento processuale della parte, trattandosi di
inutilizzabilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento ai sensi del chiaro disposto dell'art.191 c.p.p..
4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 44 lett. c) del d.p.r.
380/01, artt. 146 e 181 bis d.lvo 42/04; difetto di motivazione sulla richiesta
di assoluzione, dovendosi ritenere incongrue le motivazioni circa l'asserita
rilevanza penale delle opere in contestazione con esclusivo riferimento alle
parti della relazione tecnica. Si rivelerebbe inoltre insufficiente il
richiamo alla motivazione di prime cure per escludere che nella specie
trattavasi in realtà di semplice intervento di manutenzione straordinaria, non
comportante titolo concessorio e comunque non rilevante ai fini penali.
5) omessa valutazione degli specifici motivi di gravame; difetto assoluto di
motivazione; violazione dell'art.125 c.p.p..
Le ricorrenti hanno successivamente presentato motivi nuovi integrativi di
quelli sub 3) e 4) evidenziando che per la valutazione della possibilità di
definizione del procedimento di sanatoria ex art.37 del DPR 380/01 erano state
redatte dal Tecnico Comunale Geom. Severi in data 26/01/00, con atto prot.1867
(di cui si allega copia), note esplicative in merito alla relazione già da esso
redatta dalle quali emergeva che:
1) l'intervento edilizio in esame appare inquadrabile non già nella fattispecie
di ristrutturazione edilizia, bensì in quella di "risanamento conservativo e
restauro";
2) l'apparente discordanza dimensionale rilevata tra la cartografia già agli
atti del Comune e quanto rilevato in data 16/09/05 è pienamente compatibile con
le approssimazioni derivanti dalle misurazioni effettuate "su carta" in scala
1:2000 (in cui basta l'errore di un millimetro di righello o di segno di matita
a determinare un apparente sfalsamento dimensionale di ben 2 metri);
3) la sagoma e l'area di sedime del fabbricato, così come rilevabili attraverso
documentazione cartografica, aerofotogrammetrica e catastale, presentavano
effettivamente piccole discordanze, ma quelle rilevate nel 2005 sono conformi a
quelle più dettagliate già oggetto di denuncia di cambiamento nel NCEU n.965 del
25/02/2002;
4) il distacco di 40 cm. dal muro di confine consiste in una vanella di
aerazione pienamente compatibile con gli interventi di recupero del manufatto,
ed ancor oggi il tetto di copertura del manufatto parte dal detto muro di
confine.
Per la data odierna è pervenuta istanza di rinvio del difensore respinta con
ordinanza dibattimentale, stante la genericità dell'impedimento addotto e,
soprattutto, l'approssimarsi della prescrizione per alcuni reati.
Motivi della decisione.
Va anzitutto rilevata la fondatezza del ricorso per quanto concerne la posizione
di Giovanna Gargiulo, la cui responsabilità viene fatta risalire dai giudici di
merito essenzialmente alla sola qualità di comproprietaria dell'immobile,
elemento questo che i costanti pronunciamenti di questa Sezione non ritengono
decisivo da solo per la attribuzione della responsabilità penale connessa ad
abusi edilizi.
E dunque la decisione di appello, in accoglimento del secondo motivo, deve
essere annullata nei suoi confronti per non avere la stessa commesso i fatti.
L'esame dei rimanenti motivi di ricorso deve avere riguardo pertanto
esclusivamente alla posizione dell'altra ricorrente Gargiulo Maria.
In proposito va affrontato nell'ordine logico anzitutto il terzo motivo
concernente l'acquisizione degli elementi di prova.
Al riguardo appare corretta la motivazione della corte di merito che ha escluso
che nella specie potessero essere comunque ravvisate inutilizzabilità c.d.
patologiche riguardando l'acquisizione atti in parte ripetibili e diviene,
quindi, effettivamente assorbente il rilievo secondo cui gli atti in questione,
in mancanza di rilievi delle parti, devono ritenersi ritualmente acquisiti.
E del resto proprio la sentenza delle SU di questa Corte cui la ricorrente fa
riferimento, ammette espressamente la possibilità di acquisire al fascicolo per
il dibattimento, con il consenso delle parti, gli atti ripetibili.
Venendo ora ai rilievi sulla tipologia dell'abuso, oggetto del quarto motivo e
di quelli aggiunti, appare effettivamente esente da censure la decisione
impugnata.
Non vi è dubbio, infatti, che l'abbattimento e la ricostruzione di un fatiscente
fabbricato di dimensioni maggiori ed in posizione difforme rispetto a quella
precedente, debba essere inquadrata come intervento di ristrutturazione edilizia
per il quale si richiede il permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10
lett. c) d.p.r. 380//01 e non già di risanamento conservativo e restauro.
Del resto, proprio dalla documentazione allegata ricorso, si rileva che la
soprintendenza dei beni culturali di Napoli, nell'esprimere il proprio parere
sensi dell'articolo 167 DLGS n. 42/04, aveva dichiarato l'improcedibilità della
pratica in quanto l'intervento realizzato era da considerare di demolizione e di
ricostruzione di un manufatto; inoltre lo stesso tecnico Severi Massimo, aveva
rilevato che la sagoma e l'area di sedime del manufatto accertato, rispetto al
preesistente, appariva differente negli anni per forma e dimensioni in quanto,
verosimilmente, trattandosi di fabbricato abbandonato per anni, probabilmente
oggetto di crolli o diroccamenti e invaso da sterpaglie, veniva impedita una
facile ripresa e/o rilievo del fabbricato.
Ciò posto è appena il caso di rilevare che la caratteristica essenziale della
categoria del restauro e risanamento conservativo è quella della conservazione
di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti e che nel
caso di meri "ruderi" o di edifici già da tempo demoliti, come nella specie,
l'intervento edilizio deve essere necessariamente inquadrato nella diversa
fattispecie della "nuova costruzione". (Cons. Stato, V, 15-4-2004, n. 2142; V,
1-12-1991, n. 2021; 10-3-1997, n. 240).
Del tutto generico si appalesa, infine, il quinto motivo di ricorso, non essendo
state indicate le questioni dedotte nei motivi di appello il cui esame sarebbe
stato pretermesso dalla corte di merito.
E dunque, in relazione ai motivi esaminati, il ricorso di Gargiulo Maria risulta
infondato.
Appare invece fondato il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce
l'avvenuta prescrizione per quanto concerne le violazioni alla normativa
antisismica in relazione all'epoca di consumazione del reato dovendosi tenere
conto del decorso del periodo di tre anni già alla data della decisione di
appello.
La sentenza, pertanto, in relazione alla posizione di Gargiulo Maria, deve
essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna per tali reati e, di
conseguenza, deve essere eliminata la pena inflitta pari ammessi due di
reclusione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gargiulo Giovanna senza rinvio
per non avere la stessa commesso i fatti; e nei confronti Gargiulo Maria senza
rinvio limitatamente al capo relativo alle violazioni delle norme antisismiche
(lett. B. della rubrica) perché estinte per prescrizione, eliminando la pena di
mesi due di reclusione
per esse inflitta. Rigetta nel resto il ricorso di Gargiulo Maria. Dispone che
copia della presente decisione sia trasmessa all'Ufficio Tecnico della Regione
Campania.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 APR. 2010
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