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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/04/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 14312
DIRITTO URBANISTICO - Opere di ampliamento - Condono e silenzio assenso -
Legittimità del permesso di costruire - Sindacato incidentale da parte dell'A.G.
penale - Obbligo - Art. 32 L. n. 47\85 come mod. dalla L. 326/03. In forza
della modifica apportata all'art. 32 L. n. 47\85 dalla L. 326/03, è scomparso
ogni riferimento alla figura del silenzio-assenso anche per le opere di
ampliamento. Inoltre, non costituisce, alcuna invasione di competenza da parte
dell'A.G. penale il sindacato incidentale sulla legittimità del permesso di
costruire, effettuato nella specie, essendo previsto dal sistema, ed avallato
dalla giurisprudenza. Sicché, il principio che qualora venga realizzata un'opera
sulla base di una concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale ha
l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto
amministrativo perché la conformità della costruzione e della concessione ai
parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati
contemplati dalla normativa urbanistica stessa. (Conferma ordinanza del
Tribunale per il Riesame di Napoli in data 6.7.09) Pres. Petti, Est. Mulliri,
Ric. Cacace. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/04/2010 (Cc.
16/03/2010), Sentenza n. 14312
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobili sottoposti a vincolo - Istanza di
condono - Permesso di costruire in sanatoria - Amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo - Parere favorevole - Necessità - Termine di 180 gg. -
Decorrenza - Silenzio-rifiuto impugnabile da parte dell'interessato. Per i
manufatti non residenziali oggetto di istanza di condono il permesso di
costruire in sanatoria non può essersi perfezionato per il mero decorso del
tempo perché il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
L'amministrazione in esame ha un tempo di centottanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di parere per pronunciarsi, decorso il quale, però,
non si forma alcun silenzio-assenso ma solo un silenzio-rifiuto impugnabile da
parte dell'interessato. (Conferma ordinanza del Tribunale per il Riesame di
Napoli in data 6.7.09) Pres. Petti, Est. Mulliri, Ric. Cacace. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/04/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 14312
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UDIENZA del 16.03.2010
SENTENZA N. 457
REG. GENERALE N. 39844/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai Signori:
1. dr. Ciro Petti
Presidente
2. dr. Aldo Fiale
Consigliere
3. dr. Amedeo Franco
Consigliere
4. dr. Silvio Amoresano
Consigliere
5. dr.ssa Guida Mulliri
Consigliere rel.
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 16 marzo 2010 ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- Cacace Domenico, nato a Piano di Sorrento il
XX.XX.XXXXX indagato artt.
44/c D.P.R. 380/01 e 181 D.L.vo 42/04
- avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli in data 6.7.09
- Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
- Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Oggetto di impugnazione è la
decisione con cui il Tribunale per il Riesame ha confermato il decreto di
sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in relazione ad una parte di immobile (mc.
408,56) rispetto alla maggiore volumetria di mc. 1308,56. Per una parte della
volumetria residenziale dell'edificio, demolito e ricostruito, vi era stato
rilascio di permesso di costruire (perché trattavisi di struttura fatiscente) e
si erano poi aggiunte delle opere rurali di ampliamento per le quali era stato
richiesto condono edilizio.
Un primo punto controverso tra la ricostruzione operata dal P.M., avallata dal
G.i.p. e dal Tribunale per il Riesame, e la tesi difensiva riguarda le
dimensioni dell'immobile precedente: per l'accusa, ammontavano a mc. 900 (che,
sottratti a quella finale di 1308,56, danno appunto l'ammontare di 408,56 mc
sequestrati); per la difesa del ricorrente, si sarebbe, invece trattato di
970,70 MC (come risultante da una CTU disposta nel corso di una causa civile).
Inoltre, si fa notare che le opere di ampliamento erano state non residenziali
(consistendo in cellai e pollai) ditalché l'unica condizione per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica era che esse fossero state realizzate prima
dell'1.10.83. Nel caso in esame, ciò sarebbe avvenuto in forza del
silenzio-assenso maturatosi dopo i 120 gg_ dalla presentazione dell'istanza di
sanatoria nel 1986 (in forza degli artt. 32 L. 47/85 e 39 co. 7 L. 724/94 in
base ai quali per "ampliamenti o tipologie di abuso che non comportano aumento
di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni;
trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole").
Il ricorrente contesta la replica data dal Tribunale per il Riesame secondo cui
l'intero art. 32 è stato sostituito dall'art. 32 co. 43 DL 269/03 (conv. con L.
326/03) si che "è scomparso ogni riferimento alla figura del silenzio assenso",
anche per le opere di ampliamento, essendo solo prevista la possibilità di
impugnare il silenzio-rifiuto.
Si fa, infatti, notare che si è in presenza di un'erronea applicazione dell'art.
32 D.L.269/03 perché, in sede di conversione, fu aggiunto il co. 43 bis secondo
cui "le modifiche apportate con il presente articolo, concernenti l'applicazione
delle leggi 28.5.85 n. 47 e 23.12.94 n. 724, non si applicano alle domande già
presentate ai sensi delle predette leggi".
In realtà — si dice - i giudici, per confermare il sequestro, hanno dovuto
operare una disapplicazione parziale del permesso di costruire rilasciato dal
Comune di Piano di Sorrento il 30.8.07, in attuazione delle disposizioni del
P.R.G., ricorrendo ad una motivazione che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, oltrepassa i limiti del potere del giudice penale di sindacare
l'atto amministrativo.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato.
Ripercorrendo sinteticamente le vicende dell'art. 32 L. 47/85 si coglie quanto
segue.
Nella sua formulazione originaria, la norma prescriveva - quale condizione per
la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive costruite in
zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale (fatte salve le fattispecie
previste dal successivo art. 33) - il rilascio di parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
fosse stato reso dalle suddette amministrazioni entro 120 giorni dalla domanda,
esso si intendeva "reso in senso negativo".
L'art. 12 del D.L. 12.1.88, n. 2 trasformò in silenzio-assenso la mancata
prestazione dello stesso parere. La disposizione venne dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale (sent. n. 302/1988) ma l'art. 39, co. 7, L. 23.12.94,
n. 724 modificò l'art. 32 della legge n. 47/1985, reintroducendo l'istituto del
silenzio-assenso attraverso la previsione che: "per le opere eseguite su
immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, relativi ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento
di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni;
trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".
Con l'art. 2, co. 44, L. 23.12.96, n. 662 l'art. 32 in questione ha subito nuove
modifiche nel senso che "Il rilascio della concessione edilizia o
dell'autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite su immobili soggetti alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 ed al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e
dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde
idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora
istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro 180 giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
Infine, in seguito al D.L. 30.9.03, n. 269 (cony., L. 24.11.03, n. 326) il 1°
comma dell'art. 32 L.. 47/85 è stato riscritto nel senso che: "Fatte salve le
fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato
al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni
entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ..."
Tutto ciò puntualizzato sul piano della normativa, passando al caso specifico
della sentenza che qui occupa, non si può fare a meno di notare che l'istituto
del silenzio- assenso ha avuto breve vita e che, in ogni caso, il permesso di
costruire, nella specie è stato rilasciato il 30.8.07 sì che non vi è dubbio che
debbano applicarsi le norme vigenti in epoca successiva al 2007, quella di
realizzazione dell'opera di cui trattasi, (risultando irrilevante il fatto che,
per una parte preesistente del fabbricato, potesse anche essere intervenuta una
sanatoria).
A tale stregua, se è vero che il comma 43 bis dell'art. 32 (come modificato in
forza della L. 326/03) prevede l'inapplicabilità - alle domande già presentate -
delle modificazioni apportate a tale articolo (tra cui l'esclusione del
silenzio-assenso) è altresì vero che la stessa norma non dispensa
dall'osservanza della nuova disciplina in tema di lavori di ampliamento,
ristrutturazione e ricostruzione di manufatti preesistenti (quali sono, per
l'appunto, le opere di cui si va qui trattando).
Conseguentemente, corretto è l'argomentare del Tribunale per il Riesame quando,
in primo luogo, ai fini dell'individuazione dei lavori oggetto di condono,
richiama l'attenzione sulla infedeltà delle dichiarazioni fatte in sede di
rilascio del permesso visto che - in base alle dichiarazioni del colono (che ha
condotto in mezzadria il terreno fino al 1993) ed ai rilievi aerofotogrammetrici
- è possibile affermare che "il permesso di costruire non solo ha riguardato
manufatti non aventi natura residenziale ma anche opere abusive non condonate".
Per l'effetto, "per i manufatti non residenziali oggetto di istanza di condono
... il permesso di costruire in sanatoria non può essersi perfezionato per il
mero decorso del tempo" perché il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo come quello in
esame "è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo. L'amministrazione in esame ha un tempo di centottanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di parere per pronunciarsi, decorso il
quale, però, non si forma alcun silenzio-assenso ma solo un silenzio-rifiuto
impugnabile da parte dell'interessato".
In secondo luogo, per tutto quanto fin qui osservato, ineccepibile è anche la
conclusione del Tribunale a proposito del fatto che, in forza della modifica
apportata all'art. 32 dalla L. 326/03, "è scomparso ogni riferimento alla figura
del silenzio-assenso anche per le opere di ampliamento". Non costituisce,
quindi, alcuna invasione di competenza da parte dell'A.G. penale il sindacato
incidentale sulla legittimità del permesso di costruire, effettuato nella
specie, essendo previsto dal sistema, ed avallato dalla giurisprudenza di questa
S.C. (Sez. III, 22.4.08, Papa, Rv. 240728), il principio che qualora venga
realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia in sanatoria, il
giudice penale ha l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale
illegittimità dell'atto amministrativo perché la conformità della costruzione e
della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento
costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica stessa (Sez. III
2.10.07, Emelino,Rv. 237995).
Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
rigetta
il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma nell'udienza del 16 marzo 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 14 APR. 2010
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