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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2010 (Cc. 11/03/2010), Sentenza n. 14344
RIFIUTI - Discarica abusiva di rifiuti sottoposta a sequestro - Fattispecie di
cui all'art. 256, c.3°, D. L.vo n. 152/2006 - Restituzione - Esclusione -
Confisca - Obbligo - Art. 321, c.p.p.. Non può essere disposta la
restituzione di un'area, che sia stata oggetto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui
è consentita la confisca" si giustifica non per pericolosità intrinseca della
cosa, ma per la funzione general-preventiva e dissuasiva attribuitale dal
legislatore." (Cass. sez. 3, 11/03/2009 n. 10710, Girardi). Nella specie, (era
stata respinta la richiesta di restituzione di un'area, sottoposta a sequestro
in relazione all'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/2006 per essere stata
adibita a discarica abusiva), essendo stato disposto il sequestro ai sensi
dell'art. 321, secondo comma, c.p.p., assume esclusiva rilevanza la sussistenza
del fumus del reato oggetto di indagine, mentre a nulla rileva la insussistenza
di altre esigenze cautelare di cui all'art. 321, primo comma, c.p.p., in quanto
non sono state poste a fondamento della misura adottata. (conferma ordinanza del
5.10.2009 del Tribunale di Messina, con la quale é stato rigettato l'appello
avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Patti in data 10.6.2009)
Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Lambiase. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 15/04/2010 (Cc. 11/03/2010), Sentenza n. 14344
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro e confisca obbligatoria - Differenze e
funzioni - Art. 321, c.1° e c.2°, c.p.p.. - Art. 240, c.2°, c.p. - Art. 324, c.
7, c.p.p.. Il divieto di restituzione delle cose in sequestro, ai sensi
dell'art. 324, comma 7, c.p.p., riguarda solo le ipotesi di confisca
obbligatoria ex art. 240, comma secondo, c.p. e si riferisce esclusivamente al
sequestro probatorio ovvero al sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art.
321, primo comma, c.p.p.. In tali casi, venendo meno le esigenze probatorie o
quelle cautelari specificamente previste dal primo comma della norma citata, non
sussistono più cause ostative alla restituzione del bene ai di fuori
dell'ipotesi, tassativamente prevista dall'art. 324, comma 7, c.p.p., di cose
suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi del citato art. 240, comma
secondo, del codice penale. Diverso è, invece, il caso in cui il sequestro sia
stato espressamente disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in
previsione della confisca della cosa, che può essere anche solo facoltativa, nel
qual caso le esigenze cautelare fanno parte della stessa funzione della misura
di assicurare effettività al successivo provvedimento di confisca. (conferma
ordinanza del 5.10.2009 del Tribunale di Messina, con la quale é stato rigettato
l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Patti in data
10.6.2009) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Lambiase. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 15/04/2010 (Cc. 11/03/2010), Sentenza n. 14344
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UDIENZA del 11.03.2010
SENTENZA N. 442
REG. GENERALE N. 43527/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi
Signori:
Guido De Maio
Presidente
Alfredo Teresi
Consigliere
Alfredo Maria Lombardi
"
Amedeo Franco
"
Santi Gazzara
"
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Alberto Gullino, difensore di fiducia di
Lambiase Alessandro, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, avverso l'ordinanza in data
5.10.2009 del Tribunale di Messina, con la quale é stato rigettato l'appello
avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Patti in data 10.6.2009,
che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un'area.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Guglielmo
Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore Avv. Alberto Gullino, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello
proposto da Lambiase Alessandro avverso il provvedimento del G.I.P. del
Tribunale di Patti in data 10.6.2009, con il quale era stata respinta la
richiesta di restituzione di un'area, sottoposta a sequestro in relazione alla
fattispecie di cui all'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/2006 per essere
stata adibita a discarica abusiva.
In sintesi il Tribunale della libertà ha osservato che il sequestro dell'area,
facente parte di altra di maggiore estensione, parzialmente restituita
all'interessato, era stato disposto dal G.I.P. ai sensi dell'art. 321, comma
secondo, c.p.p. in previsione della confisca obbligatoria della stessa imposta
dall'art. 256, comma terzo, del decreto legislativo citato.
Sulla base di tale rilievo il tribunale ha ritenuto inconferente la circostanza
che l'area fosse stata sottoposta ad un intervento di bonifica.
Si è osservato sul punto che il sequestro delle cose confiscabili costituisce
una specifica ed autonoma figura cautelare rispetto a quella di cui al primo
comma dell'art. 321 c.p.p., in quanto prescinde da qualsiasi prognosi di
pericolosità connessa alla libera disponibilità della cosa, mentre assume
rilevanza solo la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine,
essendo finalizzata a consentire la concreta confiscabilità del bene.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la
denuncia per violazione di legge e carenza assoluta di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione degli
art. 125 c.p.p., 240, comma 2, c.p. e 256, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006.
Si deduce, in sintesi, che il tribunale della libertà ha erroneamente applicato
il principio di diritto, secondo il quale la suscettibilità di confisca
obbligatoria della cosa in sequestro è ostativa alla sua restituzione
all'interessato anche in assenza di esigenze cautelari.
Si osserva, in contrario, che il divieto di restituzione delle cose in
sequestro, di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p., deve essere riferito
esclusivamente alle ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240,
comma secondo, c.p.p. e non anche a quelle in cui la confisca debba essere
disposta solo in caso di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su
richiesta delle parti, quale la fattispecie di cui all'art. 256, comma terzo,
del D. Lgs n. 152/2006.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza assoluta di motivazione
in ordine alla dedotta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 321,
comma 3, c.p.p. e, cioè, il permanere delle condizioni per il mantenimento del
sequestro a seguito della avvenuta bonifica del terreno.
Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza citata dal ricorrente (sez. III, 7.11.2007 n. 44279 ed altre),
secondo la quale il divieto di restituzione delle cose in sequestro, ai sensi
dell'art. 324, comma 7, c.p.p., riguarda solo le ipotesi di confisca
obbligatoria ex art. 240, comma secondo, c.p., si riferisce esclusivamente al
sequestro probatorio (misura reale presa in esame dalla sentenza citata) ovvero
al sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, primo comma, c.p.p.
In tali casi, infatti, venendo meno le esigenze probatorie o quelle cautelari
specificamente previste dal primo comma della norma citata, non sussistono più
cause ostative alla restituzione del bene ai di fuori dell'ipotesi,
tassativamente prevista dall'art. 324, comma 7, c.p.p., di cose suscettibili di
confisca obbligatoria ai sensi del citato art. 240, comma secondo, del codice
penale.
Diverso è, invece, il caso in cui il
sequestro sia stato espressamente disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2,
c.p.p., in previsione della confisca della cosa, che può essere anche solo
facoltativa, nel qual caso le esigenze cautelare fanno parte della stessa
funzione della misura di assicurare effettività al successivo provvedimento di
confisca.
E' stato, infatti, di recente affermato da questa Suprema Corte, in relazione ad
analoga fattispecie, che "non può essere disposta la restituzione del mezzo
adibito al trasporto illecito di rifiuti che sia stato oggetto di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle
cose di cui è consentita la confisca" si giustifica non per pericolosità
intrinseca della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva
attribuitale dal legislatore." (sez. Ill, 11 marzo 2009 n. 10710, Girardi, RV
243106).
I giudici del tribunale della libertà, pertanto, hanno correttamente affermato
che, nel caso in esame, essendo stato disposto il sequestro ai sensi dell'art.
321, secondo comma, c.p.p., assume esclusiva rilevanza la sussistenza del
fumus del reato oggetto di indagine, mentre a nulla rileva la insussistenza
di altre esigenze cautelare di cui all'art. 321, primo comma, c.p.p., in quanto
non sono state poste a fondamento della misura adottata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 11.3.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 15 APR. 2010
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