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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc.. 03/03/2010), Sentenza n. 15375
RIFIUTI - Natura di un oggetto quale rifiuto - Riutilizzazione di un materiale -
Accertamento di fatto - Potere del giudice di merito. L'accertamento della
natura di un oggetto quale rifiuto, costituisce un quaestio facti demandata al
giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da
motivazione esente da visi logici o giuridici. (Cass. sez.III, 9/4/2002
n.14762). (Conferma Ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale di Imperia). Pres.
Onorato, Est. Amoresano, Ric. Fiorentino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc.. 03/03/2010), Sentenza n. 15375
RIFIUTI - Nozione di rifiuto - Riutilizzazione - Criteri - fattispecie -
Art.183 c. 1 lett. a) D.L.gs.152/2006. A norma dell'art.183 comma 1 lett. a)
D.L.gs.152/2006, si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente
decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi". Sicché, la riutilizzazione, con accertamento di fatto, deve essere
certa ed effettiva (Cass. sez.3, 28.11.2007 n.44295). Nella specie, trattandosi
di materiale dismesso ed in mancanza della prova di una riutilizzazione è stato
correttamente ritenuto che esso fosse da considerare rifiuto. (Conferma
Ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale di Imperia). Pres. Onorato, Est. Amoresano,
Ric. Fiorentino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc..
03/03/2010), Sentenza n. 15375
RIFIUTI - Trasporto dei rifiuti - Produttori iniziali di rifiuti - Disciplina
applicabile - Iscrizione in forma semplificata - Necessità - Iscrizione
(postuma) all'Albo - Irrilevanza - Art.212 c. 8 D.L.gs. n. 152/2006, e s.m..
L'art.212 comma 8 D.L.gs. n. 152/2006, e succ. modif. ed integrazioni, prevede
che "le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta
litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni
costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla
prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in una apposita sezione
dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale
o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo
provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione
l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art.21 della
legge n.241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle
quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di
effettuazione del trasporto medesimo...". Pertanto, anche per tali imprese è
prevista l'iscrizione sia pure in forma semplificata, in modo da consentire un
controllo adeguato dell'attività di trasporto effettuata. Irrilevante, sotto
tale profilo, è l’iscrizione (postuma) all'Albo. (Conferma Ordinanza del
15.7.2009 del Tribunale di Imperia). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric.
Fiorentino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc..
03/03/2010), Sentenza n. 15375
RIFIUTI - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Trasporto illegale
di rifiuti - Mezzo di trasporto - Sequestro e confisca obbligatoria - Artt.259
c. 2 e 256 D.L.vo n.152/2006 - Art. 444 c.p.p. - Art.321 c.p.p.. Ai sensi
dell’art.259 comma 2 D.L.vo 152/2006, per il reato di cui all'art.256 medesimo
d.l.vo, prevede la confisca obbligatoria anche in relazione alla sentenza emessa
ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Sicché, nel caso di trasporto illegale di
rifiuti, il sequestro viene disposto anche in virtù del carattere obbligatorio
della confisca del mezzo di trasporto ed è riconducibile alla previsione di cui
al comma 2 dell’art.321 c.p.p.. (Conferma Ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale
di Imperia). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Fiorentino ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc.. 03/03/2010), Sentenza n. 15375
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Presupposti - Concetto
di violazione di legge - Giurisprudenza - Artt. 606 lett. e), 325 e 125 c.p.p..
Il ricorso per cassazione a norma dell'art.325 c.p.p., può essere proposto
soltanto per violazione di legge. Sennonché, nel concetto di violazione di
legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise
norme processuali, quali ad esempio I'art.125 c.p.p., che impone la motivazione
anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è
prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 lett. e) c.p.p., né
tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento
(Cass. Sez. Un. sentenza n.2/2004, Terrazzi). Tali principi sono stati
ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932/2008,
secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores
in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico
seguito dal giudice. (Conferma Ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale di
Imperia). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Fiorentino ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc.. 03/03/2010), Sentenza n. 15375
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UDIENZA Cc.. del 03.03.2010
SENTENZA N. 380
REG. GENERALE N. 38088/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.:
Dott. Pierluigi Onorato
Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
Dott. Luigi Marini
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Fiorentino Filippo nato il xx.xx.xxxx
2) Sarnolli Francesco nato il xx.xx.xxxx
- avverso l'ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale di Imperia;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P. G., dr .Gioacchino Izzo, che ha chiesto
rigettarsi il ricorso;
- sentito il difensore, avv. Dario Imparato, in proprio e quale sostituto
dell'avv. Fausto Moreno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
1) Con provvedimento in data 17.6.2009 il GIP del Tribunale di Sanremo
convalidava il sequestro eseguito in via d'urgenza dai Carabinieri di Imperia e
contestualmente disponeva il sequestro preventivo della macchina operatrice
semovente marca COMAI tg. AEK272 di proprietà della Due Effe Costruzioni srl,
ipotizzandosi a carico degli indagati Sarnolli Francesco, autista, e Fiorentino
Filippo, amministratore delegato della società, il reato di cui agli artt.110
c.p. e 256 D.L.vo n.152/2006 per aver effettuato in Arma di Taggia il 10.6.2009
attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi in
assenza di prescritta autorizzazione. Il Tribunale di Imperia, con ordinanza in
data 15.7.2009, rigettava la richiesta di riesame proposta dagli indagati.
Dopo aver rilevato che dal verbale di sequestro risultava che la macchina
operatrice trasportava un quantitativo di materiale metallico composto da ferro,
alluminio e piombo, riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus del
reato. Alla luce di quanto annotato dalla polizia il materiale trasportato
doveva considerarsi "rifiuto"; indimostrata era, poi, la circostanza dell'occasionalità
del trasporto perché costituente attività accessoria ed integrativa
dell'organizzazione della società (con conseguente non necessità d iscrizione
all'albo dei gestori ambientali).
Quanto all'asserito insussistenza dei pericolo di reiterazione del reato,
assumeva il Tribunale che il sequestro era stato disposto anche a norma
dell'art.259 comma 2 D.L.vo 152/2006, per cui, stante l'obbligatorietà della
confisca, non era necessaria la formulazione della prognosi di pericolosità in
ordine alla libera disponibilità della res.
2) Ricorrono per cassazione Fiorentino Filippo e Sarnolli Francesco, a mezzo del
difensore, per violazione dell'art.321 c.p.p. e 104 D.L. n.271/1989 in relazione
al disposto degli artt.183 e 212 comma 8 e 256 comma 1 letta) 0.L.gs.152/2006.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame, con motivazione apodittica,
dimenticando che è onere dell'accusa fornire la prova della qualifica di
rifiuto. L'unico accertamento effettuato è contenuto nel verbale di sequestro
dei Carabinieri, che qualificano il materiale trasportato come rifiuti speciali.
Eppure la qualifica di rifiuto non é una diretta conseguenza delle
caratteristiche dell'oggetto o del materiale, essendo necessario a norma
dell'art.183 D.L.gs cit. che di esso il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi.
Il materiale non poteva qualificarsi come rifiuto speciale, in quanto la "Due
Effe costruzioni" l'aveva rinvenuto nell'attività di demolizione in un cantiere
e lo trasportava in un deposito sito in San Remo di cui aveva la disponibilità
(come era stato provato attraverso la documentazione prodotta).
L'attività di trasporto era stata quindi svolta come attività accessoria di una
ditta di costruzioni ed in modo occasionale e saltuario ed era finalizzata non
già all'abbandono, ma alla custodia dello stesso in un deposito autorizzato.
Peraltro, successivamente, la Ditta "Due Effe Costruzioni" ha provveduto a
richiedere l'autorizzazione e ad ottenerla, per cui non sussiste il pericolo di
reiterazione del reato.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Va premesso che, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può
essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel
concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio I'art.125 c.p.p.,
che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità
della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento
dall'art.606 lett. e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non
risultante dal testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con
la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge
debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante
o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi
inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
3.1.1) Non c'è dubbio che, a norma dell'art.183 comma 1 lett. a) D.L.gs.152/2006,
si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
Con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non
sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale, sulla base delle risultanze
del verbale di sequestro, ha ritenuto che veniva trasportato un quantitativo di
materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo e che la tesi
difensiva (si sarebbe trattato, invece, di due grondaie pronte all'immediato
riutilizzo) non risultasse suffragata da alcun elemento. La riutilizzazione,
invero, deve essere certa ed effettiva (cfr.Cass.sez.3 n.44295 del 28.11.2007).
Trattandosi di materiale dismesso ed in mancanza della prova di una
riutilizzazione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che esso fosse da
considerare rifiuto.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della natura di un
oggetto quale rifiuto... costituisce un quaestio facti demandata al giudice di
merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente
da visi logici o giuridici" (cfr.cass.sez.3, 9.4.2002 n.14762).
3.2) In ordine alla dedotta occasionalità del trasporto, effettuato come
attività accessoria di una ditta di costruzioni, va ricordato (a parte i rilievi
del Tribunale) che l'art.212 comma 8 D.L.gs.152/2006, e succ. modif. ed
integrazioni, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si
applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette
imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono
iscritte in una apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità,
ai sensi dell'art.21 della legge n.241 del 1990: a) la sede dell'impresa,
l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e
l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo...".
Anche per tali imprese è quindi prevista l'iscrizione sia pure in forma
semplificata, in modo da consentire un controllo adeguato dell'attività di
trasporto effettuata.
E difatti dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che la
iscrizione della "Due Effe costruzioni srl" alla Sezione Regionale della Liguria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (avvenuta solo in data 26.6.2009)
prevedeva la indicazione della tipologia dei rifiuti e dei veicoli utilizzabili.
E' pacifico (lo riconoscono gli stessi ricorrenti) che tale iscrizione è
avvenuta successivamente e legittimava attività svolte a partire dal 18.6.2009.
Il trasporto di cui al provvedimento impugnato, effettuato in data 10.6.2009,
avveniva quindi al di fuori di ogni controllo e perciò illegittimamente.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto configurabile il fumus
del reato ipotizzato.
3.2) Infine, i giudici del Tribunale, altrettanto ineccepibilmente, hanno
evidenziato che il sequestro è stato disposto anche in virtù del carattere
obbligatorio della confisca del mezzo di trasporto ed è perciò riconducibile
alla previsione di cui al comma 2 del medesimo art.321 c.p.p.
L'art.259 comma 2 D.L.vo 152/2006, infatti, per il reato di cui all'art.256
medesimo d.l.vo, ipotizzato a carico degli indagati, prevede la confisca
obbligatoria anche in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell'art.444
c.p.p.
Irrilevante, sotto tale profilo, è pertanto la iscrizione (postuma) all'Albo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 APR. 2010
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