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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Difformità parziali - Area
assoggettate a vincolo paesaggistico - Sequestro preventivo - Legittimità -
Artt. 44, lett. a)e lett. c), 32, c.3° TU. n. 380/2001. Anche nell’ipotesi
di difformità parziali, il sequestro preventivo è giustificato in quanto anche
tali difformità costituiscono reato, sanzionato dall’art. 44, lett. a), del TU.
n. 380/2001. Ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 32, 3° comma, del T.U. n.
380/2001 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo
paesaggistico, nel caso in cui l’opera sia difforme da quella autorizzata con il
permesso di costruire, non c’e spazio per l’applicazione della meno grave
fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 44, T.U. n. 380/2001 poiché ogni
difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito
ai sensi dell’art. 44, lett. c), dello stesso T.U. E’ indifferente, in tal caso,
ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra le categorie
della difformità (totale o parziale) e della variazione essenziale (integrando
questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a livello intermedio tra la
difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire), poiché è
proprio l’art. 32, 3° comma, del TU. n. 380/2001 a prevedere che, in presenza
del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in difformità dal
titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si configurano come semplici
difformità parziali) sono considerati ai fini penali come variazioni essenziali
e, quindi, quali difformità totali. (Conferma ordinanza n. 83/2009 TRIB.
LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Santonicola ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010),
Sentenza n. 16392
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Difformità totale e difformità
parziale - Nozione e differenza - Art. 31 T.U. n. 380/2001 (già art. 7 L. n.
47/1985). A norma dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell'art. 7 della
legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso
di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile". La difformità totale si verifica, dunque,
allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i
lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite,
che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche
su quello della valutazione economico-sociale. Il concetto di difformità
parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare
gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le
variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non
siano suscettibili di utilizzazione autonoma. (Conferma ordinanza n. 83/2009
TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric.
Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc.
17/02/2010), Sentenza n. 16392
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Riesame di provvedimenti di sequestro -
Procedimenti incidentali - Tribunale del riesame - Limiti - Fumus
commissi delicti - Accertamento e congruità degli elementi rappresentati.
Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti
di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al
quale e conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità
dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a
verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi
endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice
del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione
incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare
surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum
causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della
fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida
attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. Sicché,
l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di
verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità -
di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame,
dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni
aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. (Conferma
ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi
Est. Fiale Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392
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UDIENZA del 17.02.2010
SENTENZA N. 285
REG. GENERALE N. 30261/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI
- Presidente
Dott. CIRO PETTI
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere Rel.
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SANTONICOLA PASQUALE N. IL xz/xz/xzxz
2) GALLO TERESA N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE: sentite le
conclusioni del PG Dott. Giocchino Izzo il quale ha richiesto il rigetto del
ricorso
Udit i difensor AVV.Gerardo Gris, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza dell' 11.3.2009, rigettava l'istanza di
riesame proposta nell'interesse di Santonicola Pasquale e Gallo Teresa avverso
il provvedimento 2.2.2009 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale - in
relazione all' ipotizzato reato di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n.
380/2001 - aveva disposto il sequestro preventivo di un fabbricato interessato
da lavori edilizi, svolgentisi in difformità del permesso di costruire, in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico della frazione Ogliara del Comune di Salerno.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli interessati, il
quale ha eccepito la insussistenza del fumus del reato ipotizzato, in
quanto:
- non risulterebbe, "dalla lettura e della disamina esegetica del capo di
imputazione, che la zona in cui insiste l'erigendo fabbricato sia sottoposta ad
alcun tipo di vincolo";
- la descrizione della condotta illecita ascritta agli indagati, oltre a doversi
ritenersi assolutamente insufficiente, non specifica comunque se l'intervento
sia stato eseguito in difformità parziale o totale, in una situazione di fatto
in cui "i maggiori volumi realizzati non sono suscettibili di utilizzazione
autonoma o diversa rispetto all'opera assentita";
- non sarebbero state poste in essere variazioni essenziali ed i maggiori volumi
in corso di realizzazione costituirebbero meri volumi tecnici.
**********
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle
Sezioni Unite con la sentenza 29,1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi, nei
procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di
sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al
quale e conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità
dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a
verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi
endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice
del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione
incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare
surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum
causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della
fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida
attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
2. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Salerno risulta essersi
correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quei giudici - valutando
specificamente le prospettazioni difensive - hanno evidenziato la sussistenza di
elementi univocamente significativi di una non irrilevante deformità delle opere
realizzate rispetto a quelle assentite.
In particolare, risulta accertato che il piano interrato, autorizzato quale
rimessa e deposito per attrezzi agricoli, è stato sostanzialmente inglobato
nella parte residenziale del fabbricato, con esclusione del previsto accesso
esterno funzionale alla originaria destinazione d'uso rurale, e che è stato
realizzato, inoltre, un ulteriore volume di mq. 53 circa non previsto in
progetto (che in via meramente assertiva viene ricondotto in ricorso alla
categoria dei volumi tecnici).
A norma dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell'art. 7 della legge n.
47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di
costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile".
La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca "aliud pro alio"
e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non
rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre
che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale.
Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali
possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa
consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano
specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma.
Nella previsione legislativa in esame:
a) l'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola uniti immobiliare sia
una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi
sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all'effettuazione di modificazioni
con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che abbia
rilevanza urbanistica in quanto incidente sull'assetto del territorio attraverso
l'aumento del c.d. "carico urbanistico".
Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della
destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso
opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto;
b) il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone che il corpo
difforme sia fisicamente separato dall'organismo edilizio complessivamente
autorizzato, ma soltanto che conduca alla creazione di una struttura
precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente, anche se
l'accesso a detto corpo sia possibile esclusivamente attraverso lo stabile
principale.
La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla realizzazione, in un fabbricato
rurale, di ulteriori locali idonei ad uso residenziale: si profila ad evidenza,
pertanto, l'intervenuta realizzazione di opere non rientranti tra quelle
autorizzate, per le diverse caratteristiche tipologiche e di utilizzazione, che
hanno "una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su
quello della valutazione economico-sociale".
3. Il sequestro preventivo del resto - ben si giustificherebbe anche
nell'ipotesi di difformità parziali, perché, contrariamente a quanto viene
prospettato in ricorso, anche tali difformità costituiscono reato, sanzionato
dall'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001.
Deve ricordarsi, però, che - ai sensi dell'art. 32, 3° comma, dei T.U. n.
380/2001 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo
paesaggistico, nel caso in cui l'opera sia difforme da quella autorizzata con il
permesso di costruire, non c'è spazio per l'applicazione della meno grave
fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 44, poiché ogni difformità dal
progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi
dell'art. 44, lett. c), dello stesso T.U. (vedi Cass., Sez. III: 23.5.1997,
Ciotti; 31.1.1994, n. 2733, Paolillo).
E' indifferente nella specie, ai fini della qualificazione giuridica del reato,
distinguere tra le categorie della difformità (totale o parziale) e della
variazione essenziale (integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si
pone a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal
permesso di costruire), poiché è proprio l'art. 32, 3° comma, del T.U. n.
380/2001 a prevedere che, in presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli
interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che
normalmente si configurano come semplici difformità parziali) sono considerati
ai fini penali come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.
4. L'esistenza del vincolo paesaggistico, verificata dai verbalizzanti, non
risulta contestata davanti al Tribunale.
5. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del
merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo,
della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie
affermazioni dei ricorrenti non valgono certo ad escludere la configurabilità
del " limus" del reato ipotizzato.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti aI pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.2.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 27 APR. 2010
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