AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 16473
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - AREE PROTETTE - Riserva marina - Allestimento di
un campeggio non autorizzato - Reato di cui agli artt. 11, c. 3°, e 30, c. 1°,
L. n. 394/1991 - Configurabilità. L'allestimento non autorizzato di un
campeggio all'interno di un parco integra il reato di cui agli artt. 11, comma
3°, e 30, comma 1°, della legge n. 394/1991, poiché pone in pericolo quanto meno
la flora del parco (Cass., Sez. III, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime
considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative
dianzi citate (artt. 11 e 19) - possono svolgersi in relazione ai territori
ricompresi in un'area marina protetta, allorché si consideri che l'allestimento
di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli
stessi, è sicuramente idoneo anche a "compromettere le caratteristiche
dell'ambiente", nonché "i valori scenici e panoramici" e gli "equilibri
ecologici" del sito. (Dich. inamm. ric. avverso sentenza n. 99/2008 TRIB. SEZ.
DIST. di OSTUNI, del 20/02/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Fornaro ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/04/2010 (Ud. 17/02/2010),
Sentenza n. 16473
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 17.02.2010
SENTENZA N. 339
REG. GENERALE N. 30842/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi.
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI
- Presidente
Dott. CIRO PETTI
Consigliere -
Dott. ALDO FIALE
Rel. Consigliere -
Dott. SILVIO AMORESANO
Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) FORNARO TEODORO N. IL xx/xx/xxxx
2) TAVERI DANIELE N. IL xx/xx/xxxx
- avverso la sentenza n. 99/2008 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI, del 20/02/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giocchino Izzo, che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni, con sentenza del
20.2.2009, affermava la responsabilità penale di Fornaro Teodoro e Taveri
Daniele in ordine al reato di cui:
- all'art. 30, 1° comma, della legge 6.12.1991, n. 394 (per avere abusivamente
realizzato un campeggio, mediante l'installazione di tende e gazebo nella zona C
della riserva marina di Torre Guaceto - acc. in agro di Brindisi, località Punta
Penne, il 14.8.2007)
e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condannava
ciascuno alla pena di euro 300,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati, i
quali hanno eccepito l'insussistenza del reato, poiché l'installazione di tende
da campeggio in area protetta "non é considerata espressamente uno dei
comportamenti punibili ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 394/1991"
e, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe essere sanzionata
penalmente nella sola ipotesi (che non ricorrerebbe nella specie) in cui il
relativo allestimento comporti il compimento di opere che possano compromettere
la salvaguardia del paesaggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
1. L'art. 19, 3° comma, della legge 6.12.1991, n. 394 dispone che "Nelle aree
protette marine sano vietate le attività che possono compromettere la tutela
delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità
istitutive dell'area", facendo seguire a tale generale divieto una elencazione
di attività specificamente interdette, avente ad evidenza carattere non
limitativo delle condotte vietate.
Lo stesso art. 19 prevede, al 4° comma, che ai territori inclusi nelle aree
protette marine si applicano altresì i divieti di cui al precedente art. 11,
comma 3, che interdice "le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat".
Finalità essenziale della sottoposizione delle aree naturali protette ad uno
speciale regime di tutela e di gestione è quella rivolta alla "conservazione di
specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi,
di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici" (art. 1, comma 3 - lett. a, della legge
n. 394/1991).
Questa Corte ha già affermato che l'allestimento non autorizzato di un campeggio
all'interno di un parco integra il reato di cui agli artt. 11, comma 3, e 30,
comma 1, della legge n. 394/1991, poiché pone in pericolo quanto meno la flora
del parco (Cass., Sez. III, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime
considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative
dianzi citate (artt. 11 e 19) - possono svolgersi in relazione ai territori
ricompresi in un'area marina protetta, allorché si consideri che l'allestimento
di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli
stessi, è sicuramente idoneo anche a "compromettere le caratteristiche
dell'ambiente", nonché "i valori scenici e panoramici" e gli "equilibri
ecologici" del sito.
2. Quanto ai riferimenti, contenuti nel ricorso, alle caratteristiche dei
manufatti installati ed al periodo di tempo in cui essi sarebbero stati
mantenuti, va poi evidenziato che le censure concernenti asserite carenze
argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio
non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale
della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato
argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente
si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata.
3. Tenuto conto della sentenza. 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue per
ciascun ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
deIIe ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616
c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in
favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 17.2.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 APR. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562