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CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 06/05/2007 (Cc. 18 /02/2010), Sentenza n. 17177
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Accertamenti tecnici - Verbale di nomina
ausiliario di PG - Art. 348, c. 4, c.p.p.. Non comporta alcuna nullità il
verbale di nomina di ausiliari di PG redatto il giorno delle operazioni in
orario successivo a quello dell'intervento se risulta sia dalla annotazione
degli ausiliari, sia dalla annotazione della PG. Di conseguenza, non è nulla
l'attività compiuta dall'ausiliario incaricato dalla stessa p.g. di eseguire gli
accertamenti tecnici di sua competenza, visto che la lettera dell'art. 348, c.
4, c.p.p. non prescrive la necessarietà di una nomina scritta, antecedente
all'espletamento dell'incarico a cui esso è stato chiamato ad assolvere. Pres.
De Maio, Est. Gazzara, Ric. Tomat. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
06/05/2007 (Cc. 18 /02/2010), Sentenza n. 17177
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UDIENZA del 18.02.2010
SENTENZA N. 317
REG. GENERALE N. 37778/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi
Signori:
- dott. De Maio Guido
Presidente
- dott. Petti Ciro
Consigliere
- dott. Teresi Alfredo
Consigliere
- dott. Amoresano Silvio
Consigliere
- dott. Gazzara Santi
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Tomat Gloria, nata a Udine il xx/xx/xxxx
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Udine, sezione del riesame, in data
22/9/09
Visti gli atti e la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della
Repubblica, dott. Francesco lacoviello, il quale ha concluso per la
inammissibilità
osserva
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Udine, con provvedimento del 23/7/09, disponeva il
sequestro di circa 70 gatti, detenuti da Gloria Tomat, nella propria abitazione,
in ipotesi di reato di cui agli arti. 674 e 727 c.p..
Il Tribunale di Udine, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla
istanza ex art. 324 c.p.p., avanzata dalla indagata, con ordinanza del 22/9/09,
ha confermato l'impugnato provvedimento di sequestro.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Tomat, con i seguenti motivi:
- ha errato il giudice di merito nel ritenere legittima la nomina degli
ausiliari di p.g. e a disattendere la eccezione di nullità della relazione a
firma del dott. Francesco Acchiardi, cosi come di ogni atto compiuto dal sig.
Marco Favaro, visto che la nomina degli stessi è avvenuta dopo l'accesso alla
proprietà della Tomat (accesso avvenuto alle ore 11,00, verbale di nomina
redatto alle ore 19,00 ), e ciò in violazione del co. 4 dell'ars 373 c.p.p.,
richiamato dall'ars 357 c.p.p.;
- la ordinanza impugnata è stata resa in violazione dell'art. 125 c.p.p., visto
che il giudice non ha dato conto della incertezza delle persone informate circa
l'origine dei miasmi e della attribuibilità di essi alla presenza degli animali
o all'impiego di prodotti per la pulizia.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo la difesa della indagata eccepisce la nullità della
relazione a firma del dott. Acchiardi Francesco, così come di ogni altro atto
compiuto dal Favaro Marco, posto che la nomina degli stessi è avvenuta ben dopo
l'accesso alla proprietà della Tomat, come evincibile dalla predetta relazione:
l'accesso si è svolto alle ore 11,00, nel mentre il verbale di nomina dei due
predetti ausiliari è stato redatto alle ore 19,00 del 3/8/09.
La censura è totalmente priva di pregio.
Come già rilevato dal giudice di merito, il verbale de quo, benché
redatto dal M.11o Florio alle ore 19,00 del giorno delle operazioni, dà atto che
l'intervento era avvenuto alle ore 11,00, risultando, sia dalla annotazione del
personale sanitario, sia dalla annotazione della Polizia Municipale, che fin dal
mattino gli operatori ASS erano stati incaricati dalla stessa p.g. di eseguire
gli accertamenti tecnici di loro competenza; ciò, però, non comporta,
contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della indagata, alcuna nullità né
del citato verbale, ne dell'attività compiuta dall'ausiliario medesimo, visto
che la lettera dell'art. 348, co. 4, c.p.p. non prescrive la necessarietà di una
nomina scritta, antecedente all'espletamento dell'incarico a cui esso è stato
chiamato ad assolvere ( Cass. 27/1/98, Cerutti ).
Del pari manifestamente infondata risulta la ulteriore censura avanzata in
impugnazione, in quanto che il giudice di merito ha evidenziato come la
esistenza di immissioni moleste, provenienti dalla abitazione della Tomat, è
provata dalle concordi dichiarazioni rese dai vicini di casa, nonchè dai verbali
di ispezione dell'agosto 2008 ed in quelli redatti in occasione del sequestro
(desumibile, peraltro, dal compendio fotografico), descrittivi di condizioni
igieniche e sanitarie assolutamente precarie.
Peraltro, il ricorrente tende a rivalutare le emergenze istruttorie, la cui
analisi estimativa è attribuita esclusivamente al giudice di merito, con
inibizione al giudice di legittimità di procedere una ulteriore visitazione di
esse.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non si ravvisano elementi per ritenere che la
Tomat abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, la stessa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve
essere, altresì, condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.
P . Q . M .
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18/2/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 06 MAG. 2010
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