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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.17539


 
DIRITTO URBANISTICO - Opere in conglomerato cementizio armato - Obbligo di denuncia - Costruttore - Art. 65 DPR n. 380/2001. Ai sensi dell’art. 65 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico edilizia), l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato incombe solo sul costruttore, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il corrispondente reato. Pertanto, si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass. sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Musso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.17539


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UDIENZA del 24.03.2010

SENTENZA N. 626

REG. GENERALE N. 41307/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori:


Guido De Maio                            Presidente
Alfredo Maria Lombardi                Consigliere

Mario Gentile
Aldo Fiale
Guicla I. Mulliri

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall'Avv. Domenico La Blasca, difensore di fiducia di Musso Girolamo, n. a Belmonte Mezzagno l'11.11.1954, avverso la sentenza in data 22.9.2008 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Termini Imerese in data 4.6.2007, venne condannato alla pena di mesi uno di arresto ed € 8.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati:

a) di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001;

b) di cui agli art. 64, 65, 71 e 72 del DPR n. 380/2001;

c) di cui agli art. 83, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001, unificati sotto il vincolo della continuazione.


- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato sub b) per non aver commesso il fatto e al reato sub c) perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena; rigetto nel resto;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Musso Girolamo in ordine ai reati: a) di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001; b) di cui agli art. 64, 65, 71 e 72 del DPR n. 380/2001; c) di cui agli art. 83, 93, 94 e 95 del DPR n.380/2001, a lui ascritti per avere eseguito lavori edili in difformità del permesso di costruire ottenuto, avendo realizzato volumi fuori terra non assentiti ed in particolare per avere costruito un piano seminterrato, mentre il progetto approvato prevedeva la realizzazione di un piano cantinato. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva censurato la mancata sospensione del processo da parte del giudice di primo grado in attesa del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria e contestato l'affermazione di colpevolezza.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia in primo luogo la violazione ed errata applicazione degli art. 72 e 65 del DPR n. 380/2001.


Si deduce che la fattispecie prevista dalle disposizioni citate ha natura di reato omissivo proprio del costruttore, sicché deve essere escluso che di tale reato possa essere chiamato a rispondere il committente dell'opera.


Si denuncia, poi, la violazione ed errata applicazione degli art. 71 e 64 del DPR n. 380/2001, nonché carenza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle violazioni previste dalle disposizioni citate, concernenti l'obbligo di realizzare le opere in base ad un progetto redatto da un tecnico abilitato e che la loro esecuzione avvenga sotto la direzione di un tecnico, in relazione alle difformità riscontrate rispetto alla concessione edilizia.


Con riferimento alla violazione di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001, nonché a quella di cui al capo b), infine, si denuncia carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle difformità contestate ed all'accertamento della omissione dei controlli previsti dalle disposizioni di cui al citato capo di imputazione.


Il ricorso è fondato limitatamente alla censura afferente all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli art. 65 e 72 del DPR n. 380/2001.


Secondo il dato testuale del citato art. 65 l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato incombe solo sul costruttore, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il corrispondente reato.
Si tratta, invero, di un reato omissivo proprio del costruttore, sicché, non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia, nessun altro soggetto, e, quindi, neanche il committente, è tenuto a rispondere di detto reato. (cfr. anche sez. III, 14.12.1998 n. 13097; sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza, RV 210143).


Il ricorso è, invece, infondato nel resto.


Il reato di cui agli art. 64 e 71 del DPR n. 380/2001 è, infatti, configurabile a carico di chiunque esegue i lavori in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 64, i cui adempimenti, peraltro, sono espressamente posti, tra gli altri, a carico del committente (sez. III, 20.1.1998 n. 592; sez. 11I, 13.10.2006 n. 34425).
L'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001 ha formato oggetto di adeguata motivazione, con la quale è stata evidenziata la realizzazione di una volumetria ulteriore rispetto a quella assentita, determinata dalla costruzione di un piano seminterrato invece del piano cantinato e, quindi, la sussistenza di una difformità totale di quanto realizzato rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire.


Tali rilievi implicano anche l'accertamento della colpevolezza per il reato di cui agli art. 64 e 71 del DPR n. 380/200, riferendosi il progetto esecutivo presentato ad un manufatto diverso da quello costruito, sicché a nulla rileva che l'opera sia stata realizzata sotto la direzione di un tecnico abilitato, né, peraltro, l'imputato risulta avere prodotto alcuna prova sul punto.


Deve essere, però, ancora osservato che la prescrizione del reato di cui al capo e) (art. 83, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001), tenuto conto della data di commissione del fatto (26.10.2005) si è verificata il 26.10.2008, ai sensi degli art. 157, primo comma n. 6), nella formulazione previgente, e 160 c.p..


Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui agli art. 65 e 72 del DPR n. 380/2001 ed al reato di cui al capo c), per le causali spiegate, e dalla pena inflitta all'imputato deve essere eliminato il corrispondente aumento applicato dal giudice di merito a titolo di continuazione sul reato base di cui al capo a).


Il ricorso va rigettato nel resto.


P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo e), perché estinto per prescrizione, nonché a quello di cui all'art. 65 del DPR n. 380/2001, per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena di giorni sette di arresto ed € 150,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana per quanto di competenza.
 

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.3.2010.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il - 7 MAG. 2010



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