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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.17539
DIRITTO URBANISTICO - Opere in conglomerato cementizio armato - Obbligo di
denuncia - Costruttore - Art. 65 DPR n. 380/2001. Ai sensi dell’art. 65 del
DPR n. 380/2001 (Testo Unico edilizia), l'obbligo di denunciare le opere in
conglomerato cementizio armato incombe solo sul costruttore, con la conseguenza
che solo a carico di questi è configurabile il corrispondente reato. Pertanto,
si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario
dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è
tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass.
sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric.
Musso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010),
Sentenza n.17539
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UDIENZA del 24.03.2010
SENTENZA N. 626
REG. GENERALE N. 41307/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi
Signori:
Guido De Maio
Presidente
Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
Mario Gentile
Aldo Fiale
Guicla I. Mulliri
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Domenico La Blasca, difensore di fiducia di Musso
Girolamo, n. a Belmonte Mezzagno l'11.11.1954, avverso la sentenza in data
22.9.2008 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella
del Tribunale di Termini Imerese in data 4.6.2007, venne condannato alla pena di
mesi uno di arresto ed € 8.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati:
a) di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001;
b) di cui agli art. 64, 65, 71 e 72 del DPR n. 380/2001;
c) di cui agli art. 83, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001, unificati sotto il vincolo della continuazione.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo
Passacantando, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
limitatamente al reato sub b) per non aver commesso il fatto e al reato sub c)
perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena; rigetto
nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Musso Girolamo in ordine ai reati: a) di cui
all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001; b) di cui agli art. 64, 65, 71 e 72
del DPR n. 380/2001; c) di cui agli art. 83, 93, 94 e 95 del DPR n.380/2001, a
lui ascritti per avere eseguito lavori edili in difformità del permesso di
costruire ottenuto, avendo realizzato volumi fuori terra non assentiti ed in
particolare per avere costruito un piano seminterrato, mentre il progetto
approvato prevedeva la realizzazione di un piano cantinato. La Corte
territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva
censurato la mancata sospensione del processo da parte del giudice di primo
grado in attesa del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria e
contestato l'affermazione di colpevolezza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia in primo
luogo la violazione ed errata applicazione degli art. 72 e 65 del DPR n.
380/2001.
Si deduce che la fattispecie prevista dalle disposizioni citate ha natura di
reato omissivo proprio del costruttore, sicché deve essere escluso che di tale
reato possa essere chiamato a rispondere il committente dell'opera.
Si denuncia, poi, la violazione ed errata applicazione degli art. 71 e 64 del
DPR n. 380/2001, nonché carenza di motivazione della sentenza in ordine alla
sussistenza delle violazioni previste dalle disposizioni citate, concernenti
l'obbligo di realizzare le opere in base ad un progetto redatto da un tecnico
abilitato e che la loro esecuzione avvenga sotto la direzione di un tecnico, in
relazione alle difformità riscontrate rispetto alla concessione edilizia.
Con riferimento alla violazione di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001, nonché a
quella di cui al capo b), infine, si denuncia carenza di motivazione in ordine
alla valutazione delle difformità contestate ed all'accertamento della omissione
dei controlli previsti dalle disposizioni di cui al citato capo di imputazione.
Il ricorso è fondato limitatamente alla censura afferente all'affermazione di
colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli art. 65 e 72 del DPR n.
380/2001.
Secondo il dato testuale del citato art. 65 l'obbligo di denunciare le opere in
conglomerato cementizio armato incombe solo sul costruttore, con la conseguenza
che solo a carico di questi è configurabile il corrispondente reato.
Si tratta, invero, di un reato omissivo proprio del costruttore, sicché, non
essendo destinatario dell'obbligo di denuncia, nessun altro soggetto, e, quindi,
neanche il committente, è tenuto a rispondere di detto reato. (cfr. anche sez.
III, 14.12.1998 n. 13097; sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza, RV 210143).
Il ricorso è, invece, infondato nel resto.
Il reato di cui agli art. 64 e 71 del DPR n. 380/2001 è, infatti, configurabile
a carico di chiunque esegue i lavori in violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 64, i cui adempimenti, peraltro, sono espressamente posti, tra gli
altri, a carico del committente (sez. III, 20.1.1998 n. 592; sez. 11I,
13.10.2006 n. 34425).
L'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR
n. 380/2001 ha formato oggetto di adeguata motivazione, con la quale è stata
evidenziata la realizzazione di una volumetria ulteriore rispetto a quella
assentita, determinata dalla costruzione di un piano seminterrato invece del
piano cantinato e, quindi, la sussistenza di una difformità totale di quanto
realizzato rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire.
Tali rilievi implicano anche l'accertamento della colpevolezza per il reato di
cui agli art. 64 e 71 del DPR n. 380/200, riferendosi il progetto esecutivo
presentato ad un manufatto diverso da quello costruito, sicché a nulla rileva
che l'opera sia stata realizzata sotto la direzione di un tecnico abilitato, né,
peraltro, l'imputato risulta avere prodotto alcuna prova sul punto.
Deve essere, però, ancora osservato che la prescrizione del reato di cui al capo
e) (art. 83, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001), tenuto conto della data di
commissione del fatto (26.10.2005) si è verificata il 26.10.2008, ai sensi degli
art. 157, primo comma n. 6), nella formulazione previgente, e 160 c.p..
Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio limitatamente al reato di cui agli art. 65 e 72 del DPR n. 380/2001 ed al
reato di cui al capo c), per le causali spiegate, e dalla pena inflitta
all'imputato deve essere eliminato il corrispondente aumento applicato dal
giudice di merito a titolo di continuazione sul reato base di cui al capo a).
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di
cui al capo e), perché estinto per prescrizione, nonché a quello di cui all'art.
65 del DPR n. 380/2001, per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa
pena di giorni sette di arresto ed € 150,00 di ammenda. Rigetta nel resto il
ricorso. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficio tecnico
della Regione Siciliana per quanto di competenza.
Così deciso in Roma nella pubblica
udienza del 24.3.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il - 7 MAG. 2010
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