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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17967
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Mero superamento dei limiti tabellari -
Elettrosmog e violazione dell’art. 674 c.p. - Presupposti per la configurabilità
- Idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone -
Necessità - Giurisprudenza - D.M. Ambiente n. 381/1998 - D.P.C.M. 8/07/2003.
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di cui all'articolo 674 c.p.
non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da
provare oggettivamente, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione
previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M.
8 luglio 2003), occorrendo anche l'idoneità delle onde elettromagnetiche ad
offendere o molestare persone. (Cass. n. 15707 del 2009, Conf. Sez. III,15708,
15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009). (Annulla con
rinvio ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9/10/2009) Pres. Lupo,
Est. Petti, Ric. Koehler. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc.
8/04/2010), Sentenza n.17967
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo e probatorio - Differenza,
funzioni ed applicazioni - cd. fumus delicti. Il sequestro
preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo istruttorio,
può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato sono incerti
(anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una funzione
cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed impone al
giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell'accusa predisposta dal
pubblico ministero, ma di verificare se quell'ipotesi accusatoria sia
configurabile (cd. fumus delicti) in base alle risultanze processuali. (Annulla
con rinvio ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9/10/2009) Pres.
Lupo, Est. Petti, Ric. Koehler. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17967
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UDIENZA dell'8.04.2010
SENTENZA N. 559
REG. GENERALE N. 46290/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg.
magistrati:
Ernesto Lupo
presidente
Agostino Cordova
consigliere
Ciro Petti
consigliere
Silvio Amoresano
consigliere
Santi Gazzarta
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di Stefan Koehler, nato ad Helksinki l'11
settembre del 1954, quale legale rappresentante della Nokia Siemens avverso
l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 9 ottobre del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha
concluso, per l'annullamento con rinvio;
- udito il difensore avv. Bellini Gennaro, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 9 ottobre del 2009,
respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della società Nokia
Siemens, con cui si era impugnato il provvedimento di sequestro preventivo di un
impianto di telefonia mobile collocato in Napoli alla via Manzoni n 116. Il
sequestro era stato disposto per l'ipotizzato reato di cui all'articolo 674
c.p., in quanto in base alla relazione del CRIA del 20 marzo del 2009 si era
riscontrato che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche erano
risultati superiori alla norma e che le condizioni di salute di due condomini si
erano aggravate a seguito dell'installazione dell'impianto. In precedenza le
azioni svolte dal condominio per la rimozione dell'impianto erano state
respinte, prima dall'autorità giudiziaria amministrativa e poi da quella
ordinaria civile. L'elemento nuovo che aveva indotto il giudice penale al
sequestro era costituito dall'aggravamento delle condizioni di salute di due
condomini e dalla relazione del CRIA alla quale prima si è fatto riferimento.
Ricorre per cassazione la società deducendo:
- violazione di legge per l'insussistenza del reato ipotizzato e per l'assoluta
mancanza di motivazione sul punto: sostiene che il giudice del riesame non aveva
esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e segnatamente la consulenza
disposta in sede civile dalla quale risultava che i valori limite non erano
stati superati alla data dell'8 giugno del 2008;
- la violazione dell'articolo 321 c.p.p per la mancanza dei presupposti per
l'adozione del sequestro, in quanto la verifica posta a base del sequestro era
stata sommaria e comunque era stata superata dalla relazione dell' 11 giugno del
2009 depositata il 17 giugno del 2009;
- la violazione dell'articolo 674 c.p.p. per l'insussistenza del reato per il
mancato superamento dei limiti.
IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Secondo l'orientamento di questa sezione (Cass. n. 15707 del 2009), in tema
d'inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure
astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti
d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M.
Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo anche l'idoneita'
delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone. (Conf. Sez. III,15708,
15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009).
Nella fattispecie il tribunale, pur dando atto che i dati probatori erano
estremamente equivoci, ha ritenuto ugualmente configurabile il fumus delicti
riservando sostanzialmente al giudice del merito approfondimenti probatori.
Invece la stessa equivocità dei dati probatori, essendo relativa proprio ad un
elemento costitutivo del reato, ossia al superamento dei limiti tabellarmente
previsti, poteva incidere sulla stessa astratta configurabilità del reato. Il
sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo
istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato
sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una
funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed
impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell'accusa predisposta
dal pubblico ministero, ma di verificare se quell'ipotesi accusatoria sia
configurabile in base alle risultanze processuali.
Nella fattispecie, con riferimento ai valori tabellari, il sequestro è stato
disposto in base ad un accertamento, espletato al di fuori del contraddittorio
delle parti, che è stato superato da altro accertamento successivo disposto nel
contraddittorio delle parti nonché dall'accertamento compiuto in sede civile. Il
tribunale non ha indicato la ragione per la quale dovesse darsi la preferenza
all'unico accertamento favorevole al condominio, rispetto a tutti gli altri,
anche successivi, favorevoli all'indagato, accertamenti questi ultimi idonei ad
escludere la stessa configurabilità del reato. Nel dubbio, anche ai fini della
valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, si deve privilegiare il
rilevamento più recente rispetto a quello più remoto.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va
annullato con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà tenere
conto dei principi dianzi esposti sulla configurabilità del reato e sulla
necessità di privilegiare nel dubbio i rilevamenti più garantiti e recenti.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla
l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma l'8 aprile del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11 MAG. 2010
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