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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire e
autorizzazione paesaggistica scaduti - Prosecuzione dei lavori - Reato
urbanistico e paesaggistico - Configurabilità. In aree vincolate
l'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia del titolo
abilitativo edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo
l'autorizzazione predetta. In ogni caso nessun lavoro esterno, assentibile o no
con permesso di costruire, può essere proseguito senza il preventivo
rilascio/rinnovo del nulla osta paesaggistico scaduto. Da ciò consegue che non è
consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell'intero procedimento
configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello
paesaggistico (Cass. sez III n. 22824/2003). Nella specie, considerato che non
era stata richiesto né tanto meno rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione
paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato sospesa la procedura.
(conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres.
Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Protezione delle bellezze naturali -
Autorizzazione paesaggistica - Termine di validità quinquennale - Decorrenza
dalla data di rilascio - Art. 158 D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 16 R.D. n. 1357/1940
- L. n. 1497/1939. In tema di protezione delle bellezze naturali, il termine
di validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno
1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), è tuttora applicabile
in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e decorre dalla
data di rilascio dell'autorizzazione medesima (Cass. sentenza n. 32200/2007).
(conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres.
Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Termini di inizio dei lavori (1
anno) e quello di ultimazione (3 anni) - Decorrenza dei termini - Effetti -
Decadenza di diritto per la parte non eseguita - Rilascio di nuovo permesso e
D.I.A. - Disposizione regionali - Limiti - Termini inferiori - Proroga dei
termini - Provvedimento motivato - Necessità - Titolare del permesso -
Responsabilità - Difformità dal progetto - Sequestro dell'immobile - Art. 15
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In base all'articolo 15 del
D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia), nel permesso di costruire,
devono essere fissati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione:
il primo non può essere superiore ad un anno il secondo a tre con decorrenza
dall'inizio dei lavori. Le leggi regionali, i regolamenti o i piani possono
fissare termini inferiori. Entrambi i termini possono essere prorogati con
provvedimento motivato dell'autorità amministrativa allorché gli stessi non
siano stati osservati per fatti non imputabili al titolare del permesso. Il
sequestro dell'immobile per difformità dal progetto è chiaramente un fatto
imputabile al titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita. Perché si verifichi la decadenza non è quindi
necessaria, per espresso dettato normativo, alcuna pronuncia da parte
dell'autorità, a differenza della proroga che richiede il provvedimento
motivato. Il terzo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che "la
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività. (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del
21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971
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UDIENZA dell'8.04.2010
SENTENZA N. 563
REG. GENERALE N. 1308/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg.
magistrati:
Dott. Ernesto Lupo
presidente
Dott Agostino Cordova
consigliere
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott Silvio Amoresano
consigliere
Dott Santi Gazzara
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Garofalo Domenico, nato a Camerota il xx/xx/xxxx,
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21 dicembre del
2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso;
- Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 21 dicembre del 2009, rigettava la
richiesta avanzata nell'interesse di Garofalo Domenico,diretta ad ottenere la
revoca del sequestro preventivo di un villino di proprietà dell'indagato.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il
Garofalo aveva intrapreso nel 2003 i lavori per la realizzazione di un villino
bifamiliare a due piani in Marina di Camerota località Previteri, dopo avere
ottenuto il permesso di costruire ed il nulla osta paesaggistico.
Durante l'esecuzione dei lavori, riscontrate alcune difformità rispetto al progetto assentito, si è proceduto al sequestro dell'immobile ed all'incriminazione del Garafolo per reati edilizi ed ambientali.
Il predetto successivamente eliminava le difformità inizialmente riscontrate. Con sentenza del 23 marzo del 2009 pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania era condannato alla pena ritenuta di giustizia per gli abusi commessi in precedenza con totale dissequestro dell'opera.
In data 26 maggio del 2009 formulava nuova istanza alla Soprintendenza diretta
ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. Il 10 giugno del 2009
il Comune gli comunicava che, in attesa del rinnovo dell'autorizzazione
paesaggistica, la pratica rimaneva sospesa sennonché, il 19 novembre del 2009,
il Corpo forestale dello Stato di San Giovanni a Piro constatava la ripresa dei
lavori come emergeva dal confronto tra le foto allegate alla richiesta di
rinnovazione del nulla osta paesaggistico e lo stato dei luoghi constatato dai
verbalizzanti. In particolare risultavano eseguite le seguenti opere: la posa in
opera del manto di copertura ai due corpi di fabbrica posti al secondo piano del
fabbricato, il rivestimento con pietra faccia a vista su parte della mura
perimetrali, l'installazione degli infissi e dei portoni blindati, gli intonaci
ed i lavori di scavo per la realizzazione dell'allaccio fognario.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'originaria
autorizzazione paesaggistica era ormai scaduta a norma dell'articolo 16 del RD n
1357 del 1940 e la mancata rinnovazione incideva anche sull'efficacia
dell'originario titolo edilizio; che il termine di efficacia dell'autorizzazione
non poteva considerarsi sospeso per effetto del sequestro, essendo questo
comunque imputabile all'indagato; che sussistevano le esigenze cautelari per
evitare la prosecuzione dei lavori in assenza di titoli abilitativi.
Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
- che l'immobile alla data del 22 gennaio del 2007 era ormai completamente
ultimato e mancavano solo alcune rifiniture esterne ed interne;
- che il nulla osta paesaggistico non aveva affatto la validità quinquennale in
quanto la norma che prevedeva tale durata era stata abrogata e le nuove
disposizioni comprese quelle regionali non stabiliscono alcuna durata;
- che si doveva tenere conto del periodo di sospensione imputabile al sequestro;
- che per la scadenza dell'autorizzazione, a differenza della mancanza, non è
prevista alcuna sanzione;
- che non sussistevano le esigenze cautelari.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Come dianzi precisato il prevenuto non si è limitato ad effettuare lavori di rifinitura interna ed esterna e comunque anche i lavori di rifinitura esterna devono essere autorizzati, quantomeno dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché sono proprio le modificazioni esterne che incidono sul paesaggio. Nel caso in esame l'indagato, dopo la pronuncia della sentenza per i fatti in precedenza commessi, ha proseguito i lavori nonostante che i titoli abilitativi -edilizio e paesaggistico- fossero entrambi scaduti.
In base all'articolo 15 del testo unico sull'edilizia, nel permesso di
costruire, devono essere fissati il termine di inizio dei lavori e quello di
ultimazione: il primo non può essere superiore ad un anno il secondo a tre con
decorrenza dall'inizio dei lavori. Le leggi regionali, i regolamenti o i piani
possono fissare termini inferiori. Entrambi i termini possono essere prorogati
con provvedimento motivato dell'autorità amministrativa allorché gli stessi non
siano stati osservati per fatti non imputabili al titolare del permesso. Il
sequestro dell'immobile per difformità dal progetto è chiaramente un fatto
imputabile al titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita. Perché si verifichi la decadenza non è quindi
necessaria, per espresso dettato normativo (in tal modo si sono superati i dubbi
e i contrasti sorti in passato sulla necessità di un provvedimento espresso),
alcuna pronuncia da parte dell'autorità, a differenza della proroga che richiede
il provvedimento motivato. Il terzo comma della norma dianzi citata dispone che
"la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio attività. Nella fattispecie quanto meno lo scavo e la copertura dei due
fabbricati richiedevano il permesso di costruire perché il primo era finalizzato
al completamento dell'opera edile (sistemazione dell'impianto fognario) ed il
secondo incideva sulla sagoma dell'edificio.
In ogni caso nessun lavoro esterno, assentibile o no con permesso di costruire,
poteva essere proseguito senza il preventivo rilascio del nulla osta
paesaggistico, anch'esso scaduto, giacché l'autorizzazione paesaggistica nelle
zone vincolate costituisce condizione di efficacia del titolo abilitative
edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione
predetta. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima della
conclusione dell'intero procedimento configurandosi nel caso contrario sia il
reato urbanistico che quello paesaggistico (cfr ex plurimis Cass. sez III
n. 22824 del 2003). Proprio perché non era stata richiesta né tanto meno
rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato
sospesa la procedura.
L'articolo 16 del R.D 3 giugno 1940 n 1357 fissa in anni cinque il termine di
validità del nulla osta paesaggistico. Tale termine è ancora applicabile o
almeno è applicabile nella Regione Campania in base all'articolo 158 del decreto
n. 42 del 2004. Quest'ultima norma dispone che fino all'emanazione di apposite
disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in
quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto
3 giugno 1940 n 1357. Tra le disposizioni ancora applicabili rientra senza
dubbio quella relativa alla durata dell'efficacia del nulla osta giacché è
naturale che debba essere fissato un termine di durata stante la necessità di
assicurare la certezza temporale della compatibilità paesaggistica, in quanto
un'autorizzazione rilasciata in base ad una determinata situazione ambientale
potrebbe divenire incompatibile con il mutamento dell'assetto territoriale.
D'altra parte la giurisprudenza di questa sezione si è già pronunciata sul punto
con la sentenza n. 32200 del 2007 statuendo che "In tema di protezione delle
bellezze naturali, il termine di validita' quinquennale dell'autorizzazione
paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per
l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze
naturali), è tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione
medesima".
Le leggi regionali citate dal ricorrente sono anteriori del Codice Urbani e non
possono quindi avere dato attuazione ad esso. L'unica legge successiva è la
legge 22 dicembre del 2004 n. 16 che reca norme sul Governo del territorio ma
non contiene disposizioni attuative del codice Urbani e segnatamente
dell'autorizzazione paesaggistica.
Le esigenze cautelari sono state legittimamente individuate nella necessità di
impedire la prosecuzione dei lavori in assenza dei titoli abilitativi
P.Q.M
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma l' 8 aprile del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11 MAG. 2010
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