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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17973


 
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Area vincolata - Esecuzione di opere soggette a denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Disciplina della DIA - Artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01 - Rilascio del nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità. Nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo, la disciplina della DIA è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01. La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell'Amministrazione comunale. Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (Cass. 20/3/02, n. 246). (Conferma ordinanza del Tribunale di Latina del 17/12/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Di Maio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17973


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UDIENZA dell'8.04.2010

SENTENZA N. 565

REG. GENERALE N. 1398/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


- dott. Lupo Ernesto                  Presidente
- dott. Cordova Agostino            Consigliere
- dott. Petti Ciro                        Consigliere
- dott.Amoresano Silvio             Consigliere
- dott. Gazzara Santi                Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto da: Di Maio Salvatore, nato a Castello di Cisterna l'1/1/47, e Di Maio Rosa, nata a Pomigliano d'Arco il 27/7/75
- Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Latina in data 17/12/09
- Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto
- Udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Siciliano, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso


Osserva


RITENUTO IN FATTO


Il Tribunale di Latina, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame, presentata nell'interesse di Di Maio Salvatore e Di Maio Rosa, avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Latina, in data 20/11/09, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di un manufatto della Regione Lazio, con ordinanza del 17/12/09, ha respinto l'istanza.


I Di Maio sono indagati per il reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/01, perché in difetto di autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, avrebbero effettuato una illecita modificazione dello stato dei luoghi, attraverso una pluralità di interventi edilizi di frazionamento e modifica, anche prospettica, dell'immobile de quo.


Propone ricorso per cassazione la difesa degli indagati, con i seguenti motivi:
- inutilizzabilità degli atti, ex art. 407 co. 3, c.p.p., nella specie, della integrazione alla relazione tecnica perché svolta fuori dai termini ex lege previsti;
- contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla determinazione del tempus commissi delicti, omettendo, peraltro, di fornire adeguato ed esaustivo riscontro alle osservazioni difensive, corroborate da documentazione con data certa, sviluppate sul punto; peraltro tutti gli interventi interni, eseguiti nell'immobile in questione, richiedevano esclusivamente la mera denuncia di inizio attività, non determinando modifiche strutturali interessanti la sagome o il volume dell'edificio.
- rilevasi inoltre che la moltiplicazione delle attività commerciali, insistenti post modifiche, è argomento apparente, non in linea con il concretamente realizzato e rinvenuto, oltre che con la norma di riferimento: nella specie non sussiste mutamento della destinazione d'uso, in quanto le opere realizzate non hanno alterato il concesso e non hanno, conseguentemente, generato un carico urbanistico nuovo e diverso.


RILEVATO IN DIRITTO


Il ricorso è infondato e va rigettato.


Con il primo motivo si eccepisce da parte del Di Maio Salvatore la inutilizzabilità degli atti svolti oltre il termine ex lege previsto, ex art. 407 c.p.p..
La censura è priva di pregio e va respinta, in quanto, pur ritenendo corretta la tesi proposta e considerando che la iscrizione ex art. 335 c.p.p. è anteriore di un anno ai riversati atti di indagine, essa iscrizione attiene solo al Di Maio Salvatore e non alla Di Maio Rosa, amministratrice unica della società DMS & RAF, detentrice dell'immobile in questione e committente dei lavori.
Ne consegue non solo la inconferenza della eccezione sollevata dal ricorrente ai fini della legittimità della applicazione della misura cautelare reale e del mantenimento della stessa, ma anche un suo difetto di interesse, visto che nei confronti della coindagata gli atti di indagine contestati risultano pienamente utilizzabili.


Del pari infondata si palesa la contestazione mossa in relazione alla individuazione da parte del decidente del tempus commissi delicti, in quanto il Tribunale sul punto richiama puntuali emergenze istruttorie, dalle quali, con logicità esaustiva, perviene ad affermare che le ultime opere, relative al locale pasticceria, risalgono al maggio 2008 (planimetria in data 6/5/08, depositata alla ASL "per ampliamento pasticceria"), e quelle di realizzazione dei negozio di abbigliamento al settembre 2007 (s.i.t. rese da Gasbarrone Giuseppe e Porcelli Michele, indirettamente confermate dal contratto di affitto di ramo di azienda del 22/10/07).


La difesa dei ricorrenti rileva che in ogni caso Le opere realizzate non possono dirsi penalmente rilevanti, in quanto richiedenti, esclusivamente, la mera denuncia di attività e non il permesso a costruire, ex art. 22, d.P.R. 380/01.


Quanto sostenuto è da considerarsi privo di rilievo nel caso di specie.


Sul punto, infatti, si osserva che la disciplina della DIA, nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01.
La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell'Amministrazione comunale.
Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (Cass. 20/3/02, n. 246).


Nella specie i Di Maio non erano in possesso del predetto nulla-osta, che li autorizzasse agli interventi edilizi eseguiti nell'edificio sito in Sabaudia, Corso Emanuele III, in proprietà alla Regione Lazio, in zona sottoposta a vincolo, circostanza questa che esclude ogni problematica sulla sufficienza o meno della denunzia di inizio attività al fine di procedere alla realizzazione dei lavori de quibus.


P. Q. M.


La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma l'8/4/2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  11 MAG. 2010



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