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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 25/03/2010), Sentenza n. 18543



DIRITTO URBANISTICO - Area adibita a deposito smistamento autovetture - Livellamento del terreno e recinzione con pareti di cemento - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie - artt. 81, 110, 113 c.p., 44 lett. c) d.p.r. n. 380/01, 181 D. L.vo n. 42/04. Nel concetto di intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale rientra qualsiasi attività, non solo edilizia, idonea a mutare l'assetto urbanistico dei luoghi, ivi compreso lo spianamento di un terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito smistamento di autovetture: ne deriva che per tali ipotesi è necessario il permesso di costruire. Fattispecie: livellamento di un terreno e recinzione con rete metallica supportata da pareti di cemento della zona destinata alla custodia di veicoli e conseguente sequestro preventivo avente ad oggetto l'area adibita a deposito di autoveicoli per i reati di cui agli artt. 81, 110, 113 c.p., 44 lett. c) d.p.r. 380/01, 181 D. Lvo 42/04, e degli autoveicoli stessi. Pres. De Maio. Est. Sarno. Ric. Sbrescia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 25/03/2010), Sentenza n. 18543


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UDIENZA del 25.03.2010

SENTENZA N. 532

REG. GENERALE N. 26991/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GUIDO DE MAIO                                         - Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI                                      - Consigliere -
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                      - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO                                           - Rel. Consigliere -
Dott. SANTI GAllARA                                           - Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) SBRESCIA CIRO N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 67/2009 TRIB. LIBERTA' di AVELLINO, del 12/06/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GIULIO SARNO;

- sentite le conclusioni del PG Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

Sbrescia Ciro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo avente ad oggetto l'area adibita a deposito di autoveicoli sita in Forino di proprietà di D'Ambola Bryan e Sabina per i reati di cui agli artt. 81, 110, 113 c.p., 44 lett. c) d.p.r. 380/01, 181 d. Lvo 42/04, e degli autoveicoli stessi.

 

Il ricorrente deduce questa sede:
a) la violazione di legge, l'assenza di motivazione e l'apparenza di essa. Rappresenta al riguardo di aver evidenziato nei motivi di riesame che per i lavori di livellamento recinzione era stata presentata una regolare d.i.a. e che i lavori stessi avevano interessato oltre alle particelle 126, 171 178, tutte ricadenti in zona D del piano regolatore - area industriale -, anche l'area che insisteva sulle particelle 91, 168 e 169 ricadenti in zona agricola, senza preventivo nullaosta paesaggistico ambientale. Si sostiene pertanto l'illegittimità del sequestro per l'area industriale ed, inoltre, che erroneamente si sarebbe ritenuto necessario per i lavori di livellamento il permesso di costruire.


b) Violazione dell'articolo 321 c.p. motivazione apparente. Si rileva al riguardo che l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza del periculum in mora stante la non ottemperanza all'ordinanza sindacale di ripristino numero 16/08, e che oggetto di sospensione da parte del TAR sarebbe stata non già quest'ultima ma la 17/08. Si sostiene che la seconda ordinanza, successiva numericamente alla prima, recepisce implicitamente l'altra e comunque è del tutto identica sia per contenuti che per forma alla prima contenendo solo un diverso destinatario. In ogni caso trattandosi di lavori oramai eseguiti, si sostiene che il pericolo di effetto pregiudizievole per il reato edilizio è comunque sfornito di concretezza.


c) violazione dell'articolo 321 cpp, motivazione inesistente con riferimento al mancato dissequestro degli autoveicoli presenti sulle aree in esame ed affidati in custodia giudiziale della società ricorrente, non essendo gli stessi cose pertinenti al reato edilizio. Né rileva secondo il ricorrente la sospensione della società dall'elenco delle depositeria da parte del prefetto della provincia di Avellino, trattandosi di provvedimento sospeso dal Tar, e determinando il sequestro delle autovetture la impossibilità di esercitare la custodia da parte della società ricorrente.


Motivi della decisione.


In ordine al primo motivo, correttamente si sostiene la necessità del permesso di costruire, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui nell'intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale rientra qualsiasi attività, non solo edilizia, idonea a mutare l'assetto urbanistico dei luoghi, ivi compreso lo spianamento di un terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito smistamento di autovetture. Nella specie infatti, si sarebbe in presenza, secondo la contestazione, di livellamento del terreno e recinzione con rete metallica supportata da pareti di cemento della zona destinata alla custodia di veicoli.


Nessuna violazione di legge appare ravvisabile inoltre in relazione al sequestro della porzione del manufatto insistente nell'area industriale avendo correttamente rilevato al riguardo il tribunale che la mancanza del permesso di costruire conferisce contenuto di illiceità all'intero deposito e non solo, quindi, alle porzioni sconfinanti nella zona agricola. Peraltro, rientra comunque nella valutazione di merito - insindacabile in questa sede - la possibilità di assicurare le esigenze cautelari attraverso una limitazione del sequestro ad una sola parte del terreno.


Quanto al secondo motivo è vero che l'ordinanza impugnata non esamina il contenuto dell'ordinanza sindacale di ripristino numero 17/08 ma tale vizio non è deducibile in questa sede in quanto è inibito il controllo di merito sul contenuto di essa.


Non appare invece adeguatamente supportato sul piano della correttezza dei principi il sequestro dei veicoli oggetto del terzo motivo.


Difettano del tutto, infatti l'individuazione e l'indicazione delle esigenze cautelari connaturate all'abuso edilizio ipotizzato; né rileva evidentemente in proposito la validità della licenza amministrativa per l'esercizio dell'attività di depositeria. Per contro, appare certamente ravvisabile l'interesse a ricorrere sul punto in quanto il ricorrente si trova indubbiamente esposto per effetto del sequestro alle pretese dei proprietari dei veicoli di cui risulta comunque essere affidatario.


La ordinanza del riesame deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente a quest'ultimo aspetto (sequestro dei veicoli) dal quale il tribunale terrà conto di quanto precisato qui.

 

PQM


La Corte Suprema di Cassazione


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Avellino limitatamente al sequestro delle autovetture.


Così deciso in Roma il 25.3.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  17 MAG. 2010



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